Sentenza 28 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/03/2025, n. 1944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1944 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SETTIMA CIVILE
così composta:
dr. Maria Rosaria Rizzo Presidente e relatore
Consigliere dr. Maria Speranza Ferrara
Consigliere ausiliario dr. Paolo Caliman
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 18 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, assunta in decisione all'udienza del 26.03.2025, tenutasi con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., vertente tra
(C.F.: P.IVA 1 ), in Parte 1 persona del Curatore pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Sibilia (C.F. C.F. 1 ) per procura in atti – APPELLANTE –
E CP 1 - Appellato contumace -
OGGETTO: azione di rivendicazione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I fatti di causa possono essere così riassunti: Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. il Parte 1 ha convenuto in giudizio la CP_1 chiedendo di accertare e dichiarare il suo diritto di proprietà pieno ed esclusivo su di un bene mobile registrato consistente in un rimorchio
Il curatore del fallimento assume di aver accertato la proprietà del veicolo, in questione, unitamente ad altri, mediante visura al PRA, e di aver provveduto alla trascrizione della sentenza di fallimento su di essi;
di non avere reperito il veicolo nella sede della società, e di averlo rintracciato, dopo una segnalazione alla Polizia Stradale, attraverso due controlli del veicolo, con a bordo un dipendente della società resistente, che aveva dichiarato di averne il possesso, grazie alla ditta per cui lavorava;
che, dunque, è stato accertato il possesso, da parte della società resistente, pur in mancanza di prova di un eventuale acquisto dall'effettiva proprietaria, appunto, la società fallita, e di una trascrizione relativa a un passaggio di proprietà.
Il Tribunale di Frosinone, con sentenza n. 1167/2023, ha rigettato la domanda. Delineati i principi generali, che regolano il trasferimento dei veicoli, ha sottolineato la necessità di un atto da cui risulti il consenso delle parti ed il limitato valore probatorio della trascrizione al PRA, che non costituisce un requisito di validità o efficacia del trasferimento ma un mezzo di pubblicità, funzionale alla risoluzione di eventuali conflitti tra più aventi causa dal medesimo venditore. Ha poi precisato che, fuori dal questi casi, la trascrizione ha un mero valore presuntivo, in merito all'individuazione dell'effettivo proprietario, che può essere vinto con qualsiasi mezzo di prova, anche testimoniale, dovendo la effettiva titolarità del veicolo essere accertata alla stregua delle regole civilistiche, relative alla circolazione dei beni mobili, tra cui l'art. 1376
c.c. (così Cass. 8415/2006). Nel caso di azione di rivendica, dunque, in assenza di riconoscimento da parte del convenuto di un titolo di acquisto da parte dell'attore, quest'ultimo è tenuto ad assolvere l'onere della probatio diabolica per consentire al giudice di verificare l'esistenza, la validità e la rilevanza del titolo dedotto dall'attore; né la mancata costituzione del convenuto può, in alcun modo, attenuare il rigoroso onere della prova.
In concreto, ha ritenuto la prova carente e nemmeno univoca, perché basata semplicemente su una visura (non storica) del PRA, del 8.6.2022, da cui emerge un acquisto, da parte della società fallita, mediante una scrittura privata del 10.10.2016, trascritta il 27.10.2016, e la copia di una carta di circolazione, in cui la stessa società risulta intestatataria del veicolo. L'atto di acquisto non è stato prodotto e, comunque, la registrazione al PRA è in contrasto con gli accertamenti eseguiti dalla Polizia stradale;
leggendosi testualmente, in un uno dei due verbali, in atti,: "....si rilevava il semirimorchio in oggetto in banca dati MCTC risulta intestato alla CP 1 p.iva 66
Contr P.IVA 2 dal 15.01.2021, mentre in è proprietaria la Parte 1
P.IVA 1 dal 27.10.2016”.[...] p.iva
Parte 1 impugna la decisione, articolando due Il censure. In sostanza, ribadisce di aver richiesto al PRA una visura nominativa dei veicoli intestati alla società fallita, tra i quali è risultato il rimorchio in questione, e di aver Contro chiesto ed ottenuto dall' la trascrizione della sentenza di fallimento sui veicoli di cui è stata accertata la titolarità.
Ciò posto, contesta al tribunale di aver violato il principio generale, sancito dall'art. 2644 c.c., dell'inopponibilità, a chi trascrive per primo, dei successivi atti di trascrizione o di eventuali acquisti non trascritti. In fatto, a riprova della titolarità del bene, sottolinea che le sanzioni amministrative relative alla circolazione stradale del veicolo vengono ancora notificate alla Vegmar Soc. Coop. in fallimento, in qualità di proprietario del mezzo e non alla CP_1 quale effettivo trasgressore, così come le richieste di pagamento della tassa automobilistica.
Contesta, inoltre, la violazione del principio generale, sancito dall'art. 45 L.F.; più precisamente, sostiene l'inopponibilità al fallimento dell'acquisto di un bene, iscritto in un pubblico registro, con la sola eccezione di un atto di vendita/acquisto che sia stato trascritto prima della dichiarazione di fallimento. Sottolinea che, nella fattispecie, manca la trascrizione di un atto di trasferimento in favore della società appellata e, seppure fosse provata l'esistenza di un titolo di acquisto, sarebbe, comunque, inopponibile, perchè non trascritto al PRA prima della dichiarazione di fallimento. Da questa circostanza fa derivare l'appartenenza del bene alla massa fallimentare e, dunque, il diritto alla restituzione, o in alternativa, al risarcimento del danno per equivalente, oltre al risarcimento per il possesso senzo titolo.
L'appello è fondato.
In punto di diritto, le risultanze del P.R.A. hanno la funzione di risolvere i contrasti tra chi ha acquistato da un comune venditore. Fuori da questa ipotesi, che non riguarda la fattispecie in esame, i dati ricavabili dalla trascrizione, costituiscono una presunzione semplice dell'intervenuto effetto traslativo che può essere vinta con ogni mezzo di prova (Cass. 21055 del 2006; 13844 del 2015)
Nella fattispecie, il resistente/appellato è rimasto contumace. E' vero che la contumacia non può assumere valore di non contestazione o alterare la ripartizione degli oneri probatori, ma resta il fatto che, dalle risultanze del P.R.A., emerge l'esistenza di una scrittura privata, redatta nell'anno 2016, di vendita del veicolo e di una carta di circolazione con intestazione in capo alla società poi fallita. Il tribunale ha dato rilievo alla mancanza di prova di un acquisto del bene fino a risalire al primo proprietario o, quanto meno, al periodo necessario perché maturino i requisiti dell'usucapione: la prova diabolica di cui è onerato il rivendicante, anche nel caso di beni mobili registrati, non potendosi applicare la regola del possesso vale titolo. Nella fattispecie, però, trova applicazione la disposizione contenuta nell'art. 45 legge fallimentare ("le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la data della dichiarazione di fallimento, sono senza effetto rispetto ai creditori"), con la conseguenza che la trascrizione al pubblico registro automobilistico, in favore della società poi fallita, radica la proprietà in capo ad essa, in mancanza di trascrizioni precedenti alla dichiarazione di fallimento (Cass. 29459/2018). In questo ambito, non hanno alcun rilievo gli accertamenti della Polizia Stradale inerenti la banca dati MCTC, che non è l'organo istituito per la gestione dei dati inerenti la proprietà, ma piuttosto di quelli tecnici;
né è possibile verificarne le risultanze, peraltro, in contrasto con quanto attestato nella visura PRA nel luglio 2022, successiva alla riferita data di intestazione alla società resistente, dal 15.01.2021.
Va, dunque, disposta la restituzione del veicolo, non essendo stata allegata l'impossibilità della prestazione, mentre manca qualsiasi allegazione riguardo al danno da mancato godimento, introdotte solo con le note conclusive, in appello, ove, peraltro, si riferisce genericamente della lesione del diritto di godimento, diretto o indiretto, potendo il veicolo essere dato anche in uso a terzi dietro corrispettivo, e di un danno ai creditori a cui è stato sottratto.
Alla riforma della sentenza segue la condanna al pagamento delle spese processuali, per il doppio grado di giudizio, ridotte al minimo, in ragione dell'effettiva portata della linea difensiva.
Le spese vengono liquidate tenendo conto del valore delle tariffe, di cui al d.m.
55/2014, previste per lo scaglione delle cause fino a 52.000,00 euro (esclusa la fase di trattazione/istruttoria).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Parte 1
CP 1 avverso la sentenza del Tribunale
[...] nei confronti della di di Frosinone n. 1167/2023, così provvede: CP 11) Accoglie l'appello e condanna la alla restituzione del rimorchio Lamberet LV FS3E1R 08 cat 04 telaio VM3LVFS3F61R15328, tg. A E28614; 2) condanna la CP_1 al pagamento delle spese di lite, in favore di controparte, che si liquidano, per il giudizio innanzi al tribunale in complessivi € 3800,00, per compensi professionali, oltre 300,00 euro, per spese vive;
per il grado di appello, in € 3500,00, per compensi professionali, oltre 800,00 euro per spese vive;
spese generali nella misura forfettaria del 15% ed accessori di legge;
Così deciso in Roma il giorno 26.3.2025
Il Presidente rel.