Sentenza 16 marzo 2006
Massime • 1
Qualora il potere di fatto sulla cosa sia iniziato a titolo di detenzione (nella specie comodato), per integrare il possesso utile "ad usucapionem" occorre un atto di opposizione con cui sia chiaramente manifestato nei confronti del proprietario l'intento di mutare tale detenzione in vero e proprio possesso "uti dominus", corrispondente cioè all'esercizio del diritto di proprietà.
Commentario • 1
- 1. Possesso, detenzione e tolleranza in relazione all’usucapioneRedazione · https://www.diritto.it/ · 17 marzo 2020
Di seguito un breve disamina sulla disciplina dell'usucapione in relazione al possesso, alla detenzione e alla tolleranza. Il presente contributo in tema di possesso, detenzione e tolleranza è tratto da “Usucapione di beni mobili e immobili” di Riccardo Mazzon. Possesso, detenzione e tolleranza: le differenze. Pur rinviando, per una trattazione generalizzata del confronto, al paragrafo trentaduesimo del presente capitolo, è comunque opportuno, in questa sede, verificare come i differenti concetti di possesso, detenzione e tolleranza vengano utilizzati, anche dalla giurisprudenza, nell'ambito dell'istituto dell'usucapione; infatti, è solo in capo al vero possessore (e non in capo al mero …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 16/03/2006, n. 5854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5854 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CALFAPIETRA Vincenzo - Presidente -
Dott. ODDO Massimo - Consigliere -
Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere -
Dott. EBNER Vittorio Glauco - rel. Consigliere -
Dott. FIORE Francesco Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OF GI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA S CROCE IN GERUSALEMME 75, presso lo studio dell'avvocato ROIATI ADOLFO, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MA ET;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 27908/2002 proposto da:
MA ET, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CESARE NERAZZINI 5, presso lo studio dell'avvocato PAZIENZA MICHELE, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
e contro
OF GI;
- intimato -
avverso la sentenza n. 843/02 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 27/02/02;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica Udienza del 10/11/05 dal Consigliere Dott. EBNER Vittorio Glauco;
Preliminarmente la Corte riunisce i due ricorsi;
udito l'Avvocato ROIATI Adolfo, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale, rigetto del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso principale assorbito il ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato il 24.2.1996, LL TT, premesso di essere proprietario di un terreno sito in Rocca Priora, via della Rocca, distinto in catasto al f. 8, part. 766; e che tale terreno era occupato abusivamente da FA IA, conveniva lo stesso innanzi al Tribunale di Roma per sentirlo condannare al rilascio dell'immobile nonché al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede. Costituitosi, il FA contestava la fondatezza dell'avversa domanda e svolgeva domanda riconvenzionale al fine di essere dichiarato proprietario del fondo per intervenuta usucapione.
Con sentenza n. 7511/98 il Tribunale rigettava ogni domanda attrice ed accoglieva invece quella riconvenzionale.
2. Il LL proponeva appello, dolendosi in primo luogo della mancata escussione del teste RO LE, dante causa di esso LL;
inoltre, della erronea valutazione delle risultanze istruttorie, dalle quali sarebbe risultato che il FA - contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale - aveva posseduto il terreno non nel senso proprio del termine e cioè con l'animus rem sibi habendi, avendone avuto la disponibilità soltanto a titolo di comodato.
L'appellato FA, costituitosi, chiedeva il rigetto dell'impugnazione. Con sentenza n. 843/2002, depositata il 27.2.2002, la Corte di Appello di Roma accoglieva l'impugnazione e, in riforma della sentenza di primo grado. Condannava il FA al rilascio del terreno ed al risarcimento del danno - da liquidarsi in separata sede - nonché al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio. La Corte di Appello accertava in primo luogo che il terreno in contestazione era stato venduto al LL da RO LE in data 30.04.1971 e che l'acquirente aveva consentito al venditore di continuare nella detenzione dell'immobile; inoltre, riteneva dimostrato che lo stesso RO - probabilmente anche prima della vendita del terreno de quo al LL - aveva immesso nella detenzione dell'immobile de quo, a titolo di comodato di FA. Questi, dal canto suo, l'aveva in effetti ininterrottamente utilizzato per oltre vent'anni: coltivandolo, recingendolo con una rete chiusa da un cancello, di cui aveva conservato le chiavi: e tuttavia, ad avviso dei Giudici di appello, tenuto conto che la disponibilità del terreno era stata data al FA a solo titolo di detenzione tale disponibilità non poteva essere sicuramente interpretata come manifestazione dell'intento del FA di possedere l'immobile uti dominus, in mancanza di atti dimostrativi del mutamento della detenzione stessa in possesso.
L'appellato, osservava al riguardo la Corte Territoriale, poteva ritenersi avere aveva iniziato un possesso utile all'usucapione soltanto nel momento in cui, ricevuto l'invito scritto in data 15.3.1994 da parte del RO (anche per conto del LL) a restituire l'immobile, si era rifiutato di ottemperarvi: ma a quella data, il periodo utile all'usucapione non si era compiuto, avendo il proprietario incardinato il giudizio già nel corso del 1996. 3. Avverso la indicata sentenza, notificata il 22.6.2002, il FA ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 4.10. 2002, e sostenuto da tre mezzi di doglianza.
Resiste con controricorso il LL il quale ha proposto contestualmente ricorso incidentale - peraltro espressamente condizionato all'accoglimento di quello principale - sostenuto da un mezzo ed illustrato altresì da memoria ex art. 178 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Preliminarmente, deve darsi atto della avvenuta riunione, all'odierna Pubblica Udienza, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., dei due ricorsi, principale ed incidentale, proposti contro la stessa sentenza.
5. Ciò posto, va esaminato il ricorso principale.
5.1. Con un primo motivo, il ricorrente deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia;
nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 1141 e 2697 c.c.. I Giudici di Appello avrebbero ritenuto, del tutto apoditticamente, che esso FA fosse stato immesso nella disponibilità del fondo a titolo di comodato, e quindi come mero detentore dell'immobile stesso. Al riguardo, non avrebbero infatti tenuto conto che il LL - che pure ne aveva l'onere(poiché la circostanza della concessione del fondo in comodato, affermata dall'attore nella citazione introduttiva del giudiziosa stata contestata) - non aveva fornito alcun elemento dimostrativo di una siffatta circostanza.
In ogni caso, poi, lo stesso accertamento compiuto dalla Corte di Appello circa l'avvenuto utilizzo, la pulizia e la coltivazione, per oltre venti anni, del terreno (per giunta recinto e chiuso con un cancello, del quale il FA aveva conservato le chiavi) avrebbe dovuto portare ad un ben diverso convincimento: e cioè che essendosi il FA comportato come effettivo proprietario del fondo per tutto il tempo necessario ad usucapirei era determinata l'usucapione del bene a favore del FA medesimo.
5.2. Con un secondo motivo, il ricorrente principale deduce insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo (pretesa mancata prova di non avere mutato il titolo della disponibilità del terreno da detenzione in possesso) nonché connessa violazione e falsa applicazione dell'art. 1141 c.c.. I Giudici di Appello non avrebbero tenuto conto che - stante la mancanza di elementi dimostrativi che il FA avesse conseguito la disponibilità del terreno a titolo di comodato e quindi di mera detenzione - non occorreva che lo stesso FA dimostrasse l'interversione del titolo:dovendosi ex lege presumere l'esercizio di un potere di fatto corrispondente al possesso.
5.3. Con un terzo motivo il ricorrente principale deduce insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia e cioè quanto alla valutazione del potere di fatto esercitato sul fondo, utile ad usucapire.
I Giudici di appello erroneamente avrebbero ritenuto l'anzidetta condotta del FA non univocamente dimostrativa dell'esercizio di un potere di fatto corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà e quindi utile all'usucapione; e, del pari erroneamente, avrebbero assunto a conforto di tale convincimento la circostanza del mancato assolvimento, da parte del FA, ai relativi obblighi di natura tributaria: senza considerare questo riguardo, che trattavasi di condotta del tutto irrilevante, dovendo nella materia oggetto di attuale controversia tenersi unicamente conto del modo in cui si è manifestato di fatto, il potere sulla cosa.
6. Con un unico motivo, il ricorrente incidentale, richiamandosi al disposto dell'art. 246 c.p.c., si duole che il RO non sia stato ammesso a testimoniare, pur non essendo configurabile nei suoi confronti un interesse ad intervenire in via principale nel giudizio in corso;
ed altresì che non sia stata consentita la sostituzione dell'indicato teste con altro, pur indicato in citazione.
7.1. motivi del ricorso principale - da esaminarsi congiuntamente per la loro stretta connessione - si risolvono sostanzialmente in censure in punto di fatto, non consentite in questa sede: sicché, correlativamente, appaiono prive di giuridico fondamento le doglianze in diritto pure mosse alla impugnata decisione.
In proposito è anzitutto da rilevare che - come in precedenza già sottolineato - i Giudici di appello hanno accertato che il godimento del bene da parte dell'alienante RO si è protratto anche dopo la vendita dell'immobile al Massello.
In tal modo - osserva questa Corte - per effetto del cd. costituto possessorio, la prosecuzione della disponibilità del bene da parte del venditore è avvenuta a diverso titolo, di detenzione: non avendo gli stessi Giudici di appello evidenziato l'esistenza di alcun elemento indicativo del contrario, e cioè che il cedente abbia continuato a disporre dell'immobile con l'animus del possessore (Cass. 1156/1996; Cass. 6331/2003). D'altro canto, i Giudici di appello hanno ritenuto provato, anche alla stregua della assunta prova testimoniale (in particolare in base alle dichiarazioni rese dai testi ZI e IN) che il FA ebbe sì la disponibilità dell'immobile da parte del RO (e probabilmente l'aveva già prima della vendita del terreno al LL), ma soltanto a titolo di comodato. Trattasi all'evidenza di accertamenti di fatto che, in quanto adeguatamente e non contraddittoriamente motivatasi sottraggono al sindacato di legittimità. Sicché, del tutto corretta appare la conseguenza che la Corte Territoriale ha, in punto di diritto, tratto dall'accertata situazione di fatto. E cioè che, avendo, nella qualità di comodatario, il FA acquisito soltanto la detenzione dell'immobile, occorreva, ai sensi dell'art. 1141 c.c. un atto di opposizione al proprietario che manifestasse chiaramente l'intento di mutare tale detenzione in vero e proprio possesso uti dominus (corrispondente - ex art. 1140 c.c. - all'esercizio della proprietà e, come tale, idoneo a determinare, nel tempo, l'usucapione dell'immobile): ex multis, Cass. 2324/1994;
Cass. 3811/1995; Cass. 1824/2000; Cass. 7271/2003. Orbene, un comportamento utile all'indicato fine (anche se in concreto non dimostrativo dell'avvenuta usucapione, perché non protrattosi per il periodo di tempo previsto dall'art. 1158 c.c.) i Giudici di appello hanno ritenuto essere stato posto in essere soltanto con il rifiuto di restituzione dell'immobile opposto dal FA alla relativa richiesta fattagli dal RO, anche per conto del proprietario LL, con lettera in data 15.3.1994; non avendo invece gli stessi Giudici ritenuto costituire atti inequivoci di possesso uti dominus altri precedenti comportamenti del FA medesimo, quali la recinzione del fondo e l'apposizione alla rete di un cancello. Al riguardosa Corte Territoriale ha dato spiegazione di tale convincimento con l'osservare che, trattandosi di fondo coltivato dallo stesso FA, la chiusura dello stesso, tenuto conto della veste di detentore originariamente assunta dal predetto, può essere stata determinata da ragioni di sicurezza o anche per evitare che il terreno divenisse oggetto di discarica di rifiuti. Trattasi, ancora una volta, di accertamenti in fatto che, in quanto correttamente e non contraddittoriamente motivati, appaiono di per se stessi idonei a sorreggere la finale determinazione della Corte stessa: a prescindere, quindi, dalla rilevanza o meno, in termini di dimostrazione dell'animus rem sibi habendi, del pure accertato mancato adempimento, da parte del FA, agli obblighi tributari connessi alla disponibilità di un bene immobile asseritamente acquisito, a titolo di proprietà, per usucapione. Del resto, al Giudice di legittimità è pacificamente consentito solo di verificare l'adeguatezza e la coerenza - nonché la giuridica correttezza - delle ragioni addotte a sostegno del convincimento del Giudice di merito e non anche di riesaminare le risultanze del processo sulla base della diversa lettura ed interpretazione che delle risultanze stesse si prospetti con l'impugnazione: sicché, una volta che tale verifica risulti - come nella specie - positiva, le ragioni della decisione stessa si sottraggono al sindacato di legittimità.
8. Alla stregua dei rilievi tutti che precedono il ricorso principale deve essere dunque rigettato.
Per l'effetto, resta assorbito il ricorso incidentale, proposto soltanto in via condizionata.
Quanto alle spese del presente giudizio, avuto riguardo alle peculiarità del caso decisoci ravvisano giusti motivi di compensazione delle stesse.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale, assorbito quello incidentale;
dichiara compensate fra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 novembre 2005. Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2006