Sentenza 5 marzo 2003
Massime • 1
Con l'entrata in vigore della legge 11 agosto 1973,n. 533, la nomina del consulente tecnico in appello è divenuta facoltativa sia nei procedimenti relativi a controversie individuali di lavoro che in quelli attinenti a controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, ivi comprese quelle concernenti domande di invalidità pensionabile, salvo che, in ordine a queste ultime, vengano in considerazione aggravamenti delle malattie denunciate o insorgano nuove infermità, e l'assicurato provi che non sono state tenute presenti dal primo giudice o che si sono verificate durante il giudizio di appello. In queste ultime ipotesi infatti si impone di regola il riscontro della documentazione esibita dall'assicurato a sostegno del proprio assunto con l'ausilio della consulenza tecnica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/03/2003, n. 3234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3234 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. SPANÒ Alberto - rel. Consigliere -
Dott. MAZZARELLA Giovanni - Consigliere -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ER VI, elettivamente domiciliato in Roma, via Arno 47, presso l'avv. Franco Agostini che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.A.I.L., Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, elettivamente domiciliato in Roma, via IV Novembre n. 144, presso gli Avvocati Antonio Catania e Rita Raspanti che lo rappresentano e difendono per delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 734/99, decisa il 20 settembre 1999 e pubblicata il 27 settembre 1999, resa dal Tribunale di La Spezia nel procedimento n. 547/98 R.G.;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3 dicembre 2002 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò;
udito l'avv. Rita Raspanti per l'Istituto controricorrente;
udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe Napoletano, ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 20 marzo 1995 ER VI conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di La Spezia in funzione di Giudice del Lavoro l'I.N.A.I.L. al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto alla rendita professionale per angioneurosi ed ipoacusia di origine professionale.
Con sentenza n. 896/97 in data 12 novembre 1996 - 9 aprile 1997 il Giudice adito respingeva la domanda.
Interponeva appello l'assistito e in esito il gravame veniva rigettato con sentenza n. 734/99 emessa in data 20 - 27 settembre 1999 dal Tribunale di La Spezia. La decisione veniva così motivata.
Osservava il Collegio di merito che le valutazioni compiute dal consulente tecnico di ufficio di primo grado appaiono logiche e coerenti con la documentazione in atti, evidenziano solo modeste alterazioni degenerative a carico dell'apparato uditivo, si fondano anche sulla considerazione che l'esposizione al rischio di ipoacusia è stata modesta. Rileva infine il Collegio che "le note critiche allegate all'atto di appello non appaiono tali da poter mutare il giudizio di completezza e logicità della consulenza tecnica di ufficio espletata in primo grado".
Rifiutava quindi la rinnovazione della consulenza. Avverso la sentenza, non notificata, propone ricorso per cassazione ER VI con atto notificato in data 7 settembre 2000, sulla base di un unico complesso motivo.
L'INAIL resiste con controricorso notificato in data 6 ottobre 2000. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico complesso motivo si denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt.
3 e 74 del DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e del DPR 9 giugno 1975 n. 482 recante la tabella delle malattie professionali. Si denuncia altresì, con riferimento al n. 5 dell'art. 360 c.p.c., il vizio di motivazione. Si lamenta che di fronte a critiche ben precise contenute nella consulenza di parte allegata all'atto di appello, il Tribunale non abbia provveduto a rinnovare la consulenza tecnica. Le censure non appaiono fondate.
Il ricorrente si limita infatti a contrapporre alla consulenza svolta nel giudizio di primo grado una consulenza di parte facendo proprie le critiche svolte dal tecnico all'uopo officiato. La valutazione di tali critiche è peraltro un giudizio di fatto, riservato al giudice del merito e non può essere condivisa l'affermazione che "tanto basterebbe, ad avviso del ricorrente, per l'annullamento della sentenza impugnata, anche considerato che in tale situazione non è stato disposto, come sarebbe stato necessario, il rinnovo della consulenza tecnica".
Invero "con l'entrata in vigore della legge 11 agosto 1973 n. 533 (disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie), la nomina del consulente tecnico in appello è divenuta facoltativa sia nei procedimenti relativi a controversie individuali di lavoro che in quelli attinenti a controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, ivi comprese quelle concernenti domande di invalidità pensionabile, salvo, in ordine a queste ultime, che vengano in considerazione le situazioni descritte nell'art. 149 disp. trans. c.p.c., nel nuovo testo di cui all'art. 9 della citata legge n. 533 del 1973, e l'assicurato deduca e documenti che le situazioni medesime (aggravamento delle malattie denunciate od accertate, o insorgenza di nuove infermità) non siano state tenute presenti dal primo giudice, o si siano verificate nel giudizio di appello. In queste ultime ipotesi, infatti, si impone, di regola, il riscontro, mediante nuova consulenza tecnica, della documentazione esibita dall'interessato a sostegno del proprio assunto" (Cass., Sez. Lav., sent. n. 4152 del 16-06-1983, rv 429106). E poiché il ricorrente non aveva denunciato un aggravamento delle patologie in atto o l'insorgenza di patologie nuove e si era limitato a prospettare una valutazione del tutto differente, il giudizio espresso dal Tribunale - nel senso che non vi sono motivi per rinnovare una consulenza tecnica di ufficio esaustiva e documentata poiché le note critiche allegate all'atto di appello non appaiono tali da poter mutare il giudizio di completezza e logicità dell'indagine svolta in primo grado - appare incensurabile in sede di legittimità.
Conclusivamente il ricorso va rigettato.
Non ravvisandosi gli estremi della manifesta infondatezza e temerarietà della pretesa, nulla deve disporsi per le spese del presente giudizio di legittimità, in applicazione dell'art. 152 disposizioni attuazione Codice Procedura Civile.
P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso.
Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2003