CASS
Sentenza 31 luglio 2024
Sentenza 31 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 31/07/2024, n. 21534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21534 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2024 |
Testo completo
S E N T E N Z A sul ricorso proposto da: Tangenziale di Napoli s.p.a., in persona del legale rappresentante ing. AR CI, rappresentata e difesa con procura speciale alle liti a margine del ricorso dall’Avvocato Roberto Vitamore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avvocato Giampiero Laurino in Roma, piazza Melozzo da Forlì n. 9; Ricorrente contro OM AF, rappresentato e difeso con procura speciale alle liti in calce al controricorso e ricorso incidentale dagli Avvocati prof. Giovanni EO e DE EO, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avvocato AO EO in Roma, via Principessa Clotilde n. 2; Controricorrente – Ricorrente incidentale avverso la sentenza n. 5392/2018 della Corte di appello di Napoli, pubblicata il 23. 11. 2018. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18. 6. 2024 dal consigliere relatore Mario Bertuzzi. Civile Sent. Sez. 2 Num. 21534 Anno 2024 Presidente: FALASCHI MILENA Relatore: BERTUZZI MARIO Data pubblicazione: 31/07/2024 R.G. N. 886/2019. 2 Udite le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. AR NO, che nel confermare quelle scritte, ha chiesto che il ricorso incidentale sia dichiarato inammissibile. Udite le difese svolte dall’Avv. Giampiero Laurino per la ricorrente principale. Fatti di causa Tangenziale di Napoli s.p.a. agì in giudizio nei confronti di OM AF chiedendo la demolizione di alcuni manufatti realizzati sul suo terreno a distanza inferiore dalla fascia di rispetto autostradale di 30 metri prescritta dalla legge n. 729 del 1961 e dal codice della strada. Il convenuto si oppose alla domanda eccependo il difetto di legittimazione della controparte, la prescrizione della pretesa azionata e, in via subordinata, il riconoscimento del suo diritto a mantenere le costruzioni per intervenuta usucapione. Il Tribunale di Napoli condannò il OM ad arretrare le costruzioni alla distanza di 25 metri dal limite della zona di occupazione della autostrada. Proposta impugnazione, con sentenza n. 5392 del 23. 11. 2018, la Corte di appello di Napoli riformò integralmente la sentenza impugnata, rigettando la domanda avanzata dalla società attrice, escludendo che ad essa spettasse la tutela reale delle distanze. La Corte, nell’esaminare i motivi di appello, rilevò l’infondatezza dell’eccezione di difetto di legittimazione attiva della società istante e, nel merito, che le opere realizzate sul fondo del convenuto violavano le norme che prevedono la fascia di rispetto delle costruzioni rispetto alla sede autostradale;
rigettò altresì la domanda di usucapione, sostenendo che l’acquisto del diritto di servitù a mantenere le costruzioni ad una distanza inferiore a quella prevista dalla legge non era configurabile con riguardo alle distanze prescritte a fini di interesse generale. Precisò tuttavia che la violazione dedotta dalla società Tangenziale di Napoli aveva ad oggetto una distanza prevista non da una norma edilizia integrativa del codice civile, ai sensi dell’art. 873 c.c., ma da disposizioni poste a tutela dell’interesse generale della sicurezza della circolazione stradale e che l’art. 829, comma 2, c.c. escludeva espressamente l’applicazione delle norme R.G. N. 886/2019. 3 civilistiche sulle distanze alle costruzioni realizzate su pubbliche vie, rimettendo la tutela di tali beni all’attività amministrativa. Sulla base di tali considerazioni affermò che, stante l’inapplicabilità della tutela civilistica di carattere reale offerta dall’art. 872 c.c., la società non aveva azione per ottenere la condanna della controparte all’arretramento delle costruzioni. Per la cassazione di questa decisione, con atto notificato il 21. 12. 2018, ha proposto ricorso la società Tangenziale di Napoli, articolando due motivi entrambi attinenti alla giurisdizione, lamentando che la Corte di appello, negando il diritto della attrice alla tutela reale ripristinatoria, aveva in pratica riconosciuto un proprio difetto di giurisdizione. OM AF ha notificato controricorso e ricorso incidentale, articolato su tre motivi. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Il ricorso principale proposto dalla società Tangenziale di Napoli è stato quindi trattato, ai sensi dell’art. 374, comma 1, c.p.c., dalle Sezioni Unite di questa Corte, che - con sentenza n. 8243 del 28. 4. 2010 - è stato dichiarato inammissibile, rimettendo la causa alla Seconda Sezione civile per l’ulteriore corso. E’ stata quindi fissata udienza dinanzi a questa Sezione, in vista della quale sia il P.M. che le parti hanno depositato memoria. Ragioni della decisione Con la memoria depositata in vista dell’udienza pubblica il ricorrente in via incidentale, OM AF, rappresenta che, avendo la sentenza delle Sezioni Unite n. 8243 del 2020 dichiarato inammissibile il ricorso principale della società Tangenziale di Napoli, potrebbe ritenersi venuto meno il suo interesse ad ottenere una decisione sul proprio ricorso incidentale, risultando comunque confermata la sentenza impugnata che ha rigettato la domanda della controparte, disconoscendo la sua pretesa ad ottenere l’arretramento dei propri manufatti. Il ricorrente incidentale reitera comunque, “ad ogni buon fine“, le deduzioni già svolte. Il P.M. nella propria memoria ha chiesto che il ricorso incidentale sia dichiarato inammissibile per difetto di interesse, rilevando che, indipendentemente dai R.G. N. 886/2019. 4 capi della decisione censurati dal ricorrente, la sentenza impugnata ha avuto esito favorevole per lo stesso, rigettando la domanda avanzata dalla società attrice. Anche la società Tangenziale di Napoli, nella memoria depositata, ha rappresentato la carenza di interesse della controparte alla decisione sul ricorso incidentale proposto. La Corte ritiene di aderire alle conclusioni del P.M. e delle parti, dovendosi ravvisare nelle deduzioni sopra riferite svolte dal ricorrente incidentale una manifestazione di sostanziale disinteresse alla decisione del proprio ricorso incidentale, atteso l’esito della lite conseguente al rigetto del ricorso principale. Nello specifico tale carenza di interesse si palesa anche con riferimento al motivo di ricorso che investe il rigetto, da parte della sentenza impugnata, della domanda avanzata dal OM di usucapione del diritto di servitù a mantenere la costruzione ad una distanza inferiore a quella prevista dalla legge, una volta che si consideri che essa era funzionale alla contestazione della pretesa della controparte di ottenere la sua condanna all’arretramento della costruzione medesima. Ne discende che, essendo stata tale ultima domanda rigettata, deve concordarsi sulla sopravvenuta carenza di interesse prospettata dallo stesso ricorrente incidentale. Il ricorso incidentale va pertanto dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza della ricorrente principale. Trattandosi di inammissibilità sopravvenuta, non risulta applicabile nei confronti del ricorrente incidentale la disposizione di cui all’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso incidentale proposto da OM AF. Condanna la società Tangenziale di Napoli al pagamento in favore di OM AF delle spese di giudizio, che liquida in euro 6.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali. R.G. N. 886/2019. 5 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, in
rigettò altresì la domanda di usucapione, sostenendo che l’acquisto del diritto di servitù a mantenere le costruzioni ad una distanza inferiore a quella prevista dalla legge non era configurabile con riguardo alle distanze prescritte a fini di interesse generale. Precisò tuttavia che la violazione dedotta dalla società Tangenziale di Napoli aveva ad oggetto una distanza prevista non da una norma edilizia integrativa del codice civile, ai sensi dell’art. 873 c.c., ma da disposizioni poste a tutela dell’interesse generale della sicurezza della circolazione stradale e che l’art. 829, comma 2, c.c. escludeva espressamente l’applicazione delle norme R.G. N. 886/2019. 3 civilistiche sulle distanze alle costruzioni realizzate su pubbliche vie, rimettendo la tutela di tali beni all’attività amministrativa. Sulla base di tali considerazioni affermò che, stante l’inapplicabilità della tutela civilistica di carattere reale offerta dall’art. 872 c.c., la società non aveva azione per ottenere la condanna della controparte all’arretramento delle costruzioni. Per la cassazione di questa decisione, con atto notificato il 21. 12. 2018, ha proposto ricorso la società Tangenziale di Napoli, articolando due motivi entrambi attinenti alla giurisdizione, lamentando che la Corte di appello, negando il diritto della attrice alla tutela reale ripristinatoria, aveva in pratica riconosciuto un proprio difetto di giurisdizione. OM AF ha notificato controricorso e ricorso incidentale, articolato su tre motivi. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Il ricorso principale proposto dalla società Tangenziale di Napoli è stato quindi trattato, ai sensi dell’art. 374, comma 1, c.p.c., dalle Sezioni Unite di questa Corte, che - con sentenza n. 8243 del 28. 4. 2010 - è stato dichiarato inammissibile, rimettendo la causa alla Seconda Sezione civile per l’ulteriore corso. E’ stata quindi fissata udienza dinanzi a questa Sezione, in vista della quale sia il P.M. che le parti hanno depositato memoria. Ragioni della decisione Con la memoria depositata in vista dell’udienza pubblica il ricorrente in via incidentale, OM AF, rappresenta che, avendo la sentenza delle Sezioni Unite n. 8243 del 2020 dichiarato inammissibile il ricorso principale della società Tangenziale di Napoli, potrebbe ritenersi venuto meno il suo interesse ad ottenere una decisione sul proprio ricorso incidentale, risultando comunque confermata la sentenza impugnata che ha rigettato la domanda della controparte, disconoscendo la sua pretesa ad ottenere l’arretramento dei propri manufatti. Il ricorrente incidentale reitera comunque, “ad ogni buon fine“, le deduzioni già svolte. Il P.M. nella propria memoria ha chiesto che il ricorso incidentale sia dichiarato inammissibile per difetto di interesse, rilevando che, indipendentemente dai R.G. N. 886/2019. 4 capi della decisione censurati dal ricorrente, la sentenza impugnata ha avuto esito favorevole per lo stesso, rigettando la domanda avanzata dalla società attrice. Anche la società Tangenziale di Napoli, nella memoria depositata, ha rappresentato la carenza di interesse della controparte alla decisione sul ricorso incidentale proposto. La Corte ritiene di aderire alle conclusioni del P.M. e delle parti, dovendosi ravvisare nelle deduzioni sopra riferite svolte dal ricorrente incidentale una manifestazione di sostanziale disinteresse alla decisione del proprio ricorso incidentale, atteso l’esito della lite conseguente al rigetto del ricorso principale. Nello specifico tale carenza di interesse si palesa anche con riferimento al motivo di ricorso che investe il rigetto, da parte della sentenza impugnata, della domanda avanzata dal OM di usucapione del diritto di servitù a mantenere la costruzione ad una distanza inferiore a quella prevista dalla legge, una volta che si consideri che essa era funzionale alla contestazione della pretesa della controparte di ottenere la sua condanna all’arretramento della costruzione medesima. Ne discende che, essendo stata tale ultima domanda rigettata, deve concordarsi sulla sopravvenuta carenza di interesse prospettata dallo stesso ricorrente incidentale. Il ricorso incidentale va pertanto dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza della ricorrente principale. Trattandosi di inammissibilità sopravvenuta, non risulta applicabile nei confronti del ricorrente incidentale la disposizione di cui all’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso incidentale proposto da OM AF. Condanna la società Tangenziale di Napoli al pagamento in favore di OM AF delle spese di giudizio, che liquida in euro 6.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali. R.G. N. 886/2019. 5 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, in