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Sentenza 17 luglio 2024
Sentenza 17 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 17/07/2024, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2024 |
Testo completo
R.G. n. 2403/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 2403/2024 R.G. promosso da
(C.F. ), con l'Avv. UGGERI FRANCESCA Parte_1 C.F._1
e
C.F. ), con l'Avv. COCCAGLIO MARICA _1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 24.5.2024)
“Le parti chiedono di separarsi consensualmente alle seguenti
CONDIZIONI:
1) Vita separata con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) La casa coniugale sita in Villanuova sul Clisi (BS) in via Brede n.30, così censita al NCEU del
Comune di Villanuova sul Clisi fg. 11 mapp 1328 sub. 22, di proprietà esclusiva della sig.ra
è assegnata alla stessa con tutti gli arredi, dandosi atto che il sig. si è già Parte_1 _1
trasferito, previo accordo tra i coniugi, in altro alloggio asportando tutti i propri beni ed effetti personali.
1 3) La figlia minore viene affidata in via condivisa a entrambi i genitori, che eserciteranno Per_1
congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale la figlia di volta in volta si troverà al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute (p.e.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui la figlia si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza. I genitori si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura e nel prioritario interesse della figlia, garantendo altresì un equilibrato e contributivo rapporto con entrambi e conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
La figlia minore resterà collocata anagraficamente e in via preferenziale presso la madre, il padre Per_1
sig. potrà vederla e tenerla con sé, ogni qualvolta lo vorrà e in ragione degli impegni e della salute _1
e dei desideri della minore, previo accordo con l'altro genitore e comunque compatibilmente con le sue esigenze lavorative almeno secondo il seguente calendario:
- il lunedì ed il mercoledì dalle 18.00 alle 21.30;
- due weekend al mese dalle ore 18.00 o dalla fine dell'allenamento sportivo della minore se successivo, del venerdì alle ore 21.30 della domenica;
- alternando l'anno e la festività nel periodo natalizio si continuerà a seguire il calendario ordinario di cui ai precedenti punti specificando che il giorno della Vigilia di Natale e il giorno di Santo AN e quello dell' Epifania verranno trascorsi con un genitore e il giorno di Natale e quelli dell' Ultimo dell'anno e del primo giorno dell'anno nuovo verranno trascorsi con l'altro genitore;
anche nel periodo pasquale si continuerà a seguire il calendario ordinario di cui ai precedenti punti specificando che il giorno di Pasqua verrà trascorso con un genitore ed il giorno di Pasquetta con l'altro genitore. Per l'anno in corso 2024 la minore trascorrerà il giorno di Pasqua con il papà ed il giorno di Pasquetta con la mamma;
- 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, il periodo dovrà essere concordato tra i genitori con almeno 30 giorni di anticipo rispetto al suddetto periodo;
- il compleanno della minore verrà trascorso mezza giornata con un genitore e la rimanente con l'altro;
- la minore trascorrerà con il genitore il giorno del compleanno di quest'ultimo. Per_1
4) Il signor verserà alla signora a titolo di concorso nel mantenimento della figlia _1 Parte_1 sino al raggiungimento della indipendenza economica della stessa la somma mensile di € 400,00# Per_1
entro il giorno 15, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla stessa, sig.ra Parte_1
, IBAN. [...] salvo diversa comunicazione, somma rivalutabile
[...]
annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT, il tutto con decorrenza dal mese di gennaio 2024
(concordando quanto al mese di gennaio che il sig. ha già provveduto contestualmente alla mensilità _1
di febbraio ad integrare fino a tale importo il contributo al mantenimento della figlia versato qualora fosse inferiore).
2 Il signor inoltre, continuerà a pagare sino al raggiungimento della indipendenza economica della _1 figlia l'utenza ADSL della casa coniugale entro l'importo massimo di €40,00# mensili.
5) Le spese straordinarie, mediche, scolastiche e ricreative necessarie per la figlia, saranno sostenute nella misura del 50% da ciascun genitore secondo il Protocollo d'Intesa tra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli Avvocati di Brescia che si è allegato sottoscritto (all.to n.10).
Si da atto che attualmente è in corso una polizza assicurativa contratta dal sig. in favore della figlia _1 minore e della sig.ra con premio complessivo di €100,00# mensili e con un esborso mensile a Parte_1 carico del sig. di €50,00#. I ricorrenti concordano che la suddetta polizza dovrà essere disdettata _1
entro la prossima annualità e che fino alla cessazione della stessa il sig. continuerà a versare _1
l'importo mensile di €50,00#.
Il sig. inoltre, procurerà alla figlia una carta di credito prepagata con un accredito complessivo _1 annuale di €500,00# da effettuarsi quanto alla prima tranche di €250,00# entro e non oltre il 30 giugno e la seconda entro e non oltre il 31 dicembre di ciascun anno fino alla sua indipendenza economica, somma non soggetta a rivalutazione.
6) L'assegno unico per la figlia, a decorrere da gennaio 2024, verrà percepito al 50% da ciascun genitore, così come in pari quota avverranno le detrazioni fiscali. Il sig. pertanto rimborserà _1
alla sig.a la quota di assegno del 50% percepita da gennaio sino al completamento delle Parte_1 pratiche presso l'INPS.
7) Le parti si rilasciano reciproco consenso per il rinnovo e/o il rilascio dei rispettivi passaporti e di ogni altro documento valido per l'espatrio, anche per la figlia minore.
8) La sig.ra a definizione dei rapporti economico-patrimoniali tra gli stessi Parte_1 intervenuti si riconosce debitrice del sig. della somma complessiva di €20.000,00# _1
(ventimilaeuro) che si impegna a rimborsagli mediante rate mensili di €200,00# ciascuna entro e non oltre il giorno 30 del mese (con prima rata entro il 29.02.2024) mediante accredito bancario alle seguenti coordinate del sig. IBAN: [...]. La sig.ra _1
si dichiara edotta della circostanza che anche il solo ritardo nel pagamento Parte_2
rateale comporterà la sua decadenza dal beneficio del termine.
9) La sig.ra si impegna ad estinguere il finanziamento in corso per l'acquisto della Parte_3
cucina e di cui al precedente punto c (appoggiato al conto corrente del sig. entro e non oltre il _1 mese di luglio 2024, dandosi atto che la stessa ha già corrisposto al sig. l'importo di euro _1
650,00 e che il residuo di euro 400,00 verrà rimborsato, anche mediante compensazione di quanto dallo stesso dovuto ai sensi della clausola 6).
10) La sig.ra , come già anticipato al precedente punto d) conferma che il Parte_1 finanziamento acceso con per l'acquisto della sua autovettura è di sua esclusiva Parte_4
competenza e, pertanto si impegna a tenere indenne e manlevato il sig. . _1
3 11) Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione al proprio mantenimento
12) Le parti dichiarano di aver definito ogni questione economico/patrimoniale e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra salvo quanto qui previsto.
13) Le parti si sono impegnate a porre in essere le condizioni concordate immediatamente a decorrere dalla data di sottoscrizione del ricorso.
14) Spese legali compensate tra le parti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile a Villanuova sul Clisi (BS) in data 23.8.2008, trascritto presso il registro dello stato civile del predetto Comune al n. 3, parte I, anno 2008, con il regime patrimoniale della separazione dei beni. Dall'unione è nata la figlia in data 20.2.2010. Per_1
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge, nonché all'interesse della figlia della coppia che si
è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione dell'intervenuto accordo delle parti rispettoso del principio della bigenitorialità
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma
1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio iscritto , per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
Spese di lite compensate.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 4.7.2024.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
4 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 2403/2024 R.G. promosso da
(C.F. ), con l'Avv. UGGERI FRANCESCA Parte_1 C.F._1
e
C.F. ), con l'Avv. COCCAGLIO MARICA _1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 24.5.2024)
“Le parti chiedono di separarsi consensualmente alle seguenti
CONDIZIONI:
1) Vita separata con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) La casa coniugale sita in Villanuova sul Clisi (BS) in via Brede n.30, così censita al NCEU del
Comune di Villanuova sul Clisi fg. 11 mapp 1328 sub. 22, di proprietà esclusiva della sig.ra
è assegnata alla stessa con tutti gli arredi, dandosi atto che il sig. si è già Parte_1 _1
trasferito, previo accordo tra i coniugi, in altro alloggio asportando tutti i propri beni ed effetti personali.
1 3) La figlia minore viene affidata in via condivisa a entrambi i genitori, che eserciteranno Per_1
congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale la figlia di volta in volta si troverà al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute (p.e.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui la figlia si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza. I genitori si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura e nel prioritario interesse della figlia, garantendo altresì un equilibrato e contributivo rapporto con entrambi e conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
La figlia minore resterà collocata anagraficamente e in via preferenziale presso la madre, il padre Per_1
sig. potrà vederla e tenerla con sé, ogni qualvolta lo vorrà e in ragione degli impegni e della salute _1
e dei desideri della minore, previo accordo con l'altro genitore e comunque compatibilmente con le sue esigenze lavorative almeno secondo il seguente calendario:
- il lunedì ed il mercoledì dalle 18.00 alle 21.30;
- due weekend al mese dalle ore 18.00 o dalla fine dell'allenamento sportivo della minore se successivo, del venerdì alle ore 21.30 della domenica;
- alternando l'anno e la festività nel periodo natalizio si continuerà a seguire il calendario ordinario di cui ai precedenti punti specificando che il giorno della Vigilia di Natale e il giorno di Santo AN e quello dell' Epifania verranno trascorsi con un genitore e il giorno di Natale e quelli dell' Ultimo dell'anno e del primo giorno dell'anno nuovo verranno trascorsi con l'altro genitore;
anche nel periodo pasquale si continuerà a seguire il calendario ordinario di cui ai precedenti punti specificando che il giorno di Pasqua verrà trascorso con un genitore ed il giorno di Pasquetta con l'altro genitore. Per l'anno in corso 2024 la minore trascorrerà il giorno di Pasqua con il papà ed il giorno di Pasquetta con la mamma;
- 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, il periodo dovrà essere concordato tra i genitori con almeno 30 giorni di anticipo rispetto al suddetto periodo;
- il compleanno della minore verrà trascorso mezza giornata con un genitore e la rimanente con l'altro;
- la minore trascorrerà con il genitore il giorno del compleanno di quest'ultimo. Per_1
4) Il signor verserà alla signora a titolo di concorso nel mantenimento della figlia _1 Parte_1 sino al raggiungimento della indipendenza economica della stessa la somma mensile di € 400,00# Per_1
entro il giorno 15, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla stessa, sig.ra Parte_1
, IBAN. [...] salvo diversa comunicazione, somma rivalutabile
[...]
annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT, il tutto con decorrenza dal mese di gennaio 2024
(concordando quanto al mese di gennaio che il sig. ha già provveduto contestualmente alla mensilità _1
di febbraio ad integrare fino a tale importo il contributo al mantenimento della figlia versato qualora fosse inferiore).
2 Il signor inoltre, continuerà a pagare sino al raggiungimento della indipendenza economica della _1 figlia l'utenza ADSL della casa coniugale entro l'importo massimo di €40,00# mensili.
5) Le spese straordinarie, mediche, scolastiche e ricreative necessarie per la figlia, saranno sostenute nella misura del 50% da ciascun genitore secondo il Protocollo d'Intesa tra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli Avvocati di Brescia che si è allegato sottoscritto (all.to n.10).
Si da atto che attualmente è in corso una polizza assicurativa contratta dal sig. in favore della figlia _1 minore e della sig.ra con premio complessivo di €100,00# mensili e con un esborso mensile a Parte_1 carico del sig. di €50,00#. I ricorrenti concordano che la suddetta polizza dovrà essere disdettata _1
entro la prossima annualità e che fino alla cessazione della stessa il sig. continuerà a versare _1
l'importo mensile di €50,00#.
Il sig. inoltre, procurerà alla figlia una carta di credito prepagata con un accredito complessivo _1 annuale di €500,00# da effettuarsi quanto alla prima tranche di €250,00# entro e non oltre il 30 giugno e la seconda entro e non oltre il 31 dicembre di ciascun anno fino alla sua indipendenza economica, somma non soggetta a rivalutazione.
6) L'assegno unico per la figlia, a decorrere da gennaio 2024, verrà percepito al 50% da ciascun genitore, così come in pari quota avverranno le detrazioni fiscali. Il sig. pertanto rimborserà _1
alla sig.a la quota di assegno del 50% percepita da gennaio sino al completamento delle Parte_1 pratiche presso l'INPS.
7) Le parti si rilasciano reciproco consenso per il rinnovo e/o il rilascio dei rispettivi passaporti e di ogni altro documento valido per l'espatrio, anche per la figlia minore.
8) La sig.ra a definizione dei rapporti economico-patrimoniali tra gli stessi Parte_1 intervenuti si riconosce debitrice del sig. della somma complessiva di €20.000,00# _1
(ventimilaeuro) che si impegna a rimborsagli mediante rate mensili di €200,00# ciascuna entro e non oltre il giorno 30 del mese (con prima rata entro il 29.02.2024) mediante accredito bancario alle seguenti coordinate del sig. IBAN: [...]. La sig.ra _1
si dichiara edotta della circostanza che anche il solo ritardo nel pagamento Parte_2
rateale comporterà la sua decadenza dal beneficio del termine.
9) La sig.ra si impegna ad estinguere il finanziamento in corso per l'acquisto della Parte_3
cucina e di cui al precedente punto c (appoggiato al conto corrente del sig. entro e non oltre il _1 mese di luglio 2024, dandosi atto che la stessa ha già corrisposto al sig. l'importo di euro _1
650,00 e che il residuo di euro 400,00 verrà rimborsato, anche mediante compensazione di quanto dallo stesso dovuto ai sensi della clausola 6).
10) La sig.ra , come già anticipato al precedente punto d) conferma che il Parte_1 finanziamento acceso con per l'acquisto della sua autovettura è di sua esclusiva Parte_4
competenza e, pertanto si impegna a tenere indenne e manlevato il sig. . _1
3 11) Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione al proprio mantenimento
12) Le parti dichiarano di aver definito ogni questione economico/patrimoniale e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra salvo quanto qui previsto.
13) Le parti si sono impegnate a porre in essere le condizioni concordate immediatamente a decorrere dalla data di sottoscrizione del ricorso.
14) Spese legali compensate tra le parti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile a Villanuova sul Clisi (BS) in data 23.8.2008, trascritto presso il registro dello stato civile del predetto Comune al n. 3, parte I, anno 2008, con il regime patrimoniale della separazione dei beni. Dall'unione è nata la figlia in data 20.2.2010. Per_1
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge, nonché all'interesse della figlia della coppia che si
è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione dell'intervenuto accordo delle parti rispettoso del principio della bigenitorialità
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma
1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio iscritto , per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
Spese di lite compensate.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 4.7.2024.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
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