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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 24/06/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE
dott. Daniela Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
dott. Giorgio Murru CONSIGLIERE
in esito all'udienza del 9 aprile 2025, sostituita dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al R.G. N. 81 dell'anno 2022, proposta da:
, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Parte_1
Giorgio Deiana, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale come in atti
APPELLANTE
contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso la propria avvocatura di sede, rappresentato e difeso dagli avv.ti Laura Furcas e Marina Olla, giusta procura generale alle liti
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
CP_ Con ricorso depositato il 2 luglio 2020, aveva convenuto in giudizio l' Parte_1
davanti al Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, ed aveva premesso di avere lavorato alle dipendenze di di cui era rimasto creditore nella misura di €. Controparte_3
9.784,94, oltre accessori, a lui dovuti a titolo di TFR, come risultante dal verbale di conciliazione giudiziale n. 33/2013, reso esecutivo il 28 febbraio 2013, e come indicato nell'atto di precetto che era stato ritualmente notificato al creditore il 2 maggio 2019.
Al fine di ottenere il ristoro del credito vantato nei confronti del datore di lavoro aveva dato inizio all'esecuzione, che si era rivelata non fruttuosa, visto che il pignoramento tentato nei confronti di non era andato a buon fine, come da relativo verbale con esito Controparte_3
negativo redatto dal competente ufficiale giudiziario nelle date del 6 giugno 2019 e del 3 luglio
2019, e che era risultato che il medesimo non possedesse alcun bene, mobile o immobile.
CP_ Egli aveva, perciò, presentato domanda al Fondo di Garanzia in data 25 settembre 2019, ai sensi della legge 297 del 1982, per ottenere la liquidazione delle somme maturate a titolo di
TFR, dimostrando l'impossibilità di recupero mediante esecuzione forzata delle somme dovute dal datore di lavoro.
In particolare, poiché aveva dato prova dell'insolvenza del datore di lavoro, sia mediante l'infruttuoso tentativo della procedura esecutiva, sia attestando, con le produzioni documentali,
l'inesistenza di garanzie patrimoniali per la soddisfazione del credito vantato, poteva ritenersi provato che avesse cercato di realizzare il proprio credito e che avesse, quindi, diritto di
CP_ presentare la domanda al Fondo di Garanzia dell' e ottenere l'erogazione delle somme richieste a titolo di TFR.
L' nei termini di legge era rimasto inadempiente ed egli, il 16 dicembre 2019, aveva CP_2
presentato formale ricorso.
In data 3 aprile 2020, l' gli aveva comunicato il rigetto della domanda, che non era stata CP_1
accolta perché duplicato di precedente domanda decaduta.
Dopo avere precisato che la domanda presentata il 25 settembre 2019 era, in realtà, seguita alla procedura di recupero delle somme da lui iniziata con la notifica dell'atto di precetto del 2
maggio 2019, avendo egli intrapreso solo in quel momento le azioni necessarie per il recupero
2 delle somme dovute ed essendo le medesime rimaste infruttuose, aveva Parte_1
concluso domandando il riconoscimento del proprio diritto di ricevere dall Controparte_4
le somme rivendicate a titolo di TFR, oltre interessi di legge.
[...]
***
CP_ L' si era costituito in giudizio e aveva contestato la fondatezza in fatto ed in diritto dell'avversa pretesa, eccependo, tra l'altro, la decadenza dall'azione giudiziaria in cui Pt_1
era incorso per il superamento del termine annuale previsto dall'art. 47 D.P.R. 639/1970.
In particolare, aveva rilevato l' convenuto, con la sentenza n. 678/2019, pronunziata in un CP_1
precedente giudizio da lui radicato per il medesimo credito, avverso la quale aveva Pt_1
proposto ricorso in appello, il Tribunale di Cagliari aveva già accolto l'eccezione di decadenza formulata dall' , cosicché l'odierna domanda doveva ritenersi inammissibile considerata la CP_1
natura sostanziale dell'istituto della decadenza, finalizzato a tutelare l'interesse pubblico alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti l'erogazione di spese gravanti sui bilanci pubblici.
La pronuncia richiamata, aveva proseguito l' , aveva, quindi, determinato, in conformità a CP_2
quanto affermato dall'univoca e consolidata giurisprudenza, la decadenza dal diritto e dall'azione e cioè dal potere processuale di ottenere la pronuncia di un provvedimento giurisdizionale sul merito del diritto soggettivo assunto.
***
Con la sentenza n. 1169/2021 del 29 ottobre 2021 il Tribunale di Cagliari aveva dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo maturata la decadenza, per essere stata proposta l'azione giudiziaria oltre il termine di un anno previsto dall'art. 47 d.P.R. n. 639/1970.
Più precisamente, aveva rilevato il Tribunale, poiché il ricorrente aveva presentato una prima
CP_ domanda all' il 31 luglio 2013, incardinando un precedente giudizio il 1 dicembre 2016,
conclusosi con la citata sentenza, che aveva dichiarato la decadenza, e una seconda domanda il
3 era evidente l'inammissibilità del ricorso non potendosi ritenere ammissibile la presentazione in sede amministrativa di plurime domande da parte del medesimo soggetto, di contenuto identico e fondate sui medesimi fatti costitutivi del diritto vantato, giacché ciò avrebbe costituito una palese elusione del termine annuale di decadenza previsto dal citato art. 47, la cui ratio è chiaramente quella di limitare ad un periodo breve, annuale, l'esposizione dell'attività dell'amministrazione previdenziale a contestazioni giudiziali e di consentire, di riflesso, un rapido consolidamento delle determinazioni assunte da tale amministrazione, come più volte evidenziato dalla Suprema
Corte, anche con l'ordinanza n. 21039/2018.
La proposizione in epoca posteriore alla maturazione della decadenza di una nuova domanda diretta ad ottenere il medesimo beneficio previdenziale era irrilevante ai fini del riconoscimento della prestazione, posto che l'istituto della decadenza sostanziale mira a tutelare la certezza delle determinazioni concernenti l'erogazione di spese gravanti sui bilanci pubblici, che verrebbe vanificata se si consentisse il venir meno degli effetti decadenziali già verificatisi con la mera riproposizione della domanda, trattandosi di decadenza che, una volta maturata, diviene definitiva, anche se la domanda amministrativa viene presentata una seconda volta.
Nel caso di specie, quindi, la decadenza era maturata già a far data dalla prima domanda del 31
luglio 2013, con conseguente inammissibilità del ricorso depositato il 2 luglio 2020, per essere il ricorrente già decaduto dall'azione giudiziaria.
***
Contro la sentenza del Tribunale di Cagliari ha proposto appello Parte_1
L' ha resistito. CP_2
La causa è stata decisa dal Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
Voglia “l'Ecc.ma Corte D'Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in
accoglimento del presente appello, in riforma della sentenza appellata”:
4 “a) Accogliere le domande formulate in primo grado e conseguentemente dichiarare il diritto di
al pagamento da parte l' Fondo di Garanzia della somma a titolo di Parte_1 CP_2
TFR per € 9.784,94 e, in ogni caso, dichiarare l' Fondo di Garanzia- tenuto a CP_2
corrispondere all'appellante la somma a titolo di TFR per € 9.784,94 oltre interessi e
rivalutazione come per legge, dalla data di maturazione del credito, ovvero dalla data di
cessazione del rapporto di lavoro;
b) Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio oltre accessori come per legge”.
Nell'interesse dell'Istituto appellato:
“l'ecc.mo Collegio adito voglia rigettare l'avverso ricorso in appello e confermare la sentenza
impugnata.
Con vittoria di spese dei due gradi di giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo d'appello, ha censurato la decisione del primo giudice, Parte_1
rilevando che il Tribunale non aveva correttamente valutato le risultanze in atti nella parte in cui aveva ritenuto che la (seconda) domanda proposta il 25 settembre 2019 in sede amministrativa fosse una domanda avente il medesimo oggetto ed i medesimi fatti costitutivi di quella precedente, presentata il 31 luglio 2013, senza considerare che la seconda domanda era invece fondata sull'azione esecutiva intrapresa dal lavoratore per il recupero del credito vantato a titolo di TFR attraverso il verbale di conciliazione n. 33/2013 e con la notifica dell'atto di precetto al datore di lavoro, perciò conseguente all'azione di recupero delle somme intrapresa con tale ultimo atto il 2 maggio 2019.
Solo da tale data, infatti, il lavoratore, con le attività intraprese dopo la notifica dell'atto di precetto, aveva attestato l'inesistenza di garanzie patrimoniali, dimostrando di avere tentato di realizzare il proprio credito mediante azioni risultate infruttuose e di avere, quindi,
conseguentemente maturato il diritto all'erogazione delle somme rivendicate da parte del Fondo
CP_ di Garanzia dell'
5 D'altronde, ha aggiunto l'appellante, il d.l. 103 del 1991, convertito nella legge 166 del 1991,
nell'art. 6, che aveva carattere di norma di interpretazione autentica, aveva limitato la decadenza ai soli ratei pregressi delle prestazioni previdenziali, con la conseguenza che in ipotesi di mancata proposizione del ricorso amministrativo i termini dovevano decorrere dall'insorgenza del diritto ai singoli ratei.
Poiché, d'altra parte, nel caso in questione il lavoratore aveva svolto tutta quell'attività
propedeutica prevista dalla legge per presentare la domanda e richiedere l'intervento del Fondo
di Garanzia, cioè aveva notificato l'atto di precetto, svolto le successive infruttuose azioni esecutive, dimostrato la cancellazione della ditta individuale e la circostanza che il titolare della medesima non possedeva alcun bene, e aveva, altresì, comprovato l'impossibilità di eseguire altra azione esecutiva, non poteva dirsi incorso in alcuna decadenza.
***
L'appello è infondato.
Come già osservato da questa Corte in precedenti pronunce relative a fattispecie del tutto analoghe che qui si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (sentenza n. 64/2024 e sentenza n. 89/2024), la decadenza prevista dall'art. 47 del D.P.R. n. 639/1970 ha natura sostanziale “di ordine pubblico”, in quanto la sua funzione è quella di tutelare la certezza delle determinazioni concernenti l'erogazione di spese gravanti sui bilanci pubblici e ha, perciò,
carattere inderogabile, essendo finalizzata alla certezza e definizione dei rapporti giuridico-
previdenziali.
Da ciò deriva la conseguenza che le parti non possono spostare in avanti il termine della decadenza dilatando i tempi del procedimento ammnistrativo e che il “dies a quo” risulta ancorato alla data di presentazione dell'originaria domanda in sede amministrativa, risultando irrilevante, a tal fine, un eventuale riproposizione della domanda o una richiesta dell'assicurato di chiarimenti (così Cass. Sez. Lav. sent. n. 17792/2020).
CP_ Non può, in particolare, disporre del termine l spostandolo in avanti, provvedendo
6 tardivamente sulla domanda, sicché il tempo datogli per provvedere sulla stessa è, e resta, di 120
giorni, al cui scadere inizia poi a decorrere il successivo termine di 90 giorni dato al cittadino per presentare ricorso, ovvero provvedendo tardivamente sul ricorso amministrativo, con la conseguenza che in tal caso la decadenza inizia a decorrere comunque allo scadere del novantesimo giorno successivo alla presentazione del ricorso.
Né può farlo il cittadino, per esempio producendo la documentazione necessaria all'istruzione della pratica in un momento (anche di molto) successivo alla presentazione della domanda (cfr.
Cass. Sezioni Unite 29 maggio 2009 n. 12718; Cass. 29 marzo 2010 n. 7527; Cass. 21 settembre
2011 n. 19225, Cass. 3 aprile 2019 n. 9275 e da ultimo Cass. 26 agosto 2020 n. 17792), né, tanto meno, riproponendo, una seconda volta, successivamente alla maturazione della decadenza, la medesima domanda.
Infatti, come bene evidenziato dalla Suprema Corte in materia di rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto, “la riproposizione, successivamente alla maturazione della decadenza,
di una nuova domanda diretta ad ottenere il medesimo beneficio previdenziale non fa venir
meno gli effetti decadenziali già prodotti posto che l'istituto, di natura sostanziale e di ordine
pubblico, tutela la certezza dei capitoli di spesa gravanti sul bilancio dello Stato, che verrebbe
altrimenti vanificata” (così Cass. ord. 21039/2018; si veda anche Cass. ord. 20185/2022).
Nel caso in esame, quindi, come correttamente ritenuto dal Tribunale, rimane ferma la decadenza maturata in relazione alla prima domanda amministrativa proposta il 31 luglio 2013. Decadenza
già accertata in altro giudizio (sentenza n. 678/2019 del Tribunale di Cagliari, nelle more confermata in appello) e che, comunque, sarebbe, nel frattempo, in ogni caso, maturata, a partire dalla data indicata del 31 luglio 2013, con il decorso, al massimo, da essa, di un termine di un anno e trecento giorni, corrispondente alla durata massima complessiva del procedimento amministrativo e risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione, di cui all'art. 7 della l. n. 533 del 1973, e di centottanta giorni, previsto dall'art. 46, commi 5 e 6, della l. n. 88 del 1989; termine certamente
7 già scaduto alla data dell'introduzione in primo grado del presente giudizio (2 luglio 2020).
In virtù dell'intervenuta decadenza, il diritto azionato da con il presente Parte_1
giudizio deve, dunque, considerarsi estinto.
Né può, in senso contrario, condividersi l'affermazione di parte appellante secondo la quale la domanda amministrativa proposta il 25 settembre 2019 costituirebbe una diversa domanda fondata su fatti nuovi, e cioè sull'azione esecutiva intrapresa dal lavoratore per il recupero del credito fatto oggetto del verbale di conciliazione n. 33/2013.
Infatti, anche l'oggetto della domanda presentata nel luglio 2013 era stato, comunque, la liquidazione del TFR maturato, come da verbale di conciliazione appena richiamato, senza contare che, come emerge dall'esame del primo ricorso giudiziario depositato, presente in atti,
anche in quel caso l'attuale appellante aveva allegato di avere tentato mediante esecuzione forzata di ottenere il ristoro di quanto vantato nei confronti del datore di lavoro, di avere notificato l'atto di precetto, di avere verificato l'avvenuta cancellazione della ditta individuale, di avere attestato l'assenza di beni immobili di proprietà del datore di lavoro e di avere attestato,
attraverso la produzione di un verbale di pignoramento con esito negativo redatto dal competente ufficiale giudiziario, l'impossibilità di eseguire altre azioni esecutive.
Neppure conferente è il richiamo all'art. 6, d.l. 103/1991, convertito in l. n. 166/1991, che va letto in combinato disposto con la norma fondamentale, e cioè l'art. 47 del d.p.r. 639 del 1970, e attiene all'estinzione del diritto ai ratei pregressi, ma è evidentemente riferito a prestazioni liquidabili in ratei, tra le quali non rientra certamente quella di specie.
***
Sulla base delle motivazioni sopra indicate, l'appello proposto da deve, Parte_1
dunque, essere rigettato e la sentenza appellata, per l'effetto, deve essere confermata.
Le spese processuali non seguono la soccombenza, avendo l'appellante allegato e comprovato,
mediante la produzione di apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione del 8 aprile 2022,
di non essere stato titolare, nell'anno 2021, di un reddito familiare superiore al limite previsto
8 dall'art. 42, co.11, D.L. 269/03 e non avendo il medesimo comunicato eventuali sopravvenute variazioni rilevanti.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30
maggio 2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 228-2012.
P.Q.M.
La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando:
CP_ rigetta l'appello proposto da nei confronti dell' Parte_1
nulla dispone in ordine alle spese del giudizio.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte dell'appellante,
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115,
come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 228-2012.
Cagliari, 24 giugno 2025.
L'estensore………… …………………………………………….La Presidente
dott. Daniela Coinu……………………… …………………dott. Maria Luisa Scarpa
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
25 settembre 2019, con il medesimo oggetto ed i medesimi fatti costitutivi della prima domanda,
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE
dott. Daniela Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
dott. Giorgio Murru CONSIGLIERE
in esito all'udienza del 9 aprile 2025, sostituita dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al R.G. N. 81 dell'anno 2022, proposta da:
, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Parte_1
Giorgio Deiana, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale come in atti
APPELLANTE
contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso la propria avvocatura di sede, rappresentato e difeso dagli avv.ti Laura Furcas e Marina Olla, giusta procura generale alle liti
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
CP_ Con ricorso depositato il 2 luglio 2020, aveva convenuto in giudizio l' Parte_1
davanti al Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, ed aveva premesso di avere lavorato alle dipendenze di di cui era rimasto creditore nella misura di €. Controparte_3
9.784,94, oltre accessori, a lui dovuti a titolo di TFR, come risultante dal verbale di conciliazione giudiziale n. 33/2013, reso esecutivo il 28 febbraio 2013, e come indicato nell'atto di precetto che era stato ritualmente notificato al creditore il 2 maggio 2019.
Al fine di ottenere il ristoro del credito vantato nei confronti del datore di lavoro aveva dato inizio all'esecuzione, che si era rivelata non fruttuosa, visto che il pignoramento tentato nei confronti di non era andato a buon fine, come da relativo verbale con esito Controparte_3
negativo redatto dal competente ufficiale giudiziario nelle date del 6 giugno 2019 e del 3 luglio
2019, e che era risultato che il medesimo non possedesse alcun bene, mobile o immobile.
CP_ Egli aveva, perciò, presentato domanda al Fondo di Garanzia in data 25 settembre 2019, ai sensi della legge 297 del 1982, per ottenere la liquidazione delle somme maturate a titolo di
TFR, dimostrando l'impossibilità di recupero mediante esecuzione forzata delle somme dovute dal datore di lavoro.
In particolare, poiché aveva dato prova dell'insolvenza del datore di lavoro, sia mediante l'infruttuoso tentativo della procedura esecutiva, sia attestando, con le produzioni documentali,
l'inesistenza di garanzie patrimoniali per la soddisfazione del credito vantato, poteva ritenersi provato che avesse cercato di realizzare il proprio credito e che avesse, quindi, diritto di
CP_ presentare la domanda al Fondo di Garanzia dell' e ottenere l'erogazione delle somme richieste a titolo di TFR.
L' nei termini di legge era rimasto inadempiente ed egli, il 16 dicembre 2019, aveva CP_2
presentato formale ricorso.
In data 3 aprile 2020, l' gli aveva comunicato il rigetto della domanda, che non era stata CP_1
accolta perché duplicato di precedente domanda decaduta.
Dopo avere precisato che la domanda presentata il 25 settembre 2019 era, in realtà, seguita alla procedura di recupero delle somme da lui iniziata con la notifica dell'atto di precetto del 2
maggio 2019, avendo egli intrapreso solo in quel momento le azioni necessarie per il recupero
2 delle somme dovute ed essendo le medesime rimaste infruttuose, aveva Parte_1
concluso domandando il riconoscimento del proprio diritto di ricevere dall Controparte_4
le somme rivendicate a titolo di TFR, oltre interessi di legge.
[...]
***
CP_ L' si era costituito in giudizio e aveva contestato la fondatezza in fatto ed in diritto dell'avversa pretesa, eccependo, tra l'altro, la decadenza dall'azione giudiziaria in cui Pt_1
era incorso per il superamento del termine annuale previsto dall'art. 47 D.P.R. 639/1970.
In particolare, aveva rilevato l' convenuto, con la sentenza n. 678/2019, pronunziata in un CP_1
precedente giudizio da lui radicato per il medesimo credito, avverso la quale aveva Pt_1
proposto ricorso in appello, il Tribunale di Cagliari aveva già accolto l'eccezione di decadenza formulata dall' , cosicché l'odierna domanda doveva ritenersi inammissibile considerata la CP_1
natura sostanziale dell'istituto della decadenza, finalizzato a tutelare l'interesse pubblico alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti l'erogazione di spese gravanti sui bilanci pubblici.
La pronuncia richiamata, aveva proseguito l' , aveva, quindi, determinato, in conformità a CP_2
quanto affermato dall'univoca e consolidata giurisprudenza, la decadenza dal diritto e dall'azione e cioè dal potere processuale di ottenere la pronuncia di un provvedimento giurisdizionale sul merito del diritto soggettivo assunto.
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Con la sentenza n. 1169/2021 del 29 ottobre 2021 il Tribunale di Cagliari aveva dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo maturata la decadenza, per essere stata proposta l'azione giudiziaria oltre il termine di un anno previsto dall'art. 47 d.P.R. n. 639/1970.
Più precisamente, aveva rilevato il Tribunale, poiché il ricorrente aveva presentato una prima
CP_ domanda all' il 31 luglio 2013, incardinando un precedente giudizio il 1 dicembre 2016,
conclusosi con la citata sentenza, che aveva dichiarato la decadenza, e una seconda domanda il
3 era evidente l'inammissibilità del ricorso non potendosi ritenere ammissibile la presentazione in sede amministrativa di plurime domande da parte del medesimo soggetto, di contenuto identico e fondate sui medesimi fatti costitutivi del diritto vantato, giacché ciò avrebbe costituito una palese elusione del termine annuale di decadenza previsto dal citato art. 47, la cui ratio è chiaramente quella di limitare ad un periodo breve, annuale, l'esposizione dell'attività dell'amministrazione previdenziale a contestazioni giudiziali e di consentire, di riflesso, un rapido consolidamento delle determinazioni assunte da tale amministrazione, come più volte evidenziato dalla Suprema
Corte, anche con l'ordinanza n. 21039/2018.
La proposizione in epoca posteriore alla maturazione della decadenza di una nuova domanda diretta ad ottenere il medesimo beneficio previdenziale era irrilevante ai fini del riconoscimento della prestazione, posto che l'istituto della decadenza sostanziale mira a tutelare la certezza delle determinazioni concernenti l'erogazione di spese gravanti sui bilanci pubblici, che verrebbe vanificata se si consentisse il venir meno degli effetti decadenziali già verificatisi con la mera riproposizione della domanda, trattandosi di decadenza che, una volta maturata, diviene definitiva, anche se la domanda amministrativa viene presentata una seconda volta.
Nel caso di specie, quindi, la decadenza era maturata già a far data dalla prima domanda del 31
luglio 2013, con conseguente inammissibilità del ricorso depositato il 2 luglio 2020, per essere il ricorrente già decaduto dall'azione giudiziaria.
***
Contro la sentenza del Tribunale di Cagliari ha proposto appello Parte_1
L' ha resistito. CP_2
La causa è stata decisa dal Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
Voglia “l'Ecc.ma Corte D'Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in
accoglimento del presente appello, in riforma della sentenza appellata”:
4 “a) Accogliere le domande formulate in primo grado e conseguentemente dichiarare il diritto di
al pagamento da parte l' Fondo di Garanzia della somma a titolo di Parte_1 CP_2
TFR per € 9.784,94 e, in ogni caso, dichiarare l' Fondo di Garanzia- tenuto a CP_2
corrispondere all'appellante la somma a titolo di TFR per € 9.784,94 oltre interessi e
rivalutazione come per legge, dalla data di maturazione del credito, ovvero dalla data di
cessazione del rapporto di lavoro;
b) Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio oltre accessori come per legge”.
Nell'interesse dell'Istituto appellato:
“l'ecc.mo Collegio adito voglia rigettare l'avverso ricorso in appello e confermare la sentenza
impugnata.
Con vittoria di spese dei due gradi di giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo d'appello, ha censurato la decisione del primo giudice, Parte_1
rilevando che il Tribunale non aveva correttamente valutato le risultanze in atti nella parte in cui aveva ritenuto che la (seconda) domanda proposta il 25 settembre 2019 in sede amministrativa fosse una domanda avente il medesimo oggetto ed i medesimi fatti costitutivi di quella precedente, presentata il 31 luglio 2013, senza considerare che la seconda domanda era invece fondata sull'azione esecutiva intrapresa dal lavoratore per il recupero del credito vantato a titolo di TFR attraverso il verbale di conciliazione n. 33/2013 e con la notifica dell'atto di precetto al datore di lavoro, perciò conseguente all'azione di recupero delle somme intrapresa con tale ultimo atto il 2 maggio 2019.
Solo da tale data, infatti, il lavoratore, con le attività intraprese dopo la notifica dell'atto di precetto, aveva attestato l'inesistenza di garanzie patrimoniali, dimostrando di avere tentato di realizzare il proprio credito mediante azioni risultate infruttuose e di avere, quindi,
conseguentemente maturato il diritto all'erogazione delle somme rivendicate da parte del Fondo
CP_ di Garanzia dell'
5 D'altronde, ha aggiunto l'appellante, il d.l. 103 del 1991, convertito nella legge 166 del 1991,
nell'art. 6, che aveva carattere di norma di interpretazione autentica, aveva limitato la decadenza ai soli ratei pregressi delle prestazioni previdenziali, con la conseguenza che in ipotesi di mancata proposizione del ricorso amministrativo i termini dovevano decorrere dall'insorgenza del diritto ai singoli ratei.
Poiché, d'altra parte, nel caso in questione il lavoratore aveva svolto tutta quell'attività
propedeutica prevista dalla legge per presentare la domanda e richiedere l'intervento del Fondo
di Garanzia, cioè aveva notificato l'atto di precetto, svolto le successive infruttuose azioni esecutive, dimostrato la cancellazione della ditta individuale e la circostanza che il titolare della medesima non possedeva alcun bene, e aveva, altresì, comprovato l'impossibilità di eseguire altra azione esecutiva, non poteva dirsi incorso in alcuna decadenza.
***
L'appello è infondato.
Come già osservato da questa Corte in precedenti pronunce relative a fattispecie del tutto analoghe che qui si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (sentenza n. 64/2024 e sentenza n. 89/2024), la decadenza prevista dall'art. 47 del D.P.R. n. 639/1970 ha natura sostanziale “di ordine pubblico”, in quanto la sua funzione è quella di tutelare la certezza delle determinazioni concernenti l'erogazione di spese gravanti sui bilanci pubblici e ha, perciò,
carattere inderogabile, essendo finalizzata alla certezza e definizione dei rapporti giuridico-
previdenziali.
Da ciò deriva la conseguenza che le parti non possono spostare in avanti il termine della decadenza dilatando i tempi del procedimento ammnistrativo e che il “dies a quo” risulta ancorato alla data di presentazione dell'originaria domanda in sede amministrativa, risultando irrilevante, a tal fine, un eventuale riproposizione della domanda o una richiesta dell'assicurato di chiarimenti (così Cass. Sez. Lav. sent. n. 17792/2020).
CP_ Non può, in particolare, disporre del termine l spostandolo in avanti, provvedendo
6 tardivamente sulla domanda, sicché il tempo datogli per provvedere sulla stessa è, e resta, di 120
giorni, al cui scadere inizia poi a decorrere il successivo termine di 90 giorni dato al cittadino per presentare ricorso, ovvero provvedendo tardivamente sul ricorso amministrativo, con la conseguenza che in tal caso la decadenza inizia a decorrere comunque allo scadere del novantesimo giorno successivo alla presentazione del ricorso.
Né può farlo il cittadino, per esempio producendo la documentazione necessaria all'istruzione della pratica in un momento (anche di molto) successivo alla presentazione della domanda (cfr.
Cass. Sezioni Unite 29 maggio 2009 n. 12718; Cass. 29 marzo 2010 n. 7527; Cass. 21 settembre
2011 n. 19225, Cass. 3 aprile 2019 n. 9275 e da ultimo Cass. 26 agosto 2020 n. 17792), né, tanto meno, riproponendo, una seconda volta, successivamente alla maturazione della decadenza, la medesima domanda.
Infatti, come bene evidenziato dalla Suprema Corte in materia di rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto, “la riproposizione, successivamente alla maturazione della decadenza,
di una nuova domanda diretta ad ottenere il medesimo beneficio previdenziale non fa venir
meno gli effetti decadenziali già prodotti posto che l'istituto, di natura sostanziale e di ordine
pubblico, tutela la certezza dei capitoli di spesa gravanti sul bilancio dello Stato, che verrebbe
altrimenti vanificata” (così Cass. ord. 21039/2018; si veda anche Cass. ord. 20185/2022).
Nel caso in esame, quindi, come correttamente ritenuto dal Tribunale, rimane ferma la decadenza maturata in relazione alla prima domanda amministrativa proposta il 31 luglio 2013. Decadenza
già accertata in altro giudizio (sentenza n. 678/2019 del Tribunale di Cagliari, nelle more confermata in appello) e che, comunque, sarebbe, nel frattempo, in ogni caso, maturata, a partire dalla data indicata del 31 luglio 2013, con il decorso, al massimo, da essa, di un termine di un anno e trecento giorni, corrispondente alla durata massima complessiva del procedimento amministrativo e risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione, di cui all'art. 7 della l. n. 533 del 1973, e di centottanta giorni, previsto dall'art. 46, commi 5 e 6, della l. n. 88 del 1989; termine certamente
7 già scaduto alla data dell'introduzione in primo grado del presente giudizio (2 luglio 2020).
In virtù dell'intervenuta decadenza, il diritto azionato da con il presente Parte_1
giudizio deve, dunque, considerarsi estinto.
Né può, in senso contrario, condividersi l'affermazione di parte appellante secondo la quale la domanda amministrativa proposta il 25 settembre 2019 costituirebbe una diversa domanda fondata su fatti nuovi, e cioè sull'azione esecutiva intrapresa dal lavoratore per il recupero del credito fatto oggetto del verbale di conciliazione n. 33/2013.
Infatti, anche l'oggetto della domanda presentata nel luglio 2013 era stato, comunque, la liquidazione del TFR maturato, come da verbale di conciliazione appena richiamato, senza contare che, come emerge dall'esame del primo ricorso giudiziario depositato, presente in atti,
anche in quel caso l'attuale appellante aveva allegato di avere tentato mediante esecuzione forzata di ottenere il ristoro di quanto vantato nei confronti del datore di lavoro, di avere notificato l'atto di precetto, di avere verificato l'avvenuta cancellazione della ditta individuale, di avere attestato l'assenza di beni immobili di proprietà del datore di lavoro e di avere attestato,
attraverso la produzione di un verbale di pignoramento con esito negativo redatto dal competente ufficiale giudiziario, l'impossibilità di eseguire altre azioni esecutive.
Neppure conferente è il richiamo all'art. 6, d.l. 103/1991, convertito in l. n. 166/1991, che va letto in combinato disposto con la norma fondamentale, e cioè l'art. 47 del d.p.r. 639 del 1970, e attiene all'estinzione del diritto ai ratei pregressi, ma è evidentemente riferito a prestazioni liquidabili in ratei, tra le quali non rientra certamente quella di specie.
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Sulla base delle motivazioni sopra indicate, l'appello proposto da deve, Parte_1
dunque, essere rigettato e la sentenza appellata, per l'effetto, deve essere confermata.
Le spese processuali non seguono la soccombenza, avendo l'appellante allegato e comprovato,
mediante la produzione di apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione del 8 aprile 2022,
di non essere stato titolare, nell'anno 2021, di un reddito familiare superiore al limite previsto
8 dall'art. 42, co.11, D.L. 269/03 e non avendo il medesimo comunicato eventuali sopravvenute variazioni rilevanti.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30
maggio 2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 228-2012.
P.Q.M.
La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando:
CP_ rigetta l'appello proposto da nei confronti dell' Parte_1
nulla dispone in ordine alle spese del giudizio.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte dell'appellante,
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115,
come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 228-2012.
Cagliari, 24 giugno 2025.
L'estensore………… …………………………………………….La Presidente
dott. Daniela Coinu……………………… …………………dott. Maria Luisa Scarpa
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
25 settembre 2019, con il medesimo oggetto ed i medesimi fatti costitutivi della prima domanda,