CA
Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/07/2025, n. 3948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3948 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 57/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 9879/2019, emessa dal Tribunale di Napoli -
Sezione Distaccata di Ischia - a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n.
95342/2013, assunto in decisione all'esito del deposito delle note di trattazione scritta del 10.01.2025, pendente
TRA
(C.F.: - P. IVA ) in persona del Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Petrucci
(C.F.: ) in virtù di procura alle liti in calce all'atto di appello C.F._1
APPELLANTE
E
(C.F.: ) rappresentata e difesa dall'avvocato CP_1 C.F._2
Gioacchino Celotti (C.F.: ) in virtù di procura alle liti in calce C.F._3
alla memoria di costituzione
APPELLATA
Oggetto: risarcimento danni per violazione di obblighi contrattuali
Conclusioni: per l'appellante (come da atto di appello): … tenuto conto del perfezionamento del secondo contratto del 23.07.2012, rigettare tutte le domande formulate in primo
1 grado dalla signora nei confronti della anche tenuto conto CP_1 Parte_1
dell'eccepita nullità della domanda risarcitoria; per l'appellata: “… si riporta alla comparsa di costituzione ritualmente depositata, alle conclusioni ivi rassegnate e alle precedenti note di trattazione …, insistendo per la declaratoria di inammissibilità …, e, comunque, per l'integrale rigetto nel merito dell'appello e la conseguente conferma della impugnata sentenza, con vittoria di spese e compensi anche del presente grado e condanna altresì dell'appellante al pagamento di una ulteriore somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c….”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione notificata l'8.05.2013 conveniva, innanzi al Tribunale di CP_1
Napoli - Sezione Distaccata di Ischia -, la esponendo che: con Parte_1
l'espresso intendimento di fruire degli incentivi previsti dalla normativa all'epoca vigente, con contratto del 7 maggio 2012, conferiva incarico alla di Parte_1
installare un impianto fotovoltaico su edificio di sua proprietà sito in Casamicciola
Terme alla via Castiglione n. 38 aderendo all'offerta tecnica appositamente formulata dalla all'esito di specifica valutazione del ritorno di investimento “in Parte_1
funzione delle coordinate precise del suo sito di installazione”; detta offerta teneva espressamente conto della tariffa incentivante introdotta dal c.d. 4° conto energia (1° semestre 2012, con incremento del 10% per utilizzo materiali europei), fruibile entro termini stabiliti ed era strutturata secondo le condizioni tecnico - economiche del servizio denominato “scambio sul posto”, così come disciplinato dall'Autorità per l'energia elettrica;
l'adesione all'offerta della era preceduta da una Parte_1
serie di contatti tra le parti nel corso dei quali la società, a mezzo di un proprio incaricato, dopo avere esaminato il sito di destinazione dell'impianto, illustrava i termini negoziali dell'accordo e suggeriva la soluzione più idonea in funzione delle esigenze di essa e delle caratteristiche del sito;
nel corso di tali contatti, inoltre, il rappresentante della forniva precise rassicurazioni circa la fattibilità Parte_1
2 dell'intervento nei tempi previsti per l'ottenimento della tariffa incentivante sopra detta;
tra le prestazioni poste espressamente a carico della società incaricata figuravano in contratto quelle di progettazione, DIA ed espletamento iter burocratico, installazione, collaudo, allacciamento rete, invio documentazione GSE, trasporto;
essa istante provvedeva alla corresponsione degli importi a titolo di acconto alle scadenze stabilite;
il 6.6.2012 veniva effettuata la consegna dei pannelli;
per ragioni imputabili esclusivamente alla le fasi di progettazione dell'impianto Parte_1
ed espletamento dell'iter amministrativo subivano ritardi e variazioni tali da precludere l'accesso ai benefici previsti dal citato 4° conto energia, essendo la data di installazione e, quindi, di entrata in esercizio dell'impianto stesso di volta in volta procrastinata fino a giungere al 16.11.2012, allorquando avveniva la connessione alla rete di Enel Distribuzione S.p.A. (momento che segnava la decorrenza degli incentivi); in particolare, la pratica amministrativa (predisposta, come da contratto, dalla veniva presentata in maniera incompleta al Comune Parte_1
competente (Casamicciola Terme), il quale, infatti, in data 28.6.2012, richiedeva una integrazione documentale;
in sede progettuale e di istruzione della pratica stessa, non teneva preventivamente conto della incidenza dei vincoli Parte_1
paesaggistici e ambientali nella zona ove ricadeva l'immobile, comunque, non forniva in proposito alcuna informativa specifica e, anzi, ribadiva in più di una occasione la libera eseguibilità dell'intervento, predisponendo gli atti in coerenza a tale assunto, poi rivelatosi infondato;
solo in data 18.7.2012, dopo avere continuato a rassicurare essa istante circa il rispetto dei termini, decise di affidare Parte_1
incarico ad un tecnico avente studio sull'isola (Geom. ), al precipuo Persona_1
scopo di accelerare l'iter amministrativo (fino a quel momento seguito “a distanza”), ma erano ormai preclusi i benefici relativi al 1° semestre del IV conto energia;
in data
23.7.2012 (prot. n. 8244), la pratica veniva integrata come da prescrizioni dell'U.T.C.
e, recependo le indicazioni provenienti dallo stesso tecnico incaricato (che aveva sul punto consultato il responsabile dell'ufficio tecnico comunale, il quale aveva categoricamente escluso la possibilità di assentire l'intervento così come
3 originariamente progettato), propose una variazione contrattuale (di Parte_1
fatto, imponeva la sottoscrizione di una nuova “conferma d'ordine”), in modo da ridurre la potenza dell'impianto da 5,98 Kwp a 2,99 Kwp ed escludere così, in ragione del minore impatto ambientale, la necessità di richiedere il parere paesaggistico;
essa istante riteneva di dover accettare la variazione contrattuale, avendo comunque ricevuto nuove rassicurazioni circa la concreta possibilità di rientrare ancora nei limiti temporali del 4° conto energia e, quindi, fruire dei relativi benefici;
il “nuovo” ordine veniva sottoscritto in data 23.7.2012, ma la materiale installazione dei pannelli (i quali erano stati già consegnati da oltre un mese, in esecuzione del primo ordine) subiva una serie di ingiustificati rinvii, l'ultimo dei quali dovuto ad una grave inadempienza formale della ditta installatrice incaricata dalla (la quale non aveva provveduto a rinnovare in tempo utile il Parte_1
D.U.R.C.); quindi, iniziati in data 24.9.2012, i lavori proseguivano a singhiozzo, con molteplici sospensioni e venivano ultimati, sia pure con modalità di montaggio diverse da quelle contrattualmente previste, solo il 9.11.2012; la connessione dell'impianto alla rete di Enel Distribuzione S.p.A. veniva effettuata a decorrere dal
16.11.2012 e, dunque, essa istante poteva accedere solo ai di gran lunga minori benefici previsti dal c.d. 5° conto energia;
in conseguenza di quanto precede, inoltre, essa istante non aveva potuto accedere al finanziamento speciale agevolato
(denominato “Prestisole”) già in precedenza concordato con l'istituto di credito
Monte dei Paschi di Siena ed era stata costretta a richiedere altro prestito, con caratteristiche diverse e condizioni economiche meno vantaggiose;
inoltre, la consegna del materiale era stata effettuata “fronte strada” e, dunque, era stata costretta a curare in proprio il trasporto all'interno del proprio immobile;
infine,
l'installazione dei pannelli fotovoltaici era avvenuta con modalità diverse da quelle concordate (ossia, con ancoraggio diretto al tetto, senza la prevista struttura di supporto in cemento), così da arrecare un danno alla proprietà.
Tanto rappresentato, riconducendo la responsabilità per il pregiudizio patito in capo alla l'attrice insisteva affinché venissero accolte le conclusioni Parte_1
4 seguenti: “a) accertare e dichiarare la violazione, da parte della società convenuta, delle regole di correttezza e buona fede sia nella fase precontrattuale sia in quella di esecuzione del contratto e, per l'effetto,
b) condannare la società convenuta, in persona del legale rapp.nte p.t., al risarcimento dei danni patiti dall'attrice in conseguenza di tale violazione, mediante pagamento di una somma di danaro che sarà determinata in corso di causa ovvero che l'On. Giudice vorrà liquidare anche con valutazione equitativa;
c) accertare e dichiarare il grave inadempimento della società convenuta in relazione alle obbligazioni contrattualmente assunte, come meglio specificate in premessa, e, per l'effetto,
d) condannare la società convenuta, in persona del legale rapp.nte p.t., al risarcimento dei danni patrimoniali patiti e patiendi dall'attrice, mediante pagamento della somma complessiva di € 37.695,55, calcolata tenendo conto sia della differenza (pari ad € 32.095,55) tra il beneficio economico totale ottenibile in
20 anni con l'originaria offerta del 7.5.2012 e quello scaturente dal c.d. 5° conto energia, sia del maggior esborso (pari a complessivi € 2.000,00) derivante dalla perdita dell'originario finanziamento agevolato denominato “Prestisole”, sia del mancato risparmio (pari ad € 3.600,00) sui consumi energetici per ulteriori 5 anni
(i.e., fino all'esaurimento della garanzia sul rendimento dei moduli, fornita dal produttore), ovvero,
e) condannare la convenuta, in persona come sopra, al pagamento in favore dell'attrice di quella diversa somma che sarà meglio precisata e quantificata in corso di causa o ritenuta congrua dal Giudice;
f) accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della società convenuta in relazione alle specifiche modalità di consegna del materiale e di montaggio dei pannelli, per le ragioni esposte sub 11) e 12) della premessa e, per l'effetto,
g) condannare la convenuta medesima, in persona del suo legale rapp.nte p.t., al risarcimento dei danni, da quantificarsi in corso di causa ovvero all'esito dell'istruttoria;
5 h) condannare, per l'ulteriore effetto, la convenuta medesima, in persona come sopra, al pagamento delle spese e competenze di giudizio”.
Si costituiva che contestava e chiedeva il rigetto delle domande. Parte_1
Concessi i termini di cui all'art. 1836 c.p.c., veniva ammessa ed espletata prova testimoniale nonché C.T.U. tecnica.
Ritenuta, quindi, la causa matura per la decisione, il Tribunale definiva il giudizio il
30.10.2019 con sentenza emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con quale il
Tribunale così statuiva:
“- Dichiara la responsabilità contrattuale di in persona del legale Parte_1
rapp.te p.t., con riferimento al contratto in data 7.5.2012, in relazione alla perdita, da parte di , dei benefici connessi al 4° conto energia e per l'effetto CP_1
condanna essa convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di €
32.095,55 oltre interessi dalla domanda;
- Dichiara la responsabilità di in persona del legale rapp.te p.t. in Parte_1
ordine alla perdita dei benefici connessi all'ottenimento del prestito agevolato
Prestisole, e, per l'effetto, la condanna al pagamento in favore di , CP_1
della somma di € 1860,00, oltre interessi dalla domanda;
- Dichiara la responsabilità di in persona del legale rapp.te p.t. in Parte_1
ordine ai maggiori costi connessi alla differente modalità di installazione dell'impianto, e per l'effetto la condanna al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 1500,00;
- Condanna in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento delle spese Parte_1
e dei compensi del giudizio che, ai sensi del DM 55/14, si liquidano in complessivi €
7.654,00 (€ 400,00 per spese vive;
€ 1620,00 per studio;
€ 1147,00 per fase introduttiva;
€ 1720,00 per fase istruttoria/trattazione; € 2.767,00 per fase decisionale), oltre rimborso forfetario, Cpa ed Iva, con attribuzione in favore dell'Avv. Gioacchino Celotti, quale antistatario;
- Condanna, infine, in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento Parte_1
delle spese di CTU liquidate come da decreto in atti”.
6 § 2.
Avverso la suddetta sentenza, pubblicata il 30.10.2019 e notificata il 27.11.2019, con citazione notificata il 27.12.2019 e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 325
c.p.c., interponeva appello - iscritto a ruolo il 7.01.2020 - per i motivi Parte_1
infra indicati, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “… tenuto conto del perfezionamento del secondo contratto del 23.07.2012, rigettare tutte le domande formulate in primo grado dalla signora nei confronti della CP_1 Parte_1
anche tenuto conto dell'eccepita nullità della domanda risarcitoria.
[...]
Con il favore delle spese e dei compensi professionali, anche di I grado”.
Si costituiva che resisteva e chiedeva il rigetto del gravame. CP_1
La causa, dopo un rinvio per l'emergenza epidemiologica mondiale, veniva chiamata per la prima udienza di comparizione del 20.11.2020 celebrata nelle forme della trattazione scritta e dunque rinviata al 14.10.2022 per la precisazione delle conclusioni, udienza rinviata per esigenze di ruolo. All'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 10.1.2025, la Corte riservava la causa per la decisione.
Parte appellante e parte appellata depositavano comparsa conclusionale il 14.03.2025
e memoria di replica il 3.4.2025.
§ 3.
La gravata sentenza ha parzialmente accolto la domanda, con le seguenti motivazioni:
“Il complesso delle domande attoree risulta parzialmente fondato e va accolto nei termini che seguono.
Dalla istruttoria svolta risulta accertata la responsabilità di per Parte_1
violazione degli obblighi contrattualmente assunti. L'art. 1218 c.c., dispone a tal proposito che “il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l'inadempimento o il suo ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”. L'art. 1176 c.c. dispone che il debitore deve agire nell'esecuzione della propria prestazione con diligenza. Nel caso di specie è provato che l'installazione
7 dell'impianto fotovoltaico è stata più volte procrastinata, a causa della inerzia, lentezza ed inadempienza di nella esecuzione delle prestazioni poste Pt_1
espressamente a suo carico in contratto e segnatamente quelle di progettazione, DIA ed espletamento iter burocratico, installazione, collaudo, allacciamento rete, invio documentazione GSE, e trasporto, come risulta dalla copia di conferma d'ordine versato in atti da parte attrice. Il comportamento assunto da risulta Parte_1
effettivamente incompatibile con le esigenze di tempestività richieste per l'accesso ai benefici previsti dal 4° conto energia. A conferma della intempestività nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, va osservato che a fronte di un contratto sottoscritto nel mese di maggio, solo a luglio (praticamente a ridosso del termine di scadenza per l'accesso ai benefici del 4° conto energia) veniva conferito incarico al geom. per l'espletamento delle pratiche amministrative prodromiche Persona_1
alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico. A causa di tali inadempienze l'impianto fotovoltaico è stato installato solo in data 16.11.2012, precludendo alla attrice la possibilità di fruire delle più vantaggiose tariffe incentivanti previste dal c.d. “4° conto energia”, riservato ai piccoli impianti fotovoltaici attivati prima del
27.08.2012. In diretta conseguenza di tale ritardo l'attrice poteva solo accedere agli incentivi previsti dal successivo “5° conto energia”, le cui condizioni in termini di concreto vantaggio ottenibile, sono inferiori al 4° conto, anche in ragione della diversa tipologia di impianto, di minore potenza, associata alla seconda offerta formulata dalla convenuta.
Non vi è dubbio che la sottoscrizione del contrato fosse finalizzata all'ottenimento da parte di dei benefici previsti dal cd. “4° conto energia” Il contratto CP_1
appare infatti espressamente predisposto in funzione di ciò: alla prima conferma
d'ordine è allegata infatti una offerta tecnica che descrive le caratteristiche dell'impianto, recando altresì un prospetto analitico di ricavi, risparmi e beneficio economico ottenibile proprio per effetto della disciplina incentivante introdotta dalle disposizioni normative relativo appunto al 4° conto. Appaiono violati pertanto sia
l'art. 1218 che l'art. 1176 c.c. Il successivo art. 1223 c.c. dispone che, il risarcimento
8 del danno dovuto all'inadempimento o al ritardo deve comprendere sia la perdita subita dal creditore (danno emergente) che il mancato guadagno (lucro cessante), in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta. In questo caso la perdita dei benefici connessi al 4° conto energia appare conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento posto in essere da Sussiste pertanto il nesso causale Pt_1
tra inadempimento e danno. Per la liquidazione di tale danno il Tribunale ritiene di aderire alla prima quantificazione effettuata dal CTU a pag. 15 del proprio elaborato, che appare corretta ed immune di vizi logici. In particolare, il CTU così motiva le proprie conclusioni: “Nella quantificazione del danno, si è reputato corretto e logico tenere conto, in via principale, della maggiore performance del primo impianto (quello originariamente pattuito) scaturente dalla superiore potenza
(rispetto a quello effettivamente installato e consegnato all'attrice), oltre che dello scarto tra le tariffe incentivanti previste dal 4° e dal 5° conto energia (quest'ultimo applicabile all'impianto per cui è causa) (…) Sulla base delle stime fornite dalla stessa società convenuta, la differenza tra il beneficio economico ottenibile con
l'impianto e gli incentivi previsti dal primo contratto e quello invece ottenibile con il secondo è pari ad € 32.095,55”.
Risultano rilevanti ai fini dell'ottenimento di tale somma le seguenti cifre dichiarate dalla stessa convenuta nell'offerta rivolta alla odierna attrice e dalla stessa sottoscritta:
Beneficio Economico annuo 2.627,95 €
Ricavi da Conto Energia in 20 anni - attualizzato 28.369,43 €
Ricavi da Vendita Energia in 20 anni - attualizzato 0,00 €
Risparmio sui consumi energetici in 20 anni - attualizzato 14.573,26 €
Beneficio Economico Totale in 20 anni - attualizzato 42.942,68 €
Tali dati vanno posti a confronto con il contenuto della variazione contrattuale
23.7.2012, (relativa al 5° conto energia) proposta all'attrice a modifica e ridimensionamento del tipo di impianto, in conseguenza dei ritardi accumulati nella realizzazione di quello idoneo all'accesso ai benefici del cd. 4° conto energia”:
9 Beneficio Economico annuo 729, 15 €
Ricavi da Tariffa Premio in 20 anni - attualizzato 0,00 €
Ricavi da Tariffa Omnicomprensiva in 20 anni - attualizz. 10.847,13 €
Risparmio sui consumi energetici in 20 anni - attualizzato 0,00 €
Beneficio Economico Totale in 20 anni - attualizzato 10.847,13 €
Il calcolo aritmetico della differenza tra il primo beneficio economico (cui ha dovuto rinunciare l'attrice) e il secondo (al quale ha invece potuto accedere con la seconda offerta) conduce al seguente risultato:
€ 42.942,68 - € 10.847,13 = € 32.095,55
È fondata, per le ragioni in diritto sopra esposte, anche la domanda relativa al risarcimento del danno per il mancato accesso al prestito agevolato Prestisole, che risulta diretta conseguenza della ritardata consegna dell'impianto. Tale danno va liquidato, in coerenza con quanto accertato dal CTU, in € 1860,00 in quanto: “a parità di importo finanziato (€ 9.000,00) e durata del finanziamento, il più basso tasso di interesse avrebbe comportato la riduzione dell'importo della rata mensile ad
€ 167,26, con un risparmio per l'attrice di complessivi € 1.860,00” (cfr. relazione
CTU).
Appare altresì fondata la domanda di risarcimento in relazione alle differenti modalità di installazione dell'impianto adottate dalla mediante CP_2 Pt_1
ancoraggio sul tetto anziché mediante gli appositi supporti in cemento. Ed infatti la tecnica di installazione utilizzata comporta, al momento dello smontaggio, la necessità, non prevista in contratto e dunque costituente maggior costo non accettato dalla attrice, di ripristinare lo status quo ante mediante lavori di riempimento dei fori e di rifacimento della impermeabilizzazione: lavori che appare equo stimare in €
1500,00.
Non appare fondata invece la domanda relativa al risarcimento dei danni per violazione della buona fede e correttezza “sin dalla fase precontrattuale”. L'art.
1337 c.c. dispone infatti che: «Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella
10 formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede». La disposizione in esame, come è noto, non tutela l'interesse all'adempimento ma l'interesse del soggetto a non essere coinvolto in trattative inutili, a non stipulare contratti invalidi
o inefficaci e a non subire coartazioni o inganni in ordine ad atti negoziali. La giurisprudenza ha messo a fuoco i contorni di tale istituto affermando che «Nella fase antecedente alla conclusione di un contratto, le parti hanno, in ogni tempo, piena facoltà di verificare la propria convenienza alla stipulazione e di richiedere tutto quanto ritengano opportuno in relazione al contenuto delle reciproche, future obbligazioni, con conseguente libertà, per ciascuna di esse, di recedere dalle trattative indipendentemente dalla esistenza di un giustificato motivo, con il solo limite del rispetto del principio di buona fede e correttezza, da intendersi, tra l'altro, come dovere di informazione della controparte circa la reale possibilità di conclusione del contratto, senza omettere circostanze significative rispetto all'economia del contratto medesimo» (Cass. 29 maggio 1998, n. 5297). Ebbene nel caso di specie, il contratto relativo alla installazione degli impianti finalizzati all'ottenimento dei benefici di cui al 4°conto energia non appare inefficace o nullo né le prestazioni materiali e burocratiche a carico di erano oggettivamente Pt_1
irrealizzabili nel tempo utile a consentire i benefici economici ed energetici in capo alla sig.ra La mancata realizzazione delle prestazioni appare quindi questione CP_1
esclusivamente di esecuzione di un contratto validamente concluso e pienamente efficace. Di conseguenza, l'inadempimento, sicuramente ravvisabile nella vicenda de quo, deve ritenersi concentrato per intero all'interno del perimetro contrattuale.
Del pari, non appare fondata e non può essere accolta la domanda di liquidazione di ulteriori € 3.600,00 a titolo di “mancato risparmio sui consumi energetici per ulteriori 5 anni”, fino all'esaurimento della garanzia sul rendimento dei moduli, fornita dal produttore, trattandosi di ipotesi di danno, basato su circostanze aleatorie
e non provate, comunque escluso dal calcolo dei vantaggi a carico dell'attrice espressamente riconosciuta in contratto dalla società convenuta. Del resto, la fine della garanzia non coincide con la perdita di funzionalità dei moduli. Né a tal
11 proposito l'attore ha provato il grado di probabilità del verificarsi di tale “mancato risparmio”, che ne avrebbe consentito la liquidazione sotto la forma del danno futuro. Danno di cui, come è noto, è consentita la liquidazione solo se
“rilevantemente probabile” (Cass. Civ. n. 10072 del 27 aprile 2010).
La fondatezza parziale delle domande attoree rende non configurabile la responsabilità aggravata dell'invocato art. 96, terzo comma c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo i parametri fissati dal
D.M. 55/14”.
§ 4.
Con il primo motivo parte appellante critica la decisione del Tribunale perché basata sulla sussistenza di un solo contratto (il primo), mentre nulla dice circa il secondo contratto;
assume che tale prima proposta d'ordine è stata sostituita da una seconda proposta, avente ad oggetto sempre un impianto fotovoltaico, dello stesso tipo, ma di minori dimensioni e potenza e ciò a causa dei vincoli urbanistici e paesaggistici della zona, che ha sostituito ed annullato la prima proposta.
Con il secondo motivo parte appellante deduce che il contratto di vendita ed installazione di impianto fotovoltaico del 23.07.2012 ha sostituito la precedente proposta del 07.05.2012 e in tale contratto non viene indicato alcun termine di consegna, né sono indicate condizioni o termini particolari;
dalla CTU è emerso che la seconda offerta contrattuale è sostitutiva della prima e che, dunque, l'impianto di minore potenza è stato pattuito in luogo di quello, originariamente previsto, da 5,98
KW; le verifiche documentali e del sito di installazione hanno confermato la esatta corrispondenza, per tipologia e potenza, tra impianto di cui alla seconda offerta sottoscritta e quello in uso all'attrice (potenza pari a 2,99 KW) e che tale fornitura doveva essere eseguita al fine di rientrare nel V conto energia anziché nel successivo
IV conto energia;
il Tribunale non ha valutato l'intervenuta sostituzione della prima proposta d'ordine con la seconda e/o comunque applicato le norme poste alla base della novazione oggettiva ex art 1230 c.c.; in caso di novazione: “La obbligazione si estingue quando le parti sostituiscono all'obbligazione originaria una nuova
12 obbligazione con oggetto o titolo diverso. La volontà di estinguere l'obbligazione precedente deve risultare in modo non equivoco” ; nel caso di specie, il c.d. animus novandi non solo è in re ipsa nella sottoscrizione di un nuovo contratto, dopo due mesi da quello precedente, ma è stato espressamente pattuito tra le parti;
infatti, l'art.
1.4. delle condizioni generali di contratto prevede espressamente: “le presenti condizioni sostituiscono ed annullano qualsiasi altro precedente accordo avente il medesimo oggetto intervenuto tra ed il Cliente”; pertanto, è pacifico che le Pt_1
parti abbiano voluto attribuire un effetto sostitutivo - novativo al secondo contratto, non solo perché, dopo la prima proposta hanno sottoscritta una seconda, ma anche perché le stesse condizioni contrattuali sanciscono che la nuova proposta annulla e sostituisce ogni precedente accordo avente lo stesso oggetto;
ciò nonostante, il
Tribunale ha omesso, quantomeno, di valutare tale duplice testo contrattuale,
“limitandosi” ad imputare ad essa appellante inadempienze relative ad una fonte negoziale non più in essere tra le parti;
la novazione oggettiva impedisce che il rapporto giuridico sostituito continui a produrre le obbligazioni che da esso sarebbero altrimenti normalmente derivate.
Con il terzo motivo parte appellante censura sentenza nella parte in cui afferma: “Nel caso di specie è provato che l'installazione dell'impianto fotovoltaico è stata più volte procrastinata, a causa dell'inerzia, lentezza ed inadempienza di nella Pt_1
esecuzione delle prestazioni poste espressamente a suo carico in contratto e segnatamente quelle di progettazione, DIA ed espletamento iter burocratico, installazione, collaudo, allacciamento rete, invio documentazione al GSRE, trasporto, come risulta dalla copia di conferma d'ordine versato in atti da parte attrice. Il comportamento assunto da risulta effettivamente Parte_1
incompatibile con le esigenze di tempestività richieste per l'accesso ai benefici previsti dal 4° conto energia. A conferma della intempestività nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, va osservato che a fronte di un contratto sottoscritto nel mese di maggio, solo a luglio veniva conferito l'incarico …”; deduce che tale motivazione non tiene conto della sottoscrizione e del perfezionamento del secondo
13 ordine, nel quale non solo non c'è alcun termine per la consegna, ma riguarda un impianto di minor potenza e alla luce delle caratteristiche dello stesso, doveva rientrare nel successivo V conto energia.
I su trascritti motivi, da esaminare congiuntamente siccome connessi, sono fondati.
Dalla documentazione allegata al fascicolo di parte appellante si evince che il primo contratto, stipulato tra le parti il 7.5.2012, ha ad oggetto l'installazione di un impianto fotovoltaico da 5,98 Kwp su edificio di proprietà della alle condizioni indicate CP_1
nell'offerta tecnica ad esso allegata, la quale è in particolare, formulata con riferimento alla tariffa incentivante introdotta dal c.d. 4 ° conto energia, posto che ivi
è richiamata espressamente la “tariffa incentivante 1° semestre 2012 con incremento del 10 % per utilizza materiali europei”; il c.d. 4 ° conto energia è riservato ai piccoli impianti fotovoltaici entrati in esercizio prima del 27.8.2012.
Invece, il successivo contratto stipulato tra le parti il 23.7.2012 ha ad oggetto l'installazione di un impianto fotovoltaico da 2,99 Kwp sul medesimo edificio di proprietà della alle condizioni indicate nell'offerta tecnica ad esso allegata, la CP_1
quale è, in particolare, formulata con riferimento alla tariffa incentivante introdotta dal conto energia successiva al quarto, applicabile agli impianti entrati in esercizio dopo il 27.8.2012.
Nelle condizioni generali dell'offerta sottoscritta dalla il 23.7.2012, al punto 1.4 CP_1
è previsto <le presenti condizioni sostituiscono ed annullano qualsiasi altro precedente accordo avente il medesimo oggetto intervenuto tra ed il Pt_1
Cliente>>, clausola sottoscritta, tra l'altro, anche specificatamente dalla ai sensi CP_1
e per gli effetti dell'art. 1341 e 1342 c.c.
Tenuto conto del contenuto dei detti atti, il contratto del 23.7.2012 è stato stipulato tra le parti in sostituzione del precedente del 7.5.2012.
Del resto, la stessa parte istante discorre di “variazione contrattuale” con riferimento all'accordo del 23.7.2012, sicché non è dubbio che l'accordo del 7.5.2012 per fatto riconducibile alla volontà delle parti non ha più efficacia. È pur vero che parte istante ha dedotto che l'offerta del 23.7.2012 rappresenta una variazione contrattuale di fatto
14 imposta dalla ma di tanto non vi è prova e a prescindere dalle ragioni che Pt_1
hanno indotto a sottoscrivere l'offerta del 23.7.2012, non è dubbio che CP_1
questa è riconducibile alla volontà delle parti e che in conseguenza della stipula della stessa, le pattuizioni dell'accordo del 7.5.2012 non sono più vincolanti per le parti.
Come detto, la volontà delle parti di porre nel nulla le obbligazioni di cui al contratto del 7.5.2012 risulta expressis verbis dal contratto di cui al 23.7.2012 nonché di fatto dall'incompatibilità dell'obbligazione di cui all'ultimo contratto rispetto a quella di cui al 7.5.2012, ovvero, un impianto fotovoltaico, seppur di diversa potenza e con incentivi differenti, nello stesso luogo ove era previsto quello di cui al contratto del mese di maggio.
Si è, pertanto, realizzata di fatto una novazione oggettiva del contratto del 7.5.2012 con l'accordo successivo del 23.7.2012 stante il mutamento dell'oggetto della prestazione (aliquid novi) e dell'animus novandi, ovvero, quanto a quest'ultimo, la manifestazione inequivoca dell'intento novativo alla luce del su trascritto disposto di cui al punto 1.4 delle condizioni generali dell'offerta sottoscritta il 23.7.2012, (cfr., fra le ultime, Cassazione civile sez. II - 05/04/2023, n. 9347).
Ne consegue che l'accolta azione esperita dalla attiene al risarcimento di danni CP_1
conseguenti all'inadempimento di obbligazioni non più sussistenti, mentre la responsabilità contrattuale presuppone che l'accordo, fonte delle obbligazioni delle quali si reclama l'adempimento, sia valido e vincolante e non già posto nel nulla per volontà delle parti. Ed invero, i reclamati danni consistenti nell'accesso ai minori benefici previsti dal c.d. 5° conto energia rispetto a quelli previsti dal 4 ° conto energia sono conseguenti alla mancata esecuzione del contratto del 7.5.2012, posto che quello del 23.7.2012 è stato, come detto, formulato con riferimento alla tariffa incentivante introdotta dal conto energia successiva al quarto. Tali rilievi involgono anche la domanda relativa al risarcimento del danno per il mancato accesso al prestito agevolato Prestisole, concordato con l'istituto di credito Monte dei Paschi di Siena dopo la conclusione del contratto del 7.5.2012 e non più attuabile per mancata esecuzione di quest'ultimo secondo la prospettazione di parte istante.
15 Alla luce di tali considerazioni, non può essere accolta la domanda di risarcimento dei danni detti, siccome prospettati come conseguenti all'inadempimento della società odierna appellante in relazione alle obbligazioni contrattualmente assunte con il contratto del 7.5.2012, come detto, non più esistente per volontà delle parti.
Peraltro, in primo grado la aveva altresì dedotto che aveva accettato la CP_1
variazione contrattuale avendo comunque ricevuto nuove riassicurazioni circa la concreta possibilità di rientrare ancora nei limiti temporali del 4 ° conto energia e quindi fruire dei relativi benefici;
tuttavia, come su evidenziato, il contratto del
23.7.2012 è stato espressamente formulato con riferimento alla tariffa incentivante introdotto dal conto energia successiva al quarto né vi è prova che la società appellante avesse fornito le riassicurazioni di cui discorre la CP_1
Va rilevato che la in primo grado aveva altresì proposto domanda di CP_1
accertamento della violazione, da parte della società appellante, delle regole di correttezza e buona fede nella fase precontrattuale con conseguente risarcimento dei relativi danni, domanda che è stata però rigettata dal Tribunale e non più riproposta nel presente grado.
L'accoglimento dei motivi detti comporta l'assorbimento di quelli proposti per contestare la sussistenza della dedotta responsabilità contrattuale - quarto, quinto settimo e ottavo motivo -, ovvero, l'inadempimento imputato alla società appellante di mancato espletamento delle necessarie pratiche amministrative che avrebbero impedito alla l'accesso alle agevolazioni fiscali, l'assenza della previsione di un CP_1
termine perentorio entro cui eseguire l'installazione dell'impianto, la mancata prova della pretesa risarcitoria relativa alla differenza tra i benefici ottenibili e quelli in concreto ottenuti e l'omessa valutazione delle prova testimoniale circa l'assenza della
“promessa” di una data di installazione.
§ 5.
Resta fermo invece l'accoglimento della domanda di risarcimento in relazione alle differenti modalità di installazione dell'impianto adottate dalla società Pt_1
mediante ancoraggio sul tetto anziché mediante gli appositi supporti in cemento,
16 danno riconosciuto dal Tribunale nella misura di € 1.500,00. Ed invero,
l'inadempimento dedotto al riguardo attiene all'esecuzione del contratto del
23.7.2012.
La detta condanna resta ferma siccome infondati sono i motivi di gravame – il sesto e il nono – sollevati dalla con riguardo alla genericità delle pretese risarcitorie Pt_1
e di nullità della domanda risarcitoria proposta. Ed invero, come si evince dal su trascritto contenuto dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, la ha CP_1
sufficiente specificato i danni reclamati con precise allegazioni in fatto, sicché i detti motivi sono ictu oculi infondati.
§ 6.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'appello è parzialmente fondato e, per l'effetto, in riforma parziale della gravata sentenza, vanno rigettate le domande di risarcimento danni proposte da in relazione alla perdita dei benefici CP_1
connessi al 4° conto energia – riconosciuti nella gravata sentenza nella misura di €
32.095,55 oltre interessi dalla domanda – e in ordine alla perdita dei benefici connessi all'ottenimento del prestito agevolato Prestisole - riconosciuti dal Tribunale nella misura di € 1860,00-, mentre resta fermo l'accoglimento della domanda avente ad oggetto i maggiori costi connessi alla differente modalità di installazione dell'impianto, quantificati dal Tribunale in € 1.500,00.
Stante la riforma della gravata sentenza, occorre procedere, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, a un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (cfr. ex multis, Cass. civ. n. 9064/18).
Ciò posto, osserva la Corte che, nella specie, stante l'accoglimento di una sola delle diverse domande avanzate da sussistono i presupposti per compensare CP_1
le spese processuali di entrambi i gradi nella misura della metà, mentre il residuo va posto a carico dell'odierna appellante ai sensi dell'art. 91 c.p.c. Per le medesime considerazioni le spese di CTU, liquidate con separato decreto nel primo grado,
17 vanno poste a carico sia di parte appellante che di parte appellante nella misura di ½ ciascuno.
La quantificazione delle spese viene operata come in dispositivo, a norma del D.M.
55/14, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, con applicazione dei compensi tabellari e riduzione del 50% di quello relativo alla fase di trattazione/istruttoria del presente grado in ragione dell'attività svolta, secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore fino ad euro .000,00, nel quale risulta compreso il decisum.
Le spese di lite sostenute da nel primo grado di giudizio vanno distratte CP_1
in favore dell'avv. Gioacchino Celotti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
con citazione notificata in data 27.12.2019, avverso la sentenza in epigrafe
[...]
indicata, così provvede:
a) Accoglie l'appello proposto per quanto di ragione, e, per l'effetto, in riforma parziale dell'impugnata sentenza, rigetta le domande di risarcimento danni proposte da in relazione alla perdita dei benefici connessi al 4° CP_1
conto energia e in ordine alla perdita dei benefici connessi all'ottenimento del prestito agevolato Prestisole;
compensa le spese di giudizio nella misura di ½ e condanna al pagamento, in favore di del Parte_1 CP_1
residuo, che liquida in euro 200,00 per esborsi e in euro 1.276,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Gioacchino
Celotti; pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico sia di che di nella misura di ½ ciascuno;
Parte_1 CP_1
b) compensa le spese di giudizio del grado di appello nella misura di ½ e condanna al pagamento, in favore di del Parte_1 CP_1
residuo, che liquida in euro 1.209,50 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 06.06.2025.
18 Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
Alla redazione dello svolgimento del processo ha collaborato il Funzionario AUpp dr. Per_2
[...]
19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 57/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 9879/2019, emessa dal Tribunale di Napoli -
Sezione Distaccata di Ischia - a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n.
95342/2013, assunto in decisione all'esito del deposito delle note di trattazione scritta del 10.01.2025, pendente
TRA
(C.F.: - P. IVA ) in persona del Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Petrucci
(C.F.: ) in virtù di procura alle liti in calce all'atto di appello C.F._1
APPELLANTE
E
(C.F.: ) rappresentata e difesa dall'avvocato CP_1 C.F._2
Gioacchino Celotti (C.F.: ) in virtù di procura alle liti in calce C.F._3
alla memoria di costituzione
APPELLATA
Oggetto: risarcimento danni per violazione di obblighi contrattuali
Conclusioni: per l'appellante (come da atto di appello): … tenuto conto del perfezionamento del secondo contratto del 23.07.2012, rigettare tutte le domande formulate in primo
1 grado dalla signora nei confronti della anche tenuto conto CP_1 Parte_1
dell'eccepita nullità della domanda risarcitoria; per l'appellata: “… si riporta alla comparsa di costituzione ritualmente depositata, alle conclusioni ivi rassegnate e alle precedenti note di trattazione …, insistendo per la declaratoria di inammissibilità …, e, comunque, per l'integrale rigetto nel merito dell'appello e la conseguente conferma della impugnata sentenza, con vittoria di spese e compensi anche del presente grado e condanna altresì dell'appellante al pagamento di una ulteriore somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c….”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione notificata l'8.05.2013 conveniva, innanzi al Tribunale di CP_1
Napoli - Sezione Distaccata di Ischia -, la esponendo che: con Parte_1
l'espresso intendimento di fruire degli incentivi previsti dalla normativa all'epoca vigente, con contratto del 7 maggio 2012, conferiva incarico alla di Parte_1
installare un impianto fotovoltaico su edificio di sua proprietà sito in Casamicciola
Terme alla via Castiglione n. 38 aderendo all'offerta tecnica appositamente formulata dalla all'esito di specifica valutazione del ritorno di investimento “in Parte_1
funzione delle coordinate precise del suo sito di installazione”; detta offerta teneva espressamente conto della tariffa incentivante introdotta dal c.d. 4° conto energia (1° semestre 2012, con incremento del 10% per utilizzo materiali europei), fruibile entro termini stabiliti ed era strutturata secondo le condizioni tecnico - economiche del servizio denominato “scambio sul posto”, così come disciplinato dall'Autorità per l'energia elettrica;
l'adesione all'offerta della era preceduta da una Parte_1
serie di contatti tra le parti nel corso dei quali la società, a mezzo di un proprio incaricato, dopo avere esaminato il sito di destinazione dell'impianto, illustrava i termini negoziali dell'accordo e suggeriva la soluzione più idonea in funzione delle esigenze di essa e delle caratteristiche del sito;
nel corso di tali contatti, inoltre, il rappresentante della forniva precise rassicurazioni circa la fattibilità Parte_1
2 dell'intervento nei tempi previsti per l'ottenimento della tariffa incentivante sopra detta;
tra le prestazioni poste espressamente a carico della società incaricata figuravano in contratto quelle di progettazione, DIA ed espletamento iter burocratico, installazione, collaudo, allacciamento rete, invio documentazione GSE, trasporto;
essa istante provvedeva alla corresponsione degli importi a titolo di acconto alle scadenze stabilite;
il 6.6.2012 veniva effettuata la consegna dei pannelli;
per ragioni imputabili esclusivamente alla le fasi di progettazione dell'impianto Parte_1
ed espletamento dell'iter amministrativo subivano ritardi e variazioni tali da precludere l'accesso ai benefici previsti dal citato 4° conto energia, essendo la data di installazione e, quindi, di entrata in esercizio dell'impianto stesso di volta in volta procrastinata fino a giungere al 16.11.2012, allorquando avveniva la connessione alla rete di Enel Distribuzione S.p.A. (momento che segnava la decorrenza degli incentivi); in particolare, la pratica amministrativa (predisposta, come da contratto, dalla veniva presentata in maniera incompleta al Comune Parte_1
competente (Casamicciola Terme), il quale, infatti, in data 28.6.2012, richiedeva una integrazione documentale;
in sede progettuale e di istruzione della pratica stessa, non teneva preventivamente conto della incidenza dei vincoli Parte_1
paesaggistici e ambientali nella zona ove ricadeva l'immobile, comunque, non forniva in proposito alcuna informativa specifica e, anzi, ribadiva in più di una occasione la libera eseguibilità dell'intervento, predisponendo gli atti in coerenza a tale assunto, poi rivelatosi infondato;
solo in data 18.7.2012, dopo avere continuato a rassicurare essa istante circa il rispetto dei termini, decise di affidare Parte_1
incarico ad un tecnico avente studio sull'isola (Geom. ), al precipuo Persona_1
scopo di accelerare l'iter amministrativo (fino a quel momento seguito “a distanza”), ma erano ormai preclusi i benefici relativi al 1° semestre del IV conto energia;
in data
23.7.2012 (prot. n. 8244), la pratica veniva integrata come da prescrizioni dell'U.T.C.
e, recependo le indicazioni provenienti dallo stesso tecnico incaricato (che aveva sul punto consultato il responsabile dell'ufficio tecnico comunale, il quale aveva categoricamente escluso la possibilità di assentire l'intervento così come
3 originariamente progettato), propose una variazione contrattuale (di Parte_1
fatto, imponeva la sottoscrizione di una nuova “conferma d'ordine”), in modo da ridurre la potenza dell'impianto da 5,98 Kwp a 2,99 Kwp ed escludere così, in ragione del minore impatto ambientale, la necessità di richiedere il parere paesaggistico;
essa istante riteneva di dover accettare la variazione contrattuale, avendo comunque ricevuto nuove rassicurazioni circa la concreta possibilità di rientrare ancora nei limiti temporali del 4° conto energia e, quindi, fruire dei relativi benefici;
il “nuovo” ordine veniva sottoscritto in data 23.7.2012, ma la materiale installazione dei pannelli (i quali erano stati già consegnati da oltre un mese, in esecuzione del primo ordine) subiva una serie di ingiustificati rinvii, l'ultimo dei quali dovuto ad una grave inadempienza formale della ditta installatrice incaricata dalla (la quale non aveva provveduto a rinnovare in tempo utile il Parte_1
D.U.R.C.); quindi, iniziati in data 24.9.2012, i lavori proseguivano a singhiozzo, con molteplici sospensioni e venivano ultimati, sia pure con modalità di montaggio diverse da quelle contrattualmente previste, solo il 9.11.2012; la connessione dell'impianto alla rete di Enel Distribuzione S.p.A. veniva effettuata a decorrere dal
16.11.2012 e, dunque, essa istante poteva accedere solo ai di gran lunga minori benefici previsti dal c.d. 5° conto energia;
in conseguenza di quanto precede, inoltre, essa istante non aveva potuto accedere al finanziamento speciale agevolato
(denominato “Prestisole”) già in precedenza concordato con l'istituto di credito
Monte dei Paschi di Siena ed era stata costretta a richiedere altro prestito, con caratteristiche diverse e condizioni economiche meno vantaggiose;
inoltre, la consegna del materiale era stata effettuata “fronte strada” e, dunque, era stata costretta a curare in proprio il trasporto all'interno del proprio immobile;
infine,
l'installazione dei pannelli fotovoltaici era avvenuta con modalità diverse da quelle concordate (ossia, con ancoraggio diretto al tetto, senza la prevista struttura di supporto in cemento), così da arrecare un danno alla proprietà.
Tanto rappresentato, riconducendo la responsabilità per il pregiudizio patito in capo alla l'attrice insisteva affinché venissero accolte le conclusioni Parte_1
4 seguenti: “a) accertare e dichiarare la violazione, da parte della società convenuta, delle regole di correttezza e buona fede sia nella fase precontrattuale sia in quella di esecuzione del contratto e, per l'effetto,
b) condannare la società convenuta, in persona del legale rapp.nte p.t., al risarcimento dei danni patiti dall'attrice in conseguenza di tale violazione, mediante pagamento di una somma di danaro che sarà determinata in corso di causa ovvero che l'On. Giudice vorrà liquidare anche con valutazione equitativa;
c) accertare e dichiarare il grave inadempimento della società convenuta in relazione alle obbligazioni contrattualmente assunte, come meglio specificate in premessa, e, per l'effetto,
d) condannare la società convenuta, in persona del legale rapp.nte p.t., al risarcimento dei danni patrimoniali patiti e patiendi dall'attrice, mediante pagamento della somma complessiva di € 37.695,55, calcolata tenendo conto sia della differenza (pari ad € 32.095,55) tra il beneficio economico totale ottenibile in
20 anni con l'originaria offerta del 7.5.2012 e quello scaturente dal c.d. 5° conto energia, sia del maggior esborso (pari a complessivi € 2.000,00) derivante dalla perdita dell'originario finanziamento agevolato denominato “Prestisole”, sia del mancato risparmio (pari ad € 3.600,00) sui consumi energetici per ulteriori 5 anni
(i.e., fino all'esaurimento della garanzia sul rendimento dei moduli, fornita dal produttore), ovvero,
e) condannare la convenuta, in persona come sopra, al pagamento in favore dell'attrice di quella diversa somma che sarà meglio precisata e quantificata in corso di causa o ritenuta congrua dal Giudice;
f) accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della società convenuta in relazione alle specifiche modalità di consegna del materiale e di montaggio dei pannelli, per le ragioni esposte sub 11) e 12) della premessa e, per l'effetto,
g) condannare la convenuta medesima, in persona del suo legale rapp.nte p.t., al risarcimento dei danni, da quantificarsi in corso di causa ovvero all'esito dell'istruttoria;
5 h) condannare, per l'ulteriore effetto, la convenuta medesima, in persona come sopra, al pagamento delle spese e competenze di giudizio”.
Si costituiva che contestava e chiedeva il rigetto delle domande. Parte_1
Concessi i termini di cui all'art. 1836 c.p.c., veniva ammessa ed espletata prova testimoniale nonché C.T.U. tecnica.
Ritenuta, quindi, la causa matura per la decisione, il Tribunale definiva il giudizio il
30.10.2019 con sentenza emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con quale il
Tribunale così statuiva:
“- Dichiara la responsabilità contrattuale di in persona del legale Parte_1
rapp.te p.t., con riferimento al contratto in data 7.5.2012, in relazione alla perdita, da parte di , dei benefici connessi al 4° conto energia e per l'effetto CP_1
condanna essa convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di €
32.095,55 oltre interessi dalla domanda;
- Dichiara la responsabilità di in persona del legale rapp.te p.t. in Parte_1
ordine alla perdita dei benefici connessi all'ottenimento del prestito agevolato
Prestisole, e, per l'effetto, la condanna al pagamento in favore di , CP_1
della somma di € 1860,00, oltre interessi dalla domanda;
- Dichiara la responsabilità di in persona del legale rapp.te p.t. in Parte_1
ordine ai maggiori costi connessi alla differente modalità di installazione dell'impianto, e per l'effetto la condanna al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 1500,00;
- Condanna in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento delle spese Parte_1
e dei compensi del giudizio che, ai sensi del DM 55/14, si liquidano in complessivi €
7.654,00 (€ 400,00 per spese vive;
€ 1620,00 per studio;
€ 1147,00 per fase introduttiva;
€ 1720,00 per fase istruttoria/trattazione; € 2.767,00 per fase decisionale), oltre rimborso forfetario, Cpa ed Iva, con attribuzione in favore dell'Avv. Gioacchino Celotti, quale antistatario;
- Condanna, infine, in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento Parte_1
delle spese di CTU liquidate come da decreto in atti”.
6 § 2.
Avverso la suddetta sentenza, pubblicata il 30.10.2019 e notificata il 27.11.2019, con citazione notificata il 27.12.2019 e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 325
c.p.c., interponeva appello - iscritto a ruolo il 7.01.2020 - per i motivi Parte_1
infra indicati, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “… tenuto conto del perfezionamento del secondo contratto del 23.07.2012, rigettare tutte le domande formulate in primo grado dalla signora nei confronti della CP_1 Parte_1
anche tenuto conto dell'eccepita nullità della domanda risarcitoria.
[...]
Con il favore delle spese e dei compensi professionali, anche di I grado”.
Si costituiva che resisteva e chiedeva il rigetto del gravame. CP_1
La causa, dopo un rinvio per l'emergenza epidemiologica mondiale, veniva chiamata per la prima udienza di comparizione del 20.11.2020 celebrata nelle forme della trattazione scritta e dunque rinviata al 14.10.2022 per la precisazione delle conclusioni, udienza rinviata per esigenze di ruolo. All'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 10.1.2025, la Corte riservava la causa per la decisione.
Parte appellante e parte appellata depositavano comparsa conclusionale il 14.03.2025
e memoria di replica il 3.4.2025.
§ 3.
La gravata sentenza ha parzialmente accolto la domanda, con le seguenti motivazioni:
“Il complesso delle domande attoree risulta parzialmente fondato e va accolto nei termini che seguono.
Dalla istruttoria svolta risulta accertata la responsabilità di per Parte_1
violazione degli obblighi contrattualmente assunti. L'art. 1218 c.c., dispone a tal proposito che “il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l'inadempimento o il suo ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”. L'art. 1176 c.c. dispone che il debitore deve agire nell'esecuzione della propria prestazione con diligenza. Nel caso di specie è provato che l'installazione
7 dell'impianto fotovoltaico è stata più volte procrastinata, a causa della inerzia, lentezza ed inadempienza di nella esecuzione delle prestazioni poste Pt_1
espressamente a suo carico in contratto e segnatamente quelle di progettazione, DIA ed espletamento iter burocratico, installazione, collaudo, allacciamento rete, invio documentazione GSE, e trasporto, come risulta dalla copia di conferma d'ordine versato in atti da parte attrice. Il comportamento assunto da risulta Parte_1
effettivamente incompatibile con le esigenze di tempestività richieste per l'accesso ai benefici previsti dal 4° conto energia. A conferma della intempestività nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, va osservato che a fronte di un contratto sottoscritto nel mese di maggio, solo a luglio (praticamente a ridosso del termine di scadenza per l'accesso ai benefici del 4° conto energia) veniva conferito incarico al geom. per l'espletamento delle pratiche amministrative prodromiche Persona_1
alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico. A causa di tali inadempienze l'impianto fotovoltaico è stato installato solo in data 16.11.2012, precludendo alla attrice la possibilità di fruire delle più vantaggiose tariffe incentivanti previste dal c.d. “4° conto energia”, riservato ai piccoli impianti fotovoltaici attivati prima del
27.08.2012. In diretta conseguenza di tale ritardo l'attrice poteva solo accedere agli incentivi previsti dal successivo “5° conto energia”, le cui condizioni in termini di concreto vantaggio ottenibile, sono inferiori al 4° conto, anche in ragione della diversa tipologia di impianto, di minore potenza, associata alla seconda offerta formulata dalla convenuta.
Non vi è dubbio che la sottoscrizione del contrato fosse finalizzata all'ottenimento da parte di dei benefici previsti dal cd. “4° conto energia” Il contratto CP_1
appare infatti espressamente predisposto in funzione di ciò: alla prima conferma
d'ordine è allegata infatti una offerta tecnica che descrive le caratteristiche dell'impianto, recando altresì un prospetto analitico di ricavi, risparmi e beneficio economico ottenibile proprio per effetto della disciplina incentivante introdotta dalle disposizioni normative relativo appunto al 4° conto. Appaiono violati pertanto sia
l'art. 1218 che l'art. 1176 c.c. Il successivo art. 1223 c.c. dispone che, il risarcimento
8 del danno dovuto all'inadempimento o al ritardo deve comprendere sia la perdita subita dal creditore (danno emergente) che il mancato guadagno (lucro cessante), in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta. In questo caso la perdita dei benefici connessi al 4° conto energia appare conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento posto in essere da Sussiste pertanto il nesso causale Pt_1
tra inadempimento e danno. Per la liquidazione di tale danno il Tribunale ritiene di aderire alla prima quantificazione effettuata dal CTU a pag. 15 del proprio elaborato, che appare corretta ed immune di vizi logici. In particolare, il CTU così motiva le proprie conclusioni: “Nella quantificazione del danno, si è reputato corretto e logico tenere conto, in via principale, della maggiore performance del primo impianto (quello originariamente pattuito) scaturente dalla superiore potenza
(rispetto a quello effettivamente installato e consegnato all'attrice), oltre che dello scarto tra le tariffe incentivanti previste dal 4° e dal 5° conto energia (quest'ultimo applicabile all'impianto per cui è causa) (…) Sulla base delle stime fornite dalla stessa società convenuta, la differenza tra il beneficio economico ottenibile con
l'impianto e gli incentivi previsti dal primo contratto e quello invece ottenibile con il secondo è pari ad € 32.095,55”.
Risultano rilevanti ai fini dell'ottenimento di tale somma le seguenti cifre dichiarate dalla stessa convenuta nell'offerta rivolta alla odierna attrice e dalla stessa sottoscritta:
Beneficio Economico annuo 2.627,95 €
Ricavi da Conto Energia in 20 anni - attualizzato 28.369,43 €
Ricavi da Vendita Energia in 20 anni - attualizzato 0,00 €
Risparmio sui consumi energetici in 20 anni - attualizzato 14.573,26 €
Beneficio Economico Totale in 20 anni - attualizzato 42.942,68 €
Tali dati vanno posti a confronto con il contenuto della variazione contrattuale
23.7.2012, (relativa al 5° conto energia) proposta all'attrice a modifica e ridimensionamento del tipo di impianto, in conseguenza dei ritardi accumulati nella realizzazione di quello idoneo all'accesso ai benefici del cd. 4° conto energia”:
9 Beneficio Economico annuo 729, 15 €
Ricavi da Tariffa Premio in 20 anni - attualizzato 0,00 €
Ricavi da Tariffa Omnicomprensiva in 20 anni - attualizz. 10.847,13 €
Risparmio sui consumi energetici in 20 anni - attualizzato 0,00 €
Beneficio Economico Totale in 20 anni - attualizzato 10.847,13 €
Il calcolo aritmetico della differenza tra il primo beneficio economico (cui ha dovuto rinunciare l'attrice) e il secondo (al quale ha invece potuto accedere con la seconda offerta) conduce al seguente risultato:
€ 42.942,68 - € 10.847,13 = € 32.095,55
È fondata, per le ragioni in diritto sopra esposte, anche la domanda relativa al risarcimento del danno per il mancato accesso al prestito agevolato Prestisole, che risulta diretta conseguenza della ritardata consegna dell'impianto. Tale danno va liquidato, in coerenza con quanto accertato dal CTU, in € 1860,00 in quanto: “a parità di importo finanziato (€ 9.000,00) e durata del finanziamento, il più basso tasso di interesse avrebbe comportato la riduzione dell'importo della rata mensile ad
€ 167,26, con un risparmio per l'attrice di complessivi € 1.860,00” (cfr. relazione
CTU).
Appare altresì fondata la domanda di risarcimento in relazione alle differenti modalità di installazione dell'impianto adottate dalla mediante CP_2 Pt_1
ancoraggio sul tetto anziché mediante gli appositi supporti in cemento. Ed infatti la tecnica di installazione utilizzata comporta, al momento dello smontaggio, la necessità, non prevista in contratto e dunque costituente maggior costo non accettato dalla attrice, di ripristinare lo status quo ante mediante lavori di riempimento dei fori e di rifacimento della impermeabilizzazione: lavori che appare equo stimare in €
1500,00.
Non appare fondata invece la domanda relativa al risarcimento dei danni per violazione della buona fede e correttezza “sin dalla fase precontrattuale”. L'art.
1337 c.c. dispone infatti che: «Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella
10 formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede». La disposizione in esame, come è noto, non tutela l'interesse all'adempimento ma l'interesse del soggetto a non essere coinvolto in trattative inutili, a non stipulare contratti invalidi
o inefficaci e a non subire coartazioni o inganni in ordine ad atti negoziali. La giurisprudenza ha messo a fuoco i contorni di tale istituto affermando che «Nella fase antecedente alla conclusione di un contratto, le parti hanno, in ogni tempo, piena facoltà di verificare la propria convenienza alla stipulazione e di richiedere tutto quanto ritengano opportuno in relazione al contenuto delle reciproche, future obbligazioni, con conseguente libertà, per ciascuna di esse, di recedere dalle trattative indipendentemente dalla esistenza di un giustificato motivo, con il solo limite del rispetto del principio di buona fede e correttezza, da intendersi, tra l'altro, come dovere di informazione della controparte circa la reale possibilità di conclusione del contratto, senza omettere circostanze significative rispetto all'economia del contratto medesimo» (Cass. 29 maggio 1998, n. 5297). Ebbene nel caso di specie, il contratto relativo alla installazione degli impianti finalizzati all'ottenimento dei benefici di cui al 4°conto energia non appare inefficace o nullo né le prestazioni materiali e burocratiche a carico di erano oggettivamente Pt_1
irrealizzabili nel tempo utile a consentire i benefici economici ed energetici in capo alla sig.ra La mancata realizzazione delle prestazioni appare quindi questione CP_1
esclusivamente di esecuzione di un contratto validamente concluso e pienamente efficace. Di conseguenza, l'inadempimento, sicuramente ravvisabile nella vicenda de quo, deve ritenersi concentrato per intero all'interno del perimetro contrattuale.
Del pari, non appare fondata e non può essere accolta la domanda di liquidazione di ulteriori € 3.600,00 a titolo di “mancato risparmio sui consumi energetici per ulteriori 5 anni”, fino all'esaurimento della garanzia sul rendimento dei moduli, fornita dal produttore, trattandosi di ipotesi di danno, basato su circostanze aleatorie
e non provate, comunque escluso dal calcolo dei vantaggi a carico dell'attrice espressamente riconosciuta in contratto dalla società convenuta. Del resto, la fine della garanzia non coincide con la perdita di funzionalità dei moduli. Né a tal
11 proposito l'attore ha provato il grado di probabilità del verificarsi di tale “mancato risparmio”, che ne avrebbe consentito la liquidazione sotto la forma del danno futuro. Danno di cui, come è noto, è consentita la liquidazione solo se
“rilevantemente probabile” (Cass. Civ. n. 10072 del 27 aprile 2010).
La fondatezza parziale delle domande attoree rende non configurabile la responsabilità aggravata dell'invocato art. 96, terzo comma c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo i parametri fissati dal
D.M. 55/14”.
§ 4.
Con il primo motivo parte appellante critica la decisione del Tribunale perché basata sulla sussistenza di un solo contratto (il primo), mentre nulla dice circa il secondo contratto;
assume che tale prima proposta d'ordine è stata sostituita da una seconda proposta, avente ad oggetto sempre un impianto fotovoltaico, dello stesso tipo, ma di minori dimensioni e potenza e ciò a causa dei vincoli urbanistici e paesaggistici della zona, che ha sostituito ed annullato la prima proposta.
Con il secondo motivo parte appellante deduce che il contratto di vendita ed installazione di impianto fotovoltaico del 23.07.2012 ha sostituito la precedente proposta del 07.05.2012 e in tale contratto non viene indicato alcun termine di consegna, né sono indicate condizioni o termini particolari;
dalla CTU è emerso che la seconda offerta contrattuale è sostitutiva della prima e che, dunque, l'impianto di minore potenza è stato pattuito in luogo di quello, originariamente previsto, da 5,98
KW; le verifiche documentali e del sito di installazione hanno confermato la esatta corrispondenza, per tipologia e potenza, tra impianto di cui alla seconda offerta sottoscritta e quello in uso all'attrice (potenza pari a 2,99 KW) e che tale fornitura doveva essere eseguita al fine di rientrare nel V conto energia anziché nel successivo
IV conto energia;
il Tribunale non ha valutato l'intervenuta sostituzione della prima proposta d'ordine con la seconda e/o comunque applicato le norme poste alla base della novazione oggettiva ex art 1230 c.c.; in caso di novazione: “La obbligazione si estingue quando le parti sostituiscono all'obbligazione originaria una nuova
12 obbligazione con oggetto o titolo diverso. La volontà di estinguere l'obbligazione precedente deve risultare in modo non equivoco” ; nel caso di specie, il c.d. animus novandi non solo è in re ipsa nella sottoscrizione di un nuovo contratto, dopo due mesi da quello precedente, ma è stato espressamente pattuito tra le parti;
infatti, l'art.
1.4. delle condizioni generali di contratto prevede espressamente: “le presenti condizioni sostituiscono ed annullano qualsiasi altro precedente accordo avente il medesimo oggetto intervenuto tra ed il Cliente”; pertanto, è pacifico che le Pt_1
parti abbiano voluto attribuire un effetto sostitutivo - novativo al secondo contratto, non solo perché, dopo la prima proposta hanno sottoscritta una seconda, ma anche perché le stesse condizioni contrattuali sanciscono che la nuova proposta annulla e sostituisce ogni precedente accordo avente lo stesso oggetto;
ciò nonostante, il
Tribunale ha omesso, quantomeno, di valutare tale duplice testo contrattuale,
“limitandosi” ad imputare ad essa appellante inadempienze relative ad una fonte negoziale non più in essere tra le parti;
la novazione oggettiva impedisce che il rapporto giuridico sostituito continui a produrre le obbligazioni che da esso sarebbero altrimenti normalmente derivate.
Con il terzo motivo parte appellante censura sentenza nella parte in cui afferma: “Nel caso di specie è provato che l'installazione dell'impianto fotovoltaico è stata più volte procrastinata, a causa dell'inerzia, lentezza ed inadempienza di nella Pt_1
esecuzione delle prestazioni poste espressamente a suo carico in contratto e segnatamente quelle di progettazione, DIA ed espletamento iter burocratico, installazione, collaudo, allacciamento rete, invio documentazione al GSRE, trasporto, come risulta dalla copia di conferma d'ordine versato in atti da parte attrice. Il comportamento assunto da risulta effettivamente Parte_1
incompatibile con le esigenze di tempestività richieste per l'accesso ai benefici previsti dal 4° conto energia. A conferma della intempestività nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, va osservato che a fronte di un contratto sottoscritto nel mese di maggio, solo a luglio veniva conferito l'incarico …”; deduce che tale motivazione non tiene conto della sottoscrizione e del perfezionamento del secondo
13 ordine, nel quale non solo non c'è alcun termine per la consegna, ma riguarda un impianto di minor potenza e alla luce delle caratteristiche dello stesso, doveva rientrare nel successivo V conto energia.
I su trascritti motivi, da esaminare congiuntamente siccome connessi, sono fondati.
Dalla documentazione allegata al fascicolo di parte appellante si evince che il primo contratto, stipulato tra le parti il 7.5.2012, ha ad oggetto l'installazione di un impianto fotovoltaico da 5,98 Kwp su edificio di proprietà della alle condizioni indicate CP_1
nell'offerta tecnica ad esso allegata, la quale è in particolare, formulata con riferimento alla tariffa incentivante introdotta dal c.d. 4 ° conto energia, posto che ivi
è richiamata espressamente la “tariffa incentivante 1° semestre 2012 con incremento del 10 % per utilizza materiali europei”; il c.d. 4 ° conto energia è riservato ai piccoli impianti fotovoltaici entrati in esercizio prima del 27.8.2012.
Invece, il successivo contratto stipulato tra le parti il 23.7.2012 ha ad oggetto l'installazione di un impianto fotovoltaico da 2,99 Kwp sul medesimo edificio di proprietà della alle condizioni indicate nell'offerta tecnica ad esso allegata, la CP_1
quale è, in particolare, formulata con riferimento alla tariffa incentivante introdotta dal conto energia successiva al quarto, applicabile agli impianti entrati in esercizio dopo il 27.8.2012.
Nelle condizioni generali dell'offerta sottoscritta dalla il 23.7.2012, al punto 1.4 CP_1
è previsto <le presenti condizioni sostituiscono ed annullano qualsiasi altro precedente accordo avente il medesimo oggetto intervenuto tra ed il Pt_1
Cliente>>, clausola sottoscritta, tra l'altro, anche specificatamente dalla ai sensi CP_1
e per gli effetti dell'art. 1341 e 1342 c.c.
Tenuto conto del contenuto dei detti atti, il contratto del 23.7.2012 è stato stipulato tra le parti in sostituzione del precedente del 7.5.2012.
Del resto, la stessa parte istante discorre di “variazione contrattuale” con riferimento all'accordo del 23.7.2012, sicché non è dubbio che l'accordo del 7.5.2012 per fatto riconducibile alla volontà delle parti non ha più efficacia. È pur vero che parte istante ha dedotto che l'offerta del 23.7.2012 rappresenta una variazione contrattuale di fatto
14 imposta dalla ma di tanto non vi è prova e a prescindere dalle ragioni che Pt_1
hanno indotto a sottoscrivere l'offerta del 23.7.2012, non è dubbio che CP_1
questa è riconducibile alla volontà delle parti e che in conseguenza della stipula della stessa, le pattuizioni dell'accordo del 7.5.2012 non sono più vincolanti per le parti.
Come detto, la volontà delle parti di porre nel nulla le obbligazioni di cui al contratto del 7.5.2012 risulta expressis verbis dal contratto di cui al 23.7.2012 nonché di fatto dall'incompatibilità dell'obbligazione di cui all'ultimo contratto rispetto a quella di cui al 7.5.2012, ovvero, un impianto fotovoltaico, seppur di diversa potenza e con incentivi differenti, nello stesso luogo ove era previsto quello di cui al contratto del mese di maggio.
Si è, pertanto, realizzata di fatto una novazione oggettiva del contratto del 7.5.2012 con l'accordo successivo del 23.7.2012 stante il mutamento dell'oggetto della prestazione (aliquid novi) e dell'animus novandi, ovvero, quanto a quest'ultimo, la manifestazione inequivoca dell'intento novativo alla luce del su trascritto disposto di cui al punto 1.4 delle condizioni generali dell'offerta sottoscritta il 23.7.2012, (cfr., fra le ultime, Cassazione civile sez. II - 05/04/2023, n. 9347).
Ne consegue che l'accolta azione esperita dalla attiene al risarcimento di danni CP_1
conseguenti all'inadempimento di obbligazioni non più sussistenti, mentre la responsabilità contrattuale presuppone che l'accordo, fonte delle obbligazioni delle quali si reclama l'adempimento, sia valido e vincolante e non già posto nel nulla per volontà delle parti. Ed invero, i reclamati danni consistenti nell'accesso ai minori benefici previsti dal c.d. 5° conto energia rispetto a quelli previsti dal 4 ° conto energia sono conseguenti alla mancata esecuzione del contratto del 7.5.2012, posto che quello del 23.7.2012 è stato, come detto, formulato con riferimento alla tariffa incentivante introdotta dal conto energia successiva al quarto. Tali rilievi involgono anche la domanda relativa al risarcimento del danno per il mancato accesso al prestito agevolato Prestisole, concordato con l'istituto di credito Monte dei Paschi di Siena dopo la conclusione del contratto del 7.5.2012 e non più attuabile per mancata esecuzione di quest'ultimo secondo la prospettazione di parte istante.
15 Alla luce di tali considerazioni, non può essere accolta la domanda di risarcimento dei danni detti, siccome prospettati come conseguenti all'inadempimento della società odierna appellante in relazione alle obbligazioni contrattualmente assunte con il contratto del 7.5.2012, come detto, non più esistente per volontà delle parti.
Peraltro, in primo grado la aveva altresì dedotto che aveva accettato la CP_1
variazione contrattuale avendo comunque ricevuto nuove riassicurazioni circa la concreta possibilità di rientrare ancora nei limiti temporali del 4 ° conto energia e quindi fruire dei relativi benefici;
tuttavia, come su evidenziato, il contratto del
23.7.2012 è stato espressamente formulato con riferimento alla tariffa incentivante introdotto dal conto energia successiva al quarto né vi è prova che la società appellante avesse fornito le riassicurazioni di cui discorre la CP_1
Va rilevato che la in primo grado aveva altresì proposto domanda di CP_1
accertamento della violazione, da parte della società appellante, delle regole di correttezza e buona fede nella fase precontrattuale con conseguente risarcimento dei relativi danni, domanda che è stata però rigettata dal Tribunale e non più riproposta nel presente grado.
L'accoglimento dei motivi detti comporta l'assorbimento di quelli proposti per contestare la sussistenza della dedotta responsabilità contrattuale - quarto, quinto settimo e ottavo motivo -, ovvero, l'inadempimento imputato alla società appellante di mancato espletamento delle necessarie pratiche amministrative che avrebbero impedito alla l'accesso alle agevolazioni fiscali, l'assenza della previsione di un CP_1
termine perentorio entro cui eseguire l'installazione dell'impianto, la mancata prova della pretesa risarcitoria relativa alla differenza tra i benefici ottenibili e quelli in concreto ottenuti e l'omessa valutazione delle prova testimoniale circa l'assenza della
“promessa” di una data di installazione.
§ 5.
Resta fermo invece l'accoglimento della domanda di risarcimento in relazione alle differenti modalità di installazione dell'impianto adottate dalla società Pt_1
mediante ancoraggio sul tetto anziché mediante gli appositi supporti in cemento,
16 danno riconosciuto dal Tribunale nella misura di € 1.500,00. Ed invero,
l'inadempimento dedotto al riguardo attiene all'esecuzione del contratto del
23.7.2012.
La detta condanna resta ferma siccome infondati sono i motivi di gravame – il sesto e il nono – sollevati dalla con riguardo alla genericità delle pretese risarcitorie Pt_1
e di nullità della domanda risarcitoria proposta. Ed invero, come si evince dal su trascritto contenuto dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, la ha CP_1
sufficiente specificato i danni reclamati con precise allegazioni in fatto, sicché i detti motivi sono ictu oculi infondati.
§ 6.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'appello è parzialmente fondato e, per l'effetto, in riforma parziale della gravata sentenza, vanno rigettate le domande di risarcimento danni proposte da in relazione alla perdita dei benefici CP_1
connessi al 4° conto energia – riconosciuti nella gravata sentenza nella misura di €
32.095,55 oltre interessi dalla domanda – e in ordine alla perdita dei benefici connessi all'ottenimento del prestito agevolato Prestisole - riconosciuti dal Tribunale nella misura di € 1860,00-, mentre resta fermo l'accoglimento della domanda avente ad oggetto i maggiori costi connessi alla differente modalità di installazione dell'impianto, quantificati dal Tribunale in € 1.500,00.
Stante la riforma della gravata sentenza, occorre procedere, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, a un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (cfr. ex multis, Cass. civ. n. 9064/18).
Ciò posto, osserva la Corte che, nella specie, stante l'accoglimento di una sola delle diverse domande avanzate da sussistono i presupposti per compensare CP_1
le spese processuali di entrambi i gradi nella misura della metà, mentre il residuo va posto a carico dell'odierna appellante ai sensi dell'art. 91 c.p.c. Per le medesime considerazioni le spese di CTU, liquidate con separato decreto nel primo grado,
17 vanno poste a carico sia di parte appellante che di parte appellante nella misura di ½ ciascuno.
La quantificazione delle spese viene operata come in dispositivo, a norma del D.M.
55/14, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, con applicazione dei compensi tabellari e riduzione del 50% di quello relativo alla fase di trattazione/istruttoria del presente grado in ragione dell'attività svolta, secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore fino ad euro .000,00, nel quale risulta compreso il decisum.
Le spese di lite sostenute da nel primo grado di giudizio vanno distratte CP_1
in favore dell'avv. Gioacchino Celotti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
con citazione notificata in data 27.12.2019, avverso la sentenza in epigrafe
[...]
indicata, così provvede:
a) Accoglie l'appello proposto per quanto di ragione, e, per l'effetto, in riforma parziale dell'impugnata sentenza, rigetta le domande di risarcimento danni proposte da in relazione alla perdita dei benefici connessi al 4° CP_1
conto energia e in ordine alla perdita dei benefici connessi all'ottenimento del prestito agevolato Prestisole;
compensa le spese di giudizio nella misura di ½ e condanna al pagamento, in favore di del Parte_1 CP_1
residuo, che liquida in euro 200,00 per esborsi e in euro 1.276,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Gioacchino
Celotti; pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico sia di che di nella misura di ½ ciascuno;
Parte_1 CP_1
b) compensa le spese di giudizio del grado di appello nella misura di ½ e condanna al pagamento, in favore di del Parte_1 CP_1
residuo, che liquida in euro 1.209,50 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 06.06.2025.
18 Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
Alla redazione dello svolgimento del processo ha collaborato il Funzionario AUpp dr. Per_2
[...]
19