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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 27/05/2025, n. 1014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1014 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 6616/2022 R.G.
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 27 maggio 2025, innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento del 9/04/2024 e regolarmente comunicato alle parti (comunicazioni telematiche in pari data), si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che per l'avv. POPOLLA MARCO ha concluso come da nota depositata in Parte_1
data 23/05/2025 per l'avv. LABATE ANTONIO ha concluso come da nota depositata in data Controparte_1
19/05/2025
Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 11:14 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 6616/2022 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello, nella persona del giudice
Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 6616/2022 R.G. promossa da: tra
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
POPOLLA MARCO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Terracina (LT), Piazza della Repubblica n. 25, in virtù di mandato a margine allegato al fascicolo telematico;
appellante contro
c.f./p.i. ), in persona del Consigliere pro-tempore, rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa dall'avv. LABATE ANTONIO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma
(RM), V.le G. Mazzini n. 11, in virtù di procura allegata al fascicolo telematico;
appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Fondi n. 268/2022 datata 2/05/2022
e pubblicata il 31/05/2022 in seno al procedimento R.G.A.C. n. 347/2021;
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la signora ha proposto Parte_1
appello avverso la sentenza come in epigrafe indicata, lamentando l'erroneità della stessa nella parte in cui il Giudice di prime cure, pur rigettando la domanda promossa dall'odierna appellata
[...]
i condanna al pagamento della penale di cui al contratto inter partes di abbonamento CP_1
ai servizi di televisione satellitare, aveva compensato integralmente le spese di lite tra le parti.
Tanto premesso, l'appellante ha così insistito per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ecc.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza eccezione e deduzione, in accoglimento del proposto gravame, per le ragioni ut supra analiticamente scrutinate, annullare la sentenza di primo grado limitatamente al capo sulle spese, e per l'effetto, esaminate le ragioni dell'appellante e verificata l'applicazione del principio della soccombenza, nonché l'erroneità della pronuncia sulle spese, liquidare le stesse relativamente al primo ed al secondo grado di giudizio in favore dell'appellante, nella misura che il Giudice riterrà congrua in base all'attività espletata, oltre per entrambe gli accessori di legge. Vittoria di spese di lite DEL PRIMO E DEL SECONDO GRADO DI
GIUDIZIO da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore già dichiaratosi antistatario in primo grado e che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c. nella presente fase.”.
L'appellata costituitasi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta Controparte_1 depositata l'11/05/2023, contestando la ricostruzione avversaria e ritenendo corretta la statuizione adottata dal Giudice di prime cure, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia in via preliminare e nel merito alla luce delle motivazioni tutte esposte in narrativa, respingere, poiché infondate, tutte le eccezioni ex adverso spiegate nell'atto di appello e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 268/2022 emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Fondi all'esito del giudizio rubricato al n. R.G. 347/2021. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.”.
Acquisito il fascicolo del primo grado, la causa, istruita in via esclusivamente documentale, veniva discussa e decisa all'odierna udienza con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c., previa concessione alle parti di termine per note conclusive fino a dieci giorni prima.
L'appello è fondato e merita, pertanto, accoglimento.
Orbene, come noto, ai sensi dell'art. 92, c.p.c. come modificato dal d.l. n. 132/2014 e dalla sentenza n. 77/2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2 (Cass.
n. 4696/2019).
La Suprema Corte di Cassazione ha poi di recente precisato che «le gravi ed eccezionali ragioni
(tipiche e non, nel senso suindicato, da indicarsi esplicitamente nella motivazione) che possono legittimare la compensazione totale o parziale delle spese di lite, devono concernere specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, e non possono essere espresse con una formula del tutto generica, come quando si faccia riferimento alla "natura della controversia", di per sé inidonea
a consentire il necessario controllo.» (Cassazione civile sez. VI, 04/10/2019, n.24824; Cassazione civile sez. VI, 25/09/2017, n.22310).
Ciò posto, appare evidente la manifesta illogicità della statuizione del Giudice di Pace in ordine alla compensazione delle spese di lite dinanzi ad un pieno rigetto della domanda svolta dall'odierna parte appellata.
In particolare, il giudice di prime cure non ha esplicitato in maniera specifica e puntuale le “gravi ed eccezionali ragioni” per operare una compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, limitandosi apoditticamente a ritenere “la complessità e difficoltà esegetica della materia”, a suo dire, bastevole ex se per giustificare una compensazione.
La statuizione del Giudice di Pace, oltre ad essere generica, mal si concilia con la natura strettamente documentale e sull'assenza di attività istruttoria espletata in seno al predetto giudizio, essendosi quest'ultimo fondato esclusivamente sulla disamina di un verbale di accertamento, il che rende remota la possibilità che si sia trattato di materia complessa e difficoltosa.
L'appello deve pertanto essere accolto.
La sentenza di primo grado va, quindi, riformata in ordine alla condanna alle spese di lite, tenuto conto del valore della causa in primo grado pari ad euro 4.000,00 e della natura documentale della causa, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c. avv. Marco
Popolla.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri minimi del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 (scaglione da euro
1.100,01 ad euro 5.200,00), tenuto conto della natura strettamente documentale della causa, sempre con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c. avv. Popolla Marco.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello, nella persona della
Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
a) in accoglimento dell'appello proposto e in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Fondi n. 268/2022 datata 2/05/2022 e pubblicata il 31/05/2022 in seno al procedimento
R.G.A.C. n. 347/2021, condanna l'appellata alla refusione, in favore dell'appellante, delle spese di lite del primo grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 633,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c. avv. Marco
Popolla;
b) condanna altresì la parte appellata a rimborsare alla parte appellante le spese di lite, che si liquidano per il presente giudizio in euro 852,00 per compensi, euro 174,00 per anticipazioni, oltre a spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c. avv. Marco Popolla.
In Latina, allegato al verbale dell'udienza del 27/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 27/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini