Cass. civ., sez. III, sentenza 24/03/1999, n. 2791
CASS
Sentenza 24 marzo 1999

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La connessione di una domanda ad un'altra non ne determina la perdita di autonomia, perché la questione pregiudiziale, se la parte lo richiede, deve esser decisa con efficacia di giudicato, com'è desumibile dall'art. 34 cod. proc. civ., benché dettato ai fini della competenza, e pertanto sussiste violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. se il giudice rigetta la domanda di accertamento incidentale in conseguenza del rigetto di quella principale (nella specie il giudice del merito, ritenuta infondata la domanda di condanna nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile per non essersi il sinistro verificato in area pubblica, aveva perciò rigettato la domanda di accertamento di responsabilità nei confronti del danneggiante).

Il danno prodotto in un'area privata da un veicolo in movimento - nella specie un'autovettura, proveniente da una strada pubblica, nell'accedere ad un parco privato urtava il cancello di ingresso, determinandone lo spostamento dal binario fisso di scorrimento, da cui derivava lo schiacciamento del piede di un ragazzo che si trovava dietro tale cancello - non esclude perciò solo il collegamento causale del sinistro con la circolazione su strada pubblica, o su area a questa equiparata, ai sensi dell'art. 1 legge 24 dicembre 1969 n. 990, sufficiente per l'esperibilità dell'azione diretta del danneggiato, ai sensi dell'art. 18 della stessa legge, nei confronti dell'assicuratore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 24/03/1999, n. 2791
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2791
    Data del deposito : 24 marzo 1999

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