Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 17/01/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA in persona del Dott. Filippo Favale, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito delle note scritte di cui all'art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 16.01.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 2544/2022 R.G. e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Parte_1 C.F._1
Battiato
RICORRENTE
E:
(C.F. - P. IVA Controparte_1 P.IVA_1
), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_2
unitamente e disgiuntamente dagli avv.ti Manlio Galeano, Ivano Marcedone ed Ugo Nucciarone
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione avverso ordinanze-ingiunzioni . CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato proponeva opposizione avverso le Parte_1
ordinanze-ingiunzioni n. OI-000266153 per il pagamento della somma di Euro 18.500,00, n. OI-
000395795 per il pagamento della somma di Euro 17.500,00 e n. OI00029395 per il pagamento della somma di Euro 18.500,00, tutte emesse dall' di Siracusa il 23.08.2022 e notificate il CP_1
13.9.2022 sulla scorta degli atti di accertamento meglio indicati in ricorso, a titolo di sanzioni amministrative per omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali relative rispettivamente agli anni 2013, 2014 e 2012.
Il ricorrente chiedeva dichiararsi la nullità delle ordinanze-ingiunzioni impugnate, deducendo la mancata notifica dell'atto presupposto, il difetto di motivazione delle ordinanze e la presenza di un'istanza di rottamazione per avviso di addebito relativo alle violazioni contributive da cui era derivata l'ordinanza-ingiunzione n. OI-000266153.
Si costituiva in giudizio l' (in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore), il CP_1
quale resisteva al ricorso e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondato in fatto ed in diritto;
evidenziava inoltre la rideterminazione d'ufficio delle sanzioni da parte dell'Ente previdenziale in
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in caso di non accettazione del nuovo debito rideterminato, chiedeva il rigetto del ricorso.
Acquisita la documentazione agli atti, la causa veniva decisa con sentenza all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 16.01.2025.
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Preliminarmente va rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, comma 10, nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >>, ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127 ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: <L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note.
Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione…>>, precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”) e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; tale norma è in vigore dall'1 gennaio 2023 ed è da ritenersi applicabile anche al processo del lavoro.
Nel merito, va in primo luogo osservato che, nelle more del giudizio, è intervenuta una novità legislativa che incide sul giudizio medesimo;
ed infatti, in data 4 maggio 2023 è stato pubblicato il
D.L. n. 48, il cui articolo 23 ha fissato la sanzione amministrativa da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso.
L' ha proceduto a rideterminare la sanzione, ai sensi dell'art. 23 del D.L. n. 48/2023, per l'O.I. CP_1 relativa all'annualità 2012 nella misura di € 126,00; in applicazione dell'art. 9, comma 5, del D.L.
n.8/2016, il pagamento della sanzione così rideterminata ha effetto estintivo se eseguito entro 60 giorni dalla prima udienza o, se eseguito prima dell'udienza, nell'importo ulteriormente diminuito di € 63,00; parimenti è avvenuto per l'O.I.. dell'anno 2013 (importo di € 2.046,00 ovvero di €
1.023,00) e per quella dell'anno 2014 (importo di € 932,00 ovvero di € 466,00) (cfr. provvedimenti di rideterminazione delle sanzioni amministrative allegati ai doc. nn. 31-36 della memoria di costituzione dell' ). CP_1
Ciò posto, per come risulta dalla documentazione allegata dal ricorrente alle note conclusive dell'11.11.2024, in data 25.3.2024 il ha pagato tramite F24 l'importo come sopra Parte_1
2 calcolato in misura ridotta delle sanzioni rideterminate dall' , oltre le spese di notifica, ed ha CP_1
depositato nel fascicolo telematico le relative ricevute dei versamenti effettuati (cfr. F 24 allegati).
Tale pagamento ha estinto il procedimento sanzionatorio e, per l'effetto, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere per adempimento del debito da parte del soggetto responsabile;
come precisato in giurisprudenza, infatti, “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito...” (cfr., ex multis, C Cass. 10553/09; C. Cass.
22650/08).
Le spese processuali possono essere compensate, atteso il recente intervento del Legislatore sul calcolo della sanzione conseguente all'illecito amministrativo per cui è causa e tenuto conto della richiesta delle parti di compensazione delle spese processuali (per quanto riguarda l' , cfr. le CP_1
conclusioni della memoria di costituzione e delle note “cartolari”).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando all'esito del deposito delle note scritte di cui all'art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 16.01.2025, ogni contraria deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere per intervenuto pagamento in favore dell' delle sanzioni come determinate dal D.L. n. 48/2023, convertito in legge n. 83 CP_1 del 3.7.2023, con riguardo alle violazioni accertate e, per l'effetto, annulla le ordinanze ingiunzione opposte (meglio indicate e descritte in atti);
2) dichiara compensate le spese processuali.
Siracusa, 17.1.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Filippo Favale
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