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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 16/06/2025, n. 915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 915 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, esaminati gli atti inerenti alla causa di lavoro n. 2210/2020 R.G., promossa da (rappr. e dif. dall'avv. R. Avveduto) Parte_1
contro (rappr. e dif. dall'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di Catania), avente ad oggetto: risarcimento danni;
osserva
espone: di lavorare alle dipendenze dell Parte_1 [...]
Contr
(in prosieguo soltanto ) a far data dal 22.02.88, in virtù Controparte_1
di reiterati contratti a tempo determinato rinnovati con cadenza annuale;
di svolgere le mansioni di conduttore di macchine agricole per i lavori di bonifica e di provvedere alle necessarie riparazioni meccaniche di tali macchine;
di avere dunque lavorato per soddisfare un'esigenza di manodopera ordinaria;
che la condotta dell'ente convenuto è illegittima in quanto implicanti violazione del divieto di nuove assunzioni, fuori organico e/o a tempo indeterminato;
che pertanto il rapporto di lavoro a tempo determinato intercorrente con l'Ente di deve ritenersi fonte per il lavoratore dei diritti previsti Controparte_1
dall'art. 2126 c.c. per le prestazioni di fatto svolte ed espone l'Ente datore a responsabilità contrattuale ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e segg. c.c.; che il reiterato ricorso a contratti a termine per far fronte ad esigenze ordinarie dà luogo a nullità del rapporto;
che il reiterato impiego di contratti a termine in luogo di un unico contratto a tempo indeterminato ha precluso ad esso ricorrente la possibilità di ottenere una retribuzione che tenesse conto dell'anzianità maturata.
Svolte le superiori premesse, chiede che il giudice adito voglia “1.- Ritenere
e dichiarare che l'odierno ricorrente è stato assunto alle dipendenze dell'
[...]
a far tempo dal febbraio 1988 e per quest'ultimo Controparte_1
Ente ha lavorato e continua a lavorare in forza di reiterati rapporti a tempo determinato rinnovati di anno in anno, percependo attualmente una retribuzione netta mensile di €. 1.592,00; 2.- Ritenere e dichiarare, per tutto quanto esposto nella superiore narrativa che il termine di durata apposto al contratto deve essere ritenuto illegittimo non essendo il rapporto di lavoro costituito per soddisfare esigenze straordinarie dell'Ente datore e per detta ragione, in considerazione della unicità del rapporto intercorso tra le parti, disporre il risarcimento del danno riportato dal lavoratore nella misura indicata nella superiore esposizione e/o in quell'altra maggiore o minore ritenuta dal Giudice Contr in sua giustizia;
3.- Condannare, conseguentemente, l a risarcire al lavoratore il danno da quest'ultimo subito nella misura e secondo quanto richiesto disponendo che sulla somma come sopra determinata debbano calcolarsi gli interessi e la rivalutazione, come per legge;
4.- Con vittoria di spese e compensi.”.
L'ESA deduce l'infondatezza delle domande attrici, chiedendone il rigetto.
************
Come più volte enunziato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. L. -
Ordinanza n. 34561 del 11/12/2023; Cass. Sez. L., Ordinanza n. 34768 del 2023; Cass. Sez. L., Ordinanza n. 34741 del 2023; Cass. Sez. L., Ordinanza n. 34660 del 2023; Cass. Sez. L., Ordinanza n. 34635 del 2023; Cass. Sez. L., Ordinanza
n. 34630 del 2023; provvedimenti il contenuto dei quali può essere in questa Contr sede richiamato ai sensi dell'art. 118 disp. Att. c.p.c.), l è un ente pubblico non economico che non può essere considerato imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 c.c.; di conseguenza, ai contratti di lavoro a tempo determinato conclusi da tale ente non è applicabile la disciplina di cui agli artt. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 368 del 2001 e 29, comma 1, lett. B), del D.Lgs. n. 81 del 2015.
In particolare, la deroga prevista dagli artt. 5, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 368 del 2001 e 21, comma 2, del D.Lgs. n. 81 del 2015 al divieto di superamento del limite massimo di trentasei mesi di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato è applicabile, anche nel settore dell'agricoltura, solamente quando tali contratti riguardino attività stagionali ai sensi degli articoli citati.
In tema di contratti di lavoro a tempo determinato, non è di per sé qualificabile come attività agricola stagionale, ai sensi degli artt. 5, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 368 del 2001 e 21, comma 2, del D.Lgs. n. 81 del 2015, quella, idonea a perpetuarsi nel tempo, che non dipenda dall'ordinaria scansione temporale delle comuni incombenze attinenti alla detta attività agricola;
infatti, nell'ambito di attività imprenditoriali di carattere stagionale, esistono necessità operative, sia pure di dimensioni limitate, che proseguono per tutto il corso dell'anno, come quelle di custodia, riparazione e manutenzione degli impianti e dei macchinari e, in genere, di preparazione alla nuova stagione piena, con la conseguenza che i lavoratori addetti stabilmente (ed oltre i tempi indicati nella normativa nazionale in tema di contratti a tempo determinato) a simili attività devono essere dipendenti a tempo indeterminato e non lavoratori stagionali, anche quando l'attività produttiva come tale, considerata nel suo complesso, abbia carattere stagionale.
In tema di rapporti di lavoro a tempo determinato che riguardino attività stagionali ai sensi degli artt. 5, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 368 del 2001 e 21, comma 2, del D.Lgs. n. 81 del 2015, le prestazioni da eseguire e il carattere stagionale delle stesse devono risultare dalla causale dei relativi contratti e, in caso di contestazioni sollevate dal lavoratore in ordine alle mansioni in concreto svolte e alla loro stagionalità, il giudice è tenuto ad accertare queste circostanze in concreto;
l'onere di provare che il lavoratore fosse addetto esclusivamente a tali attività stagionali o ad altre ad esse strettamente complementari o accessorie grava sul datore di lavoro.
Sull'argomento, va inoltre rilevato che, nonostante le modifiche via via apportate alla disciplina dei contratti a tempo determinato, il concetto di attività stagionale deve essere inteso in senso rigoroso e quindi comprensivo delle sole
“situazioni aziendali collegate ad attività stagionali in senso stretto, ossia ad attività preordinate ed organizzate per un espletamento temporaneo (limitato ad una stagione)” (vds, in tal senso, Cass. Sez. L. - Ordinanza n. 34561 del
11/12/2023), le quali sono aggiuntive rispetto a quelle normalmente svolte dall'impresa; ne deriva che – da un lato - grava sul datore di lavoro l'onere di dar prova del fatto che l'attività in concreto svolta dal lavoratore costituisca attività aggiuntiva rispetto a quella normalmente svolta e caratterizzata, appunto, dalla stagionalità, e che – dall'altro – al datore di lavoro stesso è inibita la possibilità di adibire il lavoratore assunto a termine a mansioni che esorbitino dall'ambito della lavorazione stagionale;
pertanto, “l'elenco delle attività stagionali di cui al D.P.R. n. 1525/1963 è da considerarsi tassativo e non suscettibile di interpretazione analogica, vincolo, questo, che si riflette anche sulla contrattazione collettiva di cui all'art. 5, comma 4-ter, D.Lgs. 368/2001, la quale deve, a propria volta, elencare in modo specifico le attività caratterizzate da stagionalità; - la disciplina di cui all'art. 21, comma 8, lett. c), CCNL Operai agricoli e florovivaisti ben vale ad evidenziare come vi possano essere lavoratori a tempo determinato che non rientrano nella deroga alla durata massima dei contratti a termine;
- le previsioni della L.R. Sicilia n. 4/2006 non risultano in grado di operare una deroga alla disciplina nazionale dei contratti a termine di cui al D.Lgs. n. 368/2001 ed al D.Lgs. n. 81/2015.” (cfr. Cassazione civile sez. lav. - 23/09/2024, n. 25393).
Alla stregua delle considerazioni che precedono, in conclusione, va esclusa la natura stagionale dei contratti a termine stipulati tra le parti.
Non risulta invero specificamente contestato il fatto che i contratti in esame siano stati stipulati per l'espletamento di lavori meccanici in agricoltura;
gli stessi non operano inoltre alcun esplicito riferimento a una determinata cadenza stagionale. Più in generale, è comunque evidente che le mansioni di conduttore di macchine semplici e complesse, lavori di officina, lavori di riparazione e manutenzione dei mezzi in dotazione, di collaborazione con il Servizio di
Meccanizzazione Agricola, debbono ritenersi collegate non già ad una singola lavorazione a carattere stagionale, quanto piuttosto alle varie esigenze dell'ente datoriale, suscettibili di verificarsi durante qualsiasi periodo dell'anno.
L'ente convenuto, poi, non ha fornito elementi di giudizio in base ai quali sostenere fondatamente che i contratti a termine oggetto di odierna contestazione riguardassero un'attività di natura stagionale.
I contratti in discorso debbono dunque ritenersi assoggettabili alla disciplina Contr generale, con la precisazione che, attesa la natura pubblica dell , non è possibile procedere alla conversione del contratto (comunque non richiesta in ricorso).
Ne discende la condanna dell'ESA al risarcimento del danno sofferto dall'odierno ricorrente, nella misura specificamente prevista dall'art. 32, comma
5, L. n. 183/2010.
Il riconoscimento dell'indennità prevista da tale disposizione prescinde dalla prova in concreto di un danno, ferma restando la possibilità che il lavoratore alleghi e dimostri di avere sofferto anche danni ulteriori (cfr. Cass. sentenza n. 5072/2016), non essendogli preclusa la possibilità di provare di avere subito un pregiudizio a causa della perdita di specifiche chances di lavoro
(determinata dall'impiego in reiterati contratti a termine in violazione di legge). Non potendo il lavoratore pubblico conseguire la conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato, non possono di conseguenza riconoscersi a titolo risarcitorio gli emolumenti che presuppongono l'esistenza di un rapporto a tempo indeterminato fin dall'origine (quali, segnatamente, gli scatti di anzianità): ed invero, ove l'ente convenuto non avesse fatto illegittimo ricorso al contratto a termine, non per questo il lavoratore sarebbe stato assunto a tempo indeterminato senza concorso pubblico (ed avrebbe così conseguito la retribuzione prevista per i lavoratori a tempo indeterminato, in essi compresi gli scatti di anzianità).
Il danno risarcibile è invece costituito, in via ipotetica, da una perdita di chance, in quanto, se l'amministrazione resistente avesse operato legittimamente emanando un bando di concorso per il posto, il lavoratore (che oggi lamenta l'avvenuta conclusione di successivi contratti a termine), avrebbe potuto parteciparvi e risultarne vincitore;
è da ritenere inoltre che, ove non impiegato nella descritta sequenza contrattuale, il dipendente avrebbe destinato le proprie energie lavorative ad altre attività e – sempre in via di mera ipotesi - verso un impiego alternativo a tempo indeterminato.
In sintesi, il lavoratore che subisce l'illegittima apposizione del termine permane in uno stato di precarizzazione e perde la chance di conseguire altre assunzioni (o presso un datore di lavoro privato o, mediante concorso, nel pubblico impiego).
Ove poi la prolungata precarizzazione abbia cagionato al lavoratore un pregiudizio ulteriore, l'onere del relativo danno grava interamente su detto lavoratore.
Nel caso in esame, avendo il ricorrente omesso di offrire la specifica prova di aver dovuto rinunciare a migliori opportunità di impiego, il danno risarcibile va limitato al quantum previsto dall'art. 32, comma 5, cit., a tenore del quale spetta al danneggiato una indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8 legge 15 luglio 1966, n. 604.
Relativamente alla vicenda in argomento, tenuto conto della natura pubblica del datore di lavoro (e dunque delle dimensioni e del numero dei dipendenti) nonché del complessivo arco di tempo entro il quale si collocano i rapporti di lavoro del ricorrente, stimasi corretto quantificare il danno risarcibile nella misura di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi di legge dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide: condanna parte convenuta al pagamento, in favore di Parte_1
, di una indennità di importo pari a dodici mensilità dell'ultima
[...]
retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo;
condanna parte convenuta a rifondere a le spese Parte_1
processuali, liquidate in complessivi € 2.800,00, oltre rimborso spese generali
15%, CPA e IVA.
Ragusa, 16 giugno 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott.ssa Claudia M. A. Catalano)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, esaminati gli atti inerenti alla causa di lavoro n. 2210/2020 R.G., promossa da (rappr. e dif. dall'avv. R. Avveduto) Parte_1
contro (rappr. e dif. dall'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di Catania), avente ad oggetto: risarcimento danni;
osserva
espone: di lavorare alle dipendenze dell Parte_1 [...]
Contr
(in prosieguo soltanto ) a far data dal 22.02.88, in virtù Controparte_1
di reiterati contratti a tempo determinato rinnovati con cadenza annuale;
di svolgere le mansioni di conduttore di macchine agricole per i lavori di bonifica e di provvedere alle necessarie riparazioni meccaniche di tali macchine;
di avere dunque lavorato per soddisfare un'esigenza di manodopera ordinaria;
che la condotta dell'ente convenuto è illegittima in quanto implicanti violazione del divieto di nuove assunzioni, fuori organico e/o a tempo indeterminato;
che pertanto il rapporto di lavoro a tempo determinato intercorrente con l'Ente di deve ritenersi fonte per il lavoratore dei diritti previsti Controparte_1
dall'art. 2126 c.c. per le prestazioni di fatto svolte ed espone l'Ente datore a responsabilità contrattuale ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e segg. c.c.; che il reiterato ricorso a contratti a termine per far fronte ad esigenze ordinarie dà luogo a nullità del rapporto;
che il reiterato impiego di contratti a termine in luogo di un unico contratto a tempo indeterminato ha precluso ad esso ricorrente la possibilità di ottenere una retribuzione che tenesse conto dell'anzianità maturata.
Svolte le superiori premesse, chiede che il giudice adito voglia “1.- Ritenere
e dichiarare che l'odierno ricorrente è stato assunto alle dipendenze dell'
[...]
a far tempo dal febbraio 1988 e per quest'ultimo Controparte_1
Ente ha lavorato e continua a lavorare in forza di reiterati rapporti a tempo determinato rinnovati di anno in anno, percependo attualmente una retribuzione netta mensile di €. 1.592,00; 2.- Ritenere e dichiarare, per tutto quanto esposto nella superiore narrativa che il termine di durata apposto al contratto deve essere ritenuto illegittimo non essendo il rapporto di lavoro costituito per soddisfare esigenze straordinarie dell'Ente datore e per detta ragione, in considerazione della unicità del rapporto intercorso tra le parti, disporre il risarcimento del danno riportato dal lavoratore nella misura indicata nella superiore esposizione e/o in quell'altra maggiore o minore ritenuta dal Giudice Contr in sua giustizia;
3.- Condannare, conseguentemente, l a risarcire al lavoratore il danno da quest'ultimo subito nella misura e secondo quanto richiesto disponendo che sulla somma come sopra determinata debbano calcolarsi gli interessi e la rivalutazione, come per legge;
4.- Con vittoria di spese e compensi.”.
L'ESA deduce l'infondatezza delle domande attrici, chiedendone il rigetto.
************
Come più volte enunziato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. L. -
Ordinanza n. 34561 del 11/12/2023; Cass. Sez. L., Ordinanza n. 34768 del 2023; Cass. Sez. L., Ordinanza n. 34741 del 2023; Cass. Sez. L., Ordinanza n. 34660 del 2023; Cass. Sez. L., Ordinanza n. 34635 del 2023; Cass. Sez. L., Ordinanza
n. 34630 del 2023; provvedimenti il contenuto dei quali può essere in questa Contr sede richiamato ai sensi dell'art. 118 disp. Att. c.p.c.), l è un ente pubblico non economico che non può essere considerato imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 c.c.; di conseguenza, ai contratti di lavoro a tempo determinato conclusi da tale ente non è applicabile la disciplina di cui agli artt. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 368 del 2001 e 29, comma 1, lett. B), del D.Lgs. n. 81 del 2015.
In particolare, la deroga prevista dagli artt. 5, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 368 del 2001 e 21, comma 2, del D.Lgs. n. 81 del 2015 al divieto di superamento del limite massimo di trentasei mesi di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato è applicabile, anche nel settore dell'agricoltura, solamente quando tali contratti riguardino attività stagionali ai sensi degli articoli citati.
In tema di contratti di lavoro a tempo determinato, non è di per sé qualificabile come attività agricola stagionale, ai sensi degli artt. 5, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 368 del 2001 e 21, comma 2, del D.Lgs. n. 81 del 2015, quella, idonea a perpetuarsi nel tempo, che non dipenda dall'ordinaria scansione temporale delle comuni incombenze attinenti alla detta attività agricola;
infatti, nell'ambito di attività imprenditoriali di carattere stagionale, esistono necessità operative, sia pure di dimensioni limitate, che proseguono per tutto il corso dell'anno, come quelle di custodia, riparazione e manutenzione degli impianti e dei macchinari e, in genere, di preparazione alla nuova stagione piena, con la conseguenza che i lavoratori addetti stabilmente (ed oltre i tempi indicati nella normativa nazionale in tema di contratti a tempo determinato) a simili attività devono essere dipendenti a tempo indeterminato e non lavoratori stagionali, anche quando l'attività produttiva come tale, considerata nel suo complesso, abbia carattere stagionale.
In tema di rapporti di lavoro a tempo determinato che riguardino attività stagionali ai sensi degli artt. 5, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 368 del 2001 e 21, comma 2, del D.Lgs. n. 81 del 2015, le prestazioni da eseguire e il carattere stagionale delle stesse devono risultare dalla causale dei relativi contratti e, in caso di contestazioni sollevate dal lavoratore in ordine alle mansioni in concreto svolte e alla loro stagionalità, il giudice è tenuto ad accertare queste circostanze in concreto;
l'onere di provare che il lavoratore fosse addetto esclusivamente a tali attività stagionali o ad altre ad esse strettamente complementari o accessorie grava sul datore di lavoro.
Sull'argomento, va inoltre rilevato che, nonostante le modifiche via via apportate alla disciplina dei contratti a tempo determinato, il concetto di attività stagionale deve essere inteso in senso rigoroso e quindi comprensivo delle sole
“situazioni aziendali collegate ad attività stagionali in senso stretto, ossia ad attività preordinate ed organizzate per un espletamento temporaneo (limitato ad una stagione)” (vds, in tal senso, Cass. Sez. L. - Ordinanza n. 34561 del
11/12/2023), le quali sono aggiuntive rispetto a quelle normalmente svolte dall'impresa; ne deriva che – da un lato - grava sul datore di lavoro l'onere di dar prova del fatto che l'attività in concreto svolta dal lavoratore costituisca attività aggiuntiva rispetto a quella normalmente svolta e caratterizzata, appunto, dalla stagionalità, e che – dall'altro – al datore di lavoro stesso è inibita la possibilità di adibire il lavoratore assunto a termine a mansioni che esorbitino dall'ambito della lavorazione stagionale;
pertanto, “l'elenco delle attività stagionali di cui al D.P.R. n. 1525/1963 è da considerarsi tassativo e non suscettibile di interpretazione analogica, vincolo, questo, che si riflette anche sulla contrattazione collettiva di cui all'art. 5, comma 4-ter, D.Lgs. 368/2001, la quale deve, a propria volta, elencare in modo specifico le attività caratterizzate da stagionalità; - la disciplina di cui all'art. 21, comma 8, lett. c), CCNL Operai agricoli e florovivaisti ben vale ad evidenziare come vi possano essere lavoratori a tempo determinato che non rientrano nella deroga alla durata massima dei contratti a termine;
- le previsioni della L.R. Sicilia n. 4/2006 non risultano in grado di operare una deroga alla disciplina nazionale dei contratti a termine di cui al D.Lgs. n. 368/2001 ed al D.Lgs. n. 81/2015.” (cfr. Cassazione civile sez. lav. - 23/09/2024, n. 25393).
Alla stregua delle considerazioni che precedono, in conclusione, va esclusa la natura stagionale dei contratti a termine stipulati tra le parti.
Non risulta invero specificamente contestato il fatto che i contratti in esame siano stati stipulati per l'espletamento di lavori meccanici in agricoltura;
gli stessi non operano inoltre alcun esplicito riferimento a una determinata cadenza stagionale. Più in generale, è comunque evidente che le mansioni di conduttore di macchine semplici e complesse, lavori di officina, lavori di riparazione e manutenzione dei mezzi in dotazione, di collaborazione con il Servizio di
Meccanizzazione Agricola, debbono ritenersi collegate non già ad una singola lavorazione a carattere stagionale, quanto piuttosto alle varie esigenze dell'ente datoriale, suscettibili di verificarsi durante qualsiasi periodo dell'anno.
L'ente convenuto, poi, non ha fornito elementi di giudizio in base ai quali sostenere fondatamente che i contratti a termine oggetto di odierna contestazione riguardassero un'attività di natura stagionale.
I contratti in discorso debbono dunque ritenersi assoggettabili alla disciplina Contr generale, con la precisazione che, attesa la natura pubblica dell , non è possibile procedere alla conversione del contratto (comunque non richiesta in ricorso).
Ne discende la condanna dell'ESA al risarcimento del danno sofferto dall'odierno ricorrente, nella misura specificamente prevista dall'art. 32, comma
5, L. n. 183/2010.
Il riconoscimento dell'indennità prevista da tale disposizione prescinde dalla prova in concreto di un danno, ferma restando la possibilità che il lavoratore alleghi e dimostri di avere sofferto anche danni ulteriori (cfr. Cass. sentenza n. 5072/2016), non essendogli preclusa la possibilità di provare di avere subito un pregiudizio a causa della perdita di specifiche chances di lavoro
(determinata dall'impiego in reiterati contratti a termine in violazione di legge). Non potendo il lavoratore pubblico conseguire la conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato, non possono di conseguenza riconoscersi a titolo risarcitorio gli emolumenti che presuppongono l'esistenza di un rapporto a tempo indeterminato fin dall'origine (quali, segnatamente, gli scatti di anzianità): ed invero, ove l'ente convenuto non avesse fatto illegittimo ricorso al contratto a termine, non per questo il lavoratore sarebbe stato assunto a tempo indeterminato senza concorso pubblico (ed avrebbe così conseguito la retribuzione prevista per i lavoratori a tempo indeterminato, in essi compresi gli scatti di anzianità).
Il danno risarcibile è invece costituito, in via ipotetica, da una perdita di chance, in quanto, se l'amministrazione resistente avesse operato legittimamente emanando un bando di concorso per il posto, il lavoratore (che oggi lamenta l'avvenuta conclusione di successivi contratti a termine), avrebbe potuto parteciparvi e risultarne vincitore;
è da ritenere inoltre che, ove non impiegato nella descritta sequenza contrattuale, il dipendente avrebbe destinato le proprie energie lavorative ad altre attività e – sempre in via di mera ipotesi - verso un impiego alternativo a tempo indeterminato.
In sintesi, il lavoratore che subisce l'illegittima apposizione del termine permane in uno stato di precarizzazione e perde la chance di conseguire altre assunzioni (o presso un datore di lavoro privato o, mediante concorso, nel pubblico impiego).
Ove poi la prolungata precarizzazione abbia cagionato al lavoratore un pregiudizio ulteriore, l'onere del relativo danno grava interamente su detto lavoratore.
Nel caso in esame, avendo il ricorrente omesso di offrire la specifica prova di aver dovuto rinunciare a migliori opportunità di impiego, il danno risarcibile va limitato al quantum previsto dall'art. 32, comma 5, cit., a tenore del quale spetta al danneggiato una indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8 legge 15 luglio 1966, n. 604.
Relativamente alla vicenda in argomento, tenuto conto della natura pubblica del datore di lavoro (e dunque delle dimensioni e del numero dei dipendenti) nonché del complessivo arco di tempo entro il quale si collocano i rapporti di lavoro del ricorrente, stimasi corretto quantificare il danno risarcibile nella misura di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi di legge dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide: condanna parte convenuta al pagamento, in favore di Parte_1
, di una indennità di importo pari a dodici mensilità dell'ultima
[...]
retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo;
condanna parte convenuta a rifondere a le spese Parte_1
processuali, liquidate in complessivi € 2.800,00, oltre rimborso spese generali
15%, CPA e IVA.
Ragusa, 16 giugno 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott.ssa Claudia M. A. Catalano)