Sentenza 7 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/05/2001, n. 6353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6353 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DE6 35 3/01 LA CORTE SUPREMADI SSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Domene deurlifien erisarcimento cree Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Помне - Presidente-CALFAPIETRA Dott. Vincenzo R.G.N. 16527/99 Cron.14135 Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Rep. 282 Consigliere Rel. Consigliere- Dott. TO VELLA Ud.31/01/01 SPAGNA MUSSO Consigliere Dott. Enrico Consigliere- Dott. Roberto Michele TRIOLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. S2 SENTENZA per diritti 1.3000 07.0506 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE DE IE, TI AT, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE ANGELICO 38, presso lo Art studio dell'avvocato VINCENZO SINOPOLI, che li difende CANCELLERIA unitamente all'avvocato SANTE BORDONE, giusta delega in atti;
- ricorrenti
contro
DE TO NT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SISTINA 121, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO PANUCCIO, che lo difende, giusta delega in 2001 atti;
193 -1- controricorrente avverso la sentenza n. 112/98 della Corte d'Appello di REGGIO CALABRIA, depositata il 17/07/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica the udienza del 31/01/01 dal Consigliere Dott. TO VELLA;
udito l'Avvocato Alberto PANUCCIO, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 23 gennaio 1984 IE LE e AT RA, proprietari del piano attico dell'edificio sito in Reggio Calabria a via Vittorio Veneto n. 87, citarono, davanti al Tribunale di Reggio Calabria, TO De TO esponendo quanto segue: Il convenuto, dopo avere acquistato la soprastante terrazza, aveva su di essa intrapreso la costruzione di una sopraelevazione i cui lavori, dopo una sospensione disposta dalla Autorità amministrativa, perché risultavano eseguiti senza le prescritte autorizzazioni e in violazione delle norme urbanistiche e antisismiche, aveva ripreso e completato, in virtù di una concessione in sanatoria. Tuttavia il De TO aveva aperto nella parete esterna dell'appartamento costruito sull'intera superficie della terrazza, alcune vedute a distanza illegale dal loro terrazzo sottostante, e installato un tubo di scarico che attraversava la soletta di un balcone dell'appartamento di cui essi erano i proprietari. Ciò premesso, chiesero la sua ' condanna all'eliminazione delle opere illegittime e al risarcimento del danno. Il convenuto, costituitosi in giudizio, si oppose all'accoglimento delle pretese degli attori, e, con domanda riconvenzionale, chiese l'accertamento del proprio diritto ad estendere la costruzione fino al limite esterno sulla via pubblica e alla verticale dei piani sottostanti. Dopo l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, nell'udienza del 24 marzo 1986, il difensore degli attori, con riferimento ad alcune osservazioni del proprio consulente, chiese l'acquisizione di determinati documenti, e un supplemento di 1. NOIZ consulenza o, quanto meno l'audizione del tecnico d'ufficio per riferire, tra l'altro, 22se la costruzione del superattico era o non in contrasto con le norme vigenti di edilizia antisismica, tenendo presenti anche le limitazioni imposte dalle prescrizioni ⚫ urbanistiche". • Il procuratore dell'appellato si oppose all'accoglimento di tale istanza perchè, a suo avviso, "riguardava temi completamente estranei all'oggetto della causa, delimitato dall'originario petitum. Con sentenza del 31 dicembre 1987 il Tribunale respinse le domande degli attori e la riconvenzionale del convenuto. aver Il LE e la RA proposero impugnazione chiedendo, in riforma della decisione di primo grado, la condanna del convenuto: a)- alla demolizione della sopraelevazione, perché non conforme alle norme antismiche e a quelle urbanistiche, ovvero al suo adeguamento a tali disposizioni;
b)-in subordine al risarcimento del danno per il diminuito valore del loro immobile, causato dalla sopraelevazione costruita in violazione delle dette norme;
c)- "in via ulteriormente gradata, alla eliminazione della parte di sopraelevazione con balcone, non costruita a filo con il muro perimetrale della parte di edificio sottostante e al risarcimento del danno". Resistette al gravame la controparte e la Corte d'appello di Reggio Calabria, con sentenza del 17 luglio 1998, ha confermato la pronuncia di primo grado, avendo ritenuto che i motivi dell'appello proposti dal LE e dalla RA contenevano • delle domande nuove inammissibili, perché vietate dall'art.345 del codice di 2. procedura civile. In particolare, la Corte ha osservato, con riguardo ai primi due motivi di gravame, che • la novità concerneva sia il petitum sia la causa petendi, in quanto gli attori nell'atto di citazione, pur prospettando, in premessa, situazioni di violazione della legge antisismica ed urbanistica, non avevano proposto alcuna domanda di demolizione della nuova opera ai sensi degli art. 1127 2° comma dell'art. 872 del codice civile, ma m avevano chiesto la condanna del convenuto "all'eliminazione delle vedute dirette con la rimozione delle finestre e dei balconi muniti di parapetto e del tubo installato ка abusivamente e fuoriuscente al cornicione sovrastante il loro balcone". Nel corso del giudizio (udienza 24.3.1986) gli attori avevano formulato tali istanze, ma su di esse il // convenuto aveva rifiutato di accettare il contraddittorio. Nell'udienza di precisazione delle conclusioni di primo grado gli stessi attori si erano limitati a confermare le richieste contenute nella citazione e a chiedere un supplemento di consulenza. Con riferimento al terzo motivo ha affermato che: "gli attori in primo grado...non avevano proposto alcuna domanda ai sensi dell'art. 1127 comma 2° e comma 3° cod. cod.civ.,per pretesa violazione di norme antisismiche o edilizie e per asserita notevole diminuzione di aria e di luce per il piano sottostante, ma si erano limitati ad esercitare un'azione negatoria servitutis. Il LE e la RA ricorrono per cassazione con un motivo.
3. NO A C S MOTIVI DELLA DECISIONE. Con l'unico motivo del ricorso, denunziandosi la violazione dell'art. 345 del codice di procedura civile in relazione all'art. 360 n.5 dello stesso codice, si censura la sentenza impugnata per avere la Corte d'appello ritenuto erroneamente inammissibili le istanze contenute nei motivi di gravame, sebbene "avessero la stessa radice di quelle esposte nel giudizio di primo grado, essendo il presupposto di esse costituito pur sempre dalla illegittimità del superattico, perché costruito in violazione delle norme antisismiche e urbanistiche." им * Il motivo è infondato. La modificazione della causa petendi determina l'introduzione di una domanda nuova preclusa in appello ai sensi dell'art. 345 del codice di procedura civile, se comporti la prospettazione di una situazione giuridica che, essendo diversa da quella esposta nel giudizio di primo grado, introduca nel processo un altro tema d'indagine. Nella specie, la Corte del merito ha ritenuto nuova e, quindi, inammissibile la domanda proposta con l'atto d'appello, e il suo giudizio è corretto,perché si è con essa introdotto nel processo un nuovo thema decidendi, essendosi fatta valere una pretesa (richiesta di demolizione della costruzione sopraelevata per violazione delle norme antisismiche ed urbanistiche) diversa per natura giuridica, presupposti di fatto e contenuto precettivo, da quella dell'atto di citazione davanti al Tribunale (richiesta di eliminazione delle vedute e del tubo). Conseguono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente a rimborsare al 4. controricorrente le spese del giudizio di cassazione e a pagargli gli onorari difensivi. P. T. M. la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità a favore del controricorrente. Liquida dette spese in lire. 220,200 e gli onorari d'avvocato in lire due milioni cinquecentomila. Roma 31 gennaio 2001. Il presidente. • Il consigliere estensore. хори (dott. V.Calfapiętra) (dott. A. Vella) Wheresie Alf IL CANCELLERE C1 Francesco Catania 100 250.000 DEPOSITATO IN CANCELLERIA hooos 7 MAG. 2001 Roma IL CANCELY PRE C1 TOT: 290000 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA Registrato in data 2.5. LUG 2001 – aln.
3.5.8.42 versate C. 290.000 DUECENTONOVANT MA S. p. Il Dirigent Il Responsabile Servizio Atti Ciudiziar (D.ssa Maria D IFPO. (lire (Dr. MRACCICHINI) IL DIRIGENTE AREA SERVIZI (D.ssa M. Grazia DI FILIPPO) i n