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Sentenza 7 novembre 2024
Sentenza 7 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 07/11/2024, n. 4259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4259 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 851/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra con l'assistenza e difesa dell'avv. Giuseppe Parte_1 Angelo Latartara;
contro con l'assistenza e difesa Controparte_1 dell'avv. Carmelina La Gatta;
a seguito di trattazione scritta della causa ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione, instaurata in data 28.01.2022 avverso l'avviso di addebito n. 31420210002153559000 ed avente ad oggetto il pagamento della somma di Euro 3.309,36 a titolo di contributi per gli esercenti attività commerciali in relazione all'anno 2019 e relative somme aggiuntive, è fondata nei limiti e per le motivazioni di seguito esposte. Preliminarmente deve ritenersi inammissibile l'impugnativa <div/>- non risultando che parte ricorrente abbia Parte_1 provveduto ad impugnarli nel rispetto del termine di 40 giorni di cui all'art. 24 d.l.gs. 46/1999. Per queste stesse ragioni (e, quindi, non risultando la tempestiva proposizione di impugnativa giudiziale relativamente ad avvisi di addebito raffiguranti altre poste contributive) non può ritenersi fondata la domanda di cancellazione della Gestione commercianti sin dall'anno 2016. Venendo all'esame del merito delle poste interessate dall'avviso di addebito n. 31420210002153559000 va specificato che l'art. 1 legge 1397/1960 ha stabilito che:
“l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena
1 responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”. Sul punto è stato anche autorevolemente e condivisibilmente osservato che: “La novità più rilevante rispetto alla precedente disciplina è che la iscrizione alla gestione commercianti diviene obbligatoria anche per il socio amministratore di società a responsabilità limitata operante nel settore commerciale. Questa modifica è finalizzata ad evitare che, grazie allo schermo della struttura societaria, la prestazione di lavoro del socio, resa nella compagine, venga sottratta alla contribuzione previdenziale, ancorché non si discosti da quella prestata dall'unico titolare della ditta commerciale. Sono quindi da assoggettare alla assicurazione commercianti non solo il socio unico quotista, ma anche tutti i soci che contribuiscono, con la propria partecipazione abituale e prevalente, al lavoro aziendale” (si veda Cass. civ., S.U., 3240/2010). La pronuncia appena citata ha anche specificato che: “La iscrizione alla gestione commercianti è quindi obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le fattispecie previste dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione (unica eccezione proprio per i soci di s.r.l.); la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali”. Con riferimento all'iscrizione all'interno della Gestione Commercianti del socio amministratore di s.r.l. la condivisibile giurisprudenza della Corte di Cassazione ha argomentato che: “secondo l'indirizzo espresso da questa Corte di cassazione, qualora il socio amministratore di una società a responsabilità limitata partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ha l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, mentre, qualora si limiti ad esercitare l'attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola gestione separata, operando le due attività su piani giuridici differenti, in quanto la prima è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell'opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori, e la seconda alla esecuzione del contratto di società sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta, a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza (Cass. nn. 10426, 18281 del 2018;
2 n. 23782 del 2019); ... ciò conferma l'indirizzo, che può dirsi ormai consolidato, che ritiene presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti che sia provato, in conformità a quanto previsto dalla L. n. 662 del 1996 n. 662, art. 1 comma 203 (che ha sostituito la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1, concernente i requisiti previsti per ritenere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali), lo svolgimento di un'attività commerciale (v. Cass. n. 3835 del 2016; Cass. n. 5210 del 2017) per cui con riferimento alle società non è sufficiente la qualità di amministratore a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza;
….in particolare (v., fra le tante, Cass. n. 4440 del 2017) tale carattere va inteso con riferimento all'attività lavorativa espletata dal soggetto stesso in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali); tale accezione del requisito della prevalenza meglio si attaglia alla lettera della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, volto a valorizzare l'elemento del lavoro personale, ed alla sua ratio, includendo nell'area di applicazione della norma tutti i casi in cui l'attività del socio, ancorchè abituale e prevalente rispetto al resto delle sue attività, non possa essere ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi dell'impresa” (si veda Cass. civ., Sez. Lav., 3829/2020). In senso assolutamente conforme la Suprema Corte ha più recentemente osservato che “In tema di gestione assicurativa del socio amministratore di s.r.l., la doppia iscrizione, alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995 ed alla gestione degli esercenti attività commerciali, di cui all'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, pur essendo consentita, presuppone l'accertamento in concreto, con onere della prova a carico dell' della CP_1 partecipazione personale del socio all'attività aziendale commerciale in modo abituale e prevalente, da intendersi non soltanto come espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche organizzativa e direttiva di natura intellettuale, poiché anche in tal caso vi è un apporto personale all'attività di impresa, con ingerenza diretta e rilevante nel ciclo produttivo della stessa” (si veda Cass. civ., Sez. Lav., 24439/2023). Fatte queste premesse, nel caso sottoposto all'odierno vaglio è in primis documentato che la parte ricorrente, negli anni indicati all'interno dell'avviso di addebito opposto, fosse socia nonché amministratrice unica della società Miseriaenobiltà s.r.l. semplificata.
3 Ciò posto deve essere osservato che non risulta dimostrato che la ricorrente negli anni di causa abbia partecipato allo svolgimento dell'attività svolta dalla suddetta società. In ragione di tanto non è dunque provato l'elemento della partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza idoneo a legittimare l'iscrizione della ricorrente all'interno della Gestione Commercianti quale socio amministratore. In ragione di tanto la pretesa creditoria di cui all'avviso di addebito opposto non può essere ritenuta dimostrata sicché lo stesso va annullato. Le spese di lite sono compensate per 1/2 in ragione del mancato integrale accoglimento della domanda e nella restante quota – liquidata come da infrascritto dispositivo sulla base dei parametri minimi ex D.M. 55/2014 a fronte della semplicità delle questioni affrontate e distratte in favore del difensore dell'opponente in quanto antistatario – sono poste a carico dell' secondo prevalente soccombenza. CP_1
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- dichiara inammissibile l'impugnativa <div/>“Artigiani e Commercianti” a nome di Parte_1
- accoglie per quanto di ragione l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'avviso di addebito n. 31420210002153559000;
- rigetta le restanti richieste;
- compensa per 1/2 le spese di lite e condanna l' CP_1 alla rifusione della restante quota che liquida in complessivi Euro 932,50 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge.
Bari, 7.11.2024 Il Giudice del lavoro
(dott. Giuseppe Craca)
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