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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 25/02/2025, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Martino CASAVOLA - Presidente rel.
Patrizia NIGRI - Giudice
Anna CARBONARA - Giudice
ha pronunziato la seguente:
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5639/2023 r.g. avente ad oggetto scioglimento
del matrimonio civile
T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. Dettoli Vittoria, come da mandato Parte_1
in atti;
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa dagli avv.ti Lupo Gina e Simonetti Controparte_1
Giancarlo, come da mandato in atti;
RESISTENTE
NONCHE'
il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto
INTERVENUTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.11.2023, premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio civile in Massafra (TA) in data 05.08.1993 con , che dalla loro Controparte_1
unione era nata la figlia oggi maggiorenne ed economicamente indipendente, e che Per_1
con decreto dell'1.03.2023 il Tribunale di Taranto aveva omologato la loro separazione consensuale, adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunziato lo scioglimento del matrimonio civile, essendo decorsi i termini di legge dalla separazione e non essendo, nelle more, intervenuta alcuna forma di riconciliazione;
insisteva, in particolare, per la riduzione ad euro 250,00 dell'assegno di mantenimento previsto in favore della moglie in sede di separazione, stante il peggioramento della propria situazione economica e di salute;
riferiva,
inoltre, di non aver avuto più notizie della seppur la stessa risultasse ancora CP_1
formalmente residente nella ex casa coniugale, di sua esclusiva proprietà.
Perfezionata la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza ai sensi dell'art. 143 c.p.c., il Giudice delegato emetteva i provvedimenti provvisori con ordinanza del 28.06.2024, riducendo ad euro 350,00 l'assegno mensile previsto a beneficio della resistente.
Con comparsa depositata in data 29.11.2024 si costituiva in giudizio la Controparte_1
quale non si opponeva alla pronunzia di scioglimento del matrimonio civile e, lamentando il suo stato di inoccupazione ed indigenza, domandava l'incremento dell'assegno di mantenimento previsto in suo favore in sede di separazione;
precisava, altresì, di aver avuto notizia del giudizio di divorzio tardivamente e di essere stata costretta a trovare ospitalità
presso l'abitazione di una conoscente a causa della sua precaria condizione economica.
All'udienza del 22.01.2025 parte ricorrente eccepiva la tardività della costituzione della ed insisteva per l'accoglimento delle proprie conclusioni;
parte resistente CP_1
domandava la conferma dei provvedimenti accessori della separazione consensuale. Ciò premesso in fatto, valutata la causa matura per la decisione del Collegio, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione consensuale pronunciata dal Tribunale di Taranto con decreto emesso in data 1.03.2023.
È allo stesso modo incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione da parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art.5
L.n.74/'87; ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 n.2 lett.b)
L.n.898/'70, così come modificato dall'art.5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1
della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Passando all'esame delle questioni relative al merito della vicenda, osserva il Tribunale che sussistono, allo stato, i presupposti per la parziale modifica dei provvedimenti della separazione, atteso che la contrazione del reddito del inevitabilmente connessa Parte_1
al suo collocamento in pensione e al documentato stato di invalidità (verbale accertamento invalidità civile INPS del 6.03.2024), comporta necessariamente una modificazione delle condizioni economiche delle parti poste a fondamento del decreto di omologa.
Alla luce di tali premesse, valutata la lunga durata del matrimonio, l'entità del reddito da pensione al momento percepito dal (v. documentazione ricorso) e valutato il Parte_1
persistere dello stato di disoccupazione della pare equo determinare in euro 380,00 CP_1
mensili l'entità dell'assegno divorzile in favore di quest'ultima.
A parere del collegio, tale somma può ritenersi congrua per regolamentare tra le parti le conseguenze del divorzio, tenuto conto della funzione assistenziale attribuibile all'assegno di divorzio a tutela del coniuge oggettivamente privo di idonei mezzi di sostentamento. In considerazione della materia del contendere, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunziando nella causa promossa da nei confronti di Parte_1
, così provvede: Controparte_1
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Massafra il 5.08.1993 da nato a [...] il [...], e nata a Parte_1 Controparte_1
TU (TUNISIA) il 7.03.1963, trascritto negli atti dello stato civile del Comune di
Massafra (TA) al n. 8; p. I;
anno 1993;
2) ordina al competente Ufficiale dello Stato civile competente di procedere alle annotazioni di legge;
3) pone a carico del l'obbligo di corrispondere alla la somma Parte_1 CP_1
mensile di euro 380,00 a titolo di assegno di divorzio con decorrenza dalla data della presente pronunzia;
4) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Taranto il 21.02.2025.
Il Presidente estensore
dott. Martino Casavola