Ordinanza cautelare 7 dicembre 2022
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 17/02/2026, n. 1178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1178 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01178/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05370/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5370 del 2022, proposto da
-OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Petrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Beatrice Dell'Isola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Santa Lucia 81;
nei confronti
di -OMISSIS-., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
a) - del provvedimento prot. n. -OMISSIS-del 7 settembre 2022, notificato a mezzo pec in pari data, con il quale il dirigente della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Campania ha nuovamente rigettato la istanza formulata dalla ricorrente “di finanziamento PSR Campania 2014/2020 – Misura 4.4.2 – Domanda di sostegno barcode -OMISSIS-protocollo --OMISSIS-del 30/10/2017”;
b) – del decreto dirigenziale n.-OMISSIS-del 12 ottobre 2022, con il quale, ad integrazione del decreto n. -OMISSIS- - già annullato in parte qua in sede giurisdizionale - adottato all’esito della selezione prevista dall’avviso pubblico approvato con decreto dirigenziale n. -OMISSIS-, la domanda della società ricorrente è stata dichiarata “non ammissibile”;
c) - del Decreto Dirigenziale n. -OMISSIS-, con il quale è stato approvato il bando relativo alla tipologia d’intervento 4.4.2 “Creazione e/o ripristino e/o ampliamento di infrastrutture verdi e di elementi del paesaggio agrario”, per quanto di ragione;
d) - di tutti gli altri atti preordinati, connessi e conseguenziali, comunque lesivi della posizione giuridica della ricorrente, ivi compresi - se e per quanto occorra - il giudizio espresso dalla Commissione di valutazione che forma parte integrante e sostanziale del provvedimento impugnato sub a. ed il decreto n. -OMISSIS- recante “Disposizioni regionali generali di applicazione delle riduzioni ed esclusioni del sostegno per inadempienze dei beneficiari nell’ambito delle Misure non connesse a Superfici e/o Animali ” per come erroneamente interpretato dalla Regione Campania in sede di valutazione della domanda della ricorrente;
NONCHÉ
per l’accertamento, la declaratoria e la condanna, anche in forma specifica ex art. 30, c.p.a, dell'Amministrazione resistente all'attribuzione alla ricorrente di un legittimo giudizio positivo di ammissibilità, con conseguente adozione del provvedimento di accoglimento della domanda di finanziamento;”
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 dicembre 2025 la dott.ssa EL TA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente ha partecipato al bando indetto dalla Regione Campania con Decreto Dirigenziale n. -OMISSIS-, per il finanziamento di interventi finalizzati alla “Creazione e/o ripristino e/o ampliamento di infrastrutture verdi e di elementi del paesaggio agrario”.
Nel corso del procedimento venivano comunicati alla ricorrente, ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990, i motivi ostativi all’accoglimento della sua istanza, ai quali la stessa replicava con memoria difensiva.
Con successivo provvedimento del 24 febbraio 2020, la Regione Campania comunicava la non ammissibilità dell’intervento per la presenza sull’area di un vincolo idrogeologico e sismico.
Seguiva una ulteriore memoria da parte della interessata e, tuttavia, con decreto dirigenziale n. -OMISSIS-, veniva approvata la graduatoria finale, nella quale la domanda della ricorrente veniva inserita tra quelle “non ammissibili a valutazione”.
Con il successivo provvedimento prot. n. -OMISSIS-, il dirigente della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestale della Regione Campania rigettava definitivamente l’istanza formulata dalla ricorrente in quanto la stessa non era corredata del “provvedimento sismico” e in quanto la ricorrente era una “azienda sottoposta a revoca del contributo concesso ai sensi della misura 121 del PSR 2007/2013 e mancata restituzione dell’importo percepito, come previsto dal bando ”.
2. I predetti atti venivano impugnati dinanzi a questo TAR che con la sentenza n. -OMISSIS- accoglieva il ricorso ritenendo fondata le censura di violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990.
3. Nella riedizione del potere a seguito della sentenza di annullamento, la Regione nuovamente rappresentava la portata ostativa della inaffidabilità della ricorrente destinataria della revoca di un precedente finanziamento ed inottemperante all’obbligo di restituzione.
Facevano seguito i provvedimenti di diniego della domanda di finanziamento (nota prot. n.-OMISSIS-del 7 settembre 2022) ed il decreto di non ammissibilità della stessa (con decreto dirigenziale n.-OMISSIS-del 12 ottobre 2022), oggetto della impugnativa all’odierno esame.
4. Avverso i detti provvedimenti la ricorrente ha formulato censure di violazione di legge ed eccesso di potere.
Con il primo motivo, deduce la nullità degli atti impugnati per violazione del giudicato che si è formato sulla sentenza n. -OMISSIS- che, per sua natura, coprirebbe il dedotto ed il deducibile.
In particolare, in quel giudizio, la ricorrente aveva rilevato che nel bando non era prevista come causa di non ammissibilità la circostanza che l’impresa fosse stata destinataria di un precedente provvedimento di revoca di un finanziamento del 2013 né le difese della Regione avevano controdedotto sulla questione.
Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 in quanto la norma sancisce il divieto per l’amministrazione di addurre per la prima volta, nel riesame conseguente all'annullamento del diniego, "motivi ostativi già emergenti dall'istruttoria del provvedimento annullato”.
Con il terzo motivo, è dedotta la violazione del principio del “ favor partecipationis ”.
Secondo la prospettiva della ricorrente, il diniego si baserebbe su una erronea interpretazione del decreto n. -OMISSIS-.
In particolare, la Regione Campania contesta alla società ricorrente di essere soggetto “non affidabile ”, ai sensi del richiamato decreto n. -OMISSIS-, in base al quale deve essere considerato « “non affidabile” (e, quindi, non ammissibile) il soggetto che abbia subito una revoca parziale o totale del contributo concesso nell’ambito del PSR 2014-2020, ovvero del PSR 2007-2013, e che non abbia ancora interamente restituito l’importo dovuto » e che tale previsione « è presente nel Bando – PSR Campania 2014/2020 – Misura 4.4.2 - all’art. 8.
Tuttavia, le disposizioni attuative del richiamato decreto, prevederebbero che il giudizio di non affidabilità è circoscritto ai soli due anni successivi a partire dalla notifica del provvedimento di revoca, nell’ambito della stessa Tipologia d’intervento del PSR 2014-2020.
5. Così sintetizzati i motivi di ricorso, essi non sono fondati.
Occorre in primo luogo chiarire che, nell’ambito della giurisdizione di legittimità, il giudicato si forma solo sulle questioni di fatto o di diritto che sono state prospettate dal ricorrente e sulle quali il giudice si è pronunciato. Ed infatti, nel giudizio di legittimità non vale la regola processaulcivilistica secondo cui il giudicato copre “il dedotto ed il deducibile”.
Da ciò consegue che, ove il ricorso sia respinto ma sussistano i termini per una nuova impugnativa, l’interessato potrà impugnare lo stesso atto ma per motivi diversi ed anche l’amministrazione potrà annullarlo in autotutela.
Viceversa, in caso di accoglimento del ricorso e di annullamento del provvedimento impugnato, l’amministrazione potrà riesercitare il potere, fatto salvo l’obbligo di conformarsi alla sentenza del giudice.
6. Nel caso in esame, la sentenza di questo TAR n.-OMISSIS-ha accolto il ricorso ed annullato il provvedimento di rigetto della istanza di finanziamento, ritenendo fondata la censura della violazione dell’art. 10 bis della l. n. 241/1990 in uno a quella relativa alla omessa valutazione, da parte della medesima amministrazione, dell’attestazione di cantierabilità delle opere rilasciata dal Comune di Forio, quale Ente competente alla gestione delle relative funzioni, prodotta in allegato alla domanda di ammissione al beneficio.
Il TAR ha assorbito gli ulteriori motivi e, dunque, non si è pronunciato sul merito della questione, pure dedotta in ricorso, ossia sulla legittimità del provvedimento di non ammissibilità al finanziamento in ragione della revoca del precedente finanziamento subita dalla ricorrente.
7. All’effetto di annullamento, circoscritto alla violazione di una regola procedimento, ha fatto seguito la riedizione del potere emendato dal vizio ed infatti, nel nuovo procedimento è stata assicurata la partecipazione dell’interessato, mediante comunicazione delle ragioni ostative e consentendo, in sede amministrative le opportune difese.
Per queste ragioni, il primo motivo di ricorso non è fondato.
8. Le considerazioni sopra svolte, determinano la reiezione anche del secondo motivo di ricorso.
L’intervento dell’Amministrazione sulla stessa vicenda, incisa da una pronuncia di annullamento, si presenta quale vero e proprio atto di riesercizio del potere, la cui invalidità (in termini di nullità o illegittimità) dipende dai termini del vincolo di volta in volta posto dal giudicato di annullamento e dalla sfera di discrezionalità esercitabile dall’Amministrazione in sede di riesame.
Il vincolo del giudicato di annullamento è stato tradizionalmente limitato all’effetto cosiddetto preclusivo, che comporta l’impossibilità per l’Amministrazione, pena la nullità per violazione del giudicato, di motivare l’atto di riesercizio del potere con le stesse ragioni che avevano fondato la pronuncia di annullamento, restando la P.A. libera di addurre ogni altro profilo motivazionale non considerato nella pronuncia di prime cure.
L’effetto conformativo del giudicato si deduce dalla motivazione della sentenza in riferimento ai vizi di legittimità rilevati, senza che abbiano rilievo gli eventuali profili emersi in sede procedimentale che non abbiano trovato seguito nel provvedimento finale e di conseguenza non siano stati rilevati come motivi di illegittimità nella sentenza.
Questo quadro di principi resta fermo anche a seguito della modifica dell’art. 10 bis ad opera della legge n. 120 del 2020 che incide non sulla portata del giudicato di annullamento ma sui limiti del riesercizio del potere, nel particolare caso – che non ricorre nel caso di specie – in cui nella precedente fase istruttoria, l’amministrazione abbia avuto consapevolezza di circostanze ostative all’accoglimento della istanza e non le abbia palesate, rendendole note solo nel successivo provvedimento.
La norma, infatti, dispone che “ nell’esercitare nuovamente il suo potere l’amministrazione non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall’istruttoria del provvedimento annullato ”.
Nel caso di specie, i motivi ostativi non vengono addotti per la prima volta: essi erano emersi nell’istruttoria che ha condotto al primo provvedimento di diniego ed i medesimi sono alla base anche del secondo diniego.
Legittimamente, dunque, l’Amministrazione ha riproposto, in sede di riesercizio del potere, quale motivo di ulteriore diniego, profili non esaminati nella sentenza di annullamento.
9. E’ infondato anche il terzo motivo di ricorso.
In primo luogo, va precisato che legittimamente l’Amministrazione abbia considerato la sussistenza di cause di inammissibilità svolgendo le sue verifiche sulla esistenza dei presupposti esistenti al momento in cui la ricorrente ha presentato istanza di finanziamento.
L’annullamento per vizio procedimentale, come si è detto, determina l’obbligo dell’amministrazione di ripetere il procedimento valutando ora per allora l’istanza del ricorrente.
La decisione di inammissibilità, oggetto di impugnativa, è immune dai vizi dedotti alla luce del quadro delle regole di disciplina dello specifico procedimento.
Come anticipato in sede cautelare, l’art. 8 “8. ULTERIORI CONDIZIONI PRECLUSIVE ALL’ACCESSO ” del bando dispone che chi intende accedere al finanziamento sia un soggetto affidabile.
In particolare, l’art. 8 richiamato esplicita che in sede di istruttoria delle domande l’Amministrazione procede alla verifica di ulteriori condizioni quali la presenza in capo ai richiedenti “ dei requisiti di affidabilità espressi al par. 12.1 delle Disposizioni Attuative Generali per le Misure non connesse alla superficie e/o agli animali; ”.
Il par. 12.1 “Affidabilità del richiedente” del Decreto n. 6 del 9 giugno 2017 avente ad oggetto “ PSR Campania 2014 - 2020. Disposizioni Generali di attuazione - Misure non connesse alla superficie e/o agli animali - Versione 2.0 ”, prodotto in giudizio dalla Regione e applicabile ratione temporis alla fattispecie per cui è causa, che a sua volta prevede, per quello che “ ……Inoltre, è considerato non affidabile (e, quindi, non ammissibile) il soggetto che abbia subito una revoca parziale o totale del contributo concesso nell’ambito del PSR 2014-2020 ovvero del PSR 2007-2013, e che non abbia ancora interamente restituito l’importo dovuto. ”
Inoltre, il paragrafo 3.1 - Rispetto dei criteri di ammissibilità - del Decreto Dirigenziale n. -OMISSIS-del 30 ottobre 2018, indicato nel preavviso di rigetto, e precedentemente dal Decreto Dirigenziale n. -OMISSIS- di identico contenuto, dispongono che “ Il Beneficiario deve assicurare fino al Pagamento del Saldo il rispetto delle condizioni indicate nel bando che devono permanere successivamente alla concessione dell’aiuto in funzione delle finalità dell’operazione e che sono, pertanto, oggetto di controlli amministrativi, in loco e, laddove pertinente, ex post. ”.
Nel caso di specie, la società ricorrente risulta destinataria del provvedimento di revoca del contributo concesso con DICA n.-OMISSIS-del 15 ottobre 2014, comunicato con nota prot. n. -OMISSIS-del 1° giugno 2018, che non risulta annullato, ed in riferimento al quale risulta ancora debitrice di un residuo debito, come espressamente rappresentato nel provvedimento impugnato.
Né il decorso del tempo può considerarsi circostanza idonea a determinare il venir meno dell’obbligo restitutorio.
10. Le peculiari connotazioni della controversia consentono di compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CA Di IT, Presidente
Maria Grazia D'Alterio, Consigliere
EL TA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL TA | CA Di IT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.