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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 05/06/2025, n. 657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 657 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 5 del mese di giugno dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.I. presso il
Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
1289/2023 R.G.
È comparso, per l'opponente, l'avv. MARCELLA MERLO, la quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso, per l'opposta, l'avv. CARMELA SCIACCA in sostituzione dell'avv.
EZIO PUGLIESE, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa. Si riporta in particolare alle conclusioni rassegnate nella comparsa di risposta del 28/10/2023.
Il G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1289/2023 R.G.
TRA in persona del Sindaco pro tempore (p. iva , Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Marcella Merlo presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliato
OPPONENTE
CONTRO on sede legale in Milano, Largo Augusto 1/A (Codice Controparte_1 fiscale, registro imprese e p. iva n. ), rappresentata e difesa, come da P.IVA_2 procura in atti, dall'avv. Ezio Pugliese, presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliata
OPPOSTA avente per OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con citazione del 23 ottobre 2023 il proponeva opposizione Pt_1 Pt_1 avverso il decreto n. 309/23 con cui questo Tribunale gli aveva intimato il pagamento in favore di la somma di € 9.620,00 (oltre interessi e spese) a Controparte_1 titolo di interessi e indennizzo ex art. 6 d.lgs. n. 231/2002 per il mancato tempestivo
2 saldo dei crediti acquisitati pro soluto da a fronte di una cessione CP_2 certificata ai sensi dell'art 37, comma 7 bis, D.L. n. 66/2014.
Nella resistenza dell'opposta, costituitasi con comparsa del 28 dicembre 2023, venivano eseguite le verifiche preliminari ed erano depositate memorie istruttorie.
Formulata una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., poi successivamente modificata all'esito delle dichiarate difficoltà finanziarie dell'Ente e comunque non andata a buon fine, la causa viene oggi decisa sulle conclusioni precisate dalle parti e previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
2. – In premessa va osservato che la materia del giudizio, ossia un credito ceduto derivante da prestazioni eseguite nei confronti della p.a., non rientra nell'elenco delle ipotesi di mediazione obbligatoria previsto dall'art. 5 del d.lgs. n. 28/2010 ratione temporis applicabile.
Va poi osservato che l'opposizione al decreto ingiuntivo si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente; in tale giudizio ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione (convenuto in opposizione) e quella di convenuto al debitore opponente (attore in opposizione), con la conseguenza che incombe al creditore, per la sua veste sostanziale di attore, ogni onere della prova dei fatti a sostegno della propria pretesa ed all'opponente, per la sua posizione sostanziale di convenuto, l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa avversaria (ex plurimis, cfr. Cass., nn. 1385/74 1059/75, 1603/77, 2124/94, 11417/97,
8502/02, 17371/03).
L'oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05;
Cass. 15186/03; Cass. 6663/02); quindi, il diritto del preteso creditore (come detto, formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente
3 provato, indipendentemente dall'esistenza -ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/11).
Il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (Cass., n. 826/15; n. 15659/11; Cass., n.
13533/01).
Nella specie, ha prodotto documentazione attestante, in Controparte_1 particolare: il contratto tra il opponente e cedente); il verbale Pt_1 CP_2 di consegna dei lavori;
la certificazione del credito e la sua avvenuta cessione (v. allegati al fascicolo monitorio nonché alla seconda memoria istruttoria).
È stata anche versata in atti dal – e quindi è oggettivamente acquisita al Pt_1 processo – la determina n. 85 R.S. del 28 marzo 2019 da cui si evincono anche gli impegni di spesa assunti dall'Ente locale (v. pag. 2 della determina ovvero pag. 8 del file .pdf).
La sussistenza del credito vantato da risulta dalla piattaforma dei Controparte_1
Crediti Commerciali – sistema PCC – del MEF, come emerge dalla documentazione versata in atti. Tale piattaforma è nata nel 2012 come strumento attraverso il quale le imprese, previa istanza presentata alle rispettive pp.aa. debitrici, possono ottenere la certificazione dei crediti commerciali vantati.
I crediti così certificati possono essere: ceduti a banche o intermediari finanziari abilitati;
compensati con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo di cartelle esattoriali;
compensati con somme dovute in base agli “istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario”; utilizzati per ottenere il rilascio del DURC anche a fronte di oneri non ancora versati.
Il sistema ha assunto, inoltre, la funzione di piattaforma per il monitoraggio dei debiti commerciali della P.A.: tutte le fatture elettroniche (che sono trasmesse tramite il sistema di interscambio, SDI) sono automaticamente acquisite dal sistema PCC.
4 Ciò premesso, con il primo motivo l'opponente ha censurato la nullità della cessione per violazione dell'art 9 della scrittura privata di appalto (rep n. 12/2017) del 7 novembre 2017 tra esso e CP_2
Il motivo non coglie nel segno.
L'art. 9, rubricato Subappalti, noli, forniture e cessione contratto, prevede che “[i]l contratto non può essere ceduto a pena di nullità (...è) vietata infine qualunque cessione di credito e qualunque procura che non siano riconosciute dall'amministrazione appaltante”.
È dunque vietata la cessione del contratto, ma non già quella del credito, che rimane subordinata al riconoscimento da parte dell'Ente locale appaltante, senza che possa configurarsi alcun pactum de non cedendo.
Ritiene il Tribunale che siffatto riconoscimento non deve avvenire necessariamente in forma espressa.
Effettuata la scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione mediante la stipula del contratto e venendo in rilievo la cessione del credito, non si ravvisa quella necessità di garantire il cittadino da eventuali arbitri e di agevolare l'espletamento della funzione di controllo alla luce dei principi di trasparenza, buon andamento e imparzialità sottesi alla forma scritta ad substantiam (v., e.g., Cass., n. 21477/2013), specie in ragione della normativa speciale applicata nel caso di specie.
Tale conclusione costituisce infatti logico corollario dell'art. 37, comma 7 bis, D.L. n.
66/2014, alla cui stregua“[l]e cessioni dei crediti certificati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui al comma 1 dell'articolo 7 del decreto- legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, possono essere stipulate mediante scrittura privata e possono essere effettuate a favore di banche o intermediari finanziari autorizzati, ovvero da questi ultimi alla o a istituzioni Parte_2 finanziarie dell'Unione europea e internazionali. Le suddette cessioni dei crediti certificati si intendono notificate e sono efficaci ed opponibili nei confronti delle amministrazioni cedute dalla data di comunicazione della cessione alla pubblica amministrazione attraverso la piattaforma elettronica, che costituisce data certa, qualora queste non le rifiutino entro sette giorni dalla ricezione di tale comunicazione. Non si applicano alle predette cessioni dei crediti le disposizioni di cui all'articolo
117, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e di cui agli articoli 69 e 70 del regio
5 decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nonché le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 21 febbraio
1991, n. 52, e all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle cessioni effettuate dai suddetti cessionari in favore dei soggetti ai quali si applicano le disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130”.
In altre parole, la comunicazione attraverso piattaforma elettronica costituisce l'occasione in cui la P.A. viene a conoscenza dell'atto che può rifiutare, così disconoscendolo. Nella specie – documentata la comunicazione (v. all. 2 del fascicolo monitorio) – il silenzio del non può che essere comportamento significativo Pt_1
e integrare gli estremi di un riconoscimento tacito della cessione stessa.
Con il secondo motivo l'opponente censura il difetto dei requisiti prescritti dall'art. 37
D.L. n. 66/2014 e, in particolare, la mancanza della scrittura privata di cessione.
Neppure questa contestazione persuade.
Trattandosi di cessione di crediti certificati, la norma citata prevede un regime semplificato che consente che la cessione sia stipulata anche mediante semplice scrittura privata e che la comunicazione della cessione avvenga attraverso la piattaforma elettronica per la gestione del rilascio delle certificazioni.
I presupposti per l'efficacia e l'opponibilità del credito si sono verificati nel caso di specie. Ciò non toglie che il cessionario che agisca per ottenere l'adempimento del debitore ceduto debba fornire prova a questi dell'esistenza dell'atto di cessione quale negozio produttivo di effetti traslativi.
Ora, sin dal giudizio monitorio ha prodotto la comunicazione CP_1 CP_1 in cui anche à atto dell'avvenuta cessione, così provando, a differenza CP_2 di quanto sostenuto dal l'esistenza di una sottostante scrittura privata con Pt_1 una dichiarazione sostanzialmente ricognitiva del negozio ex art. 2720 c.c. che fa piena prova delle dichiarazioni contenute nel documento originale.
Nel documento viene infatti espressamente dato atto che “la presente viene sottoscritta anche dal cedente per conferma di quanto comunicato dalla ”, cioè che in quella stessa CP_1 data vi era stata la cessione di determinati crediti (v., in questo senso, anche Corte
App. Roma, n. 5311/2024).
6 Con il terzo motivo l'opponente eccepisce la prescrizione del credito relativo agli interessi.
La doglianza è infondata.
Come detto, emerge per tabulas (v. all. n.2 del fascicolo monitorio - estratto che CP_3 la cessione pro-soluto del credito da in favore di è stata CP_2 Controparte_1 notificata al Comune di il 18 marzo 2019 mediante trasmissione effettuata Pt_1 tramite la piattaforma telematica c.d. PCC del Ministero dell'Economia e delle
Finanze ex art. 37, comma 7 bis, D.L. n. 66/2014.
Tale atto riporta l'indicazione del debitore ceduto, dei crediti (v. allegato 1 alla comunicazione), nonché le coordinate bancarie per il pagamento con l'esplicita richiesta di accredito nei confronti di e costituisce Controparte_1 manifestazione della volontà della cessionaria di far valere il proprio diritto.
Vero è che la cessione dei crediti non è di per sé idonea a interrompere la prescrizione;
nondimeno il Giudice di legittimità ha sottolineato che “[l]'atto di interruzione della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, comma 4, c.c., non deve necessariamente consistere in una richiesta o intimazione, essendo sufficiente una dichiarazione che” – come nel caso di specie –
“esplicitamente o per implicito, manifesti l'intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante”
(Cass., n. 24913/2022).
Considerato che le fatture i cui interessi costituiscono oggetto di pagamento sono state emesse il 26 febbraio 2018 ovvero che la comunicazione della cessione del credito è giunta nella sfera di conoscenza/conoscibilità ex artt. 1334 e 1335 c.c. del ceduto (Cass., n. 12658/2018) il 18 marzo 2019 e che il ricorso monitorio è stato depositato il 21 aprile 2023 il termine quinquennale di prescrizione non è spirato.
Con il quarto motivo di opposizione il contesta la correttezza del calcolo Pt_1 degli interessi.
Il motivo è fondato.
L'art. 4 del d.lgs. n. 231/2002 stabilisce nel caso di transazioni commerciali la decorrenza automatica degli interessi dalla data di scadenza del termine per il pagamento.
7 In particolare, tale disciplina risulta applicabile a tutti i contratti tra imprese o tra queste e pubbliche amministrazioni, comunque denominati (Cass., n. 5734/2019).
Anche la giurisprudenza amministrativa ha precisato che “le disposizioni del D.Lgs. n.
231 del 2002 in tema di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali si applica anche ai contratti conclusi con la Pubblica amministrazione” (cfr. T.A.R. Piemonte, Sez. II,
31/01/2004, n. 126; Cons. Stato, Sez. IV, 02/02/2010, n. 469; T.A.R. Piemonte
Torino, Sez. II, 19/02/2007, n. 720).
Il d.lgs. n. 231/2002 è infatti espressione dei princìpi fissati nella direttiva comunitaria
2000/35/CE, finalizzata a contenere entro limiti ragionevoli (in chiave di tutela del regolare svolgimento delle operazioni di mercato) il fenomeno dei ritardi nel pagamento delle obbligazioni, sì che le relative disposizioni nazionali trovano attuazione ad ogni pagamento previsto a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale, senza alcuna particolare limitazione di carattere soggettivo e quindi anche per i contratti in cui è parte una P.A.
Premesso che l'art. 7 della scrittura privata del 7 novembre 2017 tra il Comune di Pt_1
e stabiliva espressamente che i pagamenti dovevano essere effettuati entro CP_2
30 giorni dalla data di emissione del certificato di pagamento (“(...i)l termine per disporre
i pagamenti degli importi dovuti in base al certificato e fissato in giorni 30 (trenta) a decorrere dalla data di emissione del certificato di pagamento (...)”), è vero che entrambe le fatture sono state emesse il 26 febbraio 2018, ma la determina n. 85 R.S. del 28 marzo 2019 a pagina due (i.e. pag. 8 del file .pdf) fa riferimento a un certificato di pagamento firmato il 21 marzo 2018. Ne consegue che, specie in difetto di puntuali contestazioni dell'opposto su questo profilo (“Ora è che il ritardo dei pagamenti è documentalmente riscontrabile. Il pagamento è stato effettuato solo in data 10.06.2019, quindi, con ampio ritardo rispetto alle scadenze delle fatture azionate e con conseguente maturazione degli interessi ex D.Lgs. n.231/2002”), il dies
a quo del pagamento decorre – ex art. 7 del contratto di appalto – dal 20 aprile 2018.
Risulta poi che la somma a titolo di capitale è effettivamente pervenuta nella disponibilità del cessionario – a cui avrebbe dovuto essere direttamente pagata, stante la notifica della cessione – il 10 giugno 2019. Non può infatti farsi riferimento alla data del 27 maggio 2019 indicata nei mandati di pagamento depositati dal Pt_1
8 giacché essi sono stati erroneamente eseguiti nei confronti del creditore cedente che ha provveduto sua sponte a ri-trasferire l'importo al cessionario (v. all. 8 del fascicolo monitorio).
Ciò premesso, a fronte di un ritardo pari a 416 giorni (e non 439 come invece sostenuto da parte opposta) e in applicazione del tasso ex art. 5, comma 1, d.lgs.
231/2002, gli interessi relativi alla fattura n. 2 del 26 febbraio 2018 di € 49.571,59 sono pari a € 4.519,85 (e non già € 4.791,47) e gli interessi relativi alla fattura n. 3 del 26 febbraio 2018 di € 49.128,41 sono pari a € 4.479,44 (e non già € 4.748,63).
Poiché è stato intimato il pagamento a questo titolo della maggiore somma di €
9.540,10 invece di (4.519,85 +4.479,44 =) € 8.999,29, il decreto ingiuntivo va revocato e il va condannato al pagamento dell'importo corretto appena Parte_1 indicato, cui vanno aggiunti € 40,00 per ciascuna fattura (i.e. complessivi € 80,00) in forza dell'art. 6, comma 2, d.lgs. n. 231/2002, alla cui stregua «[a]l creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno» (v. sul punto Trib. Bologna, n. 1566/2023: “[i]l risarcimento ex art. 6 D. Lgs. 231/02 nella misura fissa di € 40,00 per ogni fattura pagata in ritardo e/o non ancora pagata si configura come conseguenza automatica dell'inadempimento/ritardo
e dell'attività di recupero posta in essere dal creditore. Il ritardo nel pagamento arreca di per sé un aggravio economico al creditore per cui non deve essere fornita alcuna prova se non la circostanza del ritardo”).
Il totale dovuto è allora pari a € (8.999,29+ 80,00 =) 9.079,29 oltre interessi ex d.lgs.
n. 231/2002 dalla data del deposito del ricorso fino all'effettivo soddisfo.
3. – Le spese di lite seguono la soccombenza.
Stante l'accoglimento di uno dei quattro motivi di opposizione, esse vanno compensate per ¼ mentre i restanti ¾ vanno posti a carico del e liquidati, Pt_1 come in dispositivo, in base ai parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 ss. mm. ii. per le cause fino a € 26.000, tenuto conto della semplicità, in fatto e in diritto, delle questioni trattate e dell'attività effettivamente svolta dalla parte vittoriosa.
P.Q.M.
9 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 1289/2023 R.G., ogni contraria istanza eccezione e difesa respinta, così decide:
1) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 309/2023 emesso da questo Tribunale l'8 agosto (dep. 9 agosto) 2023;
2) condanna il a pagare a il minore importo Parte_1 Controparte_1 di € 9.079,29 oltre interessi ex d. lgs. n. 231/2002 dalla data del deposito del ricorso fino al soddisfo;
3) condanna il a rifondere a ¾ delle spese Parte_1 Controparte_1 di lite, che liquida in € 1.905,00, oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, compensando il restante quarto.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 5 giugno 2025.
Il Giudice
Giuseppe Puglisi
10
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 5 del mese di giugno dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.I. presso il
Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
1289/2023 R.G.
È comparso, per l'opponente, l'avv. MARCELLA MERLO, la quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso, per l'opposta, l'avv. CARMELA SCIACCA in sostituzione dell'avv.
EZIO PUGLIESE, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa. Si riporta in particolare alle conclusioni rassegnate nella comparsa di risposta del 28/10/2023.
Il G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1289/2023 R.G.
TRA in persona del Sindaco pro tempore (p. iva , Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Marcella Merlo presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliato
OPPONENTE
CONTRO on sede legale in Milano, Largo Augusto 1/A (Codice Controparte_1 fiscale, registro imprese e p. iva n. ), rappresentata e difesa, come da P.IVA_2 procura in atti, dall'avv. Ezio Pugliese, presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliata
OPPOSTA avente per OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con citazione del 23 ottobre 2023 il proponeva opposizione Pt_1 Pt_1 avverso il decreto n. 309/23 con cui questo Tribunale gli aveva intimato il pagamento in favore di la somma di € 9.620,00 (oltre interessi e spese) a Controparte_1 titolo di interessi e indennizzo ex art. 6 d.lgs. n. 231/2002 per il mancato tempestivo
2 saldo dei crediti acquisitati pro soluto da a fronte di una cessione CP_2 certificata ai sensi dell'art 37, comma 7 bis, D.L. n. 66/2014.
Nella resistenza dell'opposta, costituitasi con comparsa del 28 dicembre 2023, venivano eseguite le verifiche preliminari ed erano depositate memorie istruttorie.
Formulata una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., poi successivamente modificata all'esito delle dichiarate difficoltà finanziarie dell'Ente e comunque non andata a buon fine, la causa viene oggi decisa sulle conclusioni precisate dalle parti e previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
2. – In premessa va osservato che la materia del giudizio, ossia un credito ceduto derivante da prestazioni eseguite nei confronti della p.a., non rientra nell'elenco delle ipotesi di mediazione obbligatoria previsto dall'art. 5 del d.lgs. n. 28/2010 ratione temporis applicabile.
Va poi osservato che l'opposizione al decreto ingiuntivo si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente; in tale giudizio ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione (convenuto in opposizione) e quella di convenuto al debitore opponente (attore in opposizione), con la conseguenza che incombe al creditore, per la sua veste sostanziale di attore, ogni onere della prova dei fatti a sostegno della propria pretesa ed all'opponente, per la sua posizione sostanziale di convenuto, l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa avversaria (ex plurimis, cfr. Cass., nn. 1385/74 1059/75, 1603/77, 2124/94, 11417/97,
8502/02, 17371/03).
L'oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05;
Cass. 15186/03; Cass. 6663/02); quindi, il diritto del preteso creditore (come detto, formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente
3 provato, indipendentemente dall'esistenza -ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/11).
Il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (Cass., n. 826/15; n. 15659/11; Cass., n.
13533/01).
Nella specie, ha prodotto documentazione attestante, in Controparte_1 particolare: il contratto tra il opponente e cedente); il verbale Pt_1 CP_2 di consegna dei lavori;
la certificazione del credito e la sua avvenuta cessione (v. allegati al fascicolo monitorio nonché alla seconda memoria istruttoria).
È stata anche versata in atti dal – e quindi è oggettivamente acquisita al Pt_1 processo – la determina n. 85 R.S. del 28 marzo 2019 da cui si evincono anche gli impegni di spesa assunti dall'Ente locale (v. pag. 2 della determina ovvero pag. 8 del file .pdf).
La sussistenza del credito vantato da risulta dalla piattaforma dei Controparte_1
Crediti Commerciali – sistema PCC – del MEF, come emerge dalla documentazione versata in atti. Tale piattaforma è nata nel 2012 come strumento attraverso il quale le imprese, previa istanza presentata alle rispettive pp.aa. debitrici, possono ottenere la certificazione dei crediti commerciali vantati.
I crediti così certificati possono essere: ceduti a banche o intermediari finanziari abilitati;
compensati con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo di cartelle esattoriali;
compensati con somme dovute in base agli “istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario”; utilizzati per ottenere il rilascio del DURC anche a fronte di oneri non ancora versati.
Il sistema ha assunto, inoltre, la funzione di piattaforma per il monitoraggio dei debiti commerciali della P.A.: tutte le fatture elettroniche (che sono trasmesse tramite il sistema di interscambio, SDI) sono automaticamente acquisite dal sistema PCC.
4 Ciò premesso, con il primo motivo l'opponente ha censurato la nullità della cessione per violazione dell'art 9 della scrittura privata di appalto (rep n. 12/2017) del 7 novembre 2017 tra esso e CP_2
Il motivo non coglie nel segno.
L'art. 9, rubricato Subappalti, noli, forniture e cessione contratto, prevede che “[i]l contratto non può essere ceduto a pena di nullità (...è) vietata infine qualunque cessione di credito e qualunque procura che non siano riconosciute dall'amministrazione appaltante”.
È dunque vietata la cessione del contratto, ma non già quella del credito, che rimane subordinata al riconoscimento da parte dell'Ente locale appaltante, senza che possa configurarsi alcun pactum de non cedendo.
Ritiene il Tribunale che siffatto riconoscimento non deve avvenire necessariamente in forma espressa.
Effettuata la scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione mediante la stipula del contratto e venendo in rilievo la cessione del credito, non si ravvisa quella necessità di garantire il cittadino da eventuali arbitri e di agevolare l'espletamento della funzione di controllo alla luce dei principi di trasparenza, buon andamento e imparzialità sottesi alla forma scritta ad substantiam (v., e.g., Cass., n. 21477/2013), specie in ragione della normativa speciale applicata nel caso di specie.
Tale conclusione costituisce infatti logico corollario dell'art. 37, comma 7 bis, D.L. n.
66/2014, alla cui stregua“[l]e cessioni dei crediti certificati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui al comma 1 dell'articolo 7 del decreto- legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, possono essere stipulate mediante scrittura privata e possono essere effettuate a favore di banche o intermediari finanziari autorizzati, ovvero da questi ultimi alla o a istituzioni Parte_2 finanziarie dell'Unione europea e internazionali. Le suddette cessioni dei crediti certificati si intendono notificate e sono efficaci ed opponibili nei confronti delle amministrazioni cedute dalla data di comunicazione della cessione alla pubblica amministrazione attraverso la piattaforma elettronica, che costituisce data certa, qualora queste non le rifiutino entro sette giorni dalla ricezione di tale comunicazione. Non si applicano alle predette cessioni dei crediti le disposizioni di cui all'articolo
117, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e di cui agli articoli 69 e 70 del regio
5 decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nonché le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 21 febbraio
1991, n. 52, e all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle cessioni effettuate dai suddetti cessionari in favore dei soggetti ai quali si applicano le disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130”.
In altre parole, la comunicazione attraverso piattaforma elettronica costituisce l'occasione in cui la P.A. viene a conoscenza dell'atto che può rifiutare, così disconoscendolo. Nella specie – documentata la comunicazione (v. all. 2 del fascicolo monitorio) – il silenzio del non può che essere comportamento significativo Pt_1
e integrare gli estremi di un riconoscimento tacito della cessione stessa.
Con il secondo motivo l'opponente censura il difetto dei requisiti prescritti dall'art. 37
D.L. n. 66/2014 e, in particolare, la mancanza della scrittura privata di cessione.
Neppure questa contestazione persuade.
Trattandosi di cessione di crediti certificati, la norma citata prevede un regime semplificato che consente che la cessione sia stipulata anche mediante semplice scrittura privata e che la comunicazione della cessione avvenga attraverso la piattaforma elettronica per la gestione del rilascio delle certificazioni.
I presupposti per l'efficacia e l'opponibilità del credito si sono verificati nel caso di specie. Ciò non toglie che il cessionario che agisca per ottenere l'adempimento del debitore ceduto debba fornire prova a questi dell'esistenza dell'atto di cessione quale negozio produttivo di effetti traslativi.
Ora, sin dal giudizio monitorio ha prodotto la comunicazione CP_1 CP_1 in cui anche à atto dell'avvenuta cessione, così provando, a differenza CP_2 di quanto sostenuto dal l'esistenza di una sottostante scrittura privata con Pt_1 una dichiarazione sostanzialmente ricognitiva del negozio ex art. 2720 c.c. che fa piena prova delle dichiarazioni contenute nel documento originale.
Nel documento viene infatti espressamente dato atto che “la presente viene sottoscritta anche dal cedente per conferma di quanto comunicato dalla ”, cioè che in quella stessa CP_1 data vi era stata la cessione di determinati crediti (v., in questo senso, anche Corte
App. Roma, n. 5311/2024).
6 Con il terzo motivo l'opponente eccepisce la prescrizione del credito relativo agli interessi.
La doglianza è infondata.
Come detto, emerge per tabulas (v. all. n.2 del fascicolo monitorio - estratto che CP_3 la cessione pro-soluto del credito da in favore di è stata CP_2 Controparte_1 notificata al Comune di il 18 marzo 2019 mediante trasmissione effettuata Pt_1 tramite la piattaforma telematica c.d. PCC del Ministero dell'Economia e delle
Finanze ex art. 37, comma 7 bis, D.L. n. 66/2014.
Tale atto riporta l'indicazione del debitore ceduto, dei crediti (v. allegato 1 alla comunicazione), nonché le coordinate bancarie per il pagamento con l'esplicita richiesta di accredito nei confronti di e costituisce Controparte_1 manifestazione della volontà della cessionaria di far valere il proprio diritto.
Vero è che la cessione dei crediti non è di per sé idonea a interrompere la prescrizione;
nondimeno il Giudice di legittimità ha sottolineato che “[l]'atto di interruzione della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, comma 4, c.c., non deve necessariamente consistere in una richiesta o intimazione, essendo sufficiente una dichiarazione che” – come nel caso di specie –
“esplicitamente o per implicito, manifesti l'intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante”
(Cass., n. 24913/2022).
Considerato che le fatture i cui interessi costituiscono oggetto di pagamento sono state emesse il 26 febbraio 2018 ovvero che la comunicazione della cessione del credito è giunta nella sfera di conoscenza/conoscibilità ex artt. 1334 e 1335 c.c. del ceduto (Cass., n. 12658/2018) il 18 marzo 2019 e che il ricorso monitorio è stato depositato il 21 aprile 2023 il termine quinquennale di prescrizione non è spirato.
Con il quarto motivo di opposizione il contesta la correttezza del calcolo Pt_1 degli interessi.
Il motivo è fondato.
L'art. 4 del d.lgs. n. 231/2002 stabilisce nel caso di transazioni commerciali la decorrenza automatica degli interessi dalla data di scadenza del termine per il pagamento.
7 In particolare, tale disciplina risulta applicabile a tutti i contratti tra imprese o tra queste e pubbliche amministrazioni, comunque denominati (Cass., n. 5734/2019).
Anche la giurisprudenza amministrativa ha precisato che “le disposizioni del D.Lgs. n.
231 del 2002 in tema di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali si applica anche ai contratti conclusi con la Pubblica amministrazione” (cfr. T.A.R. Piemonte, Sez. II,
31/01/2004, n. 126; Cons. Stato, Sez. IV, 02/02/2010, n. 469; T.A.R. Piemonte
Torino, Sez. II, 19/02/2007, n. 720).
Il d.lgs. n. 231/2002 è infatti espressione dei princìpi fissati nella direttiva comunitaria
2000/35/CE, finalizzata a contenere entro limiti ragionevoli (in chiave di tutela del regolare svolgimento delle operazioni di mercato) il fenomeno dei ritardi nel pagamento delle obbligazioni, sì che le relative disposizioni nazionali trovano attuazione ad ogni pagamento previsto a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale, senza alcuna particolare limitazione di carattere soggettivo e quindi anche per i contratti in cui è parte una P.A.
Premesso che l'art. 7 della scrittura privata del 7 novembre 2017 tra il Comune di Pt_1
e stabiliva espressamente che i pagamenti dovevano essere effettuati entro CP_2
30 giorni dalla data di emissione del certificato di pagamento (“(...i)l termine per disporre
i pagamenti degli importi dovuti in base al certificato e fissato in giorni 30 (trenta) a decorrere dalla data di emissione del certificato di pagamento (...)”), è vero che entrambe le fatture sono state emesse il 26 febbraio 2018, ma la determina n. 85 R.S. del 28 marzo 2019 a pagina due (i.e. pag. 8 del file .pdf) fa riferimento a un certificato di pagamento firmato il 21 marzo 2018. Ne consegue che, specie in difetto di puntuali contestazioni dell'opposto su questo profilo (“Ora è che il ritardo dei pagamenti è documentalmente riscontrabile. Il pagamento è stato effettuato solo in data 10.06.2019, quindi, con ampio ritardo rispetto alle scadenze delle fatture azionate e con conseguente maturazione degli interessi ex D.Lgs. n.231/2002”), il dies
a quo del pagamento decorre – ex art. 7 del contratto di appalto – dal 20 aprile 2018.
Risulta poi che la somma a titolo di capitale è effettivamente pervenuta nella disponibilità del cessionario – a cui avrebbe dovuto essere direttamente pagata, stante la notifica della cessione – il 10 giugno 2019. Non può infatti farsi riferimento alla data del 27 maggio 2019 indicata nei mandati di pagamento depositati dal Pt_1
8 giacché essi sono stati erroneamente eseguiti nei confronti del creditore cedente che ha provveduto sua sponte a ri-trasferire l'importo al cessionario (v. all. 8 del fascicolo monitorio).
Ciò premesso, a fronte di un ritardo pari a 416 giorni (e non 439 come invece sostenuto da parte opposta) e in applicazione del tasso ex art. 5, comma 1, d.lgs.
231/2002, gli interessi relativi alla fattura n. 2 del 26 febbraio 2018 di € 49.571,59 sono pari a € 4.519,85 (e non già € 4.791,47) e gli interessi relativi alla fattura n. 3 del 26 febbraio 2018 di € 49.128,41 sono pari a € 4.479,44 (e non già € 4.748,63).
Poiché è stato intimato il pagamento a questo titolo della maggiore somma di €
9.540,10 invece di (4.519,85 +4.479,44 =) € 8.999,29, il decreto ingiuntivo va revocato e il va condannato al pagamento dell'importo corretto appena Parte_1 indicato, cui vanno aggiunti € 40,00 per ciascuna fattura (i.e. complessivi € 80,00) in forza dell'art. 6, comma 2, d.lgs. n. 231/2002, alla cui stregua «[a]l creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno» (v. sul punto Trib. Bologna, n. 1566/2023: “[i]l risarcimento ex art. 6 D. Lgs. 231/02 nella misura fissa di € 40,00 per ogni fattura pagata in ritardo e/o non ancora pagata si configura come conseguenza automatica dell'inadempimento/ritardo
e dell'attività di recupero posta in essere dal creditore. Il ritardo nel pagamento arreca di per sé un aggravio economico al creditore per cui non deve essere fornita alcuna prova se non la circostanza del ritardo”).
Il totale dovuto è allora pari a € (8.999,29+ 80,00 =) 9.079,29 oltre interessi ex d.lgs.
n. 231/2002 dalla data del deposito del ricorso fino all'effettivo soddisfo.
3. – Le spese di lite seguono la soccombenza.
Stante l'accoglimento di uno dei quattro motivi di opposizione, esse vanno compensate per ¼ mentre i restanti ¾ vanno posti a carico del e liquidati, Pt_1 come in dispositivo, in base ai parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 ss. mm. ii. per le cause fino a € 26.000, tenuto conto della semplicità, in fatto e in diritto, delle questioni trattate e dell'attività effettivamente svolta dalla parte vittoriosa.
P.Q.M.
9 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 1289/2023 R.G., ogni contraria istanza eccezione e difesa respinta, così decide:
1) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 309/2023 emesso da questo Tribunale l'8 agosto (dep. 9 agosto) 2023;
2) condanna il a pagare a il minore importo Parte_1 Controparte_1 di € 9.079,29 oltre interessi ex d. lgs. n. 231/2002 dalla data del deposito del ricorso fino al soddisfo;
3) condanna il a rifondere a ¾ delle spese Parte_1 Controparte_1 di lite, che liquida in € 1.905,00, oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, compensando il restante quarto.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 5 giugno 2025.
Il Giudice
Giuseppe Puglisi
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