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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. III, sentenza 20/02/2026, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 148/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 3, riunita in udienza il 19/11/2024 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PARISI DOMENICO, Giudice monocratico in data 19/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1137/2024 depositato il 18/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Avellino
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Solofra - Piazza San Michele N.5 83029 Solofra AV
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 012 2024 00083286 08 IMU 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 580/2024 depositato il
19/11/2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo pec il 10.7.2024 all'Agenzia delle Entrate – Riscossione di Avellino e al
Comune di Solofra, poi depositato il 18.7.2024 presso questa Corte di giustizia tributaria,
Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n.01220240008328608000, notificata in data 21.6.2024, per la riscossione della complessiva somma di €437,00 dovuta per imposta IMU relativa all'anno 2017, invocandone l'annullamento per intervenuta decadenza ex art.1, comma 163, legge 27.12.2006, n.296. Sosteneva infatti che la cartella, titolo esecutivo, era stata notificata oltre il termine del terzo anno successivo all'esecutività dell'accertamento, notificato in data 16.1.2020, non opposto e divenuto esecutivo in data 19.5.2020, attesa la sospensione di 85 giorni per l'emergenza sanitaria. Concludeva quindi per l'annullamento della cartella di pagamento, previa sospensiva e con vittoria di spese.
Si costituiva ritualmente il Comune di Solofra per sostenere il proprio difetto di legittimazione, avendo tempestivamente chiesto la iscrizione a ruolo dell'imposta accertata ed essendo riferibile al comportamento dell'Agenzia la successiva inerzia. Chiedeva quindi il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese.
Si costituiva altresì la opposta Agenzia – Riscossione e chiedeva rigettarsi la proposta opposizione, sostenendo genericamente l'infondatezza del ricorso e l'imputabilità all'Ente impositore di ogni vizio denunciato nonché l'intervenuta proroga di mesi 24 per la notifica delle cartelle di pagamento come previsto dall'art.4 D.L.41/2021, per cui non si era verificata alcuna decadenza. Concludeva quindi per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Disposta la comparizione delle parti, alla udienza camerale del 6.8.2024 la Corte, in funzione monocratica, respingeva la domanda cautelare e alla successiva udienza del 19.11.2024 decideva la controversia nel merito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questo giudicante che l'opposizione sia fondata, risultando violato il termine del terzo anno successivo all'esecutività dell'accertamento, stabilito a pena di decadenza per la riscossione coattiva dei tributi locali dall'art.1, comma 163, legge 27.12.2006, n.296. Invero non è contestato che l'avviso di accertamento n.2105/2019 del Comune di Solofra sia stato notificato a Ricorrente_1 in data 16 gennaio 2020, divenendo esecutivo per mancata opposizione alla data del 19.5.2020, mentre la notifica della cartella di pagamento sia avvenuta solo in data 21.6.2024, oltre il termine decadenziale del 31 dicembre 2023. Né può applicarsi la eccepita proroga di mesi 24 per i termini di prescrizione e decadenza dei carichi affidati all'Agente della Riscossione ex art.4 D.L.41/2021, in quanto la proroga ivi prevista si applica solo ai carichi iscritti a ruolo nel periodo di sospensione dei termini per l'emergenza Covid e comunque non oltre il 31.12.2021. Nella specie, al contrario, il tributo IMU 2017 risulta iscritto a ruolo solo il 10.4.2024, ben oltre il termine del dicembre 2021 ed al di fuori di qualsiasi logica emergenziale.
La domanda va quindi accolta, mentre la successione di norme eccezionali su prescrizione e decadenza dovute alla nota emergenza sanitaria giustifica la integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice accoglie il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 3, riunita in udienza il 19/11/2024 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PARISI DOMENICO, Giudice monocratico in data 19/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1137/2024 depositato il 18/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Avellino
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Solofra - Piazza San Michele N.5 83029 Solofra AV
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 012 2024 00083286 08 IMU 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 580/2024 depositato il
19/11/2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo pec il 10.7.2024 all'Agenzia delle Entrate – Riscossione di Avellino e al
Comune di Solofra, poi depositato il 18.7.2024 presso questa Corte di giustizia tributaria,
Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n.01220240008328608000, notificata in data 21.6.2024, per la riscossione della complessiva somma di €437,00 dovuta per imposta IMU relativa all'anno 2017, invocandone l'annullamento per intervenuta decadenza ex art.1, comma 163, legge 27.12.2006, n.296. Sosteneva infatti che la cartella, titolo esecutivo, era stata notificata oltre il termine del terzo anno successivo all'esecutività dell'accertamento, notificato in data 16.1.2020, non opposto e divenuto esecutivo in data 19.5.2020, attesa la sospensione di 85 giorni per l'emergenza sanitaria. Concludeva quindi per l'annullamento della cartella di pagamento, previa sospensiva e con vittoria di spese.
Si costituiva ritualmente il Comune di Solofra per sostenere il proprio difetto di legittimazione, avendo tempestivamente chiesto la iscrizione a ruolo dell'imposta accertata ed essendo riferibile al comportamento dell'Agenzia la successiva inerzia. Chiedeva quindi il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese.
Si costituiva altresì la opposta Agenzia – Riscossione e chiedeva rigettarsi la proposta opposizione, sostenendo genericamente l'infondatezza del ricorso e l'imputabilità all'Ente impositore di ogni vizio denunciato nonché l'intervenuta proroga di mesi 24 per la notifica delle cartelle di pagamento come previsto dall'art.4 D.L.41/2021, per cui non si era verificata alcuna decadenza. Concludeva quindi per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Disposta la comparizione delle parti, alla udienza camerale del 6.8.2024 la Corte, in funzione monocratica, respingeva la domanda cautelare e alla successiva udienza del 19.11.2024 decideva la controversia nel merito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questo giudicante che l'opposizione sia fondata, risultando violato il termine del terzo anno successivo all'esecutività dell'accertamento, stabilito a pena di decadenza per la riscossione coattiva dei tributi locali dall'art.1, comma 163, legge 27.12.2006, n.296. Invero non è contestato che l'avviso di accertamento n.2105/2019 del Comune di Solofra sia stato notificato a Ricorrente_1 in data 16 gennaio 2020, divenendo esecutivo per mancata opposizione alla data del 19.5.2020, mentre la notifica della cartella di pagamento sia avvenuta solo in data 21.6.2024, oltre il termine decadenziale del 31 dicembre 2023. Né può applicarsi la eccepita proroga di mesi 24 per i termini di prescrizione e decadenza dei carichi affidati all'Agente della Riscossione ex art.4 D.L.41/2021, in quanto la proroga ivi prevista si applica solo ai carichi iscritti a ruolo nel periodo di sospensione dei termini per l'emergenza Covid e comunque non oltre il 31.12.2021. Nella specie, al contrario, il tributo IMU 2017 risulta iscritto a ruolo solo il 10.4.2024, ben oltre il termine del dicembre 2021 ed al di fuori di qualsiasi logica emergenziale.
La domanda va quindi accolta, mentre la successione di norme eccezionali su prescrizione e decadenza dovute alla nota emergenza sanitaria giustifica la integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice accoglie il ricorso e compensa le spese.