Sentenza 24 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/07/2001, n. 10033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10033 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA 1003 3 0 4 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO DICASSA LA COR Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rosario DE MUSIS - Presidente R.G.N. 1503/99 Cron.22637 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO Consigliere Consigliere Dott. Bruno BATTIMIELLO Rep. Consigliere Dott. Natale CAPITANIO Ud. 17/05/01 Rel. Consigliere Dott. Attilio CELENTANO - ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: ITALIANE SPA, in persona del legale POSTE rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA VIA PLINIO 21, presso lo studio dell'avvocato FIORILLO LUIGI, che le rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
AL SA, domiciliata in ROMA elettivamente VIA PIETRO BORSIERI 3, presso lo studio dell'avvocato DI MAURO STEFANO, rappresentata e difesa dall' avvocato 2001 GOVONI MAURO, giusta delega in atti;
2403 controricorrente -1- avverso la sentenza n. 83/98 del Tribunale di BOLOGNA, depositata il 04/06/98 R.G.N. 3251/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/05/01 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito l'Avvocato FIORILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione: -2- Svolgimento del processo Con ricorso, depositato presso la Pretura di Bologna il 22 ottobre 1996, la signora SA VA, dipendente dell'Ente Poste Italiane già inquadrata come operatore di quinta categoria, esponeva di avere svolto fin dal 1989 mansioni superiori proprie della ex sesta categoria;
chiedeva, pertanto, che il Pretore condannasse l'Ente Poste al definitivo inquadramento nella superiore categoria, avendo maturato il diritto alla cd. promozione automatica, ai sensi dell'art. 2103 c.c., per l'avvenuto espletamento delle mansioni superiori, successivamente al 1° gennaio 1994 (momento della trasformazione dell'Amministrazione postale in Ente Poste Italiane), per il trimestre previsto dalla legge. In subordine, chiedeva il riconoscimento della stessa qualifica dal 26 febbraio 1995 o dalla diversa data che fosse risultata in corso di causa. L'Ente Poste, costituitosi, si opponeva alla domanda, negando, tra l'altro, l'applicabilità dell'art. 2103 c.c. prima della stipulazione del contratto collettivo (26 novembre 1994). Il Pretore, con sentenza depositata il 14 ottobre 1996, accoglieva la domanda, ed il Tribunale di Bologna rigettava l'appello dell'Ente Poste con sentenza dell'11 febbraio/30 aprile 1998. I giudici di secondo grado ritenevano che l'art. 2103 c.c. fosse immediatamente applicabile ai dipendenti dell'Ente Poste fin dalla privatizzazione dell'Ente, e cioè dal 1° gennaio 1994, indipendentemente dalla stipulazione della nuova contrattazione collettiva, avvenuta il 26 novembre 1994. Per la cassazione della sentenza del Tribunale ricorre, formulando due 3 motivi di censura, illustrati con memoria, la s.p.a. Poste Italiane. SA VA resiste con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo la difesa della società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2103 c.c. e dell'art. 6 della legge n. 71 del 1994, nonché vizio di motivazione su punti decisivi della controversia. Assume che il Tribunale ha male interpretato l'art. 6 del d.l. 1 dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, non considerando che la disciplina privatistica fa il suo ingresso nei rapporti di lavoro dei dipendenti delle Poste solo a far data dal 26 novembre 1994, data di stipula del primo contratto collettivo dei dipendenti E.P.I.; per il periodo precedente continuano a trovare applicazione i trattamenti non solo economici, ma anche normativi, di natura pubblicistica. Con il secondo motivo la difesa delle Poste denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e segg. cod. civ. in relazione agli artt. 37, 40, 41, 47 e 53 del ccnl e all'accordo integrativo del 23 maggio 1995; nonché vizio di motivazione su punti decisivi della controversia. Deduce che con l'entrata in vigore del ccnl del 26 novembre 1994 le ex categorie quarta, quinta e sesta sono confluite nella seconda area operativa, con la previsione di posizioni retributive differenziate e con la possibilità, all'interno dell'area funzionale, della fungibilità in senso verticale, ascendente e discendente. Assume che dopo la stipulazione del nuovo ccnl non sono più possibili promozioni automatiche per lo svolgimento di mansioni rientranti nella medesima area, per cui il Pretore prima ed il Tribunale dopo hanno errato nel riconoscere al dipendente non solo il diritto al trattamento economico ma anche l'inquadramento in una qualifica superiore con riferimento ad una strutturazione in livelli che non esistono più e sono confluiti nell'unica area operativa. Il primo motivo è fondato. Con riferimento alla interpretazione dell'art. 6 del d.l. 1° dicembre 1993, n. 487, come convertito con legge 29 gennaio 1994 n. 71, le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che "Pur dopo la trasformazione dell'Amministrazione postale in ente pubblico economico (art. 1 d.l. 487/93, conv. in legge 71/94), ai rapporti di lavoro tra l'ente ed i propri dipendenti deve ritenersi ancora applicabile, sino alla data di stipulazione del contratto collettivo di lavoro (avvenuta, nella specie, il 26 novembre 1994), la precedente normativa pubblicistica, giusta disposto dell'art. 6 d.l. citato, senza che l'applicazione di tale normativa possa considerarsi limitata al solo trattamento economico, con conseguente esclusione dell'applicabilità, in tema di mansioni e qualifiche, dell'art. 2103 cod. civ.”(Cass., S.U., 1 aprile 1999 n. 205; 5 settembre 1997 n. 8587). Il Tribunale di Bologna si è discostato dal principio di diritto sopra riportato, che il Collegio ritiene di riaffermare. Il secondo motivo di ricorso è, invece, inammissibile, atteso che il Tribunale non si è occupato degli effetti dello svolgimento di mansioni corrispondenti alla ex sesta categoria dopo l'entrata in vigore del ccnl 26 novembre 1994, essendosi fermato al rilievo della immediata privatizzazione del rapporto di lavoro fin dal 1° gennaio 1994 ed al 5 conseguente riconoscimento del diritto alla promozione automatica dopo un trimestre da tale data. In conclusione il primo motivo di ricorso va accolto, mentre il secondo va dichiarato inammissibile;
la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata per nuovo esame ad altro giudice di pari grado, che si indica nella Corte di Appello di Bologna. Al giudice di rinvio - che si atterrà al principio di diritto sopra riportato si rimette anche la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara inammissibile il secondo;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di appello di Bologna. Così deciso in Roma il 17 maggio 2001. Il Presidente Ropario be Muis Il. cons. estensore Muni IL CANCELLIERE Densitato in Cancelleria .eggi. 24 LUG. 26. 2001... ८IL CANCELLIERE I D , O L A L 0 S 1 S A I 7 T C 2 2 1 9