Sentenza 16 gennaio 2007
Massime • 1
La condotta dell'amministratore di una società a responsabilità limitata che ceda i diritti d'autore ad altra società di cui sia pure amministratore integra il delitto di bancarotta patrimoniale per distrazione (art. 223 comma primo in relazione all'art. 216, comma primo, n. 1 L.F.) e non già il delitto di infedeltà patrimoniale (art. 2634 cod. civ.), con cui è in rapporto di specialità reciproca, perché è possibile un'attività distrattiva che non integri l'infedeltà patrimoniale per mancanza di conflitto di interessi e una condotta di infedeltà patrimoniale che non integri distrazione trattandosi di reati preordinati alla tutela di interessi diversi, l'uno (art. 216 L.F.) i creditori sociali, l'altro (art. 2634 cod. civ.) il patrimonio sociale. Non è pertanto in tal caso necessario per l'integrazione della bancarotta fraudolenta che la condotta cagioni il dissesto ex art. 223, comma secondo n. 1, in riferimento all'art. 2634 cod. civ..
Commentario • 1
- 1. Vendita sottocosto e bancarotta per distrazione: serve il pericolo concreto per i creditori e una motivazione rigorosa sull’elemento soggettivo (Cass. Pen. n.…Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 1 febbraio 2026
Massima In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale pre-fallimentare, la vendita “sottocosto” di un bene sociale non integra di per sé una distrazione ex art. 216 L.F.: il giudice deve motivare in concreto sulla idoneità dell'atto a porre in pericolo la garanzia dei creditori (pericolo concreto) e sulla rimproverabilità soggettiva, tenendo conto del contesto economico, della collocazione temporale rispetto alla dichiarazione di fallimento e della destinazione del prezzo incassato. È viziata per manifesta illogicità la motivazione che, a fronte di condotte analoghe coeve (vendite sottocosto), assolve per una ritenendola funzionale a reperire liquidità per pagare debiti sociali e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/01/2007, n. 6140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6140 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COLONNESE Andrea - Presidente - del 16/01/2007
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRELLI Giangiacomo - Consigliere - N. 46
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 11719/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ES IO, n. a Roma il 6 marzo 1953;
IN PA, n. a San Giustino l'1 novembre 1938;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma depositata il 3 febbraio 2006;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;
Udite le conclusioni del P.M. Dr. DI POPOLO Angelo, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi.
udito il difensore avv. GALLUZZO Silvio (foro di Roma). MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Roma ha confermato la dichiarazione di colpevolezza di IO ES e IN PA in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale loro contestato nelle rispettive qualità di liquidatore e di amministratore della s.r.l. Giduba, fallita il 5 aprile 1991. Ricorrono per Cassazione gli imputati.
PA IN propone quattro motivi d'impugnazione. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando che, nonostante le conferme testimoniali e documentali, i giudici del merito abbiano illogicamente ritenuto inverosimile la dedotta distruzione nell'incendio del Teatro Tendastrisce di Roma delle attrezzature teatrali di cui gli viene addebitata la distrazione.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione lamentando che i giudici del merito ne abbiano affermato la responsabilità per distrazione dei diritti d'autore ceduti alla s.r.l. EPE, da lui stesso amministrata, senza considerare che tale condotta è semmai qualificabile come infedeltà patrimoniale, a norma dell'art. 2634 c.c. che, dopo la riforma di cui alla L. n. 61 del 2002, è punibile a titolo di bancarotta solo se abbia concorso a cagionare il dissesto della società fallita, mentre nel caso in esame tale rapporto di causalità non risulta neppure contestato.
Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'addebito di bancarotta documentale, lamentando che i giudici del merito gli abbiano addebitato apoditticamente la disponibilità e la gestione dei libri contabili dai quali sarebbe risultata la cessione alla società EPE, dei diritti d'autore. Con il quarto motivo il ricorrente propone una questione di legittimità costituzionale della L. 251 del 2005, art.10, lamentando l'ingiustificata esclusione dell'applicabilità ai processi in corso in fase di impugnazione dei più brevi termini di prescrizione dai quali deriverebbe l'estinzione del reato contestatogli.
IO ES propone due motivi d'impugnazione. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 42 c.p. e art. 530 c.p.p., lamentando l'omessa adeguata considerazione che solo nel luglio 1990 egli era stato nominato liquidatore della società, sempre amministrata da PA IN, che aveva continuato a ingerirsi nella gestione della società, aggravando il già esistente stato di dissesto con la cessione dei diritti d'autore. Sicché i giudici del merito avrebbero dovuto mandarlo assolto per non aver commesso il fatto, come avvenuto per analoghe vicende relative al fallimento della s.r.l. P. Corporation, amministrata di fatto di PA IN, benché egli ne apparisse amministratore di diritto.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata anche in ordine alla determinazione della pena irrogatagli.
2. Il primo e il terzo motivo del ricorso di PA IN sono inammissibili per violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, perché propongono censure. attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata con riferimento al plausibile convincimento che la condotta dell'imputato fu chiaramente intesa a svuotare di qualsiasi attività la società poi fallita, rendendo impossibile la ricostruzione del movimento degli affari mediante la distruzione della contabilità, come dimostrato dal mancato reperimento dei beni acquistati e delle attrezzature, la cui dedotta distruzione nell'incendio di un teatro è rimasta priva di conferme nelle relazioni dei vigili del fuoco.
Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di Cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass., sez. 5^, 30 novembre 1999, Moro, m. 215745, Cass., sez. 2^, 21 dicembre 1993, Modesto, m. 196955). Secondo la comune interpretazione giurisprudenziale, del resto, l'art. 606 c.p.p. non consente alla Corte di Cassazione una diversa lettura dei dati processuali (Cass., sez. 6^, 30 novembre 1994, Baldi, m. 200842; Cass., sez. 1^, 27 luglio 1995, Chiadò, m. 202228) o una diversa interpretazione delle prove (Cass., sez. 1^, 5 novembre 1993, Molino, m. 196353, Cass., sez. un., 27 settembre 1995, Mannino, m. 202903).
3. Inammissibili sono anche entrambi i motivi del ricorso di ES IO.
Il primo motivo è manifestamente infondato. Nella giurisprudenza di questa Corte, invero, è indiscussa la responsabilità per omissione dell'amministratore di diritto che non abbia compiutamente adempiuto i doveri di salvaguardare l'integrità del patrimonio sociale (art.2394 c.c.), di vigilare sul generale andamento della gestione, di adoperarsi per impedire il compimento di atti pregiudizievoli ed eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose (art. 2392 c.c.) (Cass., sez. 5^, 27 maggio 1996, Perelli, m. 205058). In particolare si ritiene che, "mentre, dal punto di vista oggettivo, non è dubbio che l'amministratore di diritto risponde unitamente all'amministratore di fatto per non avere impedito l'evento che aveva l'obbligo giuridico di impedire, dal punto di vista soggettivo, si richiede la generica consapevolezza, da parte del primo, che l'amministratore effettivo, distrae, occulta, dissimula, distrugge o dissipa i beni sociali ovvero espone o riconosce passività inesistenti, senza che sia necessario che tale consapevolezza investa i singoli episodi nei quali l'azione dell'amministratore di fatto si è estrinsecata. Tuttavia, tale consapevolezza non può essere semplicemente desunta dal fatto che il soggetto abbia acconsentito a ricoprire formalmente la carica di amministratore" (Cass., sez. 5^, 26 novembre 1999, Dragomir, m. 215199, Cass., sez. 5^, 20 ottobre 1994, De Focatiis, m. 199876). Secondo la giurisprudenza, pertanto, il profilo oggettivo della responsabilità dell'amministratore di diritto può essere certamente ancorato all'art. 40 c.p., ma il profilo soggettivo della sua responsabilità va accertato caso per caso, valutando il significato probatorio dell'intero contesto della sua azione.
Nel caso in esame i giudici del merito hanno desunto la prova della consapevolezza e volontarietà del contributo di IO ES alle condotte di PA IN dal suo formale assenso alla cessione dei diritti d'autore, nel mendacio al curatore sulla sorte dei libri contabili e dei beni non rinvenuti.
Il secondo motivo del ricorso è inammissibile per violazione dell'art. 581 c.p.p., lettera c), non avendo il ricorrente indicato specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono la sua richiesta di annullamento della sentenza impugnata. Infatti il ricorrente non precisa quali sono i punti della decisione rimasti privi di giustificazione, limitandosi a prospettare l'esigenza di una compiuta motivazione sulla pena e sulla responsabilità, ma senza dedurre specifiche carenze motivazionali della decisione impugnata.
4. Il secondo motivo del ricorso di PA IN è infondato. La condotta di bancarotta patrimoniale per distrazione, prevista dalla L. Fall., art. 216, che esige una finalità di danno per i creditori, è in rapporto di specialità reciproca con quella di infedeltà patrimoniale, prevista dall'art. 2634 c.c. che presuppone un conflitto di interessi cui consegua un danno per la società ed esige una finalità di ingiusto profitto per l'agente o di vantaggio per i terzi (Cass., sez. 2^, 26 ottobre 2005, Francis, m. 232525, con riferimento al rapporto tra infedeltà patrimoniale e appropriazione indebita). In realtà è possibile non solo un'attività distrattiva che non integri l'infedeltà patrimoniale, per mancanza di conflitto di interessi, ma anche un'infedeltà patrimoniale che non integri distrazione, come ad esempio la stipulazione, in situazione di conflitto di interessi, di un appalto di servizi oneroso. La L. Fall., art. 223, d'altro canto, prevede innanzitutto, al comma 1, che gli amministratori di società dichiarate fallite rispondano dei fatti di bancarotta previsti dalla L. Fall., art. 216, inclusa la distrazione;
e aggiunge poi, al comma 2, che rispondono a titolo di bancarotta anche gli amministratori che abbiano cagionato il dissesto della società commettendo alcuni fatti, tra i quali quello previsto dall'art. 2634 c.c. Ne consegue che le fattispecie previste dalla L. Fall., art. 223, commi 1 e 2, possano concorrere anche nel caso in cui siano attività distrattive a cagionare il fallimento (Cass., sez. 5^, 24 giugno 1992, Chiabotti, m. 191935, Cass., sez. 5^, 22 settembre 1999, De Rosa, m. 214856). E altrettanto deve ritenersi nell'ipotesi prevista dall'art. 2634 c.c., perché si perverrebbe altrimenti all'assurda conseguenza che la condotta di infedeltà patrimoniale, aggravata dal conflitto di interessi, sarebbe punibile solo se abbia determinato il dissesto della società, mentre la distrazione, commessa senza conflitto di interessi, sarebbe punibile di per sè, anche in mancanza di un rapporto di causalità con il dissesto.
Sono del resto diversi gli interessi tutelati rispettivamente dalla L. Fall., art. 216, destinato a tutelare i creditori sociali, e dall'art. 2634 c.c., destinato a tutelare il patrimonio sociale;
e questa diversità di oggetti giuridici spiega anche perché la seconda fattispecie sia punibile a titolo di bancarotta solo quando abbia determinato il dissesto, che finisce per incidere sulle ragioni dei creditori.
5. Il quarto motivo del ricorso di PA IN è manifestamente infondato, perché C. cost., 23 novembre 2006, n. 393, nel dichiarare illegittimo la L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 10, comma 3, limitatamente alle parole "dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché", ha implicitamente negato che sia costituzionalmente illegittima l'esclusione dell'applicabilità della nuova disciplina della prescrizione nei giudizi d'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso di IO ES e condanna il ricorrente al versamento della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Rigetta il ricorso di PA IN.
Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2007.
Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2007