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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza 23/02/2026, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00240/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01516/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1516 del 2024, proposto da
Elimed s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Rosamaria Berloco, Giampaolo Austa e Pietro Falcicchio, con domicili digitali come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda sanitaria locale di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Edvige Trotta e Giuseppe Campanile, con domicili digitali come da PEC da Registri di Giustizia;
P.O. San Paolo, non costituito in giudizio;
nei confronti
Euromed s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Ida Maria Dentamaro e Nicola Dentamaro, con domicili digitali come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza
- al giudicato formatosi sulla sentenza del T.A.R. Puglia, sez. III, 2 ottobre 2024, n. 1032 concernente l'annullamento della delibera prot. n. 2463 del 26.11.2024, con la quale l’ASL di Bari ha aggiudicato a Euromed s.r.l. l’appalto della fornitura di “ Tubo giornaliero XD8151 da utilizzare su iniettore Ulrich Motion CT XD8000 in dotazione alla nuova Tac GE ubicata presso la UOC di Radiologia del PO San Paolo ”;
- e, per la nullità, in quanto elusivi del giudicato: - della nota ASL di Bari prot. 73227/2024, con il quale è stato richiesto supplemento istruttorio alla UOC di Ingegneria clinica dell’ASL Bari, circa l’equivalenza dei prodotti di Elimed s.r.l., rispetto alla lex specialis ; - della relazione acquisita al prot. 80155 del 14.11.2024 dell’ASL di Bari, con la quale il dirigente UOS Manutenzione elettromedicali, ha fornito elementi circa la non equivalenza, tra il tubo giornaliero per iniettore Ulrich offerto dalla ditta Elimed s.r.l. e il tubo giornaliero offerto dalla ditta Euromed s.r.l.;
- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale;
- inoltre, per la condanna al risarcimento del danno in forma specifica, tramite subentro nel contratto di appalto eventualmente intervenuto tra la ASL di Bari e Euromed s.r.l. e/o per equivalente monetario per intero o per la parte della fornitura eventualmente già eseguita;
- con separata istanza, per la nomina di un commissario ad acta , stante il perdurante inadempimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda sanitaria locale di Bari e di Euromed s.r.l.;
Vista la nota dell’11 febbraio 2026, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c) , e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 il dott. EN IE e uditi per le parti i difensori nessuno comparso per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In vista della camera di consiglio, parte ricorrente, in considerazione dell’avvenuta aggiudicazione dell’appalto di fornitura (come documentato in atti), ha chiesto di prendere atto dell’improcedibilità dell’istanza di nomina del commissario ad acta , per maturata sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del merito del giudizio.
Del pari, l’amministrazione dell’ASL ha comunicato la sopraggiunta cessazione della controversia, per soddisfazione dell’interesse leso.
Al Collegio, non resta che prendere atto dell’intervenuta causa d’improcedibilità.
Le spese del giudizio vanno viepiù compensate, concordando le parti sul punto, per la peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (sezione terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ZO LA, Presidente
Desirèe Zonno, Consigliere
EN IE, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EN IE | ZO LA |
IL SEGRETARIO