TRIB
Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 22/01/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1149/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CREMONA
Il Tribunale di Cremona, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giorgio Scarsato Presidente rel dott.ssa Annalisa Petrosino Giudice dott.ssa Benedetta Fattori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA di DIVORZIO
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1149/2024 promossa da nata a [...] il [...] Parte_1
(C.F. ) C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Giuliana Mariani e dell'avv. Marcello Palmieri parte ricorrente contro
, nato in [...] il [...] CP_1
(C.F. ) C.F._2 parte resistente contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Soresina il 22.5.1993 e dalla loro unione è nata nel 1998 . Per_1
Con sentenza n. 77 del 10.3.2011 questo Tribunale ha dichiarato la separazione personale delle parti, con addebito all' , disponendo l'affido esclusivo di CP_1 alla e ponendo a carico dell' l'obbligo di Per_1 Pt_1 CP_1 contribuire al mantenimento della figlia versando un assegno di mantenimento ordinario e contribuendo nella misura del 50% alle spese straordinarie per essa.
Con ricorso del 2.7.2024 la ha depositato il ricorso introduttivo del Pt_1 presente giudizio, chiedendo la sola pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza avanzare una domanda per un assegno divorzile né una domanda per un contributo dell' al mantenimento di , CP_1 Per_1 allegando che è 20 anni che il resistente è sparito dalla vita di essa e della figlia.
Controparte è rimasto contumace, contumacia che è stata dichiarata tale alla prima udienza del 19.12.2024, udienza in cui la ricorrente ha peraltro specificato che sia divenuta nel frattempo economicamente Per_1 indipendente.
La causa è stata trattenuta immediatamente in decisione.
Sussiste la giurisdizione dell'A.G. italiana a conoscere la domanda sullo status e la stessa va decisa in base al diritto italiano, nonostante la cittadinanza russa del resistente: la giurisdizione internazionale si radica nel nostro Paese in forza dell'art. 3 lettera a) punti v) e vi) del reg. UE 1111/2019, in quanto la ricorrente da sempre risiede in Italia;
la legge applicabile è la legge italiana, in forza del criterio sussidiario sub lettera d) dell'art. 8 del reg. UE 1259/2010, normativa che si applica alle persone di qualunque nazionalità, comunitaria e non, in forza del disposto dell'art. 31 l. 218/95.
Venendo al merito della domanda di divorzio, la stessa va accolta, perché sussistono le condizioni ex art. 3 c. II lettera b) l. 898/1970: fra le parti è stata pronunciata di separazione, passata in giudicato il 26.4.2012; dalla prima udienza di comparizione sono decorsi ben oltre 12 mesi;
parte resistente, rimanendo contumace, non ha eccepito essere intervenuta riconciliazione fra i coniugi.
Nulla sulle spese, non avendo parte ricorrente chiesto la loro refusione.
PQM
Il Tribunale di Cremona, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione
DICHIARA la cessazione degli effetti civili fra Parte_1
matrimonio contratto in Soresina il 22.5.1993 e CP_1 trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Soresina al n. 14
Parte II Serie A anno 1993; così deciso in Cremona, il 22.1.2025
Il Presidente est.
dott. Giorgio Scarsato
Manda alla Cancelleria la comunicazione della presente sentenza a parte ricorrente;
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Soresina;