Sentenza 23 marzo 2001
Massime • 1
La qualità di "incollocato al lavoro", richiesta dall'art. 13 legge 30 marzo 1971 n. 118 per poter conseguire l'assegno mensile di invalidità, deve essere provata con l'iscrizione alle liste speciali del collocamento obbligatorio, mentre è ininfluente l'iscrizione alle liste ordinarie, che non è idonea a fornire all'invalido occasioni di lavoro confacenti alle sue attitudini.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/03/2001, n. 4257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4257 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LE ANNUNZIATA - Presidente -
Dott. GUGLIELMO SCIARELLI - rel. Consigliere -
Dott. GUIDO VIDIRI - Consigliere -
Dott. RAFFAELE FOGLIA - Consigliere -
Dott. PASQUALE PICONE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
AF LE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 3098/97 del Tribunale di BARI, depositata il 09/07/97 R.G.N. 1936/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/01/01 dal Consigliere Dott. Guglielmo SCIARELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BONAJUTO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo
Il Pretore di Trani, con sentenza del 13 marzo 1996, condannava il Ministero dell'Interno a corrispondere a IC FR l'assegno mensile di invalidità.
Il Ministero proponeva appello, cui resisteva l'istante e che era rigettato dal Tribunale di Bari con sentenza depositata il 9 luglio 97. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione.
L'intimato non si è costituito.
Motivi della decisione.
Con l'unico motivo si deduce la violazione dell'art. 13 L. n. 118/71, nonché degli artt. 1,5 e 19 L. n. 482/68 (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.). Con l'appello, il Ministero aveva lamentato la mancata dimostrazione del requisito dell'incollocazione.
Il Tribunale ha ritenuto, invece, che il suddetto requisito fosse stato dimostrato con l'iscrizione nelle liste di collocamento ordinario.
Deduce, all'opposto, il Ministero che l'incollocazione va provata con l'iscrizione nelle liste speciali di collocamento, di cui alla l. 482/88, e non già con l'iscrizione nelle liste di collocamento ordinario.
Il ricorso è fondato.
L'incollocazione non può essere provata con l'iscrizione nelle liste ordinarie di collocamento (che, oltretutto, presuppone il possesso del libretto di lavoro, concesso a chi presenta un certificato medico di idoneità al lavoro - art. 3 l. 112/1935 e art. 9 l. 264 del 1949). Infatti, l'iscrizione nelle liste ordinarie non è idonea a fornire all'invalido occasioni di lavoro confacenti alle sue attitudini (Cass. 7090 del 2000) e, pertanto, non è utile ai fini del collocamento dell'invalido.
In altre parole, l'invalido che si iscrive alle liste ordinarie, non dimostra con tale iscrizione di avere fatto il possibile per reperire un lavoro.
Poiché, invece, nel caso in esame, l'incollocazione è stata ritenuta solo sulla base dell'iscrizione nelle liste ordinarie di collocamento, ne consegue che il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rimessa ad altro Giudice, che si atterrà al principio suesposto.
Il medesimo Giudice provvederà, altresì, sulle spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, per nuovo esame alla Corte di Appello di Bari, la quale provvederà anche sulle spese di questo giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2001