Articolo 29 della Legge 25 novembre 1962, n. 1684
Articolo 28Articolo 30
Versione
22 dicembre 1962
Art. 29. Accertamento delle violazioni

Gli ufficiali ed agenti indicati nell'articolo 38, appena accertato un fatto costituente violazione delle presenti norme, compilano processo verbale trasmettendolo immediatamente all'Ufficio del genio civile competente.
L'ingegnere capo di detto Ufficio, previ, occorrendo, ulteriori accertamenti di carattere tecnico, trasmette il processo verbale al pretore con le sue deduzioni.
Entrata in vigore il 22 dicembre 1962
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