Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/03/2003, n. 3234
CASS
Sentenza 5 marzo 2003

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Con l'entrata in vigore della legge 11 agosto 1973,n. 533, la nomina del consulente tecnico in appello è divenuta facoltativa sia nei procedimenti relativi a controversie individuali di lavoro che in quelli attinenti a controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, ivi comprese quelle concernenti domande di invalidità pensionabile, salvo che, in ordine a queste ultime, vengano in considerazione aggravamenti delle malattie denunciate o insorgano nuove infermità, e l'assicurato provi che non sono state tenute presenti dal primo giudice o che si sono verificate durante il giudizio di appello. In queste ultime ipotesi infatti si impone di regola il riscontro della documentazione esibita dall'assicurato a sostegno del proprio assunto con l'ausilio della consulenza tecnica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/03/2003, n. 3234
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3234
    Data del deposito : 5 marzo 2003

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