Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 28 agosto 1982 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 28 agosto 1982 |
Commentari • 4
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 24898 del 06https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. un., 06/11/2020, (ud. 13/10/2020, dep. 06/11/2020), n.24898 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MANNA Antonio – Primo Presidente f.f. – Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere – Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere – Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere – Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere – Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere – Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere – Dott. TRICOMI Irene – Consigliere – Dott. SCARPA Antonio – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 23090-2019 proposto da: CHIMICA BUSSI S.P.A., in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata …
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Giurisprudenza • 20
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/07/2019, n. 18830Provvedimento: nunciato la seguente SENTENZA sul ricorsoricorso 185-2018 proposto da: ITALGEN S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E.Q. VISCONTI 99, presso lo studio dell'avvocato ILARIA CONTE, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ERNESTO CONTE e MARIA SIMONETTA MOLLICA STRANEO; - ricorrente - contro REGIONE LOMBARDIA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 34, presso lo studio dell'avvocato CRISTIANO BOSIN, rappresentata e difesa dall'avvocato MARCO CEDERLE; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 178/2017 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, …Leggi di più...
- proroga concessione·
- silenzio amministrativo·
- diritto soggettivo·
- abrogazione tacita·
- d.lgs. n. 79/1999·
- risarcimento danni·
- concessioni di derivazione acqua pubblica·
- art. 12 d.lgs. n. 79/1999·
- principio di concorrenza·
- art. 24 legge n. 9/1991
Versioni del testo
- Art. 1.
Nei casi di scadenza delle concessioni di grande derivazione di acque pubbliche per forza motrice, il trasferimento in proprieta' dell'Ente nazionale per l'energia elettrica delle opere di cui al primo comma dell'articolo 25 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 , e' condizionato all'esercizio, da parte dell'ENEL, della facolta' di cui al combinato disposto del secondo e terzo comma dell'articolo 25 del citato testo unico e del quinto comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342 .
I rapporti giuridici tra lo Stato ed il concessionario restano disciplinati dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 , e successive modificazioni. - Art. 2.
Alla scadenza delle concessioni di grande derivazione idroelettrica delle imprese elettriche degli enti locali o dei consorzi costituiti tra detti enti ed imprese autoproduttrici, l'ENEL rinuncera' ad avvalersi della facolta' di cui al precedente articolo 1, a condizione che le imprese stesse si obblighino ad eseguire, in relazione agli impianti suscettibili di interventi atti a conseguire un aumento della producibilita' di energia e/o di potenza, i necessari lavori di potenziamento o di ristrutturazione.
L'ENEL rinuncera' alla facolta' di cui al precedente articolo 1 anche nel caso di impossibilita' tecnica od economica degli interventi di cui al precedente comma, accertata, in caso di dissenso, da un collegio di tre arbitri di cui due nominati rispettivamente dall'ENEL e dall'impresa concessionaria ed il terzo nominato di comune accordo. In caso di mancata nomina o di disaccordo vi provvede il Ministro dei lavori pubblici.
Alla scadenza delle concessioni di grande derivazione idroelettrica delle imprese autoproduttrici, l'ENEL rinuncera' ad avvalersi della facolta' di cui al precedente articolo 1 in relazione agli impianti suscettibili di interventi atti a conseguire un aumento della producibilita' di energia e/o di potenza ed a condizione che le imprese autoproduttrici si obblighino ad eseguire i necessari lavori di potenziamento o di ristrutturazione.
Le imprese elettriche degli enti locali e le imprese autoproduttrici di energia elettrica, titolari di concessioni di grande derivazione idroelettrica, sono obbligate ad indicare - dandone comunicazione, almeno sei mesi prima della scadenza e comunque non oltre un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, pena la decadenza dalla concessione, al Ministero dei lavori pubblici, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed all'ENEL - le loro derivazioni idroelettriche suscettibili degli interventi di cui ai precedenti commi.
In attesa dell'accertamento delle condizioni di cui ai precedenti primo, secondo e terzo comma, ai fini della rinuncia alla facolta' di cui al precedente articolo 1, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, puo' essere autorizzato l'esercizio provvisorio degli impianti idroelettrici relativi a concessioni scadute di grande derivazione.
Ai fini dell'esecuzione dei lavori di potenziamento e di ristrutturazione di cui al precedente comma terzo, non sono applicabili le disposizioni di cui all' articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36 , come modificato dall' articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342 .
La maggiore produzione di energia elettrica ottenuta mediante le opere di potenziamento e di ristrutturazione di cui al precedente terzo comma non e' calcolata ai fini dell'applicazione dell' articolo 4, numero 6, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 . - Art. 3.
I rapporti derivanti dalla rinuncia all'esercizio della facolta' di cui al precedente articolo 1 sono regolati in base a convenzioni da stipularsi, entro tre mesi dal verificarsi della rinuncia, tra l'ENEL e le imprese elettriche degli enti locali o le imprese autoproduttrici di energia elettrica. Le imprese possono farsi rappresentare dalle rispettive organizzazioni di categoria.
Le convenzioni, entro tre mesi dalla loro stipula, sono approvate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici.
Le convenzioni dovranno:
1) definire l'aumento della producibilita' di energia e/o di potenza di cui al precedente articolo 2, determinandone gli indici di miglioramento in funzione del conseguimento di una migliore utilizzazione delle derivazioni di acqua dal punto di vista idraulico ed economico, della anticipata esecuzione dei lavori rispetto alla data di scadenza originaria delle concessioni e della possibilita' di un esercizio dell'impianto in modo autonomo e separato rispetto allo stabilimento industriale della impresa autoproduttrice;
2) determinare i termini e le modalita' di presentazione dei progetti di massima e definitivi, relativamente ai lavori di potenziamento e di ristrutturazione necessari per il conseguimento dell'aumento della producibilita' di energia e/o di potenza di cui al precedente punto 1, nonche' delle conseguenti verifiche e collaudi;
3) definire le modalita' per l'esercizio, da parte dell'ENEL, del potere di impartire disposizioni ai sensi dell' articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342 .
In caso di inadempimento degli obblighi o di inosservanza dei termini relativi alla esecuzione dei lavori di cui al precedente articolo 2 ed al precedente comma del presente articolo, ovvero di abituale inosservanza delle disposizioni impartite dall'ENEL ai sensi dell' articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342 , il Ministro dei lavori pubblici dichiara la decadenza dalla concessione, ai sensi dell'articolo 55 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 , e successive modificazioni.