CASS
Ordinanza 20 giugno 2022
Ordinanza 20 giugno 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., ordinanza 20/06/2022, n. 19858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19858 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2022 |
Testo completo
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto DO ON - Primo Presidente f.f. - TSAP CONTENZIOSO IO IO - Presidente di Sezione - MA DI ZI - Rel. Consigliere - Ud. 24/05/2022 - CC TO ST - Consigliere - R.G.N. 8766/2021 DO TO - Consigliere - Rep. AN MA - Consigliere - ENZO VINCENTI - Consigliere - ROBERTO GIOBVANNI CONTI - Consigliere - SI EL - Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8766-2021 proposto da: CONSORZIO DEI COMUNI DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL PIAVE APPARTENENTI ALLA RO DI BELLUNO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI MONTE FIORE 22, presso lo studio dell'avvocato STEFANO GATTAMELATA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ENRICO GAZ;
- ricorrente -
contro CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE;
Firmato Da: PACITTI SABRINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 22faa7d14bb12be87bfe3fb46e25bc37 - Firmato Da: ON DO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 54322f7d7c753b48491ab9b7412853a3 Civile Ord. Sez. U Num. 19858 Anno 2022 Presidente: IO IO Relatore: DI ZI MA Data pubblicazione: 20/06/2022 2 di 11
- intimato -
CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO GRAMSCI 9, presso lo studio dell'avvocato ARCANGELO GUZZO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CLAUDIO MARTINO;
- controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 111/2020 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 09/10/2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/05/2022 dal Consigliere MA DI ZI. FATTI DI CAUSA 1. ― Il Consorzio di Bonifica del Piave ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale regionale delle acque pubbliche di Venezia il Consorzio dei Comuni del bacino imbrifero montano del Piave appartenenti alla Provincia di UN chiedendo dichiararsi non dovute a quest’ultimo le somme ad esso Consorzio di Bonifica del Piave richieste a titolo di sovracanoni idroelettrici previsti dall’articolo 1, comma 137, della legge numero 228 del 2012. 2. ― Nel contraddittorio con il menzionato Consorzio dei Comuni del bacino imbrifero montano del Piave il giudice adito, disattese talune questioni di legittimità costituzionale sollevate dall’attore, ha respinto la domanda. 3. ― Il Consorzio di Bonifica ha proposto appello cui il Consorzio dei Comuni ha resistito e che il Tribunale superiore delle acque pubbliche, con sentenza del 9 ottobre 2020, numero 111, pronunciando in parziale riforma della sentenza impugnata, ha accolto, dichiarando l’insussistenza dell’obbligo di pagamento del sovracanone con riguardo agli impianti dei Comuni di Cornuda, Careano San Marco, Montebelluna e Castelfranco Veneto, con compensazione integrale di spese. Firmato Da: PACITTI SABRINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 22faa7d14bb12be87bfe3fb46e25bc37 - Firmato Da: ON DO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 54322f7d7c753b48491ab9b7412853a3 Numero registro generale 8766/2021 Numero sezionale 257/2022 Numero di raccolta generale 19858/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 3 di 11 4. ― Ha osservato il Tribunale superiore delle acque pubbliche: «La legge di stabilità per il 2013 prevede, all'art. 1, comma 137, che: “Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi infrastrutturali da parte dei comuni e dei bacini imbriferi montani, i sovracanoni idroelettrici, previsti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono estesi con decorrenza dal 1° gennaio 2013 a tutti gli impianti di produzione di energia idroelettrica superiori a 220 kw di potenza nominale media, le cui opere di presa ricadano in tutto o in parte nei territori dei comuni compresi in un bacino imbrifero montano già delimitato”. La lettera, suffragata dalla ratio, della norma è chiara: ciò che si chiede è che le opere di presa ricadano nei territori dei comuni interessati. Ogni lettura arbitrariamente estensiva finisce per violare quelle lettera e ratio, come già ritenuto (T.s.a.p. 21 marzo 2020, n. 45). Come ha rilevato la S.C. (Cass., sez. un., 19 giugno 2018, n. 16157) in una col giudice delle leggi (Corte Cost. 20 dicembre 2002, n. 533), il sovracanone BIM richiesto al concessionario dell'utenza idrica configura una prestazione patrimoniale imposta a fini solidaristici, avente natura tributaria, con destinazione del sovracanone ad un fondo comune, gestito dai consorzi per finalità di promozione dello sviluppo economico e sociale delle popolazioni interessate, al fine della realizzazione delle opere che si rendano necessarie per rimediare all'alterazione del corso naturale delle acque, causata dalla loro regimazione artificiale. La nozione di "opere di presa" indica quella parte di un impianto idroelettrico, la cui funzione è di prelevare l'acqua operando la cd. captazione. Essa era già contenuta nel r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, laddove - ad esempio all'art. 3, comma 3 - individuava la competenza al riconoscimento dell'uso di acqua pubblica con riguardo al ufficio del Genio civile “alla cui circoscrizione appartengono le opere di presa”. La competenza del Genio civile è sempre individuata mediante tale Firmato Da: PACITTI SABRINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 22faa7d14bb12be87bfe3fb46e25bc37 - Firmato Da: ON DO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 54322f7d7c753b48491ab9b7412853a3 Numero registro generale 8766/2021 Numero sezionale 257/2022 Numero di raccolta generale 19858/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 4 di 11 localizzazione: in tal senso, anche l'art. 7 r.d n. 1775 del 1933, secondo cui domande per nuove concessioni e utilizzazioni sono dirette al Ministro dei lavori pubblici e presentate all' ufficio del Genio civile “alla cui circoscrizione appartengono le opere di presa”, e si dispone la pubblicazione dell'ordinanza di istruttoria presso l'albo pretorio dei comuni nel cui territorio “ricadono le opere di presa”; cosi l'art. 8, sulle competenze dell’ufficio del Genio civile, nel medesimo modo individuato. Del pari, l'art. 47 del predetto testo unico stabilisce che, quando sia necessario avvalersi delle “opere di presa” di altre utenze preesistenti, si può verificare la coesistenza delle concessioni, stabilendosi il compenso che il nuovo utente deve corrispondere a quelle preesistenti per il couso (su cui Cass., sez. un., 2 marzo 2018, n. 4995; Tsap. 17 marzo 2017, n. 55); dal suo canto, l'art. 52 prevede che, nelle concessioni di grandi derivazioni per produzione di energia, possa essere riservata una data quantità di energia ad uso esclusivo dei servizi pubblici a favore dei Comuni rivieraschi, nel tratto compreso tra il punto ove ha termine “il rigurgito a monte della presa ed i punto di restituzione”. La nozione non è ignota allo stesso codice civile (art. 1049 c.c.), laddove prevede l’ipotesi di un'abitazione priva di fonti di acqua necessaria, che può derivarla dal fondo del vicino, previo pagamento di tutte le spese per le “opere di presa e di derivazione”; ritorna nelle prime disposizioni relative ai bacini imbriferi montani nel territorio nazionale ed ai sovracanoni, quale l'art. 1 legge 27 dicembre 1953, n. 959, che ha istituito la soggezione dei concessionari di grandi derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, le cui “opere di presa” fossero situate, in tutto o in parte, nell'ambito del perimetro imbrifero montano, al pagamento di un sovracanone annuo;
è, del pari, prevista nella legge 7 agosto 1982, n. 529, sulla scadenza delle grandi concessione di derivazione di acque pubbliche, il cui art. 1 prevede il trasferimento in proprietà dell' EN delle “opere di presa e di Firmato Da: PACITTI SABRINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 22faa7d14bb12be87bfe3fb46e25bc37 - Firmato Da: ON DO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 54322f7d7c753b48491ab9b7412853a3 Numero registro generale 8766/2021 Numero sezionale 257/2022 Numero di raccolta generale 19858/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 5 di 11 derivazione”. In tutte le fonti positive, il concetto concordemente indica la prima parte dell'impianto che provvede alla captazione dell'acqua, facente parte dei beni che compongono il complesso idroelettrico e rientrante nella sfera dell'impresa. Invero, l’utilizzazione dell'acqua ne richiede il prelievo dal suo ambiente ed il primo strumento a tal fine sono le opere di presa, tecnicamente di vario tipo e natura, a seconda della fonte del prelievo: in ogni caso, si tratta di quella parte dell'impianto che preleva l’acqua per l'utente. Pertanto, ciò che rileva, ai fini del discorso in esame, è il territorio comunale ove sono dislocate le diverse opere di presa. Non è, pertanto, consentito riferire la nozione per cui è causa non alla localizzazione dell'opera di presa dell'utente, ma a quella - del tutto estranea al medesimo - che riguardi la derivazione di un canale dalla fonte interessata … Nel caso di specie, è incontestato che le opera di presa de quibus si trovino interamente fuori dal territorio di interesse;
né, dunque, a tale incontestato presupposto può essere assimilata la differente situazione fattuale, per cui - sebbene impianto e presa siano esterni al detto territorio - l'opera di presa attinga dal canale di derivazione, unicamente la cui presa sia, essa sì, collocata all'interno della zona del Consorzio BIM. Non è, infatti, a quest' ultima nozione che la norma ha riguardo, ma alla nozione esatta di ubicazione della presa come tale, come esposto. Ciò che, in conclusione, ai fini in discorso rileva è l'elemento costitutivo della fattispecie rappresentato dalla collocazione delle "opere di presa" nel territorio considerato, enunciato che, nella lettera e nella ratio, riconduce alla posizione della presa l'obbligo contributivo: presa situata, nella specie, all'esterno dell'area interessata». 5. ― Per la cassazione della sentenza il Consorzio dei Comuni del bacino imbrifero montano del Piave appartenenti alla Provincia di UN ha proposto ricorso per tre mezzi. Firmato Da: PACITTI SABRINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 22faa7d14bb12be87bfe3fb46e25bc37 - Firmato Da: ON DO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 54322f7d7c753b48491ab9b7412853a3 Numero registro generale 8766/2021 Numero sezionale 257/2022 Numero di raccolta generale 19858/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 6 di 11 6. ― Il Consorzio di Bonifica del Piave ha resistito con controricorso contenente ricorso incidentale per due mezzi. 7. ― Le parti hanno depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 8. ― Il ricorrente principale ha così riassunto i propri motivi: I°) Art. 360, comma 1, n. 5 e, per quanto occorra, art. 360, comma 1, n. 3, per violazione dell'art. 115 c.p.c.: la sentenza n. 111/2020 considera dirimente la «non contestazione» ex art. 115 c.p.c. della circostanza che gli impianti idroelettrici siti nei Comuni di Cornuda, Caerano San Marco, Montebelluna e Castelfranco Veneto abbiano opere di presa localizzate in un Comune non compreso tra quelli facenti parte del BIM Piave;
l'allegazione era stata ― invece ― diffusamene e palesemente contestata in ogni scritto difensivo, ma tale fatto «decisivo» (ai sensi del n. 5) non è stato inspiegabilmente considerato;
II°) Art. 360, comma 1, n. 4: il Collegio d'Appello ha officiosamente allegato un fatto (l'esistenza di un'opera di presa nuova ed autonoma per ciascuna delle centrali in discorso) di cui non v'è traccia negli atti delle parti, in violazione degli artt. 112 c.p.c. e 2697 cod. civ. III°) Art. 360, comma 1, n. 3: la sentenza n. 111/2020 ha erroneamente interpretato l'art. 1, comma 137, della legge n. 228/2012 sostenendo che per «opera di presa in parte ubicata entro il confine del BIM» (che costituisce il presupposto impositivo dei sovracanoni) non s'intende l'opera di prima captazione dell'acqua a monte ma l'ultima stazione di pompaggio, a valle della tubazione privata. La giurisprudenza di queste SS.UU., al contrario, ha sempre considerato rilevante l'impianto di monte che sottrae l'acqua all'alveo naturale per rigurgitarla nella rete privata. 9. ― Il ricorso principale va respinto. I motivi spiegati possono essere simultaneamente trattati attraverso il richiamo a quanto queste Sezioni Unite hanno Firmato Da: PACITTI SABRINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 22faa7d14bb12be87bfe3fb46e25bc37 - Firmato Da: ON DO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 54322f7d7c753b48491ab9b7412853a3 Numero registro generale 8766/2021 Numero sezionale 257/2022 Numero di raccolta generale 19858/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 7 di 11 recentemente avuto modo di affermare nel decidere, su ricorso del medesimo Consorzio dei Comuni del bacino imbrifero montano del Piave appartenenti alla Provincia di UN, una controversia largamente sovrapponibile a quella in esame. Nell’occasione le Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 13 maggio 2022, n. 15372) hanno osservato, e qui si ribadisce, come le analoghe censure ivi spiegate mirassero «a confutare la ricostruzione del concetto di presa d’acqua come indicato dal TSAP con il conseguente riflesso sull’individuazione della sua ubicazione al fine di farla ritenere ricompresa nell’ambito del territorio del bacino in funzione della dichiarazione della legittimità della sua pretesa ad ottenere il sovracanone dal Consorzio», in quel caso controricorrente. Ed in effetti è lo stesso ricorrente, nella memoria illustrativa del 13 maggio 2022, a riconoscere che: «Lungi dall’integrare una vertenza di merito, concernente l’ubicazione fisica dei manufatti di captazione, il contenzioso de quo riguarda invece la nozione legale di opera di presa rilevante ai fini della speciale disciplina in materia di sovracanoni idroelettrici». In proposito non può che ribadirsi che, sulla scia della «corretta impostazione adottata dal TSAP, deve ritenersi che l’operata ricostruzione risulta pienamente rispondente sia alla lettera che alla ratio del disposto di cui all’art. 1, comma 137, della legge n. 228/2012 … da cui si evince che il presupposto necessario per l’applicazione della prestazione del sovracanone è unicamente riferibile al luogo di ubicazione delle opere di presa d’acqua, ovvero di quella parte di impianto idroelettrico la cui funzione è … quella di prelevare l’acqua mediante l’operazione di captazione. A tal proposito, nell’impugnata sentenza, la tesi a cui queste Sezioni unite ritengono di aderire viene avvalorata anche con il riferimento ad altri dati normativi, di cui il principale ― direttamente inerente alla materia ― è costituito dall’art. 1 della legge n. 959/1953, laddove era stata stabilita la soggezione dei concessionari di grandi Firmato Da: PACITTI SABRINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 22faa7d14bb12be87bfe3fb46e25bc37 - Firmato Da: ON DO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 54322f7d7c753b48491ab9b7412853a3 Numero registro generale 8766/2021 Numero sezionale 257/2022 Numero di raccolta generale 19858/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 8 di 11 derivazione idriche per la produzione di forza motrice all’obbligo di corresponsione del sovracanone al presupposto che le rispettive opere di presa si trovassero, totalmente o parzialmente, nell’ambito del territorio imbrifero montano (peraltro, il TASP richiama appropriatamente anche l’art. 1 della legge n. 529/1982, di sostanziale analogo tenore)». In particolare, «l’impianto normativo rilevante ai fini della soluzione della controversia è quello attuale dell’art. 1, comma 137, della legge n. 228/2012, da interpretare nei termini precedentemente individuati, così come ravvisati dal TSAP nell’impugnata sentenza, alla cui stregua ai fini dell’obbligo del sovracanone rileva la “localizzazione dell’opera di presa dell’utente”, non l’opera, estranea a quest’ultima, che riguardi la “derivazione di un canale” sul quale la prima è allocata. La deduzione della parte ricorrente secondo cui la nozione di opera di presa d’acqua – come fissata dall’art. 1, comma 127, della legge n. 228/2012 – andrebbe riferita a quella “oggetto della concessione di derivazione (a prescindere dai manufatti a valle)” non è condivisibile. Infatti, l’univoca lettera della norma appena citata impone di accertare esclusivamente se le “opere di presa d’acqua ricadano in tutto o in parte nei territori dei comuni compresi” nel B.I.M. … La situazione oggetto di causa non riguarda, dunque, il diverso caso dei cc.dd. impianti a cascata, concernente la coesistenza, nello stesso corso d’acqua, di più derivazioni successive, nella cui ipotesi l’utenza a valle si avvalga, per ragioni tecniche ed economiche, delle opere di presa e derivazione dell’utenza a monte. Va, inoltre, constatato che l’art. 1 della legge n. 1254/1959, evocato dal ricorrente, è stato abrogato (dall’art. 24 del d.l. n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008) e non può, quindi, avere alcuna incidenza diretta nella risoluzione della causa in questione. Non è, altresì, conferente – da un punto di vista interpretativo ed in funzione di un possibile diverso esito della controversia – il richiamo al citato art. 83-bis Firmato Da: PACITTI SABRINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 22faa7d14bb12be87bfe3fb46e25bc37 - Firmato Da: ON DO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 54322f7d7c753b48491ab9b7412853a3 Numero registro generale 8766/2021 Numero sezionale 257/2022 Numero di raccolta generale 19858/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 9 di 11 della L.R. Veneto n. 11/2001, la cui disposizione normativa non contempla il caso dell’attivazione di centrali idroelettriche su una rete di derivazione artificiale preesistente, limitandosi a disciplinare la modalità di utilizzo dell’acqua, circostanza ben diversa da quella dell’allocazione dell’opera di presa d’acqua su un canale di derivazione». Di qui l’infondatezza del ricorso principale. 10. ― Il primo motivo di ricorso incidentale denuncia incostituzionalità dell'articolo 1 comma 137 della legge 228/2012 per violazione degli articoli 3, 41, e 53 della Costituzione, contrasto altresì della disposizione (e quindi della sentenza) con le norme comunitarie in tema di concorrenza (articolo 101 e ss. del Trattato sul Funzionamento dell' Unione Europea), discriminazione e disparità di trattamento tra soggetti economici operanti nel medesimo mercato di riferimento, conseguente illegittimità della pretesa del Consorzio BIM che si fonda su tale disposizione normativa, incostituzionale ed in contrasto con le norme comunitarie in tema di concorrenza, corrispondente errore di diritto (per contrasto con la Costituzione e dunque per violazione di legge oltre che per contrasto con le norme comunitarie) della decisione impugnata. Il secondo motivo denuncia un distinto profilo di incostituzionalità per violazione degli articoli 3, 53 e 41 della Costituzione del complesso normativo in forza del quale è preteso il pagamento del sovracanone BIM dal Consorzio Piave (ossia la legge 228 del 2012 articolo 1, comma 137, nonché la legge 27 dicembre 1953, n. 959, conseguente illegittimità della pretesa che su tale disposizione normativa si fonda e conseguente errore in punto di diritto (per contrasto con le disposizioni costituzionali ora richiamate) della decisione del TSAP che ha respinto il corrispondente motivo di appello. 11. ― I motivi di ricorso incidentale sono inammissibili. Firmato Da: PACITTI SABRINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 22faa7d14bb12be87bfe3fb46e25bc37 - Firmato Da: ON DO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 54322f7d7c753b48491ab9b7412853a3 Numero registro generale 8766/2021 Numero sezionale 257/2022 Numero di raccolta generale 19858/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 10 di 11 Al rigetto integrale del ricorso principale consegue infatti l’inammissibilità di entrambi i motivi del ricorso incidentale per sopravvenuto difetto di interesse, essendo rimasta ferma la statuizione favorevole alla controricorrente derivante dall’accoglimento del suo motivo di appello nel merito e venendo, perciò, a mancare anche il requisito della rilevanza delle due eccepite questioni di legittimità costituzionale. Sulle stesse, peraltro, queste Sezioni unite, come ricordato nella stessa sentenza del TSAP, si sono già pronunciate nel senso di ritenere conforme ai plurimi denunciati parametri normativi costituzionali il disposto dell’art. 1, comma 137, della legge n. 228/2012, in relazione alla sua contestata retroattività (cfr. Cass. SU n. 16157/2018 e n. 34475/2019), nel mentre, con riguardo alla supposta violazione del principio di uguaglianza nella sua correlazione al principio di progressività dell’imposizione, già la stessa Corte costituzionale si è pronunciata nel senso dell’esclusione dell’arbitrarietà e/o irragionevolezza di norme tributarie contemplanti prestazioni patrimoniali imposte, che rispettino il requisito della capacità contributiva in funzione della determinazione dell’obbligo tributario e, perciò, della eliminazione di possibili sperequazioni a fronte di posizioni omogenee, rendendo, invece, giustificabili eventuali diversificazioni di tale obbligo nel caso di situazioni costituenti espressione di un’accresciuta capacità contributiva (v. Corte cost. n. 153/2018 e Corte cost. n. 17/2018). 12. ― In definitiva, alla stregua delle complessive argomentazioni esposte, il ricorso principale deve essere rigettato, con la conseguente dichiarazione di inammissibilità di quello incidentale. 13. ― Spese del giudizio di legittimità compensate attesa la reciproca soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio a carico di entrambe le parti del contributo unificato se dovuto.
PER QUESTI MOTIVI
Firmato Da: PACITTI SABRINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 22faa7d14bb12be87bfe3fb46e25bc37 - Firmato Da: ON DO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 54322f7d7c753b48491ab9b7412853a3 Numero registro generale 8766/2021 Numero sezionale 257/2022 Numero di raccolta generale 19858/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 11 di 11 rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile quello incidentale;
compensa per intero tra le parti le spese del presente giudizio;
ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e di quello incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis. Così deciso in Roma, il 24 maggio 2022. Il Presidente DO IM Numero registro generale 8766/2021 Numero sezionale 257/2022 Numero di raccolta generale 19858/2022 Data pubblicazione 20/06/2022
- ricorrente -
contro CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE;
Firmato Da: PACITTI SABRINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 22faa7d14bb12be87bfe3fb46e25bc37 - Firmato Da: ON DO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 54322f7d7c753b48491ab9b7412853a3 Civile Ord. Sez. U Num. 19858 Anno 2022 Presidente: IO IO Relatore: DI ZI MA Data pubblicazione: 20/06/2022 2 di 11
- intimato -
CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO GRAMSCI 9, presso lo studio dell'avvocato ARCANGELO GUZZO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CLAUDIO MARTINO;
- controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 111/2020 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 09/10/2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/05/2022 dal Consigliere MA DI ZI. FATTI DI CAUSA 1. ― Il Consorzio di Bonifica del Piave ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale regionale delle acque pubbliche di Venezia il Consorzio dei Comuni del bacino imbrifero montano del Piave appartenenti alla Provincia di UN chiedendo dichiararsi non dovute a quest’ultimo le somme ad esso Consorzio di Bonifica del Piave richieste a titolo di sovracanoni idroelettrici previsti dall’articolo 1, comma 137, della legge numero 228 del 2012. 2. ― Nel contraddittorio con il menzionato Consorzio dei Comuni del bacino imbrifero montano del Piave il giudice adito, disattese talune questioni di legittimità costituzionale sollevate dall’attore, ha respinto la domanda. 3. ― Il Consorzio di Bonifica ha proposto appello cui il Consorzio dei Comuni ha resistito e che il Tribunale superiore delle acque pubbliche, con sentenza del 9 ottobre 2020, numero 111, pronunciando in parziale riforma della sentenza impugnata, ha accolto, dichiarando l’insussistenza dell’obbligo di pagamento del sovracanone con riguardo agli impianti dei Comuni di Cornuda, Careano San Marco, Montebelluna e Castelfranco Veneto, con compensazione integrale di spese. Firmato Da: PACITTI SABRINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 22faa7d14bb12be87bfe3fb46e25bc37 - Firmato Da: ON DO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 54322f7d7c753b48491ab9b7412853a3 Numero registro generale 8766/2021 Numero sezionale 257/2022 Numero di raccolta generale 19858/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 3 di 11 4. ― Ha osservato il Tribunale superiore delle acque pubbliche: «La legge di stabilità per il 2013 prevede, all'art. 1, comma 137, che: “Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi infrastrutturali da parte dei comuni e dei bacini imbriferi montani, i sovracanoni idroelettrici, previsti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono estesi con decorrenza dal 1° gennaio 2013 a tutti gli impianti di produzione di energia idroelettrica superiori a 220 kw di potenza nominale media, le cui opere di presa ricadano in tutto o in parte nei territori dei comuni compresi in un bacino imbrifero montano già delimitato”. La lettera, suffragata dalla ratio, della norma è chiara: ciò che si chiede è che le opere di presa ricadano nei territori dei comuni interessati. Ogni lettura arbitrariamente estensiva finisce per violare quelle lettera e ratio, come già ritenuto (T.s.a.p. 21 marzo 2020, n. 45). Come ha rilevato la S.C. (Cass., sez. un., 19 giugno 2018, n. 16157) in una col giudice delle leggi (Corte Cost. 20 dicembre 2002, n. 533), il sovracanone BIM richiesto al concessionario dell'utenza idrica configura una prestazione patrimoniale imposta a fini solidaristici, avente natura tributaria, con destinazione del sovracanone ad un fondo comune, gestito dai consorzi per finalità di promozione dello sviluppo economico e sociale delle popolazioni interessate, al fine della realizzazione delle opere che si rendano necessarie per rimediare all'alterazione del corso naturale delle acque, causata dalla loro regimazione artificiale. La nozione di "opere di presa" indica quella parte di un impianto idroelettrico, la cui funzione è di prelevare l'acqua operando la cd. captazione. Essa era già contenuta nel r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, laddove - ad esempio all'art. 3, comma 3 - individuava la competenza al riconoscimento dell'uso di acqua pubblica con riguardo al ufficio del Genio civile “alla cui circoscrizione appartengono le opere di presa”. La competenza del Genio civile è sempre individuata mediante tale Firmato Da: PACITTI SABRINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 22faa7d14bb12be87bfe3fb46e25bc37 - Firmato Da: ON DO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 54322f7d7c753b48491ab9b7412853a3 Numero registro generale 8766/2021 Numero sezionale 257/2022 Numero di raccolta generale 19858/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 4 di 11 localizzazione: in tal senso, anche l'art. 7 r.d n. 1775 del 1933, secondo cui domande per nuove concessioni e utilizzazioni sono dirette al Ministro dei lavori pubblici e presentate all' ufficio del Genio civile “alla cui circoscrizione appartengono le opere di presa”, e si dispone la pubblicazione dell'ordinanza di istruttoria presso l'albo pretorio dei comuni nel cui territorio “ricadono le opere di presa”; cosi l'art. 8, sulle competenze dell’ufficio del Genio civile, nel medesimo modo individuato. Del pari, l'art. 47 del predetto testo unico stabilisce che, quando sia necessario avvalersi delle “opere di presa” di altre utenze preesistenti, si può verificare la coesistenza delle concessioni, stabilendosi il compenso che il nuovo utente deve corrispondere a quelle preesistenti per il couso (su cui Cass., sez. un., 2 marzo 2018, n. 4995; Tsap. 17 marzo 2017, n. 55); dal suo canto, l'art. 52 prevede che, nelle concessioni di grandi derivazioni per produzione di energia, possa essere riservata una data quantità di energia ad uso esclusivo dei servizi pubblici a favore dei Comuni rivieraschi, nel tratto compreso tra il punto ove ha termine “il rigurgito a monte della presa ed i punto di restituzione”. La nozione non è ignota allo stesso codice civile (art. 1049 c.c.), laddove prevede l’ipotesi di un'abitazione priva di fonti di acqua necessaria, che può derivarla dal fondo del vicino, previo pagamento di tutte le spese per le “opere di presa e di derivazione”; ritorna nelle prime disposizioni relative ai bacini imbriferi montani nel territorio nazionale ed ai sovracanoni, quale l'art. 1 legge 27 dicembre 1953, n. 959, che ha istituito la soggezione dei concessionari di grandi derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, le cui “opere di presa” fossero situate, in tutto o in parte, nell'ambito del perimetro imbrifero montano, al pagamento di un sovracanone annuo;
è, del pari, prevista nella legge 7 agosto 1982, n. 529, sulla scadenza delle grandi concessione di derivazione di acque pubbliche, il cui art. 1 prevede il trasferimento in proprietà dell' EN delle “opere di presa e di Firmato Da: PACITTI SABRINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 22faa7d14bb12be87bfe3fb46e25bc37 - Firmato Da: ON DO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 54322f7d7c753b48491ab9b7412853a3 Numero registro generale 8766/2021 Numero sezionale 257/2022 Numero di raccolta generale 19858/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 5 di 11 derivazione”. In tutte le fonti positive, il concetto concordemente indica la prima parte dell'impianto che provvede alla captazione dell'acqua, facente parte dei beni che compongono il complesso idroelettrico e rientrante nella sfera dell'impresa. Invero, l’utilizzazione dell'acqua ne richiede il prelievo dal suo ambiente ed il primo strumento a tal fine sono le opere di presa, tecnicamente di vario tipo e natura, a seconda della fonte del prelievo: in ogni caso, si tratta di quella parte dell'impianto che preleva l’acqua per l'utente. Pertanto, ciò che rileva, ai fini del discorso in esame, è il territorio comunale ove sono dislocate le diverse opere di presa. Non è, pertanto, consentito riferire la nozione per cui è causa non alla localizzazione dell'opera di presa dell'utente, ma a quella - del tutto estranea al medesimo - che riguardi la derivazione di un canale dalla fonte interessata … Nel caso di specie, è incontestato che le opera di presa de quibus si trovino interamente fuori dal territorio di interesse;
né, dunque, a tale incontestato presupposto può essere assimilata la differente situazione fattuale, per cui - sebbene impianto e presa siano esterni al detto territorio - l'opera di presa attinga dal canale di derivazione, unicamente la cui presa sia, essa sì, collocata all'interno della zona del Consorzio BIM. Non è, infatti, a quest' ultima nozione che la norma ha riguardo, ma alla nozione esatta di ubicazione della presa come tale, come esposto. Ciò che, in conclusione, ai fini in discorso rileva è l'elemento costitutivo della fattispecie rappresentato dalla collocazione delle "opere di presa" nel territorio considerato, enunciato che, nella lettera e nella ratio, riconduce alla posizione della presa l'obbligo contributivo: presa situata, nella specie, all'esterno dell'area interessata». 5. ― Per la cassazione della sentenza il Consorzio dei Comuni del bacino imbrifero montano del Piave appartenenti alla Provincia di UN ha proposto ricorso per tre mezzi. Firmato Da: PACITTI SABRINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 22faa7d14bb12be87bfe3fb46e25bc37 - Firmato Da: ON DO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 54322f7d7c753b48491ab9b7412853a3 Numero registro generale 8766/2021 Numero sezionale 257/2022 Numero di raccolta generale 19858/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 6 di 11 6. ― Il Consorzio di Bonifica del Piave ha resistito con controricorso contenente ricorso incidentale per due mezzi. 7. ― Le parti hanno depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 8. ― Il ricorrente principale ha così riassunto i propri motivi: I°) Art. 360, comma 1, n. 5 e, per quanto occorra, art. 360, comma 1, n. 3, per violazione dell'art. 115 c.p.c.: la sentenza n. 111/2020 considera dirimente la «non contestazione» ex art. 115 c.p.c. della circostanza che gli impianti idroelettrici siti nei Comuni di Cornuda, Caerano San Marco, Montebelluna e Castelfranco Veneto abbiano opere di presa localizzate in un Comune non compreso tra quelli facenti parte del BIM Piave;
l'allegazione era stata ― invece ― diffusamene e palesemente contestata in ogni scritto difensivo, ma tale fatto «decisivo» (ai sensi del n. 5) non è stato inspiegabilmente considerato;
II°) Art. 360, comma 1, n. 4: il Collegio d'Appello ha officiosamente allegato un fatto (l'esistenza di un'opera di presa nuova ed autonoma per ciascuna delle centrali in discorso) di cui non v'è traccia negli atti delle parti, in violazione degli artt. 112 c.p.c. e 2697 cod. civ. III°) Art. 360, comma 1, n. 3: la sentenza n. 111/2020 ha erroneamente interpretato l'art. 1, comma 137, della legge n. 228/2012 sostenendo che per «opera di presa in parte ubicata entro il confine del BIM» (che costituisce il presupposto impositivo dei sovracanoni) non s'intende l'opera di prima captazione dell'acqua a monte ma l'ultima stazione di pompaggio, a valle della tubazione privata. La giurisprudenza di queste SS.UU., al contrario, ha sempre considerato rilevante l'impianto di monte che sottrae l'acqua all'alveo naturale per rigurgitarla nella rete privata. 9. ― Il ricorso principale va respinto. I motivi spiegati possono essere simultaneamente trattati attraverso il richiamo a quanto queste Sezioni Unite hanno Firmato Da: PACITTI SABRINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 22faa7d14bb12be87bfe3fb46e25bc37 - Firmato Da: ON DO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 54322f7d7c753b48491ab9b7412853a3 Numero registro generale 8766/2021 Numero sezionale 257/2022 Numero di raccolta generale 19858/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 7 di 11 recentemente avuto modo di affermare nel decidere, su ricorso del medesimo Consorzio dei Comuni del bacino imbrifero montano del Piave appartenenti alla Provincia di UN, una controversia largamente sovrapponibile a quella in esame. Nell’occasione le Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 13 maggio 2022, n. 15372) hanno osservato, e qui si ribadisce, come le analoghe censure ivi spiegate mirassero «a confutare la ricostruzione del concetto di presa d’acqua come indicato dal TSAP con il conseguente riflesso sull’individuazione della sua ubicazione al fine di farla ritenere ricompresa nell’ambito del territorio del bacino in funzione della dichiarazione della legittimità della sua pretesa ad ottenere il sovracanone dal Consorzio», in quel caso controricorrente. Ed in effetti è lo stesso ricorrente, nella memoria illustrativa del 13 maggio 2022, a riconoscere che: «Lungi dall’integrare una vertenza di merito, concernente l’ubicazione fisica dei manufatti di captazione, il contenzioso de quo riguarda invece la nozione legale di opera di presa rilevante ai fini della speciale disciplina in materia di sovracanoni idroelettrici». In proposito non può che ribadirsi che, sulla scia della «corretta impostazione adottata dal TSAP, deve ritenersi che l’operata ricostruzione risulta pienamente rispondente sia alla lettera che alla ratio del disposto di cui all’art. 1, comma 137, della legge n. 228/2012 … da cui si evince che il presupposto necessario per l’applicazione della prestazione del sovracanone è unicamente riferibile al luogo di ubicazione delle opere di presa d’acqua, ovvero di quella parte di impianto idroelettrico la cui funzione è … quella di prelevare l’acqua mediante l’operazione di captazione. A tal proposito, nell’impugnata sentenza, la tesi a cui queste Sezioni unite ritengono di aderire viene avvalorata anche con il riferimento ad altri dati normativi, di cui il principale ― direttamente inerente alla materia ― è costituito dall’art. 1 della legge n. 959/1953, laddove era stata stabilita la soggezione dei concessionari di grandi Firmato Da: PACITTI SABRINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 22faa7d14bb12be87bfe3fb46e25bc37 - Firmato Da: ON DO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 54322f7d7c753b48491ab9b7412853a3 Numero registro generale 8766/2021 Numero sezionale 257/2022 Numero di raccolta generale 19858/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 8 di 11 derivazione idriche per la produzione di forza motrice all’obbligo di corresponsione del sovracanone al presupposto che le rispettive opere di presa si trovassero, totalmente o parzialmente, nell’ambito del territorio imbrifero montano (peraltro, il TASP richiama appropriatamente anche l’art. 1 della legge n. 529/1982, di sostanziale analogo tenore)». In particolare, «l’impianto normativo rilevante ai fini della soluzione della controversia è quello attuale dell’art. 1, comma 137, della legge n. 228/2012, da interpretare nei termini precedentemente individuati, così come ravvisati dal TSAP nell’impugnata sentenza, alla cui stregua ai fini dell’obbligo del sovracanone rileva la “localizzazione dell’opera di presa dell’utente”, non l’opera, estranea a quest’ultima, che riguardi la “derivazione di un canale” sul quale la prima è allocata. La deduzione della parte ricorrente secondo cui la nozione di opera di presa d’acqua – come fissata dall’art. 1, comma 127, della legge n. 228/2012 – andrebbe riferita a quella “oggetto della concessione di derivazione (a prescindere dai manufatti a valle)” non è condivisibile. Infatti, l’univoca lettera della norma appena citata impone di accertare esclusivamente se le “opere di presa d’acqua ricadano in tutto o in parte nei territori dei comuni compresi” nel B.I.M. … La situazione oggetto di causa non riguarda, dunque, il diverso caso dei cc.dd. impianti a cascata, concernente la coesistenza, nello stesso corso d’acqua, di più derivazioni successive, nella cui ipotesi l’utenza a valle si avvalga, per ragioni tecniche ed economiche, delle opere di presa e derivazione dell’utenza a monte. Va, inoltre, constatato che l’art. 1 della legge n. 1254/1959, evocato dal ricorrente, è stato abrogato (dall’art. 24 del d.l. n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008) e non può, quindi, avere alcuna incidenza diretta nella risoluzione della causa in questione. Non è, altresì, conferente – da un punto di vista interpretativo ed in funzione di un possibile diverso esito della controversia – il richiamo al citato art. 83-bis Firmato Da: PACITTI SABRINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 22faa7d14bb12be87bfe3fb46e25bc37 - Firmato Da: ON DO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 54322f7d7c753b48491ab9b7412853a3 Numero registro generale 8766/2021 Numero sezionale 257/2022 Numero di raccolta generale 19858/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 9 di 11 della L.R. Veneto n. 11/2001, la cui disposizione normativa non contempla il caso dell’attivazione di centrali idroelettriche su una rete di derivazione artificiale preesistente, limitandosi a disciplinare la modalità di utilizzo dell’acqua, circostanza ben diversa da quella dell’allocazione dell’opera di presa d’acqua su un canale di derivazione». Di qui l’infondatezza del ricorso principale. 10. ― Il primo motivo di ricorso incidentale denuncia incostituzionalità dell'articolo 1 comma 137 della legge 228/2012 per violazione degli articoli 3, 41, e 53 della Costituzione, contrasto altresì della disposizione (e quindi della sentenza) con le norme comunitarie in tema di concorrenza (articolo 101 e ss. del Trattato sul Funzionamento dell' Unione Europea), discriminazione e disparità di trattamento tra soggetti economici operanti nel medesimo mercato di riferimento, conseguente illegittimità della pretesa del Consorzio BIM che si fonda su tale disposizione normativa, incostituzionale ed in contrasto con le norme comunitarie in tema di concorrenza, corrispondente errore di diritto (per contrasto con la Costituzione e dunque per violazione di legge oltre che per contrasto con le norme comunitarie) della decisione impugnata. Il secondo motivo denuncia un distinto profilo di incostituzionalità per violazione degli articoli 3, 53 e 41 della Costituzione del complesso normativo in forza del quale è preteso il pagamento del sovracanone BIM dal Consorzio Piave (ossia la legge 228 del 2012 articolo 1, comma 137, nonché la legge 27 dicembre 1953, n. 959, conseguente illegittimità della pretesa che su tale disposizione normativa si fonda e conseguente errore in punto di diritto (per contrasto con le disposizioni costituzionali ora richiamate) della decisione del TSAP che ha respinto il corrispondente motivo di appello. 11. ― I motivi di ricorso incidentale sono inammissibili. Firmato Da: PACITTI SABRINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 22faa7d14bb12be87bfe3fb46e25bc37 - Firmato Da: ON DO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 54322f7d7c753b48491ab9b7412853a3 Numero registro generale 8766/2021 Numero sezionale 257/2022 Numero di raccolta generale 19858/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 10 di 11 Al rigetto integrale del ricorso principale consegue infatti l’inammissibilità di entrambi i motivi del ricorso incidentale per sopravvenuto difetto di interesse, essendo rimasta ferma la statuizione favorevole alla controricorrente derivante dall’accoglimento del suo motivo di appello nel merito e venendo, perciò, a mancare anche il requisito della rilevanza delle due eccepite questioni di legittimità costituzionale. Sulle stesse, peraltro, queste Sezioni unite, come ricordato nella stessa sentenza del TSAP, si sono già pronunciate nel senso di ritenere conforme ai plurimi denunciati parametri normativi costituzionali il disposto dell’art. 1, comma 137, della legge n. 228/2012, in relazione alla sua contestata retroattività (cfr. Cass. SU n. 16157/2018 e n. 34475/2019), nel mentre, con riguardo alla supposta violazione del principio di uguaglianza nella sua correlazione al principio di progressività dell’imposizione, già la stessa Corte costituzionale si è pronunciata nel senso dell’esclusione dell’arbitrarietà e/o irragionevolezza di norme tributarie contemplanti prestazioni patrimoniali imposte, che rispettino il requisito della capacità contributiva in funzione della determinazione dell’obbligo tributario e, perciò, della eliminazione di possibili sperequazioni a fronte di posizioni omogenee, rendendo, invece, giustificabili eventuali diversificazioni di tale obbligo nel caso di situazioni costituenti espressione di un’accresciuta capacità contributiva (v. Corte cost. n. 153/2018 e Corte cost. n. 17/2018). 12. ― In definitiva, alla stregua delle complessive argomentazioni esposte, il ricorso principale deve essere rigettato, con la conseguente dichiarazione di inammissibilità di quello incidentale. 13. ― Spese del giudizio di legittimità compensate attesa la reciproca soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio a carico di entrambe le parti del contributo unificato se dovuto.
PER QUESTI MOTIVI
Firmato Da: PACITTI SABRINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 22faa7d14bb12be87bfe3fb46e25bc37 - Firmato Da: ON DO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 54322f7d7c753b48491ab9b7412853a3 Numero registro generale 8766/2021 Numero sezionale 257/2022 Numero di raccolta generale 19858/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 11 di 11 rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile quello incidentale;
compensa per intero tra le parti le spese del presente giudizio;
ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e di quello incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis. Così deciso in Roma, il 24 maggio 2022. Il Presidente DO IM Numero registro generale 8766/2021 Numero sezionale 257/2022 Numero di raccolta generale 19858/2022 Data pubblicazione 20/06/2022