TRIB
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/12/2025, n. 13177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13177 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICATALANA
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO 4^ (PRIMO GRADO) - V.le G. Cesare n. 54
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato dott.ssa M.Emili, alla odierna udienza ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5498 2025 RG
FRA
Avv. LA CAVA VINCENZO Parte_1
E
Avv. CANELLI IVAN Controparte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la odierna domanda, anche con istanza d'urgenza ed inaudita altera parte, il ricorrente in servizio full time presso il Cl di ES dal 31.10.2024 - ha chiesto
- l'ordine nei confronti di Controparte_1 di consentirgli di partecipare alla procedura di mobilità Nazionale 2025, con precedenza, per assistenza al disabile grave, al fine di ottenere il trasferimento presso la sede di NA, previa disapplicazione dei disposizioni gravate e degli atti connessi e consequenziali, nella parte in cui prescrivono l'imposizione della requisito di anzianità di servizio pari a 3 anni presso la sede di titolarità e la negazione del diritto di precedenza presso la sede ove risiede il disabile, con adozione di tutti i provvedimenti conseguenti idonei a consentire di partecipare a tale procedura. La domanda viene avanzata dall' Pt_1 referente unico della propria madre (disabile con necessità di sostegno intensivo) residente in [...]
OM NA, al quale CP_1 avrebbe imposto di restare presso la sede di titolarità per un triennio, nonostante apposita istanza di partecipazione alla procedura di mobilità in data 6.2.2025 ed il possesso di tutti i requisiti previsti dalle norme inderogabili necessarie per parteciparvi.
1.1. CP_1 ha resistito nel merito (rilevando preliminarmente la insussistenza delle condizioni dell'azione di urgenza) e la domanda cautelare è stata disattesa con ordinanza del 31.3.2025.
2. La società ha rappresentato come il ricorrente, assunto con un primo contratto a tempo determinato dal 1.6.2022, per svolgere le mansioni di portalettere junior presso il centro distribuzione di NA, a seguito di procedura di stabilizzazione era stato assunto a termo indeterminato ed assegnato al centro logistico di ES LF (VA)
In data 6.2.2025 aveva presentato domanda, in deroga agli accordi sindacali vigenti, di partecipazione alla mobilità 2025 per ottenere il trasferimento (precedentemente, in data
08.01.2025 aveva depositato domanda di indennità per la fruizione di giorni di permesso mensile dal 13.01.2025 al 31.12.2099, accolta in data 15.01.2025 ed alla data della comparsa, aveva richiesto l'effettiva fruizione di detti permessi per i giorni 26-27-
28 febbraio 2025 e 03-04-05 marzo 2025).
Ha eccepito la nullità del ricorso comunque rappresentando come la disciplina sulla
Mobilità Volontaria Nazionale e dei trasferimenti di CP_1 fosse stata espressamente accettata dall' Pt_1 al momento dell'assunzione; ha argomentato in punto di poteri organizzativi anche nei procedimenti di mobilità, costituenti potere conformativi datoriali (tutelati ai sensi dell'art. 41 Cost.), da bilanciare con quelli di assistenza e cura previsti dalla L. 104/92, ma pur sempre all'interno dei canali e con le modalità prevista dalla parte datoriale.
Ha quindi richiamato l'Accordo del 20 giugno 2023 (che aveva regolato la mobilità per il triennio 2023/25) nonché la deroga attuata con il Verbale di Accordo del 16 maggio
2024 che aveva previsto: "...con specifico riferimento alla mobilità nazionale, ferma restando l'efficacia dell'intesa del 20 giugno 2023 per il periodo di vigenza, le Parti, a parziale modifica della stessa, convengono che il personale assunto a tempo indeterminato a decorrere dall'attivazione delle leve definite dalla presente intesa potrà presentare domanda esclusivamente al raggiungimento del requisito di anzianità di servizio almeno pari a 3 anni al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda".
Tenuto conto dell'elevato impatto nazionale di una realtà aziendale dalle singolari dimensioni e dell'essenzialità dei servizi espletati, non avrebbe potuto far fronte alle numerosissime richieste di trasferimento provenienti dai propri dipendenti- pena la paralisi dell'attività medesima- se non attraverso l'indizione periodica di procedure collettive di mobilità, nell'ambito delle quali -anche al fine di garantire l'equa e non discriminatoria gestione di tutte le preferenze vantate dai dipendenti- far confluire e gestire le richieste di trasferimento. Per le stesse ragioni era previsto che la partecipazione alla procedura di mobilità fosse conseguente alla maturazione di un'anzianità di servizio e di permanenza nel luogo di assegnazione, nel caso di specie pari ad almeno 3 anni in ragione dell'Accordo siglato con le OO.SS. in data 16 Maggio
2024, come noto allo stesso ricorrente che aveva rilasciato, in data 4.10.2024, una dichiarazione di accettazione della sede proprio in ragione di tale accordo sindacale.
Ha diffusamente argomentato in diritto e precisato che per come emergente dai prospetti offerti unitamente alla memoria, se nel mese di Marzo 2025 il fabbisogno di addetti al recapito registrava un delta negativo di -17 unità, nel mese corrente tale delta negativo era aumentato sino al -23 (non limitatamente al solo CL di ES Rec. LF presso cui è assegnato il ricorrente, ma che si estendeva all'intera provincia, ove per le medesime mansioni, si registra un delta negativo pari, addirittura, al -65 (Cfr. all. 7); di contro, nella sede di destinazione, si registra una copertura occupazionale dei portalettere c.d. “stabili" pari circa al 109% (doc.9).
Era quindi evidente come il trasferimento richiesto non fosse organizzativamente e produttivamente percorribile.
3. Orbene rileva il Giudice che non può essere ammessa la produzione di nuova documentazione qualora trattasi di documentazione già nella disponibilità della stessa parte all'atto del deposito dell'atto introduttivo.
Infatti, nel rito del lavoro, la produzione di documenti successivamente al deposito degli atti introduttivi è ammissibile solo nel caso di documenti formati o giunti nella disponibilità della parte dopo lo spirare dei termini preclusivi né quelli di formazione successiva possono ritenersi rilevanti, non essendo consentita la modifica del petitum di causa, se non nei casi e alle condizioni previste dall'articolo 420, comma 1, Cpc.
Risulta inammissibile anche la istanza di esibizione formulata ai sensi dell'art. 210 Cpc volta all'acquisizione dell' "l'elenco (graduatoria) dei soggetti trasferiti a NA con indicazioni delle relative precedenze e/o invalidità ove beneficiari e comunque con maggiore precedenza”, trattandosi di strumento istruttorio residuale ed in ogni caso utilizzabile qualora l'iniziativa della parte instante non abbia finalità esplorativa.
4. Come noto, il comma 5 dell'art. 32 della L. 104/92 stabilisce che "Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.".
4.1. L'elaborazione giurisprudenziale in materia ha affermato, in vari approdi, che tale disposizione introduce un vero e proprio diritto soggettivo del lavoratore gravato dell'assistenza ad una persona disabile di non essere trasferito, senza il proprio consenso, ad altra sede, con il solo limite dell'accertata incompatibilità della permanenza del lavoratore nella sede di lavoro (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n.
24775 del 05/11/2013).
4.2. Diversamente, quanto al qui invocato diritto di scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere, la norma non configura un diritto incondizionato, giacché esso come dimostrato dalla presenza dell'inciso "ove
-
possibile" - può essere fatto valere solo quando, alla stregua di un equo bilanciamento tra tutti gli interessi implicati, il suo esercizio non finisca per ledere in maniera consistente le esigenze economiche, produttive od organizzative dell'impresa (ex multis cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 3896 del 18/02/2009).
4.3. Consegue che il diritto del lavoratore di scegliere una sede che gli consenta di prestare assistenza al congiunto disabile vede il proprio limite nelle esigenze organizzative, economiche e produttive della parte datoriale, che, nel bilanciamento degli interessi, non possono essere sacrificate ad esclusivo vantaggio del lavoratore sicché non potrà imporsi al datore di lavoro di disporre il trasferimento del dipendente in una sede che non abbia scoperture di organico, o in soprannumero agli altri lavoratori, o in una sede che abbia, in ipotesi, dotazione organica o articolazione oraria o logistica o organizzativa incompatibile con i benefici riconosciuti al lavoratore gravato dell'assistenza.
4.4. Il Giudice di Legittimità ha ribadito il principio secondo cui "In tema di diritto del lavoratore che assiste un familiare portatore di handicap a scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio del familiare e a non essere trasferito ad altra sede senza il proprio consenso, ai sensi dell'art. 33, comma 5, della l. n. 104 del 1992, è posto a carico del datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza di ragioni organizzative, tecniche e produttive che impediscono l'accoglimento delle richieste del lavoratore, spettando al giudice procedere al necessario bilanciamento, imposto dal quadro normativo nazionale e sovranazionale, tra gli interessi e i diritti del medesimo e del datore di lavoro, ciascuno meritevole di tutela, valorizzando le esigenze di assistenza e di cura del familiare disabile ogni volta che le ragioni tecniche, organizzative e produttive prospettate non risultino effettive e comunque insuscettibili di essere altrimenti soddisfatte" (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 47 del 02/01/2024).
5. Ed allora, considerate le deduzioni ed allegazioni dei contendenti, non può non risultare dirimente la valutazione di ogni circostanza che contribuisca a fondare la comparazione richiesta dalla norma, considerato anche il contrasto perlomeno apparente, dovendosi comunque valutare la specifica situazione concreta della _
giurisprudenza, in punto di valutazione della stretta necessità dell'intervento del lavoratore nella assistenza del congiunto, atteso che anche la circostanza relativa alla presenza di altro familiare presso l'assistito non è estranea alla piattaforma fattuale che la parte datoriale, nella valutazione dei presupposti di cui all'art. 33, comma
5, 1. n. 104/1992, può e deve prendere in considerazione ai fini della disamina dell'istanza di trasferimento;
sicché ben può assumere rilevanza la constatata presenza di familiari residenti nel comune o comuni limitrofi - ove ricorre l'esigenza (in tal senso
-
Consiglio di Stato sez. I, 12/11/2024, n.1368 ma anche la giurisprudenza che ritiene che "l'eliminazione del requisito dell'esclusività e della continuità, in materia di benefici riconosciuti dalla L. n. 104/1992 ai soggetti aventi lo status di portatore di handicap grave, non va interpretato nel senso che non abbia rilevanza la circostanza che ci possano essere altri parenti in grado di assistere e titolari dei medesimi doveri di assistenza, perché la rilevanza della presenza di altri parenti in loco, ulteriormente tenuti all'assistenza, è importante proprio in quanto consente di evitare che la necessità di assistere un congiunto diventi l'occasione di ottenere un trasferimento che in base ai normali criteri usati dall'Amministrazione di appartenenza non si potrebbe ottenere. Di qui, la necessità di un'approfondita valutazione del contesto familiare per verificare se non vi sia altro congiunto che possa provvedere all'assistenza" T.A.R. Bologna,
Emilia-Romagna sez. I, 22/11/2016, n. 957, Corte d'Appello di Milano nella sentenza n.
662/2019, Corte d'appello di Brescia sent. 218/2021, Trib. Roma sent. 17.3.2025).
6. Considerata la abrogazione della figura del c.d. referente unico dell'assistenza (operata con decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, entrato in vigore dal 13 agosto 2022, con riferimento alla fruizione dei permessi disciplinati dal comma 3 dell'art. 33 1. 104/92) è oggi possibile che l'assistito scelga più caregiver o figure professionali specializzate, in base alle proprie esigenze.
6.1. E' evidente, del resto, come in materia vengano in gioco interessi particolarmente rilevanti e per questo la Corte Costituzionale ha voluto imprimere alla norma un criterio di assoluto rigore, al fine di evitare possibili abusi derivanti da una impropria applicazione. Pur riconoscendo il valore primario della solidarietà e della tutela dei soggetti portatori di disabilità, invero, ha inteso valorizzare la scelta legislativa di integrare detta tutela con gli altri valori costituzionali con cui questa si presenti in correlazione (tra le altre, Corte Cost. n.372/2002; Corte Cost. n. 246/1997).
6.2. La norma di cui all'art. 33 in discorso, va quindi interpretata conformemente a tale lettura, dovendosi riconoscere al lavoratore che assista un congiunto portatore di disabilità, la possibilità di scelta della sede, all'atto dell'assunzione, o anche in caso di successivo trasferimento a domanda e, quanto all'inciso "ove possibile", il significato per cui "...l'esercizio di quel diritto non deve comportare una lesione eccessiva delle esigenze organizzative ed economiche del datore di lavoro privato, o determinare un danno per la collettività, compromettendo il buon andamento e l'efficienza della pubblica amministrazione."
6.3. In tal senso si sono espresse le SS.UU. della S. Corte affermando un principio del tutto condivisibile e comunque estensibile anche al lavoro privato, rilevando altresì che
"...La stessa finalità di contemperamento di opposti interessi privati e pubblici, tutti parimenti rapportabili a valori di rango costituzionale, permane pur dopo la novella del testo originario della L. n.104, art. 33, operata con la I. n.53 del 2000, che ha tolto il requisito della convivenza, lasciando, però, intatti tutti gli altri (effettiva continuità nell'assistenza, carattere di particolare gravità dell'handicap di cui soffre il congiunto, necessità di prestazioni assistenziali permanenti, incompatibili con sede distante, mancanza di altri supporti parentali)" (Cass. S.U. n. 69117/2015).
7. Debbono quindi essere vagliati in concreto, nel quadro così ricostruito, tutti gli elementi che contribuiscono alla complessiva ponderazione, attesa la estensione della norma rispetto alla scelta iniziale della sede di lavoro a quella fatta nel corso del rapporto, attraverso la domanda di trasferimento, da riferire alla persona "da assistere", dovendosi nel contempo soppesare gli interessi e i diritti del lavoratore e del datore di lavoro, ciascuno meritevole di tutela, valorizzando le esigenze di assistenza e di cura del familiare disabile del lavoratore ogni volta che le esigenze ostative, tecniche e/o organizzative e produttive non risultino effettive o comunque insuscettibili di essere altrimenti soddisfatte.
7.1. Non può inoltre non essere considerato come il ricorrente impugni le disposizioni di quell'Accordo dal medesimo sottoscritto, per come rilevato da CP_1; tanto, considerata anche la risalenza delle patologie invalidanti della propria congiunta, in quanto seppure risulti aver goduto di permessi lo stesso lavoratore non deduce di essersi preso cura da tale data della stessa, anche a distanza (via e-mail o telefonici) contattando medici o sanitari, ovvero comunque utili al fine di prestare la necessaria assistenza, né argomenta sull'eventuale mutata situazione fattuale (sempre all'atto del deposito del ricorso).
7.2. Le esigenze datoriali evidenziate in memoria (confermate in termini di consistenza organica dal PS della società, senza alcun tempestivo rilievo di parte ricorrente) del resto, comprovano che il trasferimento del ricorrente comporterebbe un consistente disservizio nella sede di provenienza mentre nella sede di destinazione esiste un sovradimensionamento della copertura di organico.
7.3. Pertanto, l'aspettativa qualificata del dipendente che presti assistenza ad un familiare in condizione di disabilità rispetto alla scelta della sede di lavoro vicina al domicilio della persona da assistere, deve essere bilanciata con le ragioni organizzative opposte dalla parte datoriale, altrettanto meritevoli di tutela, purché effettive, dovendo considerare prevalente l'effettiva esigenza di cura ed assistenza, solo laddove si rilevi una arbitraria ed ingiustificata condotta datoriale ostativa.
7.4. Di talché, le uniche limitazioni al diritto in questione - soprattutto in un contesto di lavoro privato, in cui non si ponga l'esigenza di salvaguardare anche interessi di natura pubblicistica, come avviene invece nel contesto dei rapporti di pubblico impiego - possono essere costituite o dalla insussistenza di un posto vacante presso la sede di lavoro ove il dipendente chieda di essere assegnato o dalla eccessiva onerosità, dal punto di vista economico od organizzativo, della scopertura del posto cui è assegnato il lavoratore che chiede di essere trasferito, entrambe circostanze nella specie da ritenersi comprovate.
7.5. Di talché, tale essendo la situazione degli organici nell'ufficio di provenienza e in quelli di ambita destinazione del ricorrente, la domanda di trasferimento ai sensi dell'articolo 33, comma 5, legge n. 104/1992, non può essere accolta, non potendo esigersi, nell'equo bilanciamento dei contrapposti interessi, che la parte datoriale pregiudichi le proprie esigenze organizzative al solo fine di venire incontro a quelle rappresentate dal dipendente, pur certamente, in astratto, meritevoli di tutela.
8. Alla stregua delle superiori considerazioni, pertanto, il ricorso deve essere respinto.
8.1. La particolarità delle questioni affrontate nonché i diversi orientamenti giurisprudenziali, giustificano la integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa integralmente le spese processuali.
Roma li, 19.12.2025 Il Giudice
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO 4^ (PRIMO GRADO) - V.le G. Cesare n. 54
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato dott.ssa M.Emili, alla odierna udienza ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5498 2025 RG
FRA
Avv. LA CAVA VINCENZO Parte_1
E
Avv. CANELLI IVAN Controparte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la odierna domanda, anche con istanza d'urgenza ed inaudita altera parte, il ricorrente in servizio full time presso il Cl di ES dal 31.10.2024 - ha chiesto
- l'ordine nei confronti di Controparte_1 di consentirgli di partecipare alla procedura di mobilità Nazionale 2025, con precedenza, per assistenza al disabile grave, al fine di ottenere il trasferimento presso la sede di NA, previa disapplicazione dei disposizioni gravate e degli atti connessi e consequenziali, nella parte in cui prescrivono l'imposizione della requisito di anzianità di servizio pari a 3 anni presso la sede di titolarità e la negazione del diritto di precedenza presso la sede ove risiede il disabile, con adozione di tutti i provvedimenti conseguenti idonei a consentire di partecipare a tale procedura. La domanda viene avanzata dall' Pt_1 referente unico della propria madre (disabile con necessità di sostegno intensivo) residente in [...]
OM NA, al quale CP_1 avrebbe imposto di restare presso la sede di titolarità per un triennio, nonostante apposita istanza di partecipazione alla procedura di mobilità in data 6.2.2025 ed il possesso di tutti i requisiti previsti dalle norme inderogabili necessarie per parteciparvi.
1.1. CP_1 ha resistito nel merito (rilevando preliminarmente la insussistenza delle condizioni dell'azione di urgenza) e la domanda cautelare è stata disattesa con ordinanza del 31.3.2025.
2. La società ha rappresentato come il ricorrente, assunto con un primo contratto a tempo determinato dal 1.6.2022, per svolgere le mansioni di portalettere junior presso il centro distribuzione di NA, a seguito di procedura di stabilizzazione era stato assunto a termo indeterminato ed assegnato al centro logistico di ES LF (VA)
In data 6.2.2025 aveva presentato domanda, in deroga agli accordi sindacali vigenti, di partecipazione alla mobilità 2025 per ottenere il trasferimento (precedentemente, in data
08.01.2025 aveva depositato domanda di indennità per la fruizione di giorni di permesso mensile dal 13.01.2025 al 31.12.2099, accolta in data 15.01.2025 ed alla data della comparsa, aveva richiesto l'effettiva fruizione di detti permessi per i giorni 26-27-
28 febbraio 2025 e 03-04-05 marzo 2025).
Ha eccepito la nullità del ricorso comunque rappresentando come la disciplina sulla
Mobilità Volontaria Nazionale e dei trasferimenti di CP_1 fosse stata espressamente accettata dall' Pt_1 al momento dell'assunzione; ha argomentato in punto di poteri organizzativi anche nei procedimenti di mobilità, costituenti potere conformativi datoriali (tutelati ai sensi dell'art. 41 Cost.), da bilanciare con quelli di assistenza e cura previsti dalla L. 104/92, ma pur sempre all'interno dei canali e con le modalità prevista dalla parte datoriale.
Ha quindi richiamato l'Accordo del 20 giugno 2023 (che aveva regolato la mobilità per il triennio 2023/25) nonché la deroga attuata con il Verbale di Accordo del 16 maggio
2024 che aveva previsto: "...con specifico riferimento alla mobilità nazionale, ferma restando l'efficacia dell'intesa del 20 giugno 2023 per il periodo di vigenza, le Parti, a parziale modifica della stessa, convengono che il personale assunto a tempo indeterminato a decorrere dall'attivazione delle leve definite dalla presente intesa potrà presentare domanda esclusivamente al raggiungimento del requisito di anzianità di servizio almeno pari a 3 anni al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda".
Tenuto conto dell'elevato impatto nazionale di una realtà aziendale dalle singolari dimensioni e dell'essenzialità dei servizi espletati, non avrebbe potuto far fronte alle numerosissime richieste di trasferimento provenienti dai propri dipendenti- pena la paralisi dell'attività medesima- se non attraverso l'indizione periodica di procedure collettive di mobilità, nell'ambito delle quali -anche al fine di garantire l'equa e non discriminatoria gestione di tutte le preferenze vantate dai dipendenti- far confluire e gestire le richieste di trasferimento. Per le stesse ragioni era previsto che la partecipazione alla procedura di mobilità fosse conseguente alla maturazione di un'anzianità di servizio e di permanenza nel luogo di assegnazione, nel caso di specie pari ad almeno 3 anni in ragione dell'Accordo siglato con le OO.SS. in data 16 Maggio
2024, come noto allo stesso ricorrente che aveva rilasciato, in data 4.10.2024, una dichiarazione di accettazione della sede proprio in ragione di tale accordo sindacale.
Ha diffusamente argomentato in diritto e precisato che per come emergente dai prospetti offerti unitamente alla memoria, se nel mese di Marzo 2025 il fabbisogno di addetti al recapito registrava un delta negativo di -17 unità, nel mese corrente tale delta negativo era aumentato sino al -23 (non limitatamente al solo CL di ES Rec. LF presso cui è assegnato il ricorrente, ma che si estendeva all'intera provincia, ove per le medesime mansioni, si registra un delta negativo pari, addirittura, al -65 (Cfr. all. 7); di contro, nella sede di destinazione, si registra una copertura occupazionale dei portalettere c.d. “stabili" pari circa al 109% (doc.9).
Era quindi evidente come il trasferimento richiesto non fosse organizzativamente e produttivamente percorribile.
3. Orbene rileva il Giudice che non può essere ammessa la produzione di nuova documentazione qualora trattasi di documentazione già nella disponibilità della stessa parte all'atto del deposito dell'atto introduttivo.
Infatti, nel rito del lavoro, la produzione di documenti successivamente al deposito degli atti introduttivi è ammissibile solo nel caso di documenti formati o giunti nella disponibilità della parte dopo lo spirare dei termini preclusivi né quelli di formazione successiva possono ritenersi rilevanti, non essendo consentita la modifica del petitum di causa, se non nei casi e alle condizioni previste dall'articolo 420, comma 1, Cpc.
Risulta inammissibile anche la istanza di esibizione formulata ai sensi dell'art. 210 Cpc volta all'acquisizione dell' "l'elenco (graduatoria) dei soggetti trasferiti a NA con indicazioni delle relative precedenze e/o invalidità ove beneficiari e comunque con maggiore precedenza”, trattandosi di strumento istruttorio residuale ed in ogni caso utilizzabile qualora l'iniziativa della parte instante non abbia finalità esplorativa.
4. Come noto, il comma 5 dell'art. 32 della L. 104/92 stabilisce che "Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.".
4.1. L'elaborazione giurisprudenziale in materia ha affermato, in vari approdi, che tale disposizione introduce un vero e proprio diritto soggettivo del lavoratore gravato dell'assistenza ad una persona disabile di non essere trasferito, senza il proprio consenso, ad altra sede, con il solo limite dell'accertata incompatibilità della permanenza del lavoratore nella sede di lavoro (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n.
24775 del 05/11/2013).
4.2. Diversamente, quanto al qui invocato diritto di scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere, la norma non configura un diritto incondizionato, giacché esso come dimostrato dalla presenza dell'inciso "ove
-
possibile" - può essere fatto valere solo quando, alla stregua di un equo bilanciamento tra tutti gli interessi implicati, il suo esercizio non finisca per ledere in maniera consistente le esigenze economiche, produttive od organizzative dell'impresa (ex multis cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 3896 del 18/02/2009).
4.3. Consegue che il diritto del lavoratore di scegliere una sede che gli consenta di prestare assistenza al congiunto disabile vede il proprio limite nelle esigenze organizzative, economiche e produttive della parte datoriale, che, nel bilanciamento degli interessi, non possono essere sacrificate ad esclusivo vantaggio del lavoratore sicché non potrà imporsi al datore di lavoro di disporre il trasferimento del dipendente in una sede che non abbia scoperture di organico, o in soprannumero agli altri lavoratori, o in una sede che abbia, in ipotesi, dotazione organica o articolazione oraria o logistica o organizzativa incompatibile con i benefici riconosciuti al lavoratore gravato dell'assistenza.
4.4. Il Giudice di Legittimità ha ribadito il principio secondo cui "In tema di diritto del lavoratore che assiste un familiare portatore di handicap a scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio del familiare e a non essere trasferito ad altra sede senza il proprio consenso, ai sensi dell'art. 33, comma 5, della l. n. 104 del 1992, è posto a carico del datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza di ragioni organizzative, tecniche e produttive che impediscono l'accoglimento delle richieste del lavoratore, spettando al giudice procedere al necessario bilanciamento, imposto dal quadro normativo nazionale e sovranazionale, tra gli interessi e i diritti del medesimo e del datore di lavoro, ciascuno meritevole di tutela, valorizzando le esigenze di assistenza e di cura del familiare disabile ogni volta che le ragioni tecniche, organizzative e produttive prospettate non risultino effettive e comunque insuscettibili di essere altrimenti soddisfatte" (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 47 del 02/01/2024).
5. Ed allora, considerate le deduzioni ed allegazioni dei contendenti, non può non risultare dirimente la valutazione di ogni circostanza che contribuisca a fondare la comparazione richiesta dalla norma, considerato anche il contrasto perlomeno apparente, dovendosi comunque valutare la specifica situazione concreta della _
giurisprudenza, in punto di valutazione della stretta necessità dell'intervento del lavoratore nella assistenza del congiunto, atteso che anche la circostanza relativa alla presenza di altro familiare presso l'assistito non è estranea alla piattaforma fattuale che la parte datoriale, nella valutazione dei presupposti di cui all'art. 33, comma
5, 1. n. 104/1992, può e deve prendere in considerazione ai fini della disamina dell'istanza di trasferimento;
sicché ben può assumere rilevanza la constatata presenza di familiari residenti nel comune o comuni limitrofi - ove ricorre l'esigenza (in tal senso
-
Consiglio di Stato sez. I, 12/11/2024, n.1368 ma anche la giurisprudenza che ritiene che "l'eliminazione del requisito dell'esclusività e della continuità, in materia di benefici riconosciuti dalla L. n. 104/1992 ai soggetti aventi lo status di portatore di handicap grave, non va interpretato nel senso che non abbia rilevanza la circostanza che ci possano essere altri parenti in grado di assistere e titolari dei medesimi doveri di assistenza, perché la rilevanza della presenza di altri parenti in loco, ulteriormente tenuti all'assistenza, è importante proprio in quanto consente di evitare che la necessità di assistere un congiunto diventi l'occasione di ottenere un trasferimento che in base ai normali criteri usati dall'Amministrazione di appartenenza non si potrebbe ottenere. Di qui, la necessità di un'approfondita valutazione del contesto familiare per verificare se non vi sia altro congiunto che possa provvedere all'assistenza" T.A.R. Bologna,
Emilia-Romagna sez. I, 22/11/2016, n. 957, Corte d'Appello di Milano nella sentenza n.
662/2019, Corte d'appello di Brescia sent. 218/2021, Trib. Roma sent. 17.3.2025).
6. Considerata la abrogazione della figura del c.d. referente unico dell'assistenza (operata con decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, entrato in vigore dal 13 agosto 2022, con riferimento alla fruizione dei permessi disciplinati dal comma 3 dell'art. 33 1. 104/92) è oggi possibile che l'assistito scelga più caregiver o figure professionali specializzate, in base alle proprie esigenze.
6.1. E' evidente, del resto, come in materia vengano in gioco interessi particolarmente rilevanti e per questo la Corte Costituzionale ha voluto imprimere alla norma un criterio di assoluto rigore, al fine di evitare possibili abusi derivanti da una impropria applicazione. Pur riconoscendo il valore primario della solidarietà e della tutela dei soggetti portatori di disabilità, invero, ha inteso valorizzare la scelta legislativa di integrare detta tutela con gli altri valori costituzionali con cui questa si presenti in correlazione (tra le altre, Corte Cost. n.372/2002; Corte Cost. n. 246/1997).
6.2. La norma di cui all'art. 33 in discorso, va quindi interpretata conformemente a tale lettura, dovendosi riconoscere al lavoratore che assista un congiunto portatore di disabilità, la possibilità di scelta della sede, all'atto dell'assunzione, o anche in caso di successivo trasferimento a domanda e, quanto all'inciso "ove possibile", il significato per cui "...l'esercizio di quel diritto non deve comportare una lesione eccessiva delle esigenze organizzative ed economiche del datore di lavoro privato, o determinare un danno per la collettività, compromettendo il buon andamento e l'efficienza della pubblica amministrazione."
6.3. In tal senso si sono espresse le SS.UU. della S. Corte affermando un principio del tutto condivisibile e comunque estensibile anche al lavoro privato, rilevando altresì che
"...La stessa finalità di contemperamento di opposti interessi privati e pubblici, tutti parimenti rapportabili a valori di rango costituzionale, permane pur dopo la novella del testo originario della L. n.104, art. 33, operata con la I. n.53 del 2000, che ha tolto il requisito della convivenza, lasciando, però, intatti tutti gli altri (effettiva continuità nell'assistenza, carattere di particolare gravità dell'handicap di cui soffre il congiunto, necessità di prestazioni assistenziali permanenti, incompatibili con sede distante, mancanza di altri supporti parentali)" (Cass. S.U. n. 69117/2015).
7. Debbono quindi essere vagliati in concreto, nel quadro così ricostruito, tutti gli elementi che contribuiscono alla complessiva ponderazione, attesa la estensione della norma rispetto alla scelta iniziale della sede di lavoro a quella fatta nel corso del rapporto, attraverso la domanda di trasferimento, da riferire alla persona "da assistere", dovendosi nel contempo soppesare gli interessi e i diritti del lavoratore e del datore di lavoro, ciascuno meritevole di tutela, valorizzando le esigenze di assistenza e di cura del familiare disabile del lavoratore ogni volta che le esigenze ostative, tecniche e/o organizzative e produttive non risultino effettive o comunque insuscettibili di essere altrimenti soddisfatte.
7.1. Non può inoltre non essere considerato come il ricorrente impugni le disposizioni di quell'Accordo dal medesimo sottoscritto, per come rilevato da CP_1; tanto, considerata anche la risalenza delle patologie invalidanti della propria congiunta, in quanto seppure risulti aver goduto di permessi lo stesso lavoratore non deduce di essersi preso cura da tale data della stessa, anche a distanza (via e-mail o telefonici) contattando medici o sanitari, ovvero comunque utili al fine di prestare la necessaria assistenza, né argomenta sull'eventuale mutata situazione fattuale (sempre all'atto del deposito del ricorso).
7.2. Le esigenze datoriali evidenziate in memoria (confermate in termini di consistenza organica dal PS della società, senza alcun tempestivo rilievo di parte ricorrente) del resto, comprovano che il trasferimento del ricorrente comporterebbe un consistente disservizio nella sede di provenienza mentre nella sede di destinazione esiste un sovradimensionamento della copertura di organico.
7.3. Pertanto, l'aspettativa qualificata del dipendente che presti assistenza ad un familiare in condizione di disabilità rispetto alla scelta della sede di lavoro vicina al domicilio della persona da assistere, deve essere bilanciata con le ragioni organizzative opposte dalla parte datoriale, altrettanto meritevoli di tutela, purché effettive, dovendo considerare prevalente l'effettiva esigenza di cura ed assistenza, solo laddove si rilevi una arbitraria ed ingiustificata condotta datoriale ostativa.
7.4. Di talché, le uniche limitazioni al diritto in questione - soprattutto in un contesto di lavoro privato, in cui non si ponga l'esigenza di salvaguardare anche interessi di natura pubblicistica, come avviene invece nel contesto dei rapporti di pubblico impiego - possono essere costituite o dalla insussistenza di un posto vacante presso la sede di lavoro ove il dipendente chieda di essere assegnato o dalla eccessiva onerosità, dal punto di vista economico od organizzativo, della scopertura del posto cui è assegnato il lavoratore che chiede di essere trasferito, entrambe circostanze nella specie da ritenersi comprovate.
7.5. Di talché, tale essendo la situazione degli organici nell'ufficio di provenienza e in quelli di ambita destinazione del ricorrente, la domanda di trasferimento ai sensi dell'articolo 33, comma 5, legge n. 104/1992, non può essere accolta, non potendo esigersi, nell'equo bilanciamento dei contrapposti interessi, che la parte datoriale pregiudichi le proprie esigenze organizzative al solo fine di venire incontro a quelle rappresentate dal dipendente, pur certamente, in astratto, meritevoli di tutela.
8. Alla stregua delle superiori considerazioni, pertanto, il ricorso deve essere respinto.
8.1. La particolarità delle questioni affrontate nonché i diversi orientamenti giurisprudenziali, giustificano la integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa integralmente le spese processuali.
Roma li, 19.12.2025 Il Giudice