TRIB
Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 10/04/2025, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di ZA
Il Tribunale Ordinario di ZA , SEZIONE PRIMA in composizione monocratica in persona del magistrato dott. Eloisa Pesenti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitivamente provvedendo nella causa n.6328/2023 promossa con atto di citazione e iscritta a ruolo il 22.12.2023 da:
VIDS VIA DELLA SPIGA SRL (C.F.: ) P.IVA_1 corrente in via Manzoni 41 Milano in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato LORENZA SANTELLA del foro di Parma, pec
CF con studio in Parma via Renzo Email_1 C.F._1 del Chicca
attrice opponente
CONTRO
CP_1
(C.F.: ), P.IVA_2 con sede in 36026 Pojana Maggiore (VI) – Via I Maggio n. 7, in persona del legale rappresentante pro-tempore , rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv.CARIOLATO PAOLO (C.F.: ) con domicilio eletto C.F._2 presso lo studio dello stesso in P.ZZA MATTEOTTI, 5/A 37047 SAN BONIFACIO, come da procura a margine della comparsa di costituzione convenuta opposta
In punto : opposizione a decreto ingiuntivo conclusioni
1
precisate dalla sola parte convenuta opposta:
In via principale
- rigettarsi l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto e pertanto confermarsi il decreto ingiuntivo n. 1991/2023 del 25.10.2023 RG:5162/2023 Tribunale di VICENZA nei confronti di Via Della Spiga s.r.l.;
- accertarsi l'esistenza del credito a favore dell'opposta in relazione alla fornitura di cui alla fattura n. 2023-F-91 del 28.04.23 azionata nel D.I. opposto, nell'importo indicato nella fattura emessa per cui è causa, di cui al DDT 2023-D-0000367 del 06.04.2023, nella documentazione prodotta e comunque esposta nella parte in fatto della presente costituzione e condannarsi Via Della Spiga s.r.l. al pagamento della somma di € 27.132,36 oltre interessi commerciali a favore di corrispondente all'importo non CP_1 ancora pagato della fattura azionata con Ricorso per Decreto Ingiuntivo opposto oltre al risarcimento del danno ex art. 6 d.lgs 231/02; In via subordinata
- Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni così come formulate in via principale accertare l'arricchimento senza causa ottenuto dalla Via Della Spiga s.r.l. a seguito della forniture di cui alla fattura n. 56 del 28.03.23, effettuata a suo favore da parte della e per l'effetto CP_1 condannare Via Della Spiga s.r.l. al pagamento ma di € 27.099,86 o della diversa somma che dovesse essere accertata nel corso del giudizio a favore della oltre interessi di mora. CP_1
In Ogni C
- Spese, diritti ed onorari di causa rifusi oltre Spese Generali nella misura di legge, Cassa Previdenza e IVA.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (ART.132 C.P.C.) Con l'atto di citazione in epigrafe indicato parte attrice Parte_2
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1991/2023 con cui le veniva
[...] ingiunto il pagamento della somma di euro € 27.132, 36 , oltre interessi e spese della procedura di ingiunzione, in favore di in forza della fattura 91 del 28 CP_1 aprile 2023, relativa alla vendita di arredi . L'attrice opponente, premesso che tra le società vi sono rapporti di conoscenza personale da diverso tempo, in quanto socio della opponente, Persona_1 aveva svolto attività di consulenza quale art director per la opposta e svolgeva tuttora collaborazione contrattualizzata quale designer di alcuni loro prodotti, e Per_2
direttore commerciale della opponente , aveva svolto dal 2016 fino alla
[...] primavera del 2022 attività di consulente commerciale interno alla opposta , con stretto rapporto di conoscenza col legale rappresentante della Controparte_2
esponeva che:
[...]
2 -dopo la consegna dei beni oggetto di vendita (modelli di proprietà della venditrice che la società Via della Spiga avrebbe messo in produzione) e la emissione della fattura, su richiesta della società via della Spiga, rappresentata nella trattativa dal si concordava che, a causa del ritardo nella programmazione della Per_2 produzione da parte di via Della Spiga, i modelli oggetto di vendita sarebbero stati riconsegnati alla venditrice a spese della acquirente, e pagati al ritiro di ogni singolo modello che la società avrebbe messo in produzione, fermo il pagamento dell'acconto di euro 6000;
-l'ordine iniziale era contenuto nella mail che per conto di Via della Persona_2
Spiga aveva inviato al legale rappresentante di ( allegato 2 ) e proprio le CP_1 stesse parti su richiesta del si accordavano affinchè i campioni venduti Per_2 venissero restituiti e prelevati di volta in volta con l'inizio della produzione;
-la mail del 25 settembre 2023 inviata dalla società via della Spiga e prodotta dalla ricorrente dimostrava come un accordo commerciale modificativo delle condizioni di vendita della fattura fosse già stato raggiunto tra le stesse parti;
- quindi le parti avevano modificato le condizioni di vendita con un accordo novativo, ma tale modifica era stata disattesa poi dalla parte convenuta opposta. Tutto ciò premesso, la parte attrice opponente chiedeva:
“Revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto le parti avevano raggiunto un accordo novativo della fattura di vendita indicato nel presente atto.”
Parte convenuta costituitasi, replicava: CP_1 Parte_
-che effettivamente il responsabile commerciale di aveva contattato Contr Parte_ telefonicamente il legale rappresentante di illustrandogli le difficoltà di e proponendo il reso della merce acquistata, ma la proposta era stata rigettata dal Contr legale rappresentante di , il quale rispondeva negativamente alla Pt_1 richiesta richiedendo espressamente il pagamento integrale della fattura , sollecitando il saldo delle ricevute bancarie andate scadute e facendo presente che la merce era già Parte stata usata da
-infatti la merce acquistata era stata utilizzata da Via della Spiga, nelle fiere a cui aveva partecipato, come materiale espositivo, per cui il materiale, già utilizzato dal compratore non poteva essere reso al venditore. Chiedeva pertanto il rigetto dell'opposizione previa concessione al decreto opposto della clausola di provvisoria esecutività.
All'esito della prima udienza veniva concesso al decreto opposto la provvisoria esecutività, quindi la causa veniva rinviata per la remissione in decisione all'udienza del 18.3.2025. Va preliminarmente osservato che parte attrice opponente non ha depositato alcun atto successivamente all'atto di citazione. Dalla documentazione prodotta dalle parti (allegato n.2 attrice e doc.15 convenuta) risulta che in data 30.3.2025 l'attrice ordinava la forniture degli arredi e precisava le condizioni economiche di vendita e le modalità di pagamento :
3 “Pagamenti : bonifico € 6.000 al 04.04.2023 Rimanenza : n° 5 rate suddivise con scadenza dff.m. al 31/05/23
30/06/23
31/07/23 10/09/23 30/09/23” Dal DDT prodotto sub doc.3 della convenuta risulta la consegna della merce in data 6.04.2023 ; dai doc. 5 e ss.di parte convenuta sono documentati i solleciti di pagamento inviati dalla convenuta atteso che fin dalla prima scadenza del 31.05.2023 ContCo si rendeva inadempiente e le andavano insolute. Parte_4
Dal doc. 7 risulta che in data 25.9.2023, a seguito di nuovo sollecito , l'attrice giustificava il mancato pagamento con un “ritardo nel proprio programma di produzione e messa in commercio dei prodotti” e faceva riferimento ad un accordo, che tuttavia, parte convenuta ha negato essere avvenuto, nella risposta del 28.09.23 (doc.8) con ulteriore sollecito a saldare quanto dovuto. Quindi parte attrice non ha contestato la fornitura né sotto l'aspetto qualitativo né quantitativo, né ha contestato il prezzo applicato, ma ha basato l'opposizione sull'asserita esistenza di un accordo verbale novativo, di cui però, a fronte delle contestazioni della controparte, ha omesso di offrire prova. L'opposizione va pertanto rigettata, con integrale conferma del decreto opposto. Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza, pur non ravvisandosi gli estremi per l'applicazione dell'art. 96 cpc visto che dopo l'opposizione l'attrice non ha “appesantito” il giudizio , e la liquidazione viene effettuata come da dispositivo sulla base del D.M. n. 55/2014 , DM 37/2018 e DM 147/2022, in base alle attività espletate e al valore della lite.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente decidendo, disattesa ogni diversa domanda, eccezione o deduzione, il giudice così provvede:
1) rigetta l' opposizione, integralmente confermando il decreto ingiuntivo 1991/2023;
2) condanna l'attrice opponente a rifondere alla convenuta opposta le spese di lite, liquidate in euro 7616,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, CPA e IVA se dovuta.
Così deciso in ZA il 10.4.2025 Il giudice
Dr. Eloisa Pesenti
4