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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/12/2024, n. 2087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2087 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 8424/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 18.7.2024 da
1) (C.F.: ), nata a [...], il [...], residente a [...]Parte_1 C.F._1
(MI), in Via San Eusenzio n. 8/C
e
2) , (C.F.: ) nato a [...] il [...], residente a [...]Parte_2 C.F._2
(MI), in Via San Eusenzio n. 8 interno: A entrambi con l'Avv. Ferruccio Giola e l'Avv, Barbara Grandati, presso la quale hanno eletto domicilio telematico,
i quali, il 3/7/2010, hanno contratto matrimonio civile a Vanzago (MI), come da atto, trascritto all'Ufficio di Stato Civile, al Numero 7 - Parte II – Serie A – Anno 2010, scegliendo il regime patrimoniale della separazione;
dalla cui unione è nato:
(C.F.: ), l'11/8/2015 a Magenta (MI), cittadino italiano Per_1 C.F._3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 18/7/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni: 1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la casa coniugale, di
Mesero Via San Eusenzio n. 8 interno A viene assegnata al marito, con tutti gli arredi e corredi;
3)
, affidato ad entrambi i genitori, sarà collocato presso la madre nell'abitazione di proprietà di Per_1
pagina 1 di 3 quest'ultima, a Mesero Via San Eusenzio n. 8 / C, pur mantenendo la residenza anagrafica presso il padre;
4) il padre ha diritto ed obbligo di vedere e tenere con sé il figlio, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle ore 16,30 alle ore 19,30 – 20,00 sino a che la madre lo preleverà e un fine settimana alternato, dal sabato (dopo pranzo) alla domenica sera. trascorrerà, ad anni alterni, le festività Per_1
(Vigilia di Natale, Natale, S. Stefano, Pasqua, Pasquetta e così pure tutti i ponti), una volta con la madre e la volta successiva con il padre. Durante le vacanze estive, ciascun genitore trascorrerà almeno quindici giorni anche non consecutivi con il figlio da concordarsi, a seconda delle rispettive esigenze lavorative, entro il mese di maggio di ogni anno;
5) il signor verserà, entro 28 di ogni mese, Parte_2
mezzo bonifico bancario, alla signora quale assegno di mantenimento del figlio la somma Parte_1
mensile di euro 300,00, da rivalutarsi ogni anno a partire da quello successivo alla separazione, in base all'indice FOI, pubblicato dall'Istat, oltre al 50% delle spese extra, per la cui regolamentazione i ricorrenti, concordemente, richiamano le “ Linee guida spese extra assegno per figli minori e figli maggiorenni non economicamente indipendenti “ del 14/11/2017, approvate dalla corte territoriale,
eccezion fatta per il costo della mensa scolastica, da suddividere in parti uguali;
l'assegno unico sarà
interamente incassato dalla madre, ; 6) i coniugi divideranno, altresì, in parti uguali, le Parte_1
sole spese relative all'acquisto dell'abbigliamento e delle scarpe del figlio ai cambi di stagione. I
genitori, prima di procedere a tali acquisti, concorderanno l'importo; 7) i coniugi dichiarano che, a seguito della conclusione del presente accordo, è definito tra di essi ogni rapporto, cosicché null'altro possono pretendere l'uno dall'altro, a nessun titolo e per nessuna ragione;
8) ciascuna parte sosterrà, in parti uguali, i costi tutti del procedimento.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
pagina 2 di 3 Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi, e , che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Vanzago (MI) in data 03/7/2010;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza;
4) Nulla sulle spese di procedura;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vanzago (MI), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 30.10.2024
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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