Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 17/02/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4583/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente e Relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott. Eugenio Bolondi Giudice
nel procedimento R.G. 4583/2024 VG avente a oggetto: regolamentazione congiunta di rapporti con prole nata al di fuori del matrimonio promosso da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PERRI ROBERTA e dell'avv. LENZINI ELENA, con domicilio eletto presso lo studio dei propri difensori e
C.F. con il patrocinio dell'avv. PERRI CP_1 C.F._2
ROBERTA e dell'avv. LENZINI ELENA, con domicilio eletto presso lo studio dei propri difensori con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
pronuncia la seguente pagina 1 di 7
Con ricorso congiunto depositato in data 11/11/2024, e Parte_1 anno dato atto di aver avuto una relazione, ora interrotta, dalla CP_1
quale è nata la figlia in data 04/03/2015, riconosciuta da Persona_1
entrambi.
Ciò premesso, i ricorrenti hanno chiesto congiuntamente al Tribunale di recepire i seguenti accordi sulle modalità di affidamento della prole e sugli altri aspetti, anche economici, relativi alla gestione della minore:
“AFFIDAMENTO
1) La minore resta affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori e conserverà la sua residenza anagrafica presso la residenza materna, con collocazione paritetica presso entrambi i genitori.
2) La responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione sarà esercitata separatamente da ogni genitore, mentre le decisioni di maggior interesse relative all'educazione, istruzione, salute di saranno sempre assunte di comune Per_1 accordo tra i genitori, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della figlia. Il calendario del collocamento individuato per accordo dei genitori sarà il seguente:
- dal lunedì all'uscita di scuola (ore 16) fino al giovedì mattina quando la riaccompagnerà a scuola, sarà presso il padre;
Per_1
- dal giovedì all'uscita di scuola (ore 16) fino al lunedì mattina quando la riaccompagnerà a scuola, sarà presso la madre. Per_1
Tale calendario viene concordato dai genitori soprattutto nell'interesse della minore, e anche considerando le esigenze lavorative del padre, il quale ha un agriturismo/ristorante a Festà di Marano sul Panaro e quindi deve lavorare nei week- end e nelle giornate festive.
Ciascun genitore, nei giorni di competenza, si occuperà di seguire i corsi della figlia e di accompagnarla ed andarla a riprendere.
pagina 2 di 7 Attualmente frequenta la classe 4 della scuola primaria “E. De Amicis” di Per_1
Pavullo nel Frignano (MO), pratica le attività sportive di sci di fondo (al martedì e sabato a Pavullo n.F.) e di ginnastica artistica (al mercoledì a Pavullo n.F. ) e segue il catechismo nella giornata di domenica presso la Parrocchia di Pavullo n.F.
In caso di impedimento di un genitore nei giorni di propria competenza, viene data priorità all'altro genitore, il quale sarà avvisato con congruo anticipo e, qualora disponibile, sarà l'altro genitore ad occuparsi di . Solo in caso di indisponibilità Per_1 dello stesso, la minore sarà presso i nonni.
La giornata di compleanno di verrà trascorsa - se possibile - insieme ad entrambi Per_1
i genitori;
qualora non fosse possibile festeggiare insieme il compleanno della figlia, questa ultima trascorrerà metà della relativa giornata con un genitore e metà con l'altro.
CASA FAMILIARE
La casa familiare di Marano sul Panaro, Via Frignanese n. 3488, condotta in locazione con contratto intestato al IG. e pagamento del canone di locazione a carico CP_1 di quest'ultimo, viene assegnata alla IG.ra , che continuerà ad abitarci Parte_1 unitamente alla figlia minore. Il IG. continuerà a pagare il relativo canone di CP_1 locazione, pari ad € 200,00 mensili. Le parti stanno valutando di trovare una nuova casa in locazione per la IG.ra e la minore, più confortevole ed adatta alle mutate Pt_1 esigenze della famiglia, magari nel Comune di Pavullo n.F. (MO), più vicino alla scuola ed alle attività extrascolastiche di . Il IG. è d'accordo con tale decisione e, Per_1 CP_1 qualora venga reperita una nuova abitazione consona, si impegna a comunicare risoluzione anticipata del contratto di locazione della attuale casa familiare al locatore.
L'eventuale nuovo contratto di locazione dell'abitazione ove andrà a vivere la IG.ra sarà intestato alla medesima, ma il IG. si impegna a corrispondere alla Pt_1 CP_1 stessa la somma di € 200,00 mensili a titolo di contributo al pagamento del canone di locazione.
MANTENIMENTO
Il padre corrisponderà alla madre, quale contributo al mantenimento per la figlia minore, la somma mensile complessiva di Euro 300,00 (trecento//00). Tale somma sarà versata il giorno 18 di ogni mese sul conto corrente intestato alla IG.ra . Parte_1
pagina 3 di 7 Si specifica che, nonostante i tempi pressoché paritetici di collocamento della minore presso uno e presso l'altro genitore, viene corrisposto comunque un contributo al mantenimento ordinario per la figlia, tenutosi conto della disparità reddituale tra i due genitori.
Il padre, inoltre, si obbliga a corrispondere alla madre il 50% delle spese straordinarie, non coperte dall'assegno periodico di cui sopra, che si rendessero necessarie per le figlie secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Modena, che di seguito si riassume: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purchè prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico (qualora la madre abbia un reddito ai fini ISEE inferiore ai limiti stabilititi per avere diritto all'erogazione gratuita (rimborso delle spese di trasporto, ella nulla potrà pretendere a tale titolo quale rimborso dal padre, )e)mensa; Controparte_2 spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale pagina 4 di 7 richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
L'assegno unico viene percepito dalla madre al 100% e continuerà ad essere percepito dalla stessa nella misura del 100%.
Attualmente la IG.ra è disoccupata in cerca di occupazione. Fino a Parte_1 quando la stessa non avrà reperito un'occupazione (e comunque entro il limite massimo del 30.05.2025 qualora a tale data la madre non avrà ancora trovato un lavoro stabile) il
IG. nel solo preminente interesse della figlia minore, a titolo di ulteriore CP_1 contributo al mantenimento ordinario di (senza che ciò possa considerarsi a Per_1 nessun altro titolo), si impegna a corrispondere l'ulteriore somma di € 500,00
(cinquecento) mensili alla madre. Pertanto, fino a quando la IG.ra non avrà Pt_1 trovato un lavoro (e comunque entro il limite massimo del 30.05.2025) il IG. CP_1 corrisponderà la somma complessiva mensile di € 800,00 quale contributo al mantenimento ordinario (€ 300 + € 500) ed € 200,00 quale contributo al pagamento del canone di locazione dell'abitazione ove la minore vivrà con la madre, oltre al 50% delle spese straordinarie.
FESTIVITA' E VACANZE
Con riferimento alle festività Natalizie, i genitori convengono che passerà dal Per_1
24.12 al 31.12 con un genitore e dal 01.01 al 6.01 con l'altro genitore ad anni alterni, mentre per le festività Pasquali la minore starà con il padre dal giovedì santo al sabato santo, e con la madre dalla domenica al mercoledì, salvo sempre diverso accordo scritto dei genitori.
Durante le vacanze estive, i coniugi si impegnano ad accordarsi di anno in anno su cosa intendano fare insieme alla minore e dove intendano portarla, comunicandosi le rispettive intenzioni a riguardo entro il 31 maggio di ciascun anno. In ogni caso, i genitori trascorreranno con la figlia fino a 15 giorni anche NON consecutivi durante le pagina 5 di 7 vacanze estive, salvo diverso accordo tra di loro sempre per iscritto: per agevolare l'organizzazione delle vacanze, i genitori dovranno concordare tendenzialmente tale periodo entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno;
in caso di mancato accordo i genitori pattuiscono sin da ora che il padre deciderà il periodo di vacanza negli anni pari e la madre negli anni dispari.
- ESPATRIO
I genitori concedono l'assenso all'espatrio, autorizzando il rilascio dei documenti necessari (passaporto e/o Carta di identità) per la figlia minore.
- AUTOVETTURE
Le autovetture in uso ai coniugi rimangono come da relativa intestazione di proprietà.
- SPESE LEGALI
Le spese legali vengono pagate dal IG. CP_1
- BENI MOBILI VESTIARIO EFFETTI PERSONALI
Il IG. AR di avere prelevato quanto di sua appartenenza dalla casa familiare CP_1
e di null'altro avere a chè pretendere a tale titolo.
- RAPPORTI PATRIMONIALI
Le parti dARno con la sottoscrizione del ricorso di aver definito fra loro ogni questione di carattere economico patrimoniale e di nulla avere più a pretendere l'uno dall'altra per alcun titolo o ragione connessa al periodo di convivenza e/o coabitazione, fatta eccezione per un debito esistente nei confronti dell'Ufficio Scuola del Comune di
Pavullo n.F. (MO) e relativo al servizio di ristorazione scolastico fruito da , per Per_1 cui i genitori concorderanno un piano di rientro con il competente Ufficio”.
§
Il Collegio ritiene che gli accordi delle parti formalizzati nelle conclusioni congiunte sopra trascritte non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando anzi l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole.
Tali conclusioni congiunte possono, pertanto, essere recepite dal Tribunale.
pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti trascritte in parte motiva.
Si comunichi alle parti e al Pubblico Ministero.
Così deciso in Modena nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data 11/02/2025.
Il Presidente Estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale
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