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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 09/12/2024, n. 1139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1139 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1073/2022 R.G. promossa
DA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
), (C.F. CodiceFiscale_2 Parte_3 CodiceFiscale_3
V), (C.F. ), (C.F.
[...] Parte_4 CodiceFiscale_4 Parte_5
, (C.F. CodiceFiscale_5 Parte_6 CodiceFiscale_6
(C.F. ), (C.F. Parte_7 CodiceFiscale_7 Parte_8
), (C.F. ), CodiceFiscale_8 Parte_9 CodiceFiscale_9
(C. F. ), e Parte_10 CodiceFiscale_10 Parte_11
(C.F. ), rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. CodiceFiscale_11
Adriana Luminoso
Appellanti
CONTRO
( ), Controparte_1 PartitaIVA_1
1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Elena Tamburini;
Appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, gli odierni appellanti, tutti dipendenti a tempo indeterminato dell' di con la qualifica di CP_2 CP_1
collaboratore professionale sanitario – infermiere di categoria D, premesso che erano state loro affidate le funzioni di coordinamento dei reparti di rispettiva assegnazione alla data per ciascuno indicata in atti – per tutti successiva al 2001 -, adivano il Tribunale del lavoro di Siracusa al fine di ottenere il riconoscimento della posizione giuridica conseguente all'attività di coordinatore a far data dal conferimento dell'incarico di coordinamento e la condanna dell alla corresponsione del trattamento CP_1
economico previsto dall'art. 10 C.C.N.L., Comparto Sanità II Biennio Economico 2000-
2001 del 20/9/2001 nella misura annua di € 3204,42.
Con sentenza n. 987/2022 del 13/10/2022 il tribunale rigettava il ricorso in quanto gli incarichi di coordinamento erano stati conferiti in data successiva al 31.8.2001 e, dunque non trovava applicazione l'art. 10 c. 2 del CCNL, che riguardava coloro che alla data del 31.8.2001 erano già inquadrati in categoria D o, pur inquadrati in categoria C svolgevano a quella data effettive funzioni di coordinamento. Il giudice rilevava che i ricorrenti avevano svolto funzioni di coordinamento da data successiva e non sussistevano le condizioni per il riconoscimento della chiesta indennità a norma del
CCNL non essendo allegato e provato che i ricorrenti avessero ottenuto l'incarico di coordinamento secondo le regole selettive individuate dall' Il giudice CP_1
richiamava a fondamento della decisione la sentenza n. 261/2021 della Corte d'appello di Catania, pronunciata in vicenda analoga, che aveva escluso il diritto dei lavoratori all'indennità di coordinamento di cui all'art. 10 C.C.N.L. Comparto Sanità del 20
2 settembre 2001 in difetto dell'attivazione di una procedura selettiva prodromica al conferimento dell'incarico.
Avverso la citata sentenza interponevano gravame, tra gli inziali ricorrenti, soltanto gli odierni appellanti, con ricorso depositato in data 16.11.2022; l
[...]
resisteva al gravame. La causa è stata decisa all'esito dell'udienza 14/11/2024, CP_1
fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1.Con il primo motivo gli appellanti lamentano la violazione degli artt.1362 e
1363 c.c., in relazione all'art.10 del C.C.N.L. Comparto Sanità II Biennio Economico
2000-2001 del 20.9.2001 e comunque l'insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia;
censurano, in particolare, la sentenza oggetto del gravame nella parte in cui il giudice ha riportato pressoché per intero la sentenza n. 261/2021 della Sezione
Lavoro della Corte di appello di Catania, che sostanzialmente costituisce la motivazione della sentenza appellata, sull'erroneo assunto che la causa in esame fosse sostanzialmente identica alla causa su cui si era pronunciata la citata sentenza di appello.
Infatti, alla luce della documentazione prodotta dai ricorrenti e dall'esame delle risultanze istruttorie, i due casi sono dissimili.
La difesa degli appellanti richiama la giurisprudenza della Corte di Cassazione
(Cass. 18 maggio 2018, n.12339; Cass. 11 gennaio 2021, n.187) relativa al riconoscimento dell'indennità con riferimento al sistema “a regime” e ritiene che “a seguito dei recenti arresti giurisprudenziali, se da un lato risulta ormai superata quel pronunciamento del Tribunale aretuseo (Trib. Siracusa, Sez, Lavoro, Sent. 19 ottobre
2017, n.740), che riconosceva, a chi espletasse le mansioni di coordinamento infrastrutturali, il diritto al riconoscimento della posizione giuridica relativa all'attività di coordinatore e del corrispondente trattamento economico previsto dall'art.10 del
CCNL Comparto Sanità, biennio economico 2000-2001 e che ha conseguentemente
3 indotto i ricorrenti originari ad avanzare in primo grado domanda in tal senso, anche da parte di chi non fosse in possesso di ulteriori requisiti specifici, dall'altro lato risulta tuttavia confermato che, “a regime”, per il reale svolgimento delle funzioni di coordinamento, in presenza di un atto formale, comunque compete al lavoratore la relativa indennità”.
Assume che non vi sarebbe alcun dubbio in merito all'effettivo svolgimento da parte degli odierni appellanti, in maniera continuativa, di reali funzioni di coordinamento delle attività dei servizi di assegnazione e del personale, dietro formali atti di conferimento adottati parte di dirigenti aventi poteri conformativi del personale a esso sottoposto “che li hanno individuati, indubbiamente con una selezione comparativa del personale presente nel reparto”, poiché in possesso dei requisiti di esperienza professionale triennale nella categoria D e del prescritto master universitario di primo livello. Precisa, altresì, per come peraltro riconosciuto dal medesimo Tribunale di
Siracusa, che gli incarichi sono stati conferiti agli appellanti con rituali provvedimenti formali del direttore dell'unità operativa o del reparto di appartenenza o dal direttore sanitario o medico, ossia da parte di dirigenti aventi indubbiamente poteri conformativi del personale ad essi sottoposto e che tali atti formali di conferimento sono stati tutti tempestivamente comunicati al direttore dell'U.O.C. Gli Parte_12
odierni appellanti erano in possesso, oltre che dell'esperienza professionale complessiva quantomeno triennale nella categoria D, del previsto rituale master universitario di primo livello e possedevano i requisiti necessari previsti per essere regolarmente individuati tra i dipendenti cui poter regolarmente attribuire le funzioni di coordinamento.
Assume la difesa dell'appellante che sia del tutto irrilevante, ai fini della spettanza dell'indennità di coordinamento, che tali incarichi formali non siano stati conferiti all'esito di apposite procedure selettive, in quanto alla data di proposizione del ricorso di primo grado, l'A.S.P. di Siracusa non aveva mai avviato e concluso alcuna procedura
4 selettiva per il conferimento degli incarichi di coordinamento, nonostante tali figure fossero necessarie per il regolare ed efficiente funzionamento dei reparti, per sopperire alle esigenze di regolare funzionamento dei reparti di competenza, i vari dirigenti quindi erano stati costretti ad affidare l'incarico di coordinamento agli odierni appellanti, scegliendoli fra quei dipendenti in possesso dei requisiti prescritti;
i dipendenti incaricati non si potevano sottrarre alle disposizioni di servizio ricevute, trattandosi di mansioni esigibili per il profilo di appartenenza loro posseduto, e avevano quindi ininterrottamente svolto reali funzioni di coordinamento con assunzione di responsabilità.
La difesa appellante ritiene che “a fronte dell'assunzione di una maggiore responsabilità e del conseguente surplus lavorativo, oltre che di stress psico-fisico, appare conseguentemente iniquo che l'Azienda datoriale possa, abusando del suo potere di comando, indebitamente arricchirsi della prestazione lavorativa degli odierni appellanti, senza loro corrispondere alcunché, come ad esempio previsto per il caso dello svolgimento delle mansioni superiori, in quanto l'attività di coordinamento valorizzata dall'art.10 del CCNL Comparto Sanità II Biennio Economico 2000-2001 del 20.09.2001 costituisce un'autonoma e distinta funzione per la cui integrazione non
è sufficiente l'espletamento delle mansioni proprie del profilo professionale che, è caratterizzato da capacità organizzative, di coordinamento e gestionali “.
1.2. Gli appellanti censurano, inoltre, la sentenza impugnata per avere il primo giudice omesso di esaminare attentamente tanto le prove documentali depositate unitamente al ricorso introduttivo, quanto quelle emerse a seguito delle varie escussioni testimoniali, che documentavano i conferimenti di incarico di coordinamento ricevuti dai dirigenti medici dei reparti senza che vi fosse stata alcuna contestazione al riguardo dell'azienda.
2.
1.L'appello è infondato per le ragioni di seguito esposte.
5 Oggetto del presente giudizio è l'accertamento del diritto dei dipendenti appellanti al riconoscimento dell'indennità di coordinamento di cui all'art. 10 del CCNL comparto sanità del 20.9.2001 a far data dal conferimento dell'incarico e la condanna del datore di lavoro all'erogazione della prestazione.
Gli appellanti, inquadrati in categoria D da data successiva al 31.8.2001, hanno tutti allegato di avere svolto funzioni di coordinamento da data successiva al 31.8.2001.
L'art. 10 c. 2 del CCNI del 20.9.2001 ha stabilito che “2. In prima applicazione
l'indennità di funzione di coordinamento - parte fissa - con decorrenza 1 settembre
2001, è corrisposta in via permanente ai collaboratori professionali sanitari – caposala
- già appartenenti alla categoria D e con reali funzioni di coordinamento al 31 agosto
2001, nella misura annua lorda di L.
3.000.000 cui si aggiunge la tredicesima mensilità”.
E' pacifico che gli odierni appellanti alla data del 31.8.2001 non fossero inquadrati nella categoria D e non svolgessero effettive funzioni di coordinamento e dunque ad essi non poteva applicarsi la disciplina contenuta nell'art. 10 c. 2 del CCNI del 20.9.2001.
Con riferimento al periodo successivo l'art. 10 c.9 prevede una diversa disciplina:
“Dal 1° settembre 2001, i requisiti per il conferimento dell'indennità di coordinamento saranno previsti dal contratto di cui all'art. 9, comma 4 ultimo periodo del presente contratto”.
Come riconosciuto da Cassazione civile sez. lav. - 18/5/2018, n. 12339 “In tema di personale del Servizio Sanitario Nazionale, l'incarico di coordinatore previsto dall'art. 10 del c.c.n.l. del biennio economico 2000-2001, una volta superata la fase transitoria, può essere conferito dalle aziende sanitarie con un atto formale ai soggetti in possesso del requisito minimo di anzianità solo previa definizione dei criteri generali ai quali le aziende medesime devono attenersi nella scelta del dipendente al quale affidare il coordinamento”. Il collegio richiama, condividendo le ragioni poste a
6 fondamento della decisione, la motivazione della citata sentenza secondo cui “superata la fase transitoria, ai sensi dell'art. 5 del CCNL 20.9.2001, integrativo del CCNL stipulato il 7.4.1999, "la posizione di coordinatore prevista dall' art. 10, del CCNL 2^ biennio economico 2000-2001 è conferita dalle aziende al personale appartenente ai profili interessati in possesso di una esperienza professionale complessiva in categoria
C e/o D di cinque anni. Tale esperienza è ridotta di un anno per il personale in possesso del certificato di abilitazione a funzioni direttive. I criteri generali per il conferimento sono definiti dalle aziende con le procedure di concertazione di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) del CCNL 7 aprile 1999."; 10. la disposizione contrattuale va coordinata con
l'art. 10 del CCNL per il biennio economico 2000/2001, al quale fa espresso rinvio, e deve essere interpretata nel senso che a regime l'incarico, che richiede sempre l'atto formale di conferimento, può essere attribuito dalle aziende ai soggetti in possesso del requisito minimo di anzianità solo previa definizione di criteri generali ai quali le aziende medesime devono attenersi nella scelta del dipendente al quale affidare il coordinamento;
11. nel caso di specie, quindi, poichè … si ignora se i criteri siano stati o meno adottati, non risultano decisivi nè il possesso dell'anzianità minima nè lo svolgimento di fatto dell'attività, sicchè il ricorso deve essere rigettato” ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 4”.
Nella fattispecie in esame è certo che non vi sia stata la previa definizione dei criteri generali per la scelta del dipendente cui affidare la funzione di coordinamento né evidentemente una successiva selezione. Tale situazione, contrariamente a quanto ritenuto da parte appellante, è stata accertata dal giudice di primo grado e da tale accertamento deriva il rigetto della pretesa all'indennità di coordinamento. La normativa collettiva, per il sistema "a regime", fa dipendere il diritto dall'individuazione delle corrispondenti specifiche posizioni da parte delle previa concertazione (art. 5, CP_1
comma 2, c.c.n.i. 20.9.2001).
7 Tali principi, correttamente applicati dal giudice di primo grado sono stati confermati anche dalla giurisprudenza successiva;
si richiama Cassazione civile sez. lav.
- 10/7/2024, n. 18978 resa in fattispecie non di prima applicazione ma “a regime” come il caso qui all'esame “…non si discute, nella fattispecie, del sistema in fase di "prima applicazione" ma di quello "a regime" (la pretesa è, infatti, riferita a periodo successivo all'entrata in vigore del CCNL del 2000 affermando la controricorrente di aver svolto e di svolgere "sin dal novembre 2005" mansioni di "caposala coordinatrice" - v. controricorso pag. pag.
1 - che, come da questa Corte più volte affermato, nella fase successiva alla "prima applicazione", per il personale, sia che esso fosse transitato in categoria D dalla categoria C per effetto dell'art. 8 del CCNL 20.9.2001, sia che esso già fosse in categoria D e che, non avendo ottenuto l'indennità di coordinamento, non fosse transitato in categoria Ds, valgono le regole desumibili dall'art. 5, comma 2,
CCNI del 20.9.2001 e dall'art. 19 lett. c) del CCNL 19 aprile 2004, secondo le quali la progressione si basa su determinati requisiti di anzianità, nonché su criteri stabiliti dalle Aziende con propri specifici atti ed avviene in forza di procedure selettive (v. Cass.
18 maggio 2018, n. 12339) conformi altresì Cass 2021/15955, Cassazione civile sez. lav.
1/9/2023, n. 25625).
Per le ragioni sopra esposte, mancando l'indicazione da parte dell'azienda, previa concertazione, di criteri generali ai quali l'azienda medesima deve attenersi nella scelta del dipendente al quale affidare il coordinamento, la domanda volta a ottenere l'indennità di coordinamento deve essere rigettata;
è irrilevante che di fatto gli odierni appellanti abbiano svolto attività di coordinamento, non essendo tale presupposto sufficiente per il diritto alla pretesa indennità.
La mancata individuazione dei criteri, previa la prescritta concertazione, potrebbe in ipotesi fondare una domanda risarcitoria – qualora ricorressero i relativi presupposti – ma una tale domanda non è stata proposta nel presente giudizio.
3. L'appello non può trovare accoglimento.
8 Le spese processuali del grado, liquidate come in dispositivo in relazione al valore della causa, vanno poste a carco degli appellanti.
La statuizione di rigetto dell'impugnazione a norma dell'art. art. 13, comma 1 quater del DPR n. 115/02 determina il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, rigetta l'appello; condanna gli appellanti al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese processuali del presente grado, complessivamente liquidate in € 8132,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
A norma dell'art 13 comma 1 quater del DPR N 115/2002 si dichiara che sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte appellante.
Così deciso in Catania, all'esito dell'udienza del 14/11/2024.
Il consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Dott.ssa Graziella Parisi
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