Sentenza 18 maggio 2005
Massime • 1
Non può ritenersi sussistente il reato di cui all'art. 338 cod. pen. (violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario) qualora la condotta violenta o minacciosa non sia diretta ad un organo collegiale o ad una sua rappresentanza, qualificabile, quest'ultima, come tale, solo nel presupposto che ad essa sia attribuito il potere di agire in nome e per conto del collegio. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha escluso la configurabilità del reato in un caso in cui esso era stato ipotizzato sulla base della ritenuta sussistenza di una "campagna di aggressione mediatica" condotta nei confronti di taluni singoli magistrati).
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Sommario: 1. La funzione di garanzia effettiva dei termini di durata delle indagini preliminari. – 2. Le scelte “timide” del codice del 1988 e l'atteggiamento della giurisprudenza. – 3. I tentativi di introdurre forme di controllo. In particolare: il “progetto Riccio”. – 4. Le novità contenute nel d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 115 (“Riforma Cartabia”). La notizia di reato e i contorni dell'obbligo di iscrizione. – 5. La retrodatazione ad iniziativa del pubblico ministero. La retrodatazione ad iniziativa del pubblico ministero. – 6. L'ordine d'iscrizione. – 7. Il controllo su iniziativa dell'indagato. La funzione di garanzia effettiva dei termini di durata delle indagini preliminari. Non si …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/05/2005, n. 32869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32869 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FULGENZI Renato - Presidente - del 18/05/2005
Dott. LEONASI Raffaele - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Consigliere - N. 932
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere - N. 6232/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CATANZARO e da RO AO;
avverso l'ordinanza 17 dicembre 2004 del Tribunale di Catanzaro. Visti gli atti, l'ordinanza denunciata ed i ricorsi. Udita nell'udienza in Camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dott. De Roberto.
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. PALOMBARINI Giovanni, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
Uditi gli avvocati Giancarlo Piattelli ed Emidio Tommasini. RILEVATO IN FATTO
1. Con ordinanza 17 dicembre 2004 il Tribunale di Catanzaro, in sede di riesame, confermava solo parzialmente il provvedimento 3 novembre 2004 del Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale che aveva disposto la custodia cautelare in carcere di AO EO in ordine al delitto di cui all'art. 416-bis c.p. per aver fatto parte della cosca De EF come referente diretto per ogni tipo di affare insieme ai cugini GE quali promotori e responsabili del periodico "Il Dibattito" in un contesto destinato - tra l'altro - ad acquisire, tramite collusione di magistrati, personale amministrativo operante negli uffici giudiziari, appartenenti alle forze dell'ordine, campagne di stampa operate da "Il Dibattito", vantaggi ingiusti attraverso il condizionamento, il turbamento e la minaccia delle strutture giudiziarie operanti del distretto, al fine di conseguire notizie coperte da segreto, pronunce giudiziarie favorevoli, allontanamento di magistrati sgraditi, nonché di conseguire - tramite collegamenti con persone inserite a vari livelli istituzionali e politici - trasferimenti di personale appartenente alla pubblica amministrazione, spostamenti di detenuti, posti di lavoro, ed acquisire, altresì, in modo diretto ed anche indiretto attraverso persone a loro riconducibili, il controllo di attività economiche e di appalti e servizi pubblici, nonché anche dell'attività politica, riqualificava il comportamento del EO come concorso esterno;
revocava il detto provvedimento relativamente al reato di cui agli artt. 81, 2 comma, 338, 339 c.p., 7 del decreto- legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, per avere, al fine di impedirne e turbarne comunque l'attività, usato minaccia a magistrati - appartenenti alla direzione distrettuale antimafia della Procura della Repubblica di GG BR, al Tribunale ed alla Corte di appello di GG BR, alla Procura nazionale antimafia - operanti nel distretto di GG BR, minaccia consistita nell'organizzare e reiterare negli ultimi anni una vera e propria campagna di aggressione mediatica - attraverso soprattutto i numerosissimi articoli nel mensile "Il Dibattito" (diffuso anche nelle carceri tra gli associati) intrisi di contenuto di tipo calunnioso, falso, allusivo, violento, talvolta riportanti notizie riservate ed anche ricoperte da segreto investigativo, quali, nell'edizione di ottobre 2002, la notizia dell'iscrizione di FR GE e AO EO nel registro degli indagati per il delitto di cui all'art. 416-bis c.p., la separazione di atti procedimentali datata 3 ottobre 2001 da parte dei pubblici ministeri e la lettera di trasmissione del fascicolo alla Procura della Repubblica di Catanzaro a firma della Procura della Repubblica di GG BR, - nell'edizione straordinaria di settembre 2003, l'attività di indagine compiuta dall'autorità giudiziaria catanzarese in GG BR;
nell'edizione di settembre-ottobre 2003 la notizia della trasmissione alla Procura della Repubblica di Catanzaro del procedimento pendente presso la Procura della Repubblica di GG BR relativo alle dichiarazioni rese da tale dott. Lo Po;
nell'edizione aprile-maggio 2003 la relazione sull'attività della Direzione distrettuale antimafia nella Provincia di Vibo Valentia, riconducibile al Sostituto Procuratore della Repubblica di Catanzaro dottoressa Nobile, indirizzata al Procuratore della Repubblica. In effetti, nonostante le imputazioni resti così formulata, dalla motivazione del provvedimento del giudice del riesame, il nucleo essenziale del comportamento qualificabile come "concorso esterno" sembrerebbe rivelarsi con maggiore precisione in quello enucleato nel secondo capo della imputazione provvisoriamente elevata.
2. Avverso tale provvedimento ricorrono per cassazione sia l'indagato sia il Pubblico Ministero.
2.1. Con articolato ricorso il EO deduce sei ordini di motivi. In primo luogo, violazione degli artt. 406 e 407 c.p.p., in relazione agli artt. 335, comma 1, 405, comma 2, 415, 54, commi 1, e 2, dello stesso codice, e conseguente inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti a far data dall'8 maggio 2002, in difetto di tempestivo provvedimento di proroga derivante dalla illegittima "degradazione" operata dalla Procura della Repubblica di Catanzaro del procedimento a carico del EO, a notitia criminis a carico di ignoti, pur in presenza della medesima notizia di reato proveniente, a seguito di provvedimento di trasmissione in data 24 aprile 2001, dalla Procura della Repubblica di GG BR, registrata sin dal 13 marzo 2001, quale procedimento ex art. 416-bis c.p.; violazione dell'art. 407, comma 3, c.p.p., in relazione all'art. 335 dello stesso codice,
per essere gli atti delle indagini preliminari comunque inutilizzabili a far data dal 13 marzo 2003.
In secondo luogo, violazione degli artt. 266, 267, 125, comma 3, 125, comma 3, 606, lettera c, c.p.p., con riferimento ai decreti di autorizzazione a disporre le intercettazioni (ci si riferisce a quello di cui a reg. int. n. 67/02 e n. 163/02) emessi dal Giudice per le indagini preliminari di Catanzaro, caratterizzati da solo apparente motivazione in ordine alla ritenuta configurabilità di gravi indizi di reato ex artt. 416-bis c.p. per come ipotizzata dal Pubblico ministero richiedente a carico di EO e GE;
violazione degli artt. 15 e 24 della Costituzione, in relazione agli artt. 266, 267, 103, 271, 103 c.p.p. per avere l'ordinanza impugnata, al pari di quella impositiva della misura, ritenuto, per un verso, ammissibili e, per un altro verso, utilizzabili in relazione ai decreti indicati, le risultanze delle intercettazioni telefoniche ed ambientali eseguite presso lo studio dell'avv. EO ed autorizzate, sul presupposto fattualmente falso - per come emergente dai decreti di autorizzazione originari e di proroga - che non sussistesse un rapporto professionale tra l'Avv. EO ed il GE;
violazione degli artt. 15 e 24 della Costituzione, in relazione agli artt. 266, 267, 103, 271 c.p.p., per avere ritenuto, per i medesimi motivi, comunque utilizzabili gli esiti delle intercettazioni disposte nell'ambito del procedimento n. 168/98, poi 129/01, fra il GE e l'avv. EO, emergendo da quelle conversazioni la veste di legale di quest'ultimo.
In terzo luogo, violazione degli artt. 606, lettere c ed e, 125, comma 3, c.p.p., in relazione all'art. 309, commi 5 e 10, dello stesso codice, per avere il giudice a quo solo apparentemente motivato circa il connotato di elemento a favore ascrivibile al faldone sequestrato il 9 novembre 2004 presso lo studio dell'avv. EO, intestato a GE e non trasmesso al giudice del riesame nei termini di legge;
con la conseguente perdita di efficacia della misura cautelare disposta;
violazione dell'art. 292, comma 2-ter, in relazione agli artt. 309, commi 9 e 10, per avere l'ordinanza impugnata omesso di motivare in ordine agli elementi a favore prodotti nell'udienza camerale.
In quarto luogo, violazione dell'art. 606, lettere c ed e, c.p.p., in relazione agli artt. 267, 268, comma 3, e 271 dello stesso codice, per avere l'ordinanza impugnata, al pari dell'ordinanza di custodia cautelare, omesso di rilevare l'inutilizzabilità delle intercettazioni disposte dal Giudice per le indagini preliminari con i decreti n. 63/02 e n. 163/02, nonché delle successive proroghe. In quinto luogo, violazione dell'art. 606, lettera e, in relazione agli artt. 273, .292 dello stesso codice, per essere l'ordinanza impugnata (al pari di quella impositiva) affetta sia da mancanza sia da manifesta illogicità della motivazione per come immediatamente rilevabile nei punti indicati dal ricorrente.
Si deduce, più in particolare:
a) l'assenza di motivazione quanto alla compatibilità del fine personale, pur sottolineato nell'ordinanza, con la finalità specifica e consapevole di prestare un aiuto al sodalizio mafioso:
b) l'assenza di motivazione in ordine al vantaggio ricavato dal ricorrente per tale preteso contributo, ed alla circostanza che in nessuna delle conversazioni intercettate mai si faccia cenno a contatti con cosche mafiose;
c) l'assenza di motivazione in ordine all'elemento psicologico del concorso esterno nel reato di cui all'art. 416-bis;
d) l'illogica valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori NN, non riscontrate da quelle del Fiume e del PA che, anzi risultano a favore del ricorrente mai indicando una condotta associativa di costui;
così pure, si sarebbe assegnato indebitamente valore indiziario al narrato di UR e di CA, collaboratori dal 1992 e condannati per il delitto di calunnia;
e) la carenza e la manifesta illogicità della motivazione circa la "causale mafiosa", dando valore a dichiarazioni, come quelle del AC (che sarebbe stato legato ad RA De AN), del tutto prive di valenza indiziante o a frasi ad effetto come quella di "bombardo" riferita al AC, attribuita al prefetto Rizzo, in un contesto chiaramente scherzoso;
f) il contrasto tra le dichiarazioni dello NN e quelle di UR e CA, l'aver tratto il quadro indiziario del concorso esterno dai rapporti esistenti tra il EO ed il suo collega Giorgio De AN. g) l'assoluta genericità della contestazione cautelare e della motivazione in punto di gravi indizi di colpevolezza. In sesto luogo, violazione dell'art. 606, lettera e, c.p.p., in relazione all'art. 274 dello stesso codice, per avere solo illogicamente l'ordinanza impugnata motivato circa l'esistenza di esigenze cautelari da fronteggiare.
In prossimità dell'odierna udienza il EO ha presentato motivi nuovi in cui contesta la competenza del Tribunale di Catanzaro.
2. Il Pubblico ministero denuncia violazione della legge penale relativamente alla revoca della misura limitatamente al reato di cui all'art. 338 c.p.. OSSERVA IN DIRITTO
1. Il ricorso del EO è infondato.
2. Inammissibile si rivela il primo motivo, per la mancata indicazione degli atti inutilizzabili e per l'omessa deduzione del vizio in sede di riesame.
2.1. Risulta dagli atti prodotti in copia dal ricorrente, che:
a) il 13 marzo 2 001 il PDA di GG BR iscrive il EO ed il GE nel registro di cui all'art. 335 c.p. per il reato di cui all'art. 416-bis c.p.;
b) il 24 aprile 2001 gli atti vengono trasmessi alla PDA di Catanzaro per il fatto che le persone danneggiate si identificavano in magistrati in servizio nel distretto della Corte di appello di Catanzaro;
c) l'8 maggio 2001 il Procuratore aggiunto della Repubblica di Catanzaro assegna il procedimento a se stesso;
d) sempre l'8 maggio 2001 avviene l'iscrizione nel mod. 44; la copertina "Ignoti" reca anche un timbro con la data 22 ottobre 2001;
e) il 27 settembre 2002 la Procura di Catanzaro, premesso che il 28 ottobre 2002 scade il termine di un anno dalla iscrizione della notizia di reato (l'iscrizione dovrebbe essere avvenuta il 28 ottobre 2001), chiede al Giudice per le indagini preliminari la proroga delle indagini per il periodo di sei mesi.
2.2. Occorre in proposito rammentare che la giurisprudenza appare costante nel senso che l'inutilizzabilità prevista dall'art. 407, comma 3, c.p.p. non può essere equiparata a quella di cui all'art. 191 dello stesso codice;
con la conseguenza che, con riferimento agli atti di indagine preliminare compiuti dopo la scadenza del termine non opera il principio della rilevabilità di ufficio in ogni strato e grado del procedimento, ma il diverso principio della rilevabilità su eccezione di parte, la quale potrebbe avere anche un interesse opposto alla inutilizzabilità (Cass., 17 marzo 1992, Ballerini;
Cass., 28 aprile 1998, Maggi). Più nello specifico, tale linea risulta anche conforme alla ratio decidendi dell'ordinanza n. 350 del 1996 della Corte costituzionale (pure citata dal ricorrente), che ha dichiarato la manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 112 della Costituzione, dell'art. 407 c.p.p. nella parte in cui non consente al pubblico ministero destinatario di un procedimento a lui trasmesso per competenza territoriale, di usufruire dei termini massimi decorrenti dalla data della nuova iscrizione nel registro degli indagati del pubblico ministero successivamente individuato come competente, perché il pubblico ministero successivamente investito verrebbe confiscato dei termini non utilizzati dall'ufficio procedente.
2.3. D'altro canto, non pare possa affermarsi che la trasmissione degli atti al pubblico ministero ritenuto competente implichi il dovere di quest'ultimo di iscrivere immediatamente il nome della persona indicata come indagata nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. ovvero che comunque alla mancata immediata iscrizione consegua l'inutilizzabilità degli atti successivi a tale iscrizione. Il tutto secondo la stessa logica alla base della giurisprudenza di questa Corte, più in generale, nel senso che l'omessa annotazione della notitia criminis nel registro previsto dall'art. 335 c.p.p., con l'indicazione del nome della persona raggiunta da indizi di colpevolezza e sottoposta ad indagini "contestualmente ovvero dal momento in cui esso risulta", non determina l'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti sino al momento dell'effettiva iscrizione nel registro, poiché, in tal caso, il termine di durata massima delle indagini preliminari, previsto dall'art. 407 c.p.p., al cui scadere consegue l'inutilizzabilità degli atti di indagine successivi, decorre per l'indagato dalla data in cui il nome è effettivamente iscritto nel registro delle notizie di reato, e non dalla presunta data nella quale il pubblico ministero avrebbe dovuto iscriverla;
precisandosi che l'apprezzamento della tempestività dell'iscrizione, il cui obbligo nasce solo ove a carico di una persona emerga l'esistenza di specifici elementi indizianti e non di meri sospetti, rientra nell'esclusiva valutazione discrezionale del pubblico ministero ed è sottratto, in ordine all'an e al quando, al sindacato del giudice, ferma restando la configurabilità di ipotesi di responsabilità disciplinari o addirittura penali nei confronti del pubblico ministero negligente. (Sez. un., 21 giugno 2000, Tammaro;
cfr., altresì, Sez. 5^, 18 ottobre 1993, Croci;
Sez. 6^, 24 ottobre 1997, Todini;
nonché Sez. un., 11 luglio 2001, Chirico).
3. Pure infondato è il secondo motivo. Vero è che l'art. 103, stabilisce che "Non è consentita l'intercettazione relativa a conversazioni o comunicazioni dei difensori". Ma tale precetto implica soltanto che per acquisire elementi di prova contro la persona sottoposta ad indagini il pubblico ministero non può intercettare il difensore, nel senso che il controllo a carico di costui è illegittimo quando costituisce uno strumento per investigare verso l'assistito. Fermo restando che in ogni altro caso - e, più in particolare, quando lo stesso professionista sia indagato - non potrà godere di alcuna particolare prerogativa.
4. Un'identica sorte va assegnata al terzo motivo.
A quel che sembra, nonostante si invochi la perdita di efficacia della misura cautelare, l'effettivo petitum perseguito dal EO è da individuare nell'accertamento della illegittimità delle intercettazioni ambientali disposte presso lo studio del ricorrente, difensore del GE dal 1999 al 2002. Il faldone, infatti, conteneva atti di procedimenti penali relativi a querele per diffamazione sporte nei confronti del GE del quale il EO era difensore.
In ogni caso, l'ordinanza impugnata ha ampiamente e correttamente argomentato sul punto, rilevando come il Tribunale non sia stato posto in grado - "neppure dalla difesa" - di apprezzare il contenuto dei c.d. atti sopravvenuti e soprattutto di verificare la valenza, rispetto alla persona indagata, degli atti di cui si lamenta la mancata trasmissione"; con la rigorosa precisazione che "la natura di atto favorevole per l'indagato... non è stata provata dalla difesa, come sarebbe stato suo onere, ne' il dato si evince altrimenti dal complesso degli elementi già acquisiti in atti. Una linea coerentemente seguita anche per contestare (sia pure in relazione alla censura incentrata sulla dedotta violazione dell'art. 292, comma 2-ter, c.p.p.) che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia
Fiume e PA, "di contenuto asseritamente favorevole all'indagato", potessero ritenersi tali, trattandosi di "propalazioni neutre sul piano della valenza indiziante a carico e/o a favore del EO".
5. Le doglianze formulate nel quarto motivo - anch' esse da ritenere prive di fondamento - risultano incentrate, per un verso, sulla assenza di gravi indizi a carico del EO, tali da legittimare l'adozione dei decreti autorizzativi delle captazioni;
per un altro verso, sull'assenza di motivazione dei decreti con i quali il Pubblico ministero ha ritenuto di servirsi di impianti diversi da quelli installati nella Procura della Repubblica.
5.1. Quanto al primo ordine di censure, va rilevato, che - come si desume dall'ampia motivazione contenuta nell'ordinanza impugnata - correttamente il giudice a quo ha ritenuto, dopo aver escluso l'utilizzabilità delle intercettazioni indirette di parlamentati espletate senza seguire il procedimento di cui all'art. 6, comma 2, della legge 20 giugno 2003, utilizzabili le altre captazioni perché
si procedeva per delitti non colposi per i quali è prevista la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni, sussistevano sufficienti indizi di reato e l'intercettazione era assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini;
precisando come "la motivazione esposta evidenzia un'attenta e critica disamina, da parte del P.M. e del G.I.P., dei fatti sottoposti alla loro cognizione, nonché dell'urgenza dell'intercettazione". Il tutto senza considerare che, in ordine allo svolgimento delle indagini in relazione ad un delitto di criminalità organizzata (quale è quello previsto dall'art. 416-bis c.p.), in deroga a quanto disposto dall'art. 267 c.p.p., l'autorizzazione a disporre le intercettazioni "è data con decreto motivato, quando l'intercettazione è necessaria" in relazione alle suddette indagini (art. 13, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 152).
5.2. Quanto al secondo ordine di censure, come è noto, le Sezioni unite di questa Corte hanno avuto occasione di statuire - così componendo il contrasto giurisprudenziale apertosi tra le Sezioni ordinarie - che si applica anche alle intercettazioni tra presenti la disposizione dell'art. 268, comma 3, c.p.p., secondo cui è necessario, a pena di inutilizzabilità degli esiti delle operazioni (art. 271, comma 1, dello stesso codice), il decreto motivato del pubblico ministero perché possa farsi ricorso ad impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria in caso di insufficienza o inidoneità degli apparati installati presso la procura della Repubblica e in presenza di eccezionali ragioni di urgenza. Le Sezioni unite hanno, più in particolare, precisato che è legittima la motivazione per relationem del decreto del pubblico ministero che disponga lo svolgimento delle operazioni di captazione mediante impianti in dotazione della polizia giudiziaria, allorché:
il provvedimento a tal fine richiamato contenga idonea giustificazione della sussistenza di eccezionali ragioni di urgenza e dell'insufficienza o inidoneità degli apparati installati presso l'ufficio di procura;
abbia natura di atto del medesimo procedimento;
sia, se non allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, conosciuto dall'interessato ovvero sia a lui ostensibile quanto meno al momento - giudizio di riesame - in cui si rende attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed eventualmente di gravame, con conseguente controllo dell'organo dell'impugnazione (Sez. un., 31 ottobre 2001, Policastro). La parte largamente maggioritaria della giurisprudenza di questa Corte ha dato piena attuazione alla sentenza del massimo organo di nomofilachia, soffermando - in tema sia di intercettazioni telefoniche sia di intercettazioni ambientali - le riflessioni più significanti, e sempre rispetto alle concrete fattispecie sottoposte al suo esame, da un lato, sulla insufficienza o inidoneità degli impianti installati nella procura della Repubblica, dall'altro lato, sulle "eccezionali ragioni di urgenza" che legittimano l'utilizzazione del regime derogatorio.
Sotto il primo profilo, si è rimarcato che per impianto inidoneo, ai sensi dell'art. 268, comma 3, c.p.p., tale da giustificare l'utilizzo di apparati diversi, deve intendersi, non solo quello che non funzioni materialmente, ma anche quello che, pur essendo disponibile e funzionante, sia in grado di raggiungere, nel caso concreto, lo scopo al quale è destinato, in relazione al reato per cui si procede e alla tipologia di indagine necessaria per il suo accertamento (Sez. 1^, 18 giugno 2003, Di Matteo); che il requisito della inidoneità od insufficienza degli impianti, previsto dall'art. 268, comma 3, c.p.p. riguarda, non solo i problemi tecnici delle apparecchiature, ma anche la loro insufficienza o inadeguatezza rispetto alla specifica indagine probatoria ed alla necessità di acquisire, con sollecitudine, eventuali elementi utili alle indagini: tanto da ritenere non suscettibile di censura il decreto esecutivo che giustifichi l'esecuzione di intercettazioni ambientali mediante impianti diversi da quelli installati presso gli uffici della procura della Repubblica con il richiamo all'opportunità di non creare ritardi nell'azione investigativa (Sez. 4^, 13 marzo 2003, Pronestì); che la valutazione della inidoneità degli impianti installati presso la procura della Repubblica e della sussistenza delle ragioni di urgenza deve riferirsi alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui il pubblico ministero dispone, con decreto motivato, l'esecuzione delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 268, comma 3, c.p.p., dovendosi escludere che si debba procedere ad una verifica successiva e continua della indisponibilità, una volta accertata (Sez. 2^, 11 febbraio 2002, Panaro).
Sotto il secondo profilo, si è statuito che la situazione di eccezionale urgenza di cui all'art. 268, comma 3, c.p.p., legittimante l'utilizzazione di impianti diversi da quelli della procura, può essere desunta anche dal complesso della motivazione del provvedimento autorizzativo e dalle cadenze procedimentali eventualmente ravvicinate (o concitate) desumibili dagli atti, a prescindere dalla loro specifica enunciazione da parte del pubblico ministero (Sez. 2^, 6 novembre 2002, Osuala Uchenna Emeniche); che non può considerarsi idonea ad integrare la motivazione richiesta dal comma 3 dell'art. 268 c.p.p. la semplice affermazione dell'assoluta urgenza delle operazioni, connotata da genericità ed apoditticità; soprattutto quando dagli atti non è desumibile in alcun modo una situazione di necessità dovuta a cadenze processuali ravvicinate e concitate (Sez. 2^, 19 novembre 2003, Malaj); che la situazione di eccezionale urgenza di cui all'art. 268, comma 3, c.p.p., menzionata nel decreto di autorizzazione, legittimante l'utilizzazione di impianti diversi da quelli della procura, può essere desunta anche dal complesso della motivazione del provvedimento autorizzativo, a prescindere dalla specifica enunciazione da parte del pubblico ministero;
dandosi rilievo alla situazione concretamente emergente dagli atti e contrassegnata dall'esistenza di un'indagine relativa ad un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ove si era richiamato il particolare contesto investigativo nel quale era essenziale l'urgente predisposizione dei mezzi di ricerca della prova anche al fine di interrompere l'esecuzione criminosa in atto;
obiettivi che sarebbero stati vanificati dai tempi di attesa della disponibilità e ripristino degli impianti della procura (Sez. 6^, 6 marzo 2003, Ferizi). Da rammentare sono pure quelle statuizioni che, facendo emergere (secondo un modello implicito in talune delle decisioni di legittimità i cui principi di diritto sono stati sopra riportati) l'esigenza dell'impiego di una sorta di sincretismo ermeneutico - sempre attento alle concrete situazioni di fatto - istituiscono un rapporto di complementarità (o, forse, meglio di interdipendenza) tra i due requisiti. Tanto da pervenire alla conclusione che le eccezionali ragioni di urgenza, che autorizzano il pubblico ministero a disporre il compimento delle operazioni mediante impianti in dotazione della polizia giudiziaria, si riferiscono alla sola ipotesi in cui gli impianti esistenti presso la procura della Repubblica siano insufficienti, potendosi ritenere che, trascorso un ragionevole periodo di tempo, l'intercettazione autorizzata non possa essere eseguita, ma deve escludersi che il presupposto dell'urgenza debba ricorrere anche nella diversa ipotesi in cui gli impianti siano ritenuti inidonei, dal momento che il ricorso ad uno strumento di ricerca della prova non può essere condizionato dal tempo necessario all'ufficio giudiziario per dotarsi di attrezzature più moderne ed efficienti;
con la conseguenza che qualora lo strumento della captazione ambientale sia funzionale ad evitare la commissione di altri delitti, come nel caso in cui si proceda nei confronti di una associazione per delinquere ancora operativa, l'urgenza di procedere utilizzando impianti diversi da quelli esistenti presso la procura è desumibile dallo stesso contesto processuale e dalla natura delle imputazioni (Sez. 5^, 9 maggio 2002, Pinto). Sempre con riferimento alla motivazione dei decreti esecutivi, una più recente decisione delle Sezioni unite, dopo aver enunciato il principio di diritto secondo il quale il decreto del pubblico ministero che dispone, ricorrendone i presupposti, a norma dell'art. 268, comma 3, ultima parte, c.p.p., il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria, è legittimamente motivato per relationem al provvedimento autorizzativo del giudice, e il rinvio, pur non richiedendo, ai fini della congruità e sufficienza della motivazione, formule particolari, non può prescindere dalla considerazione che le condizioni richieste per il decreto del giudice non coincidono con quelle imposte per il provvedimento esecutivo del pubblico ministero, perché il primo non comporta necessariamente l'esistenza delle "eccezionali ragioni di urgenza" occorrenti per legittimare il secondo, ne hanno tratto la conclusione che, in tanto può risultare utile il rinvio integrativo al primo provvedimento, in quanto dalla motivazione dello stesso emergano anche quelle specifiche, eccezionali, ragioni. Ha ritenuto così immune da vizi di motivazione l'espressione "visto il decreto del g.i.p." contenuta nel provvedimento del pubblico ministero, sul rilievo - altamente significante perché delinea la soglia argomentativa minima non superabile, altrimenti incorrendosi nella "sanzione processuale" comminata dall'art. 271 c.p.p. - che nel primo il presupposto dell'eccezionalità delle ragioni di urgenza risultava da uno specifico passo nel quale si descriveva la "situazione in atto di svolgimento dell'attività organizzativa dei reati fine dell'associazione", non contestata dal ricorrente. Ma, quel che più rileva per la verifica delle censure di legittimità ora al vaglio della Corte, le Sezioni unite hanno enunciato l'ulteriore principio di diritto secondo cui ai fini della legittimità del decreto del pubblico ministero che dispone, a norma dell'art. 268, comma 3, ultima parte, c.p.p., il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria, la motivazione relativa alla insufficienza o alla inidoneità degli impianti della procura della Repubblica non può limitarsi a dare atto dell'esistenza di tale situazione, ma deve anche specificare la ragione della insufficienza o della inidoneità;
subito precisando che per l'uso del regime derogatorio è sufficiente una indicazione sintetica, alla condizione che questa non si traduca nella mera riproduzione del testo di legge, ma dia conto del fatto storico, ricadente nell'ambito dei poteri di cognizione del pubblico ministero, che ha dato causa ad essa: ritenendo così correttamente motivato - anche qui con decisivi riverberi sulle censure ora al vaglio di questa Corte - il decreto del pubblico ministero che utilizzi l'espressione "attesa l'indisponibilità di linee presso la procura", che, non ripetendo la formula legislativa, consente di identificare il fatto che ha determinato l'insufficienza degli impianti e offre quindi al giudice e alle parti uno strumento di controllo della correttezza dell'operato del pubblico ministero (Sez. un., 26 novembre 2003, Gatto). Va, poi, aggiunto che il ricorso alla procedura prevista dall'art. 2 67, comma 2 - non è chiaro, peraltro, se qui utilizzata - presuppone, non soltanto la presenza di eventi definibili in termini di "casi di urgenza", ma anche "che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini". Con la conseguenza che mentre, per un verso, il provvedimento ex abrupto resta, una volta convalidato - quale atto interno della procedura - sovrastato dalla convalida emessa a norma del penultimo periodo della disposizione adesso rammentata (cfr., per qualche riferimento, Sez. 2^, 12 novembre 1994, Seminara), per un altro verso, l'urgenza cui si riferisce l'art. 267, comma 2, viene a coincidere con le eccezionali ragioni di urgenza che autorizzano il pubblico ministero a disporre il compimento delle operazioni con impianti diversi da quelli installati nella procura della Repubblica. Ma se il provvedimento di urgenza incorpora pure la statuizione concernente l'utilizzazione di impianti diversi è, di norma, il decreto che dispone l'intercettazione a contenere - senza che tale parte del provvedimento debba essere oggetto di convalida dal parte del giudice per le indagini preliminari - il segmento derogatorio sull'utilizzazione degli impianti;
secondo una logica assolutamente simmetrica alla ratio della decisione delle Sezioni unite stando alla quale il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria è legittimamente motivato per relationem al provvedimento autorizzativo del giudice purché dalla motivazione dello stesso emergano anche quelle specifiche, eccezionali, ragioni (Sez. un., 26 novembre 2003, Gatto;
cfr. più di recente, Sez. 6^, 2 novembre 2004, Commisso).
Ora, se è vero che nessuna certificazione è richiesta circa l'insufficienza e l'inidoneità dei detti impianti, è anche vero che, ai fini della legittimità del decreto del pubblico ministero che dispone, a norma dell'art. 268, comma 3, ultima parte, c.p.p., il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria, la motivazione relativa alla insufficienza o alla inidoneità degli impianti della procura non può limitarsi a dare atto dell'esistenza di tale situazione, ma deve anche specificare la ragione della insufficienza o della inidoneità, sia pure mediante una indicazione sintetica, purché questa non si traduca nella mera riproduzione del testo di legge, - cosicché - come si è già ricordato - è da ritenere correttamente motivato il decreto del pubblico ministero che adotti l'espressione "attesa l'indisponibilità di linee presso la procura", che, non ripetendo la formula legislativa, consente di identificare il fatto che ha determinato l'insufficienza degli impianti e offre quindi al giudice e alle parti uno strumento di controllo della correttezza dell'operato del pubblico ministero (Sez. un., 26 novembre 2003, Gatto).
Non sembra inutile, infine, ricordare che la giurisprudenza successiva alle decisioni delle Sezioni unite sopra rammentate ha interpretato i dieta da esse derivanti nel senso che l'esistenza delle "eccezionali ragioni di urgenza" richiesta dall'art. 268, comma 3, c.p.p. per l'impiego di apparecchiature diverse da quelle installate presso la procura della Repubblica può anche essere motivata per implicito, come si verifica allorquando sia desumibile dal riferimento ad attività criminosa in corso (Sez. 5, 11 maggio 2004, Mancuso); o che comunque tali ragioni sono implicitamente sussistenti ogni qualvolta nel provvedimento autorizzativo si dia per presupposto che il reato in relazione al quale il provvedimento stesso è adottato sia tuttora in fase di svolgimento: così, nel caso di associazione di tipo mafioso, si è escluso che le ragioni di urgenza ineriscano necessariamente ai delitti di criminalità organizzata, sottolineandosi, peraltro, come esse siano coessenziali alla ritenuta esistenza di un'attività criminosa in atto, per la quale sussiste il dovere della polizia giudiziaria di intervenire con la massima sollecitudine possibile per impedire che essa venga portata a conseguenze ulteriori (Sez. 1, 22 aprile 2004, Termini;
Sez. 6^, 2 novembre 2004, Commisso). Poiché il ricorrente ha fatto riferimento anche ai decreti di proroga delle intercettazioni - si allude, evidentemente, ai decreti esecutivi della proroga - è indispensabile rammentare che la giurisprudenza di questa Corte è nel senso che, il decreto del giudice per le indagini preliminari di proroga della durata delle operazioni non comporta, di per sè, il venir meno delle condizioni legittimanti il ricorso ad apparati diversi da quelli esistenti presso la procura della Repubblica, e pertanto non è necessaria, neanche nelle ipotesi in cui l'attività di captazione sia effettuata mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria, l'adozione, da parte del pubblico ministero, di un ulteriore provvedimento esecutivo delle operazioni medesime, che si limiterebbe solo a confermare quanto già precedentemente disposto in ordine alle modalità spaziotemporali dell'intercettazione e, in particolare, all'impiego di apparecchiature alternative (Sez. un., 31 ottobre 2001, Policastro).
5.2.2. A tali principi risulta essersi puntualmente conformato il giudice a quo.
Il Tribunale del riesame, infatti, dopo aver dichiarato l'inutilizzabilità di talune intercettazioni in ordine alle quali i decreti esecutivi non avevano dato atto della indisponibilità degli impianti installati presso la Procura, "non ritrovandosi nel corpo di tali provvedimenti alcun richiamo a detta situazione di fatto, neppure in maniera minima ma sufficiente... a soddisfare il requisito della motivazione previsto dall'art. 268, comma 3", ha, anche qui, rigorosamente motivato circa l'utilizzabilità delle residue captazioni;
ha precisato, infatti, il Tribunale "che tali decreti danno in primo luogo atto della non idoneità o indisponibilità (per ragioni tecniche indicate;
cfr. provv. PM) degli impianti installati presso la Procura"; aggiungendo "che, sebbene non sempre si rinvenga nei predetti decreti emessi dal pubblico ministero un'esplicita indicazione delle 'eccezionali ragioni di urgenza', vale a dire di quella situazione di assoluta indifferibilità temporale che avrebbe potuto giustificare" il regime derogatorio, "il presupposto dell'eccezionalità delle ragioni di urgenza risulta integrato per relationem, in ordine alla situazione in atto di svolgimento dell'attività delittuosa in corso (associazione per delinquere), nonché... con riferimento ai complessivi atti di indagine dai quali emergeva una progressione criminosa in atto".
6. Privo di fondamento è, ancora, il quinto motivo.
Va rammentato che l'ordinanza impugnata fonda il grave quadro indiziario:
a) Sulle dichiarazioni del collaborante AO NN il quale ha riferito che la cosca DE, della quale lui stesso aveva fatto parte, nel corso del processo scaturito a seguito dell'omicidio di AO Di AN, aveva tentato di corrompere i magistrati e che, poiché tale obiettivo era irraggiungibile si era battuta la via dell'intimidazione attraverso il c.d. "bombardamento di copie" utilizzando il periodico "Il Dibattito" diretto dal GE;
aveva appreso di tale strategia da FR TA e dal PO CA;
dichiarazioni confermate dalla comune detenzione dello NN con il TA ed il CA;
b) Sulla intercettazione telefonica intercorsa tra MA IG cognata di GI CA, fratello di PO, che richiede di far pervenire copia del giornale al carcere di Spoleto ove all'epoca PO era ristretto:
c) Sulle dichiarazioni del collaboratore UR che ha parlato dell'uso strumentale del periodico per screditare la sua attendibilità e quella dei magistrati che lo avevano ritenuto credibile;
ha riferito anche degli ottimi rapporti esistenti tra il GE ed il EO;
d) Sulle dichiarazioni del PA che, nel corso della comune detenzione, aveva appreso che tramite DR AC avrebbe potuto far "filtrare qualche articolo" su "Il Dibattito";
e) Sulle risultanze investigative dalle quali è emerso la serie di rapporti correnti tra il AC, la cosca De AN, ed il EO;
f) Su una serie di conversazioni intercettate.
Di qui la sicura ravvisabilità di indizi a carico del EO di aver concorso, quale esterno nell'associazione mafiosa, nell'attività diretta a svilire l'opera dei magistrati impegnati nei processi di mafia. Precisava il Tribunale che esisteva una duplice ragione alla base del comportamento del EO:
- l'interesse personale ad ottenere il trasferimento del processo a suo carico, ovvero l'allontanamento o il condizionamento del Dott. Greco (bersaglio continuo del giornale insieme alla moglie dottoressa GR, impegnata nella stessa sede giudiziaria); e ciò anche con riferimento ai problemi economici dei due.
- l'interesse dell'associazione criminale a screditare tanto i magistrati (sia inquirenti sia giudicanti) di GG BR tanto i collaboratori di giustizia che avevano fornito la base probatoria nei vari processi di criminalità organizzata.
In un simile contesto si inserisce l'opera del EO e di FR GE (alla stregua delle conversazioni intercettate e dei documenti sequestrati); il EO diviene il costante protagonista dell'opera di discredito - attraverso l'uso strumentale de "Il Dibattito" - dei magistrati reggini.
6.2. Circa la censura incentrata sulla violazione del precetto di cui all'art. 273 c.p.p., deve essere preliminarmente esaminato l'argomento di ordine generale - che costituisce, peraltro, l'effettivo oggetto della doglianza del ricorrente - quanto alla presenza, ai fini della verifica dell'attendibilità delle chiamate in correità o in reità , della esistenza di riscontri che nell'assetto cautelare, quello che qui rileva, assumano valenza individualizzante.
In proposito la decisione delle Sezioni unite di questa Corte (Sez. un., 21 aprile 1995, Costantino) che risolse il contrasto emerso in giurisprudenza circa la natura degli elementi di conferma della chiamata in correità, ai fini dell'adozione del provvedimento cautelare personale, appare, infatti, per quanto sovrastato dalla sopravvenienza di modelli normativi che devono ricevere applicazione anche nel giudizio di legittimità, l'indispensabile punto di riferimento per ogni altra progressione interpretativa. La decisione ora ricordata, premessa l'applicabilità alle misure cautelari dello stesso regime della prova per quel che si riferisce all'attendibilità intrinseca del dichiarante e della dichiarazione, ritenne di non coinvolgere nella materia cautelare il disposto dell'art. 192 c.p.p.. Affermò, quindi, che il grave indizio di colpevolezza, orbitante esclusivamente nell'area dell'art. 273 dello stesso codice, per essere tale deve esprimere una "qualificata probabilità" di colpevolezza. Dunque, affinché la chiamata in correità possa assurgere a grave indizio di colpevolezza è necessario che la dichiarazione accusatoria sia corredata da riscontri esterni - non necessariamente riferiti in modo specifico alla posizione soggettiva del chiamato, poiché l'assenza di questo ulteriore requisito, nell'ipotesi in cui non risultino elementi contrari al coinvolgimento di costui, non esclude di per sè, anche per la naturale incompletezza delle indagini, l'attendibilità complessiva della chiamata - o quanto meno da un principio di riscontro di tale natura da confortarne la portata accusatoria, restando in ogni caso esclusa in materia cautelare l'applicabilità dell'art. 192. La sua valutazione -proseguono le Sezioni unite - è rimessa sempre al cauto apprezzamento del giudice di merito - insindacabile in cassazione se non sotto il profilo della manifesta assenza o illogicità della motivazione - deve svolgersi sotto il duplice profilo, intrinseco ed estrinseco. Sotto il primo profilo, il giudice è tenuto ad apprezzarne la precisione, la coerenza interna e la ragionevolezza, nonché a individuare il grado di interesse dell'autore per la specifica accusa, alla stregua della sua personalità e dei motivi che lo hanno indotto a coinvolgere l'indagato, avendo riguardo alla circostanza che lo spessore dell'attendibilità intrinseca della chiamata è certamente influenzato dal tipo di conoscenza acquisita dal chiamante, variando secondo che costui riferisca vicende alle quali abbia partecipato o assistito, ovvero abbia appreso de relato. Sotto il secondo profilo, il giudice deve appurare se sussistano o no elementi obiettivi che la smentiscano e se la stessa sia confermata da riscontri esterni di qualsiasi natura, rappresentativi o logici, dotati di tale consistenza da resistere agli elementi di segno opposto eventualmente dedotti dall'accusato; cosicché soltanto quando l'indagine del giudice di merito abbia avuto un esito positivo in ordine ad entrambi i profili indicati, la chiamata in correità integra un grave indizio di colpevolezza ai sensi dell'art. 273 c.p.p.. Nello storicizzare l'opera interpretativa della decisione delle Sezioni unite e, prescindendo, per il momento dallo ius novum, se appare, in primo luogo, davvero troppo perentoria l'esclusione dell'art. 192 nel suo integrale contesto dal regime delle misure cautelari, risulta, lucidamente definito il discrimine tra prova e indizio e, soprattutto, tra prova indiziaria (art. 192, comma 2) e grave indizio di colpevolezza (art. 273, comma 1). Come è stato autorevolmente affermato, infatti, nel caso di prova indiziaria, il giudice, attraverso un articolato processo logico deduttivo, muovendo da un fatto diverso da quello da provare, perviene a dimostrare l'imputazione soggettiva del fatto stesso. Nel caso previsto dall'art. 273, comma 1, c.p.p., l'indizio non è designato, invece, dall'appartenenza ad una determinata categoria probatoria, restando caratterizzato dalla peculiare consistenza che, di norma, assumono gli elementi conoscitivi posti a base del provvedimento cautelare personale, soprattutto in funzione del momento processuale in cui, di regola, esso viene adottato e che implica che il grado di conoscenza sia sensibilmente inferiore rispetto a quello raggiungibile all'esito del giudizio.
Va ricordato però che mentre il comma 1 dell'art. 192 è sicuramente applicabile alle misure cautelari personali, solo considerando che l'art. 292, avente ad oggetto anche la motivazione dei provvedimenti applicativi di misure coercitive, non contraddice la regola "didascalica" espressa dalla norma sopra ricordata, le perplessità insorte con riferimento all'affermata inapplicabilità dell'art. 192, comma 3, divengono la risultante di una sorta di (solo apparente) sincretismo rilevabile dal linguaggio normativo.
Resta comunque da precisare come l'indizio grave, intesa la gravità come "qualificata probabilità di colpevolezza" rischiava di divenire una formula vuota senza una corrispondente lettura dell'art. 273 c.p.p. attenta alla serie variegata sia delle tipologie di dichiarazioni sia delle tipologie di riscontri. È evidente - come si vedrà fra poco - che gli elementi a carico non devono identificarsi in quelli richiesti per l'affermazione di responsabilità in esito a giudizio, ma è anche evidente che la detta probabilità di colpevolezza deve necessariamente proiettarsi nel futuro. L'elemento statico (immanente) è l'attendibilità intrinseca della dichiarazione. L'elemento dinamico è il riscontro: vale a dire, è sufficiente - sono parole tratte dalla decisione delle Sezioni unite - la presenza di quegli elementi a carico di natura logica o rappresentativa che, contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova, non valgono di per sè a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell'indagato ma consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare la responsabilità dell'inquisito.
Se la regola deve essere intesa coma vocazione dei riscontri a divenire individualizzanti, il principio può essere condiviso (la prova si forma, infatti, in dibattimento o nell'incidente probatorio) cosicché basterebbe qualunque elemento in grado, da un lato, di confermare le modalità obiettive del fatto descritte dal chiamante, dall'altro lato, di allontanare, a livello indiziario, il sospetto che costui possa aver mentito.
Deve riconoscersi che è stato merito di non poche decisioni successive l'opera di assestamento interpretativo sulla tematica dei riscontri, tanto da rendere - anche in conseguenza di una sorta di orror vacui derivante dallo sradicamento della valutazione della chiamata di correo in sede cautelare da un regime normativo rigorosamente delineato - più flessibili gli approdi della sentenza delle Sezioni unite ma, a quanto sembra, secondo modelli solo in apparenza divaricanti dal dietim di tale decisione, la quale utilizzando un talora forzato formalismo argomentativo, peraltro resosi indispensabile nell'esercizio della funzione nomofilattica in una materia così gravida di insidie, aveva fissato come fondamentale principio di diritto in materia di chiamata in correità a fini cautelari l'inapplicabilità del regime di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 192.
Diviene, a questo punto altamente significante l'esame di quella giurisprudenza che, solo apparentemente deviando dalla decisione delle Sezioni unite (per non essere mai chiamato in causa il disposto dell'art. 192 c.p.p.), rivela una linea "forte" nella verifica dei riscontri anche in sede cautelare, sempre, però richiamando - esplicitamente o implicitamente - l'incompletezza delle indagini che, almeno di norma, caratterizza il momento cautelare e che, come si è visto, ha costituito una delle rationes decidendi della sentenza Costantino.
Si è così affermato che è necessario che i riscontri abbiano carattere individualizzante quando non sia possibile un affidabile giudizio di attendibilità a causa della presenza nelle dichiarazioni accusatorie, di errori, contraddizioni o incoerenze (Sez. 1, 22 settembre 1995, Rancadore;
Sez. 1, 4 novembre 1996, Clemente;
Sez. 1, 2 luglio 1997, Napoli;
Sez. 6, 6 giugno 2000, Provenzano); che la semplice dichiarazione accusatoria de relato resa da un collaboratore di giustizia può integrare il grave indizio di colpevolezza solo se sorretta da adeguati riscontri estrinseci individualizzanti, cioè relativi alla persona incolpata ed al fatto ad essa addebitato (Sez. 1, 3 luglio 1997, Rigo;
Sez. 1, 18 ottobre 1997, Bellocco); che resta ferma l'attribuzione alla valutazione del giudice dell'individuazione del tipo di riscontro esigibile, al fine di conferire carattere di gravità all'indizio derivante dalla chiamata e la conseguente non esclusione di riscontri di tipo individualizzante specie nei casi in cui quelli intrinseci appaiano opinabili, incerti ed equivoci (Sez. 1, 23 marzo 1997, Gasperoni). Una più recente decisione, infine, statuendo in tema di sindacato del giudice di legittimità sulla valutazione delle chiamate di correo operata dal giudice di merito, afferma che tale sindacato non può ne' deve investire detta valutazione, ma limitarsi alla verifica della correttezza formale del provvedimento impugnato e, quindi, del vaglio critico operato dal giudice di merito al fine di accertarne l'attendibilità non solo per i requisiti intrinseci che rendono di per sè credibili le propalazioni accusatorie, ma anche sulla base di obiettivi riscontri esterni, assolvendosi così al dettato normativo dell'art. 192 c.p.p. (Sez. 2^, 1 marzo 2000, Previti), segna il primo (e sembra, ormai, definitivo) distacco dai tracciati ermeneutici delle Sezioni unite.
Come è noto, la legge 1 marzo 2001, n. 63, ha inserito all'art. 273 c.p.p., il comma 1-bis, in base al quale "Nella valutazione degli indizi di colpevolezza si applicano le disposizioni degli articoli 192, commi 3 e 4, 195 comma 7, 203 e 271, comma 1".
Da ciò deriva, alla stregua dello ius novum, che la verifica che la Corte sarà tenuta ad effettuare in materia di dichiarazioni accusatorie su fatto altrui al fine di valutare se il quadro indiziario possa considerarsi così grave da legittimare l'adozione di una misura cautelare non potrà arrestarsi agli approdi cui era pervenuta la sentenza Costantino, limitarsi, cioè, all'accertamento del risultato dell'assetto indiziario circoscritto all'esistenza degli elementi di conferma sul fatto, ma dovrà perseguire un itinerario di verifica, che - considerata la fase delle indagini in cui si iscrive, nella specie, il procedimento incidentale - sia in grado, attraverso l'uso di criteri di inferenza puntualmente indicati, di inserire la condotta del chiamato in correità in quello specifico fatto che forma oggetto dell'imputazione provvisoriamente elevata. Sempre però considerando che, in sede di cautela personale, il richiamo alla prova appare davvero esorbitante, incentrandosi proprio nella funzione cautelare l'esclusiva ragione della verifica. Il che rende sufficiente, da un lato, una sorta di individualizzazione incompleta e implica, dall'altro lato, che questa sorta di "individualizzazione parziale" non scompagini l'assetto complessivo delineato dal sistema codicistico. Il tema dell'individualizzazione resta, allora, condizionato dal momento in cui si impone l'accertamento, che non è quello del giudizio di cognizione ma quello dell'apprezzamento dei presupposti indispensabili per la cautela personale;
in un panorama che assume quale risultato da perseguire (ma secondo modelli vincolati ed entro uno schema complementare) sia il procedimento adottato per la verifica della gravità dell'indizio sia il suo risultato, vale a dire, l'alta probabilità di commissione del fatto.
Non può, d'altro canto, trascurarsi la circostanza che il legislatore abbia adottato (e mantenuto, pur dopo la novellazione intervenuta in forza dell'art. 11 della legge n. 63 del 2001) nell'art. 273, comma 1, l'espressione indizio, in una significazione riferibile ad un accertamento - per definizione - sommario ed incompleto. Così da perpetuare una polisemia ormai immanente nel sistema che utilizza nell'art. 192, comma 2, l'indizio nel diverso senso di "prova indiziaria", donde la necessità che, come impone la norma adesso richiamata, condizione necessaria perché gli indizi acquistino valore di prova è che siano "gravi, precisi e concordanti". Il legislatore rende sempre rilevanti quando si formuli un giudizio del primo tipo (pure se, ove ci si trovi in presenza di una chiamata in correità, con l'innesto del riscontro individualizzante), secondo modelli, peraltro, non di rado designati da talune distonie strutturali e funzionali, derivanti dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di riscontri alla chiamata in correità necessari per pervenire ad una decisione di condanna), l'altro elemento "di prova" individuato sempre nella sua consistenza indiziaria - in grado di confermare l'attendibilità della singola dichiarazione accusatoria. Donde, il duplice carattere indiziario (nella prospettiva voluta dall'art. 273, commi 1 e 1-bis), degli elementi richiesti, quale minimum per l'adozione di una misura cautelare personale, cioè sia della chiamata in correità sia dei riscontri.
Si impongono, a questo punto, due ordini di precisazioni. In primo luogo, l'innesto, da parte del legislatore del 2001, dell'art. 273, comma 1-bis, c.p.p., pur rivelando l'intendimento di operare una sorta di omologazione tra i riscontri richiesti per l'adozione della misura cautelare personale e i riscontri richiesti per la dichiarazione di responsabilità, deve confrontarsi con gli approdi interpretativi di questa Corte sul precetto dell'art. 192, commi 3 e 4, non sempre coincidenti quanto alla nozione di riscontro individualizzante.
In secondo luogo, il riscontro resta, in materia di misure cautelari personali, definito nell'ambito puramente indiziario in cui esso assume valenza designante, donde la possibilità che il "principio di individualizzazione" possa derivare dalla valutazione complessiva di plurime chiamate il cui comune attributo rimane definito dalla "vocazione individualizzante"; secondo una metodologia che esprime un contesto indiziario grave perché derivante non da una frammentaria verifica di ciascuna dichiarazione, ma dalla concomitante presenza di momenti di individualizzazione che nel loro insieme implichino la formazione di un quadro indiziario definito alla stregua del combinato disposto dei commi 1 e 1-bis dell'art. 273 c.p.p.. Poiché la novazione normativa investe, prima ancora che la disposizione, la norma quale vivente nell'ordinamento, è necessario ricordare come antecedentemente all'intervento delle Sezioni unite (Sez. un., 22 ottobre 1992, Marino) in tema di riscontri alla chiamata di correo, ai fini dell'affermazione di responsabilità, erano enucleabili in giurisprudenza due contrapposte linee interpretative. L'una, nel senso che deve considerarsi riscontro qualsiasi elemento, anche di ordine logico, idoneo a confermare l'attendibilità complessiva del dichiarante, anche se non avente direttamente ad oggetto la partecipazione del chiamato al fatto;
l'altra, nel senso che il riscontro dovesse avere direttamente ad oggetto la persona del chiamato in correità, in relazione allo specifico fatto storico oggetto dell'imputazione. Le Sezioni unite si attestarono alla seconda delle due linee ermeneutiche proprio muovendo dall'implicito presupposto che il riscontro non può rappresentare soltanto una conferma della generica affidabilità del dichiarante, ma deve estrinsecarsi in una vera e propria conferma della dichiarazione già passata al vaglio di attendibilità. Un principio ricavabile dal lessico dello stesso art. 192, comma 3, c.p.p. che incentra la verifica di attendibilità
esclusivamente sulla dichiarazione. Così da pervenire ad un'ulteriore designazione degli elementi di conferma che, collegati alla sola dichiarazione, assumono coerentemente una portata espansiva purché inerenti al fatto oggetto della narrazione. L'opzione maggiormente garantista lascia però ampi spazi per l'individuazione degli altri elementi di prova che devono confermare l'attendibilità della dichiarazione: riscontri, dunque, sia di tipo soggettivo sia di tipo oggettivo, con possibilità di utilizzazione anche di una chiamata incrociata o plurima. Con ciò affidando alla capacità logico-argomentativa del giudice di merito ogni questione concernente l'affidabilità della chiamata sulla base di qualsivoglia riscontro, con l'assegnare, poi, al controllo sulla motivazione il giudizio sull'osservanza dei criteri logici e giuridici indicati dalla legge. Quando lo schema entro il quale si è proceduto alla valutazione della prova risulti quello del riscontro incrociato si perviene ad una conclusione solo apparentemente corretta, pretendendo l'esistenza di un'impalcatura dimostrativa alla quale rapportare i riscontri. E ciò perché l'identica tipologia delle fonti di prova rende necessario un omologo procedimento verificatorio in ordine alla valutazione intrinseca delle dichiarazioni, così da pervenire all'utilizzazione di criteri interpretativi dotati di un maggior tasso di complessità.
Una linea, quella ora ricordata, costante nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, attenta a rimarcare come il riscontro di una chiamata in correità può essere costituito anche da un'altra chiamata purché questa risulti autonoma e convergente (Sez. 2^, 17 novembre 1994, Saporito); l'art. 192 c.p.p., infatti, nel riconoscere per implicito alle dichiarazioni di un coimputato natura di "elementi di prova", richiede la presenza di qualsiasi tipo di riscontro, ivi compreso quello costituito da altra o altre dichiarazioni di analoga fonte (Sez. 6^, 9 novembre 1993, Sparacio). Poiché, però, la chiamata in correità non può essere considerata come un elemento estraneo da verificare e, quindi, come un dato estraneo alla prova, da ritenere, certo, non costituita esclusivamente dai riscontri, ne' questi possono essere intesi come prove autonome e dirette dei fatti oggetto dell'imputazione (Sez. 2^, 7 dicembre 1993, Alessandrino) - gli "altri elementi di prova" che, ai sensi dell'art. 192, comma 3, c.p.p., confermano l'attendibilità della dichiarazione, non debbono provare il fatto-reato e la responsabilità dell'imputato, perché, in tal caso, la suddetta disposizione risulterebbe del tutto pleonastica. La funzione processuale dei medesimi è quella di confermare l'attendibilità delle dichiarazioni in questione, così da porsi - come già si è detto - in posizione subordinata ed accessoria rispetto alla chiamata;
altrimenti, in presenza di elementi dimostrativi della responsabilità dell'imputato, non entra in gioco la regola dell'art. 192, comma 3, bensì la regola generale in tema di pluralità di prove e di libera valutazione di esse da parte del giudice (Sez. 2^, 28 febbraio 1994, Badioli). Solo nel caso in cui sussista una perfetta coincidenza dei soggetti chiamati è da ritenere corretta l'affermazione di responsabilità, dovendosi altrimenti procedere alla separazione di quella parte di dichiarazione incompatibile con l'altra; non tanto sulla base di un giudizio formulato secondo criteri di logica formale ma conformemente alla funzione di garanzia alla base dell'art. 192, comma 3, e senza che ne possa risultare compromessa la valenza dimostrativa delle chiamate. Ciò seguendo itinerari interpretativi reiteratamente percorsi dalla Corte Suprema, nel senso sia che, in tema di plurime dichiarazioni accusatorie provenienti da soggetti rientranti nelle categorie di cui all'art. 192, commi 3 e 4, l'esigenza che le medesime, per costituire riscontro l'una dell'altra, siano convergenti, non può implicare la necessità di una loro totale e perfetta sovrapponibilità (la quale potrebbe, essa stessa costituire motivo, talvolta, di sospetto), dovendosi, al contrario, ritenere necessaria solo la concordanza sugli elementi essenziali del thema probandum, fermo restando il potere-dovere del giudice di esaminare criticamente gli eventuali elementi di discrasia, onde verificare se gli stessi siano da considerare rivelatori di intese fraudolente o, quanto meno, di suggestioni o condizionamenti di qualsivoglia durata, suscettibili di inficiare il valore della suddetta concordanza (Sez. 1, 14 aprile 1995, Carbonaro); sia che, di fronte ad una pluralità di dichiarazioni accusatorie, tutte convergenti, rese dai medesimi soggetti, la eventuale sussistenza di smagliature o discrasie, pure di un certo peso, rilevabili tanto all'interno delle dichiarazioni quanto nel confronto di esse, non implica, di per sè, il venir meno della loro sostanziale affidabilità quando, sulla base di adeguata motivazione, risulti dimostrata la convergenza di esse nei rispettivi nuclei fondamentali (Sez. 6^, 18 febbraio 1994, Goddi;
Sez. 6^, 21 maggio 1998, Caruana); sia, infine, che l'esistenza di eventuali imprecisioni della chiamata in correità non è sufficiente ad escludere l'attendibilità dell'accusa allorché, alla luce di altri obiettivi riscontri, il giudice di merito valuti globalmente, con prudente apprezzamento, il materiale indiziario e ritenga, con congrua motivazione, di dare la prevalenza agli elementi che sostengono la credibilità dell'accusa (Sez. 1^, 30 novembre 1995, Riggio).
Più di recente questa Corte ha in parte attenuato il rigore proprio di talune decisioni in tema di riscontro individualizzante statuendo che i riscontri possono essere di qualsiasi tipo o natura, sia rappresentativi sia logici, purché idonei a conseguire l'effettivo risultato a base dell'art. 192, comma 3, c.p.p., quello di confermare, cioè, l'attendibilità della dichiarazione traendone la conclusione che, proprio in relazione al fine avuto di mira dalla norma adesso ricordata, non è necessario che concernano in modo diretto il thema probandum e, tanto meno, che consistano in prove autonome della colpevolezza (Sez. 5, 18 gennaio 2000, Orlando). Sotto il secondo profilo, occorre ribadire come "gli altri elementi di prova" che confermano l'attendibilità della chiamata richiesti dall'art. 273, comma 1-bis, anche nella materia cautelare devono comunque essere intesi nella loro consistenza indiziaria, adesso maggiormente qualificata per la vocazione individualizzante che li designa. In un quadro che - proprio per la più volte ricordata incompletezza delle indagini - richiede un'attenta disamina ad opera del giudice di merito dell'integrale contesto indiziario, assegnando così convergenza a plurime dichiarazioni accusatorie purché i nuclei fondamentali di esse siano concordanti.
Come è noto, secondo la giurisprudenza di questa Corte la verifica della chiamata in correità richiede, in primo luogo, un'indagine sulla credibilità del dichiarante che consideri la sua personalità, le sue condizioni socio-economiche e familiari, il suo passato, i rapporti con i chiamanti, la genesi della sua risoluzione, la confessione e l'accusa di coautori e complici.
Ad un simile accertamento deve seguire l'indagine sulla intrinseca consistenza e sulle caratteristiche della dichiarazione e, cioè, la verifica della precisione, della coerenza, della costanza, della spontaneità, etc.
Solo superata questa duplice serie di accertamenti è consentito al giudice constatare l'esistenza degli elementi di prova che confermano l'attendibilità di tali dichiarazioni. Un criterio non surrogabile, pure se le problematiche relative ai singoli momenti possono risultare fra loro intrecciate perché non può pervenirsi alla valutazione della chiamata di correo, rapportandola agli elementi di conferma se non si opera un previo accertamento della chiamata in sè.
Se, dunque, si assegnano alle disposizioni più volte ricordate il valore di mera regola metodologica e non di principio scientifico, regola adattabile alle particolari situazioni del caso concreto, pare certo che è la dichiarazione il punto di rilevanza interpretativa dalla quale non si può, in ogni caso, prescindere.
E ciò prefigurandosi due ordini di prospettive. In primo, luogo, così come un soggetto inattendibile può esprimere un narrato accusatorio del tutto affidabile, un soggetto affidabile per scelta collaborativa (o per altre ragioni) può esprimere un narrato accusatorio del tutto inaffidabile. La problematica è - appare evidente - estremamente complessa perché molto spesso l'affidabilità o l'inaffidabilità del propalante deriva dai suoi precedenti narrati la cui attendibilità non risulta confermata per l'assenza di riscontri. In secondo luogo, pur riferendosi l'art. 192, comma 3, c.p.p. alla valutazione comparativa delle dichiarazioni e degli altri elementi di prova che confermano l'attendibilità della chiamata, l'accertamento dei riscontri resta comunque subordinato alla consistenza della chiamata ex se considerata, come è comprovato dall'univoca espressione "altri elementi di prova" che designa il riscontro. Il che sembrerebbe presupporre che la chiamata di correo può assumere connotazioni in grado di consentire una verifica estrinseca del suo valore dimostrativo solo in quanto corrisponda a quei requisiti intrinseci che la definiscono come tale, tanto da connotarla come elemento - in certo senso condizionato - di prova. Le ragioni per le quali la giurisprudenza ha chiarito che i dubbi sull'attendibilità del dichiarante vanno sciolti con assoluta precedenza rispetto all'esame degli elementi di conferma, trova così una sua consistenza logica ampiamente significativa. Il che rende necessario introdurre un'ulteriore, rilevante tematica, da collegare alla distinzione tra dichiarante e dichiarazione, secondo regole che impongono l'utilizzazione di operazioni interpretative non necessariamente sovrapponibili.
Le affermazioni volte ad individuare come fondamentale criterio ermeneutico - per quel che qui rileva nell'ambito dell'osservanza delle regole concernenti la motivazione in fatto - la primaria opzione per la qualità del dichiarante e per l'origine delle sue dichiarazioni, cui deve seguire l'indagine sulle caratteristiche di ciascuna dichiarazione o di ciascuna serie di dichiarazioni, descrivono attributi di qualificazione che, come tali, non possono essere caratterizzati se non da un alto tasso di relatività. Non sembra, infatti, compromettere l'attendibilità del dichiarante la circostanza che talune dichiarazioni possano essere dotate di sicura forza altre di minor forza intrinseca, purché vengano individuate le ragioni che, nonostante la rispondenza al primo postulato, compromettono la valenza dimostrativa di ciascuna di esse. Cosicché, sempre sul piano dell'attendibilità intrinseca, è possibile, ferma restando la credibilità della persona del chiamante in correità, frazionare la dichiarazione relativa al singolo dato. Tali rilievi consentono di introdurre quell'ulteriore profilo dell'attendibilità intrinseca che si incentra sull'affidabilità della dichiarazione.
Per la verità, alla dichiarazione si richiama l'art. 192, comma 3, c.p.p., nel senso che è la dichiarazione il punto di riferimento degli altri elementi di prova che devono confermare l'attendibilità della dichiarazione stessa. Ma, come si è visto, il necessario passaggio all'esame dell'attendibilità della dichiarazione deve essere preceduto dal giudizio sull'attendibilità intrinseca del chiamante;
pure se talora è soltanto dalla qualità della dichiarazione che è possibile formulare un giudizio circa l'intrinseca credibilità di chi dichiara fatti sfavorevoli nei confronti di coimputati ovvero di imputati di reati connessi o collegati.
Il tutto per significare come, una volta formulato il giudizio sull'affidabilità del chiamante, la verifica dell'attendibilità delle singole dichiarazioni non deve necessariamente essere di segno omologo, potendo il propalante aver rivelato fatti rispondenti a verità e accuse non veritiere, il procedimento verificatorio non può, dunque, pervenire omisso medio all'esame dei riscontri esterni alla chiamata, occorrendo che, in ogni caso, il giudice verifichi se quella singola dichiarazione resa da soggetto attendibile sia, a sua volta, attendibile. Un procedimento davvero non superabile, perché se l'attendibilità della dichiarazione venisse riferita al solo riscontro, senza il passaggio ad un controllo di attendibilità intrinseca, si finirebbe per conferire al riscontro il compito, logicamente, oltre che giuridicamente, con esso incompatibile di costituire la vera prova da riscontrare, così indebolendo la consistenza dimostrativa delle dichiarazioni di cui all'art. 192, comma 3, c.p.p.. Un principio, quello ora ricordato, più volte affermato dalla giurisprudenza, attenta a precisare come la chiamata di correo non può considerarsi come elemento estraneo da verificare e, quindi, come estraneo alla prova (che sarebbe costituita esclusivamente dai riscontri), ne' questi possono essere intesi come prove autonome e dirette dei fatti oggetto dell'imputazione, dovendo essere qualificati elementi che, direttamente o indirettamente, confermano l'attendibilità della chiamata di correo che resta la prima ed essenziale fonte di prova. Con la conseguenza che i riscontri si pongono in posizione subordinata ed accessoria rispetto alla chiamata, pur dovendo rivestire idoneità dimostrativa rispetto al thema decidendum. Il rapporto di complementarità fra chiamata e riscontro rende, quindi, necessario non enfatizzare la sistemazione topografica della disciplina delle dichiarazioni rese dal coimputato o dall'imputato in reato connesso o interprobatoriamente collegato, costituendo una chiamata non riscontrata una probatio semipiena. Per tornare alle sedimentazioni giurisprudenziali recepite dalle Sezioni unite (Sez. un., 21 ottobre 1992, Marino), è interessante considerare come verso una simile pronuncia paiono, singolarmente, convergere giudizi di prevalente ordine etico, ricavate da una lettura dell'art. 192, comma 3, c.p.p. attenta, più che al profilo precettivo, al progressivo allineamento della chiamata di correo tra i mezzi di prova.
L'attendibilità intrinseca del chiamante, vale a dire la sua affidabilità, pur essendo richiamata come canone logico, resta confinata in un ambito eminentemente categorico: il principio enunciato dalle Sezioni unite circa i varchi che occorre valicare per pervenire alla verifica dell'attendibilità della dichiarazione ne costituisce una conferma davvero non eludibile.
Il criterio dell'attendibilità intrinseca del chiamante risulta, peraltro, decisamente informato a canoni di garanzia che, coinvolgendo non il dichiarante ma la dichiarazione, permettono di perseguire un sillogismo giudiziale, altrimenti sovrastato da canoni categorici. Pure se l'elevazione a criterio logico del principio di attendibilità intrinseca del dichiarante rischia di provocare conseguenze davvero irrazionali ove, e la norma dell'art. 192, comma 3, sembrerebbe consentirlo - enfatizzandosi il concetto di attendibilità intrinseca, venga affermato il valore assolutamente esponenziale della persona del chiamante, fino a trascurare, come si desume da taluni enunciati giurisprudenziali, l'attendibilità della specifica dichiarazione, oltre che i riscontri esterni alla chiamata. Solo il superamento di regole informate ad un dover essere, di per sè refrattarie ad inserirsi nello schema del giudizio penale, al quale resta preclusa l'esigenza di uniformarsi a principi non derivanti da regole di garanzia, può allora dar conto della necessità di conformare il giudizio di cui all'art. 192, comma 3, c.p.p. entro un quadro essenzialmente logico. Il solo che consenta di esaminare i vari snodi problematici sottesi alla verifica delle singole chiamate in correità e di ricollegarli al principio del libero convincimento.
Ciò, ovviamente, seguendo una metodologia attenta ad assegnare al libero convincimento il valore di regola fondamentale alla base del giudizio;
conformemente all'esigenza di indicare i criteri necessari per comprovare la valenza dimostrativa delle dichiarazioni in base al giudizio logico risultante dalla decisione, non al richiamo quasi fideistico a tale principio, che lo svuoterebbe del suo contenuto essenzialmente critico.
Semmai, il libero convincimento viene qui in considerazione - riflettendo sull'esclusiva incidenza del vizio motivazionale ed il solo nominalistico appunto della violazione di legge - in funzione dell'opera di controllo della Corte di Cassazione. Ciò perché le regole concernenti la chiamata, svincolate dal dover essere astratto, vengono a prospettarsi come affermazioni formali di principio volte proprio a limitare il libero convincimento.
La scelta del punto di rilevanza ermeneutica della chiamata in correità diviene allora l'unico approdo perseguibile;
e tale punto non può essere individuato che nella dichiarazione, nella sua valenza dimostrativa, secondo un percorso conoscitivo in grado di assegnare alla dichiarazione stessa attributi in grado di consentire un giudizio di valore che, nell'ambito del contesto motivazionale, individui gli indici di sequenze logiche sufficientemente approfondite. Un percorso gravido di incertezze se alla conformità della motivazione ad uno schema logico si sovrappongano indici soltanto di apparente rilevanza ermeneutica, quali quelli incentrati sulla personalità del chiamante.
Lo schema logico e le connotazioni giuridicamente rilevanti si concretizzano allora in conferme altamente significative. Al di là del lessico, talora davvero tralaticio, risulta chiarito come sia del tutto inconferente la considerazione che i collaboratori mirino alla fruizione di misure premiali in funzione della collaborazione prestata, dovendo, invece, farsi riferimento, ai fini della verifica della loro attendibilità soggettiva - meglio, al fine di valutare l'attendibilità delle loro dichiarazioni - alla persistenza delle medesime, alla puntualità specifica nella descrizione dei vari fatti, elementi, questi, in presenza dei quali resta irrilevante anche il motivo che ha indotto il collaboratore a formulare le sue accuse. E, proprio in considerazione della tipologia di controllo demandato alla Corte di Cassazione, l'affermazione di principio in base alla quale la chiamata in correità richiede un cauto e prudente apprezzamento del giudice, tenuto a verificare se la dichiarazione sia intrinsecamente attendibile, con riferimento alla sua spontaneità, alla veridicità, alla costanza ed alla logica interna del racconto, offre un primo indirizzo interpretativo che enuclea nella dichiarazione il fondamentale momento di rilevanza ermeneutica.
La conferma delle su esposte considerazioni si rinviene in quella giurisprudenza che ha ritenuto del tutto corretta la valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie provenienti da un chiamante in correità; con la conseguenza che l'attendibilità del medesimo, anche se denegata per una parte del suo racconto, non ne coinvolge necessariamente tutte le altre che reggano alla verifica giudiziale della conferma, in quanto suffragate da idonei elementi di riscontro esterno, avvertendosi, con ulteriore significativa emarginazione del giudizio di attendibilità del chiamante, che la "credibilità", ammessa per una parte dell'accusa, non può significare, in modo automatico, attendibilità per l'intera narrazione;
o, ancora, che non può inferirsi dalla provata attendibilità di un singolo elemento la sua comunicabilità, per traslazione, all'intero racconto, dovendo ogni parte di questo essere oggetto di verifica, così da far residuare l'inefficacia probatoria delle parti non comprovate;
col fare, talora, anche appello - quanto mai significativamente - al principio della scindibilità della dichiarazione di qualsiasi soggetto. Una linea ulteriormente rafforzata dalla precisazione che il problema relativo all'affidabilità o inaffidabilità del dichiarante deve essere risolto con riferimento al caso specifico, senza che possano dedursi conseguenze in ordine alla "credibilità" del soggetto, in senso positivo o negativo, dall'accertamento della correttezza o scorrettezza delle dichiarazioni da lui rese in relazione a reati diversi da quelli attribuiti al singolo imputato.
Le regole ora riportate convincono, dunque, del ruolo decisivo della dichiarazione, intesa nella sua valenza intrinseca. Vero è che le pronunce della Corte paiono indirizzate a valorizzare il ruolo del riscontro estrinseco alla chiamata;
ma lo schema logico risulta rigorosamente attestato alla dichiarazione in sè, derivando dalla inaffidabilità intrinseca della dichiarazione o dalla mancata dimostrazione del fatto oggetto di essa la qualificazione di autonomo mezzo di prova del c.d. riscontro.
Alla stregua delle sue esposte considerazioni l'ordinanza impugnata si sottrae ad ogni censura sia sotto il profilo del rispetto dei criteri indicati nell'art. 273 c.p.p. sia sotto il versante dell'osservanza dell'art. 292 dello stesso codice. Il tutto anche considerando che, nel caso di specie, le chiamate in correità (o in reità) costituiscono talora solo elementi di chiarificazione di un contesto già altamente significante alla stregua sia dell'analisi del periodico sia delle conversazioni intercettate.
6.3. Per quanto attiene al contestato concorso esterno in reato associativo, come è noto, sono di recente intervenute le Sezioni unite di questa Corte Suprema le quali, superando gli approdi interpretativi cui era pervenuto il massimo organo di nomofilachia (Sez. un, 5 ottobre 1994, Demitry), hanno chiarito che l'ambito di applicazione della fattispecie concorsuale non deve essere circoscritto ai casi di apporto esterno inteso al "mantenimento" del sodalizio, così da consentire il superamento di momentanee difficoltà (o di stati di "fibrillazione") di questo, ma ricomprende anche le ipotesi di contributo volto al "rafforzamento" del sodalizio. Precisando che può assumere la qualità di concorrente esterno la persona che, priva dell'affectio societatis, e non essendo stabilmente inserita nella struttura organizzativa dell'associazione, fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, a carattere, indifferentemente, occasionale o continuativo, purché questo abbia un'effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione e sia comunque diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima. Il tratto distintivo rispetto alla condotta partecipativa risiede nell'inserimento o no del soggetto, che arreca il proprio contributo causalmente efficiente per la realizzazione degli scopi dell'associazione, nella struttura organizzativa (Sez. un., 30 ottobre 2002, Carnevale). Sotto il profilo dell'elemento soggettivo le Sezioni unite hanno statuito che partecipe e concorrente esterno realizzano un fatto materiale di analoga natura, vale a dire, il contributo alla vita associativa, che costituisce anche l'oggetto del "dolo comune" designato da un'identica finalizzazione delle condotte. Gli elementi differenziali attengono - come appare evidente - alla qualità della posizione del soggetto rispetto al connotato strutturale del fenomeno. Il partecipe è stabilmente incardinato nella struttura associativa con determinati continui compiti anche per settori di competenza;
il concorrete esterno è, con il fenomeno associativo, in una posizione che manca di inserimento strutturale ma che pur sempre è caratterizzante perché vale a distinguere la sua attività da comportamenti irrilevanti o da quelli sanzionati mediante le c.d. fattispecie di contiguità.
Anche l'extraneus fornisce volutamente un contributo al perseguimento dei fini associativi ed è per questo che rileva la concreta incidenza dell'attività o del fatto posti in essere dal concorrente esterno sulla vita associativa complessivamente considerata. Richiedendosi, in più, la diretta volizione degli effetti della condotta, previsti ed accettati, cioè, come certi.
Sulla base di tale premesse, le censure del ricorrente si profilano come prive di fondamento in ordine alla inipotizzabilità, allo stato, del delitto di cui agli artt. 110, 416-bis c.p.p.. Con assoluto rigore logico e giuridico l'ordinanza impugnata ha individuato le fonti probatorie che l'hanno indotta a desumere la sicura ravvisabilità di indizi a carico del EO di aver concorso, quale esterno, nell'associazione mafiosa, allo scopo di svilire l'opera dei magistrati impegnati nei processi di mafia. Pur dovendo ravvisarsi alla base del comportamento del EO interesse personale ad ottenere il trasferimento del processo a suo carico, ovvero l'allontanamento o il condizionamento del dott. Greco (bersaglio continuo del giornale insieme alla moglie dottoressa GR, impegnata nella stessa sede giudiziaria), un simile interesse non è da ritenere, certo, incompatibile con il perseguimento dell'interesse dell'associazione criminale a screditare tanto i magistrati (sia inquirenti sia giudicanti) di GG BR tanto i collaboratori di giustizia che avevano fornito la base probatoria nei vari processi di criminalità organizzata. In simile contesto si inserisce l'opera del EO e di FR GE (alla stregua delle conversazioni intercettate e dei documenti sequestrati); il EO diviene il costante protagonista dell'opera di discredito, attraverso l'uso strumentale de "Il Dibattito", dei magistrati reggini. Il tutto secondo un modello puntualmente conforme allo schema delineato dalle Sezioni unite nella sentenza sopra rammentata;
fermo restando che l'apporto fornito all'associazione venne realizzato con dolo diretto risultando tra le finalità perseguite dal EO (anche) quella di recare un consapevole contributo alla vita dell'associazione proprio gettando il discredito su quei magistrati in prima linea nella lotta alla criminalità organizzata. Secondo un modello ampiamente e rigorosamente descritto dall'ordinanza impugnata, con giudizio di fatto, incensurabile in questa sede di legittimità.
7. Inammissibili sono le doglianze incentrate sulle esigenze cautelari, alla luce dell'ampia, rigorosa motivazione dell'ordinanza, anche alla stregua del precetto dell'art. 275, comma 3, c.p.p.. 8. Identica è la sorte da riservare ai motivi nuovi in quanto involgenti censure non dedotte nel ricorso.
9. Il ricorso del Pubblico ministero è infondato.
9.1. Il codice penale ha configurato come autonomo delitto la violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, ad un rappresentante di esso o ad una qualsiasi Autorità costituita in collegio, per impedirne in tutto o in parte, anche temporaneamente, o per turbarne comunque l'attività (art. 338, 1 comma); reprimendo con la stessa pena chi commette il fatto per influire sulle deliberazioni collegiali di imprese che esercitano servizi pubblici o di pubblica necessità, qualora tali deliberazioni abbiano per oggetto l'organizzazione o l'esecuzione dei servizi (art. 338, 2 comma).
Ritiene la Corte che la fattispecie di reato prevista dall'art. 338 c.p. non possa realizzarsi nei confronti di soggetti diversi da quelli costituiti in collegio.
Una simile scelta ermeneutica deriva, anzi tutto, dalla lettera del 1 comma dell'art. 338 che definisce soggetto passivo del reato il Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o una sua rappresentanza o una pubblica autorità costituita in collegio;
così facendo intendere che il termine collegio sintetizza il richiamo ai Corpi ed alle rappresentanze.
9.2. La Relazione ministeriale sul progetto del codice penale (2^, 146), riferendosi all'analoga fattispecie prevista dall'art. 188 del codice del 1889 - che usava l'espressione "altre Autorità, uffici o istituti pubblici" ma, senza distinguere se monocratici o collegiali - così argomentava: "Non avranno più ragione di essere le dispute a cui ha dato luogo il codice del 1889, al fine di stabilire quali organi pubblici non compresi nelle indicazioni precedenti, siano considerati nella locuzione dell'articolo..... Per la chiara locuzione del progetto, invero, è evidente che la costituzione in collegio è condizione inderogabile, perché le altre Autorità, che non siano un corpo politico, amministrativo o giudiziario, rientrino nella previsione dell'art. 344 (ora 338)". E che l'ipotesi criminosa non fosse circoscritta alle offese rivolte ad organi collegiali risultava testualmente dal 3 comma dell'art. 197 che, in tema di autorizzazione a procedere, distingueva tra corpi costituiti o non costituiti in collegio (ivi compresi il magistrato o i magistrati offesi in udienza). Una previsione assente nel codice del 1930 che però contempla il collegio quale soggetto passivo del reato, non soltanto nel primo, ma anche - con assoluta valenza significante - nel secondo comma dell'art. 338, ove sono indicate, quali uniche soggettività passive, gli organi collegiali di imprese che esercitano servizi pubblici (per di più istituendo un identico regime sanzionatorio rispetto ai medesimi comportamenti realizzati nei confronti di un corpo politico, amministrativo o giudiziario) oltre che nell'art. 342 (oltraggio a corpo politico, amministrativo o giudiziario).
La precisazione sopra ricordata, formulata, peraltro, in un periodo storico in cui la disciplina degli organi collegiali non era stata ancora tecnicamente definita in modo rigoroso, non solo sul piano dogmatico ma pure sul piano legislativo, pare davvero inconferente solo ove si rifletta al regime dell'autorizzazione a procedere dettato dall'art. 197 del codice del 1889.
Diviene, piuttosto, significativo rammentare che in sede di Commissione di revisione del progetto del 1887 (Verb. n. 23^) il relatore notò: "Si aggiunse e loro rappresentanze, perché il non parlare di queste lascerebbe una lacuna che notavasi nel progetto ministeriale, dovendo anche le rappresentanze dei corpi costituiti essere tutelate alla pari dei corpi medesimi, per es. una Commissione di inchiesta, la Giunta per le elezioni, e via dicendo". In un quadro che rivela l'assoluta centralità dell'organo collegiale quale persona offesa dal reato in esame. Per di più, comprendendo - forse con esemplificazioni tecnicamente non rigorose - fra tali soggettività anche le rappresentanze di organi collegiali, così da escludere il valore disgiuntivo dell'"o", cui dovrebbe, invece, conferirsi una designazione esplicativa.
9.3. La tesi che ravvisa nei "Corpi" indicati dall'art. 338 c.p. gli organi investiti di funzioni esercitabili solo collegialmente e non anche quelli i cui membri sono dotati di competenza e poteri di iniziativa autonomi appare, peraltro, sorretta, oltre che dalla più autorevole dottrina, anche dal diritto "vivente" di derivazione giurisprudenziale.
Per corpi politici vengono intesi quegli organismi che svolgono una funzione politica (come il Parlamento, il Governo, le Assemblee regionali, purché il fatto - se configurabile - non realizzi l'ipotesi di reato prevista dall'art. 289 c.p., i Consigli comunali;
cfr. Sez. 6^, 31 gennaio 1986, Lequio). Per corpi giudiziari tutti i collegi giudiziari permanenti o temporanei (cfr. Trib. Supr. Mil., 21 marzo 1975, Camassa), la commissione per il gratuito patrocinio (Cass., 21 giugno 1949), etc. Per corpi amministrativi i collegi che svolgono attività amministrativa (come il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti in sede non giurisdizionale, un consiglio dell'ordine professionale - Sez. 6^, 16 aprile 1971, Sabato - il consiglio dei docenti - Cass. 5 dicembre 1961), sempre escludendo la violenza o la minaccia non rivolte ad organi non collegiali (Sez. 3^, 13 dicembre 1963, in Riv. Pen., 1965, 2^, 118, che ha ritenuto non configurabile il parallelo reato di cui all'art. 342 c.p. rispetto all'oltraggio ad un reparto della Celere).
Le (rare) pronunce giurisprudenziali che (soprattutto con riferimento al reato di cui all'art. 342 c.p.) hanno affermato la ipotizzabilità del reato anche nell'ipotesi in cui il soggetto passivo sia un organo non collegiale sono tutte orientate in senso negativo quanto alla sussistenza del delitto nei casi di specie, con implicito rigetto - soprattutto considerando l'equivocità del termine "rappresentanza" se non riferito ad organi collegiali - di ogni espansione applicativa. Si è così statuito non è oltraggiato il corpo della Polizia di Stato mediante offese ad un suo rappresentante nei casi di presenza sparsa tra la folla di diversi appartenenti al corpo, come singoli comandati e impegnati in servizio d'ordine in un determinato luogo, richiedendosi, perché la fattispecie venga integrata, la presenza, ad esempio, di un picchetto d'onore, di una banda musicale, di un qualsiasi reparto organico schierato o adunato nel corso di una cerimonia o per l'adempimento di funzioni sue proprie (Sez. 6^, 30 maggio 1994, Marocchini); mentre, allorché si è affermata l'ipotizzabilità del delitto nel caso di oltraggio al Corpo dei vigili urbani, ciò è avvenuto soltanto obiter (e nei limiti del devolutimi), al fine di negare il potere del comune di costituirsi parte civile (Sez. 6^, 30 ottobre 1998, Di Vincenzo).
9.4. Dal complesso delle decisioni di questa Corte Suprema pare emergere che la violenza o minaccia ad un "Corpo" che non sia costituito in collegio sia ravvisabile solo nei confronti di sue rappresentanze.
La giurisprudenza ha, infatti, sempre insistito, nell'affermazione che, per corpo politico, amministrativo o giudiziario, ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 338 (o dell'art. 342) c.p., deve intendersi l'organo pubblico dello Stato o dell'amministrazione statale indiretta nell'integrità della sua composizione, mediante la quale essa funziona, profilandosi altrimenti il reato di oltraggio nei confronti di più pubblici ufficiali (Sez. 6^, 3 dicembre 1996, Rizzi;
Sez. 6^, 6 ottobre 1994, Trovò; Sez. 6^, 2 aprile 1986, cit.), adottando, come si è già detto, una nozione restrittiva di rappresentanza (Sez., 6^, 30 maggio 1994, cit.). Analogamente, si è affermato che agli effetti di quanto previsto dall'art. 338 c.p., per "corpo" politico, amministrativo o giudiziario deve intendersi una autorità collegiale che eserciti una delle suddette funzioni, in modo da esprimere una volontà unica tradotta in atti che siano riferibili al collegio e non ai singoli componenti che alla formazione di tale volontà concorrono (Sez. 6^, 1 marzo 2000, Pagni). Una sola decisione ha affermato, invece, che, ad integrare il reato di minaccia ad un corpo giudiziario è sufficiente che la minaccia venga indirizzata nei confronti del collegio o di taluni suoi componenti al fine di alterare il normale svolgimento delle funzioni (Sez. 6^, 17 marzo 1995, De Roma). Ma una simile linea interpretativa sconta, oltre tutto, una nozione di "rappresentanza" che non può trovare ingresso con riferimento all'esercizio dell'attività giurisdizionale;
solo considerando la rappresentanza del corpo presuppone comunque l'attribuzione del potere di agire in nome e per conto del collegio;
una situazione, peraltro, relativamente ai corpi giudiziari, di scarsa valenza considerata la costituzionalizzazione della precostituzione ex lege del giudice naturale.
Deve, dunque, concludersi che con l'art. 338 c.p. non è protetta un'attività di cooperazione non costituente attività collegiale in senso giuridico, derivante, cioè, dall'organo che ha per titolari più persone le quali in misura eguale compongono insieme un unico complesso adottando, di regola, atti denominati deliberazioni. Oggetto della tutela penale è il funzionamento ed il prestigio della pubblica amministrazione in senso lato, al fine di garantire la sicurezza e la libertà di determinazione e di azione dei pubblici uffici impersonalmente considerati e delle imprese esercenti servizi pubblici o di pubblica necessità, contro la violenza o la minaccia diretta ad impedire, a turbare o a coartare l'esercizio delle loro funzioni ovvero l'organizzazione o l'esecuzione dei loro servizi. Al fine di determinare gli organi pubblici tutelati dall'art. 338 c.p. il riferimento al "corpo" appare del tutto insufficiente,
dovendo tale espressione prender forma attraverso il richiamo a "qualsiasi autorità costituita in collegio.
Seguendo, dunque, i modelli ermeneutici già additati dalla giurisprudenza anche a proposito dell'art. 342, è la collegialità che contrassegna la soggettività passiva;
dunque, nel caso di specie, non essendo stata rivolta la minaccia ad un organo collegiale, ma a singoli magistrati, diviene inipotizzabile il reato addebitato al capo B).
9.4. In ogni caso, resta insuperabile la motivazione adottata dal giudice a quo, nella parte in cui ha sottolineato come "l'aggressione in danno di singoli magistrati, ancorché, a loro volta, membri di organi collegiali.... non rientra nell'ambito della tutela della norma incriminatrice de quo, allorché è indirizzata a turbare o impedire l'operato dei giudici individualmente considerati e non anche quali contitolari di funzioni esercitabili solo collegialmente".
10. Al rigetto del ricorso del EO consegue la sua condanna al pagamento delle spese processuali.
11. Ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, delle norme di attuazione del codice di procedura penale, non conseguendo dalla presente sentenza la remissione in libertà del EO, si dispone che la cancelleria trasmetta copia di questo provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario nel quale è detenuto il ricorrente AO EO.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del Pubblico Ministero. Rigetta il ricorso di EO AO che condanna al pagamento delle spese processuali. Dispone che la cancelleria trasmetta copia di questo provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario nel quale è detenuto il ricorrente.
Così deciso in Roma, il 18 maggio 2005.
Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2005.