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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 10/12/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
SI PRENOTI A EB (artt. 146 d.p.r. 115/2002
59 d.p.r.131/1986)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE II CIVILE
riunito in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Dario Giuseppe Papa Presidente dott. Ida Carnevale Giudice dott. Valentina Leggio Giudice relatore nel procedimento
R.G. N. 78/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente a oggetto l'apertura della liquidazione controllata familiare promossa in proprio da (cod. fisc. ) e Parte_1 C.F._1 cod. fisc. ); Parte_2 C.F._2 visto il ricorso in data 18/08/2025, con il quale i debitori hanno chiesto che venga aperta la propria liquidazione controllata;
vista la documentazione prodotta;
Ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:
A) sussiste la competenza di questo Tribunale dal momento che gli istanti hanno il centro degli interessi principali, ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCI in un Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di
Varese;
B) sussiste la legittimazione degli istanti ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269
CCI in quanto non risultano assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
C) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori;
D) sussiste il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
E) ricorre una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett c), desumibile dalla relazione dell'OCC e dalle dichiarazioni confessorie rese dai debitori nel ricorso.
Ritenuto:
che, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI quale liquidatore possa essere nominato un professionista iscritto nell'albo dei gestori della crisi;
che, in considerazione delle spese necessarie per il mantenimento personale e familiare dei ricorrenti quali documentate in atti e verificate dal gestore della crisi, possano essere sottratti dalla liquidazione i redditi del ricorrente sino Parte_1 all'importo mensile di euro 1.960,00, e del ricorrente sino all'importo Parte_2 mensile di euro 440,00 con obbligo di versare al liquidatore il reddito eccedente tali limiti nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
che i debitori possano essere autorizzati a continuare ad utilizzare le due autovetture di proprietà, rimettendo al liquidatore le valutazioni di convenienza in merito alla successiva ed eventuale alienazione;
PQM
visti gli artt. 2, 269 e 270 CCI;
DICHIARA
l'apertura della liquidazione controllata familiare dei debitori Parte_1
e
[...] Parte_2
NOMINA
Giudice delegato la dott.ssa Valentina Leggio;
NOMINA liquidatore l'avv. Dario Radice.
Dispone che risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino all'importo mensile di euro 1.960,00, e del ricorrente Parte_1 sino all'importo mensile di euro 440,00, con obbligo di versare al Parte_2 liquidatore il reddito eccedente tali limiti nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
dà atto che, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCI, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio dei debitori;
ordina ai debitori il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;
ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;
dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale;
ordina al liquidatore quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
dispone che a cura della cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Così deciso in Varese nella camera di consiglio della sezione seconda civile il
18/11/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Valentina Leggio dott.ssa Dario Giuseppe Papa
59 d.p.r.131/1986)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE II CIVILE
riunito in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Dario Giuseppe Papa Presidente dott. Ida Carnevale Giudice dott. Valentina Leggio Giudice relatore nel procedimento
R.G. N. 78/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente a oggetto l'apertura della liquidazione controllata familiare promossa in proprio da (cod. fisc. ) e Parte_1 C.F._1 cod. fisc. ); Parte_2 C.F._2 visto il ricorso in data 18/08/2025, con il quale i debitori hanno chiesto che venga aperta la propria liquidazione controllata;
vista la documentazione prodotta;
Ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:
A) sussiste la competenza di questo Tribunale dal momento che gli istanti hanno il centro degli interessi principali, ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCI in un Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di
Varese;
B) sussiste la legittimazione degli istanti ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269
CCI in quanto non risultano assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
C) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori;
D) sussiste il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
E) ricorre una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett c), desumibile dalla relazione dell'OCC e dalle dichiarazioni confessorie rese dai debitori nel ricorso.
Ritenuto:
che, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI quale liquidatore possa essere nominato un professionista iscritto nell'albo dei gestori della crisi;
che, in considerazione delle spese necessarie per il mantenimento personale e familiare dei ricorrenti quali documentate in atti e verificate dal gestore della crisi, possano essere sottratti dalla liquidazione i redditi del ricorrente sino Parte_1 all'importo mensile di euro 1.960,00, e del ricorrente sino all'importo Parte_2 mensile di euro 440,00 con obbligo di versare al liquidatore il reddito eccedente tali limiti nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
che i debitori possano essere autorizzati a continuare ad utilizzare le due autovetture di proprietà, rimettendo al liquidatore le valutazioni di convenienza in merito alla successiva ed eventuale alienazione;
PQM
visti gli artt. 2, 269 e 270 CCI;
DICHIARA
l'apertura della liquidazione controllata familiare dei debitori Parte_1
e
[...] Parte_2
NOMINA
Giudice delegato la dott.ssa Valentina Leggio;
NOMINA liquidatore l'avv. Dario Radice.
Dispone che risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino all'importo mensile di euro 1.960,00, e del ricorrente Parte_1 sino all'importo mensile di euro 440,00, con obbligo di versare al Parte_2 liquidatore il reddito eccedente tali limiti nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
dà atto che, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCI, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio dei debitori;
ordina ai debitori il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;
ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;
dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale;
ordina al liquidatore quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
dispone che a cura della cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Così deciso in Varese nella camera di consiglio della sezione seconda civile il
18/11/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Valentina Leggio dott.ssa Dario Giuseppe Papa