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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 19/03/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 577/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente dott.ssa Elisa Einaudi Giudice dott.ssa Giusy Ciampa Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 577/2024 promossa da:
(c.f. in qualità di genitore esercente la responsabilità Parte_1 C.F._1
genitoriale del figlio minore (c.f. ), rappresentata e Persona_1 CodiceFiscale_2
difesa, come da procura in atti, dall'avv. AIMAR LUCIANO (c.f. ) ed C.F._3
elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Saluzzo (CN), via AN n. 11;
RICORRENTE contro
(c.f. , rappresentato dal Curatore Speciale avv. Controparte_1 C.F._4
con l'avv. (c.f. ); CP_2 CP_2 CodiceFiscale_5
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: dichiarazione giudiziale di paternità
CONCLUSIONI
All'udienza dell'11.12.2024 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Le parti private: come da rispettivi atti introduttivi;
Il Pubblico Ministero: “visto, nulla si oppone”.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 12.3.2024 in qualità di genitore esercente la responsabilità Parte_1
genitoriale del figlio minore ha esposto che, quest'ultimo, riconosciuto solo dalla Persona_1
madre, è nato dalla relazione more uxorio con , deceduto prima della sua nascita (in Persona_2
data 17.12.2022) ed il cui unico erede è il minore nato anch'egli dalla coppia il Controparte_1
12.5.2019 e riconosciuto da entrambi i genitori.
La ricorrente ha chiesto, quindi, al Tribunale – previa nomina di Curatore Speciale per il minore convenuto quale unico erede, allo stato, di – di accertare e Controparte_1 Persona_2
dichiarare che è padre biologico del minore Persona_2 Persona_1
Nominato curatore speciale del minore convenuto, l'Avv. si è costituita in giudizio CP_2
associandosi alle conclusioni di parte attrice subordinatamente al positivo accertamento della compatibilità genetica tra e Persona_2 Persona_1
Espletata, quindi, CTU per l'accertamento della paternità, all'udienza dell'11.12.2024 le parti hanno chiesto procedersi alla discussione orale della causa, la quale è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione al P.M. per la formulazione delle relative conclusioni scritte.
Con ordinanza del 13.12.2024 la causa è stata tuttavia rimessa in istruttoria al fine di accertare l'effettiva intervenuta accettazione, da parte del minore della delazione ereditaria del Controparte_1
padre.
All'udienza del 12.3.2025, ottenuta prova dell'intervenuta accettazione con beneficio d'inventario, previa autorizzazione del giudice tutelare, dell'eredità paterna da parte del minore convenuto, la causa è stata nuovamente rimessa al Collegio.
***
In via preliminare va rilevato che sussistono i presupposti dell'azione sia in ordine alla legittimazione attiva e passiva, sia in ordine alla tempestività dell'azione.
L'azione di dichiarazione giudiziale della paternità è stata promossa, nell'interesse del figlio minorenne
(anche al fine di consentirgli di rivendicare diritti sull'eredità del padre premorto) dal genitore che esercita la responsabilità genitoriale nei confronti dello stesso. Non occorre il consenso del minore in quanto nato il [...] e, quindi, minore di anni 14. Persona_1
D'altronde, è noto che “il riconoscimento del figlio naturale minore , già riconosciuto Persona_3
da un genitore, è un diritto soggettivo primario dell'altro genitore, costituzionalmente garantito dall'art. 30 Cost.; in quanto tale, esso non si pone in termini di contrapposizione con l'interesse del
pagina 2 di 4 minore, ma come misura ed elemento di definizione dello stesso, atteso il diritto del bambino ad identificarsi come figlio di una madre e di un padre e ad assumere, così, una precisa e completa identità ” (Cass. civ. n. 2878/2005).
La predetta azione è stata intentata, ai sensi dell'art. 276 c.c., nei confronti di , nato a Controparte_1
AN (CN) il 12/05/2019, allo stato unico figlio riconosciuto dal defunto ed Persona_2
erede dello stesso (cfr. in particolare, certificato di famiglia storico sub doc. 7 produzione ricorrente, decreto autorizzativo del giudice tutelare depositato in data 11.2.2025 e verbale di accettazione di eredità depositato in data 12.3.2025), come tale unico possibile legittimato passivo nei confronti dei suoi eredi.
***
Nel merito, la domanda è fondata e va accolta.
Va premesso che la prova della paternità può essere data con ogni mezzo (art. 269, comma 2, c.c.).
Nel caso di specie, nel corso del giudizio, è stata esperita CTU genetica che ha acclarato a mezzo di test del DNA, che il defunto è il padre naturale di , con un grado di Persona_2 Persona_1
probabilità che va oltre ogni ragionevole dubbio
In particolare, il consulente nominato, sulla base del raffronto dei profili genetici ottenuti dal DNA isolato dai campioni biologici del defunto , e ha Persona_2 Parte_1 Persona_1
concluso nel senso che il valore di paternity index (PI) complessivo “corrisponde a una probabilità di paternità (W) > (>99.999999%), superiore al valore soglia identificato dalle società NumeroD_1 scientifiche nazionali di riferimento (SIGU, GeFI). quale sufficiente a provare la paternità” talché “in conclusione, in base allo studio di polimorfismi genetici del DNA, la paternità di nei Persona_2 confronti di può dirsi praticamente provata” (cfr. relazione depositata il 30.11.2024). Persona_1
Alla luce di tali evidenze scientifiche, risulta irrilevante la prova orale articolata da parte ricorrente.
Alla pronuncia giudiziale ex art. 250 c.c., da intendersi non meramente autorizzativa del riconoscimento ma pienamente sostitutiva dello stesso (cfr. Tribunale di Roma, sentenza 26 maggio
2017), consegue l'annotazione della paternità a margine dell'atto di nascita ex art. 49 D.P.R. n.
396/2000.
Nulla va disposto in merito al cognome, in assenza di qualsivoglia domanda in tal senso.
***
Quanto alle spese di lite reputa il Collegio che le stesse (liquidate in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, con applicazione dei valori minimi tabellarmente previsti per le procedure contenziose di natura pagina 3 di 4 indeterminabile e di bassa complessità) debbano essere integralmente poste a carico della parte ricorrente, tenuto conto che il presente giudizio è stato instaurato nell'esclusivo interesse di Per_1
e che parte convenuta non si è opposta all'accoglimento del ricorso in caso di esito positivo
[...]
della CTU. Tali spese, stante l'ammissione della parte resistente al patrocinio a spese dello Stato, debbono essere versate in favore dell'Erario.
In applicazione del medesimo principio le spese di CTU (nella misura già liquidata con separato decreto) vanno integralmente posti a carico della parte ricorrente, nel cui interesse si è provveduto.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1. accerta e dichiara che il sig. è il padre naturale del minore Persona_2 Persona_1
come in atti generalizzato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sampeyre (CN) l'annotazione della presente sentenza sull'atto di nascita del minore Persona_1
3. pone definitivamente a carico di parte ricorrente le spese di CTU;
4. condanna parte ricorrente a versare in favore dell'Erario le spese di lite, che si liquidano, ai valori minimi, in complessivi € 3.809,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Cuneo, camera di consiglio del 13.3.2025
Il Giudice Relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Giusy Ciampa Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente dott.ssa Elisa Einaudi Giudice dott.ssa Giusy Ciampa Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 577/2024 promossa da:
(c.f. in qualità di genitore esercente la responsabilità Parte_1 C.F._1
genitoriale del figlio minore (c.f. ), rappresentata e Persona_1 CodiceFiscale_2
difesa, come da procura in atti, dall'avv. AIMAR LUCIANO (c.f. ) ed C.F._3
elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Saluzzo (CN), via AN n. 11;
RICORRENTE contro
(c.f. , rappresentato dal Curatore Speciale avv. Controparte_1 C.F._4
con l'avv. (c.f. ); CP_2 CP_2 CodiceFiscale_5
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: dichiarazione giudiziale di paternità
CONCLUSIONI
All'udienza dell'11.12.2024 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Le parti private: come da rispettivi atti introduttivi;
Il Pubblico Ministero: “visto, nulla si oppone”.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 12.3.2024 in qualità di genitore esercente la responsabilità Parte_1
genitoriale del figlio minore ha esposto che, quest'ultimo, riconosciuto solo dalla Persona_1
madre, è nato dalla relazione more uxorio con , deceduto prima della sua nascita (in Persona_2
data 17.12.2022) ed il cui unico erede è il minore nato anch'egli dalla coppia il Controparte_1
12.5.2019 e riconosciuto da entrambi i genitori.
La ricorrente ha chiesto, quindi, al Tribunale – previa nomina di Curatore Speciale per il minore convenuto quale unico erede, allo stato, di – di accertare e Controparte_1 Persona_2
dichiarare che è padre biologico del minore Persona_2 Persona_1
Nominato curatore speciale del minore convenuto, l'Avv. si è costituita in giudizio CP_2
associandosi alle conclusioni di parte attrice subordinatamente al positivo accertamento della compatibilità genetica tra e Persona_2 Persona_1
Espletata, quindi, CTU per l'accertamento della paternità, all'udienza dell'11.12.2024 le parti hanno chiesto procedersi alla discussione orale della causa, la quale è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione al P.M. per la formulazione delle relative conclusioni scritte.
Con ordinanza del 13.12.2024 la causa è stata tuttavia rimessa in istruttoria al fine di accertare l'effettiva intervenuta accettazione, da parte del minore della delazione ereditaria del Controparte_1
padre.
All'udienza del 12.3.2025, ottenuta prova dell'intervenuta accettazione con beneficio d'inventario, previa autorizzazione del giudice tutelare, dell'eredità paterna da parte del minore convenuto, la causa è stata nuovamente rimessa al Collegio.
***
In via preliminare va rilevato che sussistono i presupposti dell'azione sia in ordine alla legittimazione attiva e passiva, sia in ordine alla tempestività dell'azione.
L'azione di dichiarazione giudiziale della paternità è stata promossa, nell'interesse del figlio minorenne
(anche al fine di consentirgli di rivendicare diritti sull'eredità del padre premorto) dal genitore che esercita la responsabilità genitoriale nei confronti dello stesso. Non occorre il consenso del minore in quanto nato il [...] e, quindi, minore di anni 14. Persona_1
D'altronde, è noto che “il riconoscimento del figlio naturale minore , già riconosciuto Persona_3
da un genitore, è un diritto soggettivo primario dell'altro genitore, costituzionalmente garantito dall'art. 30 Cost.; in quanto tale, esso non si pone in termini di contrapposizione con l'interesse del
pagina 2 di 4 minore, ma come misura ed elemento di definizione dello stesso, atteso il diritto del bambino ad identificarsi come figlio di una madre e di un padre e ad assumere, così, una precisa e completa identità ” (Cass. civ. n. 2878/2005).
La predetta azione è stata intentata, ai sensi dell'art. 276 c.c., nei confronti di , nato a Controparte_1
AN (CN) il 12/05/2019, allo stato unico figlio riconosciuto dal defunto ed Persona_2
erede dello stesso (cfr. in particolare, certificato di famiglia storico sub doc. 7 produzione ricorrente, decreto autorizzativo del giudice tutelare depositato in data 11.2.2025 e verbale di accettazione di eredità depositato in data 12.3.2025), come tale unico possibile legittimato passivo nei confronti dei suoi eredi.
***
Nel merito, la domanda è fondata e va accolta.
Va premesso che la prova della paternità può essere data con ogni mezzo (art. 269, comma 2, c.c.).
Nel caso di specie, nel corso del giudizio, è stata esperita CTU genetica che ha acclarato a mezzo di test del DNA, che il defunto è il padre naturale di , con un grado di Persona_2 Persona_1
probabilità che va oltre ogni ragionevole dubbio
In particolare, il consulente nominato, sulla base del raffronto dei profili genetici ottenuti dal DNA isolato dai campioni biologici del defunto , e ha Persona_2 Parte_1 Persona_1
concluso nel senso che il valore di paternity index (PI) complessivo “corrisponde a una probabilità di paternità (W) > (>99.999999%), superiore al valore soglia identificato dalle società NumeroD_1 scientifiche nazionali di riferimento (SIGU, GeFI). quale sufficiente a provare la paternità” talché “in conclusione, in base allo studio di polimorfismi genetici del DNA, la paternità di nei Persona_2 confronti di può dirsi praticamente provata” (cfr. relazione depositata il 30.11.2024). Persona_1
Alla luce di tali evidenze scientifiche, risulta irrilevante la prova orale articolata da parte ricorrente.
Alla pronuncia giudiziale ex art. 250 c.c., da intendersi non meramente autorizzativa del riconoscimento ma pienamente sostitutiva dello stesso (cfr. Tribunale di Roma, sentenza 26 maggio
2017), consegue l'annotazione della paternità a margine dell'atto di nascita ex art. 49 D.P.R. n.
396/2000.
Nulla va disposto in merito al cognome, in assenza di qualsivoglia domanda in tal senso.
***
Quanto alle spese di lite reputa il Collegio che le stesse (liquidate in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, con applicazione dei valori minimi tabellarmente previsti per le procedure contenziose di natura pagina 3 di 4 indeterminabile e di bassa complessità) debbano essere integralmente poste a carico della parte ricorrente, tenuto conto che il presente giudizio è stato instaurato nell'esclusivo interesse di Per_1
e che parte convenuta non si è opposta all'accoglimento del ricorso in caso di esito positivo
[...]
della CTU. Tali spese, stante l'ammissione della parte resistente al patrocinio a spese dello Stato, debbono essere versate in favore dell'Erario.
In applicazione del medesimo principio le spese di CTU (nella misura già liquidata con separato decreto) vanno integralmente posti a carico della parte ricorrente, nel cui interesse si è provveduto.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1. accerta e dichiara che il sig. è il padre naturale del minore Persona_2 Persona_1
come in atti generalizzato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sampeyre (CN) l'annotazione della presente sentenza sull'atto di nascita del minore Persona_1
3. pone definitivamente a carico di parte ricorrente le spese di CTU;
4. condanna parte ricorrente a versare in favore dell'Erario le spese di lite, che si liquidano, ai valori minimi, in complessivi € 3.809,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Cuneo, camera di consiglio del 13.3.2025
Il Giudice Relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Giusy Ciampa Dott.ssa Roberta Bonaudi
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