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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIX, sentenza 19/01/2026, n. 604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 604 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 604/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della
CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore
10:30 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
CRISCUOLO MAURO, Relatore
ALVINO FEDERICO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1
- sull'appello n. 1685/2025 depositato il 03/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso
Email_1
contro
Comune di Luogo_2 - Sede 80073 Luogo_2 NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
2 Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso
Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12915/2024 emessa dalla Corte di
Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 12 e pubblicata il
16/09/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 44 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 110/2026 depositato il 15/01/2026
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n°.
44 del 05/09/2023 di € 1.622,00, notificato in data 29/09/2023, relativo alla I.M.U., annualità 2019, sostenendo che l'imposta
3 non sarebbe dovuta, attesa la sua residenza anagrafica e la dimora abituale nel Comune di Luogo_2.
Nella resistenza del Comune di Luogo_2, la Corte di Giustizia
Tributaria di I Grado di Napoli con la sentenza n. 12915 del 16 settembre 2024 ha rigettato il ricorso.
Premetteva che l'I.M.U. è dovuta per legge da chiunque sia proprietario, possessore e/o detentore di un bene immobile nel territorio comunale.
Nella specie, il ricorrente era tenuto al pagamento dell'imposta in questione quale titolare di un diritto su beni immobili facenti parte del territorio del Comune di Luogo_2.
Le argomentazioni del ricorrente, che sosteneva di non dover versare l'imposta perché risiede anagraficamente e dimora abitualmente nell'immobile, apparivano infondate.
Non emergeva dagli atti che l'immobile costituisse la sua abitazione principale, cioè quella dove il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
Invero, elementi gravi precisi e concordanti inducevano a ritenere che il ricorrente, che pure risulta anagraficamente residente nel Comune di Luogo_2, non dimori abitualmente nell'immobile de quo.
In proposito, andava evidenziato, innanzitutto, che da controlli effettuati dalla Guardia di Finanza di Luogo_2, era emerso che il ricorrente non è titolare di alcun contratto per la fornitura di energia elettrica e idrica e che la restante parte della famiglia ha residenza e dimora altrove, atteso che la moglie ha la residenza a Luogo_1 e il figlio è residente in [...].
4 Il ricorrente risulta inoltre dipendente dell'A.S.L. di Luogo_4, nonché titolare di partita iva, con attività dichiarata degli studi odontoiatrici, ed esercitata in Castellammare di Stabia;
il suo medico di famiglia risulta essere, dal 13/09/2019, il Dr.
Nominativo_2, iscritto nelle liste dell'A.S.L. Na3, con studio in Luogo_3, alla via indirizzo_1.
Tali elementi apparivano già gravi precisi e concordanti;
solo ad abundantiam evidenziava che i sopralluoghi effettuati nel febbraio, marzo e maggio 2023 avevano avuto esito negativo.
Detti controlli riguardavano comunque anche la situazione precedente al 2023, poiché risultavano acquisite dichiarazioni inerenti l'occupazione dell'immobile solo nel periodo estivo.
In conclusione, non vi era dubbio che, per ottenere l'esenzione relativamente alla I.M.U. e alla T.A.S.I. sia necessaria la sussistenza dei requisiti della residenza e della dimora abituale, nella specie non dimostrata, emergendo invece molti elementi che militano a favore del contrario.
Inoltre, l'atto impugnato conteneva l'indicazione degli atti a cui faceva riferimento, per cui l'obbligo di motivazione risultava adempiuto per relationem, mediante il riferimento agli estremi degli atti presupposti.
In proposito, ricordava la sentenza che, secondo la Suprema
Corte (Cass. n°. 20416/18) “l'ufficio dell'Amministrazione finanziaria non è tenuto ad allegare all'avviso di accertamento i files rinvenuti e acquisiti dalla Guardia di finanza in sede di verifica, essendo sufficiente che l'atto impositivo ne riproduca il contenuto essenziale”.
5 Avverso tale sentenza ha proposto appello il contribuente cui ha resistito il Comune con controdeduzioni.
L'ordine logico delle questioni impone la previa disamina della censura dell'appellante che lamenta l'erroneo rigetto dell'eccezione di difetto di motivazione dell'atto impugnato, con violazione dell'art. 7 della legge del 27/07/2000, n. 212 in materia di chiarezza e motivazione degli atti.
La sentenza gravata ha ritenuto che tale onere fosse astato soddisfatto con il semplice richiamo agli atti presupposti (nella specie gli accertamenti della Guardia di Finanza).
L'appellante sostiene che, ancorché sia consentito all'Amministrazione finanziaria motivare gli atti impositivi anche
“per relationem”, ossia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, è però necessario che questi ultimi siano allegati all'atto notificato ovvero che le parti rilevanti siano pedissequamente trascritte, al fine di consentire al contribuente - ed al giudice in caso di impugnazione - di comprendere non solo le ragioni di diritto ma anche i presupposti di fatto e i passaggi logici-giuridici che hanno condotto l'Amministrazione a stabilire quella determinata pretesa fiscale.
Nella fattispecie le due note richiamate nell'avviso impugnato non recavano nemmeno una dettagliata elencazione delle evidenze da cui dovrebbe trarsi il convincimento della fittizietà della residenza della ricorrente che, invece, sono analiticamente riportate solo nella terza nota n. 661510 del 5/12/23, addirittura successiva all'avviso medesimo.
Il motivo è infondato.
6 La Corte di Cassazione, nella pronuncia n. 22584/2024, in relazione ad un'analoga censura che del pari investiva un avviso di accertamento che aveva denegato l'esenzione IMU per l'abitazione destinata a residenza principale, ha sottolineato che effettivamente costituisce un principio consolidato quello secondo cui l'avviso di accertamento privo, in violazione dell'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 7 della l. n. 212 del
2000, di una congrua motivazione è illegittimo, senza che la stessa possa, peraltro, essere "integrata" in giudizio dall'Amministrazione finanziaria, in ragione della natura impugnatoria del processo tributario (Cass., Sez. 6 - 5,
Ordinanza n. 12400 del 21/05/2018; Cass., Sez. 5, Sentenza n.
25450 del 12/10/2018).
Tuttavia, nella fattispecie ha ritenuto che il contenuto dell'avviso fosse adeguato.
Invero, nello stesso, analogamente a quanto si rinviene nell'atto qui impugnato, vi era l'indicazione espressa dell'aliquota applicata, della base imponibile, dei beni oggetto di tassazione,
e dell'imposta applicata.
Orbene, l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'an ed il quantum dell'imposta. In particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore
7 nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità
a dare sostegno alla pretesa impositiva (Cass., 24 agosto 2021,
n. 23386; Cass., 30 gennaio 2019, n. 2555; Cass., 8 novembre
2017, n. 26431; Cass., 10 novembre 2010, n. 22841; Cass., 15 novembre 2004, n. 21571).
In particolare, l'indicazione, nell'avviso di accertamento, dell'aliquota applicata aveva posto senz'altro il contribuente in grado di comprendere le modalità di applicazione dell'imposta e la ragione del suo debito. Invero, premesso che la contestazione ha riguardato il mancato riconoscimento dell'aliquota ridotta per l'abitazione principale, non ricorrono particolari oneri motivazionali che devono presiedere l'avviso di accertamento
(se non l'identificazione del bene, il titolo di possesso da parte del contribuente e le modalità di calcolo della pretesa), mentre la condizione di abitazione principale costituisce situazione fattuale (dichiarata dal contribuente, accertata o altrimenti conosciuta dal Comune) che non rientra nel contenuto motivazionale dell'atto, ma attiene al diritto o meno di ottenere la riduzione dell'imposta, profilo questo che concerne il merito della controversia.
Analogamente Cass. n. 11128/2024, sempre in relazione ad una vicenda analoga a quella qui in esame, ha affermato che l'obbligo motivazionale dell'accertamento in materia di IMU deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare l'an e il quantum
8 dell'imposta; in particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità
a dare sostegno alla pretesa impositiva (Cass., Sez. 5^, 8 novembre 2017, n. 26431; Cass., Sez. 5^, 26 gennaio 2021, n.
1569; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2021, n. 2348; Cass., Sez.
5^, 11 giugno 2021, n. 16681; Cass., Sez. 5^, 24 agosto 2021,
n. 23386; Cass., Sez. 5^, 18 novembre 2022, n. 34014; Cass.,
Sez. 5^, 17 ottobre 2023, n. 28758; Cass., Sez. 5^, 31 gennaio 2024, n. 2929; Cass., Sez. 5^, 12 marzo 2024, n.
6501).
Nell'atto impugnato, il Comune ha chiaramente individuato le ragioni della pretesa tributaria, individuate in relazione al fatto che non reputava sussistere i presupposti per il riconoscimento dell'esenzione, in ragione del ravvisato carattere fittizio della residenza del ricorrente, così che la verifica circa l'effettiva fondatezza della pretesa investe il merito della controversia, ma non è in grado di incidere sul piano della motivazione dell'atto.
Con la censura sviluppata alle pagg. 15 e ss. dell'appello, il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 2697 c.c., nonché delle norme speciali che governano l'onere della prova nel processo tributario (nuovo comma 5-bis dell'art. 7, d.lgs. n. 546/1992, introdotto dalla L. n. 130 del 2022).
9 Si lamenta che le presunzioni con cui l'ufficio pretende di invertire l'onere della prova non sono idonee a raggiungere tale effetto poiché le circostanze dedotte non sono assolutamente idonee a dimostrare che la dimora abituale non sia quella che risulta nei registri pubblici (residenza).
A tal fine richiama la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Napoli, n. 15004/2024 che ha deciso sulla debenza dell'IMU per l'anno 2021, e dalla quale si ricava che l'onere della prova della non corrispondenza tra residenza anagrafica e reale incombe sull'amministrazione.
Il motivo, che investe a monte la corretta regola di riparto dell'onere della prova, sul presupposto che sarebbe onere dell'Amministrazione dimostrare che vi è discordanza tra dato anagrafico e dato effettivo, è parimenti destituito di fondamento.
La Suprema Corte con la decisione n. 9797/2025, del pari emessa in merito all'impugnativa di un atto che aveva disconosciuto l'esenzione per l'abitazione principale, sul rilievo che non vi era stata prova del fatto che nell'immobile in esame il contribuente avesse la dimora abituale, ha ricordato che l'esenzione in questione presuppone pur sempre la sussistenza, in capo al contribuente, del duplice requisito della residenza anagrafica e della (sua) dimora abituale nell'immobile (“In tema di esenzione IMU per la casa principale, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 209 del 2022, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 13, comma 2, quarto periodo, del d.l. n.
201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011, va escluso che la nozione di abitazione principale presupponga la
10 dimora abituale e la residenza anagrafica del nucleo familiare del possessore, “per cui il beneficio spetta al possessore dell'immobile ove dimora abitualmente e risiede anagraficamente”, anche se il coniuge abbia la residenza anagrafica in diverso comune”; Cass. n. 32339/22; Cass. n.
11072/24).
Ha altresì precisato che, se è vero che incombe sull'Amministrazione l'onere di fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa tributaria, è anche vero che, in tema di agevolazioni tributarie, è chi vuole fare valere una qualsiasi forma di esenzione o di agevolazione che deve provare, quando sul punto vi è contestazione, i presupposti che ne legittimano la richiesta (Cass. n. 8627/2019; Cass. n. 23228/2017; Cass. n.
21406/2012).
Per l'effetto è stato precisato che, contrariamente rispetto a quanto dedotto dalla difesa nel ricorso in quella sede avanzato
(attraverso il richiamo all'ordinanza n. 2747 del 2023), nella citata pronuncia la Corte si è limitata ad affermare che la Corte costituzionale, con la nota sentenza n. 209 del 2022, ha
“ristabilito il diritto all'esenzione per ciascuna abitazione principale delle persone sposate o in unione civile” e che “le dichiarazioni di illegittimità costituzionale mirano a responsabilizzare «i comuni e le altre autorità preposte ad effettuare adeguati controlli», controlli che “la legislazione vigente consente in termini senz'altro efficaci»”. Non è stato, invece, in alcun modo affermato che spetta al Comune provare l'insussistenza del requisito della dimora abituale.
11 Anche tale motivo appare quindi infondato, dovendo perciò reputarsi che la prova del diritto all'esenzione incomba sul contribuente.
Tornando alla prima doglianza, il Nominativo_1 denuncia la violazione dell'art. 2729 c.c. in materia di presunzioni, di cui il Giudice di primo grado avrebbe fatto malgoverno.
Si assume che la sentenza si fonderebbe su presunzioni prive dei requisiti di cui all'art. 2729 c.c., trascurando il fatto che il ricorrente dal 2018 risulta regolarmente residente nel Comune di Luogo_2 Indirizzo_2, e quindi nell'immobile oggetto dell'impugnato accertamento.
La richiesta di iscrizione all'anagrafe del Comune di Luogo_2 avrebbe dovuto imporre a quest'ultimo di effettuare i necessari accertamenti - prima di concedere la residenza - volti ad acclarare sia la effettiva permanenza del ricorrente nel luogo eletto e sia la volontà dello stesso di abitarvi stabilmente.
Ne consegue che l'avvenuta iscrizione nell'anno 2018 presuppone pure l'accertamento positivo da parte del Comune delle circostanze di cui innanzi, le quali si risolvono appunto nel riconoscimento dell'esistenza del presupposto di “dimora abituale”.
Il Comune avrebbe, quindi, contraddittoriamente negato che il
Nominativo_1 abbia “dimorato abitualmente” nel predetto immobile nell'anno 2019, prospettando quindi la mancanza del presupposto della “dimora abituale”, pur in presenza dell'altro presupposto della “residenza”.
Né deve essere trascurata la superficialità del controllo eseguito dalla Tenenza di Luogo_2 della Guardia di Finanza che avrebbe
12 trascurato il fatto che il ricorrente ha dimostrato che i contratti di fornitura di acqua ed elettricità sono intestati al “
Indirizzo_2 ” producendo il riparto dei consumi di energia elettrica e dell'acqua relativi all'anno 2019.
Anche gli sporadici accessi negativi effettuati sono privi dei requisiti necessari a fondare alcuna presunzione, in quanto eseguiti nel 2023, e dunque in un periodo di tempo successivo ed estraneo a quello per cui è causa (2019).
Inoltre, prive di decisività sono la dimora della moglie e del figlio dell'appellante, come pure l'attività svolta dal ricorrente a luogo_5.
Sul punto, come ricordato, è effettivamente intervenuta la sentenza n. 209 del 13 ottobre 2022 della Corte Costituzionale, che ha così deciso: dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 1, comma 707, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità
2014)», nella parte in cui stabilisce: «[p]er abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziché disporre: «[p]er abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto
13 edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente»;
2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, quinto periodo, del d.l. n.
201 del 2011, come convertito, e successivamente modificato dall'art. 1, comma 707, lettera b), della legge n. 147 del 2013;
3) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 741, lettera b), primo periodo, della legge 27 dicembre
2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-
2022), nella parte in cui stabilisce: «per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziché disporre: «per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente»;
4) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 741, lettera b), secondo periodo, della legge n. 160 del
2019;
5) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 741, lettera b), secondo periodo, della legge n. 160 del
14 2019, come successivamente modificato dall'art.
5-decies, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, nella legge
17 dicembre 2021, n. 215.
Va in proposito ricordato che nel periodo di applicabilità dell'ICI, la giurisprudenza di legittimità aveva affermato che ai fini del riconoscimento della detrazione prevista dall'art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992, anche a seguito della modifica introdotta dall'art. 1, comma 173, della l. n. 296 del 2006, per
“abitazione principale” non dovesse necessariamente intendersi quella di residenza anagrafica, atteso che la norma introduceva una presunzione relativa che poteva essere superata dal contribuente mediante la prova contraria circa l'effettivo utilizzo quale dimora abituale del nucleo familiare, suscettibile di apprezzamento riservato alla valutazione del giudice di merito.
Con la entrata in vigore del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, risulta previsto, ex art. 13, che l'imposta municipale propria non si applicasse al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali doveva continuare ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10. Lo stesso articolo precisava che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità
15 immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
In relazione a quanto sopra, è stato ritenuto che non fosse più possibile da parte del contribuente fornire la prova contraria alle risultanze anagrafiche, dimostrando, con elementi sottoposti alla valutazione del giudice, il diritto alle agevolazioni per l'abitazione principale, atteso che questa era, ex lege, quella nella quale il nucleo familiare dimori abitualmente e risieda anagraficamente.
Valutazioni confermate dalla giurisprudenza di legittimità, che aveva infatti ritenuto che (Cass. n. 21873/2020) in tema di ICI ed IMU, ai fini dell'esenzione prevista dall'art. 8 del d.lgs. n. 504 del 1992, come modif. dall'art. 1, comma 173, lett. b, della l. n.
296 del 2006 per l'abitazione principale - per tale intendendosi, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica - fosse necessario che, in riferimento alla stessa unità immobiliare, tanto il possessore quanto il suo nucleo familiare “non solo vi dimorino stabilmente, ma vi risiedano anche anagraficamente, conformemente alla natura di stretta interpretazione delle norme agevolative.” Ciò in conformità all'orientamento costante espresso dalla Corte di legittimità, in ordine alla natura di stretta interpretazione delle norme agevolative (tra le molte, in tema di ICI, cfr. Cass. sez. 5, 11 ottobre 2017, n. 23833; Cass. sez. 6-5, ord. 3 febbraio 2017, n. 3011), condiviso anche dalla
Corte costituzionale (cfr. Corte cost. 20 novembre 2017, n.
242).
Più di recente in tal senso si era ulteriormente pronunciato il giudice di legittimità affermando che “In tema di IMU, ai fini
16 dell'esenzione prevista dall'art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del
2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011, come novellato dall'art. 4, comma 5, del d.l. n. 16 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 44 del 2012, la nozione di abitazione principale postula l'unicità dell'immobile e richiede la stabile dimora del possessore e del suo nucleo familiare, sicché non possono coesistere due abitazioni principali riferite a ciascun coniuge sia nell'ambito dello stesso Comune che in Comuni diversi.” (Cass
n. 11 99 del 11 gennaio 2022).
L'unico spazio residuale veniva individuato nella possibilità di dimostrare documentalmente che la mancata registrazione anagrafica della residenza fosse imputabile esclusivamente ad un disservizio e/o a inefficienze della pubblica amministrazione, della quale il cittadino non dovesse subire gli effetti negativi.
Per completezza va osservato come, mentre la prassi applicativa in materia di IMU aveva previsto che se i coniugi avessero stabilito dimora e residenza in due immobili diversi situati nello stesso territorio comunale, l'esenzione per l'abitazione principale sarebbe spettata per un solo immobile, permaneva il problema interpretativo nel caso dei coniugi con dimore e residenze situate in due Comuni distinti.
Su questa particolare casistica il MEF era intervenuto a suo tempo nella Circolare 3/2012, affermando che si sarebbe potuta riconoscere addirittura una doppia esenzione. Di parere diametralmente opposto si è dimostrata, come riportato, la
Corte di Cassazione, che in diverse sentenze aveva avuto modo di ribadire che nel caso di residenze e dimore in due Comuni distinti, nessuno dei fabbricati avrebbe potuto essere
17 considerato abitazione principale (e, quindi, nessuno dei due meritevole di esenzione IMU).
Sul punto è poi intervenuto il legislatore nel collegato fiscale alla
Legge di Bilancio 2022, (decreto 141/2021, convertito con legge
215/2021) con un nuovo assetto normativo, a valere dal 2022, che esclude a priori la distinzione delle due casistiche eliminando il dubbio alla radice, e al tempo stesso mirando a disincentivare quei coniugi che avessero voluto eludere il Fisco stabilendo fittiziamente le due residenze in Comuni diversi, ottenendo così la duplice esenzione;
disponendo di conseguenza che se i coniugi avessero stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi, a prescindere da quale sia il Comune, l'esenzione ai fini IMU sull'abitazione principale sarebbe scattata soltanto su uno solo dei due immobili.
Ovviamente al fine di ottenere l'agevolazione in un dato
Comune il contribuente avrebbe dovuto dimostrare di avere sottoposto a pagamento l'immobile in altro Comune ove il coniuge risieda;
in mancanza l'agevolazione andava legittimamente rifiutata.
Il recente intervento della Corte Costituzionale risolve la questione sulla base della principale considerazione che “Nel nostro ordinamento costituzionale non possono trovare cittadinanza misure fiscali strutturate in modo da penalizzare coloro che, formalizzando il proprio rapporto, decidono di unirsi in matrimonio o di costituire una unione civile.” La Corte osserva che “tale è invece proprio l'effetto prodotto dal censurato quarto periodo dell'art. 13, comma 2, perché, in conseguenza del riferimento al nucleo familiare ivi contenuto,
18 sino a che non avviene la costituzione di tale nucleo, la norma consente a ciascun possessore di immobile che vi risieda anagraficamente e dimori abitualmente, di fruire pacificamente dell'esenzione IMU sull'abitazione principale, anche se unito in una convivenza di fatto: i partner in tal caso avranno diritto a una doppia esenzione, perché ciascuno di questi potrà considerare il rispettivo immobile come abitazione familiare.”
Nella decisione si aggiunge che “In un contesto come quello attuale, caratterizzato dall'aumento della mobilità nel mercato del lavoro, dallo sviluppo dei sistemi di trasporto e tecnologici, dall'evoluzione dei costumi, è sempre meno rara l'ipotesi che persone unite in matrimonio o unione civile concordino di vivere in luoghi diversi, ricongiungendosi periodicamente, ad esempio nel fine settimana, rimanendo nell'ambito di una comunione materiale e spirituale. In tal caso, ai fini del riconoscimento dell'esenzione dell'abitazione principale, non ritenere sufficiente la residenza e – si noti bene – la dimora abituale in un determinato immobile (cioè un dato facilmente accertabile attraverso i dovuti controlli) determina una evidente discriminazione rispetto a chi, in quanto singolo o convivente di fatto, si vede riconosciuto il suddetto beneficio al semplice sussistere del doppio contestuale requisito della residenza e della dimora abituale nell'immobile di cui sia possessore.”
Non va peraltro disattesa la seconda parte della motivazione della sentenza della Corte Costituzionale, allorché si sottolinea che “a difesa della struttura della norma censurata nemmeno può essere invocata una giustificazione in termini antielusivi, motivata sul rischio che le cosiddette seconde case vengano
19 iscritte come abitazioni principali. In disparte che tale rischio esiste anche per i conviventi di fatto, va precisato che i comuni dispongono di efficaci strumenti per controllare la veridicità delle dichiarazioni, tra cui, in base a quanto previsto dall'art. 2, comma 10, lettera c), punto 2, del d.lgs. n. 23 del 2011, anche l'accesso ai dati relativi alla somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas relativi agli immobili ubicati nel proprio territorio;
elementi dai quali si può riscontrare l'esistenza o meno di una dimora abituale.”
Poste tali premesse in diritto, e richiamato il corretto funzionamento della regola di riparto dell'onere probatorio, che, come visto, onera il contribuente della dimostrazione della permanenza delle condizioni per fruire dell'esenzione, reputa il
Collegio che la sentenza impugnata risulti immune rispetto alle censure svolte.
Il solo fatto che sia stata accolta la richiesta di residenza anagrafica, peraltro per l'anno 2018, non legittima la presunzione di assoluta corrispondenza tra il dato anagrafico e quello reale, ben potendosi ad esempio ipotizzare che, una volta eseguiti i doverosi controlli da parte del Comune (peraltro nel
2018 anno di cambio della residenza), per l'annualità successiva non vi sia stata l'effettiva abitualità della dimora, la cui prova, come ricordato, incombe sul contribuente.
La sentenza ha richiamato una serie di elementi che rendono oltre modo dubbia tale circostanza, essendosi fatto richiamo alla circostanza che il ricorrente, sebbene non separato dal coniuge, risieda in una località diversa da quella della moglie e del figlio,
e rispetto alla quale non sembra avere altri legami (se non
20 quello della frequentazione estiva) che possano essere indicativi di una effettiva dimora.
Il luogo di abituale svolgimento dell'attività lavorativa, la scelta di un medico di base in un Comune diverso (e che non a caso coincide con quello di residenza del figlio) costituiscono ulteriori elementi che inficiano il dato formale della residenza anagrafica.
Né può inficiare tale valutazione il fatto che erroneamente il giudice di primo grado abbia ritenuto che l'abitazione sia priva di utenze domestiche, in quanto, se effettivamente le stesse appaiono ricollegabili a quelle accese dal condominio nel quale è ubicato l'appartamento, manca una puntuale indicazione, dal prospetto versato in atti dal ricorrente, dell'entità dei consumi e soprattutto della loro distribuzione nel corso dell'anno, essendo stata denegata l'esenzione proprio sul presupposto che l'occupazione del bene non fosse stabile nel corso dell'intero anno, ma concentrata nel periodo estivo.
In questo senso rilevano anche le verifiche compiute dalla
Guardia di Finanza, che, sebbene avvenute nel 2023, a quindi in un anno diverso da quello cui fa riferimento l'avviso impugnato, hanno però raccolto una serie di informazioni dalle persone rinvenute in loco che confortano l'utilizzazione solo stagionale dell'abitazione, e quindi l'assenza del requisito della dimora abituale.
Ove anche si reputi che tali elementi non siano in grado di offrire la piena prova della carenza dei requisiti per fruire dell'esenzione, sono però idonei a rendere non risolutivo il dato anagrafico, così che, alla luce della regola di riparto dell'onere della prova sopra richiamata, incombeva sull'appellante la
21 dimostrazione di circostanze fattuali idonee a corroborare il dato formale della residenza anagrafica.
Tale prova non è stata offerta e pertanto l'appello deve essere rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Campania – sez.
8, così provvede: rigetta l'appello e condanna Ricorrente_1 al pagamento delle spese del grado che liquida in complessivi €
600,00, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi, ed accessori di legge se dovuti.
Così deciso in data 15.1.2026.
Il Giudice est. Il Presidente
22
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della
CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore
10:30 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
CRISCUOLO MAURO, Relatore
ALVINO FEDERICO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1
- sull'appello n. 1685/2025 depositato il 03/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso
Email_1
contro
Comune di Luogo_2 - Sede 80073 Luogo_2 NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
2 Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso
Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12915/2024 emessa dalla Corte di
Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 12 e pubblicata il
16/09/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 44 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 110/2026 depositato il 15/01/2026
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n°.
44 del 05/09/2023 di € 1.622,00, notificato in data 29/09/2023, relativo alla I.M.U., annualità 2019, sostenendo che l'imposta
3 non sarebbe dovuta, attesa la sua residenza anagrafica e la dimora abituale nel Comune di Luogo_2.
Nella resistenza del Comune di Luogo_2, la Corte di Giustizia
Tributaria di I Grado di Napoli con la sentenza n. 12915 del 16 settembre 2024 ha rigettato il ricorso.
Premetteva che l'I.M.U. è dovuta per legge da chiunque sia proprietario, possessore e/o detentore di un bene immobile nel territorio comunale.
Nella specie, il ricorrente era tenuto al pagamento dell'imposta in questione quale titolare di un diritto su beni immobili facenti parte del territorio del Comune di Luogo_2.
Le argomentazioni del ricorrente, che sosteneva di non dover versare l'imposta perché risiede anagraficamente e dimora abitualmente nell'immobile, apparivano infondate.
Non emergeva dagli atti che l'immobile costituisse la sua abitazione principale, cioè quella dove il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
Invero, elementi gravi precisi e concordanti inducevano a ritenere che il ricorrente, che pure risulta anagraficamente residente nel Comune di Luogo_2, non dimori abitualmente nell'immobile de quo.
In proposito, andava evidenziato, innanzitutto, che da controlli effettuati dalla Guardia di Finanza di Luogo_2, era emerso che il ricorrente non è titolare di alcun contratto per la fornitura di energia elettrica e idrica e che la restante parte della famiglia ha residenza e dimora altrove, atteso che la moglie ha la residenza a Luogo_1 e il figlio è residente in [...].
4 Il ricorrente risulta inoltre dipendente dell'A.S.L. di Luogo_4, nonché titolare di partita iva, con attività dichiarata degli studi odontoiatrici, ed esercitata in Castellammare di Stabia;
il suo medico di famiglia risulta essere, dal 13/09/2019, il Dr.
Nominativo_2, iscritto nelle liste dell'A.S.L. Na3, con studio in Luogo_3, alla via indirizzo_1.
Tali elementi apparivano già gravi precisi e concordanti;
solo ad abundantiam evidenziava che i sopralluoghi effettuati nel febbraio, marzo e maggio 2023 avevano avuto esito negativo.
Detti controlli riguardavano comunque anche la situazione precedente al 2023, poiché risultavano acquisite dichiarazioni inerenti l'occupazione dell'immobile solo nel periodo estivo.
In conclusione, non vi era dubbio che, per ottenere l'esenzione relativamente alla I.M.U. e alla T.A.S.I. sia necessaria la sussistenza dei requisiti della residenza e della dimora abituale, nella specie non dimostrata, emergendo invece molti elementi che militano a favore del contrario.
Inoltre, l'atto impugnato conteneva l'indicazione degli atti a cui faceva riferimento, per cui l'obbligo di motivazione risultava adempiuto per relationem, mediante il riferimento agli estremi degli atti presupposti.
In proposito, ricordava la sentenza che, secondo la Suprema
Corte (Cass. n°. 20416/18) “l'ufficio dell'Amministrazione finanziaria non è tenuto ad allegare all'avviso di accertamento i files rinvenuti e acquisiti dalla Guardia di finanza in sede di verifica, essendo sufficiente che l'atto impositivo ne riproduca il contenuto essenziale”.
5 Avverso tale sentenza ha proposto appello il contribuente cui ha resistito il Comune con controdeduzioni.
L'ordine logico delle questioni impone la previa disamina della censura dell'appellante che lamenta l'erroneo rigetto dell'eccezione di difetto di motivazione dell'atto impugnato, con violazione dell'art. 7 della legge del 27/07/2000, n. 212 in materia di chiarezza e motivazione degli atti.
La sentenza gravata ha ritenuto che tale onere fosse astato soddisfatto con il semplice richiamo agli atti presupposti (nella specie gli accertamenti della Guardia di Finanza).
L'appellante sostiene che, ancorché sia consentito all'Amministrazione finanziaria motivare gli atti impositivi anche
“per relationem”, ossia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, è però necessario che questi ultimi siano allegati all'atto notificato ovvero che le parti rilevanti siano pedissequamente trascritte, al fine di consentire al contribuente - ed al giudice in caso di impugnazione - di comprendere non solo le ragioni di diritto ma anche i presupposti di fatto e i passaggi logici-giuridici che hanno condotto l'Amministrazione a stabilire quella determinata pretesa fiscale.
Nella fattispecie le due note richiamate nell'avviso impugnato non recavano nemmeno una dettagliata elencazione delle evidenze da cui dovrebbe trarsi il convincimento della fittizietà della residenza della ricorrente che, invece, sono analiticamente riportate solo nella terza nota n. 661510 del 5/12/23, addirittura successiva all'avviso medesimo.
Il motivo è infondato.
6 La Corte di Cassazione, nella pronuncia n. 22584/2024, in relazione ad un'analoga censura che del pari investiva un avviso di accertamento che aveva denegato l'esenzione IMU per l'abitazione destinata a residenza principale, ha sottolineato che effettivamente costituisce un principio consolidato quello secondo cui l'avviso di accertamento privo, in violazione dell'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 7 della l. n. 212 del
2000, di una congrua motivazione è illegittimo, senza che la stessa possa, peraltro, essere "integrata" in giudizio dall'Amministrazione finanziaria, in ragione della natura impugnatoria del processo tributario (Cass., Sez. 6 - 5,
Ordinanza n. 12400 del 21/05/2018; Cass., Sez. 5, Sentenza n.
25450 del 12/10/2018).
Tuttavia, nella fattispecie ha ritenuto che il contenuto dell'avviso fosse adeguato.
Invero, nello stesso, analogamente a quanto si rinviene nell'atto qui impugnato, vi era l'indicazione espressa dell'aliquota applicata, della base imponibile, dei beni oggetto di tassazione,
e dell'imposta applicata.
Orbene, l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'an ed il quantum dell'imposta. In particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore
7 nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità
a dare sostegno alla pretesa impositiva (Cass., 24 agosto 2021,
n. 23386; Cass., 30 gennaio 2019, n. 2555; Cass., 8 novembre
2017, n. 26431; Cass., 10 novembre 2010, n. 22841; Cass., 15 novembre 2004, n. 21571).
In particolare, l'indicazione, nell'avviso di accertamento, dell'aliquota applicata aveva posto senz'altro il contribuente in grado di comprendere le modalità di applicazione dell'imposta e la ragione del suo debito. Invero, premesso che la contestazione ha riguardato il mancato riconoscimento dell'aliquota ridotta per l'abitazione principale, non ricorrono particolari oneri motivazionali che devono presiedere l'avviso di accertamento
(se non l'identificazione del bene, il titolo di possesso da parte del contribuente e le modalità di calcolo della pretesa), mentre la condizione di abitazione principale costituisce situazione fattuale (dichiarata dal contribuente, accertata o altrimenti conosciuta dal Comune) che non rientra nel contenuto motivazionale dell'atto, ma attiene al diritto o meno di ottenere la riduzione dell'imposta, profilo questo che concerne il merito della controversia.
Analogamente Cass. n. 11128/2024, sempre in relazione ad una vicenda analoga a quella qui in esame, ha affermato che l'obbligo motivazionale dell'accertamento in materia di IMU deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare l'an e il quantum
8 dell'imposta; in particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità
a dare sostegno alla pretesa impositiva (Cass., Sez. 5^, 8 novembre 2017, n. 26431; Cass., Sez. 5^, 26 gennaio 2021, n.
1569; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2021, n. 2348; Cass., Sez.
5^, 11 giugno 2021, n. 16681; Cass., Sez. 5^, 24 agosto 2021,
n. 23386; Cass., Sez. 5^, 18 novembre 2022, n. 34014; Cass.,
Sez. 5^, 17 ottobre 2023, n. 28758; Cass., Sez. 5^, 31 gennaio 2024, n. 2929; Cass., Sez. 5^, 12 marzo 2024, n.
6501).
Nell'atto impugnato, il Comune ha chiaramente individuato le ragioni della pretesa tributaria, individuate in relazione al fatto che non reputava sussistere i presupposti per il riconoscimento dell'esenzione, in ragione del ravvisato carattere fittizio della residenza del ricorrente, così che la verifica circa l'effettiva fondatezza della pretesa investe il merito della controversia, ma non è in grado di incidere sul piano della motivazione dell'atto.
Con la censura sviluppata alle pagg. 15 e ss. dell'appello, il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 2697 c.c., nonché delle norme speciali che governano l'onere della prova nel processo tributario (nuovo comma 5-bis dell'art. 7, d.lgs. n. 546/1992, introdotto dalla L. n. 130 del 2022).
9 Si lamenta che le presunzioni con cui l'ufficio pretende di invertire l'onere della prova non sono idonee a raggiungere tale effetto poiché le circostanze dedotte non sono assolutamente idonee a dimostrare che la dimora abituale non sia quella che risulta nei registri pubblici (residenza).
A tal fine richiama la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Napoli, n. 15004/2024 che ha deciso sulla debenza dell'IMU per l'anno 2021, e dalla quale si ricava che l'onere della prova della non corrispondenza tra residenza anagrafica e reale incombe sull'amministrazione.
Il motivo, che investe a monte la corretta regola di riparto dell'onere della prova, sul presupposto che sarebbe onere dell'Amministrazione dimostrare che vi è discordanza tra dato anagrafico e dato effettivo, è parimenti destituito di fondamento.
La Suprema Corte con la decisione n. 9797/2025, del pari emessa in merito all'impugnativa di un atto che aveva disconosciuto l'esenzione per l'abitazione principale, sul rilievo che non vi era stata prova del fatto che nell'immobile in esame il contribuente avesse la dimora abituale, ha ricordato che l'esenzione in questione presuppone pur sempre la sussistenza, in capo al contribuente, del duplice requisito della residenza anagrafica e della (sua) dimora abituale nell'immobile (“In tema di esenzione IMU per la casa principale, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 209 del 2022, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 13, comma 2, quarto periodo, del d.l. n.
201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011, va escluso che la nozione di abitazione principale presupponga la
10 dimora abituale e la residenza anagrafica del nucleo familiare del possessore, “per cui il beneficio spetta al possessore dell'immobile ove dimora abitualmente e risiede anagraficamente”, anche se il coniuge abbia la residenza anagrafica in diverso comune”; Cass. n. 32339/22; Cass. n.
11072/24).
Ha altresì precisato che, se è vero che incombe sull'Amministrazione l'onere di fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa tributaria, è anche vero che, in tema di agevolazioni tributarie, è chi vuole fare valere una qualsiasi forma di esenzione o di agevolazione che deve provare, quando sul punto vi è contestazione, i presupposti che ne legittimano la richiesta (Cass. n. 8627/2019; Cass. n. 23228/2017; Cass. n.
21406/2012).
Per l'effetto è stato precisato che, contrariamente rispetto a quanto dedotto dalla difesa nel ricorso in quella sede avanzato
(attraverso il richiamo all'ordinanza n. 2747 del 2023), nella citata pronuncia la Corte si è limitata ad affermare che la Corte costituzionale, con la nota sentenza n. 209 del 2022, ha
“ristabilito il diritto all'esenzione per ciascuna abitazione principale delle persone sposate o in unione civile” e che “le dichiarazioni di illegittimità costituzionale mirano a responsabilizzare «i comuni e le altre autorità preposte ad effettuare adeguati controlli», controlli che “la legislazione vigente consente in termini senz'altro efficaci»”. Non è stato, invece, in alcun modo affermato che spetta al Comune provare l'insussistenza del requisito della dimora abituale.
11 Anche tale motivo appare quindi infondato, dovendo perciò reputarsi che la prova del diritto all'esenzione incomba sul contribuente.
Tornando alla prima doglianza, il Nominativo_1 denuncia la violazione dell'art. 2729 c.c. in materia di presunzioni, di cui il Giudice di primo grado avrebbe fatto malgoverno.
Si assume che la sentenza si fonderebbe su presunzioni prive dei requisiti di cui all'art. 2729 c.c., trascurando il fatto che il ricorrente dal 2018 risulta regolarmente residente nel Comune di Luogo_2 Indirizzo_2, e quindi nell'immobile oggetto dell'impugnato accertamento.
La richiesta di iscrizione all'anagrafe del Comune di Luogo_2 avrebbe dovuto imporre a quest'ultimo di effettuare i necessari accertamenti - prima di concedere la residenza - volti ad acclarare sia la effettiva permanenza del ricorrente nel luogo eletto e sia la volontà dello stesso di abitarvi stabilmente.
Ne consegue che l'avvenuta iscrizione nell'anno 2018 presuppone pure l'accertamento positivo da parte del Comune delle circostanze di cui innanzi, le quali si risolvono appunto nel riconoscimento dell'esistenza del presupposto di “dimora abituale”.
Il Comune avrebbe, quindi, contraddittoriamente negato che il
Nominativo_1 abbia “dimorato abitualmente” nel predetto immobile nell'anno 2019, prospettando quindi la mancanza del presupposto della “dimora abituale”, pur in presenza dell'altro presupposto della “residenza”.
Né deve essere trascurata la superficialità del controllo eseguito dalla Tenenza di Luogo_2 della Guardia di Finanza che avrebbe
12 trascurato il fatto che il ricorrente ha dimostrato che i contratti di fornitura di acqua ed elettricità sono intestati al “
Indirizzo_2 ” producendo il riparto dei consumi di energia elettrica e dell'acqua relativi all'anno 2019.
Anche gli sporadici accessi negativi effettuati sono privi dei requisiti necessari a fondare alcuna presunzione, in quanto eseguiti nel 2023, e dunque in un periodo di tempo successivo ed estraneo a quello per cui è causa (2019).
Inoltre, prive di decisività sono la dimora della moglie e del figlio dell'appellante, come pure l'attività svolta dal ricorrente a luogo_5.
Sul punto, come ricordato, è effettivamente intervenuta la sentenza n. 209 del 13 ottobre 2022 della Corte Costituzionale, che ha così deciso: dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 1, comma 707, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità
2014)», nella parte in cui stabilisce: «[p]er abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziché disporre: «[p]er abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto
13 edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente»;
2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, quinto periodo, del d.l. n.
201 del 2011, come convertito, e successivamente modificato dall'art. 1, comma 707, lettera b), della legge n. 147 del 2013;
3) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 741, lettera b), primo periodo, della legge 27 dicembre
2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-
2022), nella parte in cui stabilisce: «per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziché disporre: «per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente»;
4) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 741, lettera b), secondo periodo, della legge n. 160 del
2019;
5) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 741, lettera b), secondo periodo, della legge n. 160 del
14 2019, come successivamente modificato dall'art.
5-decies, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, nella legge
17 dicembre 2021, n. 215.
Va in proposito ricordato che nel periodo di applicabilità dell'ICI, la giurisprudenza di legittimità aveva affermato che ai fini del riconoscimento della detrazione prevista dall'art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992, anche a seguito della modifica introdotta dall'art. 1, comma 173, della l. n. 296 del 2006, per
“abitazione principale” non dovesse necessariamente intendersi quella di residenza anagrafica, atteso che la norma introduceva una presunzione relativa che poteva essere superata dal contribuente mediante la prova contraria circa l'effettivo utilizzo quale dimora abituale del nucleo familiare, suscettibile di apprezzamento riservato alla valutazione del giudice di merito.
Con la entrata in vigore del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, risulta previsto, ex art. 13, che l'imposta municipale propria non si applicasse al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali doveva continuare ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10. Lo stesso articolo precisava che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità
15 immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
In relazione a quanto sopra, è stato ritenuto che non fosse più possibile da parte del contribuente fornire la prova contraria alle risultanze anagrafiche, dimostrando, con elementi sottoposti alla valutazione del giudice, il diritto alle agevolazioni per l'abitazione principale, atteso che questa era, ex lege, quella nella quale il nucleo familiare dimori abitualmente e risieda anagraficamente.
Valutazioni confermate dalla giurisprudenza di legittimità, che aveva infatti ritenuto che (Cass. n. 21873/2020) in tema di ICI ed IMU, ai fini dell'esenzione prevista dall'art. 8 del d.lgs. n. 504 del 1992, come modif. dall'art. 1, comma 173, lett. b, della l. n.
296 del 2006 per l'abitazione principale - per tale intendendosi, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica - fosse necessario che, in riferimento alla stessa unità immobiliare, tanto il possessore quanto il suo nucleo familiare “non solo vi dimorino stabilmente, ma vi risiedano anche anagraficamente, conformemente alla natura di stretta interpretazione delle norme agevolative.” Ciò in conformità all'orientamento costante espresso dalla Corte di legittimità, in ordine alla natura di stretta interpretazione delle norme agevolative (tra le molte, in tema di ICI, cfr. Cass. sez. 5, 11 ottobre 2017, n. 23833; Cass. sez. 6-5, ord. 3 febbraio 2017, n. 3011), condiviso anche dalla
Corte costituzionale (cfr. Corte cost. 20 novembre 2017, n.
242).
Più di recente in tal senso si era ulteriormente pronunciato il giudice di legittimità affermando che “In tema di IMU, ai fini
16 dell'esenzione prevista dall'art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del
2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011, come novellato dall'art. 4, comma 5, del d.l. n. 16 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 44 del 2012, la nozione di abitazione principale postula l'unicità dell'immobile e richiede la stabile dimora del possessore e del suo nucleo familiare, sicché non possono coesistere due abitazioni principali riferite a ciascun coniuge sia nell'ambito dello stesso Comune che in Comuni diversi.” (Cass
n. 11 99 del 11 gennaio 2022).
L'unico spazio residuale veniva individuato nella possibilità di dimostrare documentalmente che la mancata registrazione anagrafica della residenza fosse imputabile esclusivamente ad un disservizio e/o a inefficienze della pubblica amministrazione, della quale il cittadino non dovesse subire gli effetti negativi.
Per completezza va osservato come, mentre la prassi applicativa in materia di IMU aveva previsto che se i coniugi avessero stabilito dimora e residenza in due immobili diversi situati nello stesso territorio comunale, l'esenzione per l'abitazione principale sarebbe spettata per un solo immobile, permaneva il problema interpretativo nel caso dei coniugi con dimore e residenze situate in due Comuni distinti.
Su questa particolare casistica il MEF era intervenuto a suo tempo nella Circolare 3/2012, affermando che si sarebbe potuta riconoscere addirittura una doppia esenzione. Di parere diametralmente opposto si è dimostrata, come riportato, la
Corte di Cassazione, che in diverse sentenze aveva avuto modo di ribadire che nel caso di residenze e dimore in due Comuni distinti, nessuno dei fabbricati avrebbe potuto essere
17 considerato abitazione principale (e, quindi, nessuno dei due meritevole di esenzione IMU).
Sul punto è poi intervenuto il legislatore nel collegato fiscale alla
Legge di Bilancio 2022, (decreto 141/2021, convertito con legge
215/2021) con un nuovo assetto normativo, a valere dal 2022, che esclude a priori la distinzione delle due casistiche eliminando il dubbio alla radice, e al tempo stesso mirando a disincentivare quei coniugi che avessero voluto eludere il Fisco stabilendo fittiziamente le due residenze in Comuni diversi, ottenendo così la duplice esenzione;
disponendo di conseguenza che se i coniugi avessero stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi, a prescindere da quale sia il Comune, l'esenzione ai fini IMU sull'abitazione principale sarebbe scattata soltanto su uno solo dei due immobili.
Ovviamente al fine di ottenere l'agevolazione in un dato
Comune il contribuente avrebbe dovuto dimostrare di avere sottoposto a pagamento l'immobile in altro Comune ove il coniuge risieda;
in mancanza l'agevolazione andava legittimamente rifiutata.
Il recente intervento della Corte Costituzionale risolve la questione sulla base della principale considerazione che “Nel nostro ordinamento costituzionale non possono trovare cittadinanza misure fiscali strutturate in modo da penalizzare coloro che, formalizzando il proprio rapporto, decidono di unirsi in matrimonio o di costituire una unione civile.” La Corte osserva che “tale è invece proprio l'effetto prodotto dal censurato quarto periodo dell'art. 13, comma 2, perché, in conseguenza del riferimento al nucleo familiare ivi contenuto,
18 sino a che non avviene la costituzione di tale nucleo, la norma consente a ciascun possessore di immobile che vi risieda anagraficamente e dimori abitualmente, di fruire pacificamente dell'esenzione IMU sull'abitazione principale, anche se unito in una convivenza di fatto: i partner in tal caso avranno diritto a una doppia esenzione, perché ciascuno di questi potrà considerare il rispettivo immobile come abitazione familiare.”
Nella decisione si aggiunge che “In un contesto come quello attuale, caratterizzato dall'aumento della mobilità nel mercato del lavoro, dallo sviluppo dei sistemi di trasporto e tecnologici, dall'evoluzione dei costumi, è sempre meno rara l'ipotesi che persone unite in matrimonio o unione civile concordino di vivere in luoghi diversi, ricongiungendosi periodicamente, ad esempio nel fine settimana, rimanendo nell'ambito di una comunione materiale e spirituale. In tal caso, ai fini del riconoscimento dell'esenzione dell'abitazione principale, non ritenere sufficiente la residenza e – si noti bene – la dimora abituale in un determinato immobile (cioè un dato facilmente accertabile attraverso i dovuti controlli) determina una evidente discriminazione rispetto a chi, in quanto singolo o convivente di fatto, si vede riconosciuto il suddetto beneficio al semplice sussistere del doppio contestuale requisito della residenza e della dimora abituale nell'immobile di cui sia possessore.”
Non va peraltro disattesa la seconda parte della motivazione della sentenza della Corte Costituzionale, allorché si sottolinea che “a difesa della struttura della norma censurata nemmeno può essere invocata una giustificazione in termini antielusivi, motivata sul rischio che le cosiddette seconde case vengano
19 iscritte come abitazioni principali. In disparte che tale rischio esiste anche per i conviventi di fatto, va precisato che i comuni dispongono di efficaci strumenti per controllare la veridicità delle dichiarazioni, tra cui, in base a quanto previsto dall'art. 2, comma 10, lettera c), punto 2, del d.lgs. n. 23 del 2011, anche l'accesso ai dati relativi alla somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas relativi agli immobili ubicati nel proprio territorio;
elementi dai quali si può riscontrare l'esistenza o meno di una dimora abituale.”
Poste tali premesse in diritto, e richiamato il corretto funzionamento della regola di riparto dell'onere probatorio, che, come visto, onera il contribuente della dimostrazione della permanenza delle condizioni per fruire dell'esenzione, reputa il
Collegio che la sentenza impugnata risulti immune rispetto alle censure svolte.
Il solo fatto che sia stata accolta la richiesta di residenza anagrafica, peraltro per l'anno 2018, non legittima la presunzione di assoluta corrispondenza tra il dato anagrafico e quello reale, ben potendosi ad esempio ipotizzare che, una volta eseguiti i doverosi controlli da parte del Comune (peraltro nel
2018 anno di cambio della residenza), per l'annualità successiva non vi sia stata l'effettiva abitualità della dimora, la cui prova, come ricordato, incombe sul contribuente.
La sentenza ha richiamato una serie di elementi che rendono oltre modo dubbia tale circostanza, essendosi fatto richiamo alla circostanza che il ricorrente, sebbene non separato dal coniuge, risieda in una località diversa da quella della moglie e del figlio,
e rispetto alla quale non sembra avere altri legami (se non
20 quello della frequentazione estiva) che possano essere indicativi di una effettiva dimora.
Il luogo di abituale svolgimento dell'attività lavorativa, la scelta di un medico di base in un Comune diverso (e che non a caso coincide con quello di residenza del figlio) costituiscono ulteriori elementi che inficiano il dato formale della residenza anagrafica.
Né può inficiare tale valutazione il fatto che erroneamente il giudice di primo grado abbia ritenuto che l'abitazione sia priva di utenze domestiche, in quanto, se effettivamente le stesse appaiono ricollegabili a quelle accese dal condominio nel quale è ubicato l'appartamento, manca una puntuale indicazione, dal prospetto versato in atti dal ricorrente, dell'entità dei consumi e soprattutto della loro distribuzione nel corso dell'anno, essendo stata denegata l'esenzione proprio sul presupposto che l'occupazione del bene non fosse stabile nel corso dell'intero anno, ma concentrata nel periodo estivo.
In questo senso rilevano anche le verifiche compiute dalla
Guardia di Finanza, che, sebbene avvenute nel 2023, a quindi in un anno diverso da quello cui fa riferimento l'avviso impugnato, hanno però raccolto una serie di informazioni dalle persone rinvenute in loco che confortano l'utilizzazione solo stagionale dell'abitazione, e quindi l'assenza del requisito della dimora abituale.
Ove anche si reputi che tali elementi non siano in grado di offrire la piena prova della carenza dei requisiti per fruire dell'esenzione, sono però idonei a rendere non risolutivo il dato anagrafico, così che, alla luce della regola di riparto dell'onere della prova sopra richiamata, incombeva sull'appellante la
21 dimostrazione di circostanze fattuali idonee a corroborare il dato formale della residenza anagrafica.
Tale prova non è stata offerta e pertanto l'appello deve essere rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Campania – sez.
8, così provvede: rigetta l'appello e condanna Ricorrente_1 al pagamento delle spese del grado che liquida in complessivi €
600,00, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi, ed accessori di legge se dovuti.
Così deciso in data 15.1.2026.
Il Giudice est. Il Presidente
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