Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 28/03/2025, n. 1606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1606 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 26385/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
GIUDICE UNICO
DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA, Sezione specializzata in materia di immigrazione
MAURO BRAMBULLO
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. da
- (C.P.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
Janeiro, Stato di Rio de Janeiro, Brasile, il 9 agosto 1993, e residente in [...]n. 13,
c.a.p. , a São João de Meriti, Stato di Rio de Janeiro, Brasile;
P.IVA_1
- (C.P.F. ), nata a [...]ão de Meriti, Stato Controparte_1 C.F._2
di Rio de Janeiro, Brasile, l'11 marzo 2005, e residente in [...]n. 13, c.a.p. 25576-
180, a São João de Meriti, Stato di Rio de Janeiro, Brasile, rappresentati e difesi dall'avv.
MARTINO MARCO e dall'avv. LANDI VALERI, come in atti;
-ricorrenti-
CONTRO
, in persona del Ministro p.t. Controparte_2
-convenuto contumace- con l'intervento del P.M. in persona del Procuratore della Repubblica;
OGGETTO: Diritti della cittadinanza
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I ricorrenti hanno precisato così le conclusioni: accertare e dichiarare che i ricorrenti sono cittadini italiani dalla nascita, in ragione della sussistenza di tutti i requisiti, indicati dalla legge,
e per i motivi precedentemente esposti;
2. ordinare al , in persona del Controparte_2
Ministro pro tempore, e per esso all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile e anagrafici, della cittadinanza dei suddetti, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle Autorità consolari competenti. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge
RAGIONI DELLA DECISIONE
I ricorrenti hanno chiesto che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da nato il 13 febbraio del 1844 a SA (VI) e Persona_1
successivamente emigrato in Brasile dove è deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
L'Amministrazione intimata è rimasta contumace.
Il P.M. ha apposto il visto nulla opponendo.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti, il giudice, stante la natura documentale della causa, ha invitato la parte costituita a precisare le conclusioni e a discutere la causa indi si è riservato di depositare la sentenza.
Ciò posto, l'oggetto del presente giudizio investe l'accertamento dei presupposti per farsi luogo al riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza dei ricorrenti dall'avo comune
. Persona_1
Preliminarmente si osserva che la giurisdizione in materia di cittadinanza, diritto permanente, imprescrittibile e giustiziabile in ogni tempo, è di natura contenziosa ed il processo di cognizione presuppone una controversia su un diritto o, comunque, la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza
(art. 100 c.p.c.).
Consegue che la parte, nei casi in cui il diritto non sia controverso, anziché adire direttamente l'autorità giudiziaria, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . Controparte_2
L'interesse ad agire è tuttavia ravvisabile ogniqualvolta sussista una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa come quando, ad esempio, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati per carenze strutturali e generalizzate non sono in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso in esame l'interesse ad agire dei ricorrenti deve ritenersi sussistente atteso che le rappresentanze consolari italiane non riescono ad evadere le istanze in tempi ragionevoli.
Venendo ora al merito, secondo i principi enunciati dal Supremo Collegio in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis" e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. La Corte ha tratto da tali premesse la conseguenza che all'attore che chieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo della nascita da cittadino italiano e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva. In quest'ottica e con riferimento alla fattispecie estintiva della perdita della cittadinanza, la Suprema Corte ha precisato che “l'art. 11, n. 2, cod. civ.
1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera
- per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cass. Sez. U. Sentenza n.
25317 del24/08/2022).
Gli enunciati principi vanno ora applicati al caso in esame.
Con riferimento al soggetto indicato nel ricorso quale capostipite dal quale far partire la linea di discendenza si osserva che è nato a [...] (ora in Provincia di Vicenza) Persona_1
in data 13 febbraio del 1844 (cfr certificato di Battesimo doc. 1). Egli è pertanto nato suddito dell'Impero austriaco in quanto il comune in cui è nato era all'epoca situato nel Regno
Lombardo veneto facente parte dell'Impero austriaco;
deve tuttavia ritenersi che egli sia divenuto cittadino italiano per effetto della annessione del Veneto al Regno d'Italia in seguito al Trattato di pace tra il Regno d'Italia e l'Impero d'Austriaco conchiuso a Vienna il 3.10.1966.
Considerato infatti che egli si è sposato nel Comune di SA il 18 febbraio del 1873, è da presumere che non si sia avvalso della facoltà di conservare la cittadinanza austriaca riconosciuta dall'art. 14 del predetto trattato agli abitanti delle province cedute poiché, all'esercizio di tale facoltà si sarebbe dovuto accompagnare giocoforza, in base all'art. 14 del Trattato, il ritiro dell'interessato e della sua famiglia nei territori che restavano soggetti alla sovranità dell'Impero austriaco.
Accertata la causa di acquisto della cittadinanza italiana da parte dell'ascendente comune ai ricorrenti, che nel ricorso introduttivo era rimasta nell'ombra, pur contenendo il ricorso e la documentazione prodotta gli elementi in fatto essenziali per individuarla, va ora verificato, in applicazione dei richiamati principi enunciati dal Supremo Collegio la continuità della linea di trasmissione.
La linea di discendenza è stata allegata in ricorso nei seguenti passaggi generazionali: “il IG
nasceva a SA (VI) il 13 febbraio 1844 (doc.to n. 1): costui contraeva Persona_1
matrimonio con la cittadina italiana il 18 febbraio 1873 a SA (VI) (doc.to Persona_2
n. 2); • successivamente la coppia emigrava in Brasile e il IG non ha Persona_1
mai rinunciato alla propria cittadinanza italiana, come dimostra il Certificato Negativo di
Naturalizzazione rilasciato dal Ministero della Giustizia e Sicurezza Pubblica brasiliano
(doc.to n. 3); • dalla predetta coppia è nato il IG a Manhuaçu Stato del Persona_3
Minas Gerais, Brasile, il 9 novembre 1894 (doc.to n. 4); • il IG ha Persona_3
contratto matrimonio con la cittadina brasiliana il 3 settembre 1917 a Parte_2
Manhuaçu, Stato del Minas Gerais, Brasile (doc.to n. 5): dalla loro unione è nato il IG
a Manhuaçu, Stato del Minas Gerais, Brasile, il 15 aprile 1919 (doc.to n. 6); • Persona_4
il IG ha contratto matrimonio con la cittadina brasiliana Persona_4 Parte_1
il 15 aprile 1950 a Lajinha, Stato del Minas Gerais, Brasile (doc.to n. 7): la predetta coppia ha generato il IG nato a [...], Stato del Minas Gerais, Brasile, Persona_5
l'8 maggio 1942 (doc.to n. 8); • il IG ha contratto matrimonio con Persona_5
la cittadina brasiliana LU LO UE il 20 gennaio 1970 a Rio de Janeiro, Stato di
Rio de Janeiro, Brasile (doc.to n. 9): dalla loro unione è nata la IGa Persona_6
, a Rio de Janeiro, Stato di Rio de Janeiro, Brasile, il 30 settembre 1970 (doc.to n.
[...]
10); • la IGa ha contratto matrimonio con il cittadino Persona_6
brasiliano il 6 gennaio 1990 a São João de Meriti, Stato di Rio de Controparte_3
Janeiro, Brasile (doc.to n. 11): la predetta coppia ha generato , Pt_1 Parte_1
nata a [...], Stato di Rio de Janeiro, Brasile, il 9 agosto 1993 (doc.to n. 12) e
[...]
, nata a [...]ão de Meriti, Stato di Rio de Janeiro, Brasile, l'11 marzo Controparte_1 2005 (doc.to n. 13), odierne ricorrenti;
• la IGa ha contratto Parte_1
matrimonio con il cittadino brasiliano FA OS TO ES il 19 luglio 2018 a São
João de Meriti, Stato di Rio de Janeiro, Brasile (doc.to n. 14).)”.
La linea di discendenza, nei termini in cui è stata allegata, è stata provata a mezzo dei documenti di nascita dei discendenti debitamente tradotti ed apostillati nei quali è indicato tra gli altri anche il nominativo dei genitori (cfe. Docc 1,2,4,6,8,10,11,12,13).
Si tratta di linea che subisce un passaggio per discendenza materna da Persona_6
la quale ha contratto matrimonio con in data 16/01/1990 (cfr.
[...] Controparte_3
doc. 11).
Ora, l'art. 10, terzo comma, L. n. 555/1912 che prevedeva: “la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi” è stato dichiarato illegittimo con la sentenza n. 87 del 1975 la Corte Costituzionale “nella parte in cui, per l'ipotesi di matrimonio di una cittadina italiana con uno straniero, per la cui legge nazionale la cittadinanza del marito si comunica alla moglie, prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”. Tale principio è stato successivamente codificato dal legislatore con la L. 19 maggio 1975 n. 151 che ha novellato il codice civile introducendo l'art. 143 ter per il quale “la moglie conserva la cittadinanza italiana, salvo sua espressa rinuncia anche se per effetto del matrimonio o del mutamento di cittadinanza da parte del marito assume una cittadinanza straniera”.
Come è noto, in base all'art. 136, primo comma Cost. la norma dichiarata illegittima “cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione” e, ai sensi dell'art. 30, terzo e quarto comma L. 11 marzo 1953 n. 87 “le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione”
L'operatività della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 assicura allora, nel caso in esame, la continuità della trasmissione nel passaggio generazionale che trova causa nel matrimonio tra e . Persona_6 Controparte_3
Alla stregua delle considerazioni svolte, in assenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi che era onere dell'Amministrazione intimata, rimasta contumace, dedurre, va dichiarato che i ricorrenti sono cittadini italiani e al contempo occorre ordinare all'Ufficiale dello stato civile del Comune di nascita del capostipite di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di nascita e di cittadinanza conseguenti al presente provvedimento provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Le spese di lite vanno compensate perché lo Stato italiano non può considerarsi inadempiente in considerazione della mole di domande presentate soprattutto in un caso come quello in esame in cui i ricorrenti hanno tentato senza esito di prenotare un appuntamento attraverso la piattaforma dedicata pochi mesi prima di radicare la presente causa in data 19.12.2024, (dcc.
25-30).
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Sezione Sezione specializzata in materia di immigrazione, nella causa r.g. 26385/2024 , promossa da
- (C.P.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
Janeiro, Stato di Rio de Janeiro, Brasile, il 9 agosto 1993, e residente in [...]n. 13,
c.a.p. , a São João de Meriti, Stato di Rio de Janeiro, Brasile;
C.F._3
- (C.P.F. ), nata a [...]ão de Meriti, Stato Controparte_1 C.F._2
di Rio de Janeiro, Brasile, l'11 marzo 2005, e residente in [...]n. 13, c.a.p. 25576-
180, a São João de Meriti, Stato di Rio de Janeiro, Brasile, contro , con l'intervento del P.M., definitivamente Controparte_2
pronunciando, così provvede:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani per le ragioni di cui in motivazione;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di nascita del capostipite di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di nascita e di cittadinanza conseguenti al presente provvedimento provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese.
Venezia, 27/03/2025
Il Giudice
Dott. Mauro Brambullo