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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 11/03/2025, n. 521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 521 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO Il giudice, dott.ssa Marianna Molinario, quale giudice del lavoro, letto l'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, ai sensi del novellato art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 4935 del 2024 del R.G. Lavoro e Previdenza, avente ad OGGETTO: impugnativa licenziamento
TRA
(c.f. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
12/8/1980, residente in [...], elettivamente domiciliato in Castellammare di Stabia (NA), alla Via Pioppaino, n.95, presso lo studio degli avv.ti Pierangelo Sgueo e Valeria Russo, che lo rappresentano e difendono, giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO (c.f. - p.iva , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 legale rapp.te p.t. Ing. c.f. , nato a [...] il CP_2 C.F._2
13/10/1957, con sede legale alla Via dei Pastai, n.42, in Gragnano (NA), elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via Duomo, n. 348, presso l'avv. Carlo Grispo, che la rappresenta e difende, unitamente all'avv. Rosaria Lauro, in virtù di mandato in calce alla memoria
RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 29.8.2024, il ricorrente in epigrafe esponeva: di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della resistente,
[...]
(società con più di 15 dipendenti, all. 1 Visura società), a decorrere dal Controparte_1
1.7.2013 e fino al 29.1.2024, inquadrato con la qualifica di operaio IV livello del CCNL Alimentari - Industria, con mansione di addetto al controllo qualità; di essere stato assunto in data 1.7.2013, inizialmente, con contratto a tempo determinato, poi trasformato a tempo indeterminato dal 23.12.2013, con un orario di lavoro di 40 ore settimanali;
che, con lettera del 19.12.2023, trasmessa a mezzo mail il 12.01.2024, la società formulava una contestazione disciplinare e, all'esito delle giustificazioni del ricorrente, gli irrogava il licenziamento per giusta causa, con nota del 29.1.2024.
Tanto esposto, dedotte le ragioni a sostegno della domanda, adiva questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo dichiararsi la illegittimità dell'atto espulsivo, con conseguente ordine di reintegra, in uno al risarcimento dei danni subiti, oltre accessori, vinte le spese di lite.
1 Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva la società resistente, la quale, per le ragioni meglio esposte nella memoria difensiva, contestava la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto, con ogni conseguente statuizione. Fallito il tentativo di conciliazione della lite, veniva ammessa ed espletata la prova testimoniale. All'esito dello scambio di note e conclusioni, letto l'art. 127 ter c.p.c., la controversia veniva decisa, ai sensi del novellato art. 429 c.p.c..
******
Ai fini di una miglior comprensione della vicenda al vaglio, è necessario procedere, preliminarmente, alla ricostruzione dei fatti storici, che hanno condotto al recesso impugnato in questa sede.
Con missiva del 19.12.2023, trasmessa a mezzo mail del 12.01.2024, la società formulava la seguente contestazione disciplinare: Premesso che l' in data Controparte_3 08/11/2023 le diagnosticava “lesione articolare non specificata, carpo, metacarpo ed articolazioni interfalangee della mano guaribile in 10 giorni, prolungati successivamente di altri dieci. A seguito di accertamenti aziendali, come confermato da testimoni e documentazione, Le contestiamo: Che durante l'assenza per infortunio che va dal 8/11/2023 a tutt'oggi, in luogo di presentarsi al lavoro Lei ha svolto attività lavorative presso il locale
“Cafè In” sito in Corso Giuseppe Garibaldi 112, a Castellammare di Stabia (NA). A titolo esemplificativo e non esaustivo i giorni 11 Novembre 2023 e 12 Novembre, in cui Lei aveva il turno di notte, è stato visto dalle ore 19,00 circa presso il predetto bar, svolgere, attività lavorative di barman, sino alle ore 02,00 circa per poi allontanarsi alla guida della Sua auto. Il giorno 11 Novembre 2023, dopo le ore 02,00 circa, Lei continuava a prestare lavoro, unitamente ad altri dipendenti del bar, svolgendo ulteriori attività lavorative consistenti nella pulizia dei locali del bar, per poi uscire alle ore 03,10. Le Sue attività lavorative venivano svolte anche con le mani sotto l'acqua della fontana attività svolte con perfetto uso di entrambe le mani sollevando dal collo due bottiglie contemporaneamente capovolgendole per versare nel bicchiere il contenuto, ecc. Oltre alla violazione dei Suoi specifici obblighi di diligenza e fedeltà nonché dei doveri generali di correttezza e buona fede, le contestiamo: 1) Che dette attività esterne pregiudicano la sua completa guarigione.
2) Che la ripresa del lavoro è stata messa in pericolo dalla Sua condotta imprudente. 3) Che dette attività esterne dimostrano l'inidoneità dello stato di malattia ad impedire comunque l'espletamento di un'attività lavorativa a ns. favore. 4) Che tali attività esterne, evidenziano
l'inesistenza della malattia, quindi la sussistenza di una simulazione oltre che ai ns. danni anche ai danni dell' e dell' Con la presente inoltre le contestiamo, non come CP_4 CP_5 elementi costitutivi, ma quali precedenti negativi della Sua condotta tenuta complessivamente durante il rapporto di lavoro, la recidiva in comportamenti contrari alla diligenza ed ai suoi doveri di lavoratore subordinato contestati con ns. lettere del
29/11/2021 e del 22/03/2023; comportamenti contestati con lettere da Lei regolarmente ricevute e che si abbiano qui come integralmente ripetute e trascritte. Gli indicati comportamenti negativi sono stati sanzionati, (a mezzo lettere da Lei regolarmente ricevute), rispettivamente, con le seguenti sanzioni disciplinari: Sanzione disciplinare del 26/01/2022
= tre giorni di sospensione Sanzione disciplinare del 07/12/2023 = un giorno di sospensione (sanzione così come determinata dall'ispettorato del Lavoro) Più specificamente: Con lettera del 29/11/2021 le veniva contestato che: Il giorno 19/11/2021 turno 06,00/14,00 assegnato alla linea di confezionamento, Lei marcava il cartellino all'ingresso del reparto alle ore 05,58. Secondo la testimonianza dei colleghi Lei arrivava in reparto ma non raggiungeva la postazione lavorativa. Senza chiedere autorizzazione al responsabile di
2 turno Lei alle ore 06,20 usciva dall' edificio del reparto. Con lettera del 22/03/2023 le veniva contestato che: In data 21/02/2023 durante il turno di notte Lei era assegnato alla linea di confezionamento L03, a causa dell'assenza dell'operatore di un'altra linea di confezionamento si riteneva necessario che Lei prestasse la sua attività lavorativa sulla linea F. Pertanto: Il Sig. in qualità di le impartiva fa Parte_2 Parte_3 disposizione di cambiare postazione di lavoro. Lei si rifiutava causando rilevanti difficoltà nella gestione delle attività lavorative.” Va rilevato che il preteso infortunio dell'08/11/2023, come riscontro oggettivo, si verifica nell'imminenza del superamento del periodo di comporto, consentendole un ulteriore periodo di assenza dal lavoro, spostando ulteriormente in avanti i termini di scadenza del periodo di comporto. Va rilevata inoltre che
Lei non è nuovo a pretese infondate di infortunio, infatti con riferimento alla Sua precedente pretesa di infortunio del 19/11/2021, l'infortunio NON veniva riconosciuto dall' . CP_4
Voglia fornire sue giustificazioni scritte entro cinque giorni dalla data di ricevimento della presente. Le comunichiamo che Lei è sospeso cautelativamente dal lavoro sino al termine della presente procedura disciplinare”. Nella detta contestazione - oltre a richiamare altre due precedenti condotte da parte del ricorrente, lettere del 29.11.2021 e del 22.03.2023, a cui seguivano, rispettivamente, tre giorni di sospensione ed un giorno di sospensione, venivano indicate una serie di violazioni da parte del degli obblighi di diligenza e fedeltà, dei doveri generali di Parte_1 correttezza e buona fede.
A seguito di audizione personale del 26.01.2024 (all. 6 verbale audizione personale), avvenuta presso la sede della società resistente, il a sostegno delle proprie Parte_1 ragioni, dichiarava “io dichiaro di non aver mai svolto attività lavorative nel periodo in cui sono stato in infortunio e per i giorni indicati in contestazione l'11 novembre 2023 e il 12 novembre 2023 preciso che mi trovavo presso il locale indicato Cafè sito in Castellammare di Stabia corso Garibaldi, in quanto era stato organizzato un evento di beneficenza per mia sorella la quale era gravemente malata che poi è deceduta il Parte_4
01.01.2024. La beneficenza è stata organizzata da alcuni amici e parenti che possono testimoniare in tal senso per raccogliere fondi in quanto mia sorella si trovava a Londra. Mi riservo di indicare i nominativi delle persone che possono riferire tale circostanza e preciso che questi soldi sono serviti anche al trasporto della salma dall'Inghilterra in Italia;
in quei giorni indicati in contestazione nella contestazione, preciso di non aver lavorato ma bensì di aver partecipato all'evento al fine di un intento di beneficenza aiutando quando potevo gli addetti al locale ma solo e ribadisco per raccogliere fondi per mi sorella. Faccio presente che io sono l'unica persona che percepisce una retribuzione ed ho anche due figli a carico. Detto ciò dichiaro di voler mantenere il posto di lavoro e di poter essere reintegrato nell'immediato a lavoro”. Con lettera del 29.01.2024, la società resistente comunicava al ricorrente il licenziamento, per giusta causa, con effetto immediato, a conclusione del procedimento disciplinare, per il quale il era stato ritenuto responsabile di “comportamenti Parte_1 che costituiscono grave inadempimento ed incidendo profondamente ed irreversibilmente sulla fiducia, sono di rilevanza tale da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro”. Ciò posto, il ricorrente ha dedotto la illegittimità dell'atto espulsivo, per insussistenza del fatto contestato e per mancanza della giusta causa e, in ogni caso, per difetto di proporzionalità.
Come si rileva dalla lettera di contestazione innanzi riprodotta, al ricorrente è stato contestato lo svolgimento di attività in favore dei terzi durante il periodo di malattia, con
3 conseguente pregiudizio per la ripresa del lavoro, nonché l'aver simulato lo stato di malattia.
Ciò posto, prima della indagine relativa alla effettiva sussistenza degli addebiti e alla conseguente verifica della ricorrenza della giusta causa del recesso, appare opportuno ricostruire i principi di diritto dettati dalla Suprema Corte, destinati a venire in rilievo nella ipotesi al vaglio e alla stregua dei quali dovrà essere scrutinata la vicenda portata all'attenzione del Tribunale. In materia di licenziamento disciplinare, intimato per lo svolgimento di altra attività
– lavorativa, ma anche extralavorativa - durante l'assenza per malattia del dipendente, taluni princìpi espressi dalla Suprema Corte possono dirsi consolidati.
A partire dalla risalente affermazione che non sussiste nel nostro ordinamento un divieto assoluto per il dipendente di prestare altra attività, anche a favore di terzi, in costanza di assenza per malattia, sicché ciò non costituisce, di per sé, inadempimento degli obblighi imposti al prestatore d'opera (ab imo, Cass. n. 2244 del 1976, con un postulato mai smentito dalla giurisprudenza successiva;
tra molte: Cass. n. 1361 del 1981; Cass. n. 2585 del 1987; Cass. n. 381 del 1988; Cass. n. 5833 del 1994; Cass. n. 15621 del 2001; più di recente, v. Cass. n. 6047 del 2018, la quale osserva che il lavoratore assente per malattia
“non per questo deve astenersi da ogni altra attività, quale in ipotesi un'attività ludica o di intrattenimento, anche espressione dei diritti della persona”). L'assunto trova fondamento nella nozione di malattia rilevante a fini di sospensione della prestazione lavorativa e che ricomprende le situazioni nelle quali l'infermità abbia determinato, per intrinseca gravità e/o per incidenza sulle mansioni normalmente svolte dal dipendente, una concreta ed attuale – sebbene transitoria - incapacità al lavoro del medesimo (cfr., tra tutte, n. 14065 del 1999), per cui, anche laddove la malattia comprometta la possibilità di svolgere quella determinata attività oggetto del rapporto di lavoro, può, comunque, accadere che le residue capacità psico-fisiche possano consentire al lavoratore altre e diverse attività.
Tuttavia, la stessa giurisprudenza prima citata ha, da subito, precisato che il compimento di altre attività da parte del dipendente assente per malattia non è circostanza disciplinarmente irrilevante, ma può anche giustificare la sanzione del licenziamento, in relazione alla violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifichi obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà, sia nell'ipotesi in cui la diversa attività accertata sia di per sé sufficiente a far presumere l'inesistenza dell'infermità addotta a giustificazione dell'assenza, dimostrando, quindi, una sua fraudolenta simulazione, sia quando l'attività stessa, valutata in relazione alla natura ed alle caratteristiche della infermità denunciata ed alle mansioni svolte nell'ambito del rapporto di lavoro, sia tale da pregiudicare o ritardare, anche potenzialmente, la guarigione ed il rientro in servizio del lavoratore. Tale principio può dirsi consolidato nel diritto vivente (tra molte: Cass. n. 1747 del
1991; Cass. n. 9474 del 2009; Cass. n. 21253 del 2012; Cass. n. 17625 del 2014; Cass., n.
24812 del 2016; Cass. n. 21667 del 2017; Cass. n. 13980 del 2020).
Invero, durante il periodo di sospensione del rapporto determinato dalla malattia, permangono in capo al lavoratore tutti gli obblighi non inerenti allo svolgimento della prestazione;
tra gli altri, anche gli obblighi di diligenza e fedeltà, di cui agli artt. 2104 e
2105 c.c., oltre che gli obblighi di correttezza e buona fede, ex artt. 1175 e 1375 c.c. (cfr.
Cass. n. 7915 del 1991). Complesso di obbligazioni che riverbera i suoi effetti anche sulle condotte non direttamente concernenti l'adempimento della prestazione lavorativa, ma che devono essere ispirate all'esigenza di salvaguardare l'interesse creditorio del datore di lavoro all'effettiva esecuzione della prestazione dovuta.
4 È stato evidenziato, infatti, che l'art. 2110 c.c., in deroga ai principi generali, riversa entro certi limiti sul datore di lavoro il rischio della temporanea impossibilità lavorativa dovuta a infermità (Cass. n. 10706 del 2008; Cass. n. 14046 del 2005; Cass. n. 15916 del 2000). Ne consegue che tale deroga deve essere armonizzata con i princìpi di correttezza e buona fede, che devono presiedere all'esecuzione del contratto, i quali assumono rilevanza non solo sotto il profilo del comportamento dovuto in relazione a specifici obblighi di prestazione ma anche sotto il profilo delle modalità di generico comportamento delle parti ai fini della concreta realizzazione delle rispettive posizioni di diritti e obblighi (Cass. n. 9141 del 2004), imponendo a ciascuna di esse il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, anche a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge (cfr. Cass. n. 14726 del 2002; secondo Cass. SS.UU. n. 28056 del 2008, nell'osservanza degli obblighi di correttezza e buona fede le parti del rapporto obbligatorio hanno il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra; per una recente applicazione del principio v. Cass. n. 6497 del 2021).
Pertanto si è affermato che il lavoratore deve, comunque, astenersi da comportamenti che possano ledere l'interesse del datore di lavoro alla corretta esecuzione dell'obbligazione principale dedotta in contratto, argomentando che la mancata prestazione lavorativa, in conseguenza dello stato di malattia del dipendente, in tanto trova tutela nelle disposizioni contrattuali e codicistiche in quanto non sia imputabile alla condotta volontaria del lavoratore medesimo, che operi scelte idonee a pregiudicare l'interesse datoriale a ricevere regolarmente detta prestazione (per tutte, v. Cass. n. 1699 del 2011).
In tale prospettiva assume peculiare rilievo l'eventuale violazione del dovere di osservare tutte le cautele, comprese quelle terapeutiche e di riposo prescritte dal medico, atte a non pregiudicare il recupero delle energie lavorative, temporaneamente minate dall'infermità, affinché vengano ristabilite le condizioni di salute idonee per adempiere la prestazione principale cui si è obbligati, sia che si intenda tale dovere quale riflesso preparatorio e strumentale dello specifico obbligo di diligenza, sia che lo si collochi nell'ambito dei più generali doveri di protezione scaturenti dalle clausole di correttezza e buona fede in executivis, evitando comportamenti che mettano in pericolo l'adempimento dell'obbligazione principale del lavoratore per la possibile o probabile protrazione dello stato di malattia.
Ad ulteriore specificazione di questo principio, la Suprema Corte (Cass. n.
14046/2005) ha precisato che "la valutazione del giudice di merito, in ordine all'incidenza del lavoro sulla guarigione, ha per oggetto il comportamento del dipendente nel momento in cui egli, pur essendo malato e (per tale causa) assente dal lavoro cui è contrattualmente obbligato, svolge per conto di terzi un'attività che può recare pregiudizio al futuro tempestivo svolgimento di tale lavoro;
in tal modo, la predetta valutazione è costituita da un giudizio ex ante, ed ha per oggetto la potenzialità del pregiudizio", con l'ulteriore conseguenza che "ai fini di questa potenzialità, la tempestiva ripresa del lavoro resta irrilevante.
Ciò posto, passando ad esaminare la fattispecie al vaglio, va evidenziato che va dichiarato pienamente utilizzabile il materiale probatorio acquisito al processo e consistente negli accertamenti svolti dal datore di lavoro, tramite agenzia investigativa: tale materiale può essere ritenuto legittimo, alla luce di quanto previsto dagli art. 2 e 3 st. lav., dovendo ritenersi il ricorso a tale strumento, proporzionato allo scopo perseguito e assistito da gravi ragioni (cfr. Tribunale Milano, 28 aprile 2009, in Foro Padano 2009, 2, 487).
Ed invero, le disposizioni (artt. 2 e 3 della legge n. 300 del 1970) che delimitano - a tutela della libertà e dignità del lavoratore, in coerenza con disposizioni e principi costituzionali - la sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a difesa dei
5 propri interessi - e cioè per scopi di tutela del patrimonio aziendale (art. 2) e di vigilanza dell'attività lavorativa (art. 3) - non precludono il potere dell'imprenditore di ricorrere alla collaborazione di soggetti (quale, nella specie, un'agenzia investigativa) diversi dalla guardie particolari giurate per la tutela del patrimonio aziendale, né, rispettivamente, di controllare l'adempimento delle prestazioni lavorative e, quindi, di accertare mancanze specifiche dei dipendenti, ai sensi degli artt. 2086 e 2104 cod. civ., direttamente o mediante la propria organizzazione gerarchica. Tuttavia, il controllo delle guardie particolari giurate, o di un'agenzia investigativa, non può riguardare, in nessun caso, né l'adempimento, né l'inadempimento dell'obbligazione contrattuale del lavoratore di prestare la propria opera, essendo l'inadempimento stesso riconducibile, come l'adempimento, all'attività lavorativa, che è sottratta alla suddetta vigilanza, ma deve limitarsi agli atti illeciti del lavoratore, non riconducibili al mero inadempimento dell'obbligazione (nella specie, prestazione di attività di lavoro per conto terzi nel periodo di malattia).
Inconferente risulta il richiamo alla sentenza della Cassazione n. 28378 del 2023, citata dalla difesa del ricorrente nelle note, atteso che la stessa riguarda la diversa ipotesi dei controlli sulla prestazione, fattispecie diversa da quella che viene in rilievo nel caso in esame. Invero, come affermato dalla Suprema Corte (cfr. Cassazione 4670 del 2019), i controlli, demandati dal datore di lavoro ad agenzie investigative, riguardanti l'attività lavorativa del prestatore, svolta anche al di fuori dei locali aziendali, non sono preclusi ai sensi degli artt. 2 e 3 st. lav., laddove non riguardino l'adempimento della prestazione lavorativa, ma siano finalizzati a verificare comportamenti che possano configurare ipotesi penalmente rilevanti od integrare attività fraudolente, fonti di danno per il datore medesimo
(v. Cass. 12 settembre 2018, n. 22196; Cass. 11 giugno 2018, n. 15094; Cass. 22 maggio
2017, n. 12810).
E' stato, in particolare, ritenuto legittimo tale controllo durante i periodi di sospensione del rapporto, al fine di consentire al datore di lavoro di prendere conoscenza di comportamenti del lavoratore, che, pur estranei allo svolgimento dell'attività lavorativa, siano rilevanti sotto il profilo del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro, che permane nonostante la sospensione (si vedano, con riferimento ai controlli disposti nel corso di una malattia, Cass. 26 novembre 2014, n. 25162 e Cass. 22 maggio 2017, n. 12810). Ciò posto, passando ad esaminare il materiale probatorio raccolto in atti va rilevato che il ricorrente, liberamente interrogato, ha dichiarato: ero presente solo una volta al bar
, la sera dell'11 novembre 2023 per una serata di beneficenza per raccogliere fondi Pt_5 per mia sorella, gravemente malata, che poi è deceduta, come da documenti in atti. La serata era stata organizzata da me, insieme ad altri miei amici, con il proprietario del locale, che si chiama . La sera ero vestito normalmente con una Persona_1 camicia ed un gilet, che indosso correntemente. Non ho percepito alcun compenso per l'attività. E'capitato che abbia preparato un drink e qualche alcolico, non in ambito lavorativo, ma come ospite. Ho comprato io gli alcolici, non so se ho la fattura e l'intero ricavato della vendita della serata è andato in beneficienza. Il proprietario del locale non ha preso nulla. L'ufficio mostra al ricorrente il report ed egli dichiara di riconoscersi nelle foto. Io, all'epoca, avevo una contusione alla mano destra e quella sera mi sentivo leggermente meglio e ribadisco che solo per poche circostanze ho alzato una bottiglia. Non sono stato tutta la sera dietro al bancone: ho preparato al massimo 2, 3 o 4 drink, per pochi momenti. Sabato 11 novembre 2023 sono stato al bar dalle 19 all' 1.30/2 circa. Ero
6 in compagnia di altri amici e sono tornato a casa in moto, accompagnato da un mio amico, di cui, al momento, non ricordo il nome.
La circostanza che il lavoratore fosse presente presso il “Cafè In”, quantomeno nel corso di una serata e che abbia preparato bevande, è circostanza ammessa dallo stesso ricorrente (è capitato che abbia preparato un drink e qualche alcolico, non in ambito lavorativo, ma come ospite)….Io, all'epoca, avevo una contusione alla mano destra e quella sera mi sentivo leggermente meglio e ribadisco che solo per poche circostanze ho alzato una bottiglia. Nel corso del giudizio, i testi di parte attrice hanno confermato tale circostanza, ovvero l'organizzazione di una serata di beneficienza, a cui il ricorrente avrebbe preso parte, in quanto destinata a raccogliere fondi per la sorella, all'epoca dei fatti gravemente ammalata e, successivamente, deceduta. Il teste ha dichiarato: “sono una conoscente del ricorrente. Il Testimone_1 ricorrente mi ha riferito che è stato licenziato, perché aveva organizzato un evento di beneficenza, per la sorella malata. So che l'evento è avvenuto l'anno scorso, in data 11 novembre. Ho avuto un invito a voce per partecipare alla serata. Ho preso parte alla serata, che è avvenuta in Castellammare di Stabia, al “Caffè In”. Ha organizzato tutto il ricorrente, che io sappia, ha comprato egli le bevande, che sono state offerte al locale per circa 50 persone e so che tutto il ricavato è andato in beneficenza;
tanto so perché me lo ha riferito il ricorrente. Il ricorrente non lavorava, ma portava delle bevande a noi amici che eravamo al locale. Che io sappia, di tale serata di beneficenza non era stata fatta pubblicità sui social, ma se ne era parlato in chiesa, a Gragnano. Che io sappia, non vi era un manifesto della serata. Non so se è stata l'unica serata di beneficenza, che è stata organizzata in quel locale. Mi sono trattenuta al locale dalle 19.00 alle 02.00 di notte. Sono andata via prima che il locale chiudesse, non so cosa abbia fatto il ricorrente. Ricordo che vi erano due ragazzi dipendenti del bar, quella stessa serata, che lavoravano;
non conosco i loro nomi;
non so se vi fossero avventori diversi dai partecipanti all'evento di beneficenza. Non abbiamo pagato alcuna consumazione, abbiamo fatto delle offerte direttamente al ricorrente, per la causa di beneficenza, che innanzi che ho detto. Non so quale sia l'attuale situazione lavorativa del ricorrente. Personalmente ho offerto in beneficenza €. 50,00. Ero in compagnia di altri amici e conoscenti. L'evento di beneficenza è stato organizzato sia all'interno che fuori dal locale;
fuori vi è un dehor.” Analogamente, il teste ha dichiarato: “sono dipendente della Testimone_2 convenuta da 27 anni e sono addetto al confezionamento. So che il ricorrente è stato licenziato perché è stato visto lavorare in un bar. Tra l'11 ed il 12 novembre 2023, per quanto io sappia per una sola serata, il ricorrente ha organizzato una serata di beneficenza al Caffè In a Castellammare di Stabia per raccogliere fondi per la sorella. Ho partecipato ad una serata, non ricordo se l'11 o il 12 novembre 2023. So che il ricorrente si è messo d'accordo con il proprietario del locale, il quale ha destinato all'evento di beneficenza l'unica sala interna del locale;
so che il ricorrente aveva comprato lui le bevande e le offriva solo a noi partecipanti all'evento, circa 40/50 persone. La maggior parte del tempo il ricorrente l'ha trascorsa con noi ai tavoli a spiegare cosa stesse accadendo alla sorella, ma si è occupato anche di preparare i cocktails e di servirli anche a noi aiutando il personale del locale. Preciso che non ho visto il ricorrente preparare i cocktails ma solo prenderli e servirli a noi che partecipavamo all'evento. Io non ho pagato per la consumazione, ma ho dato i soldi per la beneficenza direttamente al ricorrente. Mi sembra che il ricorrente non indossasse la stessa divisa dei ragazzi del bar, ma non ricordo. Il ricorrente veste sempre in modo elegante. A ripetuta domanda del giudice ribadisco che non ho visto per tutta la sera il ricorrente stare dietro al bancone a preparare cocktails. A
7 me aveva detto della serata il ricorrente, non so se sia stata fatta pubblicità dell'evento sui social o altrove. Il ricorrente portava i vassoi al tavolo servendo a noi le bevande utilizzando entrambe le mani e si fermava con noi a raccontarci quello che stava vivendo la sorella. Io ho fatto un'offerta di €. 50,00/60,00 consegnando i soldi al ricorrente che aveva una lista. Ho visto anche altre persone dare soldi al ricorrente, per la stessa causa;
so che tali somme dovevano essere utilizzate per la sorella del ricorrente che è deceduta dopo pochi mesi;
l'importo è stato utilizzato per trasportare la salma da Londra a Napoli. Sapevo che il ricorrente era in malattia, perché aveva avuto un incidente alla mano, ma quella sera mi disse che si sentiva meglio. Non so se attualmente il ricorrente stia lavorando. All'interno del locale, la sera in cui io ho partecipato, vi erano solo le persone che partecipavano all'evento di beneficenza e non avventori esterni;
nella parte esterna del locale vi erano utenti comuni. Preciso che il locale ha un'unica saletta interna, con un bancone grande ed uno attaccato più piccolo. Io sono stato dalle 20/20.30 fino all'01.00/01.30 di notte. Come detto, il ricorrente mi aveva riferito che aveva comprato lui le bevande, che abbiamo bevuto noi partecipanti alla beneficenza. La circostanza che il ricorrente abbia svolto attività nell'ambito di un evento di beneficienza e che non abbia percepito alcun compenso per tale attività sono elementi che non elidono, tuttavia, la rilevanza disciplinare dei fatti allo stesso addebitati. In primo luogo, va rilevato che l'attività investigativa, documentata in atti e confermata anche dalla prova testimoniale, di cui si dirà infra, ha riguardato, per quanto qui rileva, la giornata di sabato 11 novembre 2023, dalle ore 10.00, a partire dall'indirizzo di residenza del ricorrente ed è proseguita, dalle ore 19.00, presso il locale “Cafè In”, sito in Corso Giuseppe Garibaldi 112, a Castellammare di Stabia (NA), in cui il ricorrente è stato visto sino alle ore 03.07, allorché, terminate le operazioni di pulizia presso il predetto locale, saliva a bordo del motoveicolo in suo uso, giungendo presso la propria residenza alle ore 03.30; nonché nella giornata di domenica 12 novembre 2023, dalle ore 10.30 dalla residenza del ricorrente, da cui veniva visto uscire alle ore 17.11 ed allontanarsi – a bordo della vettura in suo uso – per giungere e accedere all'interno del locale “Cafè In”, dove vi permaneva a prestare attività lavorativa sino alle ore 02.03, quando usciva dal bar. Pertanto, le giornate in cui il ricorrente è stato visto all'interno del locale, intento a svolgere attività di preparazione bevande, sono due, rispetto alla sola giustificata ed ammessa dal ricorrente.
Al fine di meglio esaminare gli esiti della indagine investigativa, appare, preliminarmente, opportuno riprodurre il contenuto della deposizione del teste
[...]
, che ha redatto l'indagine investigativa, il quale ha così deposto: Ho redatto Tes_3 l'indagine investigativa, di cui al report in atti, che confermo integralmente. Ho svolto le indagini unitamente al mio titolare, sig. . Le serate oggetto dell'indagine, a Parte_6 volte, ero da solo, a volte, con il mio titolare. Io sono stato sempre presente. Il ricorrente è stato osservato sia all'interno che all'esterno del locale, in quanto il locale era dotato di una vetrina, da cui si vede dall'esterno l'interno del bar. Nel corso dell'attività investigativa sono stati anche filmati dei video, nei quali veniva rappresentato quanto già documentato con le foto, ovvero lo svolgimento di attività lavorativa da parte del ricorrente. Non ho rilevato che l'11 novembre 2023 vi fosse una serata di beneficenza presso il predetto locale. Io personalmente ho consumato all'interno del locale ed ho anche pagato il conto. Oltre al ricorrente vi era nel locale, il titolare che era dietro la cassa, ed altre 7/8 persone tra ragazzi e ragazze. La sera dell'11 novembre 2023, per tutto il tempo che è indicato nel report ispettivo, non mi sono mai allontanato da fuori al bar;
una volta sono entrato e non ho mai perso la visuale del locale ed ho sempre visto il ricorrente vicino al bancone;
non l'ho mai visto andare ai tavoli, è uscito due volte per andare a fumare una
8 sigaretta e per spostare la macchina. A volte, il ricorrente scompariva dalla visuale, per andare dietro al bancone, presumibilmente per prendere delle bottiglie. Analoga attività è stata svolta in data 12 novembre 2023, come indicato dettagliatamente nel report ispettivo. Anche il 12 novembre 2023, per tutta la durata dell'osservazione indicata nel report, sono stato fuori al locale;
di fronte al locale vi sono dei giardinetti, dai quali ho potuto osservare l'interno del bar, anche grazie alla macchina fotografica, dotata di particolare zoom. Anche il 12 novembre 2023 come risulta dai fotogrammi allegati al report, ho visto il ricorrente preparare dei cocktails, l'ho visto fare solo i cocktails;
vi era un altro bancone più a destra della mia visuale, in cui si preparavano anche caffè, ma il ricorrente, come detto, si occupava solo di cocktails Ho visto anche il ricorrente pulire la sua zona, non ricordo se l'11 o il 12 novembre 2023, comunque, risulta dal report. Ho visto che il ricorrente utilizzava entrambe le mani per shakerare cocktails, sollevare bottiglie, il tutto con entrambe le mani, come risulta chiaramente dalle fotografie in atti. Non ho visto il ricorrente incassare il corrispettivo dei cocktails o ricevere altre somme da nessuno. L'11 novembre 2023 sono entrato all'interno del locale e vi sono rimasto mezz'ora, mi sono seduto ed ho consumato una birra, servita da un altro cameriere. Il locale era diviso in due parti e vi erano due banconi: uno più piccolo, dove operava il ricorrente ed un altro di fianco, io ero posizionato di fronte al ricorrente seduto in uno dei tavolini, che erano proprio di fronte al bancone;
vi era un gazebo fuori e di lato;
dove è collocato l'altro bancone vi erano altri tavolini. All'interno del locale ero da solo;
il mio datore non è entrato nel locale l'11 novembre 2023. Preciso che tra il gazebo ed il bar vi è un marciapiede pubblico, nel quale è stato lasciato uno passaggio pedonale, ed io anche da quel punto ho osservato la vetrina, che dava proprio sul bancone del ricorrente. Quando ero sulla panchina, ero circa a 40/50 metri dal ricorrente;
all'interno del locale ho fatto dei video, non potendo utilizzare la macchina fotografica.” Tes_ Ebbene, il teste , presente per tutto il corso dell'indagine investigativa, che si è protratta per tre giorni, di cui 2 oggetto di contestazione, secondo gli orari innanzi specificamente indicati, ha osservato il ricorrente sia all'interno che all'esterno del locale, in quanto il locale era dotato di una vetrina, da cui si vedeva l'interno del bar.
Il teste ha riferito di non aver mai perso di vista il ricorrente, il quale, solo in alcuni momenti dell'osservazione si recava dietro al bancone del bar e di averlo visto intento a preparare cocktails, utilizzando entrambe le mani, come peraltro, comprovato dai fotogrammi in atti, per tutto il corso delle serate documentate. Tes_ Le dichiarazioni del teste hanno trovato conferma anche nella deposizione del teste , titolare dell'agenzia investigativa, il quale ha dichiarato Ho visto che il Parte_6 ricorrente, come riportato nel report, che era dietro al bancone e svolgeva l'attività di barman ovvero versava gli alcolici, shakerava, apriva il rubinetto, quello che farebbe una qualsiasi persona dietro al bancone di un bar, utilizzando entrambe le mani. Per la quasi totalità dell'osservazione il ricorrente era dietro al bancone. Il mio collaboratore è stato sempre fuori al bar, io non sono entrato nel bar. L'attività investigativa, documentata da numerosi fotogrammi, unitamente alle prove testimoniali raccolte e alle stesse ammissioni del ricorrente e delle dichiarazioni dei testi addotti dallo stesso, comprova che il nelle serate 11 e 12 novembre 2023, Parte_1 ha svolto attività presso il “Cafè In”, preparando cocktails e servendo i clienti/partecipanti alla serata (dichiarazione del ricorrente è capitato che abbia preparato un drink e qualche alcolico, non in ambito lavorativo, ma come ospite… Io, all'epoca, avevo una contusione alla mano destra e quella sera mi sentivo leggermente meglio e ribadisco che solo per poche circostanze ho alzato una bottiglia..) del teste : “Il ricorrente portava i vassoi Tes_2 al tavolo servendo a noi le bevande utilizzando entrambe le mani e si fermava con noi a
9 raccontarci quello che stava vivendo la sorella…. e del teste “Il ricorrente non Tes_1 lavorava, ma portava delle bevande a noi amici che eravamo al locale”. Tanto premesso, come si desume dalla documentazione in atti, l'8/11/2023, alle ore 9.12, il a seguito di un riferito infortunio lavorativo, avvenuto alle ore 8.45 Parte_1 della stessa giornata, veniva esaminato dai sanitari del P.O. Castellammare – Gragnano, più precisamente, del dott. il quale, dopo la presa in carico avvenuta alle ore Persona_2
9.19, lo sottoponeva a rx della mano destra, alle ore 9.19, e a consulenza ortopedica alle ore 9.50, dimettendolo alle ore 10.15, con la seguente diagnosi : “Lesione articolare non specificata. Carpo, metacarpo ed articolazioni interfalangee della mano – trauma da schiacciamento II, III e IV dito mano dx”, con prognosi di dieci giorni. Come si rileva dal referto di consulenza della Asl Na 3 Sud delle 10.08, prodotto dallo stesso ricorrente (cfr. allegati 9), risulta certificato un trauma da schiacciamento III e
IV dito della mano dx, senza lesioni ossee con o non (non comprensibile) segni di lesioni tendinee e viene prescritta una immobilizzazione con stecca per 5 gg.
Il ricorrente aveva una prescrizione di riposo e cure per 10 giorni, prolungati di altri
10 giorni, successivamente.
I traumi da schiacciamento sono lesioni determinate dallo schiacciamento di una o più parti del corpo, nei casi più gravi si ha lo scoppio dei tessuti di superficie o quantomeno la lacerazione dello strato cutaneo, la rottura di capillari o di vasi sanguigni più grandi, la frattura delle componenti ossee o la lussazione di una delle articolazioni interessate, nel caso di specie parliamo di un trauma da schiacciamento alle dita e alla mano destra, dove si trovano numerose piccole articolazioni e molte ossa da quelle delle falangi a quelle carpali.
Ebbene, come si evince nitidamente dai fotogrammi in atti, nessuna stecca veniva indossata dal ricorrente nelle serate in questione, a soli 3 giorni dall' infortunio e, dunque, durante la piena vigenza della misura cautelativa, impostagli dai sanitari, a tutela della sua salute. Invero, a distanza di soli 3 giorni dall' infortunio, così come documentato dalle attività investigative, il ricorrente svolgeva attività di barman, si impegnava alla guida di motoveicoli, con rilevante impegno della mano destra e per un lasso di tempo prolungato, per cui non sussistono dubbi sulla rilevante influenza di tali attività, svolte per varie ore continuativamente e per almeno due giorni consecutivi, sulla ripresa dell'attività lavorativa. L'attività, documentata ed ammessa anche dallo stesso ricorrente, costituisce indice di una scarsa attenzione del lavoratore alla propria salute ed ai relativi doveri di cura e di non ritardata guarigione. Invero, le condotte ammesse dallo stesso ricorrente, emerse dall'istruttoria testimoniale e documentate dall' attività investigativa in atti, appaiono incompatibili con un comportamento finalizzato a garantire il processo di guarigione e, quindi, di rapida ripresa lavorativa.
In molteplici fotogrammi, il ricorrente viene visto intento a sollevare in alto, con la mano destra, una bottiglia, per preparare una bevanda (cfr. pagine 10, 11 e 12 del report), nonché intento a rimestare bevande, sempre con la mano destra.
Il ricorrente è stato impegnato presso il predetto bar nelle giornate di sabato sera fino alle prime ore di domenica e, da domenica sera fino alle prime ore del lunedì, in attività con notevole impegno della mano destra, i microtraumi ripetitivi dovuti alle varie attività, documentate dall'indagine investigativa ed il lungo periodo di esposizione a tali traumi denotano, senza alcun dubbio, la non correttezza del comportamento del lavoratore. Contrariamente a quanto dedotto da parte attrice, l'osservazione ha riguardato un consistente numero di ore e si è protratta, per quanto qui rileva, per 2 giorni consecutivi, a ridosso dell'infortunio e, dunque, allorché il ricorrente avrebbe dovuto tenere una condotta
10 di rigoroso rispetto delle prescrizioni sanitarie (immobilizzazione della mano destra con stecca e riposo).
Tali cautele sono state completamente disattese dal ricorrente. Non vi è dubbio che la ripresa sia stata posta in pericolo, essendosi il lavoratore comportato in modo imprudente (in proposito v. pure Cass. n. 27104 del 2006).
Nella fattispecie al vaglio, la natura dell'attività svolta dal dipendente (quale addetto al bar) è certamente indice di una scarsa attenzione del lavoratore alle esigenze di cura della propria salute ed ai connessi doveri di non ostacolare o ritardare la guarigione, considerato che la condizione medica accertata solo tre giorni prima (un trauma da schiacciamento III e
IV dito della mano dx) non era certamente compatibile con lo svolgimento di un'attività che, come quella di addetto al bar, richiedeva piena efficienza e prestanza fisica, tenuto conto che il disbrigo delle operazioni materiali, in cui è stato visto impegnato il Pt_1
implicava continui movimenti con la mano destra.
[...] Ebbene, la valutazione di tipo prognostico circa l'idoneità della condotta contestata, indice di scarsa attenzione del lavoratore per la propria salute e per i relativi doveri di cura e di non ritardata guarigione, a pregiudicare, anche solo potenzialmente, il rientro in servizio nella ipotesi in esame appare suffragata, inoltre, proprio dalla circostanza del prolungamento di fatto dello stato di malattia di altri dieci giorni, rispetto alla prognosi originaria.
Ad avviso del Tribunale, deve ritenersi comprovato che il comportamento addebitato al lavoratore sia stato tale da pregiudicare o ritardare, anche potenzialmente, la guarigione e il rientro in servizio del lavoratore, con violazione di un'obbligazione preparatoria e strumentale rispetto alla corretta esecuzione del contratto. Non appare in termini il precedente citato dalla difesa di parte ricorrente, atteso che nella ipotesi scrutinata dalla Corte (cfr. sentenza 23747 del 2024) viene in rilievo una vicenda in fatto dissimile da quella in esame, atteso che nel precedente vagliato, le condotte poste in essere dal lavoratore non erano state sufficientemente documentate e, in ogni caso, ciò che appariva dirimente è che i comportamenti addebitati al lavoratore “cd. attività lavorative” erano stati svolti a distanza di circa sette mesi dall'infortunio, consistito nella distorsione di due dita della mano, e a pochi giorni dalla fine del periodo di diagnosticata inabilità.
Nella ipotesi in esame, di contro, siamo di fronte ad un comportamento assunto dal lavoratore a tre giorni dall'infortunio, allorché egli avrebbe dovuto tenere, secondo le prescrizioni mediche, la mano destra steccata ed immobile, la qual cosa evidenzia che, senza dubbio, ogni comportamento difforme avrebbe potuto arrecargli pregiudizio e, al riguardo, non sono necessarie particolari cognizioni mediche per ritenere la sconsideratezza del comportamento del ricorrente, bastando semplici regole di buon senso. Ad avviso del Tribunale, è irrilevante, per le ragioni chiarite dalla giurisprudenza innanzi citata, la circostanza, pure valorizzata dalla difesa del lavoratore, che lo stesso non avrebbe percepito alcun compenso per l'attività svolta, ciò che viene sanzionato è il comportamento imprudente del ricorrente e non già che egli abbia eventualmente voluto conseguire un ulteriore guadagno. In conclusione, quanto alle altre censure svolte dal ricorrente in ordine alla gravità dell'infrazione ed alla proporzionalità della sanzione irrogata, è sufficiente ribadire, richiamando quanto già detto in precedenza, che "lo svolgimento, da parte del dipendente assente per malattia, di altra attività lavorativa che, valutata in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, può pregiudicare o ritardare la guarigione ed il rientro in servizio, costituisce violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede;
e questa violazione giustifica il recesso del datore di lavoro" (così Cass. n. 14046/2005 cit.).
11 Ad ogni buon conto, il licenziamento è stato irrogato tenendo conto anche di precedenti sanzioni disciplinari irrogate al lavoratore: sospensione dal lavoro per giorni 3 e sospensione per giorni 1, non impugnate dal lavoratore, con cui sono stati sanzionati precedenti inadempimenti, dallo stesso posti in essere.
Invero, il comportamento assunto dal complessivamente valutato, è Parte_1 risultato connotato da grave negligenza e deficitaria propensione al rispetto degli obblighi contrattualmente assunti, minando irrimediabilmente la fiducia nei successivi adempimenti e giustificando, quindi, l'atto espulsivo. Né può ritenersi fatto idoneo a ridimensionare la portata disciplinare del comportamento ascritto al ricorrente, la circostanza che egli in data 9.11.2021 abbia subito un mutamento di mansioni. Tale comportamento datoriale, ove ritenuto illegittimo dal lavoratore, avrebbe giustificato la proposizione di una impugnativa giudiziale, ma non può in alcun modo rilevare, come vorrebbe la parte ricorrente, a sminuire la valenza negativa del comportamento allo stesso addebitato.
In definitiva, alla luce di tutte le considerazioni innanzi espresse, il ricorso deve essere respinto.
La natura della controversia che incide significativamente su beni ed interessi costituzionalmente tutelati, nonché la peculiarità della fattispecie portata all'attenzione del Tribunale giustificano, ampiamente, anche alla luce del novellato art. 92 comma 2, c.p.c., la compensazione integrale delle spese di lite.
PQM
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: rigetta il ricorso;
compensa le spese.
Torre Annunziata, 11.3.2025 Il giudice dott.ssa Marianna Molinario
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