CASS
Sentenza 13 dicembre 2023
Sentenza 13 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/12/2023, n. 49629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49629 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. NA IT, nato OL 1'11/02/1964 2. NA MA, nato a [...] il [...] 3. UA IA, nato a [...] il [...] 4. CU RO, nato a [...] il [...] 5. LL IO, nato a [...] il 30/017:1972 6. BE IT, nato a [...] il [...] 7. CA VA, nato ad [...] il [...] avverso la sentenza del 16/12/2022 della Corte di Appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Amoroso;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità di tutti i ri- corsi;
lette le conclusioni scritte dell'avv. Marcello Belsito, difensore di IT NA, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 49629 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: AMOROSO RICCARDO Data Udienza: 07/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di Appello di Bari, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari emessa in data 6 dicembre 2021, ha rideterminato le pene inflitte con il riconoscimento della continuazione nei confronti di: -NA IT, in anni sei, mesi dieci e giorni venti di reclusione per i reati di cui ai capi 1), 2), 3), 3-bis), 4), 47), 48); - NA MA, esclusa la contestata recidiva e previo riconoscimento delle cir- costanze attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante dell'art. 80 co.2, T.U. Stup., in un anno mesi sei e giorni venti di reclusione ed euro 5 mila di multa, per i reati di cui ai capi 3) e 4); - UA IA, tenuto conto delle circostanze attenuanti generiche già concesse, in anni otto mesi nove e giorni tre di reclusione, per i reati di cui ai capi 1),2),3),3-bis), - 4bis),5),6),7),8),9),10),11),12),13),14),15),16),17),18),19),20),21),22),23),24 ),25),26),27), 28), 29), 30), 31), 32),33), 34), 35) e 36); - CU RO, esclusa la recidiva, riconosciuta l'attenuante ex art. 74, comma 7, T.U. cit., tenuto conto delle circostanze attenuanti generiche già concesse, in anni sette e mesi quattro di reclusione, per i reati di cui ai capi 1), 5), 6),7),8),9),11), 12), 13), 14), 16), 17),18),19),20),21),22), 23,) 24), 25), 26), 28), 29), 30),33),34),35),36), 38), 39), 42), 46) e 47), uniti dal vincolo della continuazione compreso l'aumento di pena con il giudicato esterno;
- LL IO, tenuto conto delle circostanze attenuanti generiche già con- cesse, in anni sette mesi tre e giorni ventitré di reclusione, per i reati di cui ai capi 1), 5), 6), 9), 20), 39), 41), 42) e 43); - BE IT, esclusa la recidiva e tenuto conto delle circostanze attenuanti ge- neriche già concesse, in anni sette e mesi due di reclusione, per i reati di cui ai capi 1), 7), 13), 20), 23,) 24), 25), 29), 38)„ 39), e 43), uniti dal vincolo della continuazione compreso l'aumento di pena con il giudicato esterno. Ha confermato la condanna di CA VA alla pena di un anno e mesi quattro di reclusione e di euro quattromila di multa per il reato di cui al capo 4). CU RO, UA IA, LL IO, BE IT e NA IT sono stati condannati per il reato di associazione finalizzata al narcotraffico di cui agli artt. 74 commi, 1 e 2, d.P.R. 309/90 con l'aggravante transnazionale ex art. 61-bis cod. pen. loro ascritto al capo 1), oltre che per i reati-fine di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. cit., loro rispettivamente ascritti. Nei confronti degli imputati LL IO, UA IA, CU RO, NA IT è stata disposta la confisca ai sensi degli artt. 240-bis cod. 2 pen., 73, comma 7-bis, 74, comma 7-bis, d.P.R. cit. dei rispettivi beni in sequestro specificati nel dispositivo. Nel corso del giudizio di appello i ricorrenti LL, UA, NA IT, NA MA, BE hanno rinunciato ai motivi sulla responsabilità insi- stendo solo su quelli relativi al trattamento sanzionatorio e sulla confisca, CU RO ha rinunciato ai motivi sul ruolo rivestito in seno al sodalizio e sulla trans- nazionalità insistendo sui motivi inerenti al trattamento sanzionatorio ed all'atte- nuante dell'art. 74, co. 7, T.U. cit., CA VA ha insistito su tutti i motivi di appello compresi quelli afferenti all'accertamento della responsabilità. 2. Tramite il proprio difensore di fiducia, avv. Marcello Belsito, ha proposto ricorso IT NA, articolando i motivi di seguito indicati. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 73, comma 7-bis, e 74, comma 7-bis, d.P.R. 309/90 in tema di confisca. Adduce il ricorrente che la confisca obbligatoria, prevista dalle citate disposi- zioni, ha natura di misura di sicurezza e come tale è soggetta alla verifica del presupposto della pericolosità sociale rapportato alle capacità reddituali del proprio nucleo familiare al momento dell'acquisto del bene (si richiamano le Sez. U, del 26/6/2014 n. 4880 che assimilano la confisca alle misure di prevenzione patrimo- niale ai fini dell'applicazione dell'art. 200 cod. pen.). Al riguardo si censura come erroneo il riferimento fatto in sentenza alla con- fisca per equivalente del profitto o del prodotto del reato ed alla differenziazione dalle misure di prevenzione per ritenere irrilevante la collocazione temporale dell'acquisto del bene rispetto alla perimetrazione temporale della pericolosità. Si osserva che l'immobile di Bisceglie sito in via Giovanni Bovio di proprietà di IT NA e della moglie NA OC è stato acquistato il 7 febbraio 2011 mentre i reati ascritti al NA si collocano nell'anno 2017, oltre sei anni dopo l'acquisto del predetto immobile. Analoghe considerazioni valgono per le quote sociali della società "De Bari NI e NA IT" S.a.s., il cui acquisto risale al 2010. Si obietta, altresì, che i principi richiamati dalla Corte di appello in tema di irretroattività della normativa sulla confisca sono desunti dalla sentenza n. 31617 delle Sezioni Unite che si riferisce alla confisca per equivalente ex art. 322-ter cod.pen. e non a quelle del comma 7-bis degli artt. 73 e 74 in terna di stupefacenti. Sempre con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione sempre agli artt. 73, comma 7-bis, e 74, comma 7-bis, d.P.R. cit., in tema di confisca con riguardo al requisito della capacità reddituale ed economica e patrimoniale del nucleo familiare NA-OC. 3 (-37 ù. Sotto tale profilo si osserva che la difesa ha assolto al proprio onere di alle- gazione a dimostrazione della capienza economica rispetto agli acquisiti dei beni confiscati, sulla base di elementi di fatto che sono stati sminuiti dalla Corte in violazione del principio che esclude la necessità di una prova rigorosa e formale delle disponibilità finanziarie a distanza di molti anni dagli acquisti. In particolare, la consulenza tecnica della difesa (Dell'Olio) ha fornito ampia giustificazione dei predetti acquisti grazie alle risorse finanziare derivanti dalle vendite di un immobile (via Don Minzoni) e del natante "Oriente" avvenute nel 2007, e dell'ulteriore vendita nel 2010 di un immobile di CA NA, da cui sono derivate complessivamente delle entrate di circa 300 mila euro. Si censurano, poi, come illogiche le valutazioni operate e frutto di travisa- mento i rilievi sulla destinazione della sommia di 135 mila euro per pagare un mutuo ipotecario dell'importo di 158 mila a fronte di un debito in realtà di soli 25.882,00 gravante esclusivamente sull'ex-coniuge della CA. Analoghe cen- sure vengono mosse sul ricavato della vendita del motopeschereccio "Oriente" e sui redditi percepiti nell'anno 2007 pari a 48.128 'e sulla conseguente capacità economica di circa 365 mila euro. 2.2. Con il secondo motivo deduce vizio della motivazione e violazione di legge in relazione alla confisca degli stessi beni disposta anche ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen. Si evidenzia come sia erronea la mancata verifica della c:ongruenza tempo- rale degli acquisti rispetto alla data del commesso reato e si ripropongono le stesse argomentazioni sulla allegazione di elementi idonei a dimostrare la capacità patri- moniale dei due coniugi alla data dei già menzionati acquisti avvenuti negli anni 2010 e 2011. 2.3. Con il terzo motivo deduce vizio della motivazione sul trattamento san- zionatorio perché sebbene sia stato messo in evidenza il comportamento proces- suale collaborativo (ha rinunciato ai motivi sulla responsabilità), le circostanze at- tenuanti generiche non sono state applicate nella loro massima estensione e gli aumenti di pena per la continuazione andavano maggiormente contenuti. 3. Tramite il proprio difensore di fiducia, avv. Marcello Belsito, ha proposto ricorso MA NA, articolando unico motivo in relazione al mancato ricono- scimento del beneficio della sospensione condizionale della pena. In particolare, la Corte di appello dopo aver ridotto la pena inflitta al di sotto della soglia della concedibilità del beneficio l'ha negato in ragione del precedente specifico sebbene relativo ad una sentenza di patteggiamento risalente al 2007 e, quindi, senza considerare l'intervenuta estinzione del reato per decorso del tempo ai sensi del comma 2 dell'art. 445 cod. proc. pen. 4 4. Tramite il proprio difensore di fiducia, avv. Fabrizio Caniglia, ha propo- sto ricorso RO CU, articolando i motivi di seguito indicati. 4.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione del massimo di riduzione di 2/3 previsto dall'attenuante di cui all'art. 74, comma 7, d.P.R. 309/90, avendo la Corte di ap- pello applicato la minima riduzione. La valutazione operata dalla Corte di appello sarebbe illogica, perché dopo aver riconosciuto la piena attendibilità delle dichia- razioni rese dall'imputato alla DDA di Bari il 18 maggio 2022 ha applicato la minima riduzione della metà facendo riferimento alla natura del sodalizio ed al numero contenuto dei suoi componenti, quindi a parametri non rilevanti a tale fine. 4.2. Con il secondo motivo denuncia la carente motivazione in merito alla mancata applicazione della massima riduzione prevista per le circostanze atte- nuanti generiche, valorizzando in modo illogico il ruolo predominante dell'imputato nel sodalizio. 5. Tramite il proprio difensore di fiducia, avv. Raffaele Quarta, ha proposto ricorso IO LL articolando i motivi di seguito indicati. 5.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione alla dupli- cazione di pena per i reati sub capi 6) e 9), ricompresi per assorbimento nel capo 5). Si rappresenta che sebbene la questione dedotta nei primi due motivi di appello sia stata oggetto di rinuncia, poiché incide sulla legalità della pena, andava comunque rilevata di ufficio, poiché i capi 6) e 9) attengono ,a delle condotte di detenzione e cessione consumate il 21, 24, 25 e 31 luglio del 2017 relative alla stessa sostanza stupefacente oggetto dell'approvvigionamento ascritto al capo 5) di 648 kg di hashish, consumato il 20 luglio 2017. Si rileva, inoltre, l'erroneo riferimento al capo 3) non ascritto all'imputato in luogo del capo 5), e si rileva come la Corte di appello non abbia comunque disposto alcun aumento per il capo 9). 5.2. Con il secondo motivo denuncia vizio della motivazione in merito alla confisca per equivalente del conto corrente e dell'autovettura intestati al ricor- rente, oltre che del 50% delle unità immobiliari site in Andria alla via Ostuni. Si osserva che è stato omesso ogni motivazione rispetto al rilievo difensivo che gli immobili non sono nella disponibilità dell'imputato, essendone risultato uni- camente intestatario formale per la quota di metà, trattandosi di costruzioni edifi- cate dopo la loro demolizione con il ricavato della vendita di un bene di proprietà esclusiva della moglie. 5 6. Tramite il proprio difensore di fiducia, avv. Nicola Quaranta, ha proposto ricorso IT BE articolando un unico motivo di seguito indicato. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'annessa specifica- zione sia dell'aumento di pena operato per la circostanza aggravante dell'art. 61- bis cod. pen. e sia della diminuzione di pena per le riconosciul:e attenuanti gene- riche. Si osserva che, non essendo possibile comprendere il calcolo della pena ope- rato dalla Corte, risulta violato il principio di legalità della pena, rimanendo incom- prensibile la decisione sulla dosimetria della pena irrogata. 7. Tramite il proprio difensore di fiducia, avv. Giangregorio De Pascalis, ha proposto ricorso VA CA, articolando i motivi di seguito indicati. 7.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussunzione della condotta del ricorrente nel paradigma dell'in- termediazione. Premesso che al CA si contesta di aver fatto da intermediario tra i coimputati NA ed altro soggetto non identificato (soprannominato "il cugino") per l'offerta in vendita di un quantitativo di sostanza stupefacente rinvenuto ca- sualmente in mare dall'equipaggio del Motopeschereccio Tonia, si obietta che le emergenze in atti - in particolare le risultanze delle intercettazioni - non hanno consentito di accertare il momento della consegna del campione, l'esito della trat- tativa, e quindi neppure di provare la effettiva volontà di concludere un negozio di cessione della sostanza stupefacente, non essendo sufficiente l'avvio di un'attività di cessione (cfr. Sez. 1, n. 6180 del 27/11/2019). 7.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di moti- vazione in relazione alla mancata qualificazione ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 delle condotte contestate per il rilievo del dato ponderale de- sunto dal contenuto di intercettazioni ambigue (per i riferimenti al "neon" e alle "lampadine"), data l'assenza di elementi certi che la trattativa avesse avuto ad oggetto quantitativi non minimali, considerato che il riferimento al quantitativo rinvenuto in mare prescinde da quello effettivamente movimentato dal CA. 7.3. Con il terzo motivo ricorso deduce l'omessa motivazione in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche perché in stridente contrasto con le argomentazioni poste a sostegno della intervenuta concessione in favore del Car- butti della circostanza di cui all'art.114 cod. pen. 8. Tramite il proprio difensore di fiducia, avv. Domenico P. Regina, Gia- como UA ha proposto ricorso, articolando due motivi. 6 8.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 73, comma 7-bis, e 74, comma 7-bis, d.P.R. n. 309/90 con riguardo alla confisca dell'unità immobiliare sita nel Comune di Bisceglie, in con- trada PI e della ditta individuale avente ad oggetto il commercio di articoli casalinghi, con sede in Bisceglie alla via della Comunità Europea n.2/B. Si reiterano le stesse argomentazioni del primo motivo di ricorso proposto dal ricorrente IT NA sulla natura di misura di sicurezza della confisca spe- ciale prevista dalle predette disposizioni, e quindi sulla rilevanza della collocazione temporale dell'acquisto del bene rispetto alla data di consumazione dei reati. Si osserva che l'immobile di Bisceglie di proprietà del ricorrente è stato acquistato alla fine degli anni 90 (nell'anno 1999) mentre i reati ascritti si collocano nel biennio 2017-2018, quindi molti anni dopo l'acquisto del predetto immobile. Analoga verifica è stata omessa rispetto alla data degli investimenti per l'apertura della ditta individuale. 8.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motiva- zione in relazione in relazione sempre agli artt. 73, comma 7-bis, e 74, comma 7- bis, d.P.R. cit. in tema di confisca con riguardo al requisito della capacità reddituale ed economica e patrimoniale dei coniugi UA. Anche sotto tale profilo si propongono le stesse doglianze articolate nel ricorso di NA IT, osservandosi che la difesa ha assolto al proprio onere di allegazione a dimostrazione della capienza economica rispetto agli acquisti dei beni confiscati, sulla base di elementi di fatto che sono stati sminuiti dalla Corte in violazione del principio che esclude la necessità di una prova rigorosa e formale delle disponibilità finanziarie a distanza di molti anni dagli acquisti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Tutti i ricorsi sono inammissibili. I motivi dedotti dai ricorrenti IT NA, IA UA e Anto- nio LL possono essere trattati congiuntamente rispetto alla comune que- stione della rilevanza del momento temporale dell'acquisto dei beni sottoposti a confisca per equivalente. Si tratta di una questione manifestamente infondata per le ragioni già cor- rettamente esposte nella sentenza impugnata. È evidentemente del tutto errata l'equiparazione sostenuta dai ricorrenti tra la confisca cd. allargata, anche detta per sproporzione, prevista dall'art. 240-bis cod. pen., richiamata dall'art. 85-bis del d.P.R. n. 309/90 per i delitti in materia di stupefacenti, e la confisca c.d. per equivalente del profitto o del prodotto del reato prevista dagli artt. 73, comma 7-bis, 74-comma 7-bis, d.P.R. cit. 7 È qui sufficiente ribadire che la confisca obbligatoria per equivalente dei beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al profitto o al prodotto del reato, prevista dalle disposizioni surrichiamate, prescinde radicalmente da un rapporto dì derivazione dal reato, perché ha riguardo unicamente al valore patri- moniale dell'utilità conseguita tramite il reato e colpisce, quindi, qualunque bene rinvenuto nella disponibilità del reo, anche se pacificamente acquistato prima della commissione del reato e con risorse di indiscussa lecita provenienza. La confisca "in casi particolari", o per sproporzione, di cui all'art. 240-bis cod. pen. colpisce, invece, gli incrementi patrimoniali di chi abba commesso determinati reati in ragione della presunzione relativa della loro riconducibilità ai proventi delle attività criminali poste in essere dal condannato, allorchè si tratti di beni o utilità di valore sproporzionato al proprio reddito o alla propria attività economica. Si tratta di provvedimenti ablatori che hanno perciò presupposti del tutto differenti e che non possono di certo essere assimilati sotto il profilo della verifica della correlazione tra il reato ed il bene confiscabile, atteso che solamente rispetto alla confisca per sproporzione la giurisprudenza ha ritenuto rilevante il criterio di "ragionevolezza temporale", mutuandolo dalla perimetrazione temporale della pe- ricolosità criminale prevista dalla disciplina per la confisca quale misura di preven- zione patrimoniale (vedi, Sez. U, n. 27421 del 25/02/2021, Crostella, Rv. 281561; Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli ed altro, Rv. 262605). Solo per la confisca di sproporzione assume rilevanza, infatti, il tempus dell'acquisto del bene, essendo richiesto che esso non sia talmente lontano dall'e- poca di realizzazione del "reato-spia" da determinare l'irragionevolezza della pre- sunzione di derivazione da una attività illecita„ sia pure diversa e complementare rispetto a quella giudicata (Sez. 1, n. 41100 del 16/04/2014, Persichella, Rv. 260529; Sez. 4, n. 35707 del 07/05/2013, D'Ettorre, Rv. 256882; Sez. 1, n. 2634 del 11/12/2012, Capano, Rv. 254250, Sez. 4, n. 12734 del 16/01/2014, Valen- tino). Detto criterio di ragionevolezza temporale non assume, invece, alcuna rile- vanza rispetto alla confisca per equivalente, non afferendo questa agli incrementi patrimoniali che risultino sproporzionati al reddito e che si presumono frutto di accumulazione illecita, ma avendo riguardo unicamente alla finalità di apprendere l'accrescimento di valore patrimoniale conseguente al reato, attraverso una ope- razione di carattere aritmetico, senza che rilevi minimamente la provenienza lecita o illecita dei beni confiscati, potendosi trattare di beni acquisiti con proventi leciti in un momento antecedente o successivo alla commissione del reato. La confisca per equivalente assolve una funzione sostanzialmente ripristina- toria della situazione economica, modificata in favore del reo dalla commissione 8 del fatto illecito, mediante l'imposizione di un sacrificio patrimoniale di corrispon- dente valore ed è, pertanto, connotata dal carattere afflittivo proprio della san- zione penale, mentre esula dalla stessa qualsiasi funzione di prevenzione che co- stituisce la principale finalità delle misure di sicurezza (ex plurimis, Sez. U, n. 18374 del 31/01/2013, Adami, Rv. 255037; Sez. 3, n. 18311 del 06/03/2014, Cialini, Rv 259103; Sez. 3, n. 23649 del 27/02/2013, D'Addario, Rv. 256164). Conseguentemente, rispetto alla confisca per equivalente non assumono al- cuna rilevanza le questioni dedotte con riferimento alla mancata applicazione del criterio di "ragionevolezza temporale", ossia della compatibilità temporale del mo- mento di acquisto dei beni con la presunzione di illecita accumwazione di ricchezza che rileva unicamente per la confisca di sproporzione. 2. Va, poi, osservato che è del tutto irrilevante che nei confronti di IT Mez- zina gli stessi beni siano stati confiscati anche ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen. La Corte di appello ha ritenuto di fare salva - sul piano formale - anche la confisca a tale titolo degli stessi beni, censurando le obiezioni difensive sulla in- sussistenza della sperequazione patrimoniale nel corso degli anni esaminati, ma senza fornire risposta rispetto al criterio della ragionevolezza temporale, conside- rato l'intervallo temporale decorso tra la data dei reati (2017) e la data degli ac- quisti avvenuti nel 2011. L'esistenza di un duplice titolo di confisca rende però privo di interesse il ri- corso di NA rispetto al vaglio dei presupposti della confisca degli stessi beni operata anche a norma dell'art. 240-bis cod. pen. Ove pure dovesse ritenersi fondata l'assenza dei presupposti per disporre la confisca di sproporzione sotto il profilo della ragionevolezza temporale, nessuna utile conseguenza si produrrebbe per il ricorrente, essendo gli stessi beni risultati validamente confiscati in base alle disposizioni che disciplinano la confisca per equivalente, non trattandosi di una confisca di sproporzione disposta per colpire incrementi patrimoniali in esubero rispetto alla quantificazione del valore del pro- fitto di reato. La Corte di appello ha indicato in circa un milione di euro il profitto indiviso gravante per il principio della solidarietà passiva ed il carattere afflittivo della con- fisca per equivalente su ciascuno degli affiliati. Per cui essendo stati ritenuti tutti i beni confiscati di valore congruo rispetto al profitto dei reati (non avendo nessuno dei ricorrenti impugnato tale profilo), le censure, che investono unicamente la c.d. confisca allargata degli stessi beni già validamente confiscati per equivalente, sono inammissibili per carenza di inte- resse. 9 Nei confronti del ricorrente UA si deve rilevare che neppure sussiste tale duplicazione di titoli, essendo la confisca dei suoi beni stata disposta solo per equivalente e non anche ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen. (vedi pag. 592 sen- tenza di primo grado). Quanto al ricorso di IO LL che censura solo la confisca "per equi- valente" rispetto ad un bene in comproprietà che si assume essere di proprietà esclusiva della moglie si deve rilevare la manifesta infondatezza della doglianza. La denunciata omessa motivazione rispetto al rilievo difensivo che gli immo- bili non sarebbero nella disponibilità dell'imputato, essendone soltanto intestatario formale per la quota di metà, è palesemente inammissibile. La Corte territoriale ha evidenziato come la consulenza di parte fosse diretta a dimostrare non già la proprietà esclusiva del bene da parte della moglie ma solo la congruità economica con i redditi del nucleo familiare. Pertanto, attesa l'assoluta irrilevanza di tale indagine rispetto al tipo di con- fisca (per equivalente), la questione della disponibilità dell'immobile non è stata oggetto di specifiche censure, essendo peraltro del tutto irrilevante che per la edi- ficazione degli immobili in comproprietà sia stato impiegato il ricavato della vendita di un bene di proprietà esclusiva della moglie, non contraddicendo tale circostanza la comproprietà del bene per il principio di accessione. L. 'intestazione fittizia del bene in capo all'imputato non suffragata dall'allega- zione di pertinenti elementi di fatto non può essere riproposta in questa sede per sollecitare una diversa valutazione di profili fattuali privi di concreta rilevanza ai fini dell'assunto difensivo. 3. Venendo ora all'esame delle altre doglianze poste a fondamento dei singoli ricorsi nell'ordine di esposizione dei motivi, deve rilevarsi con riferimento al terzo motivo dedotto nel ricorso di IT NA, che la sentenza impugnata ha motivato il trattamento sanzionatorio con l'estrema gravità dei reati, nel rispetto dei principi costantemente enunciati dalla giurisprudenza di legittimità e con mo- tivazione esente da vizi logici e giuridici. In particolare, ha ampiamente giustificato sia la mancata applicazione della massima riduzione prevista per le attenuanti generiche e sia la determinazione dei singoli aumenti per continuazione, in ragione del ruolo rivestii:o dal NA per aver messo il proprio motopeschereccio a disposizione del sodalizio per il trasporto via mare di carichi ingenti di marijuana dall'Albania. 4. Manifestamente infondate risultano anche le doglianze dedotte nel ri- corso di MA NA in relazione al mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena. 10 La Corte di appello ha correttamente applicato la normativa prevista dall'art. 164 u.c. cod. pen., come integrata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 95 del 28 aprile 1976, secondo cui ai fini della concedibilità sospensione condizionale della pena deve tenersi conto della pena inflitta anche se dichiarata sospesa nella prima condanna, che risulta ostativa quando cumulata con la nuova pena travalichi il limite dei due anni fissati dall'art. 163 cod. pen., non rilevando l'intervenuta estinzione del reato per decorso del tempo ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen. fuori dal caso cui con la sentenza di patteggiamento sia stata irrogata una pena non detentiva. Poiché nel caso di specie con la precedente sentenza di patteggiamento a pena sospesa era stata irrogata la pena di un anno e mesi sei di reclusione, la nuova pena irrogata con la successiva condanna, superando per effetto del cumulo con quella precedente il limite dei due anni, non poteva essere sospesa. 5. Passando al ricorso di RO Cuoc:ci, manifestamente infondate, ed in parte generiche, risultano le doglianze sulla applicazione della minima riduzione prevista dalla speciale attenuante della collaborazione di cui all'art. 74, comma 7, d.P.R. 309/90. Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la natura del sodalizio ed il numero contenuto dei suoi componenti sono stati correttamente presi in conside- razione per valutare la concreta utilità della collaborazione prestata dall'imputato alla stregua del momento temporale molto avanzato in cui la collaborazione è in- tervenuta rispetto alla fase dello svolgimento delle indagini, ovvero soltanto nel corso del giudizio di appello. La Corte di appello ha apprezzato, quindi, sotto tale profilo il contributo of- ferto dalla collaborazione come non particolarmente utile per l'accertamento dei reati, così come anche per il recupero di risorse, essendo gli altri imputati del sodalizio già tutti rei confessi ed essendo stata ravvisata l'utilità della collabora- zione rispetto essenzialmente al solo profilo dell'accertamento dell'entità dei pro- fitti ricavati dall'attività criminosa. L'attendibilità della collaborazione è un elemento neutro rispetto alla deter- minazione della pena poiché l'applicazione dell'attenuante presuppone necessaria- mente che la collaborazione sia stata valutata come attendibile. Parametro valido è, invece, quello dell'utilità della collaborazione in rapporto al tempo in cui essa interviene ed in relazione alla sua utilità per individuare altri correi diversi da quelli già individuati, come nel caso di specie,, anche per effetto delle rispettive personali confessioni. Parimenti immune da censure deducibili in questa sede è la motivazione in punto di mancata applicazione della massima riduzione prevista per le circostanz 11 attenuanti generiche, non essendo evidentemente illogica la considerazione del ruolo di primo piano assunto dall'imputato nel sodalizio. Le circostanze attenuanti generiche - che il primo Giudice aveva ritenuto equivalenti alla recidiva - sono state ribadite dalla Corte che ha escluso la recidiva dopo aver riconosciuto l'attenuante prevista al comma 7 dell'art. 73 cit., ma ha calcolato la riduzione per le generiche in mesi sei in ragione del ruolo di capo dell'associazione, considerata anche la svista, ad esso favorevole e non più emen- dabile, del Giudice del primo grado che aveva applicato la cornice edittale del par- tecipe (minimo dieci anni) anziché quella appropriata prevista per i capi e promo- tori (minimo venti anni). 6. Manifestamente infondati sono anche i motivi di ricorso di IO Scar- celli con i quali si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla duplicazione di pena per i reati sub capi 6) e 9), asseritarnente ricompresi per assorbimento nel capo 5). In particolare, è palesemente ingiustificata la pretesa di considerare la que- stione, dedotta nei primi due motivi di appello e poi oggetto di rinuncia, come rilevabile di ufficio perché afferente alla legalità della pena. L'assorbimento delle fattispecie ascritte capi 6) e 9), relative alle condotte di detenzione e cessione consumate il 21, 24, 25 e 31 luglio del 2017, in quella dell'approvvigionamento ascritto al capo 5) di 648 kg di hashìsh, consumato il 20 luglio 2017, presuppone la verifica sul piano dell'accertamento dei fatti della con- testualità delle condotte di approvvigionamento (capo 5) e di quelle di smercio (capi 6 e 9), oltre della circostanza che si tratti della medesima sostanza stupefa- cente. Non si verte, dunque, in tema di pena illegale ma di vaglio fattuale della sus- sistenza o meno di reati autonomi, stante la natura di reato a condotte plurime del delitto di cui all'art. 73 cit., che deve essere oggetto di uno specifico accerta- mento probatorio e non può, perciò, essere più dedotto in questa sede dopo la rinuncia ai corrispondenti motivi di appello. Prive di consistenza sono, infine, le ulteriori doglianze in ordine al riferimento al capo 3) anziché al capo 5), frutto di un chiaro ed evidente errore materiale, mentre rispetto al capo 9), non considerato dalla stessa Corte di appello ai fini dell'aumento - come dedotto dallo stesso ricorrente - risulta del tutto carente l'interesse del ricorrente a dolersi di una tale omissione. 7. Manifestamente infondato è anche il ricorso di IT BE con riguardo all'unico motivo dedotto per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'omessa specificazione sia dell'aumento di pena operato per la circostanza ag- gravante dell'art. 61-bis cod. pen. e sia della diminuzione di pena per le ricono- sciute circostanze attenuanti generiche. La Corte di appello ha operato ex art. 61-bis cod.pen. un aumento della pena base per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. cit. poi azzerandolo del tutto per effetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, pervenendo alla pena di anni dieci di reclusione, quale base di calcolo per i successivi aumenti disposti per la continuazione. I calcoli della pena sebbene non specificati in frazioni numeriche possono rite- nersi, dunque, senz'altro determinati in modo da consentire di verificare il rispetto dei previsti limiti di pena edittali unitamente all'osservanza del divieto di reforma- tio in pejus. Il Giudice di primo grado aveva specificato il seguente calcolo della pena: p.b. anni dieci per il reato di cui all'art. 74 cit., quale partecipe, aumento ex art. 61-bis cod.pen. ad anni tredici e mesi sei (in misura di poco superiore ad 1/3, corrispon- dente ad anni tredici e mesi quattro), ed aveva poi riconosciuto l'equivalenza tra le attenuanti generiche e la recidiva. Il Giudice di appello, dopo aver escluso la recidiva, ha disposto l'aumento obbligatorio previsto per la circostanza transnazionale di cui all'art. 61-bis cod. pen., senza specificarlo, ma evidentemente lasciandolo immutato rispetto al com- puto del giudice di primo grado (pari ad anni 13 mesi 6) e lo ha poi azzerato grazie alle attenuanti generiche, concesse espressamente non nella loro massima esten- sione ("in ragione delle quantità spesso ingenti di hashish, cd. bancali, acquistati con continuità dal prevenuto dagli associati con cui era in quotidiano contatto..." ). Va rammentato che l'aggravante transnazionale segue la disciplina del 416- bis.1 cod. pen. ai fini del concorso con le attenuanti e, quindi, resta fuori dal bi- lanciamento. In definitiva, la Corte di appello è pervenuta allo stesso risultato di una equivalenza tra le predette circostanze eterogenee, prima aumentando la pena per l'art. 61-bis cod. pen. e poi azzerando detto aumento in pari misura per effetto della riduzione dovuta al riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. Va solo precisato che il ricorso avrebbe avuto ragione di dolersi di tale moda- lità di calcolo solo ove la Corte di appello non avesse specificato le ragioni della mancata applicazione della massima riduzione prevista per le attenuanti generi- che, considerato che ove fossero state applicate nella loro massima estensione la pena base avrebbe dovuto essere inferiore a quella di anni dieci come determinata in appello. 13 L'applicazione delle generiche in misura inferiore al massimo era consentita nel giudizio di appello atteso che nel giudizio di primo grado le medesime circo- stanze erano state considerate equivalenti alla contestata recidiva. In definitiva, non è ravvisabile alcuna violazione del principio di legalità della pena o del divieto di reformatio in pejus, né è rilevabile una omessa motivazione sulla dosimetria della pena. 8. Parimenti inammissibili sono i motivi dedotti dal ricorrente VA Car- butti. Premesso che al CA si contesta di aver fatto da intermediario tra i coim- putati NA IT e NA MA ed altro soggetto non identificato (sopran- nominato "il cugino") per l'offerta in vendita di un quantitativo di sostanza stupe- facente rinvenuto casualmente in mare dall'equipaggio del motopeschereccio "To- nia", la valutazione delle emergenze in atti, in particolare di quelle costituite dalle risultanze delle intercettazioni, viene censurata attraverso una rilettura alterna- tiva a quella seguita nel giudizio di merito, non ammessa in sede di legittimità. La Corte di appello, oltre ad avere valorizzato la confessione resa dai coim- putati coinvolti (i due NA), ha operato una puntuale disarnina del contenuto delle intercettazioni poste a base della ricostruzione della vicenda relativa, dap- prima, al rinvenimento in mare da parte dei predetti marittimi di un carico di 20 kg. di marijuana proveniente da carichi precedentemente persi, e, poi, all'offerta in vendita di detta merce, previa consegna di alcuni campioni da sottoporre agli acquirenti, affidata al CA. Sul punto deve rammentarsi che integra il reato di intermediazione per la cessione di sostanza stupefacente, nella forma consumata, e non tentata, a norma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, l'attività svolta per procurare a terzi una partita di droga, risultando indifferente se materialmente questa sia stata o meno consegnata ai destinatari (cfr. Sez. 3, n. 38535 del 12/05/2015, Di Martino, Rv. 264633). Ugualmente inammissibile è il secondo motivo relativo alla mancata qualifi- cazione ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 delle condotte conte- state al CA. Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente la Corte ha analizzato le con- versazioni intercettate da cui emerge che il CA si è occupato di mostrare i campioni al "cugino" in relazione al prezzo dell'intero carico della droga costituito da diversi chili, non essendo evidentemente significativo il peso dei singoli cam- pioni per ricondurre il fatto nell'ipotesi tenue prevista dal comma 5 dell'art. 73 cit. Parimenti immune da censure deducibili in questa sede è la motivazione in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche. 14 Il La sentenza impugnata, nel rispetto dei principi costantemente enunciati dalla giurisprudenza di legittimità e con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha motivato il diniego con l'estrema gravità del delitto, quale desumibile dalla sua natura e dalle modalità di realizzazione, con l'intensità del dolo sotteso alla con- dotta illecita, con il comportamento antecedente e susseguente al reato, espres- sivo dell'assenza di qualsiasi forma di resipiscenza. Né è ravvisabile alcuna contraddizione logica tra il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e l'intervenuta concessione in favore del CA della circostanza di cui all'art.114 cod. pen., attesa la diversità degli elementi conside- rati ai fini della riconosciuta minima partecipazione del ricorrente al reato. Va ricordato che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti ge- neriche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62- bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92„ convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (cfr., ex multis, Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986). 9. Dalla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti„ oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro.
P.Q.M.
, Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 novembre 2023
udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Amoroso;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità di tutti i ri- corsi;
lette le conclusioni scritte dell'avv. Marcello Belsito, difensore di IT NA, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 49629 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: AMOROSO RICCARDO Data Udienza: 07/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di Appello di Bari, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari emessa in data 6 dicembre 2021, ha rideterminato le pene inflitte con il riconoscimento della continuazione nei confronti di: -NA IT, in anni sei, mesi dieci e giorni venti di reclusione per i reati di cui ai capi 1), 2), 3), 3-bis), 4), 47), 48); - NA MA, esclusa la contestata recidiva e previo riconoscimento delle cir- costanze attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante dell'art. 80 co.2, T.U. Stup., in un anno mesi sei e giorni venti di reclusione ed euro 5 mila di multa, per i reati di cui ai capi 3) e 4); - UA IA, tenuto conto delle circostanze attenuanti generiche già concesse, in anni otto mesi nove e giorni tre di reclusione, per i reati di cui ai capi 1),2),3),3-bis), - 4bis),5),6),7),8),9),10),11),12),13),14),15),16),17),18),19),20),21),22),23),24 ),25),26),27), 28), 29), 30), 31), 32),33), 34), 35) e 36); - CU RO, esclusa la recidiva, riconosciuta l'attenuante ex art. 74, comma 7, T.U. cit., tenuto conto delle circostanze attenuanti generiche già concesse, in anni sette e mesi quattro di reclusione, per i reati di cui ai capi 1), 5), 6),7),8),9),11), 12), 13), 14), 16), 17),18),19),20),21),22), 23,) 24), 25), 26), 28), 29), 30),33),34),35),36), 38), 39), 42), 46) e 47), uniti dal vincolo della continuazione compreso l'aumento di pena con il giudicato esterno;
- LL IO, tenuto conto delle circostanze attenuanti generiche già con- cesse, in anni sette mesi tre e giorni ventitré di reclusione, per i reati di cui ai capi 1), 5), 6), 9), 20), 39), 41), 42) e 43); - BE IT, esclusa la recidiva e tenuto conto delle circostanze attenuanti ge- neriche già concesse, in anni sette e mesi due di reclusione, per i reati di cui ai capi 1), 7), 13), 20), 23,) 24), 25), 29), 38)„ 39), e 43), uniti dal vincolo della continuazione compreso l'aumento di pena con il giudicato esterno. Ha confermato la condanna di CA VA alla pena di un anno e mesi quattro di reclusione e di euro quattromila di multa per il reato di cui al capo 4). CU RO, UA IA, LL IO, BE IT e NA IT sono stati condannati per il reato di associazione finalizzata al narcotraffico di cui agli artt. 74 commi, 1 e 2, d.P.R. 309/90 con l'aggravante transnazionale ex art. 61-bis cod. pen. loro ascritto al capo 1), oltre che per i reati-fine di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. cit., loro rispettivamente ascritti. Nei confronti degli imputati LL IO, UA IA, CU RO, NA IT è stata disposta la confisca ai sensi degli artt. 240-bis cod. 2 pen., 73, comma 7-bis, 74, comma 7-bis, d.P.R. cit. dei rispettivi beni in sequestro specificati nel dispositivo. Nel corso del giudizio di appello i ricorrenti LL, UA, NA IT, NA MA, BE hanno rinunciato ai motivi sulla responsabilità insi- stendo solo su quelli relativi al trattamento sanzionatorio e sulla confisca, CU RO ha rinunciato ai motivi sul ruolo rivestito in seno al sodalizio e sulla trans- nazionalità insistendo sui motivi inerenti al trattamento sanzionatorio ed all'atte- nuante dell'art. 74, co. 7, T.U. cit., CA VA ha insistito su tutti i motivi di appello compresi quelli afferenti all'accertamento della responsabilità. 2. Tramite il proprio difensore di fiducia, avv. Marcello Belsito, ha proposto ricorso IT NA, articolando i motivi di seguito indicati. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 73, comma 7-bis, e 74, comma 7-bis, d.P.R. 309/90 in tema di confisca. Adduce il ricorrente che la confisca obbligatoria, prevista dalle citate disposi- zioni, ha natura di misura di sicurezza e come tale è soggetta alla verifica del presupposto della pericolosità sociale rapportato alle capacità reddituali del proprio nucleo familiare al momento dell'acquisto del bene (si richiamano le Sez. U, del 26/6/2014 n. 4880 che assimilano la confisca alle misure di prevenzione patrimo- niale ai fini dell'applicazione dell'art. 200 cod. pen.). Al riguardo si censura come erroneo il riferimento fatto in sentenza alla con- fisca per equivalente del profitto o del prodotto del reato ed alla differenziazione dalle misure di prevenzione per ritenere irrilevante la collocazione temporale dell'acquisto del bene rispetto alla perimetrazione temporale della pericolosità. Si osserva che l'immobile di Bisceglie sito in via Giovanni Bovio di proprietà di IT NA e della moglie NA OC è stato acquistato il 7 febbraio 2011 mentre i reati ascritti al NA si collocano nell'anno 2017, oltre sei anni dopo l'acquisto del predetto immobile. Analoghe considerazioni valgono per le quote sociali della società "De Bari NI e NA IT" S.a.s., il cui acquisto risale al 2010. Si obietta, altresì, che i principi richiamati dalla Corte di appello in tema di irretroattività della normativa sulla confisca sono desunti dalla sentenza n. 31617 delle Sezioni Unite che si riferisce alla confisca per equivalente ex art. 322-ter cod.pen. e non a quelle del comma 7-bis degli artt. 73 e 74 in terna di stupefacenti. Sempre con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione sempre agli artt. 73, comma 7-bis, e 74, comma 7-bis, d.P.R. cit., in tema di confisca con riguardo al requisito della capacità reddituale ed economica e patrimoniale del nucleo familiare NA-OC. 3 (-37 ù. Sotto tale profilo si osserva che la difesa ha assolto al proprio onere di alle- gazione a dimostrazione della capienza economica rispetto agli acquisiti dei beni confiscati, sulla base di elementi di fatto che sono stati sminuiti dalla Corte in violazione del principio che esclude la necessità di una prova rigorosa e formale delle disponibilità finanziarie a distanza di molti anni dagli acquisti. In particolare, la consulenza tecnica della difesa (Dell'Olio) ha fornito ampia giustificazione dei predetti acquisti grazie alle risorse finanziare derivanti dalle vendite di un immobile (via Don Minzoni) e del natante "Oriente" avvenute nel 2007, e dell'ulteriore vendita nel 2010 di un immobile di CA NA, da cui sono derivate complessivamente delle entrate di circa 300 mila euro. Si censurano, poi, come illogiche le valutazioni operate e frutto di travisa- mento i rilievi sulla destinazione della sommia di 135 mila euro per pagare un mutuo ipotecario dell'importo di 158 mila a fronte di un debito in realtà di soli 25.882,00 gravante esclusivamente sull'ex-coniuge della CA. Analoghe cen- sure vengono mosse sul ricavato della vendita del motopeschereccio "Oriente" e sui redditi percepiti nell'anno 2007 pari a 48.128 'e sulla conseguente capacità economica di circa 365 mila euro. 2.2. Con il secondo motivo deduce vizio della motivazione e violazione di legge in relazione alla confisca degli stessi beni disposta anche ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen. Si evidenzia come sia erronea la mancata verifica della c:ongruenza tempo- rale degli acquisti rispetto alla data del commesso reato e si ripropongono le stesse argomentazioni sulla allegazione di elementi idonei a dimostrare la capacità patri- moniale dei due coniugi alla data dei già menzionati acquisti avvenuti negli anni 2010 e 2011. 2.3. Con il terzo motivo deduce vizio della motivazione sul trattamento san- zionatorio perché sebbene sia stato messo in evidenza il comportamento proces- suale collaborativo (ha rinunciato ai motivi sulla responsabilità), le circostanze at- tenuanti generiche non sono state applicate nella loro massima estensione e gli aumenti di pena per la continuazione andavano maggiormente contenuti. 3. Tramite il proprio difensore di fiducia, avv. Marcello Belsito, ha proposto ricorso MA NA, articolando unico motivo in relazione al mancato ricono- scimento del beneficio della sospensione condizionale della pena. In particolare, la Corte di appello dopo aver ridotto la pena inflitta al di sotto della soglia della concedibilità del beneficio l'ha negato in ragione del precedente specifico sebbene relativo ad una sentenza di patteggiamento risalente al 2007 e, quindi, senza considerare l'intervenuta estinzione del reato per decorso del tempo ai sensi del comma 2 dell'art. 445 cod. proc. pen. 4 4. Tramite il proprio difensore di fiducia, avv. Fabrizio Caniglia, ha propo- sto ricorso RO CU, articolando i motivi di seguito indicati. 4.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione del massimo di riduzione di 2/3 previsto dall'attenuante di cui all'art. 74, comma 7, d.P.R. 309/90, avendo la Corte di ap- pello applicato la minima riduzione. La valutazione operata dalla Corte di appello sarebbe illogica, perché dopo aver riconosciuto la piena attendibilità delle dichia- razioni rese dall'imputato alla DDA di Bari il 18 maggio 2022 ha applicato la minima riduzione della metà facendo riferimento alla natura del sodalizio ed al numero contenuto dei suoi componenti, quindi a parametri non rilevanti a tale fine. 4.2. Con il secondo motivo denuncia la carente motivazione in merito alla mancata applicazione della massima riduzione prevista per le circostanze atte- nuanti generiche, valorizzando in modo illogico il ruolo predominante dell'imputato nel sodalizio. 5. Tramite il proprio difensore di fiducia, avv. Raffaele Quarta, ha proposto ricorso IO LL articolando i motivi di seguito indicati. 5.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione alla dupli- cazione di pena per i reati sub capi 6) e 9), ricompresi per assorbimento nel capo 5). Si rappresenta che sebbene la questione dedotta nei primi due motivi di appello sia stata oggetto di rinuncia, poiché incide sulla legalità della pena, andava comunque rilevata di ufficio, poiché i capi 6) e 9) attengono ,a delle condotte di detenzione e cessione consumate il 21, 24, 25 e 31 luglio del 2017 relative alla stessa sostanza stupefacente oggetto dell'approvvigionamento ascritto al capo 5) di 648 kg di hashish, consumato il 20 luglio 2017. Si rileva, inoltre, l'erroneo riferimento al capo 3) non ascritto all'imputato in luogo del capo 5), e si rileva come la Corte di appello non abbia comunque disposto alcun aumento per il capo 9). 5.2. Con il secondo motivo denuncia vizio della motivazione in merito alla confisca per equivalente del conto corrente e dell'autovettura intestati al ricor- rente, oltre che del 50% delle unità immobiliari site in Andria alla via Ostuni. Si osserva che è stato omesso ogni motivazione rispetto al rilievo difensivo che gli immobili non sono nella disponibilità dell'imputato, essendone risultato uni- camente intestatario formale per la quota di metà, trattandosi di costruzioni edifi- cate dopo la loro demolizione con il ricavato della vendita di un bene di proprietà esclusiva della moglie. 5 6. Tramite il proprio difensore di fiducia, avv. Nicola Quaranta, ha proposto ricorso IT BE articolando un unico motivo di seguito indicato. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'annessa specifica- zione sia dell'aumento di pena operato per la circostanza aggravante dell'art. 61- bis cod. pen. e sia della diminuzione di pena per le riconosciul:e attenuanti gene- riche. Si osserva che, non essendo possibile comprendere il calcolo della pena ope- rato dalla Corte, risulta violato il principio di legalità della pena, rimanendo incom- prensibile la decisione sulla dosimetria della pena irrogata. 7. Tramite il proprio difensore di fiducia, avv. Giangregorio De Pascalis, ha proposto ricorso VA CA, articolando i motivi di seguito indicati. 7.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussunzione della condotta del ricorrente nel paradigma dell'in- termediazione. Premesso che al CA si contesta di aver fatto da intermediario tra i coimputati NA ed altro soggetto non identificato (soprannominato "il cugino") per l'offerta in vendita di un quantitativo di sostanza stupefacente rinvenuto ca- sualmente in mare dall'equipaggio del Motopeschereccio Tonia, si obietta che le emergenze in atti - in particolare le risultanze delle intercettazioni - non hanno consentito di accertare il momento della consegna del campione, l'esito della trat- tativa, e quindi neppure di provare la effettiva volontà di concludere un negozio di cessione della sostanza stupefacente, non essendo sufficiente l'avvio di un'attività di cessione (cfr. Sez. 1, n. 6180 del 27/11/2019). 7.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di moti- vazione in relazione alla mancata qualificazione ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 delle condotte contestate per il rilievo del dato ponderale de- sunto dal contenuto di intercettazioni ambigue (per i riferimenti al "neon" e alle "lampadine"), data l'assenza di elementi certi che la trattativa avesse avuto ad oggetto quantitativi non minimali, considerato che il riferimento al quantitativo rinvenuto in mare prescinde da quello effettivamente movimentato dal CA. 7.3. Con il terzo motivo ricorso deduce l'omessa motivazione in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche perché in stridente contrasto con le argomentazioni poste a sostegno della intervenuta concessione in favore del Car- butti della circostanza di cui all'art.114 cod. pen. 8. Tramite il proprio difensore di fiducia, avv. Domenico P. Regina, Gia- como UA ha proposto ricorso, articolando due motivi. 6 8.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 73, comma 7-bis, e 74, comma 7-bis, d.P.R. n. 309/90 con riguardo alla confisca dell'unità immobiliare sita nel Comune di Bisceglie, in con- trada PI e della ditta individuale avente ad oggetto il commercio di articoli casalinghi, con sede in Bisceglie alla via della Comunità Europea n.2/B. Si reiterano le stesse argomentazioni del primo motivo di ricorso proposto dal ricorrente IT NA sulla natura di misura di sicurezza della confisca spe- ciale prevista dalle predette disposizioni, e quindi sulla rilevanza della collocazione temporale dell'acquisto del bene rispetto alla data di consumazione dei reati. Si osserva che l'immobile di Bisceglie di proprietà del ricorrente è stato acquistato alla fine degli anni 90 (nell'anno 1999) mentre i reati ascritti si collocano nel biennio 2017-2018, quindi molti anni dopo l'acquisto del predetto immobile. Analoga verifica è stata omessa rispetto alla data degli investimenti per l'apertura della ditta individuale. 8.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motiva- zione in relazione in relazione sempre agli artt. 73, comma 7-bis, e 74, comma 7- bis, d.P.R. cit. in tema di confisca con riguardo al requisito della capacità reddituale ed economica e patrimoniale dei coniugi UA. Anche sotto tale profilo si propongono le stesse doglianze articolate nel ricorso di NA IT, osservandosi che la difesa ha assolto al proprio onere di allegazione a dimostrazione della capienza economica rispetto agli acquisti dei beni confiscati, sulla base di elementi di fatto che sono stati sminuiti dalla Corte in violazione del principio che esclude la necessità di una prova rigorosa e formale delle disponibilità finanziarie a distanza di molti anni dagli acquisti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Tutti i ricorsi sono inammissibili. I motivi dedotti dai ricorrenti IT NA, IA UA e Anto- nio LL possono essere trattati congiuntamente rispetto alla comune que- stione della rilevanza del momento temporale dell'acquisto dei beni sottoposti a confisca per equivalente. Si tratta di una questione manifestamente infondata per le ragioni già cor- rettamente esposte nella sentenza impugnata. È evidentemente del tutto errata l'equiparazione sostenuta dai ricorrenti tra la confisca cd. allargata, anche detta per sproporzione, prevista dall'art. 240-bis cod. pen., richiamata dall'art. 85-bis del d.P.R. n. 309/90 per i delitti in materia di stupefacenti, e la confisca c.d. per equivalente del profitto o del prodotto del reato prevista dagli artt. 73, comma 7-bis, 74-comma 7-bis, d.P.R. cit. 7 È qui sufficiente ribadire che la confisca obbligatoria per equivalente dei beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al profitto o al prodotto del reato, prevista dalle disposizioni surrichiamate, prescinde radicalmente da un rapporto dì derivazione dal reato, perché ha riguardo unicamente al valore patri- moniale dell'utilità conseguita tramite il reato e colpisce, quindi, qualunque bene rinvenuto nella disponibilità del reo, anche se pacificamente acquistato prima della commissione del reato e con risorse di indiscussa lecita provenienza. La confisca "in casi particolari", o per sproporzione, di cui all'art. 240-bis cod. pen. colpisce, invece, gli incrementi patrimoniali di chi abba commesso determinati reati in ragione della presunzione relativa della loro riconducibilità ai proventi delle attività criminali poste in essere dal condannato, allorchè si tratti di beni o utilità di valore sproporzionato al proprio reddito o alla propria attività economica. Si tratta di provvedimenti ablatori che hanno perciò presupposti del tutto differenti e che non possono di certo essere assimilati sotto il profilo della verifica della correlazione tra il reato ed il bene confiscabile, atteso che solamente rispetto alla confisca per sproporzione la giurisprudenza ha ritenuto rilevante il criterio di "ragionevolezza temporale", mutuandolo dalla perimetrazione temporale della pe- ricolosità criminale prevista dalla disciplina per la confisca quale misura di preven- zione patrimoniale (vedi, Sez. U, n. 27421 del 25/02/2021, Crostella, Rv. 281561; Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli ed altro, Rv. 262605). Solo per la confisca di sproporzione assume rilevanza, infatti, il tempus dell'acquisto del bene, essendo richiesto che esso non sia talmente lontano dall'e- poca di realizzazione del "reato-spia" da determinare l'irragionevolezza della pre- sunzione di derivazione da una attività illecita„ sia pure diversa e complementare rispetto a quella giudicata (Sez. 1, n. 41100 del 16/04/2014, Persichella, Rv. 260529; Sez. 4, n. 35707 del 07/05/2013, D'Ettorre, Rv. 256882; Sez. 1, n. 2634 del 11/12/2012, Capano, Rv. 254250, Sez. 4, n. 12734 del 16/01/2014, Valen- tino). Detto criterio di ragionevolezza temporale non assume, invece, alcuna rile- vanza rispetto alla confisca per equivalente, non afferendo questa agli incrementi patrimoniali che risultino sproporzionati al reddito e che si presumono frutto di accumulazione illecita, ma avendo riguardo unicamente alla finalità di apprendere l'accrescimento di valore patrimoniale conseguente al reato, attraverso una ope- razione di carattere aritmetico, senza che rilevi minimamente la provenienza lecita o illecita dei beni confiscati, potendosi trattare di beni acquisiti con proventi leciti in un momento antecedente o successivo alla commissione del reato. La confisca per equivalente assolve una funzione sostanzialmente ripristina- toria della situazione economica, modificata in favore del reo dalla commissione 8 del fatto illecito, mediante l'imposizione di un sacrificio patrimoniale di corrispon- dente valore ed è, pertanto, connotata dal carattere afflittivo proprio della san- zione penale, mentre esula dalla stessa qualsiasi funzione di prevenzione che co- stituisce la principale finalità delle misure di sicurezza (ex plurimis, Sez. U, n. 18374 del 31/01/2013, Adami, Rv. 255037; Sez. 3, n. 18311 del 06/03/2014, Cialini, Rv 259103; Sez. 3, n. 23649 del 27/02/2013, D'Addario, Rv. 256164). Conseguentemente, rispetto alla confisca per equivalente non assumono al- cuna rilevanza le questioni dedotte con riferimento alla mancata applicazione del criterio di "ragionevolezza temporale", ossia della compatibilità temporale del mo- mento di acquisto dei beni con la presunzione di illecita accumwazione di ricchezza che rileva unicamente per la confisca di sproporzione. 2. Va, poi, osservato che è del tutto irrilevante che nei confronti di IT Mez- zina gli stessi beni siano stati confiscati anche ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen. La Corte di appello ha ritenuto di fare salva - sul piano formale - anche la confisca a tale titolo degli stessi beni, censurando le obiezioni difensive sulla in- sussistenza della sperequazione patrimoniale nel corso degli anni esaminati, ma senza fornire risposta rispetto al criterio della ragionevolezza temporale, conside- rato l'intervallo temporale decorso tra la data dei reati (2017) e la data degli ac- quisti avvenuti nel 2011. L'esistenza di un duplice titolo di confisca rende però privo di interesse il ri- corso di NA rispetto al vaglio dei presupposti della confisca degli stessi beni operata anche a norma dell'art. 240-bis cod. pen. Ove pure dovesse ritenersi fondata l'assenza dei presupposti per disporre la confisca di sproporzione sotto il profilo della ragionevolezza temporale, nessuna utile conseguenza si produrrebbe per il ricorrente, essendo gli stessi beni risultati validamente confiscati in base alle disposizioni che disciplinano la confisca per equivalente, non trattandosi di una confisca di sproporzione disposta per colpire incrementi patrimoniali in esubero rispetto alla quantificazione del valore del pro- fitto di reato. La Corte di appello ha indicato in circa un milione di euro il profitto indiviso gravante per il principio della solidarietà passiva ed il carattere afflittivo della con- fisca per equivalente su ciascuno degli affiliati. Per cui essendo stati ritenuti tutti i beni confiscati di valore congruo rispetto al profitto dei reati (non avendo nessuno dei ricorrenti impugnato tale profilo), le censure, che investono unicamente la c.d. confisca allargata degli stessi beni già validamente confiscati per equivalente, sono inammissibili per carenza di inte- resse. 9 Nei confronti del ricorrente UA si deve rilevare che neppure sussiste tale duplicazione di titoli, essendo la confisca dei suoi beni stata disposta solo per equivalente e non anche ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen. (vedi pag. 592 sen- tenza di primo grado). Quanto al ricorso di IO LL che censura solo la confisca "per equi- valente" rispetto ad un bene in comproprietà che si assume essere di proprietà esclusiva della moglie si deve rilevare la manifesta infondatezza della doglianza. La denunciata omessa motivazione rispetto al rilievo difensivo che gli immo- bili non sarebbero nella disponibilità dell'imputato, essendone soltanto intestatario formale per la quota di metà, è palesemente inammissibile. La Corte territoriale ha evidenziato come la consulenza di parte fosse diretta a dimostrare non già la proprietà esclusiva del bene da parte della moglie ma solo la congruità economica con i redditi del nucleo familiare. Pertanto, attesa l'assoluta irrilevanza di tale indagine rispetto al tipo di con- fisca (per equivalente), la questione della disponibilità dell'immobile non è stata oggetto di specifiche censure, essendo peraltro del tutto irrilevante che per la edi- ficazione degli immobili in comproprietà sia stato impiegato il ricavato della vendita di un bene di proprietà esclusiva della moglie, non contraddicendo tale circostanza la comproprietà del bene per il principio di accessione. L. 'intestazione fittizia del bene in capo all'imputato non suffragata dall'allega- zione di pertinenti elementi di fatto non può essere riproposta in questa sede per sollecitare una diversa valutazione di profili fattuali privi di concreta rilevanza ai fini dell'assunto difensivo. 3. Venendo ora all'esame delle altre doglianze poste a fondamento dei singoli ricorsi nell'ordine di esposizione dei motivi, deve rilevarsi con riferimento al terzo motivo dedotto nel ricorso di IT NA, che la sentenza impugnata ha motivato il trattamento sanzionatorio con l'estrema gravità dei reati, nel rispetto dei principi costantemente enunciati dalla giurisprudenza di legittimità e con mo- tivazione esente da vizi logici e giuridici. In particolare, ha ampiamente giustificato sia la mancata applicazione della massima riduzione prevista per le attenuanti generiche e sia la determinazione dei singoli aumenti per continuazione, in ragione del ruolo rivestii:o dal NA per aver messo il proprio motopeschereccio a disposizione del sodalizio per il trasporto via mare di carichi ingenti di marijuana dall'Albania. 4. Manifestamente infondate risultano anche le doglianze dedotte nel ri- corso di MA NA in relazione al mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena. 10 La Corte di appello ha correttamente applicato la normativa prevista dall'art. 164 u.c. cod. pen., come integrata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 95 del 28 aprile 1976, secondo cui ai fini della concedibilità sospensione condizionale della pena deve tenersi conto della pena inflitta anche se dichiarata sospesa nella prima condanna, che risulta ostativa quando cumulata con la nuova pena travalichi il limite dei due anni fissati dall'art. 163 cod. pen., non rilevando l'intervenuta estinzione del reato per decorso del tempo ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen. fuori dal caso cui con la sentenza di patteggiamento sia stata irrogata una pena non detentiva. Poiché nel caso di specie con la precedente sentenza di patteggiamento a pena sospesa era stata irrogata la pena di un anno e mesi sei di reclusione, la nuova pena irrogata con la successiva condanna, superando per effetto del cumulo con quella precedente il limite dei due anni, non poteva essere sospesa. 5. Passando al ricorso di RO Cuoc:ci, manifestamente infondate, ed in parte generiche, risultano le doglianze sulla applicazione della minima riduzione prevista dalla speciale attenuante della collaborazione di cui all'art. 74, comma 7, d.P.R. 309/90. Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la natura del sodalizio ed il numero contenuto dei suoi componenti sono stati correttamente presi in conside- razione per valutare la concreta utilità della collaborazione prestata dall'imputato alla stregua del momento temporale molto avanzato in cui la collaborazione è in- tervenuta rispetto alla fase dello svolgimento delle indagini, ovvero soltanto nel corso del giudizio di appello. La Corte di appello ha apprezzato, quindi, sotto tale profilo il contributo of- ferto dalla collaborazione come non particolarmente utile per l'accertamento dei reati, così come anche per il recupero di risorse, essendo gli altri imputati del sodalizio già tutti rei confessi ed essendo stata ravvisata l'utilità della collabora- zione rispetto essenzialmente al solo profilo dell'accertamento dell'entità dei pro- fitti ricavati dall'attività criminosa. L'attendibilità della collaborazione è un elemento neutro rispetto alla deter- minazione della pena poiché l'applicazione dell'attenuante presuppone necessaria- mente che la collaborazione sia stata valutata come attendibile. Parametro valido è, invece, quello dell'utilità della collaborazione in rapporto al tempo in cui essa interviene ed in relazione alla sua utilità per individuare altri correi diversi da quelli già individuati, come nel caso di specie,, anche per effetto delle rispettive personali confessioni. Parimenti immune da censure deducibili in questa sede è la motivazione in punto di mancata applicazione della massima riduzione prevista per le circostanz 11 attenuanti generiche, non essendo evidentemente illogica la considerazione del ruolo di primo piano assunto dall'imputato nel sodalizio. Le circostanze attenuanti generiche - che il primo Giudice aveva ritenuto equivalenti alla recidiva - sono state ribadite dalla Corte che ha escluso la recidiva dopo aver riconosciuto l'attenuante prevista al comma 7 dell'art. 73 cit., ma ha calcolato la riduzione per le generiche in mesi sei in ragione del ruolo di capo dell'associazione, considerata anche la svista, ad esso favorevole e non più emen- dabile, del Giudice del primo grado che aveva applicato la cornice edittale del par- tecipe (minimo dieci anni) anziché quella appropriata prevista per i capi e promo- tori (minimo venti anni). 6. Manifestamente infondati sono anche i motivi di ricorso di IO Scar- celli con i quali si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla duplicazione di pena per i reati sub capi 6) e 9), asseritarnente ricompresi per assorbimento nel capo 5). In particolare, è palesemente ingiustificata la pretesa di considerare la que- stione, dedotta nei primi due motivi di appello e poi oggetto di rinuncia, come rilevabile di ufficio perché afferente alla legalità della pena. L'assorbimento delle fattispecie ascritte capi 6) e 9), relative alle condotte di detenzione e cessione consumate il 21, 24, 25 e 31 luglio del 2017, in quella dell'approvvigionamento ascritto al capo 5) di 648 kg di hashìsh, consumato il 20 luglio 2017, presuppone la verifica sul piano dell'accertamento dei fatti della con- testualità delle condotte di approvvigionamento (capo 5) e di quelle di smercio (capi 6 e 9), oltre della circostanza che si tratti della medesima sostanza stupefa- cente. Non si verte, dunque, in tema di pena illegale ma di vaglio fattuale della sus- sistenza o meno di reati autonomi, stante la natura di reato a condotte plurime del delitto di cui all'art. 73 cit., che deve essere oggetto di uno specifico accerta- mento probatorio e non può, perciò, essere più dedotto in questa sede dopo la rinuncia ai corrispondenti motivi di appello. Prive di consistenza sono, infine, le ulteriori doglianze in ordine al riferimento al capo 3) anziché al capo 5), frutto di un chiaro ed evidente errore materiale, mentre rispetto al capo 9), non considerato dalla stessa Corte di appello ai fini dell'aumento - come dedotto dallo stesso ricorrente - risulta del tutto carente l'interesse del ricorrente a dolersi di una tale omissione. 7. Manifestamente infondato è anche il ricorso di IT BE con riguardo all'unico motivo dedotto per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'omessa specificazione sia dell'aumento di pena operato per la circostanza ag- gravante dell'art. 61-bis cod. pen. e sia della diminuzione di pena per le ricono- sciute circostanze attenuanti generiche. La Corte di appello ha operato ex art. 61-bis cod.pen. un aumento della pena base per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. cit. poi azzerandolo del tutto per effetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, pervenendo alla pena di anni dieci di reclusione, quale base di calcolo per i successivi aumenti disposti per la continuazione. I calcoli della pena sebbene non specificati in frazioni numeriche possono rite- nersi, dunque, senz'altro determinati in modo da consentire di verificare il rispetto dei previsti limiti di pena edittali unitamente all'osservanza del divieto di reforma- tio in pejus. Il Giudice di primo grado aveva specificato il seguente calcolo della pena: p.b. anni dieci per il reato di cui all'art. 74 cit., quale partecipe, aumento ex art. 61-bis cod.pen. ad anni tredici e mesi sei (in misura di poco superiore ad 1/3, corrispon- dente ad anni tredici e mesi quattro), ed aveva poi riconosciuto l'equivalenza tra le attenuanti generiche e la recidiva. Il Giudice di appello, dopo aver escluso la recidiva, ha disposto l'aumento obbligatorio previsto per la circostanza transnazionale di cui all'art. 61-bis cod. pen., senza specificarlo, ma evidentemente lasciandolo immutato rispetto al com- puto del giudice di primo grado (pari ad anni 13 mesi 6) e lo ha poi azzerato grazie alle attenuanti generiche, concesse espressamente non nella loro massima esten- sione ("in ragione delle quantità spesso ingenti di hashish, cd. bancali, acquistati con continuità dal prevenuto dagli associati con cui era in quotidiano contatto..." ). Va rammentato che l'aggravante transnazionale segue la disciplina del 416- bis.1 cod. pen. ai fini del concorso con le attenuanti e, quindi, resta fuori dal bi- lanciamento. In definitiva, la Corte di appello è pervenuta allo stesso risultato di una equivalenza tra le predette circostanze eterogenee, prima aumentando la pena per l'art. 61-bis cod. pen. e poi azzerando detto aumento in pari misura per effetto della riduzione dovuta al riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. Va solo precisato che il ricorso avrebbe avuto ragione di dolersi di tale moda- lità di calcolo solo ove la Corte di appello non avesse specificato le ragioni della mancata applicazione della massima riduzione prevista per le attenuanti generi- che, considerato che ove fossero state applicate nella loro massima estensione la pena base avrebbe dovuto essere inferiore a quella di anni dieci come determinata in appello. 13 L'applicazione delle generiche in misura inferiore al massimo era consentita nel giudizio di appello atteso che nel giudizio di primo grado le medesime circo- stanze erano state considerate equivalenti alla contestata recidiva. In definitiva, non è ravvisabile alcuna violazione del principio di legalità della pena o del divieto di reformatio in pejus, né è rilevabile una omessa motivazione sulla dosimetria della pena. 8. Parimenti inammissibili sono i motivi dedotti dal ricorrente VA Car- butti. Premesso che al CA si contesta di aver fatto da intermediario tra i coim- putati NA IT e NA MA ed altro soggetto non identificato (sopran- nominato "il cugino") per l'offerta in vendita di un quantitativo di sostanza stupe- facente rinvenuto casualmente in mare dall'equipaggio del motopeschereccio "To- nia", la valutazione delle emergenze in atti, in particolare di quelle costituite dalle risultanze delle intercettazioni, viene censurata attraverso una rilettura alterna- tiva a quella seguita nel giudizio di merito, non ammessa in sede di legittimità. La Corte di appello, oltre ad avere valorizzato la confessione resa dai coim- putati coinvolti (i due NA), ha operato una puntuale disarnina del contenuto delle intercettazioni poste a base della ricostruzione della vicenda relativa, dap- prima, al rinvenimento in mare da parte dei predetti marittimi di un carico di 20 kg. di marijuana proveniente da carichi precedentemente persi, e, poi, all'offerta in vendita di detta merce, previa consegna di alcuni campioni da sottoporre agli acquirenti, affidata al CA. Sul punto deve rammentarsi che integra il reato di intermediazione per la cessione di sostanza stupefacente, nella forma consumata, e non tentata, a norma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, l'attività svolta per procurare a terzi una partita di droga, risultando indifferente se materialmente questa sia stata o meno consegnata ai destinatari (cfr. Sez. 3, n. 38535 del 12/05/2015, Di Martino, Rv. 264633). Ugualmente inammissibile è il secondo motivo relativo alla mancata qualifi- cazione ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 delle condotte conte- state al CA. Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente la Corte ha analizzato le con- versazioni intercettate da cui emerge che il CA si è occupato di mostrare i campioni al "cugino" in relazione al prezzo dell'intero carico della droga costituito da diversi chili, non essendo evidentemente significativo il peso dei singoli cam- pioni per ricondurre il fatto nell'ipotesi tenue prevista dal comma 5 dell'art. 73 cit. Parimenti immune da censure deducibili in questa sede è la motivazione in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche. 14 Il La sentenza impugnata, nel rispetto dei principi costantemente enunciati dalla giurisprudenza di legittimità e con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha motivato il diniego con l'estrema gravità del delitto, quale desumibile dalla sua natura e dalle modalità di realizzazione, con l'intensità del dolo sotteso alla con- dotta illecita, con il comportamento antecedente e susseguente al reato, espres- sivo dell'assenza di qualsiasi forma di resipiscenza. Né è ravvisabile alcuna contraddizione logica tra il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e l'intervenuta concessione in favore del CA della circostanza di cui all'art.114 cod. pen., attesa la diversità degli elementi conside- rati ai fini della riconosciuta minima partecipazione del ricorrente al reato. Va ricordato che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti ge- neriche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62- bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92„ convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (cfr., ex multis, Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986). 9. Dalla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti„ oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro.
P.Q.M.
, Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 novembre 2023