Sentenza 27 aprile 2004
Massime • 1
In base alla norma transitoria contenuta nell'art. 90, n. 3, della legge n. 353 del 1990, rimangono nella competenza del pretore tutte le controversie pendenti dinanzi al suo ufficio alla data del 30 aprile 1995, incluse quelle non rientranti nella competenza per valore del pretore in base alla precedente formulazione dell'art. 8 cod. proc. civ., senza che possa distinguersi tra giudizi di ordinaria cognizione e giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/04/2004, n. 8031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8031 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2004 |
Testo completo
Н REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Jorifioul a08031 /0 4 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SHOOND Composta dagli decreto inginctive Presidente Dott. Antonio VELLA R.G.N. 7033/01 - Consigliere - Cron. 15445 Dott. Alfredo MENSITIERI Rep. 1896 - Rel. Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO - Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO Ud. 12/12/03 Dott. Vincenzo MAZZACANE - Consigliere ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: PI TO BI, PI AN EA IG, in proprio e quali eredi di TO PI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA PIETRO BORSIERI 13, presso lo studio dell'avvocato ARTURO GIALLOMBARDO, che li difende unitamente all'avvocato FABRIZIO BRACHINI, 4 giusta delega in atti;
ricorrenti т и ONtro в и COOPERATIVA EDILIZIA FERROVIERI STATO SRL, in persona ж del legale rappresentante pro tempore;
2003 intimato 1733 avverso la sentenza n. 18/00 del Tribunale di -1- GROSSETO, depositata il 19/01/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/03 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha ONcluso per rigetto del ricorso. ий сов у -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Grosseto, decidendo sull'appello proposto da TO AB SP e FA ON EA IG SP avverso la sentenza del Pretore del luogo, che, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da TO SP, dante causa degli appellanti, avverso il decreto ingiuntivo di pagamento, a favore della Cooperativa Edilizia Ferrovieri dello Stato s.r.l., della somma complessiva di L. 4.582.496, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione, revocato il decreto ingiuntivo, aveva ONdannato gli aventi causa dall'opponente a versare alla Cooperativa la minor somma di L. 547.980 ON gli interessi legali e la rivalutazione, ha rigettato l'appello. Per quel che ancora rileva in questa sede, il giudice d'appello ha disattesa l'eccezione d'incompetenza per valore del Pretore, sollevata farsi dagli opponenti, osservando che doveva applicazione della norma transitoria di cui . т 353, е all'art. 90, n. 3, 26 novembre 1990, n. в и che, pur lasciando i giudizi pendenti alla data del ч 30 aprile 1995 alla cognizione dei giudici competenti seONdo le norme anteriormente vigenti, ON riferimento al giudizio pretorile stabilisce 3 che sono decise dal pretore le ONtroversie che, devolute alla competenza di altri pur essendo giudici seONdo la legge anteriore, rientrino nella sua competenza ai sensi della nuova formulazione dell'art. 8 cod. proc. civ.. Il Tribunale ha, altresi, rigettata l'eccezione di compensazione sul rilievo che, trattandosi di credito soggetto ad accertamento in altro giudizio, il credito opposto in compensazione non poteva ritenersi né liquido né di facile e pronta liquidazione. Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso TO AB SP e FA EA IG SP, affidandosi a tre motivi. L'intimata, Cooperativa Edilizia Ferrovieri dello Stato s.r.l., non ha svolto attività difensive. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 90, n. 3, L. n. 353 del т е м в 1990, adducendo che erroneamente il Tribunale ha и ч ritenuto infondata l'eccezione di incompetenza per valore, poiché la norma richiamata in rubrica, pur attribuendo alla competenza del pretore i giudizi pendenti alla data della sua entrata in vigore, quando in base alla nuova disciplina di cui all'art. 8 cod. proc. civ. essi rientrino nell'ambito della competenza pretorile, non può valere a rendere competente il pretore che, ratione era competente a pronunciare ilvaloris, non decreto ingiuntivo. Detta norma, ad avviso dei ricorrenti, nonostante il suo tenore letterale, non sarebbe applicabile ai giudizi di opposizione a decreti ingiuntivi, tali giudizi essendo funzionalmente devoluti alla competenza del giudice cui è attribuita la competenza a pronunciare il decreto ingiuntivo. La censura non può essere ONdivisa, poiché essa, nel fare applicazione della norma transitoria dettata dall'art. 8, n. 3, L. n. 353 del 1990, giudizi di ordinaria opera una distinzione tra cognizione e giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo che non trova fondamento alcuno nella т citata norma. Questa, invero, nel lasciare alla е щ competenza del pretore le ONtroversie pendenti и ч alla data del 30 aprile 1995 sottratte alla sua competenza seONdo la previgente formulazione dell'art. 8 citato ma soggette alla sua competenza 5 seONdo la nuova disciplina, si riferisce a tutte le ONtroversie, anche quando siano sorte da opposizione a decreto ingiuntivo. L'esigenza, individuata dai ricorrenti come ragione giustificativa della loro tesi, di affidare la cognizione del giudizio di opposizione al giudice competente ratione valoris a pronunciare il altese ingiuntivo, vla natura funzionale della decreto competenza del giudice dell'opposizione, non viene in alcun modo elusa dalla disciplina transitoria in esame, dal momento che al pretore, ancorchè incompetente ratione valoris ad emettere il decreto ingiuntivo seONdo la disciplina vigente alla data della pronuncia, viene attribuita la competenza ONtroversia pendente di opposizione al sulla decreto ingiuntivo che egli pronunciò, sempre che, ovviamente, la nuova disciplina attribuisca a lui la cognizione della ONtroversia. Col seONdo motivo i ricorrenti denunciano omessa ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo della ONtroversia nonché violazione e ай ив falsa applicazione dell'art. 35 cod. proc. civ. e dell'art.90, n. 3, L. n. 353 del 1990, rilevando ч che nessuna motivazione è stata resa dal giudice d'appello per ricusare la compensazione del credito 6 vantato dalla Cooperativa col credito vantato dall'ing. SP, loro dante causa, verso la Cooperativa per la restituzione dei ratei di mutuo pagati. La compensazione, peraltro, non avrebbe potuto esser negata, trattandosi di credito facilmente liquidabile, in ONsiderazione della ONfessione resa, sul punto, dal legale rappresentante della Cooperativa e delle risultanze della relazione del collegio sindacale della stessa Cooperativa. La censura è infondata sia ON riferimento alla motivazione, poiché la statuizione impugnata si riferisce in genere all'eccezione di compensazione sollevata dagli appellanti e comprende, quindi, anche la parte di essa relativa al credito per restituzione delle rate di mutuo, sia in punto di diritto, essendo noto il principio giurispru- denziale, dal Collegio ONdiviso, che sottrae al + sindacato di legittimità l'uso del potere del giudice di disporre o negare la compensazione dei crediti ON riferimento alle caratteristiche di liquidità o di facile e pronta liquidabilità del credito opposto in compensazione, trattandosi di potere per sua natura discrezionale. Col terzo motivo i ricorrenti, dolendosi di 7 omessa od insufficiente ONtraddittoria motivazione nonché di violazione dell'art. 92, co. 2°, cod. civ., osservano che il Tribunale, in ONsiderazione della prevalente soccombenza della Cooperativa in primo grado, avrebbe dovuto ONdannare l'opposta al rimborso della maggior parte delle spese di quel grado, compensando le 2 residue spese ed, in virtù dell'accoglimento del ° relativo motivo di appello, gravare l'appellata dell'intero onere delle spese. La censura è, in parte, infondata ed, in parte, inammissibile. Essa, in primo luogo, ignora che in primo grado, nonostante la notevole decurtazione del credito vantato dalla Cooperativa, decurtazione che giustificò la revoca del provvedimento monitorio col ONseguente esonero degli opponenti dall'obbligo del rimborso delle spese relative alla fase monitoria, vi fu parziale soccombenza dei ricorrenti;
il che giustifica la loro ONdanna al ит rimborso delle spese processuali di quel grado, в и poiché il ricorso alla compensazione, totale ч parziale, costituisce esercizio di un potere discrezionale, il cui mancato uso non assoggettabile al sindacato di legittimità. 8 A maggior ragione la totale soccombenza dei ricorrenti in grado d'appello giustifica, ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ., la imposizione a loro carico delle spese di quel grado. Conclusivamente, il ricorso va rigettato, senza, tuttavia, alcun provvedimento sulle spese del giudizio di legittimità, poiché l'intimata non ha svolto attività difensive.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, addì 12 dicembre 2003, nella camera di ONsiglio della 2^ Sezione Civile. Il Peeriderfe Il corrigire blason Grajoliau DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE nie Nuoro Maria Di NuzzO 27 APR 2004 Oggl. IL CANCELLIERE Maria Di Nuzzo