Sentenza 1 luglio 2009
Massime • 1
L'ordinanza di rigetto della ricusazione non rientra tra gli atti per i quali sussiste l'obbligo di traduzione nei confronti dello straniero che non comprenda la lingua italiana.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 01/07/2009, n. 30947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30947 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 01/07/2009
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - N. 950
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 019183/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) WA NA UC, N. IL 08/07/1967;
2) SY CY LI, N. IL 24/04/1972;
3) EK ER NI, N. IL 02/07/1977;
avverso ORDINANZA del 09/01/2009 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CORDOVA AGOSTINO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. PASSACANTANDO Guglielmo, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
CH AS, SI CY ed SE ET ricusavano tramite il loro difensore i magistrati Azzera Plinia e Vecchione Guido rispettivamente Presidente e Giudice a latere della Corte d'assise di Sassari davanti alla quale dovevano essere giudicati per sfruttamento della prostituzione ed altro, in quanto, quali componenti del Tribunale in sede d'appello, nel decidere in materia cautelare su altro procedimento per traffico di stupefacenti, avevano fatto riferimento alla misura restrittiva adottata in quello ora in esame, prendendo visione della relativa ordinanza e delle intercettazioni telefoniche, ed esprimendo un giudizio in ordine alla sussistenza dei gravi indizi nei confronti degli indagati. La Corte d'appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, rigettava l'istanza per i motivi di cui appresso:
1) il Tribunale di cui facevano parte i magistrati ricusati non aveva fatto altro che richiamare l'ordinanza emessa nel presente procedimento unicamente per citare, come oggettivo elemento di pericolosità dell'Onwuchecwa e della Osesy, l'esistenza di un giudicato cautelare che contribuiva a rappresentare i ricorrenti in termini di particolare pericolosità;
2) l'aver preso cognizione delle intercettazioni telefoniche non aveva rilevanza, in quanto esse rientravamo tra gli atti irripetibili che i giudici del dibattimento dovevano comunque conoscere prima del giudizio;
3) il Tribunale aveva motivato che in quella sede non era consentito procedere alla rivalutazione dei gravi indizi di colpevolezza già valutati da altro giudice, essendo inconferenti le generiche e fumose contestazioni difensive fondate sul tenore dei dialoghi intercettati;
4) fu la difesa che si addentrò in valutazioni di merito, o tentò di farlo, ma il Tribunale rifiutò di addentrarsi nei merito;
5) la fumoscria e la genericità delle prospettazioni difensive delle contestazioni difensive circa il dialetto utilizzato dai dialoganti era un rilievo obiter dicium che nulla toglieva all'enunciazione che il Tribunale si asteneva dal rivalutare gli indizi di colpevolezza già accreditati dall'altro collegio;
6) era stata sollevata l'eccezione di incostituzionalità dell'art.34 c.p.p., comma 2, per violazione degli artt. 3, 24 e 27 Cost. nella parte in cui non prevedeva l'incompatibilità delle funzioni del giudice che, come componente in sede d'appello, si era pronunziato sull'ordinanza cautelare in altro procedimento strettamente connesso:
ma tale questione era infondata per carenza d'interesse, mancandone i presupposi di fatto.
Proponeva ricorso il difensore degli imputati, deducendo quanto segue:
a) l'ordinanza impugnata era nulla in quanto comunicata ai ricorrenti senza la traduzione in lingua inglese;
b) i due giudici ricusati si erano precostituito un convincimento in ordine alla responsabilità dei ricorrenti;
c) quando presero cognizione delle intercettazioni non era stato disposto il rinvio a giudizio nell'altro procedimento pendente presso altro Tribunale, quello di Cagliari, e non era sicura la formalizzazione delle imputazioni, per cui non potevano avere cognizione degli atti di cui sopra, peraltro illegittimamente acquisiti in quanto coperti dal segreto istruttorio;
d) la difesa non aveva alcun interesse a svalutare l'ordinanza in esame, peraltro riguardante il traffico di stupefacenti, in quanto avrebbe potuto gravare la posizione dei propri assistiti;
e comunque non sussisteva prova alcuna di tale tentativo di svalutazione, donde l'apodittica asserzione;
e) veniva prodotto l'appello avverso il rigetto dell'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare per il traffico di stupefacenti, da cui risultava che si contestava il contenuto delle intercettazioni limitatamente a quel procedimento, e non a quello ora in esame;
f) non solo, ma l'ordinanza di rigetto relativa allo sfruttamento della prostituzione era stata acquisita nel procedimento concernente il traffico di stupefacenti;
g) sulla base di quello relativo agli stupefacenti i giudici ricusati avevano espresso un giudizio di colpevolezza, e quindi di merito, in quello concernente la prostituzione, per cui ora erano venuti meno al dovere di imparzialità;
h) veniva ribadita l'eccezione di incostituzionalità già sollevata dinanzi alla Corte d'appello, conformemente a quanto stabilito dalla C. Cost. con sentenza n. 432/95 sui giudici prevenuti;
i) era stato violato l'art. 37 c.p.p. nel condannare gli imputati al pagamento della somma di Euro 1.000 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende ritenendo pretestuosa la ricusazione, laddove essa era unicamente volta ad essere giudicati da giudici non prevenuti. Chiedeva pertanto l'annullamento dell'impugnata ordinanza, accogliendo l'istanza di ricusazione;
in via subordinata la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale;
in via ancora più subordinata la riduzione della somma in favore della Cassa delle Ammende.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevasi quanto all'eccezione pregiudiziale che, contrariamente a quanto sostenuto, era stata effettuata la traduzione dell'ordinanza, esistendo essa agli atti, così come la trasmissione per la notifica ai tre imputati;
e che risultava dagli atti l'attestazione della notifica ad SI ed SE. Vero è che non si è rinvenuta anche quella relativa ad CH, ma ogni approfondimento al riguardo è reso superfluo dal fatto che, come condivisibilmente ritenuto da altra Sezione di questa Corte, la legge processuale non prescrive che anche la sentenza sia tradotta nella lingua nota all'imputato alloglotta che non conosca la lingua italiana, il quale può esercitare il suo diritto di impugnazione attraverso la traduzione, a proprie spese, del dispositivo e della motivazione (Sez. 22, 7.5.2009. n. 34830). Il medesimo principio deve essere esteso all'ordinanza di rigetto della ricusazione, trattandosi di un provvedimento definitivo del relativo procedimento: ed in caso analogo (ordinanza di rigetto in materia di riesame della richiesta di annullamento di ordinanza cautelare) altra Sezione ha ritenuto l'insussistenza dell'invalidità, comportando solo che i termini per l'eventuale ricorso per Cassazione decorrano dal momento in cui l'indagato abbia effettiva conoscenza del contenuto del ravvedimento (Sez. 1, 11.3.2008, n. 13804). Relativamente al merito, la Corte territoriale ha sostanzialmente ritenuto che nel diverso procedimento il Tribunale di cui facevano parte i due magistrati ricusati aveva richiamato come elemento di contorno l'ordinanza emessa nel presente procedimento, precisando che non era ad esso consentita una rivalutazione degli indizi di colpevolezza ravvisai da altro giudice: quindi si era limitato a riportare un dato di fatto, laddove, secondo la motivazione, era stata la difesa ad entrare nel merito o a tentare di farlo. Inoltre, essendo stata emessa l'ordinanza cautelare nel diverso procedimento, ex art. 329 c.p.p. gli atti non erano più coperti da segreto e, quanto al resto, detto provvedimento necessariamente doveva indicare i reati contestati, per cui sfugge il significato del rilievo secondo cui non era "sicura la formalizzazione delle imputazioni", essendo solo rilevante che per tali fatti fosse stato emesso il provvedimento cautelare;
ne' si vede la rilevanza della trasmissione assieme a tale provvedimento delle intercettazioni. Nè alcuna rilevanza aveva il fatto che trattavasi di procedimento per reato diverso (sfruttamento della prostituzione, laddove nella specie si procedeva per traffico di stupefacenti), in quanto l'aspetto utilizzato era il dato di fatto obiettivo che altro giudice aveva ritenuto di emettere un provvedimento restrittivo per un diverso comportamento criminoso.
Infine, per ciò che concerne l'eccezione d'incostituzionlità sollevata, si osserva che la Corte Costituzionale con sentenza n. 283 del 14.7.2000 ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 37 c.p.p., comma 1, nella parte in cui non prevede che possa essere ricusato il giudice che, chiamato a decidere sulla responsabilità di un imputato, abbia espresso in altro procedimento, anche non penale, una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto.
Ma nella motivazione ha precisato che non è sufficiente, ai fini della individuazione dell'attività pregiudicante, che il giudice abbia in precedenza avuto mera cognizione dei fatti di causa, raccolto prove, ovvero si sia espresso solo incidentalmente e occasionalmente su particolari aspetti della vicenda processuale sottoposta al suo giudizio, come da costante giurisprudenza costituzionale in materia ed, in particolare, come da sentenze n. 131 e n. 155 del 1996 e dalle decisioni in queste richiamale, nonché dalle ordinanze nn. 444, 153, 152, 135 e 29 del 1999, 206, 203 del 1998, e dalla sentenza n. 364 del 1997. Quindi, la Corte Costituzionale si è già pronunziata negativamente sulla predetta eccezione ora sollevata.
Ne consegue il rigetto del ricorso con la conferma anche della condanna al pagamento in favore della Cassa delle Ammende. Vero è che in caso di ricusazione tale condanna non è obbligatoria ex art.44 c.p.p., ma la Corte territoriale aveva ritenuto di irrogarla per la sostanziale pretestuosità della ricusazione: trattasi di giudizio di merito, e, per di più, non sono emersi in questa sede elementi atti a rendere anomalo tale giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al Direttore dell'Istituto Penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 1 luglio 2009.
Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2009