Sentenza 6 maggio 2008
Massime • 1
Il reato di bancarotta fraudolenta impropria ex art. 223, comma primo, L. fall. e quello di bancarotta fraudolenta impropria da reato societario (art. 223, comma secondo, n. 1, L. fall.) sono in rapporto di specialità reciproca (Nel caso di specie, relativo alla concessione da parte dell'amministratore della società fallita di un'ipoteca su un bene sociale a garanzia del mutuo erogato ad altra società per consentire a quest'ultima il pagamento delle quote della fallita, la S.C., escluso il concorso apparente di norme, ha ravvisato il concorso dei reati di bancarotta fraudolenta impropria per distrazione e di bancarotta fraudolenta impropria da infedeltà patrimoniale ex art. 2634 cod. civ.).
Commentario • 1
- 1. Debiti fiscali e contributivi non pagati: perché possono diventare “operazioni dolose” e portare alla condanna (Cass. Pen. n. 30212/17)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 1 febbraio 2026
Massima Nel reato di fallimento cagionato da operazioni dolose (art. 223, co. 2, n. 2, L. fall.), la nozione di “operazione” è più ampia della singola azione e può comprendere anche condotte omissive quando siano il frutto di una scelta gestionale deliberata, sistematica e protratta nel tempo (es. reiterato inadempimento di obblighi erariali e previdenziali), idonea ad aumentare prevedibilmente l'esposizione debitoria e a determinare il dissesto, specie per l'inevitabile carico sanzionatorio e accessorio. Massima a cura dell'Osservatorio Reati Fallimentari e Tributari Vuoi approfondire l'argomento? Il nostro Studio monitora ogni giorno le più rilevanti sentenze di merito e legittimità in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/05/2008, n. 26083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26083 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 06/05/2008
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 2028
Dott. FEDERICO Raffaello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 020141/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di TORINO;
nei confronti di:
1) CI CC, N. IL 13/01/1934;
avverso SENTENZA del 19/04/2007 CORTE APPELLO di TORINO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMATO ALFONSO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. VIGLIETTA Gianfranco, che ha concluso per l'ann.to c.r..
udito il difensore Avv.to ROMANO F., in sost.ne dell'avv. Zaccone. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Alba condannava RC CC, presidente del c.d.a. della Mille Miglia srl, fallita il 19.5.2000, per bancarotta fraudolenta per distrazione (art. 223, comma 1, in relazione alla L. Fall., art. 216, comma 1, n. 1).
Era stato contestato all'imputato di aver concesso ipoteca (in favore della Cassa di Risparmio di Fossano) per l'importo di L.
1.300.000.000 su un capannone della società, a garanzia del mutuo di L. 700.000.000 erogato alla Design 77 srl, per consentire a questa di completare il pagamento delle quote della Mille Miglia. Condotta, questa, ipotizzata dall'art. 2630 c.c., n. 2, che richiama l'art. 2483 c.c.. La Corte d'Appello di Torino riqualificava il fatto come reato previsto dalla L. Fall., art. 223, comma 2, n. 1 (in relazione agli artt. 2630 e 2483 c.c.), norma speciale rispetto alla L. Fall., art.223, comma 1 e assolveva l'imputato perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, a seguito della modifica apportata dal D.Lgs. n. 61 del 2002, art. 4, non essendo stato contestato, ne' provato il nesso eziologico fra la condotta distrattiva e il dissesto e non essendo perseguibile, per mancanza di querela, il reato di cui all'art. 2634 c.c.. Ricorre il PG, deducendo violazione di legge.
I reati societari indicati nella L. Fall., art. 223, comma 2, n. 1 sono consumati nel momento in cui l'amministratore attua la relativa condotta, mentre se interviene il fallimento, il fatto è punito con la pena comminata per la bancarotta fraudolenta, a prescindere dal pregiudizio all'integrità della garanzia dei creditori, e dunque dalla distrazione.
La violazione dell'art. 2483 c.c. (divieto di operazioni sulle proprie quote), richiamato dall'art. 2630 c.c., prescindeva dalla tutela delle ragioni creditorie e ciò è confermato tanto dal nesso causale fra condotta e dissesto, quanto dall'intenzionalità del danno,cagionato alla società, che comporta la fattispecie di cui all'art. 2634 c.c., che ha inglobato il precetto dell'art. 2630 c.c., alla stregua del D.Lgs. n. 61 del 2002. Ne deriva che il concorso apparente di norme ravvisabile fra la L. Fall., comma 1 e comma 2, n. 1, va risolto non già in favore della seconda norma, bensì della prima, che contiene l'elemento specializzante della condotta distrattiva.
È stata presentata memoria difensiva per il RC.
Il ricorso va accolto per ragioni diverse da quelle enunciate dal ricorrente, dovendosi disattendere l'assunto del concorso apparente di norme, propugnato con esito opposto tanto dalla corte di merito, quanto dall'ufficio ricorrente.
Esiste, fra le fattispecie di cui alla L. Fall., art. 223, comma 1 e art. 223, comma 2, n. 1 un rapporto di specialità reciproca, con la conseguenza che va ravvisato il concorso di reati e non il concorso apparente di norme.
Esiste, fra le fattispecie di cui alla L. Fall., art. 223, comma 1 e art. 223, comma 2, n. 1 un rapporto di specialità reciproca, con la conseguenza che va ravvisato il concorso di reati e non il concorso apparente di norme.
La prima norma richiama le pene stabilite nella L. Fall., art. 216 per gli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società fallite, che abbiano commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo. La seconda disposizione indica a carico dei soggetti citati, i fatti preveduti come reati societari da alcune norme del codice civile, puniti con la pena prevista dalla L. Fall., art. 216, comma 1 ove sopravvenga il fallimento.
Orbene, le condotte enunciate dalla L. Fall. art. 216, comma 1 sono diverse rispetto alle condotte delineate dai reati societari. Ma la bancarotta fraudolenta impropria da reato societario (L. Fall., art. 223, comma 2, n. 1) è a sua volta speciale sospetto a quella configurata dal comma 1.
In primo luogo per effetto del rapporto di casualità (che il D.Lgs. n. 61 del 2002, art. 4 ha introdotto) fra la condotta e il dissesto;
in secondo luogo perché i fatti enunciati (previsti dagli artt. 2621- 2622 c.c., da 2626 a 2629, da 2632 a 2634 c.c.) sono diversi da quelli indicati dalla L. Fall., art. 216, comma 1. Il reato di infedeltà patrimoniale (art. 2634 c.c.) che andrebbe ravvisato nella specie a seguito della modifica della disciplina degli illeciti penali societari, è connotato dal conflitto di interessi produttivo di danno per la società e dalla finalità di ingiusto profitto per l'agente o di vantaggio per i terzi. In effetti è possibile che un'attività distrattiva non integri infedeltà patrimoniale e che questa non costituisca distrazione (sez. 5^, 16.1.07, n. 6140, Ginestra e Pristipino). Della sussistenza del rapporto di specialità fra norme va giudicato in astratto, sulla scorta del raffronto delle fattispecie interessate.
Non rileva, pertanto, che la prestazione di garanzie costituenti uno strumento anomalo ai fini dell'attività sociale, con il quale l'amministratore della società determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, realizzi la distrazione rilevante ai sensi della L. Fall., art. 216, comma 1, n. 1 (sez. 5^ 4.11.04, n. 6462, Garattoni;
sez. 5^, 27.4.2000, n. 775, Ragogna;
sez. 5^ 24.5.84, n. 7359, Pompeo, in tema di fideiussione). Da tanto non si può evincere, come fa la corte di merito, che la bancarotta fraudolenta impropria da reato societario sia speciale rispetto alla bancarotta impropria delineata dalla L. Fall., art.223, comma 1. Le fattispecie previste dalla L. Fall., art. 223, commi 1 e 2, possono concorrere anche nel caso in cui siano attività distrattive a cagionare il fallimento.
È stato così deciso che l'ipotesi di reato prevista dalla L. Fall., art. 223, comma 2, n. 2, riguardante l'amministratore di una società
dichiarata fallita, che compie operazioni dolose idonee a cagionare il fallimento della società, concorre materialmente con l'ipotesi di distrazione, attuata dall'amministratore della società, dei beni conseguiti attraverso le operazioni: in tal caso la bancarotta fraudolenta risulta aggravata ai sensi della L. Fall., art. 219 cpv., n. 1, stante la pluralità dei fatti di bancarotta (sez. 5^ 23.2.95, n. 3506, Barducco;
sez. 5^, 24.6.92, n. 8708, Chiabotti. Contra, sez. 5^, 5.7.07, n. 35066, P.M. in proc. Ascone). Se non si optasse per il concorso del reato di cui alla L. Fall., art. 223, comma 1 con quello di cui alla L. Fall., art. 223, comma 2,
n. 1, si perverrebbe all'illogica conseguenza che la condotta di infedeltà patrimoniale (art. 2634 c.c.), che è qualificata dal conflitto di interessi, sarebbe punibile come bancarotta solo se ha determinato il dissesto della società, mentre la distrazione, commessa senza tale conflitto, sarebbe punibile di per sè, anche in mancanza di un rapporto di causalità col dissesto (sez. 5^ 16.1.07, n. 6140, Ginestra e Pristipino, cit. supra). In tal modo equiparandosi, sotto il profilo sanzionatorio, fatti di diversa gravità.
La sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Torino, che si uniformerà al principio di diritto enunciato innanzi, per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Torino per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 6 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2008