Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 20/01/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 142/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
La Corte di Appello di Campobasso, collegio civile, riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati: dr. RI Grazia d'Errico Presidente dr. Rita Carosella Consigliere dr. Gianfranco Placentino Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 142/2021 R.G. di appello avverso la sentenza n. 401/2020 pubblicata il 25/11/2020 dal Tribunale di Larino in composizione monocratica nel procedimento n. 100203/2011 R.G., avente ad oggetto: azione di regolamento dei confini
TRA
AN RE (C.F. [...]),
GI AN (C.F. [...]) con il patrocinio dell'avv. RUTA GIUSEPPE, elettivamente domiciliati in CORSO VITTORIO EMANUELE II, 23 86100 CAMPOBASSO, presso il difensore
APPELLANTI
E
DI FO IO (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. LELLA FRANCO, elettivamente domiciliato in VIA MONSIGNOR BOLOGNA N.16 C/O AVV. ILENIA GUADAGNO CAMPOBASSO
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza del 24/1/24, tenuta con trattazione scritta: per gli appellanti, l'avv. Ruta chiede che la Corte voglia:
“1.- annullare e/o riformare la sentenza di primo grado resa dal Tribunale di Larino nel giudizio iscritto al rgn.100203/2011, n.599/2020, pubblicata il 26.11.2020, non notificata;
2.- riconoscere i confini tra i fondi oggetto di causa così come già individuati con la sentenza della Corte di Appello di Campobasso n.47/2000, confermata dalla con sentenza n.16926/2000, e conseguentemente, dichiarare che da parte dei sig.ri NO non vi è stata alcuna occupazione, né sconfinamento in danno del sig. AR di ZO;
3.- in via istruttoria, anche previa revoca dell'ordinanza dell'8.9.2021 che sin da ora si chiede, procedere alla nomina di un CTU o, se del caso, al rinnovo della consulenza già disposta nel giudizio
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”
Per l'appellato, l'avv. LELLA FRANCO chiede che la corte voglia:
“1) NEL MERITO: Rigettare l'appello proposto dai sigg.ri NO ES e NO GI in quanto inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto, confermando integralmente la sentenza n. 401/2020, rep. n. 599/2020 emessa dal Tribunale di Larino in data 29/10/2020 e pubblicata il 25/11/2020;
2) Condannare gli appellanti al pagamento delle spese e competenze del giudizio.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con citazione notificata l'8/3/11 IO DI FO conveniva in giudizio NO ES e NO GI esponendo di essere proprietario del terreno sito in agro di Montenero di Bisaccia alla contrada Padula in Catasto iscritto al foglio 2, particella 242 (a lui pervenuto con atto di compravendita per Notaio Di Virgilio in data 3.6.1985, a seguito di frazionamento n.27/1979 allegato all'atto per Notaio Gentile del 13.12.1979), confinante con altro terreno sito nella stessa località, iscritto in catasto al medesimo foglio 2- particella n. 177, di cui erano proprietari NO ES e NO GI;
chiedeva che fosse accertata l'esatta linea di confine tra il fondo dell'attore e quello dei convenuti a mezzo di CTU sulla base delle risultanze delle mappe catastali e dei titoli di proprietà, con condanna dei convenuti al rilascio della porzione occupata mediante la recinzione del cantiere per la costruzione di un fabbricato da loro apposta e con apposizione dei termini.
Si costituivano i convenuti, contestando che il confine, certo e da sempre esistente tra i due fondi, era quello fissato dall'originario proprietario, VI AR, che aveva effettuato, a suo tempo, un frazionamento di tutta la sua proprietà (frazionamento dal quale proveniva anche il fondo dell' attore), apponendo termini lapidei sul confine;
i confini di fatto esistenti tra tutti i fondi risultanti dalla c.d. “lottizzazione VI” erano diversi da quelli delle mappe catastali, come accertato in altro giudizio conclusosi con sentenza della Corte di Appello di Campobasso n. 47/2000, passata in giudicato all'esito del giudizio di legittimità; detta sentenza, nei confronti dell'attore spiegava efficacia riflessa di giudicato o quantomeno costituiva valido elemento probatorio della difformità esistente tra i confini catastali e quelli reali relativi a tutti i lotti derivati dall'originaria lottizzazione
“VI”; sostenevano che rilevava la circostanza che essi avevano acquistato il loro terreno “a misura” e non “a corpo”; la ctu, espletata nel giudizio di appello predetto, ne aveva accertato un'estensione inferiore rispetto a quella riportata nel loro atto di acquisto;
concludevano chiedendo che i confini fossero accertati come già individuati con la sentenza della Corte di appello di Campobasso n. 47/00 e che fosse dichiarato che i convenuti non avevano effettuato alcuna occupazione.
Istruita la causa sulla scorta della documentazione allegata dalle parti e delle prove testimoniali ammesse, nonché con l'espletamento di ctu, il Tribunale di Larino con sentenza n. 401/2020 pubblicata il 25/11/2020, così disponeva:
“a) dichiara che il confine tra il terreno sito in Montenero di Bisaccia, alla C.da Padula, esteso are 21.00 e ca 70.00, distinto in catasto al fol. 2, p.lla 242, appartenente a Di ZO AR, ed il terreno sito in Montenero di Bisaccia, alla C.da Padula, distinto in catasto al fol. 2, p.lla 177 ora 938, appartenente a NO GI e NO ES, corrisponde al confine catastale come individuato dal CTU nella polilinea che congiunge i seguenti tre punti di coordinate: Coordinata X EST: 43846.674 m Coordinata Y NORD: 46184.597 m - Coordinata X EST: 43872.981 m Coordinata Y NORD: 46176.286 m - Coordinata X EST: 43883.844 m Coordinata Y NORD: 46208.406 m, dettagliatamente riportata negli stralci planimetrici di pag. 11 e 17 della relazione tecnica depositata il 21.01.2017 di cui in atti;
b) condanna NO GI e NO ES in solido a ripristinare lo stato dei luoghi, rimuovendo la recinzione esistente all'interno della p.lla 242 ed arretrandola sino al confine indicato sub a), ed a rilasciare all'attore il terreno sito in Montenero di Bisaccia, alla C.da Padula, esteso are 21.00 e ca 70.00, distinto in catasto al fol. 2, p.lla 242, nella sua attuale delimitazione catastale;
c) Condanna i convenuti in solido a rimborsare all'attore le spese di lite, che si liquidano in €
Pag. 2 a 6 195,00 per esborsi, € 4.835,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per rimborso forfetario spese generali. Pone le spese di ctu definitivamente a carico dei convenuti in solido.”
Il Tribunale rilevava che la richiesta dei convenuti di estendere l'efficacia di giudicato della sentenza della Corte di Appello di Campobasso n. 47/2000 anche nei confronti dell'attore era infondata;
rilevava che la sentenza invocata riguardava un'azione di regolamento di confini, tra la particella n. 177 di proprietà dei NO e la p.lla 243, di proprietà dei coniugi Di ZO GI e TE EL RI (diversa dalla particella n. 242 oggetto del presente procedimento); in base all' art. 950 c.c. legittimati ad agire ed a resistere erano esclusivamente i titolari dei fondi confinanti rispetto ai quali si pretende stabilire l'esatta demarcazione del confine, giacché nessun altro soggetto al di fuori dei titolari dei fondi il cui confine deve essere regolato, rimaneva o poteva rimanere coinvolto nel giudicato che regola tra costoro il confine (ex multis: Cass. 6333/79); la S.C. aveva pure chiarito che in tema di azione di regolamento di confini, se i fondi confinanti appartengono a più proprietari, non ricorre neppure un'ipotesi di litisconsorzio necessario e ciascuno dei proprietari è legittimato ad agire o resistere senza l'intervento degli altri (Cass. N. 27041/13, 8689/00); il giudicato poteva avere, oltre che una efficacia diretta nei confronti delle parti, loro eredi e aventi causa (art. 2909 c.c.), anche un' efficacia riflessa nel senso che poteva produrre conseguenze giuridiche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo in cui era stata emessa la relativa sentenza, ma ciò era possibile sempre e solo nel caso in cui questi fossero titolari di un diritto dipendente dalla situazione definita in quel processo o comunque di un diritto subordinato a tale situazione. (Cass. Ord. 12 giugno 2020, n. 11365; n. 8766/2019; n. 6788/2013; vedi Cass. n. 24558 /2015: “L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato non estende i suoi effetti e non è vincolante rispetto ai terzi ma, quale affermazione obiettiva di verità, è ugualmente idoneo a spiegare efficacia riflessa anche nei confronti di soggetti estranei al rapporto processuale, sempreché il terzo non sia titolare di un rapporto autonomo ed indipendente rispetto a quello in ordine al quale il giudicato interviene, non essendo ammissibile, in tale evenienza, che egli, salvo diversa ed espressa indicazione normativa, ne possa ricevere pregiudizio giuridico o possa avvalersene a fondamento della sua pretesa”); nel caso in esame, il diritto fatto valere Di ZO AR non dipendeva da quanto accertato dalla Corte di Appello di Campobasso, in merito alla esatta identificazione dei confini tra il fondo appartenente agli odierni convenuti e quello appartenente ad altri confinanti (i coniugi Di ZO GI-TE A.), in quanto riguardante l'individuazione di confini diversi da quelli per cui è causa;
la sentenza della Corte di Appello, che i convenuti avevano invocato quale “giudicato riflettente” o, almeno, prova documentale favorevole, nulla aveva statuito in ordine alla situazione dei confini che delimitano le particelle 177, dei convenuti, e 242, dell'attore; la stessa sentenza si era limitata unicamente a riportare quanto genericamente riferito dal CTU, chiamato a rendere chiarimenti in sede di impugnazione della sentenza di primo grado, e cioè che “la lottizzazione e quindi i vari frazionamenti che l'hanno originata, ha comportato delle traslazioni dei vari fondi rispetto alle precedenti situazioni catastali e i confini rilevabili dall'attuale mappa catastale non corrispondono a quelli fissati nei primi frazionamenti della lottizzazione stessa”, ma nulla di più; ne conseguiva che il confine tra i fondi doveva essere individuato tenuto conto dei titoli di proprietà secondo quanto accertato dal consulente tecnico di ufficio in conformità a quanto risultante dalle mappe catastali e come riportato nelle planimetrie della relazione;
non era possibile affermare che tra i due fondi per cui è causa il confine fosse stato, da sempre o quantomeno sin dall'acquisto fattone dai rispettivi proprietari, delimitato da un cordolo, posto che né il ctu e nemmeno i testi addotti dai NO erano stati in grado di confermare tale circostanza e considerato che tutti questi ultimi, invece, avevano concordemente riferito della sola esistenza di una recinzione di cantiere.
RE AN e GI NO proponevano appello avverso tale pronuncia con citazione notificata il 22/4/21 e iscritta a ruolo il 27/4/21, chiedendo che la corte volesse :
“1. annullare e/ riformare la sentenza di primo grado resa dal Tribunale di Larino nel giudizio iscritto al nrg 100203/2011, n. 599/2020, pubblicata il 26.11.2020, non notificata;
2. riconoscere i confini tra i fondi oggetto di causa così come già individuati con la sentenza della Corte di Appello di Campobasso n. 47/2000, confermata dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 16926/03 e, conseguentemente, dichiarare che da parte dei sig.ri NO non vi è stata alcuna occupazione, né sconfinamento in danno del sig. AR Di ZO”.
Si costituiva IO DI FO contestando l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello,
Pag. 3 a 6 chiedendone il rigetto, con vittoria delle spese del presente giudizio.
Rigettata la richiesta di applicazione delle norme sul filtro in appello formulata dalla parte appellata, rigettate le richieste di inibitoria e di rinnovazione della CTU formulate dagli appellanti, con ordinanza del 25/1/24, resa all'esito dell'udienza del 24/1/24, tenuta con trattazione scritta, la causa, sulle conclusioni di cui alle note scritte come riportate in epigrafe, veniva riservata per la decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
2. In via preliminare, non è ostativa alla disamina del merito l'eccezione di inammissibilità dell'appello per mancata osservanza delle prescrizioni dettate dall'art. 342 c.p.c., sollevata dall'appellato.
La norma, come da ultimo modificata dal d.l. n. 83/2012, conv. in l.n.134/'12, prevede l'onere per l'appellante di indicare le parti del provvedimento che si intende appellare, le modifiche richieste alla ricostruzione in fatto operata dal primo giudice, l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, in modo che alle argomentazioni svolte nella sentenza appellata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime.
L'atto introduttivo risulta rispondente a tali requisiti, contenendo: 1) l'indicazione delle parti della sentenza oggetto di censura;
2) l'esposizione dei motivi di fatto e di diritto per i quali si assume l'erroneità di tali decisioni;
3) la specificazione delle modifiche della decisione richieste, sintetizzate nelle conclusioni della citazione introduttiva.
3. Con il primo motivo di appello, si lamenta la violazione dei principi in materia di giudicato riflesso;
si sostiene che i coniugi Di ZO – TE avevano agito chiedendo la riforma della sentenza di primo grado sul presupposto che: “...i confini di fatto esistenti tra tutti i fondi risultanti dalla c.d. lottizzazione VI sono diversi da quelli evidenziati nelle mappe catastali”; nella sentenza si evidenziava che dalla relazione integrativa del CTU era stata effettuata la ricostruzione dei veri frazionamenti succedutisi nel tempo per la cd lottizzazione VI che <<…a meno del confine nord della p.lla 442 nonché dell'odierno confine sud della p.lla 128, tutti gli altri confini non coincidono con quelli catastali risultando traslati in prevalenza in direzione nord>.
4. Con il secondo motivo di gravame gli appellanti lamentano la violazione dell'art. 950 cc per il fatto che il Tribunale avrebbe preso in considerazione esclusivamente le mappe catastali e ha richiamato la ctu senza argomentare al riguardo.
5. I motivi di appello, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, sono infondati.
5.1. La lamentata violazione dei principi in materia di giudicato riflesso è insussistente.
I convenuti, con la comparsa di costituzione, hanno depositato unicamente la sentenza della Corte di appello di Campobasso n. 47/00, avente ad oggetto sentenza del tribunale di Larino, emessa in data 5/5/94, su domanda proposta da NO ES e NO luigi, con citazione del 7/11/88, nei confronti di Di ZO GI e TE EL RI, e che ha riguardato il confine tra il fondo dei NO e quello dei Di ZO-TE, in relazione alla particella 243 (diversa dalla particella 242 oggetto del presente procedimento); i convenuti hanno depositato irritualmente i loro titoli di provenienza (solo con il deposito delle osservazioni del loro CTP) e non hanno mai depositato la cd. lottizzazione VI, cui hanno fatto costantemente e ripetutamente riferimento.
Parte convenuta non ha depositato ritualmente entro il termine di legge nessun'altro documento;
va rilevato che il CTP Petti dei convenuti con le osservazioni del 27/5/2016 ha depositato documenti nuovi, tra cui i titoli di provenienza dei convenuti e copia del frazionamento 26/68 e del frazionamento 3/69 (documenti peraltro esaminati dal consulente tecnico di ufficio che ha risposto alle osservazioni del c.t.p., disattendendole).
Preliminarmente, va rilevato che non può essere accolta la richiesta effettuata dagli appellanti di voler disporre l'acquisizione della CTU resa nel giudizio conclusosi con la sentenza della Corte di Appello di Campobasso n. 47/00, in quanto documento che doveva essere eventualmente depositato dalla parte convenuta in primo grado (e nei termini di legge), stante il divieto previsto dall'art. 345 cpc di produzione di nuovi documenti.
Pag. 4 a 6 Ciò premesso, va subito rilevato che la sentenza della quale si invoca il giudicato riflesso è stata emessa tra gli odierni appellanti e terzi, in relazione al confine del fondo degli appellanti con particella del tutto diversa da quella oggetto del presente giudizio.
Nella sentenza cui ha fatto riferimento parte appellante non vi è alcun espresso riferimento alla particella n. 242, oggetto del presente procedimento, ma unicamente in relazione alle particelle, recanti numeri diversi, di proprietà dei terzi confinanti con gli appellanti, su altro confine.
Per il fatto che nella sentenza si legge che il consulente avrebbe accertato che “tutti gli altri confini non coincidono con quelli catastali, risultando traslati in prevalenza in direzione nord” non possono essere tratti elementi sufficienti ed univoci per concludere che il confine oggetto del presente procedimento sia esattamente quello indicato dagli appellanti;
nella stessa sentenza vi è il riferimento alla cd. lottizzazione VI (che non è mai stata depositata nel presente procedimento) e ha dato atto di una serie di frazionamenti successivi (il primo del 1964, poi del 1967, che non sono stati neppure prodotti nel presente procedimento), pervenendo alla conclusione che andava escluso che i di ZO avevano apposto la loro recinzione sconfinando nel fondo dei NO, rigettando la domanda proposta da questi ultimi.
Va rilevato che secondo Cassazione n. 9997/2022 può esservi una efficacia riflessa del giudicato, ma tale connotazione è suscettibile di assumere rilievo in quanto: a) i terzi non siano titolari di un diritto autonomo, scaturente da un distinto rapporto giuridico o costituito su un rapporto diverso da quello dedotto nel primo giudizio;
b) i terzi non possano risentire un pregiudizio giuridico dalla precedente decisione;
c) l'efficacia riflessa riguardi soltanto l'affermazione di una situazione giuridica che non ammette la possibilità di un diverso accertamento.
Nel presente giudizio non vi è identità di parti, vi è diversità di petitum sostanziale (atteso che nell'altro giudizio si è unicamente accertato un confine tra fondi del tutto diverso da quello in contestazione e vi è autonomia e non dipendenza del diritto azionato in questa sede dal rapporto giuridico definito con la predetta sentenza.
Inoltre, va rilevato che nessuna statuizione concreta relativa all'accertamento del confine oggetto del presente giudizio è presente nella sentenza cui hanno fatto riferimento gli appellanti, così che la richiesta di parte appellante che i confini siano accertati come già individuati con la sentenza della Corte di appello di Campobasso n. 47/00, è del tutto infondata, non avendo detta sentenza effettuato alcuna statuizione sul punto.
5.2. Del tutto infondato è l'assunto che il Tribunale abbia fondato il proprio convincimento facendo solo ed esclusivo riferimento alle risultanze delle mappe catastali.
L'assunto dei NO nel giudizio di primo grado, secondo il quale i confini tra le rispettive proprietà fossero da sempre stati materializzati da un cordolo e che allorquando essi avevano provveduto a recintare il cantiere avevano rispettato il confine, così come materializzato dal suddetto cordolo, è stato escluso e contraddetto dai testi escussi nel corso del giudizio, sia di parte attrice, che di parte convenuta (testi Bruno NI, Carlucci TO, IE IO, Di LL OL), i quali hanno dichiarato l'assenza del cordolo o di segni attestanti in maniera inequivoca la linea di demarcazione tra i fondi, come termini lapidei.
Nel corso del giudizio di primo grado i convenuti non hanno prodotto ritualmente entro il termine di cui all'art. 183 cpc, né l'atto con cui avevano acquistato il terreno, né l'atto di frazionamento, fondando tutte le loro difese e richieste solo ed esclusivamente sull'efficacia riflessa della sentenza n. 47/2000 della Corte di Appello di Campobasso.
In tema di onere probatorio il giudizio deve essere fondato basandosi sulle prove esistenti fornite da entrambe le parti: ciò spiega la norma di chiusura di cui al 3° co., che consente di tracciare il confine secondo le indicazioni delle mappe catastali;
entrambe le parti hanno l'onere di provare quello che ritengono essere l'esatto confine ( C. 12891/2006; C. 6189/2001; C. 5899/2001; C. 3663/1994; C. 5115/1993; C. 3110/1993; C. 7873/1990; C. 5183/1989).
Va rilevato che il CTU rispondendo alle osservazioni del c.t.p. ha rilevato che gli elaborati di quest'ultimo erano privi di libretto di misure e senza punti di maggior precisione;
il ctu tenendo
Pag. 5 a 6 conto dello stesso frazionamento n.3/69 allegato dal CTP (che peraltro non è il frazionamento iniziale per come già sopra motivato) ha rilevato che il fabbricato dei NO è difforme rispetto a quello riportato sull'estratto di mappa;
analizzando il frazionamento indicato e confrontandolo con lo stato dei luoghi fornito dallo stesso c.t.p., emergeva che l'attuale particella 938 andava ad invadere la particella 243.
È appena il caso di rilevare la correttezza di quanto rilevato dalla stessa sentenza della Corte di appello n. 47/00, riguardo al fatto che nella fattispecie sarebbe stato necessario il ricorso ad un giudizio nel contraddittorio di tutti gli interessati, per il ripristino della legittimità dei vari confini tra i fondi, nel rispetto del primo contratto di compravendita.
Gli appellanti, integralmente soccombenti, vanno condannati a rimborsare alla parte appellata le spese del presente grado, liquidate in dispositivo in applicazione del D.M. n. 147/22, in ragione del valore della causa e dell'attività prestata.
A norma dell'art. 13, c.
1-quater del DPR 115/2002, applicabile ai procedimenti iniziati successivamente al 31 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento da parte degli appellanti in solido di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Campobasso, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da AN RE e NO GI, avverso la sentenza n. 401/2020 pubblicata il 25/11/2020 dal Tribunale di Larino, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
-condanna AN RE e NO GI in solido al pagamento, in favore di DI FO IO, delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 5.809,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA, CPA come per legge;
-dichiara che a carico degli appellanti in solido sussiste il presupposto dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio della sez. civile della Corte d'Appello, in data 16/01/2025.
Il Presidente
Dr. RI Grazia D'Errico
Il Consigliere est.
Dr. Gianfranco Placentino
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