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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/03/2025, n. 1412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1412 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa LI GA, all'udienza del 28 Marzo 2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429, comma 1 c.p.c. come sostituito dall'art. 53 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla L 6 agosto 2008 n. 133, dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 584 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. residente in [...] C.F._1
Cupido n. 11, ed elettivamente domiciliata in Catania, via E. D'Angiò n. 2, presso lo studio dell'avv. Francesco
Silluzio, che la rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell' e rappresentato e difeso dagli avv.ti Vincenza Marina Marinelli, Pier Luigi CP_1
Tomaselli, Maria Rosaria Battiato e Livia Gaezza, per mandato generale alle liti del 23.01.2023, (Rep. 37590 -
Racc. 7131) a rogito in Notar di Roma. Persona_1
Resistente
OGGETTO: Revoca Reddito di Cittadinanza ed indebito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositalo il
17.01.2024, la ricorrente premetteva che aveva presentato la domanda per il reddito di cittadinanza ex lege
4/19 e che ne aveva usufruito dal mese di Dicembre 2021 a Maggio 2022, poi sospeso;
che in data CP_ 01.09.2022, l le comunicava la revoca ed in data 02.12.2022 che avrebbe dovuto restituire le somme percepite, perché non dovute.
1 La ricorrente – premessi i requisiti previsti dalla normativa per beneficiare della prestazione – rilevava di aver regolarmente comunicato ogni variazione occupazionale, anche se in realtà non ve ne era stata e che, già nel modulo di richiesta del R.D.C., aveva denunciato la prestazione di lavoro del marito, qualora la contestazione era a quest'ultimo riferita, poiché non specificata nel provvedimento di richiesta.
Eccepiva l'illegittimità dei citati provvedimenti di revoca ed indebito e l'irripetibilità delle somme, sostenendo che in mancanza di una specifica norma, doveva farsi riferimento alla normativa generale in materia assistenziale, che prevede sì la possibilità di revoca della prestazione, ma sancisce anche che la revoca produce effetti solo dal mese successivo alla comunicazione del provvedimento, con salvezza quindi dei ratei già corrisposti.
Concludeva chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “… 1) Dichiarare ex art. 1 e ss. della L. 4/19 e norme collegate che la ricorrente ha diritto al beneficio del reddito di cittadinanza dal momento della richiesta fino al mese di maggio 2022 e negli eventuali ulteriori periodi che dovessero essere posti in contestazione;
2)
Riconoscere come dovuta la richiesta del su detto beneficio;
3) Con condanna alle spese e competenze di controparte.”. In via istruttoria, CTU “al fine di quantificazione il dovuto se necessario e i requisiti per ottenere i benefici richiesti.”. CP_ Instaurato il contraddittorio, si costituiva l , il quale contestava i motivi del ricorso e rilevava come dalla relazione istruttoria emergeva un quadro di fatto e di diritto diverso da quello prospettato ed in particolare: “1.
La prestazione cui si fa riferimento, anche se non menzionata, è la domanda di Reddito di Cittadinanza presentata in data 29.11.2021 avente protocollo n. INPS-RDC-2021-5033663.
2. La NO , richiedente della domanda di Reddito di Cittadinanza, ha beneficiato della Parte_1 prestazione per il periodo: Dicembre 2021 – Maggio 2022, poiché, nel mese di Giugno 2022 la prestazione è stata revocata.
3. L'indebito pari risulta essere pari ad Euro 2.440,31 per il periodo che va da Dicembre 2021 a Maggio 2022.
Lo stesso indebito non risulta mai pagato e mai è stata richiesta una rateizzazione.
4. La revoca della suddetta prestazione di cui era titolare la NO è diretta conseguenza della Parte_1 revoca di una precedente domanda di reddito di cittadinanza.
5. Nello specifico, il marito della NO , il signor - C.F. Parte_1 Parte_2 C.F._2 era componente di una precedente domanda di reddito di cittadinanza presentata in data 30.06.2020 riportante protocollo di cui era richiedente la NO - C.F. CodiceFiscale_3 Persona_2
. C.F._4
6. In data 08.06.2022, tramite accertamenti d'ufficio, si è provveduto a revocare la domanda della NO
avente protocollo . Il motivo della revoca della domanda è il Persona_2 CodiceFiscale_3
2 seguente: Omessa dichiarazione all'atto della domanda di attività lavorativa, di componenti del nucleo, non interamente valorizzata in ISEE (art. 3, co.10 L. 26/2019).
7. In particolar modo, non è stato comunicato il modello RDC-COM Ridotto dove si comunicavano i redditi di svolgimento di attività lavorativa del componente del nucleo familiare c.f. - C.F._2 Pt_2
(v. comunicazione n. 1608920229087756).
[...] Pt_3
8. A seguito di questa revoca avvenuta in data 08.06.2022, centralmente e tramite operazioni BATCH, la domanda della NO al cui interno era presente il marito è stata revocata Parte_1 Parte_2 perché, essendo la precedente domanda investita da una revoca, la nuova domanda con protocollo n. CP_1
RDC-2021-5033663, risultava presentata prima dello spirare del termine dei 18 mesi di cui all'articolo 7, comma 11 della Legge n. 26 del 2019.
9. Riscontriamo inoltre dalla sede che, in fase di redazione di questa istruttoria, i modelli RDC Ridotto ed
Esteso, della domanda della NO con protocollo n.INPS-RDC-2021-503366, riguardanti le Parte_1 attività lavorative del marito, risultano essere tardive ed errate.
10. Difatti a seguito dell'attività lavorativa iniziata dal marito in data 06.11.2021 con scadenza 31.05.2022, poi modificato con alla data 19.05.2022 andavano comunicati con RDC-COM Ridotto e poi Pt_3 successivamente entro Gennaio 2022 presentare l'esteso. (Vedi allegato 36 e 37 per costatare le tempistiche errate).”. A sostegno di tali rilievi produceva documentazione, come da allegati da n. 1 a n. 45. Concludeva per il rigetto del ricorso.
Con ordinanza del 20.06.2024, reso all'esito dell'udienza del 14.06.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 Ter
c.p.c., la causa veniva rinviata per la discussione e decisione ed il sottoscritto giudicante all'uopo delegato.
Differita come da provvedimenti in atti, la causa, infine, chiamata all'odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti come da verbale ed all'esito della discussione, veniva pronunciata la presente sentenza, della quale è stata data lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Questioni preliminari e merito.
In punto di diritto, giova osservare che il reddito di cittadinanza introdotto dal D.L. 28.01.2019 n. 4, conv. in L
26/2019, aveva il dichiarato fine di operare un riordino del sistema di assistenza sociale e una generale razionalizzazione dei servizi per l'impiego, con l'obiettivo di una più efficace gestione delle politiche attive per il lavoro. CP_ L' , in sede di costituzione, precisava che la revoca della prestazione di cui era titolare la ricorrente era conseguenza della revoca di una precedente domanda di reddito di cittadinanza, in cui il marito della ricorrente, , risultava essere un componente del nucleo familiare di una precedente domanda di Parte_2 reddito di cittadinanza, presentata in data 30.06.2020 prot. n. , di cui era richiedente Controparte_2 la NO;
che in data 08.06.2022, la domanda prot. n. , della Persona_2 Controparte_2
3 NO era stata revocata per “Omessa dichiarazione all'atto della domanda di attività Persona_2 lavorativa, di componenti del nucleo, non interamente valorizzata in ISEE (art. 3, co.10 L. 26/2019)”; in particolare, non era stato comunicato il modello RDC-COM Ridotto dove si dovevano comunicare i redditi derivanti dallo svolgimento di attività lavorativa del componente del nucleo familiare (v. Parte_2 comunicazione n. 1608920229087756). Pt_3
Conseguentemente, a seguito della predetta revoca, avvenuta in data 08.06.2022, la domanda della ricorrente, al cui interno era presente il marito , era stata revocata perché, essendo la Parte_2 precedente domanda investita da una revoca, la nuova domanda con protocollo n. INPS-RDC-2021-5033663, risultava presentata prima dello spirare del termine dei 18 mesi, di cui all'articolo 7, comma 11 della Legge n.
26/2019 ed inoltre i modelli RDC Ridotto ed Esteso, riguardanti le attività lavorative del marito, risultavano essere tardive ed errate, come da allegati 36 e 37.
Ebbene, parte ricorrente si è limitata ad una generica contestazione della richiesta di restituzione delle somme indebitamente erogate e soprattutto non contestando il motivo specifico indicato nel provvedimento del
02.12.2022 ed ancora dimostrando di conoscere il provvedimento di revoca dell'1.09.2022, come da narrativa del ricorso.
Per quanto riguarda il regime sanzionatorio, esso è disciplinato dall'art. 7, del D.L. 28.01.2019 N. 4, (come conv. con mod. in Legge 28.03.2019 n. 26), a norma del quale “1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni. 2. L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di cui all'articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11, è punita con la reclusione da uno
a tre anni. …”.
La disposizione normativa in parola, inoltre, stabilisce che “4. Fermo quanto previsto dal comma 3, quando
l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste
a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. …
5. E' disposta la decadenza dal RdC, altresì, quando uno dei componenti il nucleo familiare: …
6. La decadenza dal beneficio è inoltre disposta nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del RdC in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU o di altra dichiarazione nell'ambito della procedura di richiesta del beneficio, ovvero
4 per effetto dell'omessa presentazione delle prescritte comunicazioni, ivi comprese le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 10, fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso. …
10. L'irrogazione delle sanzioni diverse da quelle penali e il recupero dell'indebito, di cui al presente articolo, CP_ sono effettuati dall' . Gli indebiti recuperati nelle modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge
n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, al netto delle spese di recupero, CP_ sono riversati dall' all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per il reddito di CP_ cittadinanza, di cui all'articolo 12, comma 1. L' dispone altresì, ove prevista la decadenza dal beneficio, la disattivazione della Carta RdC. …
11. In tutti i casi diversi da quelli di cui al comma 3, il RdC può essere richiesto dal richiedente ovvero da altro componente il nucleo familiare solo decorsi diciotto mesi dalla data del provvedimento di revoca o di decadenza, ovvero, nel caso facciano parte del nucleo familiare componenti minorenni o con disabilità, come definita a fini ISEE, decorsi sei mesi dalla medesima data.
12. I centri per l'impiego e i comuni, nell'ambito dello svolgimento delle attività di loro competenza, comunicano CP_ alle piattaforme di cui all'articolo 6, al fine della messa a disposizione dell , le informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di cui al presente articolo, ivi compresi i casi di cui all'articolo 9, comma 3, CP_ lettera e), entro dieci giorni lavorativi dall'accertamento dell'evento da sanzionare. L' , per il tramite delle piattaforme di cui all'articolo 6, mette a disposizione dei centri per l'impiego e dei comuni gli eventuali conseguenti provvedimenti di decadenza dal beneficio.
13. La mancata comunicazione dell'accertamento dei fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di decurtazione
o decadenza della prestazione determina responsabilità disciplinare e contabile del soggetto responsabile, ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20”.
14. Nei casi di dichiarazioni mendaci e di conseguente accertato illegittimo godimento del RdC, i comuni, CP_ l' , l'Agenzia delle entrate, l' preposti ai controlli e alle verifiche, Controparte_3 trasmettono, entro dieci giorni dall'accertamento, all'autorità giudiziaria la documentazione completa del fascicolo oggetto della verifica. …”
Nel dare applicazione alla disciplina normativa in parola, per quanto qui interessa, la Corte di legittimità ha evidenziato che “una volta versate al soggetto destinatario della rimessa finanziaria le somme di danaro in questione, questi ne acquisisce la piena titolarità, salva, ovviamente, la sussistenza di una autonoma obbligazione alla restituzione del tantundem eiusdem generis laddove emerga che il versamento sia stato eseguito in assenza di una valida causa solvendi;
il tutto in conformità ai principi ordinariamente applicabili alla ben nota figura civilistica della ripetizione di indebito, costituente fonte di obbligazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 1173 e 2033 c.c.. … analogo discorso deve intendersi applicabile, alla luce dell'art. 2037
c.c., anche alla carta di debito, cosa determinata … laddove emergesse che la consegna … non fosse
5 giustificata …” (Cass. Pen. 01.12.2021, n. 44366) e ciò anche nel caso di “omessa comunicazione della variazione (in quanto) costituisce reato e costituisce causa di immediata revoca del RdC” (Cass. Pen.
04.03.2021, n. 33431).
In coerenza con tale ricostruzione, più in generale, occorre ricordare che “nel giudizio instaurato per ottenere
l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è
a carico esclusivo dell'“accipiens" l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto”
(Cass. 11.02.2016, n.2739; conf., tra le tante, Cass. n. 5059/2018; Cass. Sez. Unite 4.08.2010, n.18046).
In linea di continuità con tali principi, di recente, è stato precisato che l'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) l'insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata quoad effectum
l'omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano già conosciuti dall'ente competente: così da ult. Cass. n. 10627 del 2021, sulla scorta di Cass. nn. 17417 del 2016
e 14517 del 2020), con la conseguenza che la carenza anche una sola delle dette condizioni determina la riespansione dell'operatività della regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c.
Muovendo da tali rilievi, i giudici di legittimità hanno sottolineato che “deve escludersi in particolare la ricorrenza della quarta delle anzidette condizioni, … anche allorché, come nella specie, l'ente sia pervenuto a conoscenza di tali fatti non già per iniziativa del pensionato obbligato a comunicarli, ma di un terzo organo di vigilanza, qual è l'Ispettorato del lavoro” (così, in motivazione, Cass. 23.02.2022, n. 5984).
Alla luce di quanto precede, appare evidente che l'assicurato o l'assistito in tanto ha diritto a ricevere prestazioni economiche nella misura stabilita dal legislatore in quanto dimostri di trovarsi nelle condizioni per esse prescritte dalla relativa disciplina di riferimento.
Nel caso di specie la ricorrente è stata dichiarata decaduta dalla prestazione in godimento, perché la domanda
è stata presentata prima del decorso del termine di diciotto mesi dalla data del provvedimento di revoca o di decadenza di una precedente domanda, secondo quanto ricostruito dall'ente previdenziale e non contestato dalla ricorrente.
La ricorrente avverso tale circostanza non ha sollevato contestazioni né ha prodotto documentazione contraria CP_ a quanto asserito dall' .
Quindi, sussiste la violazione dell'art. 7, comma 11, del D.L. 28.01.2019 n. 4, conv. in L 26/2019, poiché alla data del 29.11.2021 la domanda, prot. n. INPS-RDC-2021-5033663, presentata dalla ricorrente non era ammissibile, perché ancora attiva quella di cui era richiedente la NO , prot. n.INPS-RDC- Persona_2
2020-2656699 presentata il 30.06.2020 e revocata solo in data 08.06.2022, ed in ogni caso tra la data della
6 domanda presentata dalla NO (30.06.2020) e quella presentata dalla ricorrente Persona_2
(29.11.2021), non erano certamente decorsi diciotto mesi.
Infine, va rilevato come la normativa (e la giurisprudenza di legittimità in materia di indebito assistenziale) invocata da parte ricorrente a sostegno dell'irripetibilità delle somme erogate non trova applicazione nella materia in esame, nella quale la disciplina sanzionatoria è stata specificatamente prevista dall'art. 7, comma 4, del D.L. 28.01.2019 n. 4, conv. in L 26/2019, secondo cui “
4. Fermo quanto previsto dal comma 3, quando
l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste
a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione di- spone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.”.
Alla luce delle considerazioni che precedono, va ritenuta legittima la revoca del beneficio e legittima la richiesta di restituzione delle somme erogate.
3. Spese.
Le spese seguono la soccombenza e trovano liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 17.01.2024 da contro l in persona del Parte_1 Controparte_1 legale rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta il ricorso, dichiarando legittima la revoca della prestazione e la conseguente richiesta di restituzione delle somme erogate. CP_
2) Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di giudizio, nei confronti dell' , che liquida in complessivi € 1.061,00, oltre rimborso spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A., nelle misure di legge e se dovute.
Così deciso in Catania all'udienza del 28.03.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa LI GA
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa LI GA, all'udienza del 28 Marzo 2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429, comma 1 c.p.c. come sostituito dall'art. 53 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla L 6 agosto 2008 n. 133, dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 584 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. residente in [...] C.F._1
Cupido n. 11, ed elettivamente domiciliata in Catania, via E. D'Angiò n. 2, presso lo studio dell'avv. Francesco
Silluzio, che la rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell' e rappresentato e difeso dagli avv.ti Vincenza Marina Marinelli, Pier Luigi CP_1
Tomaselli, Maria Rosaria Battiato e Livia Gaezza, per mandato generale alle liti del 23.01.2023, (Rep. 37590 -
Racc. 7131) a rogito in Notar di Roma. Persona_1
Resistente
OGGETTO: Revoca Reddito di Cittadinanza ed indebito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositalo il
17.01.2024, la ricorrente premetteva che aveva presentato la domanda per il reddito di cittadinanza ex lege
4/19 e che ne aveva usufruito dal mese di Dicembre 2021 a Maggio 2022, poi sospeso;
che in data CP_ 01.09.2022, l le comunicava la revoca ed in data 02.12.2022 che avrebbe dovuto restituire le somme percepite, perché non dovute.
1 La ricorrente – premessi i requisiti previsti dalla normativa per beneficiare della prestazione – rilevava di aver regolarmente comunicato ogni variazione occupazionale, anche se in realtà non ve ne era stata e che, già nel modulo di richiesta del R.D.C., aveva denunciato la prestazione di lavoro del marito, qualora la contestazione era a quest'ultimo riferita, poiché non specificata nel provvedimento di richiesta.
Eccepiva l'illegittimità dei citati provvedimenti di revoca ed indebito e l'irripetibilità delle somme, sostenendo che in mancanza di una specifica norma, doveva farsi riferimento alla normativa generale in materia assistenziale, che prevede sì la possibilità di revoca della prestazione, ma sancisce anche che la revoca produce effetti solo dal mese successivo alla comunicazione del provvedimento, con salvezza quindi dei ratei già corrisposti.
Concludeva chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “… 1) Dichiarare ex art. 1 e ss. della L. 4/19 e norme collegate che la ricorrente ha diritto al beneficio del reddito di cittadinanza dal momento della richiesta fino al mese di maggio 2022 e negli eventuali ulteriori periodi che dovessero essere posti in contestazione;
2)
Riconoscere come dovuta la richiesta del su detto beneficio;
3) Con condanna alle spese e competenze di controparte.”. In via istruttoria, CTU “al fine di quantificazione il dovuto se necessario e i requisiti per ottenere i benefici richiesti.”. CP_ Instaurato il contraddittorio, si costituiva l , il quale contestava i motivi del ricorso e rilevava come dalla relazione istruttoria emergeva un quadro di fatto e di diritto diverso da quello prospettato ed in particolare: “1.
La prestazione cui si fa riferimento, anche se non menzionata, è la domanda di Reddito di Cittadinanza presentata in data 29.11.2021 avente protocollo n. INPS-RDC-2021-5033663.
2. La NO , richiedente della domanda di Reddito di Cittadinanza, ha beneficiato della Parte_1 prestazione per il periodo: Dicembre 2021 – Maggio 2022, poiché, nel mese di Giugno 2022 la prestazione è stata revocata.
3. L'indebito pari risulta essere pari ad Euro 2.440,31 per il periodo che va da Dicembre 2021 a Maggio 2022.
Lo stesso indebito non risulta mai pagato e mai è stata richiesta una rateizzazione.
4. La revoca della suddetta prestazione di cui era titolare la NO è diretta conseguenza della Parte_1 revoca di una precedente domanda di reddito di cittadinanza.
5. Nello specifico, il marito della NO , il signor - C.F. Parte_1 Parte_2 C.F._2 era componente di una precedente domanda di reddito di cittadinanza presentata in data 30.06.2020 riportante protocollo di cui era richiedente la NO - C.F. CodiceFiscale_3 Persona_2
. C.F._4
6. In data 08.06.2022, tramite accertamenti d'ufficio, si è provveduto a revocare la domanda della NO
avente protocollo . Il motivo della revoca della domanda è il Persona_2 CodiceFiscale_3
2 seguente: Omessa dichiarazione all'atto della domanda di attività lavorativa, di componenti del nucleo, non interamente valorizzata in ISEE (art. 3, co.10 L. 26/2019).
7. In particolar modo, non è stato comunicato il modello RDC-COM Ridotto dove si comunicavano i redditi di svolgimento di attività lavorativa del componente del nucleo familiare c.f. - C.F._2 Pt_2
(v. comunicazione n. 1608920229087756).
[...] Pt_3
8. A seguito di questa revoca avvenuta in data 08.06.2022, centralmente e tramite operazioni BATCH, la domanda della NO al cui interno era presente il marito è stata revocata Parte_1 Parte_2 perché, essendo la precedente domanda investita da una revoca, la nuova domanda con protocollo n. CP_1
RDC-2021-5033663, risultava presentata prima dello spirare del termine dei 18 mesi di cui all'articolo 7, comma 11 della Legge n. 26 del 2019.
9. Riscontriamo inoltre dalla sede che, in fase di redazione di questa istruttoria, i modelli RDC Ridotto ed
Esteso, della domanda della NO con protocollo n.INPS-RDC-2021-503366, riguardanti le Parte_1 attività lavorative del marito, risultano essere tardive ed errate.
10. Difatti a seguito dell'attività lavorativa iniziata dal marito in data 06.11.2021 con scadenza 31.05.2022, poi modificato con alla data 19.05.2022 andavano comunicati con RDC-COM Ridotto e poi Pt_3 successivamente entro Gennaio 2022 presentare l'esteso. (Vedi allegato 36 e 37 per costatare le tempistiche errate).”. A sostegno di tali rilievi produceva documentazione, come da allegati da n. 1 a n. 45. Concludeva per il rigetto del ricorso.
Con ordinanza del 20.06.2024, reso all'esito dell'udienza del 14.06.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 Ter
c.p.c., la causa veniva rinviata per la discussione e decisione ed il sottoscritto giudicante all'uopo delegato.
Differita come da provvedimenti in atti, la causa, infine, chiamata all'odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti come da verbale ed all'esito della discussione, veniva pronunciata la presente sentenza, della quale è stata data lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Questioni preliminari e merito.
In punto di diritto, giova osservare che il reddito di cittadinanza introdotto dal D.L. 28.01.2019 n. 4, conv. in L
26/2019, aveva il dichiarato fine di operare un riordino del sistema di assistenza sociale e una generale razionalizzazione dei servizi per l'impiego, con l'obiettivo di una più efficace gestione delle politiche attive per il lavoro. CP_ L' , in sede di costituzione, precisava che la revoca della prestazione di cui era titolare la ricorrente era conseguenza della revoca di una precedente domanda di reddito di cittadinanza, in cui il marito della ricorrente, , risultava essere un componente del nucleo familiare di una precedente domanda di Parte_2 reddito di cittadinanza, presentata in data 30.06.2020 prot. n. , di cui era richiedente Controparte_2 la NO;
che in data 08.06.2022, la domanda prot. n. , della Persona_2 Controparte_2
3 NO era stata revocata per “Omessa dichiarazione all'atto della domanda di attività Persona_2 lavorativa, di componenti del nucleo, non interamente valorizzata in ISEE (art. 3, co.10 L. 26/2019)”; in particolare, non era stato comunicato il modello RDC-COM Ridotto dove si dovevano comunicare i redditi derivanti dallo svolgimento di attività lavorativa del componente del nucleo familiare (v. Parte_2 comunicazione n. 1608920229087756). Pt_3
Conseguentemente, a seguito della predetta revoca, avvenuta in data 08.06.2022, la domanda della ricorrente, al cui interno era presente il marito , era stata revocata perché, essendo la Parte_2 precedente domanda investita da una revoca, la nuova domanda con protocollo n. INPS-RDC-2021-5033663, risultava presentata prima dello spirare del termine dei 18 mesi, di cui all'articolo 7, comma 11 della Legge n.
26/2019 ed inoltre i modelli RDC Ridotto ed Esteso, riguardanti le attività lavorative del marito, risultavano essere tardive ed errate, come da allegati 36 e 37.
Ebbene, parte ricorrente si è limitata ad una generica contestazione della richiesta di restituzione delle somme indebitamente erogate e soprattutto non contestando il motivo specifico indicato nel provvedimento del
02.12.2022 ed ancora dimostrando di conoscere il provvedimento di revoca dell'1.09.2022, come da narrativa del ricorso.
Per quanto riguarda il regime sanzionatorio, esso è disciplinato dall'art. 7, del D.L. 28.01.2019 N. 4, (come conv. con mod. in Legge 28.03.2019 n. 26), a norma del quale “1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni. 2. L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di cui all'articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11, è punita con la reclusione da uno
a tre anni. …”.
La disposizione normativa in parola, inoltre, stabilisce che “4. Fermo quanto previsto dal comma 3, quando
l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste
a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. …
5. E' disposta la decadenza dal RdC, altresì, quando uno dei componenti il nucleo familiare: …
6. La decadenza dal beneficio è inoltre disposta nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del RdC in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU o di altra dichiarazione nell'ambito della procedura di richiesta del beneficio, ovvero
4 per effetto dell'omessa presentazione delle prescritte comunicazioni, ivi comprese le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 10, fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso. …
10. L'irrogazione delle sanzioni diverse da quelle penali e il recupero dell'indebito, di cui al presente articolo, CP_ sono effettuati dall' . Gli indebiti recuperati nelle modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge
n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, al netto delle spese di recupero, CP_ sono riversati dall' all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per il reddito di CP_ cittadinanza, di cui all'articolo 12, comma 1. L' dispone altresì, ove prevista la decadenza dal beneficio, la disattivazione della Carta RdC. …
11. In tutti i casi diversi da quelli di cui al comma 3, il RdC può essere richiesto dal richiedente ovvero da altro componente il nucleo familiare solo decorsi diciotto mesi dalla data del provvedimento di revoca o di decadenza, ovvero, nel caso facciano parte del nucleo familiare componenti minorenni o con disabilità, come definita a fini ISEE, decorsi sei mesi dalla medesima data.
12. I centri per l'impiego e i comuni, nell'ambito dello svolgimento delle attività di loro competenza, comunicano CP_ alle piattaforme di cui all'articolo 6, al fine della messa a disposizione dell , le informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di cui al presente articolo, ivi compresi i casi di cui all'articolo 9, comma 3, CP_ lettera e), entro dieci giorni lavorativi dall'accertamento dell'evento da sanzionare. L' , per il tramite delle piattaforme di cui all'articolo 6, mette a disposizione dei centri per l'impiego e dei comuni gli eventuali conseguenti provvedimenti di decadenza dal beneficio.
13. La mancata comunicazione dell'accertamento dei fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di decurtazione
o decadenza della prestazione determina responsabilità disciplinare e contabile del soggetto responsabile, ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20”.
14. Nei casi di dichiarazioni mendaci e di conseguente accertato illegittimo godimento del RdC, i comuni, CP_ l' , l'Agenzia delle entrate, l' preposti ai controlli e alle verifiche, Controparte_3 trasmettono, entro dieci giorni dall'accertamento, all'autorità giudiziaria la documentazione completa del fascicolo oggetto della verifica. …”
Nel dare applicazione alla disciplina normativa in parola, per quanto qui interessa, la Corte di legittimità ha evidenziato che “una volta versate al soggetto destinatario della rimessa finanziaria le somme di danaro in questione, questi ne acquisisce la piena titolarità, salva, ovviamente, la sussistenza di una autonoma obbligazione alla restituzione del tantundem eiusdem generis laddove emerga che il versamento sia stato eseguito in assenza di una valida causa solvendi;
il tutto in conformità ai principi ordinariamente applicabili alla ben nota figura civilistica della ripetizione di indebito, costituente fonte di obbligazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 1173 e 2033 c.c.. … analogo discorso deve intendersi applicabile, alla luce dell'art. 2037
c.c., anche alla carta di debito, cosa determinata … laddove emergesse che la consegna … non fosse
5 giustificata …” (Cass. Pen. 01.12.2021, n. 44366) e ciò anche nel caso di “omessa comunicazione della variazione (in quanto) costituisce reato e costituisce causa di immediata revoca del RdC” (Cass. Pen.
04.03.2021, n. 33431).
In coerenza con tale ricostruzione, più in generale, occorre ricordare che “nel giudizio instaurato per ottenere
l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è
a carico esclusivo dell'“accipiens" l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto”
(Cass. 11.02.2016, n.2739; conf., tra le tante, Cass. n. 5059/2018; Cass. Sez. Unite 4.08.2010, n.18046).
In linea di continuità con tali principi, di recente, è stato precisato che l'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) l'insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata quoad effectum
l'omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano già conosciuti dall'ente competente: così da ult. Cass. n. 10627 del 2021, sulla scorta di Cass. nn. 17417 del 2016
e 14517 del 2020), con la conseguenza che la carenza anche una sola delle dette condizioni determina la riespansione dell'operatività della regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c.
Muovendo da tali rilievi, i giudici di legittimità hanno sottolineato che “deve escludersi in particolare la ricorrenza della quarta delle anzidette condizioni, … anche allorché, come nella specie, l'ente sia pervenuto a conoscenza di tali fatti non già per iniziativa del pensionato obbligato a comunicarli, ma di un terzo organo di vigilanza, qual è l'Ispettorato del lavoro” (così, in motivazione, Cass. 23.02.2022, n. 5984).
Alla luce di quanto precede, appare evidente che l'assicurato o l'assistito in tanto ha diritto a ricevere prestazioni economiche nella misura stabilita dal legislatore in quanto dimostri di trovarsi nelle condizioni per esse prescritte dalla relativa disciplina di riferimento.
Nel caso di specie la ricorrente è stata dichiarata decaduta dalla prestazione in godimento, perché la domanda
è stata presentata prima del decorso del termine di diciotto mesi dalla data del provvedimento di revoca o di decadenza di una precedente domanda, secondo quanto ricostruito dall'ente previdenziale e non contestato dalla ricorrente.
La ricorrente avverso tale circostanza non ha sollevato contestazioni né ha prodotto documentazione contraria CP_ a quanto asserito dall' .
Quindi, sussiste la violazione dell'art. 7, comma 11, del D.L. 28.01.2019 n. 4, conv. in L 26/2019, poiché alla data del 29.11.2021 la domanda, prot. n. INPS-RDC-2021-5033663, presentata dalla ricorrente non era ammissibile, perché ancora attiva quella di cui era richiedente la NO , prot. n.INPS-RDC- Persona_2
2020-2656699 presentata il 30.06.2020 e revocata solo in data 08.06.2022, ed in ogni caso tra la data della
6 domanda presentata dalla NO (30.06.2020) e quella presentata dalla ricorrente Persona_2
(29.11.2021), non erano certamente decorsi diciotto mesi.
Infine, va rilevato come la normativa (e la giurisprudenza di legittimità in materia di indebito assistenziale) invocata da parte ricorrente a sostegno dell'irripetibilità delle somme erogate non trova applicazione nella materia in esame, nella quale la disciplina sanzionatoria è stata specificatamente prevista dall'art. 7, comma 4, del D.L. 28.01.2019 n. 4, conv. in L 26/2019, secondo cui “
4. Fermo quanto previsto dal comma 3, quando
l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste
a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione di- spone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.”.
Alla luce delle considerazioni che precedono, va ritenuta legittima la revoca del beneficio e legittima la richiesta di restituzione delle somme erogate.
3. Spese.
Le spese seguono la soccombenza e trovano liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 17.01.2024 da contro l in persona del Parte_1 Controparte_1 legale rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta il ricorso, dichiarando legittima la revoca della prestazione e la conseguente richiesta di restituzione delle somme erogate. CP_
2) Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di giudizio, nei confronti dell' , che liquida in complessivi € 1.061,00, oltre rimborso spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A., nelle misure di legge e se dovute.
Così deciso in Catania all'udienza del 28.03.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa LI GA
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