Sentenza 24 marzo 1999
Massime • 2
La connessione di una domanda ad un'altra non ne determina la perdita di autonomia, perché la questione pregiudiziale, se la parte lo richiede, deve esser decisa con efficacia di giudicato, com'è desumibile dall'art. 34 cod. proc. civ., benché dettato ai fini della competenza, e pertanto sussiste violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. se il giudice rigetta la domanda di accertamento incidentale in conseguenza del rigetto di quella principale (nella specie il giudice del merito, ritenuta infondata la domanda di condanna nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile per non essersi il sinistro verificato in area pubblica, aveva perciò rigettato la domanda di accertamento di responsabilità nei confronti del danneggiante).
Il danno prodotto in un'area privata da un veicolo in movimento - nella specie un'autovettura, proveniente da una strada pubblica, nell'accedere ad un parco privato urtava il cancello di ingresso, determinandone lo spostamento dal binario fisso di scorrimento, da cui derivava lo schiacciamento del piede di un ragazzo che si trovava dietro tale cancello - non esclude perciò solo il collegamento causale del sinistro con la circolazione su strada pubblica, o su area a questa equiparata, ai sensi dell'art. 1 legge 24 dicembre 1969 n. 990, sufficiente per l'esperibilità dell'azione diretta del danneggiato, ai sensi dell'art. 18 della stessa legge, nei confronti dell'assicuratore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 24/03/1999, n. 2791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2791 |
| Data del deposito : | 24 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GIULIANO - Presidente -
Dott. Ugo FAVARA - Consigliere -
Dott. Ernesto LUPO - Rel. Consigliere -
Dott. NZ SALLUZZO - Consigliere -
Dott. Michele LO PIANO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Sul ricorso proposto da:
EN VI, LA MI IN PR NQ GEN ESERC POT SUL FIGLIO MINORE RC, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEL MASCHERINO 72, presso lo studio dell'avvocato ANTONELLA PETRILLI, difesi dall'avvocato MARIANO ESPOSITO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
BANCA NAZ COMUNICAZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata, in ROMA PIAZZA LOTARIO 8, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO GURGO, difesa dall'avvocato ERASMO AUGERI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
EL CO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1096/96 della Corte d'Appello di NAPOLI, emessa il 27/03/96 e depositata il 29/04/96 (R.G. 1999/94);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/01/99 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
udito l'Avvocato Antonio GURGO (per delega Avv. E. AUGERI);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico NARDI che ha concluso per l'accoglimento del I motivo del ricorso e l'assorbimento del II motivo.
Svolgimento del processo.
Con atto di citazione del 21 aprile 1989, ritualmente notificato, NZ ZZ ed MI BR, in proprio e quali esercenti la potestà sul figlio minore MA, esponevano che, il 3 marzo 1987, costui aveva riportato lesioni con postumi a seguito d'urto infertogli dal cancello di ingresso della propria abitazione, nei cui pressi si trovava, cancello che era stato investito in fase di manovra dall'auto "Fiat 127" di proprietà di FR OT ed assicurata presso la Banca nazionale delle comunicazioni s.p.a., invano compulsata per il risarcimento;
tanto premesso essi convenivano davanti al Tribunale di Napoli i predetti perché, dichiarata l'esclusiva responsabilità del OT nella produzione dell'evento, la menzionata compagnia assicuratrice fosse condannata al ristoro di tutti i danni, da precisarsi in giudizio. I convenuti non si costituivano. Il Tribunale adito, con sentenza depositata il 21 maggio 1993, rigettava la domanda, rilevando che il sinistro si era verificato in luogo privato e che perciò gli attori non avevano azione diretta contro l'assicuratore a norma della legge n.990/1969 ed osservando altresì che essi non avevano agito ex art.2054 c.c. anche contro il responsabile dell'illecito.
Proposto appello dagli attori, costituitasi la sola Banca nazionale delle comunicazioni e in contumacia del OT, la Corte di appello di Napoli, con sentenza depositata il 29 aprile 1996, ha confermato la pronunzia di primo grado, osservando che l'infortunio del ragazzo MA ZZ avvenne in area privata, in quanto la vettura del OT, entrando nel varco di accesso ad un parco privato, urtò il cancello "spostandolo dal binario nel quale scorreva", e determinando così lo schiacciamento del piede del minore che si trovava dietro il cancello. Al danneggiato non spettava, pertanto, l'azione diretta contro l'assicuratore del veicolo ex art. 18 della legge n.990/1969, che è consentita solo per i danni derivanti dalla circolazione su strade di uso pubblico o aree a queste equiparate. La Corte ha, poi, osservato che non poteva essere accolta neanche la domanda di declaratoria di responsabilità del OT, poiché tale domanda "è strettamente connessa con la richiesta di condanna della compagnia" assicuratrice, che, come si è detto, non era fondata.
Avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli NZ ZZ ed MI BR hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi. La BNC Assicurazioni ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione.
1.- Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa interpretazione degli artt.1 e 18 della legge 24 dicembre 1969 n.990 in combinato disposto con l'art.2 del D.P.R. 24 novembre 1970 n.973 (che ha approvato il regolamento di esecuzione di detta legge),
nonché vizi di motivazione. I ricorrenti osservano che l'autovettura del OT ha causato il danno mentre si trovava su area pubblica, poiché essa, che proveniva da una pubblica via, ha urtato il cancello che delimita gli spazi esterni (e pubblici) della piazza FR Coppola con quelli interni del parco individuato con il civico n.
6. Devesi, inoltre, tenere presente che, all'epoca del fatto, il detto cancello non si apriva secondo il movimento tipico di una porta, ma era del tipo a scorrimento su binario fisso, onde l'urto è avvenuto prima dell'ingresso della autovettura e quando questa si trovava ancora su zona aperta al pubblico traffico. Si sostiene, infine, in via subordinata, che l'area interna del parco è equiparabile ad area pubblica, in considerazione delle sue dimensioni, della promiscuità della zona e del rilevante numero di veicoli in transito ed in sosta all'interno di essa.
Il motivo di ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati. La sentenza impugnata si fonda sulla disposizione dell'art. 18 della legge 24 dicembre 1969 n.990 (sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore), secondo cui l'azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'assicuratore spetta al danneggiato da sinistro che sia stato "causato dalla circolazione di un veicolo" per il quale vi è obbligo di assicurazione, a norma della stessa legge, e cioè dalla circolazione del veicolo "su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate" (art.1 della legge n.990/1969). Nell'applicazione della trascritta disposizione, come questa Corte ha già avuto modo di precisare (sentenza 15 aprile 1996 n. 3538), occorre fare riferimento non al luogo ove si è verificato l'incidente ed il conseguente danno, ma al luogo ove è avvenuta la circolazione del veicolo che ha causato il sinistro e prodotto il danno, potendosi il danno cagionato in un'area privata ricondurre causalmente alla circolazione su strada pubblica. Ciò che rileva, ai fini dell'applicazione del citato art. 18, infatti, è l'esistenza di un nesso di causalità tra il sinistro dannoso e la circolazione del veicolo su strada pubblica, come si desume chiaramente dal tenore letterale della disposizione normativa.
La sentenza impugnata ha desunto la inapplicabilità dell'art.18 della legge n.990/1969 dall'accertamento che le lesioni del minore
MA ZZ si sono verificate in area privata, poiché questi si trovava dietro il cancello che delimita il parco privato dalla strada pubblica e che venne urtato e messo in movimento dall'autovettura del OT. La Corte di appello, quindi, ha ritenuto che il luogo privato ove le lesioni sono state determinate sia elemento sufficiente per escludere l'applicazione del citato art.18, senza considerare se la circolazione del veicolo che le ha prodotte avveniva su strada pubblica e quindi rientrava nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria, a norma dell'art. 1 della legge n.990/1969. Esiste invero una coincidenza tra l'ambito dell'azione diretta contro l'assicuratore (art.18) e la estensione dell'assicurazione obbligatoria (art.1), onde detta azione diretta va riconosciuta a tutti coloro che subiscano danno in conseguenza di una circolazione che deve essere coperta dall'assicurazione obbligatoria. Nella motivazione della sentenza impugnata (per la parte relativa al rigetto della domanda proposta contro la società assicuratrice) va, pertanto, ravvisata una errata applicazione dell'art. 18 della legge n.990/1969, con conseguente assorbimento di tutte le altre censure prospettate con il motivo di ricorso. La detta sentenza va cassata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, che accerterà se il sinistro subito dal ZZ sia riconducibile causalmente alla circolazione su strada pubblica (o su area a questa equiparata) dell'autovettura di proprietà del OT.
2.- Con il secondo motivo i ricorrenti, censurando il rigetto della domanda proposta contro il OT, deducono la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., nonché l'erronea interpretazione della domanda. Al riguardo osservano che essi hanno proposto due specifiche domande: la prima di accertamento della responsabilità del proprietario del veicolo e la seconda di condanna dell'istituto assicuratore;
il rigetto della seconda domanda non comporta il mancato esame della prima, che costituisce una domanda autonoma.
Il motivo di ricorso è fondato.
La domanda proposta dagli attori nell'atto di citazione e riproposta con l'atto di appello - domanda che questa Corte può esaminare direttamente, in relazione all'error in procedendo denunziato dai ricorrenti - consiste nella richiesta dei seguenti provvedimenti: "A) Dichiarare il sig. OT FR responsabile del sinistro descritto in narrativa;
B) In conseguenza della indicata declaratoria, condannare la Compagnia Banca Nazionale della Comunicazioni al risarcimento dei danni". Nelle trascritte conclusioni vi è la domanda di sentenza di accertamento nei confronti del OT (proprietario dell'autovettura), che è distinta dalla domanda di sentenza di condanna nei confronti della compagnia assicuratrice.
La sentenza impugnata ha ritenuto non proposta la prima domanda poiché essa è "strettamente connessa" con la seconda, come risulta dal collegamento tra il punto A e quello B ("in conseguenza della indicata declaratoria"). Va osservato, in senso contrario alla interpretazione data dalla Corte di appello, che la esistenza della connessione non fa venire meno la proposizione della domanda, nel senso che una domanda connessa (ad altra) non cessa di essere tale. Nè può ritenersi che la responsabilità del OT sia stata introdotta dagli attori solo come mera questione pregiudiziale, da risolvere incidenter tantum rispetto alla pronunzia di condanna chiesta nei confronti dell'assicuratore, e che quindi essa non abbia formato oggetto di distinta domanda. Tale interpretazione dell'atto di citazione è esclusa dalla divisione delle conclusioni in due diverse lettere (A e B), con la prima delle quali gli attori hanno chiesto una pronunzia dichiarativa di responsabilità del OT. Essi hanno, perciò, chiesto di decidere con efficacia di giudicato tale questione pregiudiziale, secondo la previsione dell'art.34 c.p.c., che contempla, sia pure ai limitati fini della disciplina della competenza, una domanda avente per oggetto un accertamento incidentale.
Anche la pronunzia nei confronti di FR OT, pertanto, va cassata, onde il giudice di rinvio giudicherà anche sulla domanda, proposta dagli attori, di dichiarazione di responsabilità di questo convenuto.
Infine, il giudice di rinvio si pronunzierà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 19 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 24 marzo 1999.