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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 24/09/2025, n. 1591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1591 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro di Patti dott. Amato Lucia Maria Catena, all'udienza del 24.09.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa vertente tra nata il [...] a [...] c.f. Parte_1
e residente a [...], rappresentato e difeso dagli Avv.ti Anna C.F._1
Ricciardi (C.F.: e (C.F.: ), ed elettivamente C.F._2 Parte_2 C.F._3 domiciliata presso lo studio sito in Brolo Via G. D'Annunzio 1/A complesso Iris come da procura in atti;
- ricorrente-
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
-resistente -
OGGETTO: Iscrizioni elenchi anagrafici agricoltura e disoccupazione agricola ed ANF.
All'udienza del 24.09.2025 i procuratori della ricorrente precisavano le proprie conclusioni riportandosi alle richieste formulate in atti e chiedevano l'accoglimento integrale delle domande formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso R.G. n. 2112/2021, depositato in Cancelleria in data 22.06.2021 al quale è riunito il fascicolo RG.
n. 2552/2021 depositato in cancelleria in data 20.07.2021 la parte ricorrente, esponeva che, in data 28 CP_ Marzo 2020 ha presentato all' istanza volta ad ottenere il pagamento della ed Parte_3
Anf per gli anni di competenza, possedendo i requisiti della iscrizione negli elenchi anagrafici dell'anno di riferimento ed altro precedente biennio assicurativo;
minimo di 102 contributi giornalieri accreditati nel biennio corrispondente all'anno al quale si riferisce la domanda ed a quello precedente minimo contributivo;
di, avere lavorato per 51 giornate come bracciante agricola, alla dipendenze dell'
[...] P.IVA_
, CIDA , ed esattamente dal 7 Giugno 2019 al 20 Agosto 2019 svolgendo, Controparte_3 sui terreni nella disponibilità del ubicati a Montalbano Elicona, Sinagra e Tortorici, mansioni CP_3 strettamente connesse e riconosciute come afferenti all'agricoltura; che, la suddette richieste di disoccupazione agricola ed ANF non erano state accolte e, dopo regolare ricorso amministrativo, inutilmente proposto, chiedeva la corresponsione e la liquidazione delle suddette prestazioni richieste.
Con il ricorso rg. n. 2552/2021 riunito al presente procedimento, avente ad oggetto la cancellazione dagli elenchi anagrafici agricoltura, l'odierna ricorrente ha ricevuto tramite raccomandata a.r provvedimento di cancellazione delle giornate in agricoltura per l'anno 2019; che, il citato provvedimento è stato impugnato, nei termini di legge, dalla Sig.ra ex art 11 D.Lgs. n. 375 del 1993, notificato tramite ricorso on line Pt_1 CP_ del 22 Dicembre 2020 alla Commissione Cisoa presso la Sede Provinciale di Messina;
che, sui menzionati ricorsi l'autorità preposta alla decisione non si è pronunciata nei 90 giorni successivi e, che pertanto essendo decorso inutilmente detto termine, che scadeva il 22 Marzo 2021, il ricorso si è inteso respinto;
che, il 20 Luglio 2021 rappresenta il termine di decadenza dall'azione giudiziaria, rispettato nel caso de quo: il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria, stabilito nel D.L. n. 7 del 1970, art. 22, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso;
definizione che va fatta coincidere con la notifica della decisione, se pronunziata nei termini previsti dal citato D.Lgs. n. 375 del
1993, art. 11, ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso di loro inutile decorso, equiparando la legge una tale evenienza a un provvedimento tacito di rigetto del ricorso, da quel momento conosciuto, o, comunque, conoscibile dall'interessato; che, l'impugnata cancellazione è illegittima;
parte ricorrente esponeva che, nel 2019 ha lavorato per 51 giornate come bracciante agricola, alla dipendenze dell'Azienda agricola , , ed esattamente dal 7 Giugno 2019 al 20 Agosto 2019 svolgendo, Controparte_3 CP_4 sui terreni nella disponibilità del ubicati a Montalbano Elicona, Sinagra e Tortorici, mansioni CP_3 strettamente connesse e riconosciute come afferenti all'agricoltura; di, conseguenza, chiedeva che fosse accertato il proprio diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici agricoltura dei lavoratori agricoli del
Comune di residenza per l'anno 2019 in relazione al citato rapporto di lavoro, vale a dire per 51 giornate.
L in persona del legale rappresentante pro-tempore, costituitasi ha contestato le richieste attoree. CP_2
Prodotta la documentazione necessaria ed espletata la prova testimoniale, all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa come da contestuale sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non sussistono, nella fattispecie, problemi di inammissibilità o di improcedibilità.
Nel merito, la domanda della ricorrente tende alla sua iscrizione negli elenchi anagrafici agricoltura per l'anno indicato, in cui la stessa avrebbe diritto avendo lavorato come bracciante agricola. Oltre, alla liquidazione ed alla corresponsione delle prestazioni di disoccupazione agricola ed ANF per gli anni di riferimento.
Inoltre, a supporto delle proprie argomentazioni, parte ricorrente, oltre ad avere prodotto numerosa documentazione, ha chiesto darsi luogo alla prova testimoniale proprio per provare di avere effettivamente lavorato nell'anno indicato e secondo le modalità riferite.
Invero, la prova testimoniale resa ha pienamente confermato gli assunti dell'istante, avendo i teste, dichiarato che effettivamente nell'anno interessato la ricorrente ha espletato l'attività lavorativa alle dipendenze del proprio datore di lavoro di bracciante agricola per l'anno 2019, per 51 giornate lavorative annue. Allo stato, pertanto, deve pienamente ritenersi sussistente, nel periodo oggetto di causa, il numero minimo di giornate lavorative annue, da perfezionarsi nell'anno per l'iscrizione nei relativi elenchi.
Pertanto, ogni altra considerazione in merito appare superflua.
Inoltre, alla luce di ciò, va riconosciuto il diritto della ricorrente alla indennità di disoccupazione agricola e degli ANF per il periodo di riferimento così come richiesti in ricorso, con condanna dell' in persona CP_2 del legale rappresentante pro-tempore, alla corresponsione delle suddette indennità con interessi e rivalutazione come per legge.
Le spese di giudizio, seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico dell' che deve CP_2 essere condannato a rifonderle alla ricorrente nella misura che appare equo determinare in complessivi euro: 3.886,00, oltre iva, cpa e spese generali 15% come per legge da distrarsi in favore dei procuratori anticipatari Avv. Anna Ricciardi ed Avv. , che hanno reso la prescritta dichiarazione. Parte_2
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara che, ha lavorato come bracciante agricola alle dipendenze di Parte_1
, per l'anno 2019, per 51 giornate lavorative annue e per l'effetto ordina all' Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro-tempore, di effettuare la relativa reiscrizione CP_2 negli elenchi anagrafici dell'agricoltura in favore della stessa;
2) dichiara il diritto della ricorrente alla liquidazione ed alla corresponsione Parte_1 della indennità di disoccupazione agricola e degli ANF così come richiesti, con condanna dell' in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla liquidazione delle suddette CP_2 indennità con interessi e rivalutazione nei termini di legge, così come in parte motiva;
3) condanna l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese CP_2 giudiziali di parte ricorrente liquidate in complessivi € 3.880,00 oltre IVA e cpa e spese generali 15% come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Anna Ricciardi e dell'Avv. . Parte_2
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, 24.09.2025
Il cancelliere
Il Giudice del Lavoro
Dr. Amato Lucia Maria Catena
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro di Patti dott. Amato Lucia Maria Catena, all'udienza del 24.09.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa vertente tra nata il [...] a [...] c.f. Parte_1
e residente a [...], rappresentato e difeso dagli Avv.ti Anna C.F._1
Ricciardi (C.F.: e (C.F.: ), ed elettivamente C.F._2 Parte_2 C.F._3 domiciliata presso lo studio sito in Brolo Via G. D'Annunzio 1/A complesso Iris come da procura in atti;
- ricorrente-
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
-resistente -
OGGETTO: Iscrizioni elenchi anagrafici agricoltura e disoccupazione agricola ed ANF.
All'udienza del 24.09.2025 i procuratori della ricorrente precisavano le proprie conclusioni riportandosi alle richieste formulate in atti e chiedevano l'accoglimento integrale delle domande formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso R.G. n. 2112/2021, depositato in Cancelleria in data 22.06.2021 al quale è riunito il fascicolo RG.
n. 2552/2021 depositato in cancelleria in data 20.07.2021 la parte ricorrente, esponeva che, in data 28 CP_ Marzo 2020 ha presentato all' istanza volta ad ottenere il pagamento della ed Parte_3
Anf per gli anni di competenza, possedendo i requisiti della iscrizione negli elenchi anagrafici dell'anno di riferimento ed altro precedente biennio assicurativo;
minimo di 102 contributi giornalieri accreditati nel biennio corrispondente all'anno al quale si riferisce la domanda ed a quello precedente minimo contributivo;
di, avere lavorato per 51 giornate come bracciante agricola, alla dipendenze dell'
[...] P.IVA_
, CIDA , ed esattamente dal 7 Giugno 2019 al 20 Agosto 2019 svolgendo, Controparte_3 sui terreni nella disponibilità del ubicati a Montalbano Elicona, Sinagra e Tortorici, mansioni CP_3 strettamente connesse e riconosciute come afferenti all'agricoltura; che, la suddette richieste di disoccupazione agricola ed ANF non erano state accolte e, dopo regolare ricorso amministrativo, inutilmente proposto, chiedeva la corresponsione e la liquidazione delle suddette prestazioni richieste.
Con il ricorso rg. n. 2552/2021 riunito al presente procedimento, avente ad oggetto la cancellazione dagli elenchi anagrafici agricoltura, l'odierna ricorrente ha ricevuto tramite raccomandata a.r provvedimento di cancellazione delle giornate in agricoltura per l'anno 2019; che, il citato provvedimento è stato impugnato, nei termini di legge, dalla Sig.ra ex art 11 D.Lgs. n. 375 del 1993, notificato tramite ricorso on line Pt_1 CP_ del 22 Dicembre 2020 alla Commissione Cisoa presso la Sede Provinciale di Messina;
che, sui menzionati ricorsi l'autorità preposta alla decisione non si è pronunciata nei 90 giorni successivi e, che pertanto essendo decorso inutilmente detto termine, che scadeva il 22 Marzo 2021, il ricorso si è inteso respinto;
che, il 20 Luglio 2021 rappresenta il termine di decadenza dall'azione giudiziaria, rispettato nel caso de quo: il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria, stabilito nel D.L. n. 7 del 1970, art. 22, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso;
definizione che va fatta coincidere con la notifica della decisione, se pronunziata nei termini previsti dal citato D.Lgs. n. 375 del
1993, art. 11, ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso di loro inutile decorso, equiparando la legge una tale evenienza a un provvedimento tacito di rigetto del ricorso, da quel momento conosciuto, o, comunque, conoscibile dall'interessato; che, l'impugnata cancellazione è illegittima;
parte ricorrente esponeva che, nel 2019 ha lavorato per 51 giornate come bracciante agricola, alla dipendenze dell'Azienda agricola , , ed esattamente dal 7 Giugno 2019 al 20 Agosto 2019 svolgendo, Controparte_3 CP_4 sui terreni nella disponibilità del ubicati a Montalbano Elicona, Sinagra e Tortorici, mansioni CP_3 strettamente connesse e riconosciute come afferenti all'agricoltura; di, conseguenza, chiedeva che fosse accertato il proprio diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici agricoltura dei lavoratori agricoli del
Comune di residenza per l'anno 2019 in relazione al citato rapporto di lavoro, vale a dire per 51 giornate.
L in persona del legale rappresentante pro-tempore, costituitasi ha contestato le richieste attoree. CP_2
Prodotta la documentazione necessaria ed espletata la prova testimoniale, all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa come da contestuale sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non sussistono, nella fattispecie, problemi di inammissibilità o di improcedibilità.
Nel merito, la domanda della ricorrente tende alla sua iscrizione negli elenchi anagrafici agricoltura per l'anno indicato, in cui la stessa avrebbe diritto avendo lavorato come bracciante agricola. Oltre, alla liquidazione ed alla corresponsione delle prestazioni di disoccupazione agricola ed ANF per gli anni di riferimento.
Inoltre, a supporto delle proprie argomentazioni, parte ricorrente, oltre ad avere prodotto numerosa documentazione, ha chiesto darsi luogo alla prova testimoniale proprio per provare di avere effettivamente lavorato nell'anno indicato e secondo le modalità riferite.
Invero, la prova testimoniale resa ha pienamente confermato gli assunti dell'istante, avendo i teste, dichiarato che effettivamente nell'anno interessato la ricorrente ha espletato l'attività lavorativa alle dipendenze del proprio datore di lavoro di bracciante agricola per l'anno 2019, per 51 giornate lavorative annue. Allo stato, pertanto, deve pienamente ritenersi sussistente, nel periodo oggetto di causa, il numero minimo di giornate lavorative annue, da perfezionarsi nell'anno per l'iscrizione nei relativi elenchi.
Pertanto, ogni altra considerazione in merito appare superflua.
Inoltre, alla luce di ciò, va riconosciuto il diritto della ricorrente alla indennità di disoccupazione agricola e degli ANF per il periodo di riferimento così come richiesti in ricorso, con condanna dell' in persona CP_2 del legale rappresentante pro-tempore, alla corresponsione delle suddette indennità con interessi e rivalutazione come per legge.
Le spese di giudizio, seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico dell' che deve CP_2 essere condannato a rifonderle alla ricorrente nella misura che appare equo determinare in complessivi euro: 3.886,00, oltre iva, cpa e spese generali 15% come per legge da distrarsi in favore dei procuratori anticipatari Avv. Anna Ricciardi ed Avv. , che hanno reso la prescritta dichiarazione. Parte_2
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara che, ha lavorato come bracciante agricola alle dipendenze di Parte_1
, per l'anno 2019, per 51 giornate lavorative annue e per l'effetto ordina all' Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro-tempore, di effettuare la relativa reiscrizione CP_2 negli elenchi anagrafici dell'agricoltura in favore della stessa;
2) dichiara il diritto della ricorrente alla liquidazione ed alla corresponsione Parte_1 della indennità di disoccupazione agricola e degli ANF così come richiesti, con condanna dell' in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla liquidazione delle suddette CP_2 indennità con interessi e rivalutazione nei termini di legge, così come in parte motiva;
3) condanna l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese CP_2 giudiziali di parte ricorrente liquidate in complessivi € 3.880,00 oltre IVA e cpa e spese generali 15% come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Anna Ricciardi e dell'Avv. . Parte_2
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, 24.09.2025
Il cancelliere
Il Giudice del Lavoro
Dr. Amato Lucia Maria Catena