Art. 32. Modifica dell'articolo 102 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156).
1 . Il primo comma dell'articolo 102 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 , e' sostituito dal seguente:
"L'Amministrazione e' liberata da ogni responsabilita' nei servizi di bancoposta quando il pagamento delle somme ad essa affidate dagli utenti sia effettuato con l'osservanza delle norme stabilite dal regolamento generale dei servizi postali e di bancoposta e nei casi previsti dall'articolo 96, in quanto compatibili".
Nota all'art. 32:
Parte di provvedimento in formato grafico
1 . Il primo comma dell'articolo 102 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 , e' sostituito dal seguente:
"L'Amministrazione e' liberata da ogni responsabilita' nei servizi di bancoposta quando il pagamento delle somme ad essa affidate dagli utenti sia effettuato con l'osservanza delle norme stabilite dal regolamento generale dei servizi postali e di bancoposta e nei casi previsti dall'articolo 96, in quanto compatibili".
Nota all'art. 32:
Parte di provvedimento in formato grafico