Sentenza 26 gennaio 2006
Massime • 1
Non é integrato il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale (art. 216, p.p., n. 1 legge fall.) nel caso in cui la somma sottratta dalle casse sociali, riportata da relativa annotazione contabile, sia incontrovertibilmente riversata nella sua integralità - dai soci che l'avevano prelevata - nelle casse della società prima della dichiarazione di fallimento; infatti, ancorché il delitto di bancarotta abbia natura di reato di pericolo, per l'individuazione del relativo momento consumativo deve aversi riguardo alla dichiarazione giudiziale di fallimento e non già all'atto antidoveroso, con la conseguenza che la valutazione del pregiudizio ai creditori deve essere valutata al momento di tale dichiarazione e non a quello della storica commissione della condotta.
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- 1. Danno e pericolo nella bancarotta cd. "riparata"Pietro Chiaraviglio · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. La sentenza in analisi costituisce un recentissimo arresto della Cassazione in tema di bancarotta c.d. 'riparata'. Nel caso affrontato dalla Suprema Corte, l'imputato era stato condannato in primo ed in secondo grado per bancarotta fraudolenta per dissipazione, consistita nell'aver utilizzato - in qualità di amministratore della società poi fallita - parte dei proventi derivanti dalla cessione di un cespite aziendale per scopi extrasociali. Avverso la condanna d'appello l'imputato ricorre in Cassazione lamentando una serie di vizi di motivazione della sentenza impugnata, che non aveva preso posizione su alcuni punti fondamentali della controversia, fra i quali l'assunto difensivo …
Leggi di più… - 2. Vendita sottocosto e bancarotta per distrazione: serve il pericolo concreto per i creditori e una motivazione rigorosa sull’elemento soggettivo (Cass. Pen. n.…Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 1 febbraio 2026
Massima In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale pre-fallimentare, la vendita “sottocosto” di un bene sociale non integra di per sé una distrazione ex art. 216 L.F.: il giudice deve motivare in concreto sulla idoneità dell'atto a porre in pericolo la garanzia dei creditori (pericolo concreto) e sulla rimproverabilità soggettiva, tenendo conto del contesto economico, della collocazione temporale rispetto alla dichiarazione di fallimento e della destinazione del prezzo incassato. È viziata per manifesta illogicità la motivazione che, a fronte di condotte analoghe coeve (vendite sottocosto), assolve per una ritenendola funzionale a reperire liquidità per pagare debiti sociali e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/01/2006, n. 7212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7212 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 26/01/2006
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - N. 131
Dott. DI TOMASSI Maria S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 11749/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RC SE, nato il [...];
avverso Sentenza del 17/03/2004 della Corte d'Appello di Roma;
sentita in Camera di Consiglio la Relazione svolta dal Cons. Dott. Gian Giacomo Sandrelli;
sentita la Requisitoria del Procuratore Generale Dr. CEDRANGOLO Oscar che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
IN FATTO
SE RC muove ricorso avverso la sentenza 17/03/2004 della Corte d'Appello di Roma che confermava la Sentenza resa il 12/07/2001 dal Tribunale di Roma, la quale condannava l'RC (e SI AN, non ricorrente) alla pena di due anni di reclusione (oltre pene accessorie).
Il motivo dedotto è l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla violazione della L. Fall., art. 216 p.p., n.
1. Lamenta il ricorrente che, avendo - già prima della dichiarazione di fallimento - gli amministratori riversato integralmente nelle casse sociali la somma che si imputa loro avere distratto, non è ipotizzabile la violazione della norma addebitata. Che, in particolare, non appare congruente con la situazione in esame, la prospettazione della bancarotta come reato di pericolo degli interessi creditori.
IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
La condotta che oggi risulta ascritta all'RC (a seguito delle successive assoluzioni su altre concorrenti accuse) è soltanto quella di avere sottratto dalle casse sociali la complessiva somma di L. 2.700.000.000, siccome risulta dalla annotazione contabile "soci c/prelevamento a cassa L. 2.700.000.000".
Il rilievo, del resto attestato da inequivoca scrittura, non è contraddetto dall'RC.
Tuttavia esso non assume interesse penale. Prima della dichiarazione di fallimento, i soci ebbero a riversare l'intero compendio delle somme prelevate a suo tempo dalle casse della società, risultanza non controversa in atti. Infatti, la circostanza è riportata dalla sentenza impugnata che, tuttavia, non ritiene che la restituzione abbia sanato l'illecito attesa la rilevanza anche della mera esposizione al pericolo dell'interesse tutelato, cioè la garanzia dei creditori.
Orbene, non vi sono dubbi che il delitto di bancarotta è reato di pericolo, potendosi realizzare anche senza un effettivo e definitivo pregiudizio ai creditori, bensì con la esposizione al rischio del possibile danno. Tanto si evidenzia chiaramente nel caso - rimanendo all'ipotesi della bancarotta fraudolenta patrimoniale - in cui l'imprenditore distragga o occulti beni che, per ragioni a lui estranee, siano recuperate dal curatore o nel caso in cui, per azioni di ricostituzione dell'asse attivo, la procedura concorsuale riesca a pareggiare le passività maturate o addirittura raccolga un attivo, evitando qualsivoglia danno ai creditori.
Poiché è giurisprudenza costantissima della Corte che detto momento debba riguardarsi alla dichiarazione giudiziale di fallimento e non già all'atto antidoveroso, non vi sono dubbi che il pregiudizio ai creditori - oggetto della tutela penale - debba valutarsi a quella data e non a quella della storica commissione della condotta. Orbene, nel caso in esame i comportamenti hanno esaurito al momento della dichiarazione giudiziale di insolvenza, ogni potenzialità offensiva al momento consumativo del delitto. La condotta asseritamene fraudolenta infatti ha annullato ogni valenza pregiudizievole per l'interesse tutelato prima della soglia cronologica costituita dall'apertura della procedura (e, cioè, restituendo - al momento dell'apertura del concorso dei creditori - il patrimonio aziendale nella sua integrità). È, cioè, venuta meno la stessa oggettività giuridica della fattispecie, risultando del tutto indifferente la pregressa condotta di gestione, poiché essa non riversa i suoi effetti dannosi in seno alla successiva vicenda concorsuale, non potendosi intravedere potenzialità di danno per i creditori, nemmeno in una prospettiva meramente astratta. Nessun interesse assume il fatto anche con riguardo all'art. 56 c.p.:
la volontaria restituzione e la completa elisione del pregiudizio non consentono di scorgere residue responsabilità penali. Dunque, non è possibile ravvisare alcun pericolo di lesione al bene protetto e, conseguentemente, non è configurabile alcun illecito. Nè giova richiamare il possibile profilo della appropriazione indebita ascrivibile ai prevenuti: esso non è mai stato contestato e non risulta oggi perseguibile atteso il sopravvenire della prescrizione. Per converso non vi è continuità stretta tra questa ipotesi e quella penal/fallimentare, tanto da ritenere fungibili le contestazioni. Vi osta la diversità del profilo oggettivo, connotato di specificità nell'ipotesi dell'art. 646 c.p. ed anche il riscontro dell'effettiva interversione del possesso, parametrato sulla durata della sottrazione del denaro dalle casse sociali.
Pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste. Statuizione che, a mente dell'art. 587 c.p.p., comma 1, giova anche al non impugnante AN OS.
P.Q.M.
la Corte annulla l'impugnata sentenza senza rinvio perché il fatto non sussiste, anche nei confronti del coimputato non ricorrente AN OS per l'effetto estensivo.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2006.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2006