Cass. pen., sez. V, sentenza 09/03/1999, n. 4424
CASS
Sentenza 9 marzo 1999

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In tema di bancarotta per distrazione, per verificare la sussistenza del dolo appare sufficiente accertare che l'atto dispositivo che ha comportato diminuzione patrimoniale sia privo di sinallagma rispondente al fine istituzionale dell'impresa e, poiché per la realizzazione del reato è richiesto il dolo generico (ravvisabile, a volte, in re ipsa), la divergenza obiettiva dell'atto di disposizione da tale fine (che è l'unico cui devono ispirarsi gli atti di gestione), dà sufficientemente conto della direzione del volere dell'agente, essendo del tutto irrilevanti i motivi che hanno determinato il comportamento del soggetto.

In tema di bancarotta fraudolenta, nel caso in cui più imprese siano economicamente collegate, l'amministratore risponde degli atti di distrazione del patrimonio di una società anche se essi siano avvenuti a vantaggio di una "collegata", il cui fallimento -in ipotesi- influirebbe sulla stessa sopravvivenza della prima. Ciò in quanto ciascuna impresa, costituendo una entità giuridico-economica a sè stante, opera in un ambito di rapporti che le fanno direttamente ed esclusivamente capo e deve essere pertanto gestita con criteri funzionali esclusivamente al suo scopo specifico e senza pregiudizio sul suo patrimonio, sul quale i terzi fanno affidamento. (Nella fattispecie la Corte ha rigettato il ricorso dell'imputato che intendeva giustificare l'atto distrattivo sostenendo che esso era stato compiuto nell'interesse della "capogruppo", il cui fallimento avrebbe travolto le altre società collegate).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 09/03/1999, n. 4424
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4424
Data del deposito : 9 marzo 1999

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