Sentenza 27 novembre 2019
Massime • 1
Integra il tentativo di importazione di sostanze stupefacenti la condotta che, collocandosi in una fase antecedente all'acquisto della proprietà della droga destinata ad essere trasferita nel territorio nazionale, si presenti come idonea ed univocamente diretta alla conclusione di tale accordo traslativo, dando vita ad una trattativa sul cui positivo esito risulti che per la natura, la qualità ed il numero dei contatti intervenuti, i contraenti abbiano riposto concreto affidamento. (Nella specie, la Corte ha ritenuto non sussistere un'ipotesi di trattativa affidante, in relazione all'incontro avvenuto tra l'imputato, in permesso premio in relazione ad una condanna per associazione mafiosa, e un "broker" albanese, durante il quale i due avevano discusso del possibile avvio di una fornitura di cannabis, senza, tuttavia, alcuna precisazione di quantità, qualità e prezzo, che sarebbero stati determinati solo a seguito di specifici accordi tra il "broker" e fiduciari del capo-mafia, incaricati di proseguire le negoziazioni dopo il suo rientro in carcere).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/11/2019, n. 6180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6180 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2019 |
Testo completo
06180-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: ANGELA IO Sent. n. sez. 3676/2019 -Presidente - CC 27/11/2019 FILIPPO CASA R.G.N. 36324/2019 ANTONIO MINCHELLA -Relatore DANIELE CAPPUCCIO ALESSANDRO CENTONZE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: UZ AR nato il [...] m avverso l'ordinanza del 03/07/2019 del TRIB. LIBERTA' di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;
sentite le conclusioni del PG ASSUNTA COCOMELLO, che conclude per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata relativamente alla qualificazione giuridica del fatto;
udito il difensore, avvocato MARINELLI LUIGI, del foro di FOGGIA, che conclude per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 3 luglio 2019 il Tribunale del riesame di Bari ha confermato, ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., l'ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari nei confronti di AR UZ con riferimento al delitto di cui agli artt. 56 e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Il Tribunale del riesame ha valorizzato le risultanze investigative concernenti i contatti intercorsi, a partire dal dicembre del 2015, tra AR UZ ed un gruppo di malavitosi capeggiato da CO DI, al tempo in espiazione pena perché condannato per il delitto di associazione mafiosa ed ammesso a saltuari permessi finalizzati alla cessione di consistenti quantitativi di sostanza stupefacente, specificamente cannabis indica, della quale UZ palesava ampia disponibilità. Il Tribunale del riesame, dato atto delle conversazioni intrattenute tra gli indagati e superate le obiezioni difensive in merito all'identificazione dell'odierno ricorrente, ha ritenuto la sussistenza degli estremi del tentativo punibile sul rilievo che i dialoghi tra UZ e DI dimostrano che i due, pur non avendo raggiunto l'accordo, avevano instaurato una trattativa, svoltasi nell'arco di una M pluralità di incontri ed estesa a prezzi, quantitativi e luoghi della consegna, che si connota per univocità ed idoneità rispetto alla conclusione del negozio illecito e può pertanto essere ritenuta affidante». Ha, inoltre, convalidato la decisione del Giudice per le indagini preliminari in relazione alla necessità di imporre all'indagato la misura cautelare di massimo rigore, avuto riguardo alla caratura criminale del suo interlocutore, alla dimostrata disponibilità di grossi quantitativi di droga offerti in vendita ad associazioni criminali, alle negative informazioni acquisite in ordine alla personalità di UZ, gravato da precedenti, anche specifici, e destinatario di proposta di applicazione di misura di prevenzione. Attestata l'irrilevanza, in ottica specialpreventiva, del trasferimento dell'indagato a Roma e dell'avvio di regolare attività lavorativa, ne ha pronosticato l'inadempimento alle prescrizioni connesse alla sottoposizione alla misura degli arresti domiciliari ed ha, conclusivamente, reputato la custodia cautelare in carcere unico valido presidio contro il pericolo che egli riprenda i contatti con ambienti della criminalità organizzata, cui è contiguo, e reiteri condotte analoghe a quelle in contestazione.
3. LE UZ propone, con l'assistenza dell'avv. Luigi Marinelli, ricorso per cassazione affidato a due motivi, con il primo dei quali deduce violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale del riesame ritenuto la sussistenza del tentativo punibile al cospetto di un'attività meramente prodromica ed embrionale, comprovata dalla sola conversazione con DI del 25 dicembre 2015 e, in sostanza, non offensiva del bene oggetto di tutela penale. Con il secondo motivo, eccepisce, nuovamente, violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale del riesame ricollegato sussistenza ed entità delle esigenze cautelari a precedenti risalenti nel tempo ovvero di portata bagatellare, nonché ad una proposta di applicazione di misura di prevenzione rimasta, allo stato, priva di esito, senza considerare la positiva evoluzione della personalità dell'indagato e senza spendere, per di più, alcun argomento dimostrativo della concreta inidoneità della misura degli arresti domiciliari, qualora assistita dall'adozione di strumenti elettronici di controllo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è fondato.
2. La giurisprudenza di legittimità, chiamata ad individuare le condizioni al cospetto delle quali può essere riconosciuto rilievo penale a condotte che non si sono tradotte nella consumazione di un determinato reato, id est nella lesione del bene giuridico tutelato dalla corrispondente fattispecie incriminatrice, ha chiarito, con indirizzo ormai univoco, che «Per la configurabilità del tentativo rilevano non solo gli atti esecutivi veri e propri, ma anche quegli atti che, pur classificabili come preparatori, facciano fondatamente ritenere che l'agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l'azione abbia la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo» (Sez. 2, n. 24302 del 04/05/2017, Gentile, Rv. 269963; Sez. 5, n. 18981 del 22/02/2017, Macori, Rv. 269931; Sez. 2, n. 52189 del 14/09/2016, Gravina, Rv. 268644). Con più specifico riferimento al delitto sanzionato dall'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la Corte di cassazione ha affermato che integra il tentativo la condotta che, collocandosi in una fase antecedente all'acquisto della proprietà della droga destinata ad essere trasferita, si presenti come idonea ed univocamente diretta alla conclusione di tale accordo traslativo, dando vita ad una trattativa sul cui positivo esito risulti che per la natura, la qualità ed il - numero dei contatti intervenuti i contraenti abbiano riposto concreto affidamento (Sez. 3, n. 7806 del 15/11/2017, dep. 2018, Bernal Moreno, Rv. 272446).
3. Nel caso in esame, le investigazioni, secondo la lettura dei relativi esiti avallata dai giudici della cautela, hanno documentato, in primo luogo, l'incontro, tra CO DI, esponente di vertice di un sodalizio dedito al narcotraffico, e AR UZ, anch'egli dedito al commercio di sostanze stupefacenti. In quella circostanza essendosi UZ recato, la sera del 25 dicembre 2015, in Petacciato, ove DI, il quale stava espiando una condanna definitiva - i due per associazione mafiosa, stava fruendo di un permesso premio discussero, per come risulta dalle eseguite captazioni in ambientale, della possibilità di avviare una fornitura di stupefacente del tipo cannabis indica, che UZ avrebbe potuto procurare ed offrire in vendita, conducendo le trattative, stante la detenzione di DI, con la moglie LO RU e SE VI. Tanto, nella prospettiva di impiantare uno stabile commercio, avente ad oggetto eroina, nel successivo momento in cui DI avrebbe recuperato la Л libertà. Dopo due giorni, DI riferì alla moglie ed a VI dell'accordo siglato con il fornitore albanese e raccomandò loro di verificare la qualità dello stupefacente che egli avrebbe portato seco e di condurre in autonomia, astenendosi dal coinvolgere terze persone, le trattative, anche in ordine al prezzo, finalizzate ad acquisire la disponibilità della droga. Ritiene il Collegio che, nulla conoscendosi in ordine all'eventuale concretizzazione del progetto criminoso, non sia dato apprezzare gli elementi costitutivi del contestato tentativo di cessione che, stando alla provvisoria imputazione, è circoscritto ad una o più partite di cannabis indica. In tal senso, occorre osservare, da un canto, che la generica disponibilità palesata da tutti i soggetti coinvolti (CO DI, LO RU, AR UZ, SE VI) non ha avuto, per quanto consta, seguito di sorta ed aggiungere, dall'altro, che le informazioni scambiate tra i protagonisti della vicenda concernevano l'oggetto della progettata transazione e le relative modalità operative ma non anche quantità, qualità e prezzo, che sarebbero stati determinati solo a seguito delle trattative che UZ avrebbe dovuto instaurare con gli emissari di DI. Rebus sic stantibus, deve ragionevolmente escludersi che il piano criminoso sia stato definitivamente approntato in ogni dettaglio e che i contatti abbozzati tra il broker albanese e gli acquirenti italiani abbiano generato una trattativa di 3 tale serietà da legittimare l'affidamento sulla conclusione dell'affare illecito, come sarebbe, invece, accaduto laddove, in attuazione di quanto concordato nel dicembre del 2015, UZ avesse concretamente offerto in vendita un quantitativo di stupefacente sufficientemente determinato, indicandone il prezzo e dichiarandosi disponibile a farne saggiare la qualità. In altre parole, e mutuando le considerazioni svolte nel precedente sopra citato (Sez. 3, n. 7806 del 15/11/2017, dep. 2018, Bernal Moreno, Rv. 272446), la trattativa affidante potrà evidenziarsi in quelle specifiche condotte assunte dalle parti che esprimano una seria volontà di concludere un accordo (a mero titolo esemplificativo, non certo esaustivo, la condotta di recarsi all'estero, incontrare i venditori, assaggiare il prodotto, discutere dell'affare in più occasioni, cercando l'accordo, prospettando il prezzo, il quantitativo, il luogo di consegna, pur senza concretamente raggiungere tale accordo relativamente a detti elementi). Tale ipotesi non ricorrerà solo allorché, nel caso concreto rimesso all'esame del giudice di merito, emergano condotte che non evidenziano una seria volontà di raggiungere l'accordo (es. meri contatti informativi non M seguiti da condotte concrete di avvicinamento)». Né, va opportunamente aggiunto, alle evidenziate carenze probatorie sopperiscono le emergenze che attengono al pregresso (cfr. condanna definitiva per il delitto sanzionato dall'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) o concomitante secondo quanto riferito da MO MB - coinvolgimento di - UZ in fatti analoghi e che, nel convincere della generale plausibilità dell'impostazione accusatoria, nulla dicono sulla traduzione a livello operativo dell'accordo siglato tra gli indagati negli ultimi giorni del 2015. Tangibile si palesa, pertanto, la distonia tra la valutazione operata, in diritto, dal Tribunale del riesame e la più corretta esegesi della normativa in materia di delitto tentato.
4. La sussistenza del ravvisato vizio di legittimità impone, in conclusione, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Atteso che i giudici della cautela hanno già vagliato l'intero materiale indiziario raccolto, allo stato delle investigazioni, a carico di AR UZ, appare superfluo disporre il rinvio per nuovo esame, dovendosi piuttosto, già in questa sede, disporre l'annullamento del titolo genetico della misura cautelare coercitiva e, di conseguenza, la liberazione dell'indagato, se non ristretto per altra causa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e annulla altresì l'ordinanza emessa il 22 maggio 2019 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari. Dispone la scarcerazione di UZ AR se non detenuto per altra causa. Visto l'art. 626 cod. proc. pen., dispone darsi comunicazione al Procuratore generale presso la Corte di cassazione perché dia i provvedimenti occorrenti. Così deciso il 27/11/2019. Il Consigliere estensore Il Presidente Angela Tardio Daniele Cappuccio Angele Karha DEPOSITATA IN CANCELLERIA 17 FEB 2020 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 5