Sentenza 9 marzo 1999
Massime • 2
In tema di bancarotta per distrazione, per verificare la sussistenza del dolo appare sufficiente accertare che l'atto dispositivo che ha comportato diminuzione patrimoniale sia privo di sinallagma rispondente al fine istituzionale dell'impresa e, poiché per la realizzazione del reato è richiesto il dolo generico (ravvisabile, a volte, in re ipsa), la divergenza obiettiva dell'atto di disposizione da tale fine (che è l'unico cui devono ispirarsi gli atti di gestione), dà sufficientemente conto della direzione del volere dell'agente, essendo del tutto irrilevanti i motivi che hanno determinato il comportamento del soggetto.
In tema di bancarotta fraudolenta, nel caso in cui più imprese siano economicamente collegate, l'amministratore risponde degli atti di distrazione del patrimonio di una società anche se essi siano avvenuti a vantaggio di una "collegata", il cui fallimento -in ipotesi- influirebbe sulla stessa sopravvivenza della prima. Ciò in quanto ciascuna impresa, costituendo una entità giuridico-economica a sè stante, opera in un ambito di rapporti che le fanno direttamente ed esclusivamente capo e deve essere pertanto gestita con criteri funzionali esclusivamente al suo scopo specifico e senza pregiudizio sul suo patrimonio, sul quale i terzi fanno affidamento. (Nella fattispecie la Corte ha rigettato il ricorso dell'imputato che intendeva giustificare l'atto distrattivo sostenendo che esso era stato compiuto nell'interesse della "capogruppo", il cui fallimento avrebbe travolto le altre società collegate).
Commentari • 2
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1. La Corte di appello di Ancona, con la sentenza emessa il 16 maggio 2023, confermava quella del Tribunale anconetano, che aveva accertato la responsabilità penale di Pi.Pa. in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta societaria per distrazione, con danno di rilevante gravità. In particolare Pi.Pa. venivano ritenuto responsabile perché, quale amministratore della società Geiwatt Srl, dichiarata fallita dal Tribunale di Ancona in data 25.6.2015, distraeva o comunque distruggeva o dissipava il patrimonio della società, mediante le seguenti operazioni: a) procedeva in data 1.12.2008 all'acquisto dell'azienda di proprietà della Gei Srl, sempre riconducibile a se stesso e dunque in …
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Con la sentenza n. 7233/2025, la Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale in materia di bancarotta fraudolenta patrimoniale: la distrazione di somme o beni aziendali è configurabile come reato anche quando il trasferimento avviene tra soggetti giuridicamente distinti ma legati da rapporti di interesse personale. Tale pronuncia rafforza il consolidato orientamento della giurisprudenza in tema di sottrazione patrimoniale, chiarendo che il depauperamento dell'attivo fallimentare si configura non solo con atti privi di corrispettivo, ma anche quando vi è un'apparente giustificazione economica che non rispetta la finalità imprenditoriale. Il caso concreto: una distrazione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/03/1999, n. 4424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4424 |
| Data del deposito : | 9 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Nicola MARVULLI Presidente del 9.3.1999
1. Dott. Renato CALABRESE Consigliere SENTENZA
2. " AN ER " N.497
3. " Alfonso AMATO " REGISTRO GENERALE
4. " Mario ROTELLA " N.30002/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da 1) LL CO TE, n. Carmignano 28.4.41; 2) LL RL, n. Querrata 12.11.98; 3) RT GI, n. Pistoia 19.3.35; 4) ES EN, n. Bari 24.11.33. avverso sentenza 9.3.98 C.A. FIRENZE Sentita la relazione fatta dal Consigliere M. ROTELLA udito il Pubblico Ministero nella persona del s.p.g. di A. ALBANO che ha concluso per annullamento senza rinvio, di veramente qualificato il fatto ex art.217 L.F.
Uditi i difensori Avv. F. PAGGETTI per la p.c., (curatela fallimento Edilizia S. NO), che ha chiesto il rigetto e gli Avv. A. D'AVIRRO (per Bertolini e TE); A. NICCOLAI (TE) e prof. T. PADOVANI (Bertolini ), che hanno chiesto l'accoglimento dei motivi. - ritenuto -
fatto
1 - IN CO TE, IN RL, OL GI e TE EN sono stati condannati dal tribunale di Pistoia M 1.10.96, con generiche prevalenti, ciascuno ad a.2 e m.6 rec., pena condonata, e pene accessorie, per il delitto di cui agli artt. 110 CP, 216/1^ n.1 e 223 L. F. perché, in concorso tra loro, IN
M.S. presidente del c.d.a., e IN C. amministratore d. della "Edilizia S.NO s.r.l.", dichiarata fallita il 23.6.89, OL direttore g. e TE v. direttore g. della Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia, distraevano a mezzo assegno in data 11.1.85, tratto su c/c intestato alla società, la somma di L. 961.982.782, che destinavano alla "SO.CO.TI. s.r.l.", così cagionando ai creditori della fallita un danno patrimoniale di rilevante gravità. IN TE RT, amministratore di fatto della società, e BE TO, direttore della sede di Pistoia della Cassa, imputati in concorso sono stati assolti per non aver commesso il fatto. La sentenza d'appello impugnata ha ridotto la pena principale ad a.2 di reclusione e, fermo il condono, ha concesso a IN C., OL e TE la sospensione condizionale ed agli ultimi due anche la non menzione.
Il fatto è così ricostruito. Entrambe lo società facevano parte del gruppo IN, che si occupava di edilizia. La SO.CO.TI. sui finire del 1984 era prossima al fallimento, che avrebbe avuto riflessi per tutto il gruppo e la stessa banca, creditrice di ca. L 1.000.000.000, perché le cooperative collegate non avevano fatto fronte ad obblighi assunti. Per essere ammessa a concordato preventivo era necessario appianarne parte dei debiti. Ma, non potendo direttamente ottenere altro credito, i menzionati amministratori della collegata S. NO, all'epoca in buone condizioni, e i dirigenti della banca (la pratica era istruita da TE e OL la portava al Comitato di gestione, che la ratificava), convenivano la concessione di credito, con fideiussioni degli stessi IN e di altri, a questa società che, a sua volta, girava la somma alla SO.CO.TI., che le avrebbe ceduto i suoi crediti in sofferenza. Sennonché la SO.CO.TI. falliva subito ugualmente, non trasferiva i crediti, e la S. NO fallì quattro anni più tardi. Su questa scorta, già in 1^ grado, si è ritenuta la bancarotta. All'obiezione difensiva che la somma ceduta dalla S. NO non era bene acquisito al suo patrimonio, ma frutto di un'operazione di fido e prestito erogato dalla banca, con le fideiussioni degli stessi IN, si è risposto che la distrazione sussiste anche in caso di devoluzione a scopi diversi da quelli societari, di beni a venire, creando esposizioni debitorie, vieppiù se la società non ottiene alcun corrispettivo, nel caso per il fallimento prevedibile della SO.CO.TI., di cui era impossibile l'accoglimento della proposta di concordato.
Nè era imprevedibile il fallimento della S. NO, avvenuto a distanza di quattro anni, perché proprio la pesante esposizione debitoria, dovuta alla menzionata operazione, l'ha in effetti fatta entrare in decozione irreversibile. Era una piccola società con scarso lavoro, che sembrava in bonis proprio le basse esposizioni bancarie.
La sentenza d'appello condivide questa motivazione ed aggiunge che quello della S. NO non fu un atto rispondente al suo fine sociale: si trattò di un suo prestito gratuito e non di un vero e proprio contratto sinallagmatico, perché nessun utile le derivò, e si espose per la somma che aveva prestato, senza succedere nei contratti della beneficiaria SO.CO.TI.. Che poi la banca per anni non attivò il credito dimostra proprio che si trattò di un atto simulato, e difatti essa ridusse la sua insinuazione al passivo SO.CO.TI. della somma distratta alla S. NO, nei cui passivo fece poi l'insinuazione, per un importo più che raddoppiato da interessi ed accessori.
È palese la confluenza degl'interessi degli IN con banca e perciò il concorso delle persone nel reato. il fallimento della SO.CO.TI., società principale, avrebbe rovinato i primi e privato la banca di buona parte dei suoi crediti (date le scarse possibilità di recupero in sede fallimentare). La prova del dolo degli amministratori ne trae conferma (è improponibile la difesa di IN C. quale estraneo ai fatti, dal momento che si prestò all'artificio di far passare il finanziamento come contribuzione volontaria di un "fideiussore", e quindi non riconducibile ad una revocatoria, o sussumibile eventualmente in ipotesi di bancarotta preferenziale) e i dirigenti della banca si attivarono a porre le premesse dei fallimento della S. NO, per tutelare gl'interessi della banca. Lo dimostrano anche il fatto che l'assegno fu posto all'incasso ancor prima dell'approvazione della pratica dal Comitato di gestione (la SO.CO.TI. era per fallire ad horas), ed il comportamento successivo della banca circa l'insinuazione nei fallimenti.
2 - Con i ricorsi per IN CO e IN RL (avv. Ubaldi), si denuncia:
1 - violazione art. 216 L.F.; 2 - idem e violazione art. 217 s. L., per erronea qualificazione della fattispecie;
3 - vizio di motivazione;
4 - violazione art. 216 L.F. - 43 CP, per difetto dell'elemento psicologico.
Si puntualizza: a - b) l'assegno comportò solo un movimento contabile di denaro. La causa negoziale è nella cessione dalla SO.CO.TI. alla S. NO, previo conteggio analitico, di crediti di importo assai elevato, scaturenti da contratti con le cooperative;
c) l'operazione avvenne oltrecché con il consenso delle due società, con quelli del contraente ceduto (le cooperative Previdenza Uno, Previdenza Due, Nuova Comunità e Galeno) e della cassa di risparmio che prestò l'aiuto, ed era il maggior creditore delle une e delle altre;
d) la cassa aveva preteso significativamente prima garanzie fideiussorie da parte di società collegate al gruppo IN e personali degl'imputati e dei presidenti delle cooperative;
e) la disponibilità finanziaria di cui veniva a godere la S. NO era condizionato all'utilizzo pattuito;
f) (in conclusione) nessun prestito è stato deliberato o effettuato dalla S. NO alla SO.CO.TI..
Pertanto il contratto era sinallagmatico e rientrava nello scopo sociale, vieppiù che, se l'operazione non fosse andata a buon fine, la somma versata avrebbe dovuto essere girata nuovamente alla S. NO. Tra le parti esisteva un vero e proprio patto de non potendo ancorché non formalizzato.
Non si può far discendere dall'ipotetica assenza di cautele, la distrazione, vieppiù che la situazione non può essere valutata ex post, ma come è apparsa al momento all'imprenditore ed alla banca. Come riferito dai testi, le fideiussioni erano cospicue e tali da garantire completamente l'esposizione della banca (avv. Belardinelli) e consistenti, per opere già eseguite, i crediti della SO. CO. TI. nei confronti cooperative (Banchelli), cosicché, se i fabbricati fossero stati completati, i soci avrebbero potuto accedere ai mutui e l'operazione sarebbe stata sicuramente utile per la stessa S. NO. Nè si può ritenere, data la sponsorizzazione della banca, che il concordato sarebbe stato sicuramente respinto. Se poi l'operazione fu solo imprudente, i fatti dovevano essere ricondotti alla fattispecie di cui all'art. 217/1 n.2 L. F., mentre l'art. 216 punisce solo i fatti idonei a depauperare il patrimonio dell'impresa, e sul punto la motivazione tace.
Finalmente, per la stessa ricostruzione operata nelle due sentenze bisogna escludere che i fatti siano stati compiuti in previsione di insolvenza assolutamente inesistente al momento. E tanto implica l'assenza di collegamento psicologico tra condotta ed evento. In particolare IN RL non era a conoscenza all'operazione e non ha effettuato alcun incasso. L'assegno è stato emesso su c/c circa il quale non era munito di potere di firma. La sottoscrizione dell'impegno non poteva avere per lui che effetti negativi. Era inutile e fu richiesta dalla banca per evitare il pericolo di eventuali azioni revocatorie in caso di fallimento della SO.CO.TI., simulando che il pagamento provenisse da un terzo fideiussore della società. Allo scopo la banca voleva far apparire che IN avesse prelevato e incassato i soldi dalla S. NO per poi versarli alla SO.CO.TI.
Per OL e TE è stato proposto ricorso comune da un difensore (avv. D'Avirro). Con esso si denuncia:
1 - violazione art. 216 L. F. Premette che l'operazione non ha avuto ad oggetto beni che preesistevano nel patrimonio della S. NO, sicché non vi è stato alcun depauperamento del patrimonio sociale, ne' una conseguente diminuzione della garanzie dei creditori, che non avevano fatto affidamento sulla disponibilità economica rappresentata dall'operazione, finalizzata esclusivamente ad evitare il fallimento dell'altra società, consentendo alla S. NO di subentrarle nei rapporti con le cooperative. L'unico creditore interessato era appunto la banca, che fornì gli strumenti. A seguire l'interpretazione ormai prevalente della distrazione intesa come diversa destinazione data volontariamente al patrimonio rispetto ai fini che questo ha nell'impresa, bisogna riconoscere che tra le due operazioni esiste un preciso sinallagma, perché la S. NO subentrava alla SO.CO.TI. divenendo creditrice nei confronti delle cooperative, nello stesso tempo riducendone l'esposizione;
2 - violazione artt. 43 CP e 216 L.F. - difetto di motivazione. Si tratta sostanzialmente degli stessi argomenti già esposti nel ricorso IN, sottolineando che l'operazione che darebbe vita al fatto distrattivo viene censurata solo per suo carattere aleatorio. In particolare si sottolinea che il dolo in questo caso non è in re ipsa, perché bisogna accertare se l'assunzione di debito altrui fu posta in essere come atto cosciente e volontario finalizzato alla dispersione del patrimonio altrui, cosa de escludersi per il fine di subentro della S. NO, nei confronti delle cooperative. Non ci fu dolo dunque ne' da parte degli IN, ne' soprattutto da parte dei funzionari bancari, per i quali l'operazione era un semplice trasferimento di fido dalla SO.CO.TI. alla S. NO;
3 - violazione artt. 216 - 217 L.F. difetto di motivazione (stessi argomenti di cui al ricorso per gli IN).
Per il solo OL con specifico ricorso (dell'avv. prof. Padovani) si aggiunge: violazione dell'art. 216 L. F. - vizio di motivazione. Puntualizzatane la condotta ascritta (il direttore generale avrebbe autorizzato l'operazione, nonostante la mancanza di provvista e l'assenza al momento di sufficiente affidamento, e sarebbe quindi intervenuto nell'approvazione di un fido dell'importo di L. 980.000.000 in favore della S. NO, a copertura dello scoperto conseguente all'emissione dell'assegno) e raffrontandola a quella reale (OL ha solo partecipato quale relatore alla riunione del Comitato di gestione del 15.1.1995), si rileva che non risulta provato un suo qualsiasi intervento nell'operazione bancaria che aveva consentito 11.1.1985, precedente alla S. NO di destinare la somma pur in assenza di provvista. La sentenza di 1^ grado ne suppone la consapevolezza e quella di 2^ grado significa, in sostanza, la responsabilità di direttore e v. direttore della banca sotto il profilo che la "persona giuridica" banca deliberando il finanziamento nei confronti della S. NO l'ha portata all'inevitabile fallimento. Orbene il giudice d'appello ha in effetti ritenuto l'operazione quale fatto distrattivo, per via del fatto che la S. NO venne a trovarsi caricata di una esposizione bancaria per ca. un miliardo, sottolineando che la sua realtà economica sta nell'assunzione di un debito altrui, con la liberazione del precedente debitore. Ma nella specie non è così. Si tratta invece di un finanziamento erogato dall'istituto di credito alla S. NO (l'unica società del gruppo cui poteva essere accordato un nuovo fido), destinato a far sì che essa contribuisse al felice esito del concordato della società sorellà, acquisendo da essa in cambio i contratti di appalto della SO.CO.TI.. L'operazione circolare operava una sorta di novazione soggettiva della figura del debitore in difficoltà con altro al momento più solido, da cui si attendeva un decollo e non un tracollo. È dunque erroneo parlare di accollo di debito di terzi, in grado di determinare i presupposti del fallimento. Poiché poi era la banca stessa a rendere attuabili le condizioni dell'operazione, venendo in ipotesi a subire un danno dalla stessa distrazione, si arriverebbe a ritenere l'interesse violato (la par condicio creditorum) dal maggior creditore attraverso un comportamento (il finanziamento) che vale al contempo come atto di nascita formale del rapporto obbligatorio e negazione sostanziale dello stesso (per la sicura ed altamente probabile impossibilità del debitore di poter onorare l'impegno di restituzione). Il che implica che l'istituto di credito sia nel contempo compartecipe della bancarotta e suo soggetto passivo. La sentenza insomma si contraddice laddove da una parte ammette che la banca, con il finanziamento, creava una posizione creditoria molto più redditizia (e dunque non era ipotizzabile il fallimento della S. NO) e dall'altro per quanto concerne la SO.CO.TI., opina che l'operazione di finanziamento della S. NO sarebbe stata perfettamente inutile e servita solo per ininuarsi nel fallimento di quest'ultima, con identiche possibilità (cioè nulle) di soddisfare il proprio credito. Con il ricorso per TE (avv. Niccolai), si denuncia: 1) violazione art. 216 L.F. (la condotta dell'imputato non è distrattiva); 2) mancanza di motivazione (circa un motivo d'appello:
qualificazione del reato ex art. 217/1 n.2); 3) in subordine violazione degli artt. 216 - 217 n.11 e 2 L. F. 157 CP, perché derubricato il reato si sarebbe dovuta dichiararne l'estinzione per prescrizione;
4) violazione art. 216 L. F. e 43 CP, per difetto dell'elemento psicologico del reato;
5) idem in correlazione all'art.110 CP. Il ricorso è puntualmente argomentato con corredo di giurisprudenza, in correlazione alla funzione realmente svolta da TE. Rimarca in particolare, rispetto agli altri ricorsi, la necessità di prova della causalità psichica (art. 27/1 Cost., riconosciuto uno dei cardini del sistema penale già da corte cost. 364/88) e sottolinea che TE non poteva raffigurarsi altro che la S. NO fosse solida all'epoca, vieppiù che è notevole la distanza di tempo dall'operazione rispetto al fallimento, circa il quale non ha inciso l'indebitamento verso la cassa rurale, ma altro. Rileva altresì l'erroneità dell'assimilazione dei comportamenti dei funzionari con quelli degli IN che, se con maggiore diligenza, avessero provveduto alla cessione con contratto scritto e registrato dei contratti d'appalto, dietro corrispettivo della somma di 800 milioni, probabilmente la vicenda non avrebbe neanche avuto inizio. I funzionari erano del tutto convinti della sussistenza di rapporti obbligatori tra le società, proprio in relazione la fatto che facevano parte di un gruppo (e il tribunale ha convenuto). Finalmente l'operazione bancaria avrebbe potuto essere stornata se non vi fosse stata l'approvazione del Comitato di gestione e deve ritenersi irrilevante sotto il profilo del determinismo causale la condotta di TE.
diritto
Tutti i ricorsi sono infondati.
È pacifico che l'assegno della S. NO è stato incassato, ma la società non è succeduta nei contratti della SO.CO.TI. e, per quanto si sostenga svolto il conteggio di un eventuale corrispettivo (ricorso IN), non aveva alcun titolo per poterlo ottenere. Di più, non si vede come si intendesse farglielo conseguire, se proprio sull'attivo della SO.CO.TI., che l'assegno andava ad incrementare, si faceva conto, per quanto incombeva sul suo destino. La stessa ragione dell'emissione del titolo prima addirittura dell'approvazione formale del finanziamento è stata quella di appianarne in parte i debiti, in vista del concordato, per evitare la dichiarazione (ad horas dice la sentenza) di fallimento, che avrebbe compromesso l'intero gruppo. È anche pacifico che non vi è stato alcun atto scritto e registrato per il trasferimento dei contratti d'appalto (ricorso TE), ne' garanzie formali di alcun tipo in questo senso per la S. NO (nel ricorso IN si riferisce di un pactum de non petendo, non formalizzato, di restituzione della somma, se l'operazione non fosse andata a buon fine), quali che fossero le fideiussioni prestate a titolo personale per l'apertura di credito che, all'evidenza, garantivano la banca e non la società.
Pertanto la sentenza impugnata ricostruisce esattamente l'accaduto:
la S. NO ha trasferito ca. un miliardo, assumendone il debito, senza corrispettivo, che non le sarebbe mai stato riconosciuto e non era possibile riconoscerle. È dunque correttamente escluso un sinallagma.
La banca, inoltre, non avrebbe potuto insinuare il credito relativo a questa operazione nei fallimento SO.CO.TI., perché appunto aveva titolo solo verso la S. NO. E, difatti, alla fine si è insinuata nel fallimento di questa società, non già di quella che aveva finanziato realmente, per sua interposizione.
Tutto ciò significa, se fosse ulteriormente necessario chiarirlo (vieppù che in fondo lo si sostiene nel ricorso IN), che l'operazione era simulata, perché l'implicazione della S. NO era meramente strumentale alla copertura della banca nel finanziamento della SO.CO.TI.. E tanto spiega anche l'avallo da parte del comitato di gestione della banca ad operazione ormai compiuta: salvo protestare l'assegno, e far saltare l'accordo, non restava che attendere, non essendo possibile alcuna ripetizione di somma nei confronti della SO.CO.TI..
Insomma, se l'implicazione della S. NO è stato un mero artificio per garantire la banca nel credito ulteriore concesso alla SO.CO.TI., come spiega la sentenza e si conviene in taluni ricorsi (v. IN) e non si contesta negli altri, tutto l'argomentare, relativo alle aspettative della banca nei confronti della società formalmente beneficiaria dell'apertura di credito (e insomma che quale destinataria del finanziamento avrebbe dovuto produrre profitto, se non sollevare le sorti del gruppo), risponde alla logica della simulazione, non a quanto realmente voluto dagli attori della vicenda.
E bisogna anche convenire che il giudice di merito non ha potuto escludere che il dissesto della S. NO era stato messo in conto da chi aveva gestito l'operazione. Semplicemente era stato accettato che il rischio relativo alla S. NO dipendesse dal non verificarsi del fallimento della SO.CO.TI, che si voleva in qualsiasi modo evitare, ed alla cui sorte era comunque legata nell'ottica degli IN e perciò della banca, quella di ogni altra impresa del gruppo. È pertanto gratuita e suggestiva l'osservazione (culminante nel ricorso OL), adottata per dimostrare che è contraddittorio ritenere che la banca (e s'intende chi ne ha espresso il volere), per parte sua, concesso il fido alla S. NO, volesse il fallimento di questa, per suo maggior vantaggio, invece di quello della SO.CO.TI.. Il giudice di merito non lo ha detto. E non aveva ragione di dirlo, per quanto doveva dimostrare.
La ratio di incriminazione o causa sceleris della bancarotta per distrazione è nel fine di procurare, a sè od altri, ingiusto profitto o pregiudizio ai creditori. Pertanto non è il susseguente fallimento, ma la diminuzione in se stessa del patrimonio dell'impresa l'evento che si deve dimostrare voluto dall'autore proprio del reato, e da chi concorre con lui, quali che siano i suoi moventi o interessi personali (cfr. sez.V, 20.12.96, Sessegolo). La sentenza semplicemente trae conferma indiretta dell'accordo concluso tra i funzionari e gli IN, dal fatto che la banca non ha preteso la restituzione della somma per lungo tempo, salvo insinuarsi, ed è ovvio, nel fallimento della S. NO, cercando di ricavarne quanto più possibile. E la trae correttamente, ché una divergenza con gli autori della condotta tipica avrebbe potuto essere opinata, prescindendo da quanto altrimenti accertato, solo ed al più, se il comitato di gestione non avesse ratificato l'emissione dell'assegno avvenuta prima della concessione formale di fido, perché svolta contro l'obiettivo di finanziamento dell'apparente beneficiaria.
Pertanto la sentenza ha dimostrato che la S. NO era per la banca, lo schermo del reale destinatario del prestito, la capogruppo SO.CO.TI, il cui tracollo era imminente. Sicché anche per fatto della cassa di risparmio, la S. NO ha avuto segnato il suo destino: era esposta per circa un miliardo e senza poter succedere alla maggiore consorella nei contratti, ne' ottenere alcunché dal suo fallimento. Nè si vede come in seguito avrebbe potuto operare altrimenti, se solo la banca avesse richiesto indietro quanto concessole.
È di conseguenza anche infondata la censura che il giudice di merito ha tratto le sue conclusioni alla luce dell'accaduto, mentre si sarebbe dovuto porre al momento in cui è stata commessa l'azione, ed insomma valutare che, allora, si intendeva evitare il fallimento della capogruppo, che avrebbe travolto le altre collegate (è l'argomento che nel ricorso IN si esplicita con riferimento all'erroneità della valutazione ex post). Si tratta di un palese travisamento del sistema normativo, il quale non autorizza il rischio d'impresa secondo strategie complessive di gruppo, se configgenti con quelle della singola collegata che ne fa parte. Questa è un'entità economico - giuridica a se stante, in quanto opera in un ambito di rapporti, che le fanno direttamente ed esclusivamente capo. In sintesi, se più imprese sono economicamente collegate, ciascuna è giuridicamente autonoma dalle altre (cass., sez. V, 17.3.95, Degli Antoni), e ciascuna deve essere gestita con criteri funzionali al suo scopo specifico, senza pregiudizio per il suo patrimonio, su cui i terzi fanno diretto affidamento, proprio per poter offrire il suo contributo all'obiettivo comune. Pertanto l'amministratore risponde degli atti di distrazione del patrimonio di una società, ancorché a vantaggio di altra e maggiore collegata, il cui fallimento influirebbe in ipotesi sulla stessa sopravvivenza della prima. Inoltre, la prova del dolo si ottiene in caso di bancarotta per distrazione accertando che l'atto dispositivo, che ha importato diminuzione patrimoniale, era in effetti privo di un sinallagma rispondente al fine istituzionale d'impresa. Poiché questo fine è l'unico cui devono ispirarsi gli atti di gestione, si qualifica generico il dolo di bancarotta fraudolenta, e talora lo si rileva in re ipsa, perché la divergenza obiettiva dell'atto dal tal fine dà sufficiente conto della direzione del volere, mentre i motivi dell'agente sono irrilevanti.
Infine la differenza tra la bancarotta fraudolenta di cui all'art. 216 L.F e quella semplice di cui all'art. 217/1 n.2 s. L. concerne non solo l'elemento psicologico del reato, bensì anche quello materiale, laddove nel primo caso la norma incrimina la sottrazione materiale o la distrazione dei beni dell'impresa dal loro fine istituzionale e, nell'altro, la loro gestione, bensì diretta a questo fine, ma secondo un calcolo macroscopicamente erroneo di convenienza, per l'investimento in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti.
Per quanto concerne la qualificazione del reato, dunque bisogna convenire che la sentenza ha ben applicato l'art. 216 L. F. e 110 CP. Il rischio che si prende in considerazione nei ricorsi è quello di altra società, ed è irrilevante che faccia capo alle stesse persone fisiche, perché possa entrarne in giuoco la valutazione ai fini della qualificazione del reato, mentre è obiettivo che quelle persone, nella loro veste ex art. 223 L. F., hanno operato una distrazione del patrimonio della S. NO dal suo fine istituzionale. La sentenza ha perciò risposto al motivo specifico della qualificazione del reato, allorché ha precisato che non esiste alcun contratto sinallagmatico (tra imprese, quali che fossero gli accordi informali tra persone, di cui si dice nei ricorsi) e che in effetti l'operazione di finanziamento alla S. NO dissimula il finanziamento alla SO.CO.TI..
Che poi il denaro di cui hanno disposto gli amministratori della S. NO non sia mai entrato nelle sue casse non significa alcunché, data in questa misura la sua esposizione patrimoniale, senza contropartite. Il che, si ripete, esclude la possibilità di rapportare l'operazione ad attività dell'impresa nel suo specifico settore (è tutta qui la ragione di estensione della giurisprudenza sull'accollo di debito, al caso).
Riassumendo, la sentenza correttamente dimostra che la distrazione a profitto ingiusto della SO.CO.TI., e con pregiudizio per i creditori della S. NO, è stata materialmente commessa dagli amministratori imputati, i quali tanto hanno fatto per accordo preventivo con i funzionari della banca, che poi attraverso il comitato di gestione ne ha ratificato l'operato.
Il ricorso per gli IN non pone altre questioni circa la commissione del fatto, ma prospetta un ultimo problema circa il dolo. Di IN M.S. non si dice altro sotto questo profilo. È pacifico che l'intento di sacrificare il patrimonio della S. NO nell'interesse della capogruppo, gli pertiene ineluttabilmente. Di IN C. sostiene il contrario, ma infondatamente. La prova poggia sul fatto che era ben lui l'amministratore delegato che si è prestato ad evitare il rischio di revocatorie per la banca, e perciò ad avallare la simulazione, onde ha voluto il sacrificio dell'impresa da lui gestita. Questo sostiene la sentenza. Che lo abbia fatto addirittura contro il suo interesse personale, esponendosi fideiussoriamente per l'apertura di credito, non rileva più che tanto, se con ciò ha posto le condizioni perché la sua stessa impresa si esponesse senza contropartite. Nè s'intende quale ulteriore prova del dolo dovesse darsi, posto che l'elemento soggettivo del reato non è nella riserva mentale, ma si desume dai fatti e cioè dai comportamenti, e che la S. NO, salvo negarle qualsivoglia attività imprenditoriale, non aveva per solo creditore la banca e, assumendosi gratuitamente un onere enorme, pregiudicava gli altri.
Quanto alle responsabilità dei funzionari della banca è pur vero, come si rimarca nei ricorsi, che altro è l'ente, altro sono le persone. Ma la volontà dell'ente è proprio quella della persone che lo gestiscono e rappresentano. Orbene il ricorso per TE che, secondo la sentenza, ha gestito direttamente l'affare, insiste sulla violazione del principio di responsabilità personale, significando che la pratica doveva avere l'approvazione del comitato di gestione. Ma trascura che la motivazione dimostra che è stato lui a chiedere l'interposizione della S. NO e le fideiussioni personali, per continuare a finanziare la SO.CO.TI.. Dunque è TE che ha implicato la simulazione e con ciò il sacrificio della società non in cattive condizioni. Avendo prestato all'uopo le fideiussioni, gli IN erano tanto sicuri dell'accordo raggiunto con la banca tramite lui, che hanno emesso l'assegno prima dell'intervento dell'organo collegiale e perciò senza autorizzazione, che difatti è arrivata quale ratifica del suo operato.
Si sostiene infine che il direttore generale OL abbia meramente portato al comitato quanto predisposto dal suo vice, ed è perciò estraneo al tessuto di concorso con gli IN. Ma il giudice di merito non ne poteva supporre la neutralità, salvo smentirne la funzione, che è proprio quella di raccordare il progetto, di chi ha operato su sue direttive, alla sua approvazione e perciò di riassumere, con il suo comportamento, entrambi gli elementi (valutativo e volitivo) della decisione. E si è visto che, a fronte dell'operato intempestivo degli IN, l'organo collegiale della banca, investito da OL, non ha avuto niente da obiettare. In questa luce, l'imputato avrebbe dovuto fornire elementi a riscontro della sua sostenuta estraneità all'accordo concluso dal suo vice, per un così rilevante fido. Ma non lo ha fatto.
Questo dice in sostanza la sentenza, e pertanto, fuori di petizioni di principio in punto di responsabilità personale, è esente da censura.
P.Q.M.
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento ed al rimborso delle spese in favore delle p.c., che liquida in complessive L. 3.716.000, di cui L.
3.000.000 a titolo di onorario.
Così deciso in Roma, il 9 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 1999