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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 28/01/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Varese
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Giulia Tagliapietra ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1127/2023 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in [...] C.F._1
Frua 12, Milano, rappresentato e difeso dall'avv. Jacopo Mauri (C.F. ), C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in via Regina Margerita 28, 20122 Milano, giusta procura in allegato informatico all'atto di citazione
ATTORE contro
C.F. e n. REA MO-222528) con sede legale in Modena, via Controparte_1 P.IVA_1
San Carlo n. 8/20 in persona del Presidente pro tempore e per essa il procuratore speciale
[...]
con sede in Modena, via San Carlo n. 16, (codice fiscale Controparte_2 P.IVA_2
e n. REA MO-407516), in persona del legale rappresentante pro tempore la quale in data 02.02.2022 con atto a rogito Notaio di Modena, Rep. 49513/14920, registrato a Modena in data Persona_1
03.02.2022 al n. 2404 Serie 1T (doc. 02), ha conferito procura speciale al dottor CP_3
C.F. ), nato a [...] in data [...], rappresentata e difesa
[...] C.F._3 dall'avv. Alberto Bassignano (C.F. , elettivamente domiciliata presso lo C.F._4
studio di quest'ultimo in Saluzzo, corso Roma n. 15, in forza di procura speciale unita a ricorso per ingiunzione, comprensiva di delega per la fase di opposizione
CONVENUTO
OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario) CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE
Affinché l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e rigettata ogni contraria richiesta, istanza deduzione o eccezione, previe le più opportune declaratorie, voglia
IN VIA PRELIMINARE
1) accertare e dichiarare la nullità dell'intero contratto di fideiussione oppure, in subordine, accertare e dichiarare la nullità parziale delle clausole nn. 2, 4 e 6 per le causali illustrate;
1) accertare e dichiarare la nullità del contratto di fideiussione per violazione della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dell'art.
4.4. dell'Allegato al Regolamento Ministeriale delle attività produttive del 23 settembre 2005;
IN VIA PRINCIPALE
1) dichiarare nullo, annullare, revocare o comunque dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto nr. 108/2023 (RG 2696/2022);
2) rigettare tutte le domande formulare dalla convenuta opposta, nessuna esclusa;
IN OGNI CASO
1) per le casuali illustrate non concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto nr. 108/2023 (RG 2696/2022) e rigettare qualsiasi richiesta in tal senso;
IN VIA SUBORDINATA
1) in ogni caso, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento (anche parziale) di una delle domande formulate dalla limitare quest'ultima al minor importo accertato in corso di causa CP_1
per le casuali illustrate;
Con vittoria di onorari e spese
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
Contrariis reiectis, in via di principalità respingersi, siccome infondata in fatto e diritto, la presente opposizione con conferma in toto del decreto ingiuntivo opposto,
In subordine nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo, condannarsi
l'opponente nato a [...] in data [...] (codice fiscale Parte_1
) al pagamento delle somme tutte di cui verrà accertata la debenza, oltre C.F._1
interessi legali dalla data della domanda al saldo con capitalizzazione ex art. 1283 c.c..
In entrambi i casi con il favore di diritti, spese e onorari comprese quelle della fase di mediazione MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 11.4.2023, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 108/2023 emesso dal Tribunale di
[...]
Varese, con cui lo stesso veniva condannato al versamento della complessiva somma di € 46.540,32, dall'attore dovuta nella qualità di garante di società dichiarata Controparte_4
fallita dal Tribunale di Varese con sentenza del 4.8.2022.
In data 5.6.2023 si costituiva in giudizio parte convenuta opponendosi a quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto delle domande avversarie.
Con provvedimento del 17.6.2023, ai sensi dell'art. 171bis c.p.c., veniva disposta la conversione del rito, ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.lgs n. 149/2022, in quanto, nel caso di specie, il ricorso per decreto ingiuntivo era stato depositato in data anteriore al 1.3.2023 nonché il ricorso e il decreto ingiuntivo opposto erano stati notificati precedentemente a tale data.
Ad esito della prima udienza di comparizione delle parti, celebrata in data 22.9.2023, il Giudice rigettava l'istanza ex art. 648 c.p.c. e concedeva il termine di quindici giorni a parte opposta per l'instaurazione di procedimento di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. al D.Lgs. 4 marzo 2010,
n. 28, art. 5.
All'udienza del 28.11.2023, stante l'esito negativo del procedimento di mediazione, venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
All'udienza del 26.3.2024, veniva disposto un rinvio al fine di valutare la proposta transattiva formulata da parte attrice.
Alla successiva udienza, stante il mancato raggiungimento di accordo tra le parti e ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni, ad esito della quale, la causa veniva trattenuta in decisione senza la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.,
In via preliminare, per quanto attiene all'eccezione di incompetenza formulata da parte opponente, va richiamato quanto già indicato nel provvedimento a scioglimento della riserva assunta in data
19.9.2023. In ogni caso, parte attrice, nel precisare le proprie conclusioni, risulta non aver formulato alcuna domanda in tal senso, potendo, pertanto, ritenersi rinunciata la relativa eccezione.
Va osservato, altresì, in via preliminare, come l'opposizione a decreto ingiuntivo si configuri come ordinario giudizio di cognizione nel quale spetta a chi fa valere un diritto in giudizio (nel caso,
l'opposto) l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa. La prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore, il quale deve prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda (Cass., n. 13240/2019). In applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., pertanto, l'onere della prova si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito (cfr. ex multiis, Cass., nn. 12765/2007;
24815/2005; 2421/2006).
In materia di opposizione a decreto ingiuntivo, pertanto, l'opponente ha l'onere di specifica contestazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c. e, in caso contrario, i fatti non specificatamente contestati potranno essere posti a fondamento della decisione.
Sul punto va rilevato come parte opponente non ha contestato l'entità del credito ingiunto né il quantum dell'importo azionato, limitandosi ad eccepire la nullità del contratto di fideiussione redatto sul modello ABI nonché in quanto stipulato con garanzia del MCC.
Per quanto attiene al primo motivo, tenuto sempre conto della predetta distribuzione degli oneri probatori nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, grava sull'opponente la prova dell'effettiva applicazione e utilizzo nel caso concreto delle clausole ritenute invalide, onere che non è stato effettivamente assolto, in quanto parte opponente ha contestato tale violazione in modo generico e senza alcuna allegazione specifica.
In primo luogo, infatti, va specificato come la fideiussione oggetto è stata stipulata nel luglio 2018, successivamente quindi al provvedimento della Banca d'Italia che accerta la sussistenza dell'intesa anticoncorrenziale.
Tale provvedimento non può costituire prova dell'intesa anticoncorrenziale, perché l'istruttoria compiuta dalla Banca d'Italia riguarda il periodo temporale compreso tra il 2002 ed il 2005.
È onere del contraente, infatti, allegare e dimostrare l'esistenza di un'intesa anteriore o coeva alla stipulazione della garanzia avente ad oggetto quello di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale bancario (Tribunale di Milano, 20 marzo 2023).
Ne consegue che quale la parte che intenda far valere la presenza del detto schema ABI ma sottoscritte in periodo successivo all'istruttoria condotta dall'Autorità antitrust è onerata di provare, secondo i principi generali, tutti i fatti costitutivi della propria domanda, compresa la persistenza di un'eventuale intesa restrittiva della concorrenza di cui la singola fideiussione sia considerata l'effetto, non potendo giovarsi, all'uopo, del valore probatorio “privilegiato” del citato provvedimento amministrativo in quanto relativo ad una fascia temporale conclusasi nel maggio 2005.
Nel caso di specie, tuttavia, manca agli atti la prova del collegamento tra l'intesa anticoncorrenziale a monte e il contratto di fideiussione omnibus a valle. Oltre a ciò va osservato come, in ogni caso, anche l'eventuale presenza di siffatte clausole, determina solamente una nullità parziale ai sensi dell'art. 1419 c.c. che si ripercuote limitatamente alle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI in quanto contrastanti con la normativa
Antitrust e tale inefficacia non si riversa sulla totalità del contratto, il quale rimane quindi pienamente valido ed efficace (Cass., SS.UU., n.41994/2021).
Anche a voler ritenere superate le generiche argomentazioni di parte opponente, si ritiene che non possa essere dichiarata la nullità derivata nemmeno parziale della fideiussione de quo.
Nello specifico, per quanto attiene all'applicabilità dell'art. 1957 c.p.c., sul presupposto che la deroga a tale disposizione, contenuta nella fideiussione omnibus, debba ritenersi tamquam non esset, in ragione della nullità parziale del contratto di garanzia, va osservato come risulta provato dalla documentazione prodotta in allegato al ricorso per ingiunzione come la Banca abbia agito nel rispetto dei termini di cui alla disposizione predetta.
Quanto al contenuto dell'eccezione di decadenza, parte attrice, sul punto, sostiene che la convenuta, già in sede monitoria, non abbia fornito specifica prova di essersi efficacemente insinuata nello stato passivo: l'art. 1957 c.c. infatti impone al creditore non solo di avanzare le proprie pretese nei sei mesi contro il debitore principale, ma anche che le “abbia con diligenza continuate”.
Dall'analisi degli atti emerge come la Banca abbia dimostrato di aver tempestivamente agito nei confronti della società debitrice poi fallita, di cui il signor Controparte_4
risulta essere stato socio unico dal 12.02.2018, nonché amministratore unico dal Parte_1
17.01.2017 (doc. 14, fase monitoria).
Con lettera di revoca e costituzione in mora in data 20.07.2022, infatti, ha revocato Controparte_1
rapporti in essere con la società debitrice richiedendo il pagamento ai fideiussori delle somme dovute
(doc. 11).
La Banca, inoltre, a seguito del fallimento della società Controparte_4
pronunciato con sentenza del Tribunale di Varese del 04.08.2022, ha depositato istanza di ammissione al passivo in data 28.09.2022 (doc. 13, fascicolo monitorio).
Per quanto attiene al rispetto del termine semestrale previsto nell'art. 1957 c.c., va osservato come quando nella disposizione predetta si parla di “istanza” “si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità ad sortire il risultato sperato” (Cass. n.1724/2016). E' stata ritenuta valida come istanza, per gli effetti di cui all'art. 1957 c.c., la presentazione da parte del creditore di una domanda di insinuazione al passivo fallimentare del debitore principale, ove depositata entro il termine decadenziale previsto all'art. 1957 c.c. (Cass. n. 8723/1994).
In caso di fallimento del debitore principale, infatti, il debito garantito da fideiussione che non sia ancora scaduto deve intendersi tale, ai sensi dell'art. 55, comma 2, L.F. alla data di dichiarazione del fallimento, con la conseguenza che da questa data decorre il termine entro cui il creditore deve proporre le sue istanze contro il debitore, ai sensi dell'art. 1957 c.c., comma 1, per fare salvi i suoi diritti nei confronti del fideiussore.
La sentenza dichiarativa di fallimento, nel caso di specie, è datata 20.7.2022, mentre l'insinuazione risulta essere avvenuta in data 28.9.2022, nel rispetto, pertanto, del termine previsto dalla disposizione predetta.
Per quanto attiene, invero, al secondo motivo, parte attrice ha riferito come i finanziamenti concessi al debitore principale sono coperti da garanzia del Fondo Centrale MCC.
Secondo la ricostruzione dell'opponente, la predetta circostanza rende nulla la fideiussione prestata da persona fisica a presidio delle obbligazioni derivanti da un finanziamento assistito dalla garanzia del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla Legge 23 dicembre 1996, n. 622, nullità che discende dalle disposizioni di cui all'art.
4.4. dell'Allegato al Regolamento Ministeriale delle attività produttive del 23 settembre 2005, che escludono la possibilità di acquisire altre garanzie sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo.
Sul punto va, nello specifico, osservato come l'art.
4.4. D.M. 23.9.2005 prevede che “sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa
e bancaria. Sulla parte residua del finanziamento possono essere acquisite garanzie reali, assicurative, bancarie, il cui valore cauzionale complessivo, calcolato secondo le percentuali riportate nella tabella di cui al punto 4.6., non superi la quota di finanziamento non coperta dalla garanzia del Fondo.”
La disposizione in questione riconosce la possibilità d'integrare la Garanzia del Fondo per il presidio delle obbligazioni derivanti dal finanziamento bancario con garanzie reali (ipoteca e pegno) e con garanzie assicurative o bancarie (fideiussione prestata da imprese assicurative o da banche), purché il loro valore cauzionale complessivo non superi la quota di finanziamento non coperta dalla garanzia del fondo.
La norma, tuttavia, non menziona le garanzie personali prestate da persone fisiche e, pertanto, non sembra porre alcun limite espresso o implicito per le garanzie personali diverse da quelle rilasciate da compagnie assicurative e da banche. Di conseguenza, la qualifica della garanzia come “bancaria” o “assicurativa” deriva dal soggetto che la presta e da quello che ne è beneficiario.
Nel caso di specie, la garanzia è una fideiussione ai sensi dell'art. 1333 c.c., rilasciata da persone fisiche e non da banche o da assicurazioni.
Non si tratta, quindi, di una garanzia bancaria: la banca sicuramente ne è la beneficiaria, così come di ogni altra garanzia per le operazioni di finanziamento, ma non anche il datore della garanzia.
La normativa suddetta, infatti, non vieta in alcun modo l'acquisizione di ulteriori garanzie personali sul patrimonio di altri soggetti poiché “lo scopo della disciplina è dunque quello di impedire che
l'impresa finanziata, non già terzi, sia tenuta a sostenere costi ulteriori e diversi rispetto a quelli del finanziamento, derivanti dalla prestazione di garanzie ulteriori rispetto a quelle pubbliche, da richiedere, essa, a banche ed assicurazioni, a pagamento: la finalità della disciplina è pertanto quella di limitare i costi dell'operazione di finanziamento per l'impresa finanziata, "non già di ostacolare le possibilità di recupero da parte del Fondo che abbia pagato la banca e abbia agito in surroga, attraverso la previsione di garanzie personali di terzi, non espressamente inibite dalla norma"
(Tribunale Padova n. 401/2023, Tribunale di Perugia n. 1337/2021 e Corte d'Appello di Trento n.
285/2021).
Rientra, pertanto, nella libera discrezionalità della banca valutare l'eventuale richiesta di garanzie ulteriori, posto che la presenza della Garanzia del Fondo non implica il venir meno di ogni rischio connesso alla concessione/gestione del finanziamento.
Sotto il profilo delle Disposizioni Operative del Fondo di Garanzia, pertanto, non si rinvengono limitazioni alla percentuale di finanziamento per la quale possono essere chieste garanzie personali aggiuntive rispetto alla Garanzia del Fondo.
Se pur non applicabile ratione temporis al caso di specie, va tuttavia segnalato come, in conformità ai principi suddetti, le Disposizione Operative del Fondo di Garanzia, approvate con Decreto del
Ministero dello sviluppo economico del 3 ottobre 2022, prevedono ora espressamente che “C.4
ALTRE GARANZIE SULLE OPERAZIONI FINANZIARIE 1. Sulle operazioni finanziarie per le quali
è richiesta la garanzia è possibile acquisire ulteriori garanzie: a) di tipo personale;
b) di tipo reale, fatto salvo quanto previsto al paragrafo C.4.2, assicurativo ovvero bancario esclusivamente sulla quota di finanziamento non coperta dalla garanzia.
2. Sulle operazioni finanziarie per le quali è richiesta la garanzia non è possibile acquisire pegni su denaro o su valori mobiliari quotati.
3. Ai fini del rispetto della condizione di cui al precedente paragrafo C.4.1, lettera b), si tiene conto del valore cauzionale delle garanzie reali, assicurative, bancarie. Tale valore, determinato secondo le percentuali riportate nella seguente tabella, non può superare la quota di finanziamento non coperta dalla garanzia”. La formulazione del testo vigente delle Disposizioni Operative del Fondo di Garanzia conferma, pertanto, l'ammissibilità di acquisizione, senza alcun limite di importo, delle garanzie personali concesse da persone fisiche a presidio delle obbligazioni derivanti da finanziamento assistito dalla garanzia del Fondo.
Va, infine, precisato come il contratto fideiussorio, stipulato nel 2018, è antecedente al finanziamento erogato e garantito da MCC, che dalla documentazione depositata da parte attrice (doc. 11), risulta essere stato richiesto nel 2022; ne consegue che non può neppure plausibilmente sostenersi alcuna
“acquisizione” di “altra garanzia” sul finanziamento pubblico in questione, posto che, al momento della stipula della predetta fideiussione, questo non esisteva neppure.
Il motivo, pertanto, non può trovare accoglimento e la garanzia anche sotto tale aspetto deve ritenersi valida.
Per tutte le ragioni predette, l'opposizione al decreto ingiuntivo deve essere rigettata e confermato il decreto ingiuntivo opposto.
Per tali ragioni le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo a favore della parte convenuta, con applicazione dei parametri minimi ed esclusione della fase conclusionale di fatto non svoltasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa R.G. n.
1127/2023, ogni diversa domanda ed eccezione rigettata:
- rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.
108/2023 emesso dal Tribunale di Varese;
- condanna alla rifusione in favore di elle spese di lite Parte_1 Controparte_1
che liquida in euro 2365,00 per compenso, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Varese, 27.1.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Tagliapietra
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Varese
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Giulia Tagliapietra ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1127/2023 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in [...] C.F._1
Frua 12, Milano, rappresentato e difeso dall'avv. Jacopo Mauri (C.F. ), C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in via Regina Margerita 28, 20122 Milano, giusta procura in allegato informatico all'atto di citazione
ATTORE contro
C.F. e n. REA MO-222528) con sede legale in Modena, via Controparte_1 P.IVA_1
San Carlo n. 8/20 in persona del Presidente pro tempore e per essa il procuratore speciale
[...]
con sede in Modena, via San Carlo n. 16, (codice fiscale Controparte_2 P.IVA_2
e n. REA MO-407516), in persona del legale rappresentante pro tempore la quale in data 02.02.2022 con atto a rogito Notaio di Modena, Rep. 49513/14920, registrato a Modena in data Persona_1
03.02.2022 al n. 2404 Serie 1T (doc. 02), ha conferito procura speciale al dottor CP_3
C.F. ), nato a [...] in data [...], rappresentata e difesa
[...] C.F._3 dall'avv. Alberto Bassignano (C.F. , elettivamente domiciliata presso lo C.F._4
studio di quest'ultimo in Saluzzo, corso Roma n. 15, in forza di procura speciale unita a ricorso per ingiunzione, comprensiva di delega per la fase di opposizione
CONVENUTO
OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario) CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE
Affinché l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e rigettata ogni contraria richiesta, istanza deduzione o eccezione, previe le più opportune declaratorie, voglia
IN VIA PRELIMINARE
1) accertare e dichiarare la nullità dell'intero contratto di fideiussione oppure, in subordine, accertare e dichiarare la nullità parziale delle clausole nn. 2, 4 e 6 per le causali illustrate;
1) accertare e dichiarare la nullità del contratto di fideiussione per violazione della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dell'art.
4.4. dell'Allegato al Regolamento Ministeriale delle attività produttive del 23 settembre 2005;
IN VIA PRINCIPALE
1) dichiarare nullo, annullare, revocare o comunque dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto nr. 108/2023 (RG 2696/2022);
2) rigettare tutte le domande formulare dalla convenuta opposta, nessuna esclusa;
IN OGNI CASO
1) per le casuali illustrate non concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto nr. 108/2023 (RG 2696/2022) e rigettare qualsiasi richiesta in tal senso;
IN VIA SUBORDINATA
1) in ogni caso, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento (anche parziale) di una delle domande formulate dalla limitare quest'ultima al minor importo accertato in corso di causa CP_1
per le casuali illustrate;
Con vittoria di onorari e spese
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
Contrariis reiectis, in via di principalità respingersi, siccome infondata in fatto e diritto, la presente opposizione con conferma in toto del decreto ingiuntivo opposto,
In subordine nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo, condannarsi
l'opponente nato a [...] in data [...] (codice fiscale Parte_1
) al pagamento delle somme tutte di cui verrà accertata la debenza, oltre C.F._1
interessi legali dalla data della domanda al saldo con capitalizzazione ex art. 1283 c.c..
In entrambi i casi con il favore di diritti, spese e onorari comprese quelle della fase di mediazione MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 11.4.2023, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 108/2023 emesso dal Tribunale di
[...]
Varese, con cui lo stesso veniva condannato al versamento della complessiva somma di € 46.540,32, dall'attore dovuta nella qualità di garante di società dichiarata Controparte_4
fallita dal Tribunale di Varese con sentenza del 4.8.2022.
In data 5.6.2023 si costituiva in giudizio parte convenuta opponendosi a quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto delle domande avversarie.
Con provvedimento del 17.6.2023, ai sensi dell'art. 171bis c.p.c., veniva disposta la conversione del rito, ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.lgs n. 149/2022, in quanto, nel caso di specie, il ricorso per decreto ingiuntivo era stato depositato in data anteriore al 1.3.2023 nonché il ricorso e il decreto ingiuntivo opposto erano stati notificati precedentemente a tale data.
Ad esito della prima udienza di comparizione delle parti, celebrata in data 22.9.2023, il Giudice rigettava l'istanza ex art. 648 c.p.c. e concedeva il termine di quindici giorni a parte opposta per l'instaurazione di procedimento di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. al D.Lgs. 4 marzo 2010,
n. 28, art. 5.
All'udienza del 28.11.2023, stante l'esito negativo del procedimento di mediazione, venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
All'udienza del 26.3.2024, veniva disposto un rinvio al fine di valutare la proposta transattiva formulata da parte attrice.
Alla successiva udienza, stante il mancato raggiungimento di accordo tra le parti e ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni, ad esito della quale, la causa veniva trattenuta in decisione senza la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.,
In via preliminare, per quanto attiene all'eccezione di incompetenza formulata da parte opponente, va richiamato quanto già indicato nel provvedimento a scioglimento della riserva assunta in data
19.9.2023. In ogni caso, parte attrice, nel precisare le proprie conclusioni, risulta non aver formulato alcuna domanda in tal senso, potendo, pertanto, ritenersi rinunciata la relativa eccezione.
Va osservato, altresì, in via preliminare, come l'opposizione a decreto ingiuntivo si configuri come ordinario giudizio di cognizione nel quale spetta a chi fa valere un diritto in giudizio (nel caso,
l'opposto) l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa. La prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore, il quale deve prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda (Cass., n. 13240/2019). In applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., pertanto, l'onere della prova si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito (cfr. ex multiis, Cass., nn. 12765/2007;
24815/2005; 2421/2006).
In materia di opposizione a decreto ingiuntivo, pertanto, l'opponente ha l'onere di specifica contestazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c. e, in caso contrario, i fatti non specificatamente contestati potranno essere posti a fondamento della decisione.
Sul punto va rilevato come parte opponente non ha contestato l'entità del credito ingiunto né il quantum dell'importo azionato, limitandosi ad eccepire la nullità del contratto di fideiussione redatto sul modello ABI nonché in quanto stipulato con garanzia del MCC.
Per quanto attiene al primo motivo, tenuto sempre conto della predetta distribuzione degli oneri probatori nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, grava sull'opponente la prova dell'effettiva applicazione e utilizzo nel caso concreto delle clausole ritenute invalide, onere che non è stato effettivamente assolto, in quanto parte opponente ha contestato tale violazione in modo generico e senza alcuna allegazione specifica.
In primo luogo, infatti, va specificato come la fideiussione oggetto è stata stipulata nel luglio 2018, successivamente quindi al provvedimento della Banca d'Italia che accerta la sussistenza dell'intesa anticoncorrenziale.
Tale provvedimento non può costituire prova dell'intesa anticoncorrenziale, perché l'istruttoria compiuta dalla Banca d'Italia riguarda il periodo temporale compreso tra il 2002 ed il 2005.
È onere del contraente, infatti, allegare e dimostrare l'esistenza di un'intesa anteriore o coeva alla stipulazione della garanzia avente ad oggetto quello di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale bancario (Tribunale di Milano, 20 marzo 2023).
Ne consegue che quale la parte che intenda far valere la presenza del detto schema ABI ma sottoscritte in periodo successivo all'istruttoria condotta dall'Autorità antitrust è onerata di provare, secondo i principi generali, tutti i fatti costitutivi della propria domanda, compresa la persistenza di un'eventuale intesa restrittiva della concorrenza di cui la singola fideiussione sia considerata l'effetto, non potendo giovarsi, all'uopo, del valore probatorio “privilegiato” del citato provvedimento amministrativo in quanto relativo ad una fascia temporale conclusasi nel maggio 2005.
Nel caso di specie, tuttavia, manca agli atti la prova del collegamento tra l'intesa anticoncorrenziale a monte e il contratto di fideiussione omnibus a valle. Oltre a ciò va osservato come, in ogni caso, anche l'eventuale presenza di siffatte clausole, determina solamente una nullità parziale ai sensi dell'art. 1419 c.c. che si ripercuote limitatamente alle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI in quanto contrastanti con la normativa
Antitrust e tale inefficacia non si riversa sulla totalità del contratto, il quale rimane quindi pienamente valido ed efficace (Cass., SS.UU., n.41994/2021).
Anche a voler ritenere superate le generiche argomentazioni di parte opponente, si ritiene che non possa essere dichiarata la nullità derivata nemmeno parziale della fideiussione de quo.
Nello specifico, per quanto attiene all'applicabilità dell'art. 1957 c.p.c., sul presupposto che la deroga a tale disposizione, contenuta nella fideiussione omnibus, debba ritenersi tamquam non esset, in ragione della nullità parziale del contratto di garanzia, va osservato come risulta provato dalla documentazione prodotta in allegato al ricorso per ingiunzione come la Banca abbia agito nel rispetto dei termini di cui alla disposizione predetta.
Quanto al contenuto dell'eccezione di decadenza, parte attrice, sul punto, sostiene che la convenuta, già in sede monitoria, non abbia fornito specifica prova di essersi efficacemente insinuata nello stato passivo: l'art. 1957 c.c. infatti impone al creditore non solo di avanzare le proprie pretese nei sei mesi contro il debitore principale, ma anche che le “abbia con diligenza continuate”.
Dall'analisi degli atti emerge come la Banca abbia dimostrato di aver tempestivamente agito nei confronti della società debitrice poi fallita, di cui il signor Controparte_4
risulta essere stato socio unico dal 12.02.2018, nonché amministratore unico dal Parte_1
17.01.2017 (doc. 14, fase monitoria).
Con lettera di revoca e costituzione in mora in data 20.07.2022, infatti, ha revocato Controparte_1
rapporti in essere con la società debitrice richiedendo il pagamento ai fideiussori delle somme dovute
(doc. 11).
La Banca, inoltre, a seguito del fallimento della società Controparte_4
pronunciato con sentenza del Tribunale di Varese del 04.08.2022, ha depositato istanza di ammissione al passivo in data 28.09.2022 (doc. 13, fascicolo monitorio).
Per quanto attiene al rispetto del termine semestrale previsto nell'art. 1957 c.c., va osservato come quando nella disposizione predetta si parla di “istanza” “si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità ad sortire il risultato sperato” (Cass. n.1724/2016). E' stata ritenuta valida come istanza, per gli effetti di cui all'art. 1957 c.c., la presentazione da parte del creditore di una domanda di insinuazione al passivo fallimentare del debitore principale, ove depositata entro il termine decadenziale previsto all'art. 1957 c.c. (Cass. n. 8723/1994).
In caso di fallimento del debitore principale, infatti, il debito garantito da fideiussione che non sia ancora scaduto deve intendersi tale, ai sensi dell'art. 55, comma 2, L.F. alla data di dichiarazione del fallimento, con la conseguenza che da questa data decorre il termine entro cui il creditore deve proporre le sue istanze contro il debitore, ai sensi dell'art. 1957 c.c., comma 1, per fare salvi i suoi diritti nei confronti del fideiussore.
La sentenza dichiarativa di fallimento, nel caso di specie, è datata 20.7.2022, mentre l'insinuazione risulta essere avvenuta in data 28.9.2022, nel rispetto, pertanto, del termine previsto dalla disposizione predetta.
Per quanto attiene, invero, al secondo motivo, parte attrice ha riferito come i finanziamenti concessi al debitore principale sono coperti da garanzia del Fondo Centrale MCC.
Secondo la ricostruzione dell'opponente, la predetta circostanza rende nulla la fideiussione prestata da persona fisica a presidio delle obbligazioni derivanti da un finanziamento assistito dalla garanzia del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla Legge 23 dicembre 1996, n. 622, nullità che discende dalle disposizioni di cui all'art.
4.4. dell'Allegato al Regolamento Ministeriale delle attività produttive del 23 settembre 2005, che escludono la possibilità di acquisire altre garanzie sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo.
Sul punto va, nello specifico, osservato come l'art.
4.4. D.M. 23.9.2005 prevede che “sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa
e bancaria. Sulla parte residua del finanziamento possono essere acquisite garanzie reali, assicurative, bancarie, il cui valore cauzionale complessivo, calcolato secondo le percentuali riportate nella tabella di cui al punto 4.6., non superi la quota di finanziamento non coperta dalla garanzia del Fondo.”
La disposizione in questione riconosce la possibilità d'integrare la Garanzia del Fondo per il presidio delle obbligazioni derivanti dal finanziamento bancario con garanzie reali (ipoteca e pegno) e con garanzie assicurative o bancarie (fideiussione prestata da imprese assicurative o da banche), purché il loro valore cauzionale complessivo non superi la quota di finanziamento non coperta dalla garanzia del fondo.
La norma, tuttavia, non menziona le garanzie personali prestate da persone fisiche e, pertanto, non sembra porre alcun limite espresso o implicito per le garanzie personali diverse da quelle rilasciate da compagnie assicurative e da banche. Di conseguenza, la qualifica della garanzia come “bancaria” o “assicurativa” deriva dal soggetto che la presta e da quello che ne è beneficiario.
Nel caso di specie, la garanzia è una fideiussione ai sensi dell'art. 1333 c.c., rilasciata da persone fisiche e non da banche o da assicurazioni.
Non si tratta, quindi, di una garanzia bancaria: la banca sicuramente ne è la beneficiaria, così come di ogni altra garanzia per le operazioni di finanziamento, ma non anche il datore della garanzia.
La normativa suddetta, infatti, non vieta in alcun modo l'acquisizione di ulteriori garanzie personali sul patrimonio di altri soggetti poiché “lo scopo della disciplina è dunque quello di impedire che
l'impresa finanziata, non già terzi, sia tenuta a sostenere costi ulteriori e diversi rispetto a quelli del finanziamento, derivanti dalla prestazione di garanzie ulteriori rispetto a quelle pubbliche, da richiedere, essa, a banche ed assicurazioni, a pagamento: la finalità della disciplina è pertanto quella di limitare i costi dell'operazione di finanziamento per l'impresa finanziata, "non già di ostacolare le possibilità di recupero da parte del Fondo che abbia pagato la banca e abbia agito in surroga, attraverso la previsione di garanzie personali di terzi, non espressamente inibite dalla norma"
(Tribunale Padova n. 401/2023, Tribunale di Perugia n. 1337/2021 e Corte d'Appello di Trento n.
285/2021).
Rientra, pertanto, nella libera discrezionalità della banca valutare l'eventuale richiesta di garanzie ulteriori, posto che la presenza della Garanzia del Fondo non implica il venir meno di ogni rischio connesso alla concessione/gestione del finanziamento.
Sotto il profilo delle Disposizioni Operative del Fondo di Garanzia, pertanto, non si rinvengono limitazioni alla percentuale di finanziamento per la quale possono essere chieste garanzie personali aggiuntive rispetto alla Garanzia del Fondo.
Se pur non applicabile ratione temporis al caso di specie, va tuttavia segnalato come, in conformità ai principi suddetti, le Disposizione Operative del Fondo di Garanzia, approvate con Decreto del
Ministero dello sviluppo economico del 3 ottobre 2022, prevedono ora espressamente che “C.4
ALTRE GARANZIE SULLE OPERAZIONI FINANZIARIE 1. Sulle operazioni finanziarie per le quali
è richiesta la garanzia è possibile acquisire ulteriori garanzie: a) di tipo personale;
b) di tipo reale, fatto salvo quanto previsto al paragrafo C.4.2, assicurativo ovvero bancario esclusivamente sulla quota di finanziamento non coperta dalla garanzia.
2. Sulle operazioni finanziarie per le quali è richiesta la garanzia non è possibile acquisire pegni su denaro o su valori mobiliari quotati.
3. Ai fini del rispetto della condizione di cui al precedente paragrafo C.4.1, lettera b), si tiene conto del valore cauzionale delle garanzie reali, assicurative, bancarie. Tale valore, determinato secondo le percentuali riportate nella seguente tabella, non può superare la quota di finanziamento non coperta dalla garanzia”. La formulazione del testo vigente delle Disposizioni Operative del Fondo di Garanzia conferma, pertanto, l'ammissibilità di acquisizione, senza alcun limite di importo, delle garanzie personali concesse da persone fisiche a presidio delle obbligazioni derivanti da finanziamento assistito dalla garanzia del Fondo.
Va, infine, precisato come il contratto fideiussorio, stipulato nel 2018, è antecedente al finanziamento erogato e garantito da MCC, che dalla documentazione depositata da parte attrice (doc. 11), risulta essere stato richiesto nel 2022; ne consegue che non può neppure plausibilmente sostenersi alcuna
“acquisizione” di “altra garanzia” sul finanziamento pubblico in questione, posto che, al momento della stipula della predetta fideiussione, questo non esisteva neppure.
Il motivo, pertanto, non può trovare accoglimento e la garanzia anche sotto tale aspetto deve ritenersi valida.
Per tutte le ragioni predette, l'opposizione al decreto ingiuntivo deve essere rigettata e confermato il decreto ingiuntivo opposto.
Per tali ragioni le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo a favore della parte convenuta, con applicazione dei parametri minimi ed esclusione della fase conclusionale di fatto non svoltasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa R.G. n.
1127/2023, ogni diversa domanda ed eccezione rigettata:
- rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.
108/2023 emesso dal Tribunale di Varese;
- condanna alla rifusione in favore di elle spese di lite Parte_1 Controparte_1
che liquida in euro 2365,00 per compenso, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Varese, 27.1.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Tagliapietra