Sentenza 10 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/04/2002, n. 5095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5095 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2002 |
Testo completo
AULA "B" 0 509 02 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE CANCELLERIA Tiss ITALIANA per diritti L. REPUBBLICA CANCERBA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 17650/99 SEZIONE LAVORO OGGETTO: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: lavoro Dott. Giuseppe Ianniruberto Presidente Cron 15612 Dott. Alberto Spanò Cons. Rel. Rep. Dott. Fernando Lupi Consigliere 23 gennaio Dott. Giovanni Mazzarella Consigliere 2002 Dott. Guido Vidiri Consigliere ha pronunciato la seguente: SEN TENZA sul ricorso proposto da: Ministero dell'Interno in persona del Ministro pro tempore, domi- ciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Ge- nerale dello Stato che lo rappresenta e difende ex lege;
ricorrente 324
contro
AL OM;
intimato avverso la sentenza n. 120/99, decisa il 30 marzo 1999 e pubblicata il 29 maggio 1999, resa dal Tribunale di Reggio Calabria nel procedimento n. 212/97 R.G.; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23 gennaio 2002 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò; udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco Mele, ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 10 giugno 1994 AL OM IO con- veniva in giudizio dinanzi al Pretore di Locri il Ministero dell'Interno al fine di ottenere il riconoscimento del proprio di- ritto a percepire l'indennità di accompagnamento. Assumeva il ricorrente di essere portatore di gravi patologie che rendevano indispensabile una continua assistenza. Resisteva l'Amministrazione convenuta. Il Giudice adito, previo espletamento di consulenza tecnica, ac- coglieva la domanda con sentenza n. 1137/96. Interponeva appello il Ministero dell'Interno e in esito il Tribu- nale di Reggio Calabria, espletata nuova consulenza tecnica, con sentenza n. 120/99, emessa in data 30 marzo - 29 maggio 1999, ac- coglieva in parte il gravame ravvisando, sulla base del nuovo ac- certamento peritale, il consolidamento dello stato inabilitante a far data dal gennaio 1998, anziché dal dicembre 1992 come statuito dal primo giudice. A sostegno della decisione osservava che le conclusioni del CTU officiato in secondo grado meritavano di essere seguite siccome "scientificamente rigorose e coerenti con le risultanze processua- 2 A li" Avverso la sentenza, notificata in data 27 luglio 1999, propone ricorso per cassazione il Ministero dell'Interno con atto notifi- cato in data 24 settembre 1999; deduce nove motivi. AL OM è rimasto intimato. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo e col secondo motivo, da esaminarsi congiuntamente attesa la stretta connessione e la sostanziale ripetitività, si denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 cpc, la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 legge n. 18/80 e, con riferimento al n. 5 dell'art. 360 cpc, il difetto, insufficienza e contraddit- torietà della motivazione su un punto essenziale della controver- sia individuato nella acquiescenza alle conclusioni del CTU, ca- renti di supporto argomentativo per quanto attiene alle conseguen- ze delle singole inabilità circa la perdita della capacità di au- tonomia. Le censure non sono fondate. Il ricorrente afferma in sostanza che sarebbe mancata la valuta- zione complessiva circa gli effetti invalidanti delle patologie riscontrate, nessuna delle quali incide nella misura del 100%. Peraltro il Tribunale, nel richiamare la consulenza tecnica esple- tata nel corso del giudizio di secondo grado, ha fondato il suo convincimento proprio sulla sussistenza di un "complesso patologi- . incapace di deambulare e co" che rende l'assistito "sicuramente . di autonomamente compiere gli atti quotidiani della vita", così 3 effettuando appunto una valutazione complessiva sugli effetti del- le varie infermità. Con i motivi contraddistinti con i numeri 3, 4 e 5, anch'essi da esaminarsi congiuntamente attesa la stretta connessione, si denun- la violazione de-cia, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 cpc, con riferimento al n. 4 dell'art. 360 cpc gli artt. 75 e 83 cpc, la nullità del procedimento, con riferimento al n. 5 dell'art. 360 cpc il vizio di motivazione, il tutto in base al rilievo che il ricorrente, se totalmente inabile e privo di qualsiasi autonomia, non potrebbe neppure agire personalmente in giudizio. Le censure non sono fondate. Invero "l'art. 75 cpc, nell'escludere la capacità processuale del- le persone che non hanno il libero esercizio dei propri diritti, si riferisce solo a quelle che siano state legalmente private del- la capacità di agire con una sentenza di interdizione o di inabi- litazione o con provvedimento di nomina di un tutore o di un cura- tore provvisorio, e non alle persone colpite da incapacità natura- le" (Cass., sez. lav., 26 maggio 1999, n. 5152, conf. Cass., sez. III, 3 dicembre 1994, n. 10425). Lo AL dunque, pur se totalmente inabile, ben poteva agire in giudizio per far valere il proprio diritto a conseguire l'indennità di accompagnamento. Coi motivi n. 6, 7 e 8, sempre da esaminarsi congiuntamente per la stretta connessione, si denuncia, con riferimento al n. 3 75 e 83 cpc, con ri- dell'art. 360 cpc, la violazione degli artt. Ла 4 ferimento al n. dell'art. 360 cpc la nullità del procedimento, con riferimento al n. 5 dell'art. 360 cpc il vizio di motivazione, il tutto in base al rilievo che la verifica circa la capacità di intendere e di volere non poteva formare oggetto di accertamento incidentale ai fini del chiesto beneficio ma andava compiuta me- diante apposita indagine in sede di autonomo giudizio, nelle forme dettate agli artt. 712 e seguenti cpc. La censura non tiene conto della differenza tra l'incapacità lega- le, che può essere dichiarata solo in esito a giudizio di interdi- zione, nelle forme dettate agli artt. 712 e seguenti cpc, e la ve- rifica delle condizioni di salute del soggetto che è oggetto, ove rilevante per i fini che si intende ottenere con l'azione esperi- ta, non di un giudizio incidentale ma di una verifica intesa a stabilire la fondatezza della domanda. Col motivo n. 9 si evidenzia che, essendo stata accertata la spet- tanza del beneficio con decorrenza successiva alla domanda, nessu- na mora debendi poteva ascriversi all'Amministrazione e pertanto ingiustificata era la condanna al pagamento degli interessi. La censura non è fondata. Invero il Ministero dell'Interno, lungi dal dichiararsi disposto a corrispondere l'indennità richiesta a far data dal consolidamento delle patologie riscontrate, ha resistito pur dopo il deposito della consulenza tecnica espletata in grado di appello. Palese è quindi la sussistenza della mora debendi in ordine ai singoli ratei, dalla maturazione di ciascuno e sino all'effettivo 5 soddisfo. Conclusivamente il ricorso va rigettato. Nulla si deve disporre per le spese atteso che l'intimato non ha svolto attività difensiva di sorta.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese Roma, 23 gennaio 2002 IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Alberto ben 3 але 3 0 1 5 A . I S . T S D N R , A T A O IL CANCELLIERE ' , 3 L L 7 A L L - Depositato in Cancelleria S O E E 8 B - D P 1 I S I 1 I D S T k occi. 10 APR. 2002 N r N A i E G E s T S G O S I G O IL CANCELLIERECLIENT A A E P D L M E O I , T A T O A I L R D R L T I E E S D T I B G N O E E R S E