Sentenza 27 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/01/2003, n. 1141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1141 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. /03 Oggetto A 41 SEZIONE SECONDA CIVITE Haominio Spazi Composta dagli Ill,mi gg. Mag1 MESTINAM A CARCHECČLO Dott. Rafaele Presidente R.G. N. 6398/00 - Czoa. 2534 Dott. Alfredo Consigliere MENSITIERI - Rep. 354Consigliere - Dott. AR DE JULIO - Consigliere - Ud. 28/06/02 Dott. Ettore BUCCIANTE Rel. Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE ha pronunciato la seguente SEN TE NZA sul ricorso proposto da: NC AS, domiciliato ex legge in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, F giusta delega in difeso dall'avvocato GIOVANNI MOLE' atti;
- ricorrente -
contro
AR, CO CA, domiciliati in ROMA PUGLISI presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, difesi dall'avvocato AS D'AVOLA, giusta delega in atti;
2002
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 600/99 della Corte d'Appello di 1028 -1- CATANIA, depositata il 17/09/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/06/02 dal Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per accoglimento p.q.r. del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato :1 23.9.1986 Sebastian10 NC conveniva in giudizio dinanzi a Tribunale ci i Ragusa i coniug AR PU ē TE CO ė, promesso di aver acquistato con atto del 1.9.1976 por notaio Suisenti dalla .n.c. GI NN e C. 1'intero pianterreno 'edificio (all'epoca i r costruzione) sito in: Ragusa, vico Ecce Homo, con i relativi diritti, accessioni e pertinenze dipendenti dalla situazione condominiale deli stess , assureva che tra le parti comuni era compresa l'area situata tra la propria unità immobiliare l'edificio scolastico # ER aveva sulia quale A Legittimamente ricavato 10 posti macchina alionati agli acquirenti di altri immobili appartenenti alic stesso edi-icic condominia. particolare coniugi PU CO avevano acquistato con تن ناخ del 7.2.1979 per nolato Sulsenti il quinto piano eleva insieme posci macchina contrassegnati con i numeri 9 e 10 (oltre ad altro posto macchina ubicato nel piano sottostrada dol 'edificio destinato a rimessa). 'attore chiedova quindi dichiarars: 1 a conproprietà del 'area 80 cui Insistevano i posti 3 macchina dei convenuti. Questi ultimi, costituendosi q'udizio, assumevano la legi mità del proprio titolo di acquisto, considerato che tuzti i posti macchina r ano stati realizzati dal comune danle cousa SU area di s a proprietà Ion avente quindi nal.j a concominiale, coerentemente a la delibera de l'assemblea condominiale del 1976 relativa alla approvazione de regolamento. ☐ 1 Tribunale ci Ragusa con sentenza de 4.02.1916 rigettava la demanda. Proposto gravame avverso Lalo decisione da PU e laparte del Cianch o qui res stovard CO, la Corte di Appello ai Catania con sentenza 17.9.1999 rigettava l'impugnazione. La Corte territoriale, CO N riferimento a la in ordine allaprima censura rossa dall'appellanto contraddittorietà della sentenza di primo grado pez aver rigettato la domanda par avendo riconosciuto natura condominiale dell'area rivendicata, riteneva infondata la doql_anza, rilevando che il Tribunale di Ragusa, dopo aver afferrato la ratura genericamente condominiale della sudde-ta area, correttamente ave chiarito che essa aveva statuic peculiare in quanto oggetto di diritto di So ૩ 1 parcheggio d tu-ti condomini in Misura proporzionale al diritto di ciascuno sui l'edificio; in ordine poi al rilievo dell'appelianto secondo cui i posti macchina che avevano dato luogo alla incontroversia non Brano simi nella stessa TROVAVANO cui si fenevano quelli oqqella delia transazione intervenuta tra i NC ed il suo dante causa, i giudice d'appello assumeva che i posti macchina aila CO, oggetto dellaceduli al PU comanda di riverdice, non eran c compresi Cellc stesso spazio dove erano previsti quelli oggetto del 'acquisto originario offettuato dal C anchino, considerato che in La_o parte eraro stato realizzate a.tro opcrc, ovvero> i locali per → caldaip condominiaii;
aggiungova che Luttavis posti macchina rivendicati erano stali realizza nell'area ā nord de l'edificio in relazione alla quale IR con l'allo 28.3.1978 aveva dichiarato di non avere più alcun diritto. RITEREVA Corte territoriale inoltre infondale ię La affermazioni dell'appellante secondo cui il vincele d natura pubblicistica esistente sulle aree destinate a parcheggio avrebbe precluso la cicolarità di diriti dominicali esclusivi B3* toli 100 da parte di soggetti divora dal condominio;
invero, Edererdo a .E argomentazioni già espresse dal giudice di primo grado, il giudice di appcllo sosterova che rapporto pertinenziale inderogabil comportava soltanto che eventual. dispositivi sugli spazi a parcheggio non potevano impedire l'esercizio del diritto di uso, da parte C ' condomini, di tali spazi, ferri restando gli effetli, sul piano della itolarità dei diritti dominicali, delie al enazicni delle riserve eventualmente poste in essere. Per la cassazione di ala sentenza il Ciarchino ha proposto un ricorso basato su cinque motivi al quale hanno resistito con controricorso il PU 臼 la CO;
parti canno presentato sivamente delle memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE Con prim Molivo il ricorrente deduce omessa, insufficiente e contraddit oria motivazione lato della sonte za impugnata per avore ca 1177 AUTO ovalo che i due posti cocuti dal!" Impresa ER ai coniugi PU EG ron potevanc trovarsi nell'area in cui erano stati realizzati locali caldaia per mancanza dello spazio necoanario a tale destinazione, a cull'altro affermato che i AUTO D oggello delic controversia erano ala i £ sistemati proprio nella ZONA in cui araro stato collocate le caldaie;
il NC quindi sostiene cho tali posti auto non erano comoresi nell'area a nord dell'edificio condom riale, ra ic una zona con essa confinante sita lo stabile condominiale Eb UM edificio scolastico prospiciente. ас motivo il ricorrento, Cor il Secondo falsa applicazione doql_ denunciando violazione ہے articoli 41 sex ies delia I. 7.8.1942 . 150. 18 . .1967 n.765 e 26 1.28.2.1985 1.47, sostiene che, contrariamente al 'assunto cel giudice di appello, la controversia instaurata non riguardava la normativa ora richiamata, che in effetti non cra dell'esponente slate violata, ma La prezesa al riconoscimento del Lendente 5.0 alritto sull'area Oggetto della verdiza operata rel 1979 dall'impresa ER a Favore dei coniugi PU CO, in quanto Costor> avevano acquistato da soggetto non proprietario dell'area medesima. Can il tarzo motivo il ricorrente, ded::cendo violazione e falsa applicazione degli articoli 830 C 984 C.C.r Censura la sentenza impugnata per avere riget Lelo domanda del NC zenderte riconoscimento delia comproprietà dell'area al sila Lia 1 stabile condominialc C l'edificio scolastico in quanto quest'ultima era gravala ca SE tto di 190 a parcheggio da parte di TELE E condomini;
in propostsの rileva ano 'cvidenziato LA vincolo di natura pubblicistica e Conseguente destinazione a parcheggio in taveze dei condomin di tale spazic non poleva comportare La S divanificazione dei diritti dominicali vantami esso dal esponente o dunque fondatezza della comanca di rivendica esperita. Con il quarto motivo il ricorrente, denunciando. insufficiente e cor addittoria motivazioneomessa, circa un punto decisivo della controversia, Censura la statuizione del giudice ai appello che, 1 a natura condominialo avendo riconosciuto dell'area rivendicata, ha ritenuto infondata la domanda proposta in quanto il cianchino rom avrebbe potulo vanlare alcun diritto Ai comproprietà sull'arca medesima 2 sequito del vincolo di d'uso destinazione SU di essa gravante;
pertanto non era eta a accordata alcun tutela al diritto l'esponente, cre pure trovava il SUO fondame -a ne contratto per notalo Sulsenti del 16.5.1275 stipula o tra 1 proprietar del suolo su cui eza fabbricato condominia'e e impresa poi SCI O il appaltatrice, dal quale era amo sa Ja ° condominiale dell'area più volte menzionata, nell'atto del 1.9.1976 per notaio Bulsenti con י- qualo i NC aveva acquistato pianterzono dell'edificio condominiale con Lotti i relativi ciritti, accessioni pertinenz . Con 1 quinto motivo il r corrente Camenta motivazione Sul rige to deila domanda omessa proposta call' esponente nell'interesse del condominio per il riconoscimento della natura condominiale dell'area suddetta, suddet i motivi, da osaminare congiuntamente in quanto connessi, Sono fondati 0 devono essere accolti per quanto di ragione. La Corso territorialo ha ritenuto infondali .j. motivi oi appello formulazi dal NC essenzialmente sotto un duplico profilo. Anzitutto è slalo rilevato che la domanda di rivendica dell'area compresa Tra 10 stabile condominiale C l'edificio scolastico vicino nor poteva essere accolta avendo tale prolosa ай cggclLo 100 spazio destinato in base al_a normativa di cui all'ar 1 sexies L.1 .8.1942 1.1150, ad essere utilizzato a parcheggio da tuzzi i condomini dell'edificio; sempre nell'ottica della iplina ora richiamaza il giudico di appcllo ha aggiunto più innanzi che La domanda del NC avrebbe potuto essere for data soltanto se fcase emerso un impedimento in concreto della auddel.ca RISERVARE destinazione in re azione agli spazi da T avare a parcheggio por condomin determinato dalla presenza dEl due posti macchina acquistati da! PU 2 da. la CO, Mentre in realtà La c circostanza non era stata provata. Inoltre La Corlo Lerritoriale ha evidenziato che, in relazione all'area scoperta sila a ord dell'edificio sulla quale al NC r qualità di condomino sareboe spettato il diritto di ننا sopra richiamato 1' appellante aveva stipulato una - transazione caratterizzata cally attribuzione in SLO favore d_ due posti auto coperti e dalla correlativa rinuncia qualsiasi diritto Bulia saddella dred. Orbene le argoner azioni rese da l giudice di SGI piano appello si rivelano non convincerti logi.co in quanto insufficient: ad evidenziare giustificare circostanze ed elementi idonei E 1 infondatezza deila domanda proposia Ja ritenuta NC. Occorre premettere che, in pase a quanto affermato dalia stessa sontonza impugnata, con tale Th 'attuale ricorrente Eveva chiesto, in domanda y alità di condomino, di accertare _a natura menzionalacondominiale dell'area più volte quale erano stati realizzazi i due posti auto di proprietà del PU 0 Salla Desucando a Zal riguardo il titolo costituito dall'atto P acquisto de_ 1.9.1976 dell'interc p iante rreno dell'ed ficio sito in Ragusa, via Ecce Homo, G de le parti coruri tra Te qual secondo il CH, ancie l'arca conpresa _0 slabije condominiale e l'edificio scolastico;
Trallardos_ indi di domanda di rivendica esperita dall'attore nella sua qualità di cordomine, il richiamo vic 1 sentenza impugnala alla menzionata nozraliva che ha istituito tra costruzioni spazi per parcheggi ad cssc connessi un vincolo di destinazione gravanto tali aree è rilevarte, atlerendo quest'ultima questione al riconoscimento ed alla Lubela di Late vincolo, ę non at titoli di proprietà inerenti ai suddetti spazi;
l'indagine pertanto avrebbe dovuto riguardare la natura condominiale 0 CRCTIC di lale onde accertare 15 validità del successivo acquisto di essa da parte del PU e dello CO con l'atto st. pulalo '1 7.2.1979 che avrebbe dato luogo, secondo la Loa del NC, ad | 1 acquisto 'a non domino" per averc la vendi rico ietà ER ricavato dieci posti auto itza i quali i duo venduti al PU ed alla RO su di oggetto di comproprietà tra i concomini.un'arca Neppure può ritenersi risolutivo il riferimento dolla sentenza impugnala alla transazione stipulata _ CH ן: 20.3.1978 con 1g que e quest'ultimo avrebbe rinunciato a qualsiasi diritto sull'area in contestazione ER :icevuto proprietà due autorimesse coperte. Anzitutto le argomentazioni in base alle quali Ten to che la suddetta transazione si riferisce all'area sita a rord dell'edificio condominiale non chiariscono adeguatamerle iter" logico seguilo;
più in particolare on GODO Le ragioni persufficientemente comprensibil :י. la sentenza impugnala, dopo aver affermato menzionato negozio transativo ora stato che determinato dalla avvenuta realizzazione dei Locali caldaia nell'area (diversa da quella cedula ai PU) oggetto doll originario contrall cosicché era Lato pulato dal NC, poslipossibile ricavare 10 Boazio per : macchina, ha poi rilevato che la rinur ia operata da quest'ultimo con l'atto del 28.3.1978 riguardava 12 area nord dell'edificio nella quale, SECONDO i_ scesimo giudice di appello, sono compresi due posti auto ceduti al PU ed *la CO invers sembra covers concludere che da tali a fermazioni finiscono per individuare una le due suddette are medesima superficie, e che quindi posti auto ora sono stall calizzati regli apo dove pure la presenza dei Jonali caldaic, secondo | a stessa sentenzE impugnata, aveva impedito ogni altra destinazione. Inoltre devc Caservare cho comunque ZA sopra evidenziat' da_la Corte territoriale per riterere infondaza la domanda del NC non appare decisiva, Avendo quest' Limo agito, comme ri avato, quale condomino, € dunque avendo l'azione di esperito riverdina>'one trevimento adnor un bene ritenuto d. proprietà esclusiva (como l'area ogge=to deì menzionato atto di inuncia}} bersi ad ..In bene comune in ordine al quale invocava _ tu e di un divitto di comproprietă d_ cut daseriva escore + lare Come tutli gli altri condorini. In conclusione quindi, a_la luce de.le segnalate carenze delle argomentazioni offerte de giudice di appe lo, occorre procedore ad u nuovo 1.3 esame dc.la controversia sulla base doi rilievi corrê esprossi;
pertanto, accolto per quanto d: ragione 11 ricorso proposto, sentenza impugnate deve essere cassata ia causa deve essere rinviata alla Corte di Appelia di Messina che provvederà anche alla pronuncia si le spose de l preserte iudizio.
P.Q.M.
I a Corte Accoglie per quanto ci ragione ricorso, la sentenza impugnata € invia anche per la CASSO pronuncia sulle spese del presente giudizio alla میر vo te a Appello di Messira. Così deciso in Rona i 28.6.2002 пти Vinum Maracane erluka ле IL CANCERERE C1 France Catania CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione DEPOSITATO IN CANCELLERIA presso l'Agenzia 25.3.2003 delle Entrate di Roma 2 || Roma 2 7 GEN 2003. serie 4 al n. 12374 1. CANCRIDERE C1 versate € 170.43 apposta in calce alia copia autentica (art. 278 TU. n°115 del 30/5/2002) Franc ha IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Retien Ride 1